Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 9 ottobre 2025 - Ricorso n.28548/12 - Causa Tralci c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA TRALCI c. ITALIA

(Ricorso n. 28548/12)

SENTENZA

STRASBURGO

9 ottobre 2025
 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Tralci c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Frédéric Krenc, presidente,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 18 settembre 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nella data indicata nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. Le precisazioni relative al ricorso sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. La ricorrente lamenta l’esecuzione tardiva di un provvedimento giudiziario interno, con il quale i giudici nazionali avevano condannato l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al pagamento degli arretrati della pensione. Il tribunale indicò i criteri per determinare l’importo da pagare.

IN DIRITTO

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE e DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
  1. La ricorrente lamenta in via principale l’esecuzione tardiva di un provvedimento giudiziario interno emesso in suo favore. Essa invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  2. Il Governo sostiene che il ricorso è manifestamente infondato in quanto la ricorrente avrebbe omesso di avviare un procedimento per determinare l’importo da pagare e, se del caso, una procedura di esecuzione forzata prima di adire la Corte.
  3. La Corte osserva che l’ingerenza in questione consiste nella carenza da parte delle autorità competenti a rendere effettivo il diritto che esse hanno riconosciuto alla ricorrente mediante la decisione interna, fissando l’importo della somma dovuta e versandola all’interessata (Demetrescu c. Romania, n. 5046/02, § 26, 10 novembre 2009, e Boulgakova c. Russia, n. 69524/01, § 29, 18 gennaio 2007). Il Governo non ha dimostrato per quale motivo l’importo dovuto non avrebbe potuto essere facilmente calcolato dall’INPS sulla base di criteri legali in materia di pensione e degli elementi di fatto in suo possesso.
  4. Di conseguenza, la Corte ritiene che nessun elemento nel fascicolo indichi che il procedimento in questione stabiliva un obbligo di fare per la cui esecuzione era necessaria una procedura sulla fissazione dell’importo (Krstić c. Serbia, n. 45394/06, § 87, 10 dicembre 2013).
  5. Inoltre, la Corte osserva che non è opportuno chiedere a una persona che ha ottenuto un credito nei confronti dello Stato all'esito di un procedimento giudiziario di dover successivamente avviare la procedura di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione (si vedano Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004, e Ventorino c. Italia, n. 357/07, § 28, 17 maggio 2011).
  6. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  7. La Corte osserva, inoltre, che il provvedimento giudiziario oggetto del presente ricorso ha ordinato l'adozione di alcune misure (paragrafo 7 supra). Pertanto, essa considera che anche questo provvedimento costituisca dei «beni» nel senso dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (Demetrescu, sopra citata, § 21 e 22).
  8. Nelle sentenze di principio Ventorino, sopra citata, De Trana c. Italia, 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  9. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito della doglianza in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore della ricorrente.
  10. Di conseguenza, questa doglianza è ricevibile e rivela una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

PER QUIESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che questo ricorso rivela una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione dell’esecuzione tardiva di un provvedimento giudiziario interno;
  3. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 9 ottobre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Frédéric Krenc
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
 

ALLEGATO

Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Importo riconosciuto per danno morale

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

28548/12

24/04/2012

Angelina TRALCI

1940

Ponzone Giovanni Gaetano

Alberobello

Tribunale di Bari, 09/10/2010

09/10/2010

29/03/2016

5 anni e

3 mesi e

21 giorni

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Pagamento di arretrati della pensione

6.400

500


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.