Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 ottobre 2025 - Ricorsi n. 26338/19 e altre 2 - Causa Tartamella e altre c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA TARTAMELLA E ALTRE c. ITALIA

(Ricorsi n. 26338/19 e altre 2 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA
(Merito)

Art. 1 P1 • Pacifico godimento dei beni • Sequestro e confisca dei beni delle ricorrenti, di valore equivalente ai proventi dei reati commessi da loro familiari, sulla base del fatto che essi erano nella disponibilità dei rei • Art. 1 P1 applicabile • I giudici nazionali non avevano dimostrato ragionevolmente e sulla base di elementi oggettivi che le prime due ricorrenti erano proprietarie fittizie dei beni confiscati e che questi appartenevano, in realtà, ai rei • I giudici nazionali avevano invece indagato sul comportamento della terza e della quarta ricorrente e dei rei in relazione ai beni in questione e avevano indicato elementi specifici che dimostravano che essi erano nella disponibilità dei rei

Art. 6 § 1 (civile) • Accesso al tribunale • Offerta alla terza ricorrente un’opportunità ragionevole e sufficiente di impugnare adeguatamente la misura di confisca nel procedimento di esecuzione, ritenuto sufficiente per la tutela dei suoi diritti di carattere civile • Assenza di indicazioni di arbitrarietà o manifesta irragionevolezza

Art. 7 • Ratione materiae • La confisca per equivalente non costituiva una pena nei confronti di familiari considerati proprietari fittizi • Il sequestro preventivo non costituiva una pena • Applicazione dei principi enunciati nella sentenza G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia [GC]

Redatta dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

23 ottobre 2025
 

La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Tartamella e altre c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:

Ivana Jelić, Presidente,
Erik Wennerström,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs, giudici,
e Ilse Freiwirth, cancelliere di Sezione,

visti i ricorsi (nn. 26338/19, 1823/21 e 12868/22) presentati contro la Repubblica italiana con i quali le ricorrenti elencate nella tabella allegata (“le ricorrenti”), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”),nelle varie date ivi indicate;

vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”) le doglianze sollevate ai sensi dell’articolo 6 § 1 e dell’articolo 7 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e di dichiarare i ricorsi irricevibili per il resto;

viste le decisioni dei Governi di Romania e Ungheria di non esercitare il loro diritto di intervenire nel procedimento ai sensi dell’articolo 36 § 1 della Convenzione e dell’articolo 44 § 1 del Regolamento della Corte;

viste le osservazioni delle parti;

dopo avere deliberato in camera di consiglio il 30 settembre 2025,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

  1. La causa riguarda la confisca di beni appartenenti alle ricorrenti, il cui valore era stato ritenuto equivalente al profitto derivante da reati commessi da loro familiari. La confisca era stata basata sulla constatazione che, sebbene le ricorrenti fossero le formali proprietarie dei beni confiscati, tali beni erano nella disponibilità dei rei.

IN FATTO

  1. Gli estremi delle ricorrenti e i nomi dei loro rappresentanti figurano nella tabella allegata.
  2. Il Governo è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. L. D’Ascia.
  3. I fatti della causa possono essere riassunti come segue.

I. IL RICORSO n. 26338/19

  1. La Sig.ra F. Tartamella e la Sig.ra B. Tartamella (“le prime due ricorrenti”) erano proprietarie di diversi immobili e terreni situati nei comuni di Brescia, Perugia, Erice e Valderice. L’immobile (e il terreno circostante) situati a Valderice erano stati acquistati nel 2002 al prezzo di 150.000 euro (EUR).
  2. Nel 2008 fu aperta un’indagine penale nei confronti del padre delle prime due ricorrenti, F.P.T., per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000), truffa e bancarotta fraudolenta.
  3. Nel corso del procedimento nei confronti di F.P.T., il 7 novembre 2011 il giudice per le indagini preliminari di Brescia dispose il sequestro dei beni delle prime due ricorrenti, al fine della confisca di un importo equivalente al profitto derivante dal reato, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007.
    Il sequestro si basava sulla constatazione che l’intestazione dei beni a nome delle prime due ricorrenti era stata fittizia e che F.P.T. aveva utilizzato le figlie quali proprietarie fittizie al fine di impedire il sequestro di tali beni da parte dei suoi creditori. Tale conclusione si basava su due elementi: la mancanza di fondi da parte delle ricorrenti per acquistare autonomamente i beni; e una deposizione di un testimone secondo la quale F.P.T. aveva affermato di possedere un immobile a Brescia tramite le figlie.
  4. Le prime due ricorrenti chiesero la revoca del provvedimento di sequestro, sostenendo, inter alia, di aver acquistato i beni sequestrati tramite eredità, donazioni in denaro da parte dei nonni e mutui bancari.
  5. In data 18 luglio 2012 il giudice per le indagini preliminari di Brescia revocò il provvedimento di sequestro relativo ai beni siti a Erice e Brescia, osservando che: i) alcuni di essi erano stati ereditati delle prime due ricorrenti e, ii) in ordine ai rimanenti, non vi erano prove sufficienti che dimostravano che la proprietà dichiarata fosse meramente una finzione. Il giudice confermò tuttavia il sequestro dei beni siti a Perugia e a Valderice ritenendo che le prime due ricorrenti non avrebbero potuto acquistarli con fondi propri, e alla luce dei loro stretti legami familiari con F.P.T.
  6. Le prime due ricorrenti proposero ricorso avverso la decisione del GIP di Brescia, chiedendo la revoca del provvedimento di sequestro anche riguardo ai rimanenti beni. Il 5 settembre 2012, il Tribunale di Brescia constatò che, nel frattempo, tali beni erano stati confiscati (si veda il paragrafo 11infra) e che il provvedimento di sequestro non era più in vigore; dichiarò pertanto il ricorso inammissibile.
  7. Il 18 luglio 2012 il giudice dell’udienza preliminare di Brescia condannò F.P.T. per tutti capi di imputazione, compresa la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Il profitto derivante dal mancato pagamento delle imposte fu stimato pari a EUR 783.128.
    Il giudice dell’udienza preliminare di Brescia dispose la confisca dei beni delle prime due ricorrenti siti a Valderice e a Perugia. Il giudice ritenne che, nonostante la loro formale proprietà, tali beni fossero di fatto nella disponibilità di F.P.T. (come dimostrato dalla mancanza di fondi da parte delle prime due ricorrenti e dai loro stretti legami familiari con F.P.T.).
  8. F.P.T. presentò appello avverso la condanna e anche avverso la confisca. L’8 marzo 2013, la Corte di appello di Brescia confermò la condanna, stimando il profitto del reato pari a EUR 705.044. Confermò inoltre la confisca dei beni siti a Perugia e a Valderice, ma ridusse la specificazione del valore dei beni da confiscare (vale a dire, a un valore pari a EUR 639.044 in relazione ai beni siti a Valderice e a un valore pari a EUR 46.000 in relazione ai rimanenti beni). Riguardo alla summenzionata affermazione secondo la quale i beni erano stati di fatto nella disponibilità di F.P.T., la Corte di appello citò la mancanza di fondi da parte delle prime due ricorrenti, i loro stretti legami familiari con F.P.T. e – in relazione all’immobile sito a Perugia – il fatto che F.P.T. vi fosse domiciliato.
  9. F.P.T. propose ricorso, ma – con sentenza del 26 gennaio 2015 – la Corte di cassazione dichiarò il suo ricorso inammissibile data la sua mancanza di interesse alla confisca dei beni delle prime due ricorrenti, affermando che queste ultime erano libere di presentare ricorso al giudice dell’esecuzione.
  10. Le prime due ricorrenti presentarono ricorso alla Corte di appello di Brescia (in qualità di giudice dell’esecuzione), chiedendo la restituzione dei beni confiscati. Sostennero di essere le reali proprietarie di tali beni e – con particolare riguardo ai beni siti a Valderice – sostennero di averli acquistati con fondi forniti dai nonni e ottenuti tramite un mutuo bancario.
  11. Con sentenza del 22 settembre 2015, la Corte di appello di Brescia rigettò le loro richieste. Esaminò, in particolare, le affermazioni delle ricorrenti in merito alla provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisto dei beni, concludendo che essi dovevano essere stati forniti da F.P.T. La Corte di appello aggiunse che l’indagine relativa a F.P.T. aveva dimostrato che, fin dal 1993 (anno in cui era stato dichiarato fallito) egli aveva sistematicamente fatto ricorso all’intestazione della proprietà di beni a nome di terzi (vale a dire, di proprietari fittizi). La Corte di appello concluse pertanto che i beni confiscati – sebbene appartenenti formalmente alle prime due ricorrenti – erano nella disponibilità di F.P.T. e ne confermò la confisca.
  12. Le prime due ricorrenti proposero opposizione; il 1° luglio 2016 la Corte di appello annullò parzialmente tale decisione, revocando il provvedimento di confisca dei beni siti a Perugia, ma confermando la confisca dei beni siti a Valderice. La decisione si concentrava principalmente sulla questione della provenienza dei fondi in questione, ribadendo le conclusioni precedentemente avanzate.
  13. Le prime due ricorrenti proposero ricorso alla Corte di cassazione. Il pubblico ministero chiese a tale Corte di accogliere la loro richiesta di revoca del provvedimento di confisca, osservando che i giudici nazionali avevano semplicemente accertato la mancanza di fondi sufficienti da parte delle ricorrenti per l’acquisto dei beni, mentre la confisca dei beni di terzi esigeva anche la prova che i beni in questione fossero nella disponibilità dell’autore del reato, vale a dire che l’autore del reato avesse un rapporto di fatto con tali beni ed esercitasse i poteri di un proprietario. A tale riguardo, secondo il pubblico ministero, le decisioni nazionali non erano state sufficientemente motivate.
  14. Con sentenza pubblicata il 21 novembre 2018, la Corte di cassazione osservò che le prime due ricorrenti avevano sempre sostenuto di aver acquistato i beni con fondi ottenuti dai nonni e da un mutuo bancario. Poiché i giudici nazionali avevano stabilito che tali rilievi erano infondati, era logico concludere che l’acquisto dei beni era stato il risultato di un accordo tra F.P.T. e le prime due ricorrenti di intestare i beni in questione a nome di queste ultime (in qualità di proprietarie fittizie). La Corte di cassazione confermò pertanto la confisca dei beni siti a Valderice.

II. IL RICORSO n. 1823/21

  1. La Sig.ra Koka (“la terza ricorrente”) era proprietaria di un’imbarcazione, acquistata a suo nome nel 2016 al prezzo di EUR 41.000.
  2. In data imprecisata fu aperta un’indagine penale nei confronti del suo compagno, S.Z., sospettato di aver partecipato fino al 2015 ad attività di riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale – in prosieguo “il c. p.”).
  3. Nel corso del procedimento nei confronti di S.Z., il 9 ottobre 2017, il pubblico ministero, stimando che il profitto degli asseriti reati ammontasse a EUR 134.880,03 ordinò il sequestro dell’imbarcazione della terza ricorrente, ai fini della sua confisca per equivalente, ai sensi dell’articolo 648-quater del c.p.
    Il provvedimento di sequestro si basava sulla constatazione che: i) parte del prezzo dell’imbarcazione (EUR 11.000) era stata pagata direttamente da S.Z.; ii) le risorse economiche della terza ricorrente erano insufficienti a coprire la rimanente parte del prezzo; iii) nel medesimo periodo ella aveva ricevuto altre somme da S.Z. e aveva effettuato inspiegati depositi in contanti sul suo conto bancario; iv) alcune fatture della mediatrice erano state pagate da S.Z. in contanti; e v) secondo le deposizioni della mediatrice, S.Z. e la terza ricorrente l’avevano incontrata insieme durante le trattative e la conclusione dell’acquisto, ma sembrava che fosse S.Z. a prendere le decisioni.
    Sulla base di tali considerazioni, il pubblico ministero ritenne che la terza ricorrente non fosse l’autentico proprietario dell’imbarcazione e che il suo reale proprietario fosse S.Z.
  4. l sequestro fu eseguito l’11 ottobre 2017 e convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Milano il 12 ottobre, sulla base delle medesime motivazioni esposte dal pubblico ministero.
  5. Il 24 luglio 2018 il giudice per le indagini preliminari di Milano (il Giudice A.C.), avendo accolto un’istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti, stabilì che S.Z. avesse commesso il reato di riciclaggio e dispose la confisca dell’imbarcazione sequestrata. La sentenza non conteneva ulteriori ragionamenti riguardo all’identità del reale proprietario dell’imbarcazione.
  6. La terza ricorrente presentò ricorso al giudice per le indagini preliminari di Milano (in qualità di giudice dell’esecuzione), chiedendo la restituzione dell’imbarcazione. Sostenne di essere la reale proprietaria dell’imbarcazione, che aveva pagato in parte con un mutuo bancario; sostenne inoltre che S.Z. le aveva donato la rimanente somma di EUR 11.000 e che l’aveva aiutata nelle relative trattative (cosa non insolita in una coppia), ma che non aveva esercitato alcuna prerogativa di un proprietario.
  7. Il pubblico ministero presentò i risultati di un’indagine condotta riguardo alla situazione patrimoniale della terza ricorrente: tra le conclusioni figurava il fatto che la terza ricorrente aveva già presentato un’istanza al giudice per le indagini preliminari di Milano, chiedendo la restituzione dei beni sequestrati; tale istanza era stata respinta (la ricorrente aveva inizialmente presentato ricorso avverso tale rigetto, ma lo aveva successivamente revocato). Il pubblico ministero chiarì inoltre che S.Z. aveva accettato, nella sua predetta iniziale istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca dell’imbarcazione.
  8. Il 18 gennaio 2019, il giudice per le indagini preliminari di Milano (il Giudice A.C.) rigettò la richiesta della terza ricorrente di restituzione dell’imbarcazione, confermando che essa doveva essere considerata nella disponibilità di S.Z. Tale conclusione si basava sulle medesime circostanze citate nel provvedimento di sequestro, vale a dire la mancanza da parte della ricorrente di fondi sufficienti per l’acquisto dell’imbarcazione, il pagamento di parte del prezzo da parte di S.Z., le circostanze relative al coinvolgimento di S.Z. nelle trattative (come riferito dalla mediatrice) e il pagamento della fattura della mediatrice (si veda il paragrafo 22supra). Il giudice rilevò inoltre che il reddito della terza ricorrente era insufficiente a pagare le spese di manutenzione e ormeggio dell’imbarcazione; il giudice aggiunse che parte delle spese di ormeggio era stata pagata da S.Z. e che S.Z. aveva acconsentito alla confisca dell’imbarcazione nella sua istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
  9. La terza ricorrente presentò ricorso. Il 19 aprile 2019, il giudice per le indagini preliminari di Milano (nella persona del Giudice A.C.) rigettò il ricorso, ribadendo che la terza ricorrente non aveva fondi sufficienti per pagare l’imbarcazione e che, al momento dell’acquisto (che aveva coinciso con il momento della commissione del reato), ella aveva ricevuto del denaro da S.Z., proveniente probabilmente dalle sue attività di riciclaggio.
  10. La terza ricorrente propose ricorso alla Corte di cassazione. Quest’ultima, con sentenza emessa il 7 luglio 2020, stabilì che l’imbarcazione era stata correttamente considerata – sulla base di diversi fattori concorrenti – nella disponibilità di S.Z. e confermò la confisca.

III. IL RICORSO n. 12868/22

  1. F.S., marito della Sig.ra Santorelli (“la quarta ricorrente”), fu sottoposto a indagini per sospetta appartenenza a un’associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e per indebita compensazione – vale a dire, per aver preteso detrazioni fiscali alle quali non aveva diritto (art. 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000).
  2. In tale contesto, il 15 novembre 2018 il giudice per le indagini preliminari di Modena dispose il sequestro di beni di proprietà di F.S. per un importo di EUR 23.408.052,32, ai fini della loro confisca per equivalente.
  3. Il 22 novembre 2018, la polizia entrò in un appartamento (appartenente a F.S. ma abitato dalla quarta ricorrente) e sequestrò diversi oggetti, tra cui abiti di lusso, accessori, orologi, monili e oro. Alcuni di questi oggetti (considerati abiti femminili e pertanto di esclusiva disponibilità della quarta ricorrente) le furono successivamente restituiti; la polizia mantenne tuttavia il possesso di diversi orologi, monili e oro che erano stati sequestrati.
    Il 5 dicembre 2018, il Tribunale di Modena dispose inoltre il sequestro di un appartamento di proprietà della quarta ricorrente sito nel comune di Castelfranco Emilia.
  4. Il 12 maggio 2020, il giudice per l’udienza preliminare di Modena condannò F.S. per tutti i capi d’imputazione e dispose la confisca dei beni sequestrati, ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 e dell’articolo 322-ter del c. p. F.S. propose ricorso sia avverso la sua condanna che avverso la confisca dei beni della quarta ricorrente; secondo le più recenti informazioni fornite alla Corte, il procedimento è ancora pendente dinanzi alla Corte di appello di Bologna.
  5. La quarta ricorrente presentò una domanda di restituzione dei suoi beni, sostenendo che erano stati nella sua esclusiva disponibilità e che li aveva acquistati lei stessa o li aveva ricevuti in dono da F.S.
  6. Il 12 ottobre 2020, il giudice per le indagini preliminari di Modena rigettò la domanda. Ritenne, in particolare, che i monili e gli orologi dovessero essere stati acquistati da F.S. (dato che la quarta ricorrente disponeva di risorse limitate); il giudice ritenne inoltre irrilevante stabilire se ella li avesse mai utilizzati o meno, trattandosi di beni acquistati quale forma di investimento.
  7. La quarta ricorrente propose ricorso. Il 1° dicembre 2020, il Tribunale di Modena, in qualità di tribunale del riesame, confermò la decisione di sequestro dei beni della quarta ricorrente, osservando che: i) tutti i suoi redditi derivavano dalle società coinvolte nelle attività delittuose di F.S.; ii) ella era stata pienamente consapevole dell’intestazione fittizia di alcuni beni a suo nome (come indicato dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate nel corso del procedimento penale nelle quali aveva consentito a F.S. di intestare beni a suo nome); iii) l’appartamento era stato acquistato da F.S. (come dimostrato dal fatto che era stato lui a stipulare il contratto preliminare); iv) il venditore era stato coinvolto in condotte criminose e non aveva mai incassato l’assegno emesso dalla quarta ricorrente in pagamento dell’appartamento; e v) l’appartamento era stato nella disponibilità di F.S., poiché era attualmente vuoto e le chiavi erano detenute da un socio in affari di F.S. Inoltre, dalle intercettazioni telefoniche era emerso che la quarta ricorrente e F.S. non erano realmente separati al momento in questione, e che prima del suddetto sequestro dei beni, F.S. aveva potuto accedere e utilizzare i beni sequestrati nell’abitazione della famiglia.
  8. La quarta ricorrente propose ricorso alla Corte di cassazione, che respinse il suo ricorso con sentenza pubblicata il 6 settembre 2021.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

A. Le disposizioni in materia di confisca e sequestro

  1. L’articolo 240 del codice penale, che fa parte di un capo dedicato alle “misure di sicurezza patrimoniali”, prevede nelle sue parti pertinenti una forma di confisca diretta. La disposizione recita come segue:

“1. Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

  1. È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis) (...)

2) delle cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. (...)”

  1. L’articolo 322-ter del codice penale – introdotto dalla Legge n. 300 del 2000 e successivamente modificato dalla Legge n. 190 del 2012 – prevede la confisca obbligatoria in relazione a determinati reati. Tale confisca deve essere eseguita, ove possibile, in relazione al profitto o al prezzo diretto di tali reati (“confisca diretta”); in alternativa, essa deve essere eseguita in relazione a beni di valore equivalente (“confisca di valore” o “confisca per equivalente”). La disposizione recita attualmente come segue:

“1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 (...), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 321 (...), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto (...)

3. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.”

  1. A decorrere dalla sua entrata in vigore, l’applicazione di tale disposizione è stata successivamente estesa ad altri reati. Nella misura in cui è pertinente ai fini del caso di specie, l’articolo 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che a decorrere da quel momento l’articolo 322-ter del codice penale si sarebbe applicato anche ai reati di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e di indebita compensazione, previsti rispettivamente dagli articoli 5 e 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000.
  2. Fino alle modifiche introdotte dalla legge n. 190 del 2012 (si veda il paragrafo 38supra), il primo comma dell’articolo 322-ter del codice penale rinviava solo a un valore corrispondente al prezzo (e non al profitto realizzato) in relazione ai reati rientranti in tale comma; la Corte di cassazione ha tuttavia chiarito (prima che entrassero in vigore tali modifiche) che il rinvio contenuto nell’articolo 1, comma 243, della legge n. 244 del 2007 doveva essere interpretato come riferito all’articolo 322-ter del codice penale nel suo complesso – estendendosi quindi anche al profitto derivante dal reato (si vedano, per esempio, le sentenze della Corte di cassazione n. 35807 del 2010 e n. 23108 del 2013).
  3. Con il decreto legislativo n. 158 del 2015, l’articolo 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 è stato sostituito da uno sostanzialmente analogo, ora contenuto nell’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000.
  4. Il decreto legislativo n. 231 del 2007 ha introdotto nell’articolo 648-quater del codice penale una disposizione sulla confisca obbligatoria per il reato di riciclaggio, che recita come segue:

“1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis (...), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.”

  1. L’articolo 321 del codice di procedura penale (“c.p.p.”) prevede il sequestro dei beni dei quali è consentita la confisca. La disposizione è inserita in un titolo del c.p.p. dedicato alle “misure cautelari reali”. Ai sensi della medesima disposizione, il sequestro può essere disposto dal giudice davanti al quale pende attualmente il relativo procedimento penale; in caso di particolare urgenza, il sequestro può essere disposto dal pubblico ministero o eseguito direttamente dalla polizia giudiziaria, salvo successiva convalida da parte del giudice.

B. La natura e il fine della confisca ai sensi del diritto interno

  1. L’ordinamento giuridico interno distingue le pene dalle misure di sicurezza. In linea di principio, le pene sono finalizzate a sanzionare un reato che è stato commesso, mentre le misure di sicurezza sono finalizzate a impedire la commissione di un ulteriore reato.
  2. A differenza dell’articolo 240 del codice penale (si veda il paragrafo 37supra), le disposizioni introdotte successivamente negli articoli 322-ter e 648-quater del codice penale non dichiarano esplicitamente se la forma di confisca prevista da tali disposizioni costituisca una pena o una misura di sicurezza.
  3. Fino a poco tempo fa, la giurisprudenza consolidata sia della Corte costituzionale che della Corte di cassazione riteneva che la confisca per equivalente avesse una natura prevalentemente afflittiva e dovesse pertanto essere considerata una misura punitiva. Tale giurisprudenza si basava (da una parte) sul fatto che i beni non erano confiscati perché intrinsecamente pericolosi e (dall’altra) sull’assenza di qualsiasi nesso di pertinenzialità tra i beni confiscati e il reato in questione. Ne consegue che il fine principale della confisca per equivalente è quello di ripristinare la situazione economica precedentemente prevalente, imponendo al reo un sacrificio corrispondente (si vedano, tra altri precedenti: le sentenze della Corte costituzionale n. 97 del 2009, n. 301 del 2009 e n. 68 del 2017; le sentenze della Corte di cassazione n. 15445 del 2004 e n. 39173 del 2008; e la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 31617 del 2015).
  4. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 4145 del 2023, hanno aggiunto che la confisca per equivalente aveva una duplice natura: imponendo al reo un sacrificio economico pari al profitto che egli aveva tratto dal reato, la confisca svolgeva sia una funzione riparativa che una funzione punitiva. Tuttavia, ritenendo che le pene fossero soggette alle norme più severe previste dall’articolo 25 della Costituzione italiana e dall’articolo 7 della Convenzione, la sentenza n. 4145 ha affermato che la natura punitiva della confisca dovrebbe prevalere su tutte le altre funzioni non penali.
  5. La giurisprudenza più recente ha tuttavia messo in discussione tale approccio (che si basava sulle differenti nature della confisca diretta e della confisca di valore). La Corte costituzionale, con le sentenze n. 112 del 2019 e n. 7 del 2025, non ha operato una distinzione tra la confisca diretta e la confisca di valore; ha piuttosto affermato che la confisca del “profitto” derivante dal reato aveva una funzione meramente restitutiva, mentre la confisca del suo “prodotto” o dei beni utilizzati nella commissione del reato aveva una connotazione punitiva, in quanto non si limitava a ripristinare la situazione economica esistente precedentemente alla commissione del reato, ma privava invece il reo di ulteriori beni. La recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13783 del 2025 ha confermato tale approccio: ha chiarito che la confisca diretta e la confisca di valore costituivano due modalità di esecuzione della medesima misura e che erano della medesima natura, vale a dire che costituivano una misura meramente riparativa se erano limitate al profitto derivante dal reato in questione, mentre assumevano una connotazione punitiva quando eccedevano tale profitto.

C. La confisca di beni appartenenti formalmente a terzi

  1. I beni appartenenti a un terzo che non ha partecipato alla commissione di un reato non possono, di norma, essere soggetti a confisca. È tuttavia possibile la confisca per equivalente di beni di terzi se tali beni, sebbene appartenenti formalmente ad altri, risultano essere nella disponibilità del reo (si vedano i paragrafi 38e 42supra).
  2. La Corte di cassazione ha chiarito che, in tali situazioni, il provvedimento di confisca in questione non è rivolto al terzo, bensì al reo. Il terzo è interessato solo indirettamente perché – a prescindere dall’identità del formale proprietario – il bene in questione è di fatto nella disponibilità del reo (si vedano le sentenze n. 34602 del 2021, n. 4887 del 2019 e n. 4297 del 2013).
  3. La giurisprudenza pertinente della Corte di cassazione definisce la nozione di “disponibilità” come segue:
    “La “disponibilità” del bene (...) non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (...)”
    (Sentenza n. 4456 del 2022; si vedano, analogamente, le sentenze n. 4887 del 2019, n. 36530 del 2015, n. 18766 del 2014, n. 22153 del 2013 e n. 11732 del 2005).
  4. La giurisprudenza interna in materia stabilisce inoltre che la disponibilità dei beni in questione da parte del reo deve essere accertata in modo rigoroso e sulla base di elementi specifici (e non di meri sospetti). In particolare, non è sufficiente dimostrare l’“elemento negativo” che il formale proprietario non disponeva delle risorse finanziarie per acquistare determinati beni; deve essere dimostrato l’“elemento positivo” che i beni rimangano di fatto nella disponibilità del reo. L’onere della prova, a tale riguardo, spetta all’accusa (si vedano le sentenze della Corte di cassazione n. 34602 del 2021, n. 4487 del 2019, n. 35771 del 2017, n. 36530 del 2015, n. 22153 del 2013 e n. 17287 del 2011).
  5. Il Governo ha presentato esempi di giurisprudenza relativi a casi in cui i beni in questione erano stati ritenuti, rispettivamente, nella disponibilità del reo sulla base dei seguenti elementi: il denaro in questione era stato depositato su un conto bancario al quale il reo aveva avuto accesso illimitato (sentenza della Corte di cassazione n. 13130 del 2020); il reo aveva trasferito il bene in questione a un trust che aveva amministrato egli stesso (sentenza n. 13276 del 2011); e i beni in questione appartenevano congiuntamente al reo e a un terzo (sentenza n. 6894 del 2011).
  6. La Corte di cassazione ha inoltre chiarito che, se un bene è stato donato dal reo a un terzo, la confisca non può essere giustificata dal semplice fatto che il bene è stato trasferito dal reo al fine di occultarlo alle autorità statali; i giudici nazionali devono accertare se esso sia ancora di fatto nella disponibilità del reo (sentenza n. 4456 del 2022)

D. I rimedi disponibili ai terzi

  1. Ai sensi dell’articolo 322 del c.p.p., i terzi che affermano di essere proprietari di beni sequestrati possono impugnare il provvedimento di sequestro emesso dal giudice presentando richiesta di riesame entro dieci giorni dalla sua esecuzione.
    Possono inoltre presentare istanza per ottenere la restituzione dei beni sequestrati (articolo 321, comma 3, del c.p.p.). Essi possono proporre appello (appello cautelare) ai sensi dell’articolo 322-bis del c.p.p. avverso la decisione di rigetto dell’istanza (o avverso qualsiasi altra decisione relativa al sequestro dei beni in questione).
    Sia nel caso di richiesta di riesame che di appello cautelare, il procedimento si svolge dinanzi al tribunale del capoluogo della provincia (che si riunisce in composizione collegiale e agisce quale tribunale del riesame) nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.
    Il procedimento dinanzi al tribunale del riesame si svolge in camera di consiglio (articoli 324, comma 6, e 310, comma 2, del c.p.p.).
    Le sue decisioni sono impugnabili dinanzi alla Corte di cassazione (articolo 325 del c.p.p.).
  2. I terzi che affermano di essere proprietari di beni confiscati nel corso di un procedimento penale non hanno il diritto di presentare appello avverso una sentenza pronunciata dal tribunale penale. Possono, tuttavia, presentare istanza al giudice dell’esecuzione, per chiedere la restituzione di tali beni (articolo 676 del c.p.p.). In tali casi, il giudice dell’esecuzione – lo stesso organo che ha ordinato la confisca nel procedimento penale (articolo 665 del c.p.p.) – emette una decisione senza dover osservare alcuna formalità (articolo 667, comma 4, del c.p.p.).
    La decisione del giudice dell’esecuzione può essere impugnata davanti al medesimo giudice nel rispetto del contraddittorio (articoli 666 e 667, comma 4, c.p.p.). Nel corso del procedimento di esecuzione, il giudice può chiedere alle autorità pubbliche ulteriori informazioni e può ammettere nuove prove nel rispetto del contraddittorio (articolo 666, comma 5, c.p.p.).
    Il procedimento dinanzi al giudice dell’esecuzione si svolge in camera di consiglio (artt. 666, comma 3, e 667, comma 4, c.p.p.). Tuttavia, con sentenza n. 109 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali tali disposizioni nella parte in cui non consentivano agli interessati al procedimento avverso la confisca di chiedere un’udienza pubblica.
    La decisione del giudice dell’esecuzione è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione (articolo 666, comma 6, del c.p.p.).
  3. Con sentenza n. 48126 del 2017, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito il ruolo di tali ricorsi nell’ambito della tutela degli interessi di terzi, proprietari di beni sequestrati e confiscati. In base a tale sentenza (che ha posto fine a precedenti incertezze), i terzi proprietari possono proporre appello al tribunale del riesame ai sensi dell’articolo 322- bis del c.p.p. (si veda il paragrafo 55supra) anche dopo che sia stata disposta la confisca, purché tale provvedimento non sia divenuto definitivo. Infatti, fino a quel momento, la privazione dei beni avviene sulla base del provvedimento di sequestro e non del provvedimento di confisca, che non sarà eseguito finché non sarà divenuto definitivo. Dopo l’emissione di una decisione definitiva, i terzi proprietari possono presentare ricorso al giudice dell’esecuzione, chiedendo la restituzione di tali beni (si veda il paragrafo 56supra).
  4. Con sentenza n. 253 del 2017, la Corte costituzionale ha stabilito che il complesso dei rimedi descritti sopra assicurava la tutela dei terzi proprietari durante l’intero corso del procedimento.
  5. Quanto alla portata dei rimedi descritti sopra, secondo la giurisprudenza interna consolidata, essa si limita alla questione di stabilire se i terzi siano i reali proprietari dei beni in questione e se abbiano partecipato al reato in questione; se le loro pretese sono accolte, ciò sarà sufficiente ad assicurare la revoca della confisca e la restituzione dei beni in questione. I terzi non possono mettere in discussione in altro modo altri motivi del sequestro o del provvedimento di confisca, come la responsabilità penale del reo o la possibilità di disporre la confisca diretta invece della confisca per equivalente (si vedano, per esempio, le sentenze della Corte di cassazione n. 17287 del 2011, n. 34704 del 2016, n. 36347 del 2019 e n. 13706 del 2022).

II. IL DIRITTO INTERNAZIONALE

  1. Diversi accordi internazionali prevedono la confisca del profitto del reato o di beni di valore equivalente successivamente a una condanna penale.
    Le origini di tale approccio possono essere ricondotte alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il cui articolo 5 prevedeva – oltre alla più tradizionale confisca degli strumenti utilizzati nella commissione di tale reato (instrumentum sceleris) – la confisca dei proventi dei reati connessi alle sostanze stupefacenti (productum sceleris) o di beni di valore corrispondente. La disposizione stabiliva che i diritti dei terzi in buona fede non dovevano essere pregiudicati.
    Nel corso del tempo, le disposizioni relative alla confisca sono state ampliate per includere la criminalità transfrontaliera, la criminalità organizzata e altri reati gravi (per esempio, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione del 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali; dell’articolo 8 della Convenzione internazionale del 1999 per la repressione dei finanziamenti al terrorismo; e dell’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale). La maggior parte di tali disposizioni affermava che esse avrebbero dovuto essere attuate senza pregiudicare i diritti di terzi che agivano in buona fede.
  2. Aderendo alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (la “Convenzione di Strasburgo”) – aperta alla firma l’8 novembre 1990 a Strasburgo ed entrata in vigore il 1° settembre 1993 – le parti firmatarie si sono impegnate a: adottare misure che consentano loro di procedere alla confisca degli strumenti e dei proventi di reato (o di beni di valore equivalente); adottare una legislazione che preveda come reato il riciclaggio dei proventi di reato; e a cooperare nell’applicazione di tali misure. La Convenzione di Strasburgo ha consentito agli Stati parti di limitarne l’applicazione a reati selezionati e di rifiutare la cooperazione in un gran numero di casi, compreso quando la confisca richiesta non “si riferiva a una precedente condanna, né a una decisione di natura giudiziaria, né a una dichiarazione contenuta in tale decisione, secondo la quale sono stati commessi uno o più reati”, o quando i terzi non avevano avuto un’adeguata opportunità di fare valere i propri diritti.
  3. L’articolo 31 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione prevedeva la confisca degli strumenti o dei proventi del crimine (o di beni valore equivalente) senza pregiudizio dei diritti di terzi in buona fede. La Convenzione prevedeva anche una forma di confisca in assenza di condanna penale: ai sensi dell’articolo 54 § 1, lettera c), essa prevedeva che le parti dovessero “considerare la possibilità di adottare le misure necessarie per consentire la confisca di tale bene in assenza di condanna penale nei casi in cui l’autore del reato non possa essere legalmente perseguito per morte, fuga o assenza ovvero in altri casi opportuni”.
  4. La Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, aperta alla firma il 16 maggio 2005 a Varsavia ed entrata in vigore il 1° maggio 2008 (“Convenzione di Varsavia”), avrebbe dovuto sostituire la Convenzione di Strasburgo, ma non è stata ratificata da tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa. Pur contenendo impegni sostanzialmente simili in materia di confisca dei proventi di reato, essa ha aggiunto, ai sensi dell’articolo 23 § 5, una disposizione secondo la quale gli Stati erano tenuti a cooperare reciprocamente nell’esecuzione di misure equivalenti alla confisca che non costituivano sanzioni penali, laddove esse erano state ordinate da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato.
  5. Inoltre, alcune organizzazioni internazionali hanno prodotto guide e raccomandazioni sulle buone pratiche in materia di confisca in assenza di condanna penale, come una pubblicazione del 2004 intitolata “G8 Best Practice Principles on Tracing, Freezing and Confiscation of Assets”, la pubblicazione del 2009 della Banca Mondiale intitolata “Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction-Based Asset Forfeiture” e le Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria dell’OCSE intitolate “International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation” (pubblicate per la prima volta nel 2012 e aggiornate l’ultima volta nel 2023).

III. IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

  1. Nell’ambito dell’Unione europea sono stati adottati diversi strumenti per promuovere una progressiva armonizzazione e cooperazione nel campo della confisca dei proventi di reato.
  2. Con un’azione comune del 3 dicembre 1998 (98/699/GAI) sul riciclaggio di denaro e sull’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, gli Stati membri dell’UE si sono impegnati a non derogare alla Convenzione di Strasburgo in ordine a reati punibili con una pena privativa della libertà di durata massima superiore a un anno. Disposizioni sostanzialmente simili sono state incluse successivamente nella decisione quadro del Consiglio del 26 giugno 2001 (2001/500/GAI) relativa al riciclaggio di denaro, all’individuazione, al rintracciamento, al congelamento, al sequestro e alla confisca degli strumenti e dei proventi di reato.
  3. La decisione quadro del Consiglio del 24 febbraio 2005 (2005/212/GAI) relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato ha ribadito tali obblighi (articolo 2) e ha introdotto una forma di confisca estesa applicabile alle persone condannate per diversi gravi reati, nel caso in cui i giudici nazionali fossero pienamente convinti che i beni in questione erano il provento di attività criminose (articolo 3).
  4. La Direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea del 3 aprile 2014 (2014/42/UE) ha previsto l’obbligo di consentire la confisca di beni strumentali e proventi da reato o di beni di valore corrispondente, in base a una condanna penale definitiva (articolo 4, paragrafo 1). La Direttiva prevedeva una forma di confisca in assenza di condanna penale, applicabile laddove fosse stato avviato un procedimento penale che avrebbe potuto portare a una condanna penale per un reato che avrebbe potuto produrre un vantaggio economico all’imputato, ma la condanna non fosse stata possibile per malattia o fuga dell’imputato (articolo 4, paragrafo 2). La Direttiva prevedeva inoltre una forma di confisca estesa dei beni appartenenti a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre un vantaggio economico, nel caso in cui i giudici nazionali fossero convinti che i beni in questione derivassero da condotte criminose (articolo 5). La Direttiva ha inoltre stabilito che gli Stati membri dovrebbero consentire la confisca dei beni trasferiti da un indagato o un imputato a terzi, almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento aveva lo scopo di evitare la confisca; tuttavia, i diritti dei terzi in buona fede non avrebbero dovuto essere pregiudicati (articolo 6).
  5. Tutti i predetti strumenti dell’Unione europea sono stati sostituiti dalla recente Direttiva sul recupero e la confisca dei beni del 24 aprile 2024 (2024/1260/UE). La Direttiva ha ampliato sostanzialmente le forme di confisca non basata su una condanna. Oltre alla tradizionale confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato o dei beni di valore corrispondente basata su una condanna (articolo 12) e alla confisca estesa già prevista dalla precedente normativa (articolo 14), essa ha previsto la confisca dei beni nei casi in cui la condanna non sia stata possibile a causa della malattia, della fuga o del decesso dell’indagato o dell’imputato, o della scadenza di un termine di prescrizione inferiore a quindici anni (articolo 15); ha inoltre previsto la confisca dei beni quando i giudici nazionali fossero convinti che i beni in questione derivassero da condotte criminose commesse nel quadro di un’organizzazione criminale e potessero produrre un vantaggio economico considerevole (articolo 16). L’articolo 13 prevedeva la confisca dei beni trasferiti da un indagato o un imputato a terzi, qualora fosse stato accertato che i terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento aveva lo scopo di evitare la confisca, e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

  1. Data la similitudine dei ricorsi relativamente all’oggetto delle cause, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

II. ECCEZIONI PRELIMINARI

A. I rilievi delle parti

  1. Il Governo ha sollevato eccezioni di ricevibilità per due ricorsi.
  2. In ordine al ricorso n. 1823/21, esso ha sostenuto che la terza ricorrente, la Sig.ra Koka, non aveva esaurito le vie di ricorso interne disponibili, poiché non aveva contestato il sequestro dei suoi beni dinanzi a un tribunale del riesame (si veda il paragrafo 55supra). L’efficacia di tale ricorso sarebbe stata dimostrata dalla decisione parzialmente favorevole emessa nei confronti delle altre ricorrenti (si veda il paragrafo 9supra).
  3. In ordine al ricorso n. 12868/22, il Governo ha sostenuto che, nella misura in cui la quarta ricorrente, la Sig.ra Santorelli, aveva lamentato il sequestro dei suoi beni, la doglianza era irricevibile a causa della sua perdita della qualità di vittima, poiché il provvedimento di sequestro (che era di natura puramente provvisoria) era stato sostituito da quello di confisca; nella misura in cui aveva lamentato la confisca, ella non aveva esaurito le vie di ricorso interne disponibili, poiché non aveva presentato una richiesta al giudice dell’esecuzione chiedendo la restituzione dei suoi beni.
  4. La Sig.ra Koka ha sostenuto che le vie di ricorso indicate dal Governo sarebbero stati inefficaci, in quanto non le avrebbero consentito di presentare le sue pretese nella stessa misura consentita nel successivo procedimento dinanzi al giudice dell’esecuzione. In particolare, ha osservato che non le era stato consentito di citare testimoni dinanzi al tribunale del riesame, e il procedimento non si era svolto in pubblico.
  5. La Sig.ra Santorelli ha sostenuto di essere comunque vittima del provvedimento contestato, poiché non vi era stato alcun riconoscimento di una violazione e non era stato concesso un adeguato risarcimento per la privazione dei suoi beni. Ha inoltre osservato che la confisca non era ancora divenuta definitiva; conseguentemente, non vi era mai stata la possibilità di avviare un procedimento dinanzi a un giudice dell’esecuzione (si veda il paragrafo 32supra).

B. La valutazione della Corte

  1. La Corte ribadisce che, qualora vi siano più ricorsi interni che un individuo può esperire, egli ha il diritto di scegliere il ricorso che affronta in modo migliore la sua doglianza essenziale. In altre parole, quando è già stato esperito un ricorso, non è necessario esperirne un altro che abbia essenzialmente il medesimo obiettivo (si vedano, tra altri precedenti, Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC], n. 41720/13, § 177, 25 giugno 2019, e Micallef c. Malta [GC], n. 17056/06, § 58, CEDU 2009). Conseguentemente, la Corte esamina la questione di sapere se il Governo abbia presentato rilievi che indichino che i ricorsi disponibili non hanno “essenzialmente il medesimo obiettivo”, vale a dire se un ricorso che non è stato esperito dal ricorrente avrebbe aggiunto elementi essenziali che non erano disponibili mediante il ricorso esperito (si vedano Jasinskis c. Lettonia, n. 45744/08, § 50, 21 dicembre 2010, e Köhler c. Germania (dec.), n. 3443/18, § 69, 7 settembre 2021).
  2. Secondo il diritto italiano, il terzo, proprietario di un bene sequestrato e successivamente confiscato nell’ambito di un procedimento penale, dispone di due ricorsi: il procedimento dinanzi al tribunale del riesame e il procedimento di esecuzione. I ricorsi hanno, in una certa misura, la stessa portata, in quanto consentono ai terzi proprietari di rivendicare la loro proprietà dei beni e la loro estraneità al reato in questione (si veda il paragrafo 59supra). Tuttavia, i due ricorsi riguardano due misure diverse: dinanzi al tribunale del riesame, i terzi proprietari possono impugnare il sequestro preventivo dei beni in questione (che è l’unico provvedimento vigente mentre è ancora pendente il procedimento penale); dinanzi al giudice dell’esecuzione, essi possono impugnare un provvedimento di confisca definitivo (si veda il paragrafo 57supra). La Corte ritiene pertanto che i due ricorsi non abbiano sostanzialmente il medesimo obiettivo, in quanto sono esperibili in fasi diverse del procedimento penale e riguardano misure diverse.
  3. Nel caso della Sig.ra Koka, sembra che la confisca ordinata nei confronti di S.Z. fosse già divenuta definitiva e che la terza ricorrente si sia avvalsa dell’unico rimedio disponibile in tale fase, vale a dire il procedimento dinanzi al giudice dell’esecuzione (si veda il paragrafo 24supra). In ordine al rilievo del Governo secondo il quale, in una fase precedente, ella avrebbe potuto presentare ricorso al tribunale del riesame, la Corte osserva che tale rimedio avrebbe riguardato una misura diversa, vale a dire il sequestro preventivo dei summenzionati beni; in ogni caso, il Governo non ha indicato quali ulteriori elementi sarebbero stati disponibili mediante un procedimento dinanzi al tribunale del riesame.
  4. Conseguentemente, la Corte respinge l’eccezione preliminare del Governo relativa al caso della terza ricorrente.
  5. Quanto alla Sig.ra Santorelli, ella ha chiarito che la confisca disposta nei confronti di F.S. non era ancora divenuta definitiva; conseguentemente, ella aveva esperito l’unico rimedio di cui disponeva in tale fase, vale a dire il procedimento dinanzi al tribunale del riesame (si vedano i paragrafi 32
  6. A tale proposito, la Corte osserva che la Sig.ra Santorelli ha lamentato sia il sequestro preventivo dei suoi beni che il provvedimento di confisca.
  7. Nella misura in cui ella ha lamentato la confisca, la Corte osserva che la misura non è ancora divenuta definitiva, in quanto il procedimento relativo al provvedimento di confisca è ancora pendente a livello nazionale (si veda il paragrafo 32supra). In conformità al diritto interno (si veda il paragrafo 57supra) – e secondo le dichiarazioni della ricorrente stessa – sarebbe quindi prematuro presentare una domanda al giudice dell’esecuzione. A tale riguardo, la doglianza della quarta ricorrente è pertanto prematura e deve essere dichiarata irricevibile, in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
  8. Per contro, in ordine alla doglianza della Sig.ra Santorelli secondo la quale ella sarebbe stata privata dei suoi beni in conseguenza del sequestro preventivo, sembra che ella si sia avvalsa dell’unico rimedio di cui disponeva. Conseguentemente, a tale riguardo, l’eccezione sollevata dal Governo in ordine al mancato esaurimento deve essere respinta.
  9. In ordine all’eccezione relativa alla perdita da parte della Sig.ra Santorelli della qualità di vittima, la Corte osserva non solo che il provvedimento di sequestro è ancora in vigore, ma che il Governo non ha né riconosciuto la violazione della Convenzione né offerto un risarcimento (si veda, tra numerosi altri precedenti, Selahattin Demirtaş c. Turchia (n. 2) [GC], n. 14305/17, § 218, 22 dicembre 2020). Pertanto, anche l’eccezione relativa alla perdita della qualità di vittima da parte della quarta ricorrente deve essere respinta.
  10. Ne consegue che la Corte esaminerà le doglianze sollevate dalla quarta ricorrente solo in relazione al sequestro provvisorio dei beni.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

  1. La terza ricorrente, la Sig.ra Koka, ha lamentato di non aver avuto accesso a un ricorso effettivo per contestare la confisca dei suoi beni, come richiesto dall’articolo 6 § 1, che recita come segue:

“1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)”

A. I rilievi delle parti

1. La ricorrente

  1. La terza ricorrente ha sostenuto di non aver avuto accesso a un ricorso effettivo per contestare la confisca dei suoi beni poiché, da una parte, non aveva potuto partecipare al procedimento penale nel corso del quale era stata disposta la confisca e, dall’altra, il procedimento dinanzi al giudice dell’esecuzione era stato inefficace.
  2. Infatti, la decisione del giudice dell’esecuzione era stata inevitabilmente influenzata dalla decisione già emessa (senza che ella fosse presente) nel corso del procedimento penale; in tale fase, la responsabilità penale del reo era già stata determinata con effetto definitivo, e la situazione del terzo era stata inevitabilmente valutata almeno in via preliminare.
  3. Nelle sue osservazioni (presentate il 22 aprile 2024), la terza ricorrente ha inoltre sostenuto che il procedimento di esecuzione era stato inefficace per mancanza di imparzialità, poiché si era svolto dinanzi al medesimo giudice (A.C.) che aveva disposto la confisca nel procedimento penale. Infatti, nell’ordinare la confisca, A.C. aveva già ritenuto che i beni fossero stati nella disponibilità del reo, questione che era stata nuovamente chiamata a esaminare nel procedimento di esecuzione.
  4. Quanto ai rimedi alternativi indicati dal Governo, la terza ricorrente ha sostenuto che la possibilità di avviare un procedimento dinanzi al tribunale del riesame mentre era ancora pendente il procedimento penale sarebbe stata altrettanto inefficace. Infatti, tale procedimento sarebbe stato limitato a una valutazione sommaria e non avrebbe compreso un processo pienamente rispettoso del contraddittorio, poiché la ricorrente non avrebbe potuto citare testimoni, accedere a tutti gli atti processuali o ottenere un’udienza pubblica. Ha sottolineato, in particolare, che non avrebbe potuto ottenere l’audizione di un certo testimone essenziale, vale a dire la mediatrice che aveva concluso l’acquisto dell’imbarcazione.
  5. Infine, riguardo alla possibilità di ottenere una tutela indiretta nel corso di un procedimento penale mediante i rilievi sollevati dal suo compagno, ha osservato che S.Z. non aveva sollevato alcun rilievo a suo favore.

2. Il Governo

  1. Il Governo ha sostenuto che la Sig.ra Koka, pur non avendo potuto partecipare al procedimento penale, aveva avuto a disposizione diversi mezzi per difendere i suoi diritti dinanzi ai tribunali nazionali.
  2. In primo luogo, avrebbe potuto farlo indirettamente mediante i rilievi sollevati dal suo compagno, S.Z., nel corso del procedimento penale.
  3. In secondo luogo, avrebbe potuto presentare ricorso al giudice dell’esecuzione e, in tal modo, ottenere un esame approfondito della sua posizione nel rispetto del contraddittorio – in effetti, questa era stata un’opzione che ella aveva effettivamente esercitato.
  4. In terzo luogo, durante tutto il periodo in cui la confisca non era divenuta definitiva, ella avrebbe potuto chiedere la restituzione dei beni dinanzi al tribunale del riesame (il Governo ha citato, a tale riguardo, la sentenza della Corte di cassazione n. 48126 del 2017 – si veda il paragrafo 57supra). L’efficacia di tale rimedio, che la ricorrente non aveva esperito, sarebbe stata dimostrata dalle decisioni emesse in ordine al sequestro dei beni delle altre ricorrenti (si veda il paragrafo 9supra), che erano state parzialmente favorevoli alle stesse.
  5. In ordine ai rilievi della terza ricorrente relativi all’assenza di un’udienza pubblica, all’impossibilità di citare testimoni al fine dell’esame dinanzi al tribunale del riesame e al difetto di imparzialità del giudice dell’esecuzione (si vedano i paragrafi 89 il Governo ha sostenuto che tali rilievi non erano stati sollevati dinanzi ai tribunali nazionali e che in ogni caso costituivano delle nuove doglianze, in quanto non erano stati dichiarati nel formulario di ricorso.

B. La valutazione della Corte

1. Sulla ricevibilità

  1. I principi generali relativi alla portata della doglianza di un ricorrente sono stati esposti, tra altri precedenti, nelle cause Radomilja e altri c. Croazia ([GC], nn. 37685/10 e 22768/12, §§ 110‑27, 20 marzo 2018), Grosam c. Repubblica ceca ([GC], n. 19750/13, §§ 88-91, 1° giugno 2023) e Fu Quan, s.r.o. c. Repubblica ceca ([GC], n. 24827/14, §§ 137-47, 1° giugno 2023).
  2. Nel caso di specie, nel suo ricorso alla Corte, la Sig.ra Koka ha lamentato, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, di non aver avuto accesso a un ricorso in ragione del fatto che l’unico ricorso disponibile – vale a dire il procedimento dinanzi al giudice dell’esecuzione – era stato inefficace, in quanto tale procedimento era stato influenzato dalle decisioni emesse nel procedimento penale. La ricorrente ha sostenuto che tale influenza era derivata dal fatto che alcuni elementi – in particolare, la responsabilità penale dell’autore del reato e il nesso tra la condotta criminosa e i beni confiscati – erano già stati accertati (si veda il paragrafo 88supra). La Corte osserva che, in tale fase, la ricorrente non aveva lamentato il fatto che il giudice che sovrintendeva al procedimento di esecuzione fosse la stessa persona che aveva già inflitto a S.Z. la condanna penale – fatto che non era stato nemmeno menzionato nell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso della Sig.ra Koka alla Corte.
  3. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che la doglianza della terza ricorrente relativa al difetto di imparzialità del giudice A.C. (si veda il paragrafo 89supra) non sia stata sollevata nell’iniziale ricorso alla Corte, ma sia stata formulata per la prima volta nelle successive osservazioni del 22 aprile 2024. Ne consegue che tale doglianza è stata presentata oltre sei mesi[1]dopo la decisione interna definitiva, emessa il 7 luglio 2020 (si veda il paragrafo 28supra), e deve pertanto essere dichiarata irricevibile, in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
  4. D’altra parte, la Corte rileva che la terza ricorrente non ha lamentato – né nel ricorso iniziale né nelle sue successive osservazioni – l’inefficacia di un eventuale procedimento dinanzi a un tribunale del riesame. Il suo rilievo secondo il quale in tale procedimento non avrebbe potuto ottenere un’udienza pubblica e citare testimoni, era finalizzato a confutare l’eccezione del Governo secondo la quale tale ricorso avrebbe potuto fornire una via di ricorso alternativa per la tutela dei suoi diritti di proprietà (si veda il paragrafo 90supra). La Corte, pertanto, non concorda con il Governo sul fatto che tali rilievi equivalessero a sollevare nuove doglianze.
  5. In ordine alla doglianza sollevata nel ricorso iniziale e relativa all’assenza di un ricorso effettivo per impugnare la confisca, la Corte rileva che essa non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione e deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

2. Sul merito

(a) Principi generali

  1. Nella causa Golder c. Regno Unito (21 febbraio 1975, §§ 28-36, Serie A, n. 18) è stato stabilito che il diritto di accesso a un tribunale sia un aspetto del diritto a un equo processo garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione. In tale causa, la Corte ha ritenuto che il diritto di accesso a un tribunale fosse un aspetto intrinseco delle garanzie sancite dall’articolo 6, rinviando ai principi dello stato di diritto e dell’evitazione del potere arbitrario che sono alla base di gran parte della Convenzione. Pertanto, l’articolo 6 § 1 garantisce a ogni persona il diritto di adire un tribunale con una pretesa relativa ai propri diritti e doveri di carattere civile (si vedano Grzęda c. Polonia [GC], n. 43572/18, § 342, 15 marzo 2022; si veda altresì Zubac c. Croazia [GC], n. 40160/12, § 76, 5 aprile 2018).
  2. Nella causa Golder c. Regno Unito (21 febbraio 1975, §§ 28-36, Serie A, n. 18) è stato stabilito che il diritto di accesso a un tribunale sia un aspetto del diritto a un equo processo garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione. In tale causa, la Corte ha ritenuto che il diritto di accesso a un tribunale fosse un aspetto intrinseco delle garanzie sancite dall’articolo 6, rinviando ai principi dello stato di diritto e dell’evitazione del potere arbitrario che sono alla base di gran parte della Convenzione. Pertanto, l’articolo 6 § 1 garantisce a ogni persona il diritto di adire un tribunale con una pretesa relativa ai propri diritti e doveri di carattere civile (si vedano Grzęda c. Polonia [GC], n. 43572/18, § 342, 15 marzo 2022; si veda altresì Zubac c. Croazia [GC], n. 40160/12, § 76, 5 aprile 2018).
  3. Il diritto di accesso a un tribunale deve essere “pratico ed effettivo” e non “teorico o illusorio”. Tale osservazione è particolarmente vera in ordine alle garanzie previste dall’articolo 6, in considerazione del ruolo preminente ricoperto dal diritto a un equo processo in una società democratica (ibid., § 77, con ulteriori rinvii). Affinché il diritto di accesso sia effettivo, una persona deve avere una chiara e concreta possibilità di contestare un atto che interferisce nei suoi diritti. Allo stesso modo, il diritto di accesso a un tribunale comprende non solo il diritto di avviare un procedimento, ma anche il diritto di ottenere una determinazione della controversia da parte di un tribunale (si veda Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania [GC], n. 76943/11, § 86, 29 novembre 2016, con ulteriori rinvii).
  4. In diverse cause riguardanti la confisca di beni ai ricorrenti nell’ambito di procedimenti penali nei confronti di terzi, la Corte ha esaminato se l’ordinamento giuridico interno offrisse ai ricorrenti (alla luce della severità della misura cui erano soggetti) un’adeguata opportunità di esporre il loro caso ai tribunali, eccependo, a seconda dei casi, che la misura in questione era illegale o arbitraria e che i tribunali avevano agito in modo irragionevole (si vedano Telbis e Viziteu c. Romania, n. 47911/15, §§ 49-50, 26 giugno 2018, e Veits c. Estonia, n. 12951/11, § 57, 15 gennaio 2015, con ulteriori rinvii).
  5. La Corte ha affrontato una questione analoga nell’esaminare la conformità di una misura di confisca agli obblighi procedurali previsti dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. In tale contesto, la Corte ha ritenuto che, sebbene i terzi proprietari non potessero partecipare al procedimento penale, i loro interessi potevano essere tutelati sufficientemente mediante la possibilità di presentare un’istanza a un tribunale civile, chiedendo la restituzione dei beni, purché tale tribunale non fosse influenzato illecitamente dal procedimento penale e offrisse un’effettiva possibilità di impugnare la misura di confisca (si veda C.M. c. Francia (dec.), n. 28078/95, 26 giugno 2001; si contrapponga Denisova e Moiseyeva c. Russia, n. 16903/03, §§ 61-64, 1° aprile 2010).
  6. Più recentemente, nella causa Zaghini c. San Marino (n. 3405/21, § 67, 11 maggio 2023), la Corte ha affermato che l’articolo 1 del Protocollo n. 1 non esige che sia data ai “reali proprietari” una ragionevole opportunità di esporre il loro caso nel corso del procedimento penale nei confronti degli autori del reato (vale a dire, anche precedentemente all’attuazione della misura); la Corte ha stabilito che sarebbe sufficiente  che i “reali proprietari” avessero una ragionevole possibilità di esporre i loro rilievi dinanzi alle autorità successivamente alla conclusione del procedimento penale.
  7. In conformità ai principi enunciati sopra, la Corte ritiene che, ai fini dell’articolo 6 § 1, il fatto che un asserito proprietario non possa partecipare al procedimento penale nel corso del quale è disposta la misura di confisca non implica automaticamente che tale ricorrente non avrà accesso a un tribunale ai fini della tutela dei suoi diritti di carattere civile. La Corte esaminerà pertanto se, nonostante l’impossibilità per un ricorrente di partecipare al procedimento penale, gli sia stata comunque fornita una ragionevole opportunità di presentare il proprio caso alle autorità responsabili al fine di contestare efficacemente la misura in questione.

(b) L’applicazione dei principi generali al caso di specie

  1. Nel caso di specie, è incontestato che la terza ricorrente non abbia avuto la possibilità di partecipare al procedimento penale nei confronti di S.Z. Tuttavia, secondo i suesposti principi, ciò non è di per sé sufficiente per concludere che la ricorrente non avesse avuto accesso a un ricorso effettivo per contestare il provvedimento di confisca.
  2. La Corte esaminerà pertanto, in primo luogo, se sia stata fornita un’effettiva possibilità di impugnare il provvedimento nel corso del procedimento di esecuzione. A tale riguardo, essa prende atto dei rilievi della terza ricorrente relativi: i) alla portata asseritamente limitata del riesame svolto dal giudice dell’esecuzione e ii) all’influenza, sulla decisione del giudice dell’esecuzione, delle precedenti decisioni emesse dai tribunali penali (si veda il paragrafo 88supra).
  3. La Corte ritiene accertato che il giudice dell’esecuzione non abbia il potere di mettere in discussione la responsabilità penale del reo. Tuttavia, il giudice dell’esecuzione ha una giurisdizione piena per esaminare la questione di sapere se un terzo sia il reale proprietario di beni confiscati (si veda il paragrafo 59supra). A tale riguardo, non sembra che il giudice dell’esecuzione sia in alcun modo vincolato dalle valutazioni effettuate, in assenza del terzo, nel corso del procedimento penale (si veda, mutatis mutandis, C.M. c. Francia, sopra citata).
  4. La Corte ritiene che, nei confronti di terzi, tale portata della giurisdizione appaia sufficiente a garantire la tutela dei loro interessi patrimoniali. Una volta accertato che un terzo è il reale proprietario di beni confiscati, tali beni devono essere restituiti, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione relativa alla loro provenienza illecita o alla responsabilità penale dell’autore del reato. Al contrario, qualora sia accertato che il terzo era semplicemente un proprietario fittizio di beni che, in realtà, appartengono all’autore del reato, il terzo non potrà rivendicare alcun ulteriore diritto a tali beni e non avrà pertanto alcun interesse a contestare in altro modo i motivi giuridici o fattuali della confisca.
  5. La Corte osserva inoltre che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva non solo il diritto di condurre un esame completo delle affermazioni della Sig.ra Koka di essere la reale proprietaria dei beni confiscati, ma sembra che lo abbia fatto in modo approfondito e senza alcuna apparenza di arbitrarietà, vale a dire senza rinviare meramente alle conclusioni dei giudici penali (si contrapponga Denisova e Moiseyeva, sopra citata, § 61). In effetti, in tutte le fasi del procedimento di esecuzione, i giudici nazionali hanno esaminato dettagliatamente le doglianze della terza ricorrente e hanno elencato i motivi per i quali ella non era considerata la reale proprietaria (si vedano i paragrafi 26.
  6. A tale proposito, dovrebbe essere sottolineato anche che la terza ricorrente non ha rinviato ad alcun rilievo o elemento di prova che era stato (a suo avviso) ignorato dal giudice dell’esecuzione, né ad alcuna dichiarazione resa dai tribunali nazionali che si basava meramente sull’esito del procedimento penale (piuttosto che sull’esame del ricorso della ricorrente da parte del giudice dell’esecuzione). Sembra piuttosto che la ricorrente lamenti l’esito della causa. Tuttavia, la Corte non ha il compito di sostituirsi ai tribunali nazionali nella valutazione dei fatti e delle prove. La Corte non dovrebbe agire quale quarta istanza e non metterà pertanto in discussione, ai sensi dell’articolo 6 § 1, una sentenza pronunciata dai tribunali nazionali che (come nel caso di specie) non appaia arbitraria o manifestamente irragionevole (si vedano Bochan c. Ucraina (n. 2) [GC], n. 22251/08, § 61, CEDU 2015, e Telbis e Viziteu, sopra citata, §§ 51 e 57).
  7. Pertanto, la Corte ritiene che siano state concesse alla terza ricorrente ragionevoli e sufficienti opportunità per tutelare adeguatamente i propri interessi. Conseguentemente, essa conclude che non vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE

  1. Le ricorrenti hanno lamentato che, confiscando i loro beni, i giudici nazionali le avevano punite per un reato commesso da altre persone; tale punizione aveva violato l’articolo 7 della Convenzione, che recita come segue:

“1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

(...)”

A. I rilievi delle parti

1. Le ricorrenti

(a)  Le prime due ricorrenti

  1. La Sig.ra F. Tartamella e la Sig.ra B. Tartamella hanno sostenuto che la confisca dei loro beni costituiva una pena ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione. Hanno sottolineato, in particolare, che la giurisprudenza nazionale qualificava la confisca per equivalente come una misura punitiva (si veda il paragrafo 44supra).
  2. Hanno sostenuto che tale conclusione si applicava anche nei confronti di terzi, poiché nel caso di specie il provvedimento di confisca era basato sul fatto che gli acquisti in questione erano stati illeciti e ambigui. Ciò era stato ulteriormente confermato dal fatto che – secondo le prime due ricorrenti – non era stato dimostrato debitamente che i beni fossero stati nella disponibilità del reo.
  3. Avendo provato la natura penale della confisca, le ricorrenti hanno sostenuto di essere state sottoposte a una pena per un reato commesso da un’altra persona – dopo un procedimento del quale non erano state parti – in violazione dell’articolo 7 della Convenzione. Hanno sostenuto di aver agito in buona fede e di aver acquistato legalmente i beni in questione, e che tali beni non avevano alcun nesso con la condotta criminale di F.P.T.
  4. Inoltre, nelle loro osservazioni (presentate il 22 maggio 2024) le ricorrenti hanno lamentato il carattere imprevedibile della confisca.

(b) La terza ricorrente

  1. La Sig.ra Koka ha sostenuto che – secondo la giurisprudenza nazionale consolidata – la confisca aveva costituito una pena. Ne conseguiva che ella aveva subito una pena per un reato commesso da un’altra persona. Ha inoltre sostenuto di essere la reale proprietaria dei beni confiscati.

(c) La quarta ricorrente

  1. La Sig.ra Santorelli ha sostenuto che il sequestro dei suoi beni al fine della loro successiva confisca aveva costituito una pena. Pertanto, ella aveva subito una pena per la condotta di un’altra persona. Inoltre, contrariamente alle conclusioni dei tribunali nazionali, ella era la reale proprietaria dei beni sequestrati.

2. Il Governo

  1. Il Governo ha osservato che, secondo la giurisprudenza nazionale (si veda il paragrafo 44supra), la confisca per equivalente aveva una natura sostanzialmente punitiva. Ha pertanto riconosciuto che, nei confronti dei rei, la confisca per equivalente costituiva una pena ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione.
  2. Tuttavia, ciò non avveniva nei confronti di terzi. Il provvedimento di confisca, infatti, non aveva un fine punitivo nei loro confronti, ma li interessava solo nella misura in cui essi non erano considerati i reali proprietari dei beni confiscati in questione. Qualsiasi valutazione della proprietà dei beni confiscati si basava su nozioni relative al diritto civile, come quelle di possesso e di proprietà fittizia.
  3. Pertanto, secondo il Governo, il provvedimento di confisca non costituiva una pena nei confronti di terzi considerati meri proprietari fittizi.

B. La valutazione della Corte

  1. I principi generali relativi alla nozione di “pena” ai fini dell’articolo 7 della Convenzione sono stati enunciati, tra altri precedenti, nella sentenza G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia ([GC], nn. 1828/06 e altri 2, § 211, 28 giugno 2018); tali principi sono stati ribaditi recentemente in cause riguardanti varie misure di confisca previste dal diritto italiano (si vedano Episcopo e Bassani c. Italia, nn. 47284/16 e 84604/17, § 68, 19 dicembre 2024, e Garofalo e altri c. Italia (dec.), nn. 47269/18 e altri 3, §§ 94-98, 21 gennaio 2025). La Corte esaminerà se, nel caso di specie, le misure lamentate siano state inflitte a seguito di condanna penale. Esaminerà inoltre: la loro qualificazione ai sensi del diritto interno; la loro natura e il loro fine; le procedure coinvolte nell’elaborazione e nell’attuazione delle misure; e la loro severità.
  2. Quale considerazione preliminare, la Corte osserva che le prime tre ricorrenti hanno lamentato un provvedimento di confisca definitivo. Osserva tuttavia inoltre che le doglianze della quarta ricorrente sono state dichiarate irricevibili a tale riguardo (si veda il paragrafo 82supra). Pertanto, la doglianza della quarta ricorrente può essere esaminata solo in relazione al sequestro dei suoi beni. Data la diversa natura dei due provvedimenti, la Corte ritiene opportuno esaminarli separatamente.

1. La questione di sapere se la confisca di beni appartenenti formalmente a terzi costituisse una pena

  1. Il Governo ha riconosciuto che la confisca per equivalente, nei confronti di un reo, costituisca una pena, sia ai sensi del diritto interno, che ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione (si veda il paragrafo 123supra). La Corte non vede alcun motivo per mettere in discussione tale conclusione.
  2. Tuttavia, il Governo ha sostenuto che si dovrebbe giungere a una conclusione diversa in ordine a terzi considerati meramente proprietari fittizi. La Corte esaminerà pertanto la questione di sapere se la confisca in questione possa essere considerata una pena nei confronti delle tre prime ricorrenti.
  3. In ordine alla questione di sapere se la confisca sia stata inflitta a seguito di condanna penale, la Corte osserva che le ricorrenti non sono state accusate né condannate per alcun reato. A tale riguardo, la Corte ha già rilevato che i terzi, proprietari di beni confiscati, non sono, in quanto tali, accusati di un reato, ma subiscono semplicemente un danno in relazione ai loro diritti di proprietà dalla confisca in questione (si vedano Yildirim c. Italia (dec.), n. 38602/02, CEDU 2003-IV, e AGOSI c. Regno Unito, 24 ottobre 1986, §§ 65‑66, Serie A n. 108). Tuttavia, la Corte ha già ritenuto che ciò non sia sufficiente a escludere l’applicabilità dell’articolo 7 (si veda G.I.E.M. S.r.l. e altri, sopra citata, § 217).
  4. In ordine alla qualificazione della confisca ai sensi del diritto interno, come già affermato sopra, è indiscusso che la confisca per equivalente fosse considerata una pena ai sensi della giurisprudenza nazionale pertinente applicabile all’epoca dei fatti (si vedano i paragrafi 46Tuttavia, dalle informazioni di cui dispone la Corte non risulta che tale conclusione si estendesse alle conseguenze subite dai terzi proprietari. Al contrario, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tale situazione, la confisca in questione non è rivolta al terzo, bensì all’autore del reato (si veda il paragrafo 50supra). Inoltre, nel valutare la posizione di terzi, le autorità nazionali devono effettuare una valutazione che si basa in larga misura su nozioni di diritto civile, in particolare quella di possesso, relativa all’esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà (si veda il paragrafo 51supra).
  5. Analogamente, nulla nel diritto interno o nella sua applicazione da parte dei tribunali nazionali rivela alcun intento punitivo nei confronti di terzi. Il fine della misura sembra essere la punizione dei rei e il recupero dei proventi derivanti da condotte illecite (si veda il paragrafo 47supra).
    A tale riguardo, la Corte ritiene significativo che, qualora sia accertato che i terzi sono i reali proprietari dei beni confiscati, tale accertamento sia di per sé sufficiente ad assicurare la revoca della confisca (si veda il paragrafo 59supra): in tali casi, non sembra esservi spazio per ulteriori indagini sulla condotta dei terzi in questione o su un eventuale nesso tra i beni e il reato in questione. Ciò emerge molto chiaramente dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha stabilito che, anche qualora i beni siano stati donati dall’autore di un reato a un terzo, tali beni non possano essere confiscati se non vi è la prova che siano rimasti di fatto nella disponibilità dell’autore del reato (si veda il paragrafo 54supra).
  6. Da tale punto di vista, la Corte ritiene che il caso di specie possa essere distinto dalle situazioni in cui si era ritenuto che i terzi proprietari di beni confiscati avessero subito una “pena” per un reato commesso da un’altra persona (si veda G.I.E.M. S.r.l. e altri, sopra citata, § 272). In tali casi, i terzi – pur non essendo stati condannati per alcun reato – erano i diretti destinatari della pena, in quanto erano i reali proprietari dei beni confiscati. Al contrario, nel caso di specie, le ricorrenti erano considerate meramente proprietarie fittizie: niente indica che la misura fosse finalizzata a punirle; piuttosto, sembrava finalizzata a colpire tutti i beni del reo, indipendentemente dal fatto che fossero stati intestati a nome di altre persone (quali proprietarie fittizie).
  7. 134. Inoltre, la Corte osserva che il fatto che una misura di confisca possa essere ordinata in relazione a beni appartenenti a un terzo, che non aveva alcun valido titolo legale su tali beni, è già stato ritenuto indicativo del fatto che la misura era diretta ai beni piuttosto che avere un intento punitivo (si veda, mutatis mutandis, Ulemek c. Serbia (dec.), n. 41680/13, § 53, 2 febbraio 2021).
  8. Riguardo alle procedure relative all’adozione e all’esecuzione di misure di confisca, la Corte osserva che tali misure sono imposte dai tribunali penali. Tuttavia, tale fatto non può essere di per sé determinante, poiché è comune che i tribunali penali adottino decisioni di natura non punitiva, per esempio disponendo l’adozione di misure di riparazione civile nei confronti della vittima di un atto criminoso (si veda Balsamo c. San Marino, nn. 20319/17 e 21414/17, § 63, 8 ottobre 2019).
  9. Infine, in ordine alla severità di una misura di confisca, la Corte osserva che, sebbene la confisca possa incidere su beni di valore considerevole, essa si applica al terzo solo in relazione a beni risultati nella disponibilità del reo e di cui tale terzo è meramente un proprietario fittizio. Sebbene una misura di confisca incida sui formali diritti di proprietà di tale terzo, essa non è finalizzata ad avere un impatto sulla effettiva situazione economica del terzo.
  10. Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, la Corte conclude che i provvedimenti di confisca emessi nei confronti delle prime tre ricorrenti non costituivano delle pene ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione.
  11. Le doglianze devono pertanto essere respinte in quanto incompatibili ratione materiae con l’articolo 7 della Convenzione, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

2. La questione di sapere se il sequestro costituisse una pena

  1. La Corte ha già espresso dubbi circa il fatto che il sequestro di beni al fine della loro successiva confisca possa costituire una pena, data la sua natura provvisoria (sebbene di lunga durata) (si veda Dassa Foundation e altri c. Liechtenstein (dec.), n. 696/05, 10 luglio 2007). Inoltre, la Corte ha già rilevato, in molteplici occasioni, che un sequestro preventivo non riguarda la determinazione di un’accusa penale che comporta l’applicabilità dell’aspetto penale dell’articolo 6 (si vedano, per esempio, Nedyalkov e altri c. Bulgaria). (dec.), n. 663/11, § 104, 10 settembre 2013; Dassa Foundation e altri, sopra citata; e Dogmoch c. Germania (dec.), n. 26315/03, 18 settembre 2006).
  2. La Corte ritiene che sia possibile pervenire alla medesima conclusione in ordine all’applicabilità dell’articolo 7 della Convenzione.
  3. Infatti, applicando i suesposti criteri (si veda il paragrafo 126), essa rileva che il sequestro di beni non è una misura applicata successivamente a una condanna penale; piuttosto (per definizione), la precede. Nel diritto interno, si ritiene che esso costituisca una misura cautelare e non una pena. Inoltre, tutte le altre caratteristiche di un sequestro preventivo rispecchiano la sua funzione puramente provvisoria: esso non persegue di per sé un fine punitivo, bensì quello di garantire l’esecutività di una successiva confisca. La procedura da seguire per eseguirlo rispecchia il suo carattere urgente: può essere disposto da un pubblico ministero o eseguito immediatamente dalla polizia, salva la successiva convalida giudiziale; i suoi effetti – anche se possono essere piuttosto duraturi, a seconda della durata del procedimento penale – sono tuttavia provvisori e comportano solo la privazione del possesso dei beni in questione, e non la perdita del bene (si veda il paragrafo 43supra).
  4. Nel complesso, pertanto, la Corte conclude che il provvedimento di sequestro emesso nei confronti della quarta ricorrente non costituiva una pena ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione.
  5. Pertanto, anche la doglianza sollevata dalla quarta ricorrente ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione deve essere respinta in quanto incompatibile ratione materiae con tale disposizione, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE

  1. Le ricorrenti hanno sostenuto che il sequestro e la confisca dei loro beni non erano fondati su una base giuridica sufficientemente prevedibile e che erano stati sproporzionati, in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, che recita come segue:

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblico interesse e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Tuttavia, le disposizioni precedenti non pregiudicano in alcun modo il diritto di uno Stato di applicare le leggi che ritiene necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o sanzioni”.

A. I rilievi delle parti

1. Le ricorrenti

(a) Le prime due ricorrenti

  1. La Sig.ra F. Tartamella e la Sig.ra B. Tartamella hanno sostenuto che la confisca era illegittima, in quanto non aveva alcuna base giuridica prevedibile ed era stata effettuata in violazione del diritto interno.
  2. In ordine al primo aspetto, le prime due ricorrenti hanno sostenuto che la legislazione interna pertinente non aveva garantito sufficiente certezza: i) le nozioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale erano vaghe e generiche – in particolare la nozione di “disponibilità”, che (a differenza di altre disposizioni) non era stata accompagnata da una precisazione sul fatto che tale “disponibilità” poteva essere ottenuta “per interposta persona” (si vedano i paragrafi 38e 42supra); ii) la misura della confisca di un importo equivalente non solo al prezzo, ma al profitto del reato in questione era stata soggetta a un certo grado di incertezza almeno fino alle modifiche del 2012 (si vedano i paragrafi 38e 40supra); e iii) l’applicazione dell’articolo 322-ter a reati fiscali risaliva al 2007 (si veda il paragrafo 39supra), vale a dire successivamente all’acquisto dei beni nel 2002.
  3. In ogni caso, le ricorrenti hanno sottolineato (così come il pubblico ministero dinanzi alla Corte di cassazione – si veda il paragrafo 17supra) che i giudici nazionali non avevano rispettato debitamente il diritto interno, poiché non avevano dimostrato che i beni in questione fossero nella disponibilità dell’autore del reato. A tale riguardo, le ricorrenti hanno chiarito che, secondo la giurisprudenza nazionale pertinente, non era sufficiente dimostrare che i terzi non possedessero i fondi per acquistare essi stessi i beni: le autorità nazionali dovevano dimostrare – sulla base di elementi coerenti e convergenti e non di meri sospetti – che l’autore del reato avesse mantenuto un rapporto di fatto con i beni, esercitando funzioni corrispondenti a quelle di un proprietario. Nel caso di specie, non vi era alcuna indicazione che i beni in questione fossero stati nella disponibilità di F.P.T. e la confisca di tali beni era stata disposta solo sulla base della mancanza di fondi da parte delle ricorrenti.
  4. La confisca era stata inoltre sproporzionata, poiché i tribunali nazionali non avevano tenuto conto della buona fede delle ricorrenti e del fatto che i beni erano stati acquistati precedentemente alla commissione dei reati e non avevano alcun nesso con i reati in questione. Le ricorrenti hanno riconosciuto che la misura della confisca per equivalente non richiedeva che i beni confiscati derivassero direttamente da un reato, ma semplicemente che vi fosse un’equivalenza di valore; tuttavia, in assenza di indicazioni specifiche che la persona condannata fosse il reale proprietario dei beni, tale equivalenza di valore non poteva giustificare la confisca dei beni di un terzo.
  5. Le prime due ricorrenti hanno inoltre affermato che il valore dei beni confiscati eccedeva il provento dei reati e che esse non avevano avuto la possibilità di impugnare efficacemente il provvedimento dinanzi ai tribunali nazionali poiché, nel procedimento di esecuzione, esse avevano avuto l’onere di dimostrare la reale proprietà dei beni e la legittima provenienza dei fondi utilizzati per acquistarli.

(b) La terza ricorrente

  1. La Sig.ra Koka ha sostenuto che la confisca era stata imprevedibile e in ogni caso sproporzionata, poiché la valutazione secondo la quale ella era meramente una proprietaria fittizia era errata e si basava su prove insufficienti. Ha sostenuto, in particolare, di aver acquistato l’imbarcazione confiscata in parte con fondi propri e in parte con denaro ricevuto in dono da S.Z.; la partecipazione di S.Z. all’acquisto non aveva ecceduto il consueto sostegno fornito comunemente a una compagna.

(c) La quarta ricorrente

  1. La Sig.ra Santorelli ha sostenuto che il sequestro finalizzato alla confisca dei suoi beni era stato disposto in assenza di qualsiasi base giuridica, in quanto aveva violato il diritto interno applicabile. Infatti, ha sostenuto la ricorrente, il diritto interno in questione non consentiva la confisca di beni appartenenti a un terzo che non aveva partecipato alla condotta criminosa in questione e aveva agito in buona fede. Inoltre, la misura era stata arbitraria e sproporzionata.
  2. Ha contestato, da un lato, la valutazione dei tribunali nazionali riguardo all’effettiva disponibilità dei beni da parte di F.S. Ha sostenuto in particolare che: ella aveva acquistato personalmente l’abitazione confiscata; aveva conservato i monili e gli orologi in una cassaforte nell’abitazione in cui aveva vissuto (separatamente da F.S.) e quest’ultimo non possedeva la chiave della cassaforte; e aveva acquistato i monili e gli orologi personalmente o li aveva ricevuti in dono.
  3. In aggiunta, ha sostenuto che l’onere di provare la sua buona fede non avrebbe dovuto gravare su di lei. In ogni caso, ella aveva dimostrato sufficientemente di aver agito in buona fede al momento dell’acquisto, poiché i beni erano stati acquistati precedentemente alla commissione dei reati in questione ed ella non aveva partecipato alla condotta criminale in questione né ne aveva tratto alcun vantaggio. In ordine al contenuto delle registrazioni telefoniche intercettate, esse erano state estrapolate dal contesto e utilizzate in violazione del diritto processuale nazionale.

2. Il Governo

  1. Il Governo ha sostenuto che la base giuridica della confisca si trovava: i) nell’articolo 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 (che rinviava all’articolo 322-ter del c.p.) in relazione alle prime due ricorrenti; ii) nell’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 (che rinviava anch’esso all’articolo 322-ter del c.p.) in relazione alla quarta ricorrente; e iii) nell’articolo 648-quater del c.p. in relazione alla terza ricorrente.
  2. Tali disposizioni erano, secondo il Governo, sufficientemente prevedibili, in quanto precisavano che i beni appartenenti formalmente a terzi potevano essere confiscati se erano nella disponibilità del reo. Il Governo ha inoltre sostenuto che la giurisprudenza interna pertinente aveva chiarito sufficientemente la nozione di “disponibilità”, garantendo in tal modo la prevedibilità della misura.
  3. In particolare, per “disponibilità” non si intendeva la proprietà formale, bensì il possesso, vale a dire un dominio di fatto sui beni in questione, accertabile sulla base di diversi indizi, quali: il godimento esclusivo di tali beni; le scelte operate riguardo al loro utilizzo e trasferimento; la posizione subordinata del terzo; il carattere simulato dei contratti in questione; o la mancanza di fondi da parte del terzo per acquistare i beni (si veda la giurisprudenza citata nel paragrafo 53supra). Se poteva essere dimostrato sufficientemente che i beni erano nella disponibilità del reo e che l’intestazione della proprietà al terzo era meramente fittizia, si poteva concludere anche che il terzo non aveva agito in buona fede.
  4. Il Governo ha inoltre chiarito che, secondo la giurisprudenza interna, non era sufficiente dimostrare la mancanza di risorse del terzo; era anche necessario accertare ulteriori elementi a sostegno della conclusione secondo la quale i beni in questione erano nella disponibilità del reo, e che l’onere della prova a tale riguardo spettava all’accusa (si veda la giurisprudenza citata nel paragrafo 52supra).
  5. Tali principi erano stati applicati correttamente nei casi in esame, nei quali i giudici nazionali avevano accertato che i beni confiscati erano nella disponibilità dei rei sulla base di diversi elementi oggettivi. La confisca era pertanto stata prevedibile e proporzionata.
  6. In particolare, in ordine alle prime due ricorrenti, il fatto che i beni fossero stati nella disponibilità di F.P.T. era stato dimostrato sulla base: della mancanza di risorse da parte delle ricorrenti per acquistare i beni; delle dichiarazioni di F.P.T. secondo le quali egli era proprietario di un immobile tramite le sue figlie; e della condotta complessiva di F.P.T., per il quale era prassi abituale intestare fittiziamente i beni a nome di terzi.
  7. In ordine alla terza ricorrente, il fatto che i beni fossero stati nella disponibilità di S.Z. era stato dimostrato: dal fatto che egli aveva firmato il contratto preliminare; dalla mancanza di risorse da parte della terza ricorrente per acquistare l’imbarcazione e pagarne la manutenzione; dal fatto che parte del prezzo di acquisto era stata fornita alla ricorrente da S.Z. mediante un bonifico bancario; dal fatto che al momento della commissione dei reati, la ricorrente aveva effettuato inspiegati depositi in contanti sul suo conto bancario; dal pagamento delle commissioni di intermediazione da parte di S.Z.; e dal ruolo di S.Z. nelle trattative.
  8. In ordine alla quarta ricorrente, il fatto che i beni fossero stati nella disponibilità di F.S. era stato dimostrato: dalle dichiarazioni registrate mediante le summenzionate intercettazioni telefoniche (che indicavano che la ricorrente aveva accettato di intestare fittiziamente i beni a suo nome); dalla mancanza di risorse della ricorrente per acquistare i beni e dal fatto che le sue risorse provenivano comunque da società coinvolte in attività criminali; dal fatto che il contratto preliminare per l’acquisto dell’immobile era stato firmato da F.S.; dal fatto che l’immobile in questione era stato trovato vuoto e non arredato e le chiavi erano detenute da un collaboratore di F.S.; e dal fatto che i beni mobili erano stati rinvenuti in un appartamento di proprietà di F.S. del quale egli possedeva le chiavi.
  9. Infine, il Governo ha sostenuto che le ricorrenti avevano beneficiato di adeguate garanzie procedurali, poiché avevano potuto contestare le misure in procedimenti nel contraddittorio dinanzi ai tribunali nazionali, e questi ultimi avevano esaminato attentamente i loro rilievi.

B. La valutazione della Corte

1. Sulla ricevibilità

  1. La Corte osserva che il Governo non ha contestato l’applicabilità dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Tuttavia, considerando che il caso di specie si concentra principalmente sulla questione di sapere se i beni sequestrati o confiscati appartenessero effettivamente alle ricorrenti o se queste ultime fossero semplicemente delle proprietarie fittizie, la Corte ritiene opportuno affrontare tale questione d’ufficio.
  2. A tale riguardo, la Corte ha già ritenuto che un ricorrente possa dedurre la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione solo nella misura in cui le decisioni contestate riguardavano i suoi “beni”, ai sensi di tale disposizione (si vedano Von Maltzan e altri c. Germania (dec.) [GC], nn. 71916/01 e altri 2, § 74, CEDU 2005‑V, e Telbis e Viziteu, sopra citata, § 62). Conseguentemente, una persona che lamenta un’ingerenza nei suoi beni deve dapprima dimostrare l’esistenza di tali beni (si vedano Arsimikov e Arsemikov c. Russia, n. 41890/12, § 46, 9 giugno 2020, e Novikov c. Russia, n. 35989/02, § 33, 18 giugno 2009).
  3. La nozione di “beni” di cui alla prima parte dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 ha un significato autonomo che non è limitato alla proprietà di beni materiali ed è indipendente dalla qualificazione formale nel diritto interno: anche alcuni altri diritti e interessi che costituiscono dei beni possono essere considerati “diritti patrimoniali”, e quindi “beni” ai fini di tale disposizione. La questione che deve essere esaminata è se le circostanze del caso, considerate nel loro complesso, abbiano conferito al ricorrente titolo a un interesse sostanziale tutelato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano Öneryıldız c. Turchia [GC], n. 48939/99, § 124, CEDU 2004-XII, e Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, § 100, CEDU 2000-I).
  4. In diverse cause, la Corte ha affrontato la questione dal punto di vista della qualità di vittima del ricorrente e ha ritenuto che le doglianze fossero irricevibili ratione personae in quanto i ricorrenti non potevano provare che i beni in questione appartenessero a loro (si vedano, per esempio, Eliseev e Ruski Elitni Klub c. Serbia (dec.), n. 8144/07, § 34, 10 luglio 2018, e Telbis e Viziteu, sopra citata, §§ 63-64; si veda altresì Imeri c. Croazia, n. 77668/14, § 53, 24 giugno 2021).
  5. In altri casi, in cui i tribunali nazionali avevano ritenuto che i titoli di proprietà dei ricorrenti non fossero validi, la Corte ha ritenuto che essi potessero comunque rivendicare un bene ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 perché, fino ai fatti lamentati, erano stati in possesso dei beni in questione ed erano stati considerati proprietari a tutti i fini di legge (si vedano Rybářství Třeboň a. s. e Rybářství Třeboň Hld. a.s. c. Repubblica ceca, nn. 18037/19 e 33175/22, § 67, 7 novembre 2024, e Ibrahimbeyov e altri c. Azerbaigian, n. 32380/13, § 40, 16 febbraio 2023).
  6. Passando alle circostanze del caso di specie, la Corte osserva che, a differenza del primo gruppo di cause citate sopra (si veda il paragrafo 166), nel caso di specie non è contestato che le ricorrenti in questione fossero le formali proprietarie dei beni sequestrati o confiscati. È vero che, nei procedimenti interni, i tribunali hanno ritenuto che le ricorrenti non fossero le reali proprietarie dei beni sequestrati o confiscati, che erano stati considerati nella disponibilità degli autori del reato. Tuttavia, prima dei fatti lamentati, i beni in questione erano stati considerati a tutti i fini di legge appartenenti alle ricorrenti. La Corte ritiene pertanto che il caso di specie rientri piuttosto nel secondo gruppo descritto sopra (si veda il paragrafo 167).
  7. Inoltre, la Corte rileva che le ricorrenti hanno contestato, sia nei procedimenti interni che dinanzi alla Corte, le conclusioni dei tribunali nazionali riguardo alla reale proprietà dei beni, affermando di esserne proprietarie. In tale contesto, ritenere che le ricorrenti non possedessero un “bene” sulla base delle conclusioni sottoposte all’esame della Corte avrebbe l’effetto irragionevole di privarle della protezione della Convenzione.
  8. Alla luce di quanto sopra, la Corte è convinta che le ricorrenti possedessero un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
  9. Rilevando che le doglianze non sono manifestamente infondate e non incorrono in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione, la Corte le dichiara ricevibili.

2. Sul merito

  1. La Corte rileva in via preliminare che il Governo non ha contestato che il sequestro e la confisca dei beni delle ricorrenti costituissero un’ingerenza nel loro diritto al pacifico godimento dei loro beni, garantito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. La Corte non vede alcuna ragione per ritenere diversamente.
  2. Inoltre, secondo la Corte, non è necessario, nel caso di specie, determinare in base a quale delle tre regole stabilite dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 debba essere esaminato il caso di specie, poiché – indipendentemente da quale delle tre regole si applichi – i principi che disciplinano la questione della giustificazione sono sostanzialmente i medesimi (si vedano, mutatis mutandis, Todorov e altri c. Bulgaria, nn. 50705/11 e altri 6, § 182, 13 luglio 2021, ed Episcopo e Bassani, sopra citata, § 148).
  3. Affinché un’ingerenza sia compatibile con l’articolo 1 del Protocollo n. 1, essa deve essere prevista dalla legge, rispondere all’interesse generale ed essere proporzionata, ovvero essa deve conseguire un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e le esigenze della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo (si veda, tra altri precedenti, The J. Paul Getty Trust e altri c. Italia, n. 35271/19, § 281, 2 maggio 2024, con ulteriori rinvii). La Corte esaminerà questi tre passaggi in successione.

(a) La questione di sapere se le misure rispettassero il principio di legalità

  1. I principi generali sulla legittimità delle ingerenze sono stati riassunti, tra altri precedenti, nella recente causa The J. Paul Getty Trust e altri (sopra citata, §§ 293-98).
  2. Nel caso di specie, la Corte è convinta che le disposizioni interne invocate dal Governo (si veda il paragrafo 154supra) costituissero la base giuridica della misura contestata. In particolare, in ordine alle prime due ricorrenti, la confisca si basava sull’articolo 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 e sull’articolo 322-ter del c.p. (si vedano i paragrafi 7e 11supra); in ordine alla terza ricorrente, la confisca si basava sull’articolo 648-quater del c.p. (si vedano i paragrafi 21e 23supra); e in ordine alla quarta ricorrente, il sequestro ai fini della successiva confisca dei beni si basava su una combinazione degli articoli 321 del c.p.p., dell’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 e dell’articolo 322-ter del c.p. (si vedano i paragrafi 30e 32supra). Tutte queste disposizioni consentivano il sequestro e la successiva confisca di beni nella disponibilità del reo.
  3. La Corte osserva che le prime due ricorrenti hanno lamentato che la legislazione interna pertinente non fosse sufficientemente prevedibile, principalmente perché l’articolo 322-ter del c.p. conteneva nozioni vaghe e generiche per quanto riguarda, in particolare, la possibilità di confiscare beni nella “disponibilità” del reo (si veda il paragrafo 146supra).
  4. A tale riguardo, la Corte osserva che la giurisprudenza nazionale consolidata definisce chiaramente la nozione di “disponibilità” come l’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà su un bene (chiarendo, peraltro, che tali poteri possono essere esercitati anche tramite terzi – si veda il paragrafo 51supra). Tale giurisprudenza, inoltre, sostiene costantemente che i giudici nazionali debbano accertare – in modo rigoroso e sulla base di elementi specifici – che i beni in questione siano nella disponibilità dell’autore del reato; meri sospetti o la mera mancanza di adeguate risorse finanziarie per l’acquisto dei beni non saranno sufficienti; inoltre, l’onere della prova spetta all’accusa (si veda il paragrafo 52supra).
  5. La Corte osserva inoltre che il Governo ha fornito diversi esempi dell’applicazione di tali criteri (si veda il paragrafo 53supra); al contrario, le ricorrenti – oltre a lamentare l’applicazione di tali criteri in relazione ai loro specifici casi – non hanno sottolineato alcuna incoerenza o residua mancanza di chiarezza nella pertinente giurisprudenza nazionale.
  6. In ordine ai rilievi delle prime due ricorrenti secondo le quali la possibilità di confiscare l’equivalente del profitto di un reato era stata incerta fino al 2012 e che l’articolo 322-ter del c.p. non era divenuto applicabile ai reati fiscali fino al 2007, la Corte ha già affermato che il momento rilevante per una valutazione della prevedibilità di una misura di confisca è quello dell’emissione del provvedimento di confisca in questione (si vedano le summenzionate cause The J. Paul Getty Trust e altri, § 306, ed Episcopo e Bassani, §§ 153-55). Nel caso di specie, all’epoca in cui è stata disposta la confisca il 18 luglio 2012 (si veda il paragrafo 11 supra), l’articolo 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 era già in vigore, e la giurisprudenza interna pertinente aveva già stabilito chiaramente che la possibilità di disporre la misura di confisca si estendeva anche ai beni il cui valore ammontava all’equivalente del provento del reato (si veda il paragrafo 40 supra).
  7. Date tali circostanze, la Corte non ritiene che vi siano motivi per concludere che la base giuridica della confisca dei beni delle prime due ricorrenti non fosse sufficientemente prevedibile.
  8. La Corte rileva che le ricorrenti hanno sostenuto anche che i criteri stabiliti dal diritto interno erano stati applicati in modo errato (si vedano i paragrafi 147, 150e 151supra). La Corte ritiene opportuno affrontare tale questione esaminando se le misure fossero proporzionate.

(b) La questione di sapere se le misure perseguissero un fine legittimo

  1. La Corte osserva che la misura di confisca disposta nei confronti delle prime tre ricorrenti era finalizzata a punire gli autori dei reati imponendo loro un sacrificio economico corrispondente ai proventi che avevano tratto dai reati in questione; aveva quindi (principalmente) un fine punitivo nei confronti degli autori dei reati e (secondariamente) un fine riparatorio (si vedano i paragrafi 46-47 supra). In ordine al sequestro dei beni della quarta ricorrente, esso era finalizzato a garantire l’esecutività di un’eventuale successiva confisca – con i medesimi obiettivi finali.
  2. La Corte ha già ritenuto, in diverse occasioni, che la confisca dei proventi di reato sia conforme all’interesse generale della comunità, poiché funge da deterrente per coloro che intendono dedicarsi ad attività delittuose e garantisce che il delitto non paghi (si vedano, tra altri precedenti, Todorov e altri, sopra citata, § 186; Gogitidze e altri c. Georgia, n. 36862/05, § 102, 12 maggio 2015; e Veits, sopra citata, § 71). Inoltre, la Corte ha già ritenuto che l’applicazione di misure provvisorie nel contesto di procedimenti giudiziari finalizzati a precedere un’eventuale confisca di beni, corrisponda all’“interesse generale” della comunità (si vedano Karahasanoğlu c. Turchia, nn. 21392/08 e altri 2, § 148, 16 marzo 2021, e Džinić c. Croazia, n. 38359/13, § 65, 17 maggio 2016).
  3. Pertanto, la Corte è convinta che il sequestro e la confisca dei beni delle ricorrenti perseguissero un fine legittimo di interesse pubblico.

(c) La questione di sapere se le misure fossero proporzionate

(i) Principi generali

  1. L’articolo 1 del Protocollo n. 1 esige inoltre che qualsiasi ingerenza sia ragionevolmente proporzionata al fine che si intende realizzare. In altre parole, deve essere conseguito un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e le esigenze della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo. Il necessario equilibrio non sarà conseguito se le persone interessate hanno dovuto sopportare un onere eccessivo (si vedano The J. Paul Getty Trust e altri, sopra citata, § 374, e Todorov e altri, sopra citata, § 187, con ulteriori rinvii). In tale contesto, è generalmente concesso allo Stato un ampio margine di discrezionalità quando si tratta di misure di politica penale (Telbis e Viziteu, sopra citata, §§ 70-71).
  2. Il carattere dell’ingerenza, il fine perseguito, la natura dei diritti patrimoniali violati e il comportamento del ricorrente e delle autorità statali che interferiscono sono tra i principali fattori rilevanti per valutare se la misura impugnata rispetti il giusto equilibrio richiesto e, in particolare, se essa imponga al ricorrente un onere sproporzionato (si vedano Zaghini, sopra citata, § 57, e Ferhatović c. Slovenia, n. 64725/19, § 43, 7 luglio 2022).
  3. Inoltre, la Corte ha, in numerose occasioni, osservato che, sebbene l’articolo 1 del Protocollo n. 1 non contenga espliciti requisiti procedurali, i procedimenti interni devono offrire alla parte lesa una ragionevole opportunità di esporre il proprio caso alle autorità competenti al fine di contestare efficacemente le misure che interferiscono nei diritti garantiti da tale disposizione (si vedano le cause summenzionate Zaghini, § 57; Todorov e altri, § 188; e G.I.E.M. S.r.l. e altri, § 302).
  4. In diverse cause, la Corte ha esaminato misure che comportavano la confisca di beni acquisiti presumibilmente mediante proventi di reato. In tali cause, la Corte ha ritenuto legittimo che le autorità nazionali competenti avessero emesso provvedimenti di confisca sulla base di una preponderanza di prove che indicavano che i redditi legittimi dei convenuti non potevano essere stati sufficienti ad acquistare i beni in questione. In effetti, ogniqualvolta un provvedimento di confisca era il risultato di un procedimento civile in rem relativo a proventi di reato derivanti da gravi reati, la Corte non ha richiesto la prova “oltre ogni ragionevole dubbio” della provenienza illecita dei beni in tale procedimento. Al contrario, la prova basata su una preponderanza di probabilità o su un’elevata probabilità di provenienza illecita, unita all’incapacità del proprietario di dimostrare il contrario, è stata ritenuta sufficiente ai fini del criterio di proporzionalità di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1. Alle autorità nazionali è stata inoltre concessa un’ulteriore discrezionalità ai sensi della Convenzione per applicare misure di confisca non solo alle persone direttamente accusate di reati, ma anche ai loro familiari e ad altri stretti congiunti che si presumeva possedessero e gestissero informalmente i beni illeciti per conto dei sospetti autori dei reati, o che altrimenti non possedevano la necessaria qualità della buona fede (si vedano Yusifli e altri c. Azerbaijan (dec.), nn. 21274/08 e altri 6, § 75, 6 dicembre 2022; Telbis e Viziteu, sopra citata, § 68; e Gogitidze e altri, sopra citata, § 107, con ulteriori rinvii).
  5. Inoltre, in diverse cause riguardanti la confisca di beni di terzi, la Corte ha esaminato se le autorità nazionali avessero verificato debitamente se il ricorrente aveva agito in buona fede (si veda, recentemente, Korshunova c. Russia, n. 46147/19, § 36, 6 settembre 2022). A tale riguardo, la Corte afferma spesso di dover determinare se i tribunali nazionali abbiano tenuto conto del grado di colpa o di diligenza dei ricorrenti o, quantomeno, del rapporto tra la loro condotta e i reati commessi (si veda Silickienė, sopra citata, § 66; si veda altresì, in ordine a cause riguardanti la confisca di beni utilizzati per la commissione di un reato, Yașar c. Romania, n. 64863/13, § 60, 26 novembre 2019; Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. c. Bulgaria, n. 3503/08, § 38, 13 ottobre 2015; e Yildirim, sopra citata). Nei casi in cui la questione principale era stabilire se i beni appartenessero ai ricorrenti o all’autore del reato, la Corte ha esaminato se i ricorrenti avessero avuto la possibilità di rivendicare i loro diritti di proprietà dinanzi alle autorità nazionali e se queste ultime avessero esaminato debitamente tale questione (si veda Denisova e Moiseyeva, sopra citata, § 60-64; e si contrapponga Yusifli e altri, sopra citata, § 79).

(ii) L’applicazione al caso di specie

  1. La Corte esaminerà la proporzionalità delle misure contestate alla luce di entrambi i fini della misura, vale a dire la punizione dei rei e il recupero di un importo equivalente al profitto del reato.
  2. In ordine al fine punitivo, la Corte ritiene che, per essere considerata necessaria e adeguata al fine del suo conseguimento, una misura di sequestro o di confisca debba colpire beni appartenenti effettivamente al reo. Diversamente, la misura sarebbe (da una parte) inadatta a punire il reo e (dall’altra) imporrebbe un onere ingiustificato al reale proprietario dei beni. Inoltre, le conclusioni raggiunte in relazione alla doglianza sollevata ai sensi dell’articolo 7 non sarebbero più valide (si vedano i paragrafi 130
  3. La Corte riconosce che il secondo fine perseguito dalle misure contestate – vale a dire il recupero di un importo equivalente ai proventi di reato – non richiederebbe in linea di principio di valutare se i beni in questione appartengano al reo. In effetti, la Corte ha ammesso in numerosi casi che la confisca possa colpire i beni di terzi, quando questi sono stati ottenuti illecitamente o il terzo non abbia altrimenti la qualità della buona fede (si vedano i paragrafi 189-190 supra).
    Tuttavia, le disposizioni nazionali applicate nel caso di specie non prevedono la confisca di beni appartenenti effettivamente a terzi e sono state costantemente interpretate nel senso che esse consentano la confisca solo dei beni nella disponibilità del reo, indipendentemente dal fatto che tali beni abbiano o meno una provenienza illecita (si vedano i paragrafi 49supra). Inoltre, nell’applicare tali disposizioni, 54Corte di cassazione ha confermato tali conclusioni (si veda il paragrafo 28supra).
  4. La Corte rileva pertanto che le autorità nazionali avevano indagato sul comportamento del reo e della terza ricorrente in relazione all’imbarcazione confiscata (invece di limitare la loro analisi alla mancanza di fondi da parte della ricorrente) e avevano sottolineato elementi specifici che indicavano che l’imbarcazione era nella disponibilità di S.Z. e che la terza ricorrente era meramente una proprietaria fittizia.
  5. Tenendo presente ciò, la Corte applicherà il medesimo criterio di prova indicato sopra in relazione alla provenienza illecita dei beni. Sebbene essa non richieda la prova "oltre ogni ragionevole dubbio" del fatto che un reo sia effettivamente il reale proprietario dei beni che devono essere sequestrati o confiscati, essa richiede che tale conclusione si basi: i) su una preponderanza di elementi che indicano che i proprietari in questione siano meramente proprietari fittizi e ii) sulla loro incapacità di provare il contrario (si veda il paragrafo 189 supra). Essa non ritiene sufficiente che i giudici nazionali dimostrino semplicemente la mancanza da parte di tali proprietari di un reddito sufficiente ad acquistare i beni in questione, poiché ciò potrebbe, al massimo, provare solo la provenienza illecita di tali beni, ma non la loro proprietà fittizia.
  6. Quale considerazione preliminare, la Corte ritiene opportuno – in ordine al sequestro dei beni della Sig.ra Santorelli – seguire il medesimo ragionamento esposto sopra. Infatti, pur trattandosi di un provvedimento preventivo, esso si fonda sui medesimi motivi, vale a dire sul fatto che i beni siano stati trovati nella disponibilità della persona accusata del reato.
  7. Rimane quindi da valutare se tali criteri siano stati applicati nei casi in esame.
  8. A tale riguardo, la Corte è sensibile alla natura sussidiaria del suo ruolo e deve essere cauta nell'assumere il ruolo di tribunale di primo grado di  fatto, laddove ciò non sia reso inevitabile dalle circostanze di uno specifico  caso. Non è compito della Corte sostituire la valutazione dei fatti da parte dei tribunali nazionali con la propria e, di norma, spetta a tali tribunali valutare le prove di cui dispongono. Sebbene la Corte non sia vincolata dalle conclusioni dei tribunali nazionali, in circostanze normali essa esige elementi cogenti per discostarsi dalle conclusioni di fatto cui sono perventi tali tribunali (si vedano Bărbulescu c. Romania [GC], n. 61496/08, § 129, 5 settembre 2017, e Radomilja e altri, sopra citata, § 150).
  9. Nel caso di specie, la Corte limiterà pertanto il suo esame a stabilire se i tribunali nazionali abbiano affrontato tale questione in modo ragionevole, indicando almeno alcuni elementi specifici e oggettivi indicanti che i beni confiscati erano nella disponibilità dei rei, e senza basarsi su meri sospetti o sul mero fatto che le ricorrenti non possedevano risorse sufficienti ad acquistare tali beni.

(α)  Le prime due ricorrenti

i tribunali nazionali non valutano la provenienza illecita dei beni; in ordine alla valutazione della buona fede dei terzi, come affermato dal Governo (si veda il paragrafo 154 supra), essa sembra essere inerente alla questione di sapere se questi possano essere considerati i reali proprietari dei beni o meramente quelli fittizi.

194. Pertanto, la Corte ritiene che – nel valutare la proporzionalità del tipo di confisca in questione – sia essenziale valutare se i giudici nazionali abbiano dimostrato, in modo ragionevole e sulla base di elementi oggettivi, che le ricorrenti erano meramente proprietarie fittizie dei beni confiscati e che questi appartenevano, in realtà, ai rei.

195. Tenendo presente ciò, la Corte applicherà il medesimo criterio di prova indicato sopra in relazione alla provenienza illecita dei beni. Sebbene essa non richieda la prova "oltre ogni ragionevole dubbio" del fatto che un reo sia effettivamente il reale proprietario dei beni che devono essere sequestrati o confiscati, essa richiede che tale conclusione si basi: i) su una preponderanza di elementi che indicano che i proprietari in questione siano meramente proprietari fittizi e ii) sulla loro incapacità di provare il contrario (si veda il paragrafo 189 supra). Essa non ritiene sufficiente che i giudici nazionali dimostrino semplicemente la mancanza da parte di tali proprietari di un reddito sufficiente ad acquistare i beni in questione, poiché ciò potrebbe, al massimo, provare solo la provenienza illecita di tali beni, ma non la loro proprietà fittizia.

196. La Corte osserva che tali criteri coincidono sostanzialmente con quelli enunciati dalla giurisprudenza interna (e invocati dal Governo), che esigono una prova rigorosa che tali beni siano di fatto nella disponibilità dei rei in questione, senza invocare meri sospetti o unicamente la mancanza di fondi per l'acquisto dei beni (si vedano i paragrafi 52 e 153-157 supra) .

197. Rimane quindi da valutare se tali criteri siano stati applicati nei casi in esame.

198. A tale riguardo, la Corte è sensibile alla natura sussidiaria del suo ruolo e deve essere cauta nell'assumere il ruolo di tribunale di primo grado di  fatto, laddove ciò non sia reso inevitabile dalle circostanze di uno specifico  caso. Non è compito della Corte sostituire la valutazione dei fatti da parte dei tribunali nazionali con la propria e, di norma, spetta a tali tribunali valutare le prove di cui dispongono. Sebbene la Corte non sia vincolata dalle conclusioni dei tribunali nazionali, in circostanze normali essa esige elementi cogenti per discostarsi dalle conclusioni di fatto cui sono perventi tali tribunali (si vedano Bărbulescu c. Romania [GC], n. 61496/08, § 129, 5 settembre 2017, e Radomilja e altri, sopra citata, § 150).

199. Nel caso di specie, la Corte limiterà pertanto il suo esame a stabilire se i tribunali nazionali abbiano affrontato tale questione in modo ragionevole, indicando almeno alcuni elementi specifici e oggettivi indicanti che i beni confiscati erano nella disponibilità dei rei, e senza basarsi su meri sospetti o sul mero fatto che le ricorrenti non possedevano risorse sufficienti ad acquistare tali beni.

Le prime due ricorrenti

  1. Nei confronti della Sig.ra F. Tartamella e della Sig.ra B. Tartamella, nel corso del procedimento penale, è stata disposta la confisca dei loro beni (in particolare degli immobili situati a Valderice) sulla base dell'accertamento che essi erano nella disponibilità dell'autore del reato. Gli indizi citati dai tribunali nazionali a sostegno di tale affermazione erano gli stretti legami familiari delle prime due ricorrenti con F.P.T. e la loro mancanza di fondi sufficienti per l'acquisto dei beni (si vedano i paragrafi 11 e 12 supra).
  2. Nel corso del procedimento di esecuzione, la Corte di appello di Brescia ha confermato la confisca sulla base della mancanza di fondi da parte delle prime due ricorrenti e della prassi asseritamente sistematica di F.P.T. di intestare a terzi la fittizia proprietà di beni (si vedano i paragrafi 15-16 supra).  Quanto alla Corte di Cassazione, essa ha confermato la confisca sulla base della mancata presentazione da parte di tali ricorrenti di ulteriori rilievi a sostegno della loro effettiva proprietà dei beni (oltre alle loro affermazioni secondo le quali essi erano stati acquistati con fondi ottenuti dai nonni e da un mutuo bancario); poiché tali rilievi si erano rivelati infondati, era logico concludere che i beni fossero nella disponibilità di F.T.P. (si veda il paragrafo 18 supra).
  3. Nei motivi citati dai giudici nazionali, la Corte non è in grado di individuare alcun elemento specifico a sostegno della conclusione secondo la quale i beni appartenevano di fatto a F.P.T.: come affermato sopra (paragrafo 195 ), le conclusioni relative alla mancanza di fondi da parte delle prime due ricorrenti per l'acquisto dei beni sono insufficienti a tale riguardo. Pertanto, la conclusione invocata dalla Corte di cassazione secondo la quale le prime due ricorrenti non avevano dimostrato l'asserita provenienza dei fondi da una donazione e da un mutuo bancario è insufficiente a indicare una proprietà fittizia.
  4. Quanto agli altri elementi citati dai tribunali nazionali e invocati dal Governo (paragrafo 157 supra), la Corte rileva che la deposizione di un testimone secondo la quale F.P.T. era proprietario di un immobile tramite le figlie si riferiva a un immobile sito a Brescia e non agli immobili confiscati (si veda il paragrafo 7 supra). Quanto alle asserite sistematiche prassi riguardanti la proprietà fittizia, esse sono state menzionate in modo generico: non è stata citata alcuna prova, né è stato stabilito alcun nesso tra tali prassi e i beni confiscati (si veda il paragrafo 15 supra).
  5. Date le circostanze, la Corte – consapevole del suo ruolo sussidiario – non può formulare ipotesi sull'identità del reale proprietario dei beni confiscati. Tuttavia, a suo avviso, i motivi invocati dai tribunali nazionali non sono sufficienti a sostenere la conclusione che i beni confiscati fossero stati nella disponibilità del reo.
  6. Inoltre, la Corte rileva che non sembra che le autorità nazionali abbiano compiuto sforzi per indagare sulla reale proprietà dei beni: oltre a esaminare il reddito delle prime due ricorrenti, non hanno tentato di determinare, come richiesto dal diritto interno, chi esercitasse il dominio di fatto su tali beni – per esempio, utilizzandoli direttamente, prendendosi cura del loro mantenimento, gestendoli o ricavandone un reddito.
  7. La Corte non può pertanto concludere che i tribunali nazionali abbiano affrontato in modo ragionevole la questione della reale proprietà dei beni; né hanno evidenziato almeno alcuni indizi specifici del fatto che i beni confiscati fossero stati nella disponibilità del reo. Ne consegue che, in ordine alle prime due ricorrenti, la confisca non era sufficientemente giustificata.
  8. Vi è pertanto stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione nei loro confronti.

(β) La terza ricorrente

  1. In ordine alla Sig.ra Koka, il giudice che ha disposto la confisca nel corso del procedimento penale non ha indicato alcun motivo specifico per ritenere che i beni appartenessero effettivamente al reo; tuttavia, il provvedimento di sequestro del pubblico ministero e la successiva decisione del giudice per le indagini preliminari di Milano che ha convalidato il sequestro hanno indicato diversi motivi relativi alla partecipazione di S.Z. alle trattative relative all'imbarcazione e al suo acquisto e al fatto che egli aveva fornito i fondi sia per l'acquisto che per le commissioni di intermediazione (si vedano i paragrafi 21-23 supra) .
  2. Nel corso del procedimento di esecuzione, il giudice per le indagini preliminari di Milano ha confermato la confisca sulla base dei medesimi elementi indicati sopra. Il giudice ha inoltre menzionato il fatto che: la terza ricorrente non era in grado di sostenere le spese di manutenzione e ormeggio dell'imbarcazione; parte delle spese di ormeggio era stata pagata da S.Z.; e S.Z. aveva acconsentito alla confisca dell'imbarcazione nella sua domanda di applicazione della pena su richiesta delle parti (si vedano i paragrafi 26-27 supra). La Corte di cassazione ha confermato tali conclusioni (si veda il paragrafo 28 supra).
  3. La Corte rileva pertanto che le autorità nazionali avevano indagato sul comportamento del reo e della terza ricorrente in relazione all’imbarcazione confiscata (invece di limitare la loro analisi alla mancanza di fondi da parte della ricorrente) e avevano sottolineato elementi specifici che indicavano che l’imbarcazione era nella disponibilità di S.Z. e che la terza ricorrente era meramente una proprietaria fittizia.
  4. Non vi è pertanto stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 nei confronti della terza ricorrente.

(γ)  La quarta ricorrente

  1. Quale considerazione preliminare, la Corte ritiene opportuno – in ordine al sequestro dei beni della Sig.ra Santorelli – seguire il medesimo  ragionamento esposto sopra. Infatti, pur trattandosi di un provvedimento preventivo, esso si fonda sui medesimi motivi, vale a dire sul fatto che i beni siano stati trovati nella disponibilità della persona accusata del reato.
  2. La Corte rileva che, in ordine alla quarta ricorrente, né il giudice che ha ordinato la confisca nel corso del procedimento penale , né le autorità che hanno eseguito e convalidato il sequestro hanno citato indicazioni secondo le quali i beni sequestrati erano stati nella disponibilità dell'imputato (si vedano i paragrafi 31-32 supra).
  3. Nel respingere la domanda di restituzione dei beni presentata dalla quarta ricorrente, il giudice per le indagini preliminari di Modena ha rinviato alla mancanza di risorse sufficienti da parte della ricorrente e alla natura di tali beni (che sono generalmente acquistati come forma di investimento – si veda il paragrafo 34 supra). Il Tribunale di Modena ha aggiunto che: i) la quarta ricorrente era a conoscenza del fatto che i beni erano stati intestati fittiziamente a suo nome (come indicato dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate), ii) il reo aveva concluso il contratto preliminare relativo all’acquisto dell'appartamento confiscato, e le chiavi dello stesso erano detenute da un suo socio, e iii) gli altri beni sequestrati erano stati conservati nell’abitazione di famiglia e F.S. era ancora in grado di disporne (si veda il paragrafo 35 supra).
  4. La Corte rileva pertanto che le autorità nazionali avevano indagato sul comportamento di F.S. e della quarta ricorrente in relazione ai beni sequestrati (invece di limitare la loro analisi alla mancanza di fondi da parte della quarta ricorrente) e avevano citato elementi specifici che indicavano che essi erano nella disponibilità di F.S. e che la quarta ricorrente era meramente una proprietaria fittizia.
  5. Pertanto, essa ritiene che non vi sia stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 nei confronti della quarta ricorrente.

VI. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. L’articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente consente solo una riparazione parziale, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

Il danno

  1. 218. La Sig.ra F. Tartamella e la Sig.ra B. Tartamella hanno chiesto alla Corte di ordinare la restituzione dei beni confiscati e di accordare loro l’importo di EUR 733.694 – oltre agli interessi legali e all’adeguamento per l’inflazione – per il danno causato dal deterioramento dei beni.
    In alternativa, hanno chiesto un risarcimento pari a EUR 1.147.246, oltre agli interessi legali e all’adeguamento per l’inflazione, per la perdita dei beni. Invocando una perizia privata, hanno sostenuto che tale importo corrispondeva al valore di mercato dei beni confiscati.
    Hanno inoltre chiesto un’equa soddisfazione per l’indisponibilità dei beni dal momento della confisca alla loro restituzione, che, secondo la suddetta perizia, ammontava a EUR 39.037,64 all’anno – per un importo totale (alla data delle ultime osservazioni ricevute) pari a EUR 448.932,86, oltre agli interessi legali e all’adeguamento per l’inflazione.
    In ordine al danno non patrimoniale, le prime due ricorrenti hanno chiesto EUR 50.000 ciascuna.
    Esse non hanno chiesto alcuna somma per le spese.
  2. Il Governo ha contestato sia l’esistenza del danno lamentato sia l’importo richiesto, che ha ritenuto eccessivo.
  3. La Corte ritiene che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 in relazione al danno patrimoniale non sia matura per la decisione. È pertanto necessario riservare la questione, tenendo debitamente conto della possibilità che lo Stato convenuto e le ricorrenti pervengano a un accordo (articolo 75, paragrafi 1 e 4 del Regolamento della Corte).
  4. In relazione al ­danno non patrimoniale, accorda alle prime due ricorrenti, congiuntamente, la somma di EUR 5.000, oltre all’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara irricevibili le doglianze sollevate dalla quarta ricorrente riguardo alla confisca;
  3. Dichiara irricevibili le doglianze sollevate ai sensi dell’articolo 7;
  4. Dichiara irricevibile la doglianza sollevata dalla terza ricorrente ai sensi dell’articolo 6 § 1 relativa all’imparzialità del giudice A.C. e ricevibile la sua doglianza ai sensi dell’articolo 6 § 1;
  5. Ritiene che non vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione nei confronti della terza ricorrente;
  6. Dichiara ricevibili le doglianze sollevate ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
  7. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione nei confronti delle prime due ricorrenti;
  8. Ritiene che non vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione nei confronti della terza e della quarta ricorrente;
  9. Ritiene che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 in relazione al ricorso n. 26338/19 non sia matura per la decisione nella misura in cui riguarda il danno patrimoniale derivante dalle violazioni constatate nel caso di specie e, conseguentemente:
    1. riserva la suddetta questione;
    2. invita il Governo e le prime due ricorrenti a presentare, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva in applicazione dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte l’eventuale accordo cui dovessero pervenire;
    3. riserva l’ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera il potere di fissarla, se necessario;
  10. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare alle prime due ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva in applicazione dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, EUR 5.000 (cinquemila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
    2. che a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  11. Respinge la domanda di equa soddisfazione delle prime due ricorrenti in relazione al danno non patrimoniale, per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 23 ottobre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Ivana Jelić
Presidente

Ilse Freiwirth
Cancelliere

APPENDICE

Elenco dei ricorsi
 

N.

Ricorso n.

Nome della causa

Data di deposito

Ricorrente
Anno di nascita

Luogo di residenza

Cittadinanza

Rappresentato da

1.

26338/19

Tartamella c. Italia

14/05/2019

Francesca TARTAMELLA
1982

Perugia
italiana

Barbara TARTAMELLA
1980

Londra
italiana

Silvia RICCI

2.

1823/21

Koka c. Italia

23/12/2020

Szilvia KOKA
1974

Costa Volpino

ungherese

Filippo CARUSO

3.

12868/22

Santorelli c. Italia

01/03/2022

Silvia SANTORELLI
1985

Savignano sul Panaro
romena

Pina DI CREDICO


[1] Il Protocollo n. 15 alla Convenzione ha ridotto a quattro mesi dalla decisione interna definitiva il termine previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione. Tuttavia, nel caso di specie, il termine di sei mesi rimane applicabile, dato che la decisione interna definitiva è stata adottata prima del 1° febbraio 2022, data di entrata in vigore della nuova regola (ai sensi dell’articolo 8 § 3 del Protocollo n. 15 alla Convenzione).