Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 27 novembre 2025 - (Ricorso n. 11032/24 e altri 6) - Causa Esposito e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA ESPOSITO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 11032/24 e altri 6– si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
27 novembre 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Esposito e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Frédéric Krenc, presidente,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 6 novembre 2025,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l’Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
- I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Essi formulano anche altre doglianze sulla base delle disposizioni della Convenzione.
IN DIRITTO
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
- Invocando, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore.
- La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II ).
- Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
- Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
- I ricorrenti hanno formulato altre doglianze che sollevano anch’esse delle questioni in riferimento alla Convenzione, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che tali doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche queste doglianze rivelano delle violazioni della Convenzione, tenuto conto delle constatazioni fatte nella sentenza De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
- Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,
- Decide di unire i ricorsi;
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
- Dichiara che vi è stata violazione della Convenzione e dei suoi Protocolli per quanto riguarda le altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata);
- Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 27 novembre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Frédéric Krenc
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
|
N. |
Numero e data di presentazione del ricorso |
Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione |
Nome e città del rappresentante |
Provvedimento giudiziario interno pertinente |
Data di inizio della mancata esecuzione |
Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell’esecuzione |
Ingiunzione delle giurisdizioni interne |
Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata |
Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)[1] |
Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2] |
|
1. |
11032/24 02/04/2024 |
Maria ESPOSITO 1970 |
Scigliano Pina Cirò Marina |
Giudice di pace di Cirò, R.G. 411/C/2012, 25/10/2016 |
28/12/2016 |
in corso Più di 7 anni e 10 mesi e 2 giorni |
Comune di Cirò Marina indennizzo a titolo di risarcimento danni |
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali, Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013). |
6.200 |
250 |
|
2. |
11875/24 11/04/2024 |
Ivana PERONGINI 1956 |
Verri Francesco Crotone |
Tribunale di Nocera Inferiore, R.G. 2105/2022, 25/05/2022 |
11/08/2022 |
in corso Più di 2 anni e 2 mesi e 19 giorni |
Comune di Pagani - pagamento prestazioni professionali (indennità di risultato) |
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali, Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali – Dato che il comune debitore è in predissesto ai sensi dell’articolo 243 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, il ricorrente e gli altri creditori del comune si trovano nell’impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013). |
3.200 |
250 |
|
3. |
18554/24 14/06/2024 |
Salvatore MONDELLO 1980 |
Palmigiano Alessandro Palermo |
Giudice di pace di Palermo, R.G. 17966/22, 13/03/2023 |
13/03/2023 |
in corso Più di 1 anno e 7 mesi e 17 giorni |
Comune di Palermo - indennizzo a titolo di risarcimento danni |
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali, Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013). |
2.400 |
250 |
|
4. |
20939/24 16/07/2024 |
Vincenzo FICOCIELLO 1975 |
Lizza Egidio Roma |
Tribunale di Benevento, R.G. 5103/2013, 13/11/2013 Giudice di pace di Benevento, R.G. 447/2015, 26/02/2015 Tribunale di Benevento, R.G. 5944/2013, 15/07/2015 Giudice di pace di Benevento, R.G. 1317/2015, 29/05/2015 Giudice di pace di Benevento, R.G. 1387/2015, 05/06/2015 Giudice di pace di Benevento, R.G. 1458/2015, 19/06/2015 Giudice di pace di Benevento, R.G. 1339/2016, 20/06/2016 Giudice di pace di Benevento, R.G. 1340/2016, 30/06/2016 Giudice di pace di Benevento, R.G. 1022/2016, 29/04/2016 Giudice di pace di Benevento, R.G. 1071/2016, 29/04/2016 Giudice di pace di Benevento, R.G. 2832/2022, 16/01/2023 Giudice di pace di Benevento, R.G. 3367/2016, 30/11/2016 |
26/11/2013 28/05/2015 15/07/2015 23/10/2015 23/10/2015 23/10/2015 05/07/2016 20/07/2016 13/10/2016 13/10/2016 07/02/2023 07/06/2023 |
in corso Più di 10 anni e 11 mesi e 4 giorni in corso Più di 9 anni e 5 mesi e 2 giorni in corso Più di 9 anni e 3 mesi e 15 giorni in corso Più di 9 anni e 7 giorni in corso Più di 9 anni e 7 giorni in corso Più di 9 anni e 7 giorni in corso Più di 8 anni e 3 mesi e 25 giorni in corso Più di 8 anni e 3 mesi e 10 giorni in corso Più di 8 anni e 17 giorni in corso Più di 8 anni e 17 giorni in corso Più di 1 anno e 8 mesi e 23 giorni in corso Più di 1 anno e 4 mesi e 23 giorni |
Comune di Benevento. Pagamento degli onorari di avvocato (avvocato antistatario) |
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013). |
12.500 |
250 |
|
5. |
21332/24 17/07/2024 |
Angelo ALOIA 1952 |
Saccomanno Vincenzo Cosenza |
Tribunale di Cosenza, R.G. 2483/2016, 08/06/2016 Tribunale di Cosenza, R.G. 2484/2016, 12/06/2016 |
08/06/2017 12/10/2017 |
in corso Più di 7 anni e 4 mesi e 22 giorni in corso Più di 7 anni e 18 giorni |
Comune di Cosenza - Pagamento di prestazioni professionali |
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali, Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013). |
12.500 |
250 |
|
6. |
23609/24 06/08/2024 |
SICILSALDO S.P.A. 1994 |
Blanco Cinzia Lentini |
Tribunale di Caltagirone, R.G.177/02 (confermato dalla corte d’appello di Catania, R.G. 856/13 del 09/06/2015 e dalla Corte di cassazione R.G. 22211/15 del 23/04/2018), 24/04/2012 |
24/04/2012 |
in corso Più di 12 anni e 6 mesi e 6 giorni |
Comune di Palagonia - indennizzo a titolo di risarcimento danni |
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali, Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto di non poter proporre un’azione civile o amministrativa per ottenere l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento. E questo a causa del decreto legislativo n. 267 de 2000 (testo unico delle leggi sulla pubblica amministrazione). |
9.600 |
250 |
|
7. |
24804/24 20/08/2024 |
Antonio DI BELLA 1957 |
Calanni Fraccono Rosario Catania |
Tribunale di Catania, R.G. 1067/2014, confermato dalla corte d’appello di Catania con sentenza n. 1066 del 14/05/2021, 16/10/2019 |
16/10/2019 |
in corso Più di 5 anni e 14 giorni |
Comune di Catania Pagamento di risarcimento danni |
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali, Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013). |
9.600 |
250 |
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.