Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 ottobre 2025 - Ricorsi nn. 76462/12 e altri 33 - Causa Barbieri e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA BARBIERI E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 76462/12 e altri 33 –
si veda elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
23 ottobre 2025
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Barbieri e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Frédéric Krenc, Presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,
visti i ricorsi contro la Repubblica italiana proposti dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) dai ricorrenti elencati nella tabella allegata (“i ricorrenti”) nelle varie date ivi indicate;
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, sig. L. D’Ascia, le doglianze concernenti l’articolo 6 § 1 e l’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e di dichiarare i ricorsi irricevibili per il resto;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 2 ottobre 2025,
pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:
OGGETTO DELLA CAUSA
- I ricorsi concernono l’applicazione retroattiva dell’articolo 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010 n. 183 (“legge n. 183/2010”) a procedimenti pendenti a livello interno.
- I ricorrenti erano dipendenti con uno o più contratti a tempo determinato di diversi datori di lavoro. Nel periodo compreso tra il 1999 e il 2009 avevano promosso procedimenti interni per ottenere la conversione ex tunc dei loro contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, il reintegro e di conseguenza il diritto alla retribuzione con decorrenza dalla data in cui i datori di lavoro erano stati informati o erano venuti in altro modo a conoscenza dell’intenzione e della disponibilità dei ricorrenti a proseguire l’adempimento dei propri obblighi nell’ambito del rapporto lavorativo (mora credendi).
- Applicando la normativa in vigore all’epoca, i tribunali interni avevano convertito i contratti dei ricorrenti in contratti a tempo indeterminato e avevano accordato risarcimenti corrispondenti alle retribuzioni non percepite durante il periodo decorrente dalla mora credendi fino al reintegro. Le somme furono calcolate sulla base dell’ultimo stipendio mensile lordo spettante ai ricorrenti in virtù dei rispettivi contratti a tempo determinato.
- Mentre erano pendenti diversi procedimenti interni, l’articolo 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183/2010 introdusse un nuovo metodo di calcolo di suddetto risarcimento, stabilendo la concessione di una somma forfettaria compresa, in linea generale, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione lorda.
- Conseguentemente i tribunali interni accolsero le richieste di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato presentate dai ricorrenti, ma rideterminarono i risarcimenti accordati in conformità alla legge n. 183/2010. Informazioni relative alle pertinenti decisioni interne sono riportate nella tabella allegata.
- Con sentenza 11 novembre 2011 n. 303, la Corte costituzionale ritenne l’articolo 32 della legge n. 183/2010 legittimo e costituzionale in quanto aveva introdotto un metodo più agevole, accurato ed omogeno per calcolare il risarcimento al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti di lavoro.
- A seguito dell’adozione di decisioni interne definitive, i datori di lavoro che avevano già versato le somme accordate in virtù della precedente normativa, chiesero ai ricorrenti il rimborso della differenza tra tali somme e gli importi determinati conformemente alla legge n. 183/2010.
- In data 6 dicembre 2023 il ricorrente del ricorso n. 70934/17 concluse un accordo con il suo datore di lavoro accettando una somma a titolo di liquidazione di tutte le pretese pendenti. Entrambi le parti rinunciarono a tutti i diritti connessi a procedimenti antecedenti o posteriori.
- I ricorrenti hanno lamentato che l’ingerenza provocata dall’applicazione retroattiva della legge n. 183/2010 ai procedimenti pendenti aveva leso il loro diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Hanno lamentato inoltre che la decurtazione delle somme loro concesse come risarcimento, conseguente al nuovo metodo di calcolo introdotto dalla legge n. 183/2010, costituiva un’ingerenza nel loro diritto al pacifico godimento dei loro beni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Data la similitudine dei ricorsi relativamente al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
- IL RICORSO N. 70934/17
- In ordine al ricorso n. 70934/17, la Corte osserva che il ricorrente ha concluso un accordo transattivo con il suo datore di lavoro che soddisfa in larga misura le sue pretese formulate ai sensi della Convenzione e che secondo il testo dell’accordo entrambe le parti rinunciano espressamente a tutti i diritti connessi a procedimenti antecedenti o posteriori o a pretese pendenti non contemplate dall’accordo in questione (si veda, mutatis mutandis, Condominio Porta Rufina N. 48 di Benevento c. Italia(dec.), n. 17528/05, § 19, 7 gennaio 2014). La Corte osserva che il ricorrente non è pertanto più obbligato a rimborsare la somma accordatagli in virtù della precedente normativa.
- Alla luce di quanto sopra esposto la Corte ritiene che il ricorrente abbia risolto la controversia a livello interno mediante l’accordo e non possa più pretendere di essere vittima di una violazione dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 6 § 1 e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
- Segue che tale ricorso è incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione e deve essere rigettato conformemente all’articolo 35 §§ 3 lettera a) e 4 della medesima.
- I RESTANTI RICORSI
A. Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
- La Corte osserva che la doglianza dei ricorrenti concernente l’assenza di equo processo non è manifestamente infondata né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
- I principi generali concernenti l’adozione di una legislazione retroattiva che abbia l’effetto di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia sono stati riassunti nelle cause Vegotex International S.A. c. Belgio ([GC], n. 49812/09, 3 novembre 2022), D’Amico c. Italia (n. 46586/14, 17 febbraio 2022) e Arras e altri c. Italia (n. 17972/07, 14 febbraio 2012).
- Il Governo ha negato l’esistenza di qualsiasi violazione. Ha affermato che la nuova legislazione non era stata adottata allo scopo di influenzare l’esito di procedimenti civili pendenti a favore di una qualsiasi delle parti, che l’adozione di tale normativa non aveva determinato nel merito le rispettive cause dei ricorrenti, e che esistevano motivi imperativi di interesse generale che giustificavano l’applicazione retroattiva della nuova legislazione, nello specifico l’obiettivo della certezza del diritto.
- Il Governo ha spiegato che quando vigeva la precedente normativa, i calcoli pertinenti dipendevano dalla valutazione discrezionale effettuata dai tribunali interni ai sensi degli articoli 1223, 1224, 1226 e 1227 del codice civile alla luce delle circostanze specifiche di ciascuna causa. Ciò aveva creato incertezza in ordine all’entità dei risarcimenti da accordare, in quanto il metodo per calcolare tali somme aveva dato luogo a considerevoli disparità di trattamento tra persone in situazioni analoghe o paragonabili. Citando la sentenza n. 303/2011 della Corte costituzionale, il Governo aveva osservato anche che il precedente quadro giuridico non aveva determinato con chiarezza quale data occorreva considerare come dies a quo per il calcolo del risarcimento, né se nella determinazione dell’ammontare del risarcimento occorresse tenere conto dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendum (reddito che era nel frattempo stato percepito o avrebbe potenzialmente potuto essere percepito grazie a un altro impiego).
- I ricorrenti hanno ribadito le loro pretese.
- Nel caso di specie, l’applicazione retroattiva della legge 183/2010 ai procedimento pendenti dei ricorrenti è pacifica. La Corte osserva che la nuova normativa ha avuto un impatto significativo sull’esito delle controversie poiché ha modificato il metodo di calcolo del risarcimento e ha dato luogo a una notevole riduzione delle somme accordate ai ricorrenti.
- Come conseguenza dell’applicazione di tale disposizione, i ricorrenti sono stati privati di una parte considerevole del risarcimento inizialmente loro concesso (si veda, mutatis mutandis, Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 129, CEDU 2006-V).
- La Corte osserva che soltanto motivi imperativi di interesse generale possono giustificare una simile ingerenza da parte del legislatore. Il rispetto dello Stato di diritto e la nozione di equo processo impongono di trattare i motivi addotti per giustificare simili misure con il massimo grado possibile di circospezione (si veda Maggio e altri c. Italia, nn. 46286/09 e altri 4, § 45, 31 maggio 2011).
- La Corte ritiene che, anche ammettendo che l’intervento legislativo fosse necessario per eliminare le incongruenze negli importi dei risarcimenti in questione e nel metodo per calcolarli, il Governo non abbia dimostrato l’esistenza della necessità di applicare la normativa retroattivamente (si veda, mutatis mutandis, Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia, nn. 48357/07 e altri 3, § 82, 24 giugno 2014).
- Così, mentre lo scopo della legge, se applicata pro futuro, poteva essere legittimo, la Corte non è persuasa che sia stata dimostrata l’esistenza di motivi sufficientemente imperativi per renderla immediatamente e retroattivamente applicabile ai procedimenti pendenti. In tali circostanze la Corte ritiene che nel caso di specie, in assenza di motivi imperativi in grado di prevalere sui pericoli inerenti all’uso di leggi retroattive, lo Stato abbia adottato e applicato una legislazione che ha avuto l’effetto di influenzare la determinazione giudiziaria di controversie pendenti.
- Vi è stata conseguentemente violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
B. Sulla dedotta violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione
- I principi generali relativi all’articolo 1 del Protocollo n. 1 riguardanti gli interventi legislativi che incidono sul pacifico godimento dei beni sono stati riassunti nelle cause Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri (sopra citata, §§ 98-104) e Stefanetti e altri c. Italia (nn 21838/10 e altri 7, §§ 48-52, 15 aprile 2014).
- La Corte non ritiene necessario esaminare le eccezioni del Governo in ordine alla questione di sapere se i ricorrenti possedessero un “bene” o una legittima aspettativa di possederne uno, giacché la presente doglianza è in ogni caso irricevibile per i seguenti motivi.
- La Corte ha riconosciuto in precedenti cause che leggi con effetto retroattivo che sono state ritenute costituire un’ingerenza legislativa erano comunque conformi ai requisiti di legalità di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s.e altri, sopra citata, § 104, e la giurisprudenza ivi citata). Essa non vede motivo di ritenere diversamente nel caso di specie.
- Quanto al fine perseguito, la Corte ribadisce che le autorità interne sono in linea di massima in una posizione migliore per decidere che cosa sia nel pubblico interesse e che esse godono di un certo margine di discrezionalità. Ha precedentemente riconosciuto che un fine che non costituisce un motivo imperativo di interesse pubblico in grado di giustificare un’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia, può tuttavia essere ritenuto legittimo ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (ibid., § 105; si veda altresì Maggio e altri, sopra, § 60).
- Nel caso di specie la Corte osserva che l’impatto della nuova legislazione sui ricorrenti è stato limitato a una cospicua decurtazione delle somme loro accordate come risarcimento. Ad ogni modo l’applicazione retroattiva della legge n. 183/2010 non ha inciso sul diritto dei ricorrenti al risarcimento, alla conversione dei loro contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, o al reintegro. Inoltre, diversamente dalla precedente normativa, la legge n. 183/2010 ha stabilito che i datori di lavoro devono sempre pagare il risarcimento a prescindere dal fatto che il dipendente abbia o meno trovato un nuovo impiego nel frattempo, o abbia subito un’effettiva perdita economica.
- La Corte riconosce pertanto che la legge n. 183/2010 persegue il fine della certezza del diritto eliminando le disparità di trattamento tra persone in situazioni analoghe rispetto all’ammontare del risarcimento loro accordato e al metodo utilizzato per calcolarlo.
- Tenendo a mente ciò, la Corte ritiene che, ai fini dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, non vi sia nulla che indichi che lo Stato non ha conseguito un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e gli interessi del ricorrenti.
- Segue che la doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell’articolo 35 § 4 della Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- DANNO
- I ricorrenti hanno chiesto somme corrispondenti alla differenza tra gli importi che sarebbero stati loro accordati ai sensi della precedente normativa e quelli concessi conformemente alla legge n. 183/2010 (si veda la tabella allegata).
- Il Governo ha contestato le richieste dei ricorrenti.
- La Corte osserva che la concessione di un’equa soddisfazione può essere basata unicamente sul fatto che i ricorrenti non hanno beneficiato delle garanzie di cui all’articolo 6 relativamente all’equità dei procedimenti. Benché la Corte non possa formulare ipotesi su quale sarebbe stato l’esito dei procedimenti se la situazione fosse stata diversa, essa non trova irragionevole ritenere che i ricorrenti abbiano subito una perdita di opportunità reali (si vedano Maggio e altri, § 80; Arras e altri, § 88; e Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri, § 112, tutte sopra citate). Deliberando in via equitativa, come prescritto dall’articolo 41, la Corte accorda ai ricorrenti le somme indicare nella tabella allegata per il danno patrimoniale.
- A tali importi occorre aggiungere un risarcimento del danno non patrimoniale che la constatazione di violazione formulata nella presente sentenza non è sufficiente a riparare. La Corte accorda pertanto la somma di 1.000 euro (EUR) a ciascun ricorrente (tranne che al ricorrente del ricorso n. 70934/17).
- SPESE
- I ricorrenti hanno chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per essere rappresentati dinanzi alla Corte. Alcuni ricorrenti hanno chiesto anche il rimborso delle spese legali e di altro tipo sostenute nei procedimenti interni.
- Il Governo ha chiesto alla Corte di accordare il rimborso delle spese soltanto nel caso di richieste documentate di importi ragionevoli.
- Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese sostenute soltanto nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene appropriato accordare le somme indicate nella tabella allegata.
- Essa rigetta le domande di equa soddisfazione per il resto.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara il ricorso n. 70934/17 irricevibile;
- Dichiara ricevibili le doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e irricevibili le doglianze ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione sollevate nei restanti ricorsi;
- Ritiene che nei restanti ricorsi vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare ai restanti ricorrenti, entro tre mesi:
- le somme indicate nella tabella allegata, oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, per il danno patrimoniale e le spese;
- EUR 1.000 (mille euro) ciascuno per il danno non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
- che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
- che lo Stato convenuto debba versare ai restanti ricorrenti, entro tre mesi:
- Rigetta la domanda di equa soddisfazione dei ricorrenti per il resto.
Fatta in inglese e notificata per iscritto il 23 ottobre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Frédéric Krenc
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto