Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 novembre 2025 - Ricorso n. 42098/23 e altri 6 - Causa Abrusci e altri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA ABRUSCI E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 42098/23 e altri 6– si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

13 novembre 2025
 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Abrusci e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Frédéric Krenc, presidente,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 16 ottobre 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l’Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata, hanno adìto la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
  2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avv. E. Abrusci, del foro di Acquaviva delle Fonti.
  3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Essi formulano anche altre doglianze sulla base delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. Invocando, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
  5. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1.
  1. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
  1. I ricorrenti hanno formulato un’altra doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, relativa alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche questa doglianza rivela una violazione della Convenzione, tenuto conto delle constatazioni fatte nella causa Ventorino, sopra citata.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,

  1. Decide di unire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
  4. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata;
  5. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 13 novembre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Frédéric Krenc
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
 

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Giurisprudenza

Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)

Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso

(in euro)

1.

42098/23

16/11/2023

Ennio ABRUSCI

1977

Abrusci

Ennio

Acquaviva

delle Fonti

Corte d’appello

di Potenza,

R.G. 258/2019, 05/09/2019

Corte d’appello

di Lecce,

R.G. 117/2020, 26/05/2020

Corte d’appello

di Napoli,

R.G. 2574/2020, 05/01/2021

07/05/2020

30/07/2020

21/04/2021

in corso

Più di 5 anni e 3 mesi e

14 giorni

in corso

Più di 5 anni e 22 giorni

in corso

Più di 4 anni e 4 mesi

Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivante dal procedimento “Pinto” (avvocato antistatario)

A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12,

30 maggio 2017

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

3.000

250

2.

5620/24

13/02/2024

Mario GOLDONI

1957

Abrusci

Ennio

Acquaviva

delle Fonti

Corte d’appello

di Napoli,

R.G. 1415/2017, 24/01/2018

Corte d’appello

di Napoli,

R.G. 909/2018, 17/05/2018

Corte d’appello

di Napoli,

R.G. 1041/2018, 04/07/2018

02/05/2018

25/06/2018

04/12/2018

in corso

Più di 7 anni e 3 mesi e

19 giorni

in corso

Più di 7 anni e 1 mese e

27 giorni

in corso

Più di 6 anni e 8 mesi e

17 giorni

Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivante dal procedimento “Pinto” (avvocato antistatario)

A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12,

30 maggio 2017

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

9.000

250

3.

5638/24

13/02/2024

Giuseppe MANZELLA

1982

Abrusci

Ennio

Acquaviva

delle Fonti

Corte d’appello

di Catanzaro,

R.G. 996/2021, 09/11/2021

24/02/2022

in corso

Più di 3 anni e 5 mesi e

28 giorni

Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivante dal procedimento “Pinto” (avvocato antistatario)

A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12,

30 maggio 2017

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

1.400

250

4.

7718/24

05/03/2024

Ennio ABRUSCI

1977

Abrusci

Ennio

Acquaviva

delle Fonti

Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Puglia – Sez. Lecce, R.G. 2535/2014, 12/03/2015

Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Puglia – Sez. Lecce, R.G. 239/2015, 29/05/2015

Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Puglia – Sez. Lecce, R.G. 362/2015, 29/05/2015

Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Puglia – Sez. Lecce, R.G. 621/2015, 09/07/2015

12/03/2015

29/05/2015

29/05/2015

09/07/2015

in corso

Più di 10 anni e 5 mesi e 9 giorni

in corso

Più di 10 anni e 2 mesi e 23 giorni

in corso

Più di 10 anni e 2 mesi e 23 giorni

in corso

Più di 10 anni e 1 mese e 12 giorni

Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivante dal procedimento “Pinto” (avvocato antistatario)

A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12,

30 maggio 2017

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

400

250

5.

8169/24

05/03/2024

Stefano ESPOSITO

1952

Abrusci

Ennio

Acquaviva

delle Fonti

Corte d’appello

di Roma,

R.G. 57820/2011, 15/12/2016

Corte d’appello

di Roma,

R.G. 57819/2011, 14/12/2016

Corte d’appello

di Roma,

R.G. 57818/2011, 14/12/2016

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

in corso

Più di 6 anni e 26 giorni

in corso

Più di 6 anni e 26 giorni

in corso

Più di 6 anni e 26 giorni

Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivante dal procedimento “Pinto” (avvocato antistatario)

A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12,

30 maggio 2017

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

5.000

250

6.

11005/24

05/04/2024

Ennio ABRUSCI

1977

Abrusci

Ennio

Acquaviva

delle Fonti

Corte d’appello

di Napoli,

R.G. 2574/2020, 05/01/2021

Corte d’appello

Di Genova,

R.G. 358/2021, 24/11/2021

Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Puglia – Sez. Lecce, R.G. 1869/2022, 17/08/2022

21/04/2021

02/05/2022

17/08/2022

in corso

Più di 4 anni e 4 mesi

in corso

Più di 3 anni e 3 mesi e

19 giorni

in corso

Più di 3 anni e 4 giorni

Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivante dal procedimento “Pinto” (avvocato antistatario)

A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12,

30 maggio 2017

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

1.550

250

7.

11006/24

05/04/2024

Mario GOLDONI

1957

Abrusci

Ennio

Acquaviva

delle Fonti

Corte d’appello

di Napoli,

R.G. 912/2018, 26/06/2018

Corte d’appello

di Napoli,

R.G. 2708/2018, 31/01/2019

Corte d’appello

di Napoli,

R.G. 71/2020, 18/02/2020

01/10/2018

02/09/2019

15/07/2020

in corso

Più di 6 anni e 10 mesi e

20 giorni

in corso

Più di 5 anni e 11 mesi e

19 giorni

in corso

Più di 5 anni e 1 mese e

6 giorni

Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivante dal procedimento “Pinto” (avvocato antistatario)

A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12,

30 maggio 2017

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

1.600

250