Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'11 dicembre 2025 - (Ricorso n. 46569/19 ) - Causa Intranuovo c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA INTRANUOVO c. ITALIA
(Ricorso n. 46569/19)
SENTENZA
Art. 2 (procedurale e sostanziale) • Vita • Mancato svolgimento da parte delle autorità nazionali di un’indagine efficace sulle circostanze del decesso di un caporale volontario in ferma breve • Carenze che hanno compromesso l’accertamento dei fatti lasciando importanti interrogativi senza risposta • Mancata adozione di misure ragionevoli e sufficienti per ottenere le prove pertinenti • Impossibilità di porre rimedio ad alcune carenze essenziali dovuta in gran parte al decorso del tempo • Mancata fornitura da parte dello Stato convenuto di una spiegazione soddisfacente e convincente del decesso
Redatta dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
11 dicembre 2025
La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni previste dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Intranuovo c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:
Ivana Jelić, presidente,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, giudici,
e Ilse Freiwirth, cancelliere di Sezione,
visto il ricorso (n. 46569/19) presentato contro la Repubblica italiana, con il quale in data 26 agosto 2019 una cittadina italiana, la Sig.ra Rosaria Intranuovo (“la ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”) le doglianze relative all’articolo 2 della Convenzione;
viste le osservazioni delle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 18 novembre 2025,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
- La causa riguarda il decesso del figlio della ricorrente, A.D., che prestava servizio nell’esercito italiano in qualità di caporale volontario in ferma breve, a seguito di un’asserita caduta da una finestra della caserma nella quale era di stanza, e la successiva indagine sull’accaduto. Solleva questioni ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione.
IN FATTO
- La ricorrente è nata nel 1963 e risiede a Siracusa. La ricorrente è stata rappresentata dall’avvocato D. Riccioli, del Foro di Catania.
- Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, il Sig. L. D’Ascia, e dal Sig. A. De Curtis, avvocato dello Stato.
- I fatti della causa possono essere riassunti come segue.
I. IL DECESSO DEL FIGLIO DELLA RICORRENTE E LE INIZIALI MISURE ISTRUTTORIE
- D. prestava servizio in qualità di caporale volontario in ferma breve nella caserma militare Camillo Sabatini di Roma. Alle 6.30 del 6 luglio 2014, un sergente scoprì il suo corpo nel cortile antistante la palazzina alloggi della caserma durante il suo giro di controllo. Fu allertato il personale medico della caserma e arrivò sul posto un medico del pronto soccorso. Il medico stabilì che la morte di A.D. era stata causata da plurime lesioni traumatiche, tra cui la perdita di materia cerebrale e di sangue, e da un arresto cardiaco in conseguenza di una precipitazione. Fu indicata quale ora ufficiale del decesso le 6.57.
- Alle ore 9.45 furono convocati sul posto agenti del reparto dei carabinieri territorialmente competente, erano presenti anche due agenti dell’arma dei carabinieri già di stanza nella caserma. Questi informarono il pubblico ministero che fece intervenire sul posto un medico legale.
- Gli agenti riferirono che il corpo di A.D. era stato rinvenuto in posizione prona a una distanza di circa 10 metri dal muro della palazzina alloggi, sotto una finestra aperta di un bagno in disuso al secondo piano, e che era stata trovata una sedia sotto la finestra all’interno della palazzina.
- Gli agenti fotografarono il luogo in cui era stato rinvenuto il corpo di A.D. ed eseguirono le misurazioni. Ispezionarono anche il bagno e acquisirono come prova un mozzicone di sigaretta ivi rinvenuto.
- Alle 11.05 arrivò il medico legale ed esaminò il corpo.
- Il 7 luglio 2014, gli agenti chiamati sul posto interrogarono brevemente le seguenti persone: cinque commilitoni di A.D., la sua ex fidanzata e il sergente che aveva scoperto il corpo. Comunicarono successivamente al pubblico ministero che, sulla base delle iniziali indagini, ritenevano che A.D. avesse agito volontariamente a seguito della fine della sua relazione sentimentale.
II. LA SUCCESSIVA INDAGINE PENALE
- L’apertura dell’indagine penale
- Il 7 luglio 2014 la Procura aprì un’indagine nei confronti di ignoti per il reato di istigazione al suicidio di cui all’articolo 580 del codice penale e dispose l’autopsia e la perizia medico-legale del corpo di A.D., nominando il medico che era stato convocato sul posto (si veda il paragrafo 9 supra). Il Pubblico Ministero affidò le indagini al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma. Disposte il sequestro degli effetti personali di A.D. (due smartphone, una chiavetta USB e un computer portatile), il recupero della documentazione relativa a denunce o a segnalazioni di incidenti presentate nella caserma dopo il 19 dicembre 2013 e l’apertura dell’armadietto assegnato ad A.D.
- Il 14 luglio 2014 la ricorrente presentò al pubblico ministero una richiesta di autorizzazione ad accedere alla caserma e a visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza installate in tale luogo. La richiesta fu accolta il 15 luglio 2014. La ricorrente ha dichiarato che i video-filmati non le erano mai stati consegnati.
- Il 23 settembre 2014 fu presentato il referto dell’autopsia. Il medico legale riferì di essere stato chiamato sul posto alle 11:00 del 6 luglio 2014. Il corpo di A.D. giaceva a faccia in giù in quella che era stata descritta una pozza di sangue. Le gambe erano distese con rotazione esterna e le braccia erano posizionate in adduzione. Entrambi gli avambracci erano appoggiati sotto il petto, con i palmi rivolti verso l’alto, ed erano a contatto con il terreno sul lato dorsale. Vi erano abrasioni e lividi che coprivano un tatuaggio sulla schiena, nella regione soprascapolare, sul muscolo trapezio e bilateralmente nella regione scapolare. La testa era girata a sinistra e presentava una ferita lacerata nella regione occipitale, accompagnata da una frattura dell’osso sottostante e dall’esposizione di materia cerebrale. Dopo aver eseguito l’autopsia, concluse che la morte di A.D. era attribuibile a plurimi gravi traumi con fratture alla volta e alla base del cranio e insufficienza encefalica e trauma toracico-addominale chiuso con plurime fratture delle costole e della colonna vertebrale e contusioni polmonari bilaterali, e che tali lesioni potevano essere compatibili con una caduta, probabilmente un suicidio mediante salto.
- Il 28 febbraio 2015 i carabinieri consegnarono la loro relazione sugli atti istruttori svolti.
- La prima richiesta di archiviazione
- Il 24 aprile 2015 il pubblico ministero chiese al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma di archiviare il caso, ritenendo che i fatti per i quali era stato aperto il procedimento non sussistessero e che la causa della morte di A.D. fosse il suicidio mediante salto. In particolare, riferì sui passi della perizia che sottolineavano la posizione del corpo, rinvenuto a faccia in giù a terra con entrambi gli avambracci appoggiati sotto il torace. Concluse che tale posizione poteva essere coerente con la tecnica praticata dalla vittima in preparazione di un lancio con il paracadute e concluse che il gesto era stato volontario. Aggiunse che, sulla base delle informazioni raccolte dagli agenti che avevano indagato, della documentazione sequestrata e delle indagini svolte, non vi era alcuna prova che indicasse che la vittima fosse stata sottoposta a maltrattamenti o a violenze che potevano averne causato direttamente o indirettamente la morte.
- L’opposizione della ricorrente
- Il 16 giugno 2015 la ricorrente, insieme alle altre parti lese, presentò opposizione avverso la richiesta di archiviazione del procedimento formulata dal pubblico ministero. Esse sostennero che gli atti istruttori compiuti fino a quel momento erano stati lacunosi e inadeguati.
- In particolare, la ricorrente e le altre parti lamentarono che l’autopsia effettuata dal consulente del pubblico ministero fosse stata superficiale e incompleta; essa non aveva fornito alcun motivo né aveva rinviato specificamente alle condizioni in cui era stato rinvenuto il corpo e ad altre circostanze fattuali. Non affrontava, tra l’altro, la presenza di alcune evidenti abrasioni sulla schiena di A.D. La relazione non aveva inoltre spiegato l’origine delle fratture riscontrate sul corpo di A.D. e se e in quale misura potessero essere compatibili con una caduta frontale. Non aveva inoltre analizzato la sostanza rinvenuta sulle mani di A.D. Inoltre, non era stato eseguito alcun esame tossicologico e i risultati degli esami istologici non erano stati loro comunicati.
- Le parti lese avevano nominato propri periti che erano stati incaricati di compiere una ricostruzione cinematica della caduta, calcolandone la traiettoria e la velocità, e verificando se la distanza percorsa dal corpo di A.D. e le misurazioni effettuate dagli inquirenti fossero compatibili con la spiegazione fornita dalle autorità circa le circostanze dell’incidente, ovvero un salto intenzionale dalla finestra del bagno. Sulla base di calcoli e di un esperimento di ricostruzione, i periti sottolinearono diverse incongruenze relative alla posizione del corpo e alla sua distanza dall’asserito punto di lancio, suggerendo che, anche ipotizzando che la morte di A.D. fosse stata causata dal salto, le circostanze avrebbero dovuto essere ricostruite in modo diverso.
- Le parti lese sollevarono inoltre dubbi sulla pertinenza dell’addestramento da paracadutista di A.D. come spiegazione delle circostanze dell’asserito lancio e della posizione finale del suo corpo. Sostennero che tale spiegazione non era corroborata da prove, in quanto il rapporto sulla procedura di lancio dal paracadute presentato dagli inquirenti non corrispondeva alla posizione in cui era stato rinvenuto il corpo di A.D. e le immagini contenute in esso non erano compatibili con tale spiegazione.
- Le parti lese sottolinearono inoltre che erano state raccolte dichiarazioni del personale militare che si trovava in congedo ordinario al momento dell’incidente e non di coloro che si trovavano, al momento dei fatti, nella medesima palazzina in cui alloggiava A.D. A tale riguardo, chiesero che fossero interrogati tutti i militari presenti in caserma al momento rilevante, secondo i registri delle presenze, compreso il militare responsabile della camerata nella quale viveva A.D. in quel momento. Osservarono inoltre che non era stato dato alcun seguito a una lettera inviata dall’ex fidanzata di A.D. al pubblico ministero, nella quale ella aveva espresso la sua disponibilità a chiarire le condizioni della sua relazione con A.D. Chiesero che ella fosse interrogata, e che fosse interrogato anche un amico, con il quale A.D. aveva avuto numerose telefonate nelle ore precedenti la sua morte, e un ex commilitone che aveva rilasciato una deposizione all’avvocato delle parti lese secondo la quale A.D. aveva avuto problemi con un superiore.
- Inoltre, le parti lese dichiararono che non era stata eseguita una raccolta approfondita dei tabulati telefonici e della corrispondenza e-mail relativa all’account di posta elettronica utilizzato da A.D. Né era stato sigillato il bagno dal quale era avvenuto l’asserito salto. L’unico atto compiuto sul posto era stata l’acquisizione come prova di un mozzicone di sigaretta che, in ogni caso, non era stato inviato al fine dell’analisi per stabilire un nesso con A.D.
- Infine, date le carenze e le incongruenze dell’indagine, unite al fatto che gli ufficiali che avevano condotto alcuni atti istruttori erano dei Granatieri di Sardegna, il corpo di polizia interno della caserma, chiesero che fosse condotta un’ulteriore indagine da un corpo di polizia indipendente, al di fuori del contesto militare.
- La decisione del giudice per le indagini preliminari di proseguire le indagini
- Il 15 aprile 2016 il giudice per le indagini preliminari respinse la richiesta di archiviazione, affermando di non essere persuasa delle conclusioni cui era giunto il pubblico ministero. L’esame delle prove, anche alla luce delle valutazioni pertinenti compiute dalle parti lese e delle loro perizie mediche ex parte, condusse il giudice a ritenere essenziale un’indagine più adeguata e completa.
- Il giudice ritenne che fosse necessario un nuovo esame medico-legale che valutasse “ogni singolo elemento di fatto” del caso, e che ciò non potesse essere fatto semplicemente integrando le conclusioni del medico legale che aveva eseguito l’autopsia. Ciò avrebbe richiesto l’esumazione della salma di A.D. e una nuova autopsia. L’esame avrebbe dovuto determinare accuratamente la natura e l’origine delle lesioni riportate dalla vittima, comprese quelle alla schiena, al collo e al capo, così come individuate dall’autopsia. I periti avrebbero inoltre dovuto stabilire se le lesioni fossero state riportate simultaneamente, se potessero essere attribuite a un unico evento e se fossero compatibili con una caduta da un’altezza di 10 metri, tenendo conto del punto in cui il corpo di A.D. aveva toccato terra e della sua posizione finale.
- Il giudice ritenne inoltre necessario procedere al recupero dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno della caserma e nelle aree esterne, nonché dei tabulati integrali delle telefonate e delle e-mail relative alle comunicazioni e alle conversazioni di A.D. nei giorni precedenti la sua morte. In relazione a tali atti, il giudice riconobbe che il decorso del tempo poteva influire negativamente sulla disponibilità di tali prove e sottolineò l’importanza di acquisirle tempestivamente dopo gli eventi in questione.
- La prosecuzione delle indagini e l’apertura di un nuovo procedimento
- Il 20 maggio 2016 il pubblico ministero chiese un incidente probatorio per l’assunzione immediata di prove (incidente probatorio – si veda il paragrafo 76 infra), chiedendo che fossero effettuate una perizia medico-legale – successivamente all’esumazione della salma di A.D. – e un’analisi cinematica, al fine di accertare la causa e ricostruire le circostanze relative alla morte di A.D. Chiese inoltre che fossero eseguiti gli esami tossicologici.
- Il 25 maggio 2016 il giudice per le indagini preliminari respinse la richiesta sulla base del fatto che pendeva un procedimento penale nei confronti di ignoti. Ciò significava che non vi erano indagati identificati che avrebbero potuto partecipare a un incidente probatorio.
- Il 16 giugno 2016, la ricorrente presentò una denuncia sostenendo che la morte di A.D. poteva essere attribuita a una serie di episodi di “nonnismo” al quale era stato sottoposto. Lamentò inoltre la negligenza dei suoi superiori in quanto non avevano assicurato la sicurezza di un loro subordinato.
- Il 16 luglio 2016 la Procura di Roma iscrisse nel registro degli indagati otto militari di gradi differenti sospettati di concorso colposo nel delitto di istigazione al suicidio o, in alternativa, nel reato di omicidio volontario.
- Il 21 luglio 2016 il pubblico ministero presentò una nuova richiesta di incidente probatorio, con riferimento alle perizie medico-legali e cinematiche, nonché alla perizia tossicologica.
- Il 2 agosto 2016 il giudice per le indagini preliminari accolse la richiesta e nominò due periti indipendenti: un medico legale e un fisico, esperto nella ricostruzione della scena del delitto, per svolgere le perizie.
- Gli ulteriori atti istruttori
- In base all’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, il pubblico ministero chiese che fossero intercettate le comunicazioni telefoniche di alcuni individui di interesse per le indagini; le dichiarazioni dei commilitoni di A.D., dei suoi compagni di camerata e del personale in servizio la notte dell’evento; e l’acquisizione delle immagini satellitari.
1. La relazione peritale
- Il 14 settembre 2016 i periti presentarono le loro relazioni. Il medico legale eseguì un’autopsia dopo l’esumazione della salma di A.D. Le radiografie, che non erano state eseguite durante la prima autopsia, non avevano rivelato fratture alle mani o ai piedi, ma dimostravano la lussazione delle dita di A.D. Un esame istologico dei tessuti rivelò la presenza di un enfisema polmonare. Gli esami tossicologici rivelarono l’assenza di sostanze stupefacenti e di alcol. Il fisico specializzato nella ricostruzione della scena del delitto si recò sul posto ed eseguì una scansione 3D dell’area, e creò una ricostruzione virtuale.
- I periti constatarono che i tipi di lesioni individuate potevano essere compatibili con l’ipotesi di una caduta da un’altezza di 11 metri (la finestra dalla quale si presumeva che fosse caduto si trovava a un’altezza di 10,54 metri). Tuttavia, le considerazioni generali sulle circostanze relative all’incidente non erano direttamente connesse a tale ipotesi. A tale proposito, i calcoli e gli esperimenti di ricostruzione della scena del delitto da parte del perito rivelarono diverse incongruenze che facevano dubitare della validità della spiegazione proposta. Esse riguardavano, tra l’altro, la distanza del corpo dall’asserito punto di lancio, il possibile punto di impatto, la velocità della caduta, lo slancio iniziale necessario per raggiungere la velocità e la distanza calcolate e la posizione finale del corpo. Rilevarono inoltre l’assenza di segni di atti istintivi per attenuare la caduta, come indicato dall’assenza di fratture agli arti superiori.
- Quanto all’ipotesi che A.D. fosse caduto da un’altezza maggiore, come il tetto della caserma, alcuni dati, come la distanza dell’impatto, sarebbero stati resi meno anomali. In tale scenario, non si poteva escludere una caduta forzata piuttosto che un salto. Tuttavia, la posizione finale del corpo di A.D., tra le altre cose, faceva dubitare della fondatezza di tale ipotesi. In particolare, riguardo alla posizione finale del corpo di A.D., essi la descrivevano come “particolarmente composta” (gambe distese, un’infradito piegata sul piede sinistro e la posizione delle braccia), e la sottolinearono come un aspetto che faceva dubitare della spiegazione di una caduta in generale. Affermarono che la posizione avrebbe potuto anche essere compatibile con l’esecuzione di qualche tipo di esercizio fisico da parte di A.D. a terra.
- I periti affermarono che, sebbene le gravi lesioni riscontrate su A.D., tra cui la frattura cranica causata da un trauma da corpo contundente, potessero essere compatibili con una caduta, esse lasciavano aperta anche la possibilità di un’ipotesi alternativa: un’ “aggressione a terra”, che comportava un impatto con una superficie ampia e piatta con notevole forza. Tuttavia, la frattura della colonna vertebrale, unita all’assenza di segni di lotta o di reazione da parte di A.D., rendeva tale ipotesi anomala.
- La macchia di sangue presente sulla schiena di A.D. fu ritenuta non connessa a una possibile caduta: essa presentava caratteristiche compatibili con il gocciolamento dovuto alla gravità, suggerendo che le gocce di sangue fossero colate da una superficie o da un oggetto fermi o che si muovevano molto lentamente sul corpo. Fu stabilito che la macchia di sangue non poteva, in alcun modo, essere attribuita alle ferite riportate da A.D.
- Anche le abrasioni sulla schiena di A.D. e le striature di polvere osservate nella medesima area erano certamente non connesse a una caduta. Prima della sua morte, era accaduto qualcosa che aveva causato le abrasioni. Le striature di polvere sembravano seguire le abrasioni e potevano essere state causate da frizione o da trascinamento. Una macchia di sangue che non corrispondeva a gocciolamento, così come una sostanza polverosa, erano visibili anche sul polpaccio sinistro, sia posteriormente che anteriormente.
- Secondo il perito, tali considerazioni sollevavano ulteriori interrogativi sulle modalità del decesso e potevano indicare, tra le altre cose, che il corpo di A.D. fosse stato sottoposto a manipolazione esterna. Le dichiarazioni fornite dai primi soccorritori e investigatori avevano escluso qualsiasi potenziale atto da parte loro che avesse potuto comportare la manipolazione, la proiezione di gocce di sangue o la presenza di polvere.
- In conclusione, secondo i periti, tutte le possibili ipotesi esplorate presentavano incongruenze. Nel concludere la relazione, i periti concordarono sul fatto che, sulla base delle informazioni di cui disponevano, non era possibile determinare in modo definitivo le modalità del decesso di A.D.
2. L’udienza relativa alla testimonianza peritale
- Il 15 marzo 2017 si tenne un’udienza al fine di esaminare i periti.
- Il perito medico spiegò che essi avevano inizialmente operato basandosi sull’ipotesi che la morte di A.D. fosse stata causata da una caduta da una finestra sita al secondo piano della palazzina, in quanto ciò era stato indicato nel referto autoptico iniziale; il suo corpo era stato rinvenuto sotto una finestra e una caduta poteva essere compatibile con il tipo di frattura cranica individuata. Tuttavia, dopo aver esaminato tutti i dati disponibili per determinare quanto tale ipotesi fosse corroborata dalle prove, non ne erano rimasti convinti.
- L’esperto nella ricostruzione della scena del delitto sottolineò diverse anomalie, o “campanelli di allarme”, che facevano dubitare della plausibilità che la morte di A.D. fosse stata causata da una caduta dall’altezza probabile. La prima riguardava la velocità della caduta. La seconda era che, affinché il corpo di A.D. si trovasse nella posizione in cui era stato rinvenuto, egli avrebbe dovuto cambiare posizione più volte – raddrizzando le gambe e incrociando le braccia sotto il petto – durante una caduta durata un secondo e mezzo, tutti elementi che il perito non aveva ritenuto convincenti. Un altro “campanello di allarme” riguardava il punto di impatto a terra e la distanza del corpo di A.D. dal muro della palazzina, che erano già stati rilevati come anomalie e affrontati nella relazione scritta. Considerando la posizione del suo corpo così come era stato rinvenuto, il brevissimo tempo a disposizione per assumere tale posizione e tutti gli altri elementi indicati nella relazione scritta, li lasciavano non convinti dell’ipotesi iniziale. Il perito sottolineò poi la presenza di elementi inspiegati, come le gocce di sangue sulla schiena di A.D. e quella che era stata descritta come polvere sulla sua schiena e sui suoi polpacci.
- L’esperto della scena del delitto aveva dichiarato che, anche considerati singolarmente, i “campanelli di allarme” avevano dato luogo a sospetti, che erano stati confermati solo in combinazione, e avevano indotto i periti a prendere congiuntamente le distanze dall’ipotesi iniziale. In alternativa, avrebbe potuto essersi verificata una caduta di tipo diverso, come quella da un’altezza maggiore. Affinché ciò fosse plausibile, tuttavia, il suo corpo avrebbe dovuto essere stato successivamente manipolato per spiegare la sua posizione.
- Le abrasioni sulla schiena di A.D., certamente estranee a una caduta, erano state definite “molto considerevoli”, il che indicava che erano state causate da un’azione prolungata e violenta. Il perito medico sottolineò elementi che indicavano che le ferite erano state riportate alcune ore prima della morte di A.D.
- In considerazione delle plurime fratture e abrasioni e del loro tipo, essi ipotizzarono anche che le lesioni potessero essere state causate da circostanze differenti. Quando il giudice per le indagini preliminari aveva chiesto che fosse approfondita tale ipotesi alternativa, lo specialista nella scena del delitto affermò che, tra le altre cose, la posizione in cui era stato rinvenuto il corpo di A.D. poteva indurre a pensare che stesse svolgendo un esercizio fisico a terra. Si sarebbe potuto ipotizzare che la frattura potesse essere stata causata dall’applicazione di forza sulla schiena mentre il corpo di A.D. si trovava in tale stato di tensione, in equilibrio sulle dita dei piedi e ruotando sulle dita delle mani. Una volta che A.D. si fosse trovato in tale posizione finale, era ipotizzare che avesse subito un ulteriore colpo al capo con un largo oggetto contundente, come una pala. Il medico legale confermò che essi avevano preso in considerazione tali circostanze alternative, ovvero un’iniziale lesione alle vertebre dovuta all’applicazione di una forza alla schiena da un’ampia superficie piana e successivamente al colpo con forza di un oggetto contundente di grandi dimensioni contro il cranio di A.D., causandone la frattura.
- Secondo il perito medico, la presenza di un enfisema polmonare poteva essere considerata incompatibile con la morte istantanea causata da una caduta. Questa era stata sottolineata tra le anomalie che potevano potenzialmente suggerire una spiegazione diversa da quella proposta inizialmente.
3. Le dichiarazioni dei testimoni
- Le dichiarazioni dei testimoni furono raccolte tra il luglio e l’ottobre del 2016. Dalle sintesi degli interrogatori redatte dai carabinieri incaricati delle indagini, si può osservare quanto segue.
- Quanto alle dichiarazioni rese da commilitoni di A.D., nel descrivere lo stato emotivo di A.D. dopo la fine della relazione con la sua ragazza, A.D. fu descritto “molto triste”, “triste e abbattuto”, con “un grave peggioramento dell’umore”, “particolarmente triste e preoccupato”, “chiaramente angosciato, ma che non mostrava alcun segno di intenti suicidi”, “ansioso e preoccupato per la situazione” ma “che cercava di distrarsi uscendo la sera con i suoi commilitoni”. Alcuni suoi commilitoni avevano appreso della rottura solo dopo la morte di A.D.
- Alcuni militari interrogati confermarono che A.D. non aveva superato diversi concorsi; alcuni dichiararono meramente il fatto, uno affermò che ciò aveva causato imbarazzo ad A.D. e altri rinviarono più in generale ai sentimenti di delusione e insoddisfazione di A.D. Un amico d’infanzia di A.D. dichiarò che A.D. gli aveva detto di non aver superato un concorso, ma che, sebbene fosse stato deluso, era sembrato incoraggiato dalla prospettiva di ripeterlo durante il periodo di rafferma annuale.
- Due commilitoni riferirono che A.D. aveva avuto difficoltà a dormire nel periodo precedente alla sua morte, e uno lo associò alla rottura del fidanzamento.
- Tutto il personale militare interrogato dagli inquirenti dichiarò di non essere a conoscenza di prassi di nonnismo nella caserma, né di incidenti riguardanti A.D.
- L’ex fidanzata di A.D. riferì che egli le aveva espresso preoccupazioni per gli imminenti esami fisici per rimanere nell’esercito, poiché le aveva detto di non dormire bene e che la sua psoriasi stava peggiorando. L’ultima volta che si erano visti prima della sua morte, A.D. aveva detto di sentirsi particolarmente triste e di avere difficoltà a dormire, quindi ella gli aveva comprato un rimedio naturale per dormire. Riguardo alla sua conoscenza di un precedente tentativo di suicidio avvenuto negli anni dell’infanzia, ella dichiarò che la madre di A.D. le aveva parlato di quello che era stato descritto come un piccolo taglio sul polso che non aveva richiesto cure mediche. Quando le persone che svolgevano l’interrogatorio le avevano chiesto se potesse fornire prove oggettive per confutare la teoria che egli si era suicidato, rispose di non poterlo fare, ma riteneva che, data la personalità del ragazzo, ella non avrebbe accettato che egli potesse aver commesso un simile atto, soprattutto in caserma.
- Fu interrogato anche un amico di A.D. ed egli dichiarò che A.D. aveva riferito di aver avuto difficoltà con un suo superiore, presumibilmente a causa di un incidente avvenuto nelle docce della caserma. Fu interrogata anche V.C., dipendente di una lavanderia automatica frequentata dal personale militare e conoscente di A.D. Ella dichiarò che A.D. l’aveva informata di un incidente nelle docce che aveva coinvolto un superiore e affermò inoltre che egli le aveva raccontato di essere stato oggetto di scherzi e di un’aggressione. Gli agenti che avevano condotto l’interrogatorio rilevarono delle discrepanze nel suo racconto nel corso dell’interrogatorio.
- Il cappellano militare della caserma dichiarò di aver conosciuto A.D. solo a livello superficiale e di essere venuto a conoscenza di informazioni che lo riguardavano solo nel contesto dell’assistenza spirituale che aveva fornito ad alcuni familiari e commilitoni di A.D. dopo la sua morte. Il cappellano era stato individuato dagli inquirenti come la persona che aveva menzionato informalmente alla forza di polizia della caserma un precedente tentativo di suicidio di A.D. durante l’infanzia, del quale gli avrebbe parlato il patrigno di A.D. Non lo confermò nell’interrogatorio, affermando di non avere nulla da riferire al riguardo. Considerava improbabile che all’interno della caserma potessero essere avvenute aggressioni nei confronti di militari, descrivendo invece un ambiente pacifico e ordinato. Escluse anche scherzi da parte di altri militari. Dichiarò di poter sostenere l’ipotesi che A.D. si fosse suicidato.
4. La sintesi e le conclusioni dell’indagine
- Il 29 dicembre 2016, il nucleo investigativo dei carabinieri incaricato dell’indagine presentò la sintesi del suo rapporto e delle sue conclusioni. Riferì sulle misure istruttorie svolte, tra cui il recupero dei dati del traffico telefonico dal telefono di A.D. e da quelli di altri soggetti ritenuti rilevanti per l’indagine, nonché dei militari presenti in caserma al momento dei fatti. Il rapporto riassumeva anche le ricerche svolte sull’account di posta elettronica di A.D., osservando, tra l’altro, che i tabulati della posta elettronica recuperati dimostravano che qualcuno aveva utilizzato l’account di posta elettronica di A.D. dopo la sua morte, ma gli utenti degli indirizzi IP in questione non potevano più essere individuati in quanto il fornitore conservava tali dati solo per dodici mesi.
- Nelle sue conclusioni, il nucleo investigativo sottolineò che le dichiarazioni dei testimoni raccolte, nonostante il numero di persone interrogate e le attività di intercettazione telefonica, non avevano fornito alcuna prova che indicasse che A.D. fosse stato vittima di abusi o di violenze che ne avevano causato direttamente o indirettamente la morte. Gli interrogati che avevano sostenuto che la morte di A.D. non poteva essere attribuita al suicidio non avevano fornito alcuna prova a sostegno delle loro affermazioni. Un individuo che aveva sostenuto che A.D. era stato maltrattato in caserma si era rivelato del tutto inaffidabile.
- Inoltre, il nucleo investigativo determinò che erano emersi ulteriori elementi che, seppur certamente indiziari, rafforzavano ulteriormente l’ipotesi del suicidio: uno stato di disagio mentale e fisico, riferito pressoché all’unanimità, derivante principalmente dalla rottura con la fidanzata ma anche, con ogni probabilità, dal mancato superamento di diversi concorsi, come riferito non solo dai commilitoni ma anche dalla stessa ex fidanzata, che aveva inoltre ricordato l’accresciuta difficoltà a dormire e il peggioramento della psoriasi. Il nucleo rinviò inoltre a un precedente tentativo di suicidio in giovane età, seppur descritto come non compiuto con reale convinzione.
5. Le ulteriori dichiarazioni testimoniali
- Ulteriori dichiarazioni testimoniali furono raccolte tra il marzo e l’aprile del 2017. Alcuni commilitoni di A.D. furono interrogati nuovamente, così come i primi soccorritori medici e paramedici intervenuti sul posto. Furono loro chiesti dettagli quali la posizione del corpo di A.D., la presenza di ferite su di lui prima della morte e chi fosse presente sul posto.
- La seconda richiesta di archiviazione
- Il 22 luglio 2017 il pubblico ministero presentò una nuova richiesta di archiviazione del procedimento, data l’assenza di elementi che potessero corroborare l’ipotesi investigativa di concorso colposo nei reati di istigazione al suicidio o di omicidio volontario in un eventuale processo. Quanto a quest’ultima ipotesi, nonostante la teorica possibilità di attribuire la responsabilità a soggetti appartenenti alla gerarchia, non vi era alcuna prova concreta che indicasse un comportamento negligente da parte loro. Non era stato segnalato alcun episodio di nonnismo, né l’inosservanza di ordini di servizio relativi alla sorveglianza della caserma.
- Quanto alla ricostruzione del decesso, il pubblico ministero sottolineò il suo ruolo di “peritus peritorum” (il perito dei periti) e trasse le proprie conclusioni che sollevavano dubbi sugli scenari ipotetici presentati dai periti nelle loro relazioni e ulteriormente chiariti nell’udienza orale. A suo avviso, l’ipotesi di un’aggressione a terra era resa improbabile dal numero, dalla portata e dalla gravità delle fratture; dall’assenza di infiltrato emorragico sulla schiena di A.D.; dalla constatazione che le abrasioni sulla schiena non erano state inflitte al momento del decesso o in prossimità di esso; e dalla natura delle lesioni craniche. Concluse che l’ipotesi più plausibile rimaneva quella della caduta di D. in posizione da paracadutista, con le braccia incrociate sul petto, atterrando sul petto e sul volto. Compiendo la propria valutazione dei dati forniti dai periti, il pubblico ministero concluse che la seconda ipotesi sarebbe stata coerente con le fratture costali, la lussazione vertebrale e l’assenza di ematomi sulla schiena, nonché con la lussazione delle falangi delle dita corrispondendo agli ematomi presenti sul torace di A.D. e, infine, con il tipo di frattura del cranio.
- Pur concordando con le conclusioni dei periti riguardo alla distanza anomala del corpo dalla finestra, per il pubblico ministero non poteva essere escluso – almeno da un punto di vista ipotetico – che A.D., che era stato definito un paracadutista, avesse eseguito una manovra utilizzata nel lanciarsi da un aereo, che comportava lo spingersi verso l’esterno con entrambe le mani per aumentare la propria distanza dal velivolo. Egli ammise che, poiché l’enfisema polmonare rilevato durante la seconda autopsia rimaneva inspiegato, avrebbe potuto valere la pena di indagare se l’iperventilazione potesse essere stata indotta dallo stesso A.D. nei momenti precedenti il lancio a causa dello stress emotivo della situazione. L’origine delle abrasioni sulla schiena rimaneva analogamente ignota, ma fu constatato che A.D. aveva sofferto di psoriasi, una patologia che causava un forte prurito. Ammise anche che le gocce di sangue sulla schiena di A.D. rimanevano inspiegate.
- Il pubblico ministero concluse che, nonostante quelle che definì ampie indagini supplementari, rimanevano più incertezze che certezze riguardo alle circostanze dell’evento e all’esistenza del nonnismo, soprattutto alla luce della possibile riluttanza dei commilitoni di A.D. a parlare apertamente. In conclusione, non vi erano elementi che potevano corroborare le accuse contro gli indagati in un eventuale processo.
- L’opposizione della ricorrente
- Il 12 settembre 2017, la ricorrente e un altro familiare si opposero alla richiesta di archiviazione, sostenendo che l’indagine era stata inadeguata, in quanto non aveva fatto ulteriore luce sulle circostanze relative alla morte di AD.
- La ricorrente e il suo parente sostennero che le conclusioni del pubblico ministero erano in realtà mere congetture e trovarono sorprendente il fatto che esse avessero ignorato le conclusioni presentate dai periti.
- Secondo la ricorrente e il suo parente, diversi fattori facevano dubitare seriamente della conclusione secondo la quale la morte di A.D. fosse dovuta a suicidio mediante salto e sostennero che indicavano piuttosto un omicidio. A tale riguardo, invocarono principalmente i “campanelli di allarme” individuati dai periti, che mettevano seriamente in dubbio l’individuazione del suicidio mediante salto come causa fondamentale della morte. Inoltre, all’udienza del 15 marzo 2017, i periti erano stati inequivocabili nell’affermare che la spiegazione basata sul salto difettava di credibilità e che il corpo di A.D. era stato manipolato dopo l’evento che ne aveva causato la morte. Nel tentativo di mettere in dubbio la ricostruzione scientifica effettuata dai periti, il pubblico ministero aveva formulato una serie di considerazioni sulle quali i periti avevano già fornito le loro spiegazioni all’udienza. L’interpretazione da parte del pubblico ministero delle lesioni alla schiena di A.D. come derivanti da un asserito prurito causato dalla psoriasi fu ritenuta particolarmente controversa, data la mancanza di prove a sostegno. I tentativi del pubblico ministero di spiegare la distanza tra il corpo di A.D. e l’asserito punto di lancio erano privi di valore scientifico. Inoltre, la spiegazione fornita dal pubblico ministero riguardo alla presenza di un enfisema nei polmoni di A.D. non era corroborata dalle necessarie prove scientifiche.
- Quanto alle deposizioni dei testimoni, la ricorrente e il suo parente sottolinearono particolarmente la testimonianza di un amico di A.D., il quale, durante l’interrogatorio, aveva riferito che A.D. aveva avuto difficoltà con un suo superiore, derivanti da un incidente verificatosi nelle docce della caserma. Tale affermazione era, a loro avviso, ulteriormente corroborata dalla testimonianza fornita da un’altra testimone, V.C., che lavorava in una lavanderia automatica utilizzata dai militari della caserma, tra cui A.D. Inoltre, essi contestarono il fatto che gli atti dell’indagine contenessero dichiarazioni inequivocabili dalle quali si poteva dedurre che, nei giorni immediatamente precedenti la sua morte, A.D. fosse stato in uno stato di depressione a causa della fine della sua relazione sentimentale e dell’esito negativo di un concorso. Tali rilievi erano stati utilizzati dalla Procura esclusivamente per fornire una spiegazione a sostegno della teoria del suicidio. Inoltre, diversi colleghi avevano descritto A.D. allegro.
- La ricorrente e il suo parente affermarono che la richiesta di archiviazione del pubblico ministero era sia illogica che priva di rigore scientifico e chiesero la prosecuzione delle indagini.
- La ricorrente e il suo familiare lamentarono inoltre l’assenza di un protocollo d’intervento all’interno della caserma per prevenire incidenti simili a quello oggetto dell’indagine.
- La decisione di archiviazione del giudice per le indagini preliminari
- Il 28 marzo 2019 il giudice per le indagini preliminari emise un’ordinanza di archiviazione del procedimento. Fu concluso che le prove raccolte fino a quel momento erano insufficienti a corroborare le accuse in un eventuale processo, poiché la precisa sequenza degli eventi era rimasta incerta.
- Il giudice sintetizzò le conclusioni dei periti, concentrandosi in primo luogo sull’affermazione secondo la quale la distanza dalla quale il corpo era caduto dal presunto punto di lancio sollevava dubbi. Pur riconoscendo che le lesioni erano compatibili con una caduta, il giudice elencò diverse anomalie individuate dai periti. Esse comprendevano gocce di sangue e abrasioni sulla schiena di A.D., l’ubicazione e il posizionamento del corpo, che potevano suggerire che A.D. stesse svolgendo un esercizio fisico, e le fratture craniche che potevano essere state causate da un colpo mediante uno strumento contundente. Durante l’udienza del 15 marzo 2017, il giudice osservò che i periti avevano ulteriormente chiarito che l’incidente sembrava incompatibile con una caduta e avevano ipotizzato che A.D. potesse essere stato colpito dapprima alla schiena e successivamente al capo con un oggetto piatto e largo. Il giudice osservò inoltre che la conclusione dei periti riguardo all’enfisema polmonare era incompatibile con il suicidio mediante salto e con la natura istantanea della morte derivante da un simile atto.
- Il giudice determinò che, alla luce delle ulteriori indagini svolte dalla Procura dopo il primo provvedimento di rigetto della richiesta di archiviazione, che avevano sottolineato carenze nell’istruttoria e sollevato dubbi che erano stati successivamente confermati e solo in parte dissipati dai risultati degli ulteriori atti istruttori, permanevano nel caso di specie “zone d’ombra” non investigate e che stante il tempo trascorso dai fatti, erano ormai divenute di difficile accertamento.
- Il giudice prese atto della mancata acquisizione dei video-filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel cortile della caserma. Tali filmati, se ottenuti immediatamente dopo i fatti, avrebbero potuto certamente fornire prove significative per accertare gli eventi accaduti la notte della morte di A.D. Il giudice espresse inoltre preoccupazione per la mancata acquisizione, in modo tempestivo, dei tabulati telefonici delle persone sottoposte a indagine e di quelli dei compagni di camerata di A.D., relativi ai giorni che avevano portato alla morte di A.D. Tali registrazioni avrebbero facilitato la verifica dei contatti tra tali persone e corroborato le dichiarazioni rese da esse al pubblico ministero.
- Il giudice sottolineò inoltre la mancata indagine sui casi documentati di accesso all’account di posta elettronica di A.D. avvenuti dopo la sua morte e prima del sequestro del suo computer.
- Sulla base della richiesta del giudice per le indagini preliminari di proseguire le indagini, il pubblico ministero interrogò le persone coinvolte nel caso, tra cui i commilitoni di A.D., quelli in servizio la notte dell’incidente e il cappellano militare. Furono inoltre richieste le immagini satellitari e le intercettazioni telefoniche svolte. Tuttavia, non emerse alcun nuovo elemento, né furono trovati spunti che avrebbero potuto essere utili alle indagini o sufficienti a giustificarne la prosecuzione, con ogni probabilità anche in ragione del tempo trascorso e della conoscenza delle indagini in corso. Molti degli intercettati, infatti, avevano avvertito le persone che chiamavano di essere prudenti in quanto sospettavano di essere sottoposti a sorveglianza.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI
- L’articolo 392, commi 1, lettera f), e 2, del codice di procedura penale consente al pubblico ministero e all’imputato, tra le altre cose, di chiedere al giudice per le indagini preliminari di disporre una perizia se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile o che, se fosse disposta nel dibattimento, potrebbe determinare la sospensione del procedimento per un periodo superiore a 60 giorni. Ai sensi dell’articolo 394 del codice di procedura penale, la persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
IN DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE
- La ricorrente ha lamentato, sotto il profilo sostanziale dell’articolo 2 della Convenzione, che le autorità nazionali non avevano protetto la vita di suo figlio, A.D., il quale prestava servizio in qualità di caporale dell’esercito ed era stato rinvenuto morto nella caserma nella quale era di stanza, e non avevano giustificato adeguatamente il suo decesso. Ha inoltre lamentato, sotto il profilo procedurale degli articoli 2 e 6 della Convenzione, la mancata conduzione di un’indagine efficace sulle circostanze del decesso di suo figlio.
L'articolo 2 recita come segue:
“1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito con tale pena.
- La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.”
- La Corte, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti di una causa (si veda Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, §§ 114 e 126, 20 marzo 2018), ritiene che le questioni sollevate debbano essere esaminate esclusivamente sotto il profilo dell’articolo 2 della Convenzione.
Sulla ricevibilità
- 79. La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.
Sul merito
1. Le conclusioni delle parti
(a) La ricorrente
- La ricorrente ha sostenuto che il Governo non aveva fornito una spiegazione convincente riguardo alle circostanze della morte di A.D. In particolare, la ricorrente ha contestato le conclusioni dell’indagine penale secondo le quali A.D. si era suicidato e sosteneva che vi fossero chiare prove che suggerivano un omicidio, il che conduceva a concludere che egli fosse stato assassinato. In particolare, ha invocato le conclusioni dei periti indipendenti nominati dal giudice per le indagini preliminari, che avevano indicato che, dal punto di vista scientifico, la causa della morte non poteva essere compatibile con quella di una caduta. Le molteplici incongruenze, o “campanelli di allarme” (vale a dire, la velocità del lancio, la distanza del corpo dal punto di lancio, il punto in cui era atterrato e la lussazione delle dita) descritte dai periti dimostravano, a suo avviso, che l’ipotesi del suicidio era del tutto infondata. Ha inoltre rinviato all’ipotesi dei periti secondo la quale le plurime fratture osservate sul corpo di A.D. potevano essere spiegate da un’aggressione avvenuta in due fasi. Inizialmente, egli aveva subito un colpo alla schiena con una superficie ampia e piatta e, successivamente, aveva subito un colpo al cranio. Non era stata fornita alcuna spiegazione plausibile per le ferite sulla schiena di A.D., ed era stato affermato che non gli era mai stata diagnosticata la psoriasi, il che era, in ogni caso, una spiegazione inverosimile. Ella ha inoltre invocato alcuni elementi, rimasti inspiegati alla conclusione delle indagini, che avrebbero potuto suggerire un omicidio, come la presenza di gocce di sangue sulla schiena di A.D., non spiegabili come provenienti dalle sue ferite – e che erano colate sulla sua schiena da un oggetto che trovava sopra di lui – e la presenza di un enfisema polmonare, che sarebbe stata incompatibile con una morte improvvisa da caduta. Ha inoltre osservato che, secondo i periti, il corpo di A.D. avrebbe potuto essere stato manipolato poco dopo la sua morte. Inoltre, ha contraddetto l’affermazione del pubblico ministero secondo la quale A.D. era un paracadutista esperto, poiché egli aveva completato solo un numero limitato di lanci nell’ambito di un corso di addestramento.
- La ricorrente ha affermato che tali elementi non solo sollevavano seri dubbi sulla spiegazione fornita dalle autorità circa la morte per suicidio, ma conducevano anche a concludere che A.D. fosse stato vittima di una violenta aggressione in caserma, che ne aveva causato la morte. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la presunta aggressione ad A.D. si era verificata in un contesto di nonnismo in caserma. A tale riguardo, ha invocato, in particolare, due dichiarazioni testimoniali che riferivano di difficoltà incontrate da A.D. con un superiore.
- La ricorrente ha sostenuto che le autorità non avevano adottato diverse misure cruciali nelle loro indagini, il che aveva comportato che i sospetti riguardo alla morte di A.D. non fossero stati eliminati. Ha sostenuto che l’inefficacia delle indagini era derivata, tra l’altro, dai tentativi di occultare la reale causa della morte di A.D. Ha menzionato diverse carenze nelle indagini, confermate dal giudice per le indagini preliminari nell’archiviazione del procedimento. In particolare, il giudice aveva rinviato alla mancata acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza site nel cortile della caserma, che erano stati precedentemente richiesti. Il giudice aveva criticato anche la mancata acquisizione dei tabulati dei telefoni utilizzati dagli indagati e, in particolare, da quelli ospitati nel dormitorio di A.D. nei giorni precedenti la sua morte. Infine, il giudice aveva criticato l’assenza di un’indagine immediata sui due accessi all’account di posta elettronica di A.D. avvenuti dopo la sua morte ma prima del sequestro del suo computer. Ella ha affermato che il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che l’incertezza riguardo alle circostanze della morte di A.D. fosse il risultato dell’inaccuratezza delle indagini. Tali lacune investigative avevano impedito di stabilire la causa della morte di suo figlio e di identificarne i responsabili, portando alla conclusione che le indagini non avevano soddisfatto i criteri previsti dall’articolo 2 della Convenzione.
- Inoltre, la ricorrente ha lamentato anche che, nell’archiviare il procedimento, il giudice per le indagini preliminari non aveva fornito una motivazione adeguata e pertanto la risposta fornita dalle autorità alla ricorrente riguardo alla morte del figlio non poteva essere considerata soddisfacente.
- La ricorrente ha inoltre sostenuto che l’indagine non era stata condotta tempestivamente, poiché si era conclusa cinque anni dopo la morte di A.D.
- Infine, la ricorrente ha contestato l’indipendenza dell’indagine, in quanto essa era stata affidata ai carabinieri, un corpo di polizia che faceva istituzionalmente parte dell’esercito italiano.
(b) Il Governo
- Il Governo ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le conclusioni cui erano pervenute le autorità riguardo alla spiegazione della morte di A.D. apparivano ragionevolmente coerenti con la dinamica dell’evento. Il Governo ha sostenuto che, dal punto di vista scientifico, escludendo quelle che esso ha definito “semplici ipotesi astratte” formulate dai periti durante l’incidente probatorio, non vi erano prove sufficienti a corroborare la teoria secondo la quale A.D. era stato aggredito a terra dopo atti di nonnismo. Ha sottolineato che tale aggressione non era stata presa in considerazione nella perizia forense iniziale effettuata nell’immediatezza dell’evento e non era stata espressa in termini certi nelle successive valutazioni peritali.
- Al contrario, l’iniziale ipotesi del suicidio era stata rafforzata dall’emergere di alcuni elementi, tra cui la testimonianza del personale militare interrogato dagli investigatori. Tali individui avevano attestato il fatto che A.D. aveva subito un deterioramento mentale e fisico a seguito della rottura della sua relazione sentimentale e dell’insuccesso in diversi concorsi. Inoltre, era stato riferito che la psoriasi di A.D. si era aggravata e che aveva avuto crescenti problemi di sonno. Tale ipotesi era stata ulteriormente corroborata dal ritrovamento di farmaci sonniferi nel suo armadietto. L’ipotesi del suicidio era inoltre coerente con i risultati dell’autopsia, la posizione del suo corpo e la presenza di una sedia sotto la finestra del bagno al secondo piano.
- In secondo luogo, il Governo ha affermato che ulteriori indagini avevano corroborato l’opinione che l’omicidio o l’istigazione al suicidio fossero improbabili e avevano escluso qualsiasi prova di responsabilità da parte degli ufficiali di grado superiore della caserma. Quanto alla testimone V.C. e alle sue dichiarazioni relative alle difficoltà di A.D. con un superiore, la sua credibilità era stata messa in discussione a causa di incongruenze, ed esse non erano state corroborate dalle dichiarazioni rese dai commilitoni di A.D.
- In conclusione, le informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria, l’intercettazione delle comunicazioni telefoniche, la documentazione acquisita e le indagini svolte non avevano rivelato alcun elemento che potesse corroborare la conclusione che A.D. fosse stato sottoposto ad abusi o a violenze che avevano potuto causare direttamente o indirettamente la sua morte. Il Governo ha concluso che le autorità avevano fornito, seppur con dubbi persistenti, una spiegazione ragionevolmente plausibile della morte di A.D., senza omettere o trascurare alcuna possibile spiegazione alternativa. Conseguentemente, non ha ravvisato nel caso di specie alcun elemento che comportasse la responsabilità dello Stato ai sensi dell’aspetto sostanziale dell’articolo 2 della Convenzione.
- Per quanto riguarda l’aspetto procedurale, il Governo ha sostenuto che era stata condotta un’indagine approfondita ed efficace sulla morte di A.D.
- Il Governo ha sostenuto che le autorità inquirenti avevano adottato tutte le misure necessarie, nell’immediatezza dell’incidente, per svolgere una ricostruzione delle circostanze dell’evento e identificare gli individui responsabili. Nell’ordinanza di rigetto della prima richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto necessario lo svolgimento di ulteriori atti istruttori al fine di chiarire le circostanze dell’evento, e tali atti erano stati eseguiti.
- Il Governo ha affermato che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il procedimento penale non era stato archiviato a causa dell’incompletezza e dell’inadeguatezza delle indagini svolte dalla Procura. Esso era stato archiviato perché, nonostante l’esaustività di tali indagini, non erano emersi nuovi spunti investigativi o prove utili che avrebbero potuto giustificarne la prosecuzione. Gli atti dell’indagine dimostravano la portata e la completezza delle indagini svolte dalle autorità inquirenti, in quanto consistevano in ispezioni, perquisizioni, sequestri, interrogatori di tutte le persone coinvolte a vario titolo nel caso, valutazioni tecniche del materiale elettronico, acquisizione di immagini satellitari e intercettazioni telefoniche.
- La Procura aveva svolto tutti gli atti istruttori richiesti dal giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza del 15 aprile 2016, che erano ancora possibili in quel momento. Tuttavia, il giorno dell’emissione dell’ordinanza non era più possibile acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza, né i dati relativi al telefono di A.D. o concernenti il suo traffico internet. Quando il giudice aveva richiesto l’acquisizione di tali prove, ella era già consapevole del tempo trascorso e aveva sottolineato l’importanza dello svolgimento di tali atti istruttori immediatamente dopo l’evento.
- In sintesi, la mancanza di prove incriminanti, l’assenza di elementi chiari riguardo alla causa della morte e la totale assenza di informazioni relative a episodi di molestie o violenza hanno corroborato la motivazione della seconda richiesta di archiviazione del pubblico ministero e dell’ordinanza di archiviazione del giudice. In ordine all’inosservanza da parte del pubblico ministero delle conclusioni delle relazioni dei periti che egli aveva nominato, il Governo ha sottolineato che, nell’ordinamento giuridico italiano, il pubblico ministero o il giudice possono discostarsi dalle conclusioni delle perizie. Secondo il Governo, il pubblico ministero aveva fornito motivazioni a tale riguardo, in particolare sul motivo per il quale le possibili spiegazioni alternative al suicidio mediante salto – che, a suo dire, erano state in primo luogo solo ipotetiche – non potessero essere prese in considerazione.
- Riguardo all’opportunità dell’indagine, il Governo ha osservato che l’indagine aveva inizialmente comportato due procedimenti distinti, seppur correlati. Inoltre, le circostanze della morte di A.D. avevano richiesto un’immediata valutazione tecnica e una successiva perizia medica dopo l’esumazione della sua salma, il che aveva chiaramente influito sulla durata dell’indagine. Ciononostante, la durata complessiva dell’indagine era stata chiaramente ragionevole e non aveva ecceduto i termini massimi previsti dal diritto italiano.
2. La valutazione della Corte
(a) Principi generali
- La Corte ha stabilito in diverse cause riguardanti decessi durante il servizio militare che il personale militare è sotto il controllo esclusivo delle autorità dello Stato e che le autorità hanno il dovere di proteggerlo (si veda Hovhannisyan e Nazaryan c. Armenia, nn. 2169/12 e 29887/14, § 118, 8 novembre 2022, con ulteriori rinvii).
- La Corte rinvia ai principi generali stabiliti in cause ai sensi dell’articolo 2 riguardanti circostanze sospette o controverse di decessi in custodia (si vedano, per esempio, Tsintsabadze c. Georgia, n. 35403/06, §§ 71‑76, 15 febbraio 2011; Saribekyan e Balyan c. Azerbaigian, n. 35746/11, §§ 59-63, 30 gennaio 2020; e Shuriyya Zeynalov c. Azerbaigian, n. 69460/12, §§ 66‑71, 10 settembre 2020). Lo Stato è tenuto a rendere conto delle lesioni subite in custodia, obbligo particolarmente stringente in caso di decesso di un individuo (si vedano, per esempio, Salman c. Turchia [GC], n. 21986/93, § 99, CEDU 2000-VII; Shumkova c. Russia, n. 9296/06, § 89, 14 febbraio 2012; e Çoşelav c. Turchia, n. 1413/07, § 53, 9 ottobre 2012).
- Nel valutare le prove, la Corte ha generalmente applicato il criterio della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. Tuttavia, tale prova può derivare dalla coesistenza di inferenze sufficientemente forti, chiare e concordanti o di analoghe presunzioni di fatto inconfutate. Se gli eventi in questione sono interamente o in gran parte di esclusiva conoscenza delle autorità, come nel caso di persone sotto il loro controllo in custodia o nell’esercito, sorgeranno forti presunzioni di fatto riguardo alle lesioni e ai decessi avvenuti durante tale detenzione o servizio. In effetti, si può ritenere che l’onere della prova spetti alle autorità, che devono fornire una spiegazione soddisfacente e convincente (si veda Hovhannisyan e Nazaryan, sopra citata, 123).
- L’invocazione da parte della Corte di prove ottenute in conseguenza dell’indagine nazionale e di fatti accertati nell’ambito del procedimento nazionale dipenderà in larga misura dalla qualità del processo investigativo nazionale, dalla sua completezza e dalla sua coerenza (si vedano Lapshin c. Azerbaijan, n. 13527/18, § 95, 20 maggio 2021, e Tagayeva e altri c. Russia, nn. 26562/07 e altri 6, § 586, 13 aprile 2017).
- Si può tenere conto della condotta delle parti nella ricerca delle prove. La Corte ha attribuito notevole importanza a situazioni in cui la polizia o le autorità inquirenti si sono comportate in modo sospetto o hanno accettato la credibilità di alcune prove nonostante l’esistenza di gravi indizi che sottolineavano la necessità di cautela (si veda Anguelova c. Bulgaria, n. 38361/97, § 120, CEDU 2002‑IV).
- La Corte ribadisce inoltre che essa deve essere prudente nell’assumere il ruolo di tribunale di primo grado di fatto, se ciò non è reso inevitabile dalle circostanze di un particolare caso (Giuliani e Gaggio c. Italia [GC], n. 23458/02, § 180, CEDU 2011 (estratti)). A tale riguardo, la Corte ritiene importante sottolineare che le prove che le hanno presentato le parti e le loro opinioni divergenti riguardo alle circostanze dell’incidente contestato, sono normalmente una questione che deve essere esaminata nel procedimento interno. Sebbene la Corte non sia vincolata dalle conclusioni interne e rimanga libera di formulare la propria valutazione alla luce di tutto il materiale di cui dispone, in circostanze normali essa deve lavorare sulle conclusioni pertinenti cui sono pervenute le autorità interne, o sulla loro mancanza, e trarre le necessarie conclusioni (si veda Lapshin, sopra citata, §§ 112 e 119).
- L’obbligo di svolgere un’indagine efficace su morti illecite o sospette è ben consolidato nella giurisprudenza della Corte. In particolare, se non è stabilito chiaramente fin dall’inizio che la morte sia stata causata da un incidente o da un altro atto non intenzionale, e laddove l’ipotesi di uccisione illecita sia quantomeno discutibile sulla base dei fatti, la Convenzione esige che sia condotta un’indagine che soddisfi la soglia minima di efficacia al fine di fare luce sulle circostanze della morte (si vedano Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia [GC], n. 24014/05, § 133, 14 aprile 2015, e Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC], n. 41720/13, § 161, 25 giugno 2019).
- Per soddisfare i requisiti dell’articolo 2 della Convenzione, l’indagine deve essere efficace, nel senso che deve essere in grado di condurre all’accertamento dei fatti rilevanti e all’identificazione e, se del caso, alla punizione dei responsabili. Si tratta di un obbligo che riguarda i mezzi che devono essere impiegati e non i risultati che devono essere raggiunti. Le autorità devono adottare le misure ragionevoli di cui dispongono per procurarsi le prove relative a un incidente, comprese, inter alia, la testimonianza oculare e le prove forensi (si veda, quale recente precedente, Vazagashvili e Shanava c. Georgia, n. 50375/07, § 81, 18 luglio 2019, con ulteriori rinvii).
- Inoltre, le conclusioni dell’indagine devono essere basate su un’analisi approfondita, oggettiva e imparziale di tutti gli elementi rilevanti. Non seguire una linea di indagine ovvia compromette in misura decisiva la capacità dell’indagine di accertare le circostanze del caso e, ove opportuno, l’identità dei responsabili. Le autorità devono sempre compiere un serio tentativo di scoprire che cosa sia successo e non dovrebbero basarsi su conclusioni affrettate o infondate per chiudere la loro indagine (si vedano El-Masri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia [GC], n. 39630/09, § 183, CEDU 2012, e Mustafa Tunç e Fecire Tunç, sopra citata, § 175).
(a) L’applicazione al caso di specie
- 105. La Corte ritiene opportuno iniziare l’esame del merito del ricorso affrontando innanzitutto l’aspetto procedurale della doglianza della ricorrente ai sensi dell’articolo 2, vale a dire se l’indagine interna sulle circostanze sia stata efficace o meno, e poi passare all’aspetto sostanziale, vale a dire la questione di sapere se lo Stato possa essere ritenuto responsabile della morte di A.D.
(i) L’aspetto procedurale
- Sebbene la Corte osservi in primo luogo che era stata avviata tempestivamente un’indagine ufficiale riguardo alle circostanze della morte di A.D., come richiesto dalla sua giurisprudenza (si veda Mustafa Tunç e Fecire Tunç, sopra citata, § 178), la Corte rileva diverse carenze nel modo in cui essa è stata condotta, che ne hanno compromesso l’efficacia in termini di capacità di accertare i fatti relativi alla morte di A.D., lasciando importanti questioni senza risposta.
- Riguardo alla prima fase dell’indagine, per i motivi esposti in prosieguo, la Corte non è convinta che le autorità inquirenti abbiano adottato misure ragionevoli e sufficienti per ottenere prove rilevanti in merito all’incidente, né che abbiano compiuto un serio tentativo di stabilire le circostanze complete dell’incidente.
- In primo luogo, la Corte rileva la mancata acquisizione dei filmati delle telecamere di video-sorveglianza presenti nella caserma, compreso nel cortile (si veda il paragrafo 73 supra). La Corte ha precedentemente ritenuto che i filmati della video-sorveglianza possano costituire prove cruciali per stabilire le circostanze degli eventi rilevanti (si vedano Lapshin, sopra citata, § 105, e Magnitskiy e altri c. Russia, nn. 32631/09 e 53799/12, § 269, 27 agosto 2019, con ulteriori rinvii). Non vi è alcuna indicazione che gli iniziali inquirenti abbiano cercato di ottenere le registrazioni della video-sorveglianza, che avrebbero potuto fornire prove importanti su quanto effettivamente accaduto al momento dell’incidente e sull’identificazione delle persone presenti. Dal materiale di cui la Corte è in possesso, e in particolare dalle decisioni delle autorità inquirenti, non emerge alcuna spiegazione sul motivo per il quale non siano state ottenute tali prove immediatamente dopo l’incidente. La ricorrente stessa aveva chiesto di avere accesso a una copia dei filmati poco dopo l’evento e la richiesta era stata accolta dal pubblico ministero (si veda il paragrafo 12 supra), ma ella ha dichiarato che tale copia non le era mai stata consegnata.
- In secondo luogo, dalle decisioni delle autorità inquirenti emerge che nella prima fase dell’indagine non erano stati acquisiti come prova i tabulati integrali delle telefonate e delle e-mail di A.D. relativi ai giorni precedenti la sua morte (si veda il paragrafo 25 supra). Vi è stata inoltre un’inspiegabile omissione nell’indagine sui casi documentati di accesso e utilizzo dell’account di posta elettronica di A.D. dopo la sua morte e prima che le autorità sequestrassero il suo computer (si veda il paragrafo 74 supra), il che ha comportato che non sia stato seguito un filone di indagine sulle circostanze del caso e sul possibile coinvolgimento di altri individui.
- In terzo luogo, la Corte prende atto delle affermazioni della ricorrente secondo cui il bagno al secondo piano, dal quale era avvenuto l’asserito salto, non era stato sigillato e che il mozzicone di sigaretta ivi rinvenuto e acquisito come prova non era stato analizzato per stabilire se appartenesse ad A.D. (si veda il paragrafo 21 supra). La Corte osserva che tale affermazione sollevata dalla ricorrente nel procedimento interno non è mai stata affrontata nelle decisioni delle autorità inquirenti. La Corte rileva inoltre che durante tale fase dell’indagine non era stata effettuata alcuna ricostruzione della scena del delitto, degli eventi o della loro dinamica.
- Infine, la Corte osserva che le sei dichiarazioni testimoniali raccolte durante la prima fase dell’indagine erano quelle dell’ex fidanzata di A.D. e di cinque commilitoni. Tuttavia, come sottolineato dalla ricorrente e non contestato dal Governo, tutti i testimoni, tranne uno, erano in congedo ordinario la notte dell’incidente. La Corte osserva inoltre che non era stato interrogato alcun ufficiale addetto alla vigilanza della caserma. Infatti, nell’opporsi alla prima richiesta di archiviazione, la ricorrente ha chiesto che fossero interrogati tutti i militari presenti nella caserma al momento pertinente, secondo i registri delle presenze, compreso l’ufficiale responsabile della camerata in cui era alloggiato all’epoca A.D. (si veda il paragrafo 20 supra).
- Passando alla seconda fase dell’indagine, la Corte osserva che il 15 aprile 2016 il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta del pubblico ministero di archiviare il procedimento, ritenendo che l’indagine fosse incompleta, che le circostanze della morte di A.D. non fossero state indagate pienamente e che le motivazioni del pubblico ministero a sostegno della richiesta non fossero convincenti (si veda il paragrafo 23 supra). La Corte non può non rilevare che, al momento dell’emissione di tale provvedimento, erano trascorsi quasi due anni dalla morte di A.D. La Corte ribadisce, a tale riguardo, che il mero decorso del tempo può nuocere all’indagine e persino comprometterne fatalmente le possibilità di successo (si veda Nicolaou c. Cipro, n. 29068/10, § 150, 28 gennaio 2020).
- Sebbene sembri che la seconda fase dell’indagine sia stata più approfondita, almeno per quanto riguarda le ulteriori misure disposte e attuate (si vedano i paragrafi 24 e 25 supra), la Corte non può che basarsi sulle conclusioni del giudice per le indagini preliminari secondo cui alcune carenze essenziali della prima fase dell’indagine non potevano più essere sanate, in gran parte a causa del decorso del tempo (si veda il paragrafo 72 supra). Si trattava di una preoccupazione che lo stesso giudice aveva già anticipato nel rifiuto di chiudere l’indagine (si veda il paragrafo 25 supra). A sua volta, ciò ha condotto, secondo il giudice per le indagini preliminari, a interrogativi senza risposta riguardo all’incidente (si veda il paragrafo 72 supra). Si è rinviato, ancora una volta, al mancato ottenimento dei video-filmati delle telecamere di sorveglianza site nel cortile della caserma, che non erano stati richiesti immediatamente dopo l’incidente e che, secondo il giudice, avrebbero potuto fare luce su quanto accaduto la notte dei fatti (si veda il paragrafo 73 supra). È stato inoltre sottolineato che l’indirizzo IP relativo al sospetto accesso alla posta elettronica di A.D. subito dopo la sua morte non poteva essere recuperato poiché i dati non erano più disponibili al momento in cui erano stati richiesti (si vedano i paragrafi 56 e 74 supra).
- La Corte rileva inoltre che l’intercettazione delle comunicazioni telefoniche era stata disposta ed eseguita oltre due anni dopo l’incidente. Le dichiarazioni testimoniali di individui che non erano stati sentiti nella prima fase, comprendenti militari presenti nella caserma la notte degli eventi, commilitoni di A.D. e i primi soccorritori, sono state raccolte per la prima volta tra due e tre anni dopo l’incidente (si vedano i paragrafi 48 e 59 supra).
- La Corte rinvia ancora una volta alla conclusione del giudice per le indagini preliminari secondo la quale le summenzionate misure istruttorie non hanno rivelato nuovi spunti o altre informazioni utili all’indagine, a suo avviso anche alla luce del decorso del tempo e del fatto che in quel momento vi era già consapevolezza delle indagini in corso (si veda il paragrafo 75 supra). Riguardo in particolare all’intercettazione delle comunicazioni telefoniche, il giudice ha sottolineato che, a quell’epoca, alcuni dei soggetti sottoposti a sorveglianza avevano effettivamente sospettato che i loro telefoni fossero intercettati e avevano avvertito i loro interlocutori ().
- Le considerazioni di cui sopra sono sufficienti perché la Corte concluda che l’indagine sulla morte di A.D. è stata inefficace e ha violato gli obblighi procedurali dello Stato convenuto ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione.
- Alla luce delle conclusioni di cui sopra, la Corte non ritiene necessario esaminare le altre carenze dell’indagine lamentate dalla ricorrente.
(ii) L’aspetto sostanziale
- In via preliminare, la Corte ribadisce che A.D. è stato rinvenuto morto in una caserma militare e che l’incidente in questione può pertanto essere considerato interamente, o in gran parte, di esclusiva conoscenza delle autorità. Ne consegue che lo Stato ha l’onere di fornire una spiegazione plausibile della morte di A.D. (si veda Hovhannisyan e Nazaryan, sopra citata, § 123).
- La Corte prende atto dell’osservazione del Governo secondo la quale la spiegazione più plausibile della morte di A.D. rimaneva quella del suicidio, mediante salto dalla finestra della palazzina alloggi, come emerso dall’indagine sull’incidente. La ricorrente, d’altro canto, ha sostenuto che tale spiegazione non era affatto convincente e che vi erano prove che portavano, piuttosto, a concludere che suo figlio fosse stato assassinato mediante un’aggressione violenta. A sostegno delle sue affermazioni, ha invocato principalmente le relazioni presentate e le dichiarazioni rese dai periti forensi indipendenti nominati dal giudice per le indagini preliminari, che indicavano che l’ipotesi del salto avanzata dalle autorità era piena di incongruenze e pertanto poco convincente, e che A.D. poteva essere stato vittima di un'aggressione. Ha invocato anche alcuni elementi, rimasti inspiegati, che potevano essere indicativi di un omicidio, come la presenza di gocce di sangue sulla schiena di A.D., abrasioni sulla schiena precedenti al momento del decesso e la presenza di un enfisema polmonare, che sarebbero stati incompatibili con una morte improvvisa dovuta a una caduta. Ha sottolineato anche le conclusioni dei periti secondo cui il corpo di A.D. avrebbe potuto essere stato manipolato dopo la sua morte. Gli elementi di cui sopra, basati sulle conclusioni dei periti forensi indipendenti, sono sufficienti alla Corte per concludere che la ricorrente ha presentato elementi che sono, come minimo, in grado di mettere in dubbio la conclusione secondo la quale la morte di A.D. era avvenuta nel modo stabilito dalle autorità (si raffrontino e si contrappongano Nana Muradyan c. Armenia, n. 69517/11, § 130, 5 aprile 2022, e Ataman c. Turchia, n. 46252/99, § 53, 27 aprile 2006).
- Passando agli elementi addotti dal Governo a sostegno della spiegazione del suicidio, la Corte rileva innanzitutto il suo affidamento sulle conclusioni dell’iniziale perizia medico-legale in tal senso. Tuttavia, la Corte osserva che la conclusione di tale perizia è espressa in termini di probabilità piuttosto che di certezza (si veda il paragrafo 13 supra). Inoltre, e in modo più significativo, la Corte osserva che la perizia in questione è stata ritenuta insufficiente dal giudice per le indagini preliminari, che ha richiesto l’esecuzione di una nuova perizia medico-legale (si veda il paragrafo 24 supra).
- In secondo luogo, la Corte osserva il tentativo del Governo di sostenere la spiegazione del suicidio affermando che esso poteva essere stato motivato dal disagio emotivo di A.D. derivante dalla fine di una relazione sentimentale, dall’esito negativo di diversi concorsi, dall’aggravamento della psoriasi e da un disturbo del ciclo del sonno. Tali elementi sarebbero emersi dalle dichiarazioni dei testimoni assunte durante la seconda fase dell’indagine e sarebbero stati utilizzati nelle conclusioni della sintesi dell’indagine (si vedano i paragrafi 49, 50, 51, 53, 55 e 58 supra). La Corte non può fare a meno di rilevare che gli inquirenti stessi hanno ammesso la natura indiziaria degli elementi a sostegno della possibile motivazione del suicidio di A.D. (si veda il paragrafo 58 supra). In ogni caso, anche supponendo che si potesse ritenere che gli elementi elencati fornissero una prova di un movente del suicidio, la Corte osserva che il giudice per le indagini preliminari non si è occupato del loro peso o della rilevanza, né vi ha fatto affidamento in alcun modo nel chiudere l’indagine.
- In terzo luogo, il Governo ha sottolineato quella che considerava la natura meramente ipotetica delle possibili alternative al suicidio mediante salto fornite dai periti medico-legali, con particolare riferimento alla possibilità che A.D. fosse stato aggredito mentre era a terra e fosse stato colpito con un oggetto contundente di grandi dimensioni. La Corte accoglie tale rilievo e concorda inoltre con il Governo sul fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può affermare che ciò sia quello che è effettivamente accaduto, avendo gli stessi periti espresso dubbi riguardo a tale spiegazione (si vedano i paragrafi 36 e 46 supra). Detto ciò, la Corte rileva che i periti hanno esplorato le alternative, sulla base delle prove di cui disponevano, in quanto non erano convinti dalla spiegazione di un salto dalla finestra del bagno – che avevano anch’essi definito un’ipotesi – a causa di diverse incongruenze e anomalie che avevano esposto nella loro relazione e ulteriormente chiarito oralmente durante il loro esame nell’incidente probatorio (si vedano i paragrafi 34-37 e 42-45 supra) . In effetti, i periti sono stati inequivocabili nella loro conclusione secondo la quale, sebbene le lesioni potessero essere in linea di principio compatibili con il supposto salto, ciò non era corroborato dalle circostanze generali relative alla morte di A.D. (si vedano i paragrafi 34 e 42 supra). Inoltre, la Corte osserva che alcune incongruenze individuate dai periti indipendenti erano state precedentemente sollevate dai periti assunti privatamente dalla ricorrente (si veda il paragrafo 18 supra). In ogni caso, poiché tutte le possibili spiegazioni della morte di A.D. valutate dai periti presentavano incongruenze e anomalie, e in assenza di altre prove fattuali che potessero contribuire a stabilire le circostanze dell’evento, rimaneva la conclusione che le modalità della morte di A.D. non potevano essere accertate con certezza (si veda il paragrafo 40 supra).
- In quarto luogo, il Governo ha sottolineato che, nella seconda richiesta di archiviazione, il pubblico ministero aveva esposto quelli che riteneva essere diversi argomenti convincenti sul motivo per il quale l’ipotesi dell’aggressione fosse poco plausibile e l’ipotesi del suicidio fosse più convincente (si veda il paragrafo 61 supra). La Corte osserva che anche il pubblico ministero ha formulato le sue conclusioni come ipotetiche e, in ultima analisi, ha ammesso che rimanevano “più incertezze che certezze” riguardo alle modalità dell’incidente (si veda il paragrafo 63 supra). La Corte osserva inoltre che, al momento della chiusura delle indagini, il giudice per le indagini preliminari non si è interrogato sulla valutazione del pubblico ministero della plausibilità delle diverse spiegazioni e dei suoi rilievi in materia, né ha il giudice preso posizione su quale ipotesi apparisse più convincente, limitandosi a concludere che le circostanze dell’incidente non potevano essere determinate con certezza (si veda il paragrafo 75 supra). È pertanto difficile accettare che le conclusioni delle autorità inquirenti al momento della chiusura delle indagini fossero sufficienti a spiegare la dinamica dell’incidente in questione.
- Infine, la Corte non può fare a meno di sottolineare che non è emersa alcuna spiegazione riguardo alla presenza di un enfisema polmonare, o alle gocce di sangue che i periti hanno escluso fossero connesse alle lesioni di A.D., o alle abrasioni sulla sua schiena. Riguardo alle abrasioni, che il Governo ha attribuito a possibili graffi in conseguenza della psoriasi, la Corte osserva che nell’esame medico-legale non vi erano prove che A.D. avesse sofferto di tale patologia, e una dichiarazione della sua ex-fidanzata è l’unica che faceva riferimento a tale patologia (si veda il paragrafo 53 supra). In ogni caso, la descrizione da parte dei periti delle abrasioni come molto significative e derivanti da un’azione prolungata e violenta poteva sollevare ulteriori dubbi sulla persuasività dell’affermazione del Governo su tale aspetto (si veda il paragrafo 45 supra).
- Tenendo presenti le carenze che hanno inciso sull’indagine in termini di capacità di fare luce sui fatti contestati (si vedano i paragrafi 107-116 supra), e tenuto conto delle conclusioni di cui sopra, la Corte non può concludere che la spiegazione secondo la quale la morte di A.D. sarebbe stata dovuta al suicidio, mediante salto dalla finestra della palazzina alloggi, possa essere considerata sufficientemente persuasiva. Tale conclusione non deve in alcun modo essere interpretata come se indichi la Corte stessa stia compiendo una valutazione della dinamica dell'incidente e delle cause della morte di D., e stia prendendo posizione al riguardo. Analogamente, non può essere interpretata come se implichi qualche forma di accordo con le affermazioni della ricorrente secondo la quale suo figlio sarebbe stato assassinato nel contesto di prassi di nonnismo. Piuttosto, in conformità alla sua giurisprudenza (si vedano i paragrafi 96-100 supra), la Corte si limita a concludere che lo Stato convenuto non abbia soddisfatto sufficientemente l’onere della prova spettantegli di fornire una spiegazione soddisfacente e convincente riguardo alle circostanze della morte di A.D.
- Ciò è sufficiente alla Corte per constatare la violazione dell’aspetto sostanziale dell’articolo 2 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
A. Il danno
- La ricorrente ha chiesto la somma totale di 2 milioni di euro (EUR) per il danno patrimoniale e non patrimoniale.
- Il Governo ha ritenuto la richiesta eccessiva.
- La Corte non ravvisa alcun nesso causale tra la violazione constatata e il danno patrimoniale dedotto in termini molto generali; essa respinge pertanto tale richiesta. Tuttavia, accorda alla ricorrente EUR 42.000 per il danno non patrimoniale, oltre all’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
B. Le spese
- La ricorrente ha inoltre chiesto EUR 200.000 per le spese, senza specificare se esse si riferivano sia a quelle sostenute dinanzi ai tribunali nazionali che a quelle sostenute dinanzi alla Corte.
- Il Governo ha sostenuto che la ricorrente non aveva fornito alcuna documentazione a sostegno della sua richiesta.
- Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui ne sia accertata la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, la Corte osserva che la ricorrente non ha precisato né presentato la documentazione giustificativa a sostegno della sua richiesta. Date le circostanze, la Corte non accorda alcuna somma.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Dichiara il ricorso ricevibile;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’aspetto procedurale dell’articolo 2 della Convenzione;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’aspetto sostanziale dell’articolo 2 della Convenzione;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva in applicazione dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di EUR 42.000 (quarantaduemila euro) per il danno non patrimoniale, oltre all’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
- Respinge la domanda di equa soddisfazione della ricorrente, per il resto.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 11 dicembre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Ivana Jelić
Presidente
Ilse Freiwirth
Cancelliere