Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 27 novembre 2025 - (Ricorso n. 42949/12 ) - Causa Aspa c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC.
L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 42949/12
Giovanni ASPA
contro l’Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita il 6 novembre 2025 in un Comitato composto da:
Frédéric Krenc, Presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,
visto il ricorso (n. 42949/12) presentato contro la Repubblica italiana, con il quale, in data 3 giugno 2012, un cittadino italiano, il Sig. Giovanni Aspa (“il ricorrente”), nato nel 1962, attualmente detenuto a Spoleto, e rappresentato dall’avvocato C. Picciotto, del Foro di Messina, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo Agente, il Sig. L. D’Ascia;
viste le osservazioni delle parti;
dopo avere deliberato, pronuncia la seguente decisione:
OGGETTO DELLA CAUSA
- La causa riguarda il rigetto della richiesta del ricorrente di riduzione della pena dall’ergastolo a quella di 30 anni di reclusione, derivante, a suo avviso, dalla sua richiesta – che egli aveva successivamente revocato – di essere giudicato con giudizio abbreviato, una forma semplificata di processo mediante il quale la causa può essere definita all’udienza preliminare allo stato degli atti.
- In data 27 gennaio 1998 il ricorrente fu rinviato a giudizio per molteplici reati commessi tra il 1986 e il 1990, che erano all’epoca punibili cumulativamente con l’ergastolo con isolamento diurno.
- In data 2 gennaio 2000 entrò in vigore la legge n. 479 del 1999, che reintrodusse, per gli imputati passibili di una condanna all’ergastolo, la possibilità di essere processati con giudizio abbreviato, che comportava la riduzione della pena dell’imputato dall’ergastolo a 30 anni di reclusione in caso di condanna.
- All’udienza del 19 giugno 2000, il ricorrente chiese di essere processato con giudizio abbreviato. La richiesta fu accolta in data 29 giugno 2000.
- In data 24 novembre 2000 entrò in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000. L’articolo 7 del decreto-legge stabiliva che l’espressione “ergastolo”, di cui alla legge n. 479 del 1999, dovesse intendersi riferita all’“ergastolo senza isolamento diurno”. In altre parole, solo i soggetti passibili di una condanna all’ergastolo senza isolamento diurno potevano beneficiare di una riduzione della loro pena a 30 anni di reclusione, mentre i soggetti passibili di una condanna all’ergastolo con isolamento diurno, come il ricorrente, avrebbero potuto beneficiare, solo in caso di processo secondo il giudizio abbreviato, di una riduzione della pena inflitta a quella dell’ergastolo senza isolamento diurno.
- Ai sensi dell’articolo 8 del decreto‑legge n. 341 del 2000, gli imputati in procedimenti pendenti potevano revocare la richiesta di giudizio abbreviato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Pertanto, in data imprecisata, il ricorrente revocò la richiesta di giudizio abbreviato e il processo riprese il 12 febbraio 2021 secondo il rito ordinario.
- In data 26 luglio 2006 la Corte di assise di Messina dichiarò il ricorrente colpevole della maggior parte dei capi di imputazione e lo condannò a quattro ergastoli con isolamento diurno e a un totale di 21 anni e 6 mesi di reclusione per altri reati.
- Il ricorrente presentò appello avverso la sentenza del 26 luglio 2006. In data 28 novembre 2009 la Corte di assise di appello di Messina lo assolse da alcuni capi d’imputazione e dichiarò prescritti gli altri capi d’imputazione; confermò tuttavia la sua condanna per due capi d’imputazione per omicidio, rideterminò la pena per ciascun capo d’imputazione e lo condannò a due ergastoli senza isolamento diurno.
- Nella causa Scoppola c. Italia (n. 2) ([GC], n. 10249/03, 17 settembre 2009), la Corte concluse che l’Italia non aveva adempiuto al suo obbligo di concedere al ricorrente, processato con giudizio abbreviato e condannato all’ergastolo, il beneficio della legge n. 479 del 1999 (che prevedeva una pena più mite), in violazione dell’articolo 7 della Convenzione. Concluse inoltre che era stato violato l’articolo 6 § 1 della Convenzione in conseguenza della frustrazione della legittima aspettativa del ricorrente che 30 anni di reclusione fosse la pena massima che gli poteva essere inflitta.
- Il ricorrente del caso di specie presentò ricorso per cassazione, chiedendo, tra l’altro, che la sua pena fosse ridotta a 30 anni di reclusione, in conformità alle conclusioni della Corte nella sentenza Scoppola (sopra citata). Ha sostenuto che la sua decisione di revocare la richiesta di giudizio abbreviato si basava sull’entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 2000.
- Con sentenza n. 45862 del 17 ottobre 2011 (depositata in cancelleria il 7 dicembre 2012), la Corte di cassazione rigettò il ricorso, affermando, inter alia, che il caso del ricorrente differiva dal caso Scoppola (sopra citato) in quanto la condanna del ricorrente era avvenuta a seguito di un processo condotto secondo il rito ordinario. Il ricorrente aveva pertanto beneficiato di tutte le garanzie di un equo processo.
- Il ricorrente ha lamentato la violazione dell’articolo 6 § 3, lettera b) della Convenzione, sostenendo che le modifiche apportate alla pena massima che poteva essere inflitta con il giudizio abbreviato avevano compromesso il suo diritto a disporre del tempo sufficiente a preparare la sua difesa.
- Ha inoltre invocato l’articolo 7 della Convenzione, sostenendo che i giudici nazionali non gli avevano concesso il beneficio della disposizione che prescriveva una pena più mite, così come stabilito nella sentenza Scoppola (sopra citata).
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
- Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
- La Corte osserva preliminarmente che, quando esse sono state informate del ricorso, alle parti è stato posto un quesito ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione riguardante la possibile frustrazione della legittima aspettativa del ricorrente che gli sarebbe stata inflitta una pena massima di 30 anni di reclusione.
- La Corte osserva, tuttavia, che nel formulario di ricorso il ricorrente non ha sollevato alcuna doglianza a tale riguardo e che non si può ritenere che la risposta del ricorrente al quesito posto dalla Corte ai sensi dell’articolo 6 § 1 riguardi un particolare aspetto della sua iniziale doglianza ai sensi dell’articolo 6 § 3, lettera b), nella misura in cui concerne gli obblighi derivanti dall’articolo 6 § 1 della Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Grosam c. Repubblica ceca [GC], n. 19750/13, § 96, 1° giugno 2023). Tale doglianza è stata quindi formulata per la prima volta dal ricorrente nelle sue osservazioni del 30 giugno 2021, successivamente alla comunicazione del ricorso al Governo convenuto.
- La Corte ribadisce di potere basare la sua decisione solo sui fatti lamentati. Pertanto, non è sufficiente che una violazione della Convenzione risulti “evidente” dai fatti della causa o dai rilievi del ricorrente. Piuttosto, il ricorrente deve lamentare che un determinato atto o una determinata omissione abbia comportato una violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, in modo tale da non consentire alla Corte di dubitare che una determinata doglianza sia stata sollevata o meno. Ciò significa che la Corte non ha il potere di sostituirsi al ricorrente e formulare nuove doglianze semplicemente sulla base dei rilievi e dei fatti addotti (ibidem, §§ 90-91).
- Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che la doglianza relativa alla frustrazione della legittima aspettativa del ricorrente che gli sarebbe stata inflitta una pena massima di 30 anni di reclusione, che egli ha sollevato nel giugno 2021, sia stata presentata oltre sei mesi[1]dopo la decisione interna definitiva (si veda il paragrafo 11 supra).
- Ne consegue che tale doglianza deve essere respinta, in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
- Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 § 3, lettera b) della Convenzione
- Il ricorrente ha sostenuto che, dopo la promulgazione del decreto‑legge n. 341 del 2000, egli aveva avuto solo trenta giorni per decidere tra il giudizio abbreviato e il rito ordinario e che, entro tale termine, era stato sostanzialmente costretto a revocare la sua richiesta di essere giudicato con giudizio abbreviato, in quanto optare per quest’ultimo avrebbe comportato inevitabilmente l’irrogazione di un ergastolo.
- Il Governo ha sostenuto che la decisione del ricorrente di revocare la sua richiesta di essere giudicato con giudizio abbreviato era stata una scelta ponderata e consapevole, compiuta nell’ambito della sua più ampia strategia processuale.
- La Corte ha già constatato che agli imputati passibili di una condanna all’ergastolo il legislatore aveva concesso tempo e facilitazioni sufficienti per valutare, con l’assistenza dei loro difensori, se mantenere una richiesta di fare giudicare le loro cause con il giudizio abbreviato o revocarla ai sensi dell’articolo 8 del decreto‑legge (si veda Scoppola, sopra citata, § 142).
- Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Corte ritiene che il ricorrente, che era assistito da un difensore di sua scelta, fosse pertanto in grado di preparare adeguatamente la sua difesa e di decidere senza alcun ostacolo la propria strategia processuale.
- Ne consegue che tale parte del ricorso deve essere respinta, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3, lettera a) e 4 della Convenzione, in quanto manifestamente infondata.
- Sulla dedotta violazione dell’articolo 7 della Convenzione
- Il ricorrente ha sostenuto che, essendo stato condannato all’ergastolo, gli era stata inflitta una pena più grave di quella prescritta dalla legge n. 479 del 1999 (che, tra tutte le leggi in vigore nel periodo compreso tra la commissione del reato e la pronuncia della sentenza definitiva, era stata la più favorevole a lui), in violazione dell’articolo 7 della Convenzione.
- I principi pertinenti sono stati riassunti nella sentenza Scoppola (sopra citata, §§ 108-09) e, più recentemente, nella sentenza Cesarano c. Italia (n. 71250/16, §§ 78-80 e § 84, 17 ottobre 2024).
- La Corte osserva, come ha fatto il Governo, che, in conseguenza della revoca della sua richiesta di essere giudicato con giudizio abbreviato, il ricorrente è stato processato e infine condannato a seguito di un processo celebrato con il rito ordinario.
- Essa ribadisce che il diritto italiano offre all’imputato diversi percorsi procedurali e relative pene. Si deve tenere conto della possibilità di passare da un percorso all’altro (con la conseguente riduzione delle pene); tale decisione dipende dalle scelte processuali e difensive compiute dall’imputato (si veda Cesarano, sopra citata, § 84).
- Come ha sottolineato il Governo, la legge prevede la riduzione della pena inflitta all’imputato (cui egli ha diritto in caso di condanna dopo un processo svolto con giudizio abbreviato) in cambio della rinuncia ad alcune garanzie processuali (si vedano Scoppola, § 136, e Cesarano, § 84, entrambe sopra citate). Tuttavia, avendo revocato la sua richiesta di giudizio abbreviato, il ricorrente si è assicurato il beneficio dei diritti a cui aveva rinunciato optando per esso (si veda Scoppola, sopra citata, § 143).
- I fatti del caso di specie differiscono quindi da quelli della causa Scoppola (sopra citata) in quanto nel caso di specie la condanna del ricorrente è avvenuta dopo un processo celebrato con il rito ordinario, nel quale egli ha beneficiato di tutte le garanzie di un equo processo.
- In tale contesto, la Corte ritiene che il ricorrente non avesse diritto alla concessione del beneficio della pena più lieve di 30 anni di reclusione prevista dalla legge n. 479 del 1999 (si veda il paragrafo 3 supra), dato che, a seguito della sua decisione di revocare la richiesta di giudizio abbreviato, tale pena non costituiva più una pena possibile per il reato del quale era accusato nel suo processo celebrato con il rito ordinario (si veda, mutatis mutandis, Cesarano, sopra citata, § 82).
- Ne consegue che tale parte del ricorso deve essere respinta, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3, lettera a) e 4 della Convenzione, in quanto manifestamente infondata.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Dichiara il ricorso irricevibile.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 27 novembre 2025.
Frédéric Krenc
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto
[1] Il Protocollo n. 15 alla Convenzione ha ridotto a quattro mesi dalla decisione interna definitiva il termine previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione. Tuttavia, nel caso di specie, il termine di sei mesi rimane applicabile, dato che la decisione interna definitiva è stata adottata prima del 1° febbraio 2022, data di entrata in vigore della nuova regola (ai sensi dell’articolo 8 § 3 del Protocollo n. 15 alla Convenzione).