Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 9 ottobre 2025 - Ricorsi nn. 69154/17 e 54791/22 - Causa Imparato e Ferrara c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA IMPARATO E FERRARA c. ITALIA
(Ricorsi nn. 69154/17 e 54791/22)
SENTENZA
STRASBURGO
9 ottobre 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Imparato e Ferrara c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Frédéric Krenc, presidente,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 18 settembre 2025,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l’Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
- I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto, e l'impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione di tali provvedimenti ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000.
- Per quanto riguarda il ricorso n. 54971/22, il ricorrente è divenuto titolare dei crediti che sono oggetto dei provvedimenti non eseguiti attraverso una donazione conclusa in data 27 maggio 2022, e poi notificata al comune di Benevento l’8 luglio 2022.
IN DIRITTO
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE e DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
- I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore, e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 della Convenzione, e l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- Sulla ricevibilità
- Per quanto riguarda il ricorso n. 69154/17, il Governo solleva un'eccezione di irricevibilità relativa al mancato rispetto del termine di sei mesi. A suo parere, la mancata esecuzione del provvedimento giudiziario interno non può essere considerata una «situazione continua» o, in ogni caso, il ricorrente avrebbe dovuto presentare le sue doglianze «senza eccessivo ritardo» una volta divenuto evidente che non vi era alcuna prospettiva realistica di esito favorevole o di evoluzione positiva per il suo ricorso a livello interno (Sokolov e altri c. Serbia (dec.), nn. 30859/10 e altri, § 31 in fine, 14 gennaio 2014). Di conseguenza, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro sei mesi a decorrere dal provvedimento interno che riconosceva il credito o, al più tardi, dalla data della dichiarazione di dissesto del comune.
- Nelle sue osservazioni, il ricorrente rammenta che la situazione di mancata esecuzione o di esecuzione tardiva di un provvedimento giudiziario deve essere considerata una situazione continua e che, in ogni caso, il suo ricorso è stato presentato entro sei mesi a decorrere dalla notifica dell’avvio della procedura di risanamento da parte dell’organo straordinario di liquidazione («l’OSL»).
- La Corte constata che la violazione dedotta nella presente causa costituisce una «situazione continua». Ora, secondo la sua giurisprudenza costante, nei casi di situazione continua il termine inizia a decorrere ogni giorno ed è solo quando la situazione cessa che inizia realmente a decorrere il termine di sei mesi (Sabri Güneş c. Turchia [GC], n. 27396/06, § 54, 29 giugno 2012, M. c. Belgio, n. 67957/12, § 49, 13 marzo 2018, e Akhan c. Turchia, n. 34448/08, § 23, 31 maggio 2012). Nella fattispecie, il ricorrente lamenta la mancata esecuzione da parte delle autorità nazionali di un provvedimento giudiziario, mancata esecuzione che perdurava alla data in cui sono stati proposti i presenti ricorsi. Pertanto, l'eccezione del Governo deve essere respinta su questo punto.
- Per quanto riguarda sempre il ricorso n. 69154/17, il Governo afferma che il ricorrente non ha subìto alcun pregiudizio importante, visto l’importo esiguo del suo credito (circa 2.700 euro), e considera che il ricorso è dunque irricevibile ai sensi dell’articolo 35 § 3 b) della Convenzione.
- Il ricorrente osserva che l’importo del credito non può essere considerato esiguo e che, in ogni caso, si tratta della remunerazione della sua attività professionale.
- La Corte rinvia ai principi definiti nella sua giurisprudenza pertinente relativa al criterio dell’assenza di pregiudizio importante, e in particolare alla soglia «minimo di gravità» (Adrian Mihai Ionescu c. Romania (dec.), n. 36659/04, 1° giugno 2010, Korolev c. Russia (dec.), n. 25551/05, CEDU 2010, Brazzi c. Italia, n. 57278/11, § 26, 27 settembre 2018 e Giusti c. Italia, n. 13175/03, § 34, 18 ottobre 2011).
- Nella fattispecie, essa osserva che il credito non può essere considerato di importo esiguo (si vedano Živić c. Serbia, n. 37204/08, § 39, 13 settembre 2011, D’Amico c. Italia, n. 46586/14, § 28, 17 febbraio 2022 e, a contrario, Shtefan e altri c. Ucraina (dec.), nn. 36762/06 e altri 249, § 30, 31 luglio 2014), e la sua natura di remunerazione di un’attività professionale, unita al ritardo di quasi sei anni nel pagamento oggetto della presente controversia, (si vedano Gaglione e altri c. Italia, nn. 45867/07 e altri 69, § 17, 21 dicembre 2010 e, a contrario, Gururyan c. Armenia (dec.), n. 11456/05, § 61, 24 gennaio 2012), non permettono di concludere che il ricorrente non ha subìto un pregiudizio importante.
- Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che la prima condizione dell’articolo 35 § 3 b) della Convenzione, ossia l’assenza di pregiudizio importante per il ricorrente, non sia stata soddisfatta, e che l’eccezione del Governo debba essere respinta.
- Constatando inoltre che i ricorsi non sono manifestamente infondati ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte li dichiara ricevibili.
- Sul merito
- La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
- La Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dai ricorrenti, per il ricorso n. 69154/17, il provvedimento interno è stato eseguito solo dopo cinque anni e nove mesi, mentre per quanto riguarda il ricorso n. 54791/22 i provvedimenti interni rimangono tuttora non eseguiti, per un periodo di più di due anni e sette mesi. Per di più, i ricorrenti si trovano nell'impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione in applicazione del decreto legislativo n. 267 del 2000, e a causa dello stato di insolvenza dei comuni.
- Nelle sentenze di principio De Luca c. Italia (n. 43870/04, 24 settembre 2013), Pennino c. Italia (n. 43892/04, 24 settembre 2013), Ventorino c. Italia ( 357/07, 17 maggio 2011), De Trana c. Italia (n. 64215/01, 16 ottobre 2007), Nicola Silvestri c. Italia (n. 16861/02, 9 giugno 2009), e Antonetto c. Italia (n. 15918/89, 20 luglio 2000), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la fondatezza delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
- Di conseguenza, queste doglianze rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, a causa della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti (Lighea Immobiliare S.A.S. e altri c. Italia, n. 54352/14 e altri 18, 18 gennaio 2024).
- Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le doglianze formulate dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
- Per quanto riguarda il ricorso n. 54791/22, la Corte constata inoltre che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Decide di unire i ricorsi;
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti;
- Dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
- Dichiara che lo Stato convenuto deve, entro tre mesi, garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 9 ottobre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Frédéric Krenc
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e violazione del diritto di accesso a un tribunale)
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N. |
Numero e data di presentazione del ricorso |
Nome del ricorrente e anno di nascita |
Nome e città del rappresentante |
Provvedimento giudiziario interno pertinente |
Data di inizio della mancata esecuzione |
Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell’esecuzione |
Ingiunzione delle giurisdizioni interne |
Giurisprudenza |
Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata |
Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)[1] |
Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2] |
|
1. |
69154/17 14/09/2017 |
Alfredo IMPARATO 1971 |
Imparato Alfredo San Prisco |
Giudice di pace di Caserta, R.G. 3818/13, 27/09/2016 |
27/09/2016 |
12/07/2022 5 anni e 9 mesi e 16 giorni |
Comune di San Nicola La Strada, Caserta – Pagamento di spese (spese riconosciute direttamente al ricorrente in qualità di avvocato antistatario |
De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013 |
Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – Il ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 140 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013) |
500 |
1.000 |
|
2. |
54791/22 11/11/2022 |
Alessandro FERRARA 1973 |
Ferrara Alessandro Benevento |
Tribunale di Avellino, R.G. 3387/2010, 28/01/2016 Tribunale di Benevento, R.G. 646/1996, 19/02/2015 |
08/07/2022 08/07/2022 |
in corso Più di 2 anni e 7 mesi e 26 giorni in corso Più di 2 anni e 7 mesi e 26 giorni |
Comune di Benevento. Pagamento degli onorari dell’avvocato antistatario, sig. Ferrara Silvio) |
De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013 |
Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – Il ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 140 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013) |
5.200 |
250 |
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.