Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 27 novembre 2025 - (Ricorso n. 11032/24 e altri 6) - Causa Esposito e altri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA ESPOSITO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 11032/24 e altri 6– si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

27 novembre 2025
 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Esposito e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Frédéric Krenc, presidente,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 6 novembre 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l’Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
  2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Essi formulano anche altre doglianze sulla base delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. Invocando, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II ).
  3. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
  5. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  1. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
  1. I ricorrenti hanno formulato altre doglianze che sollevano anch’esse delle questioni in riferimento alla Convenzione, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che tali doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche queste doglianze rivelano delle violazioni della Convenzione, tenuto conto delle constatazioni fatte nella sentenza De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,

  1. Decide di unire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
  4. Dichiara che vi è stata violazione della Convenzione e dei suoi Protocolli per quanto riguarda le altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata);
  5. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata;
  6. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 27 novembre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Frédéric Krenc
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
 

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2]

1.

11032/24

02/04/2024

Maria ESPOSITO

1970

Scigliano Pina

Cirò Marina

Giudice di pace di Cirò, R.G. 411/C/2012, 25/10/2016

28/12/2016

in corso

Più di 7 anni e 10 mesi e 2 giorni

Comune di Cirò Marina

indennizzo a titolo di risarcimento danni

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali,

Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).

6.200

250

2.

11875/24

11/04/2024

Ivana PERONGINI

1956

Verri Francesco

Crotone

Tribunale di Nocera Inferiore, R.G. 2105/2022, 25/05/2022

11/08/2022

in corso

Più di 2 anni e 2 mesi e 19 giorni

Comune di Pagani - pagamento prestazioni professionali (indennità di risultato)

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali,

Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali – Dato che il comune debitore è in predissesto ai sensi dell’articolo 243 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, il ricorrente e gli altri creditori del comune si trovano nell’impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).

3.200

250

3.

18554/24

14/06/2024

Salvatore MONDELLO

1980

Palmigiano Alessandro

Palermo

Giudice di pace di Palermo, R.G. 17966/22, 13/03/2023

13/03/2023

in corso

Più di 1 anno e 7 mesi e 17 giorni

Comune di Palermo - indennizzo a titolo di risarcimento danni

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali,

Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).

2.400

250

4.

20939/24

16/07/2024

Vincenzo FICOCIELLO

1975

Lizza Egidio

Roma

Tribunale di Benevento, R.G. 5103/2013, 13/11/2013

Giudice di pace di Benevento, R.G. 447/2015, 26/02/2015

Tribunale di Benevento, R.G. 5944/2013, 15/07/2015

Giudice di pace di Benevento, R.G. 1317/2015, 29/05/2015

Giudice di pace di Benevento, R.G. 1387/2015, 05/06/2015

Giudice di pace di Benevento, R.G. 1458/2015, 19/06/2015

Giudice di pace di Benevento, R.G. 1339/2016, 20/06/2016

Giudice di pace di Benevento, R.G. 1340/2016, 30/06/2016

Giudice di pace di Benevento, R.G. 1022/2016, 29/04/2016

Giudice di pace di Benevento, R.G. 1071/2016, 29/04/2016

Giudice di pace di Benevento, R.G. 2832/2022, 16/01/2023

Giudice di pace di Benevento, R.G. 3367/2016, 30/11/2016

26/11/2013

28/05/2015

15/07/2015

23/10/2015

23/10/2015

23/10/2015

05/07/2016

20/07/2016

13/10/2016

13/10/2016

07/02/2023

07/06/2023

in corso

Più di 10 anni e 11 mesi e 4 giorni

in corso

Più di 9 anni e 5 mesi e 2 giorni

in corso

Più di 9 anni e 3 mesi e 15 giorni

in corso

Più di 9 anni e 7 giorni

in corso

Più di 9 anni e 7 giorni

in corso

Più di 9 anni e 7 giorni

in corso

Più di 8 anni e 3 mesi e 25 giorni

in corso

Più di 8 anni e 3 mesi e 10 giorni

in corso

Più di 8 anni e 17 giorni

in corso

Più di 8 anni e 17 giorni

in corso

Più di 1 anno e 8 mesi e 23 giorni

in corso

Più di 1 anno e 4 mesi e 23 giorni

Comune di Benevento.

Pagamento degli onorari di avvocato

(avvocato

antistatario)

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).

12.500

250

5.

21332/24

17/07/2024

Angelo ALOIA

1952

Saccomanno Vincenzo

Cosenza

Tribunale di Cosenza, R.G. 2483/2016, 08/06/2016

Tribunale di Cosenza, R.G. 2484/2016, 12/06/2016

08/06/2017

12/10/2017

in corso

Più di 7 anni e 4 mesi e 22 giorni

in corso

Più di 7 anni e 18 giorni

Comune di Cosenza - Pagamento di prestazioni professionali

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali,

Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).

12.500

250

6.

23609/24

06/08/2024

 SICILSALDO S.P.A.

1994

Blanco Cinzia

Lentini

Tribunale di Caltagirone, R.G.177/02 (confermato dalla corte d’appello di Catania, R.G. 856/13 del 09/06/2015 e dalla Corte di cassazione R.G. 22211/15 del 23/04/2018), 24/04/2012

24/04/2012

in corso

Più di 12 anni e 6 mesi e 6 giorni

Comune di Palagonia - indennizzo a titolo di risarcimento danni

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali,

Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto di non poter proporre un’azione civile o amministrativa per ottenere l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento. E questo a causa del decreto legislativo n. 267 de 2000 (testo unico delle leggi sulla pubblica amministrazione).

9.600

250

7.

24804/24

20/08/2024

Antonio DI BELLA

1957

Calanni Fraccono Rosario

Catania

Tribunale di Catania, R.G. 1067/2014, confermato dalla corte d’appello di Catania con sentenza n. 1066 del 14/05/2021, 16/10/2019

16/10/2019

in corso

Più di 5 anni e 14 giorni

Comune di Catania

Pagamento di risarcimento danni

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali,

 Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).

9.600

250


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.