Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 25 settembre 2025 - Ricorsi nn. 36551/22, 36926/22 e 37907/22 - Causa Isaia e altri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA ISAIA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 36551/22, 36926/22 e 37907/22)

SENTENZA
 

Art. 1 P1 • Pacifico godimento dei beni • Confisca sproporzionata, non basata su una condanna (“confisca di prevenzione”), dei beni dei ricorrenti considerati proventi di attività illecite commesse o presumibilmente commesse dal primo ricorrente • Trascorso notevole tempo dalla commissione dei reati presupposto sui quali era basata la confisca • Carenze nelle decisioni dei tribunali nazionali gravi e manifestamente incompatibili con i limiti e le garanzie stabiliti dal diritto e dalla giurisprudenza nazionali • Mancato accertamento da parte delle autorità nazionali di un nesso tra le attività delittuose del primo ricorrente e i beni confiscati • Non conseguito un giusto equilibrio

Redatta dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

25 settembre 2025
 

La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Isaia e altri c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:

Ivana Jelić, Presidente,
Erik Wennerström,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, giudici,  
e Ilse Freiwirth, Cancelliere di Sezione,

visti i ricorsi (nn. 36551/22, 36926/22 e 37907/22) presentati contro la Repubblica italiana, con i quali tre cittadini italiani (“i ricorrenti”) hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”), nelle varie date indicate nella tabella allegata;

vista la decisione di comunicare i ricorsi al Governo italiano (“il Governo”);

viste le osservazioni presentate dall’associazione Unione delle Camere Penali Italiane, invitata a intervenire dal Presidente della Sezione;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 10 giugno e 8 luglio 2025,

pronuncia la seguente sentenza, adottata nell’ultima data menzionata:

INTRODUZIONE

  1. La causa riguarda la “confisca di prevenzione” dei beni dei ricorrenti, disposta dai competenti tribunali nazionali ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione – “Decreto n. 159/2011”), in conseguenza dello status del primo ricorrente di soggetto socialmente pericoloso per un determinato periodo di tempo e del fatto che i beni confiscati erano considerati proventi di attività illecite commesse o presumibilmente commesse durante tale periodo. I ricorrenti hanno lamentato che le decisioni dei tribunali nazionali non avevano osservato le condizioni stabilite dal diritto e dalla giurisprudenza interni per l’irrogazione della misura contestata.

IN FATTO

  1. I ricorrenti, nati rispettivamente negli anni 1964, 1968 e 1991 e residenti a Bagheria, sono stati rappresentati dall’avvocato A. Turrisi, del Foro di Palermo.
  2. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, Sig. L. D’Ascia, Avvocato dello Stato.
  3. I fatti della causa possono essere riassunti come segue.
  4. Il 13 dicembre 2018 il questore di Palermo presentò una richiesta al Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, tesa a ottenere che fosse dichiarato che il Sig. Giuseppe Isaia, il primo ricorrente, era un soggetto che presentava una pericolosità sociale “generica” ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto n. 159/2011, in quanto, in particolare, era un individuo che, sulla base di elementi di fatto, poteva essere considerato un “delinquente abituale” e una persona che “viveva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose” (si veda il paragrafo 20 infra). Il questore chiese inoltre al tribunale competente di disporre il sequestro e la successiva confisca ai sensi dell’articolo 24 del decreto n. 159/2011 (si veda il paragrafo 20 infra) di diversi beni direttamente e indirettamente nella disponibilità del soggetto in questione (proposto, ovvero la persona direttamente interessata da una richiesta di applicazione di una misura di prevenzione), in particolare, beni di proprietà del primo ricorrente, di sua moglie (la seconda ricorrente) e di suo figlio (il terzo ricorrente).
  5. Il 20 dicembre 2018 il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, dispose il sequestro dei beni indicati nella richiesta depositata dal questore : a) un’abitazione di tipo popolare, acquistata ufficialmente dalla seconda ricorrente il 1° giugno 2010; b) un terreno e un fabbricato residenziale, acquistati ufficialmente dal terzo ricorrente il 21 novembre 2016; c) un magazzino, acquistato ufficialmente dalla seconda ricorrente il 10 giugno 2016; d) un’autovettura, acquistata ufficialmente dal terzo ricorrente il 5 marzo 2018; e) i saldi disponibili dei conti correnti bancari intestati ai tre ricorrenti, aperti dal primo ricorrente nel 1994 e nel 2014, dalla seconda ricorrente nel 1999 e nel 2016, e dal terzo ricorrente nel 2016.
  6. Il 4 agosto 2020 il Tribunale di Palermo accolse la richiesta del questore e dispose la confisca dei beni sequestrati. Il tribunale ritenne che il primo ricorrente fosse stato un soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto n. 159/2011, poiché “era vissuto abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose” nel periodo compreso tra il 1980 e il 2008. Osservò quanto segue:

“Tale valutazione è basata sul dato indiscutibile e incontestato, riferito dal proposto stesso, delle numerose condanne definitive pronunciate dalla Corte di assise nei confronti [del primo ricorrente] per numerosi reati contro il patrimonio e in particolare per diverse rapine o tentate rapine negli anni 1980, 1993, 1994, 1995 e nuovamente nel 1998, furto aggravato nel 1980 e nel 2008, estorsione commessa nel 1987, associazione per delinquere finalizzata alla rapina tra il 1990 e il 1995 e ricettazione nel 1995, e quindi commessi senza sostanziale interruzione (tenuto conto dei periodi in cui il ricorrente era detenuto) [dal 1999 al 2006] nell’arco di diversi decenni.

Pertanto, considerata la reiterata partecipazione alla predetta condotta criminosa, che riguarda numerosi e gravi reati contro il patrimonio, commessi anche in associazione con altri, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti per classificare il proposto nella predetta categoria di pericolosità, nonché, quindi, i presupposti soggettivi che giustificano la confisca richiesta”.

  1. Dal casellario giudiziale del ricorrente emerge che nella maggior parte dei casi le autorità nazionali avevano confiscato beni non precisati al momento della condanna. Riguardo all’estorsione commessa nel 1987, la Corte di appello di Palermo applicò le circostanze attenuanti, definite dall’articolo 62, comma 6, del codice penale come “l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (...)”. Dal casellario giudiziale risulta inoltre che i furti commessi nel 1988 e nel 2008 e le rapine commesse negli anni 1980, 1994 e 1995 erano dei reati tentati[1].
  2. Quanto al nesso tra i beni confiscati e le attività illecite, il Tribunale di Palermo esaminò solo la sproporzione tra i beni posseduti e l’ammontare dei redditi percepiti, stabilendo quanto segue:

“Il provvedimento di sequestro è stato basato su indagini finanziarie svolte [nei confronti del primo ricorrente], che hanno rivelato che il reddito lecito suo e della sua famiglia erano del tutto sproporzionati al valore dei beni acquistati.

Il perito ha ricostruito il reddito percepito dal proposto e dagli altri componenti del summenzionato nucleo familiare a decorrere dal 1990 (...) Il perito ha inoltre tenuto conto delle spese sostenute per gli acquisti e gli investimenti effettuati, nonché delle spese domestiche del summenzionato nucleo familiare, quantificandole sulla base delle tabelle redatte dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto per ciascun anno della sua effettiva composizione numerica, variata nel corso degli anni in esame, ed escludendo il costo della locazione di un immobile per gli anni in cui risulta che il nucleo familiare in questione abbia abitato in un immobile di sua proprietà (...)

Tuttavia, tale dichiarazione contiene notevoli errori commessi dal perito nella registrazione di alcune voci delle entrate e delle uscite, di cui si deve tenere conto (...)

In ordine all’accuratezza dei dati statistici elaborati dall’ISTAT, è sufficiente osservare, in termini generali, che la necessità di utilizzare dati statistici per la determinazione delle spese delle famiglie deriva dall'impossibilità pratica di ricostruire analiticamente tali dati, a causa della mancanza di informazioni affidabili al riguardo. Ovviamente, sebbene i dati statistici non possano fornire una determinazione esatta delle spese effettivamente sostenute da una data famiglia, essi forniscono un parametro di riferimento che consente una valutazione abbastanza accurata della correlazione tra il reddito accertato e le spese necessariamente sostenute per il mantenimento della famiglia.

In altre parole, i dati statistici appaiono rappresentativi solo se considerati nella loro interezza e intrinseca generalità, senza essere connessi alle specifiche abitudini di vita del nucleo familiare in questione, poiché ciò richiederebbe l’abbandono del metodo statistico e il ricorso a una ricostruzione analitica delle spese familiari, cosa che nel caso di specie è impossibile per la mancanza di dati di riferimento attendibili e per il fatto che le abitudini di vita del nucleo familiare oggetto di indagine non sono note né provate, e hanno avuto probabilmente un’evoluzione nel lungo periodo in esame (dal 1990 al 2017)”.

  1. Il tribunale osservò inoltre, sulla base della perizia, che il reddito lecito dei ricorrenti era insufficiente a giustificare i beni che possedevano, per esempio l’acquisto, negli anni 2010, 2016 e 2018, dei beni sequestrati (si veda il paragrafo 6 supra); essi non erano inoltre in grado di giustificare la provenienza delle somme di denaro depositate sui loro conti bancari.
  2. Osservò inoltre che il primo ricorrente aveva accumulato un patrimonio vendendo beni acquistati con mezzi illeciti e durante il periodo in cui egli era socialmente pericoloso. In particolare, il Tribunale di Palermo osservò che il primo ricorrente aveva acquistato un immobile nel 1994, quando non aveva percepito alcun reddito lecito e in un periodo in cui aveva commesso diversi reati. Sebbene i ricorrenti avessero sostenuto che tale acquisto fosse stato effettuato con una somma di denaro donata dal nonno della seconda ricorrente, il tribunale ritenne che non fosse credibile che tale somma di denaro fosse stata utilizzata per acquistare un immobile e non per soddisfare i bisogni basilari della famiglia, data l’assenza di altri redditi leciti. Pertanto, secondo il tribunale, tale immobile era stato acquistato con i proventi illeciti dei reati commessi dal primo ricorrente in tale periodo. Il tribunale, tuttavia, senza fornire alcun dettaglio, osservò inoltre che l’immobile era stato successivamente venduto e che il ricavato della vendita era stato utilizzato più volte per acquistare altri beni. Pertanto, secondo la Corte, tutti i successivi beni acquistati dalla famiglia dei ricorrenti erano stati acquistati reinvestendo i proventi illeciti dei reati commessi dal primo ricorrente ed erano stati utilizzati nel 1994 per acquistare il bene in questione.
  3. Il 9 settembre 2020 i ricorrenti presentarono appello alla Corte di appello di Palermo avverso tale sentenza. Sostennero che il primo ricorrente non potesse essere considerato un soggetto socialmente pericoloso nel periodo compreso tra il 1998 e il 2008, in quanto i reati che egli aveva commesso erano avvenuti tra il 1980 e il 1998 e nel 2008 egli aveva commesso meramente il reato di tentato furto. I ricorrenti contestarono inoltre la valutazione del tribunale di primo grado secondo la quale essi non avevano avuto sufficienti redditi leciti in grado di giustificare l’acquisto dei beni confiscati.
  4. Il 7 maggio 2021 la Corte di appello di Palermo rigettò l’appello dei ricorrenti. La Corte di appello confermò la conclusione secondo la quale il primo ricorrente doveva essere considerato un soggetto socialmente pericoloso nel periodo compreso tra il 1980 e il 2008. La Corte di appello stabilì inoltre che l’illecita provenienza dei beni confiscati poteva essere presunta dalla sola sproporzione tra i beni posseduti e il reddito:

“Avendo accertato la pericolosità [del primo ricorrente], la Corte osserva che, in materia di confisca di prevenzione, una sproporzione [tra i beni posseduti e il reddito] costituisce prova dell’illecita provenienza dei beni; il legislatore ha infatti indicato, a titolo esemplificativo, come possibile indizio – forse addirittura l’unico – dell’illecita provenienza dei beni, la sproporzione tra l’impiego del capitale e l’ammontare dei redditi noti, elemento dal quale – una volta che esso è stato provato dal pubblico ministero – è ragionevole desumere redditi ignoti, che, in circostanze normali, sono frutto di attività illecite che generano reddito, come corroborato dall’accertamento che il proposto ha svolto tali attività (...)”

  1. Secondo la Corte di appello, una volta stabilita una simile presunzione,

“(...) solo la prova positiva della legittima provenienza dei beni, in termini economici e non solo in termini giuridici e formali, costituisce una valida giustificazione di un rapporto reddito/patrimonio oggettivamente sproporzionato (...), l’onere della prova circa la legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto indicando meramente l’esistenza di fondi sufficienti al loro acquisto, ma devono essere invece indicati gli elementi di fatto dai quali il giudice può desumere che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illegali o con spese sproporzionate al reddito del soggetto (...)”

  1. In ordine ai beni formalmente posseduti da familiari o conviventi, la Corte di appello ritenne che

“(...) la valutazione giudiziaria della disponibilità, in capo al proposto, di beni formalmente intestati a terzi opera diversamente per il coniuge, i figli e i conviventi del convenuto rispetto a quanto avviene per qualsiasi altra persona fisica e giuridica, in quanto, per i primi [prossimi congiunti], tale disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifiche indagini, se e a condizione che il terzo proprietario non disponga di proprie risorse economiche, mentre, per i secondi [terzi non aventi legami di parentela], deve essere acquisita una specifica prova della natura fittizia dell’intestazione (...)”

  1. La Corte di appello osservò che i beni confiscati erano stati acquistati o durante il periodo in questione, o utilizzando risorse economiche derivanti dalla vendita di beni acquistati in tale periodo. Osservò inoltre che era stata accertata una sproporzione tra i beni posseduti e il reddito familiare, e che i beni appartenevano a familiari che non disponevano di risorse economiche sufficienti a giustificarne l’acquisto. Pertanto, la Corte di appello, come il tribunale di primo grado, concluse che i beni erano stati acquistati con mezzi illeciti (si veda il paragrafo 11 supra).
  2. Il 19 maggio 2021 i ricorrenti presentarono ricorso in punto di diritto alla Corte di cassazione. Lamentarono, in particolare, l’assenza di una correlazione temporale tra il periodo in cui il primo ricorrente era stato socialmente pericoloso e il momento in cui erano stati acquistati i beni confiscati (si vedano i paragrafi 25-30 infra). Hanno inoltre sostenuto che la sentenza di appello non era stata sufficientemente motivata, in quanto il tribunale interno non aveva dimostrato per quali motivi era possibile sostenere che i beni acquistati successivamente al periodo in cui il primo ricorrente aveva commesso dei reati potessero essere considerati i proventi di attività illecite.
  3. Il 14 dicembre 2021, l’Avvocato Generale dinanzi alla Corte di cassazione chiese a quest’ultima di accogliere il ricorso per cassazione dei ricorrenti. Invocando la pertinente giurisprudenza della Corte di cassazione, osservò che, secondo il diritto interno, i beni acquistati fuori del periodo in cui il destinatario della misura aveva commesso dei reati potevano essere confiscati solo se sussistevano molteplici elementi di fatto che dimostravano che tali beni erano stati acquistati utilizzando risorse economiche accumulate durante tale periodo. Secondo l’Avvocato Generale, tuttavia, i giudici nazionali avevano meramente invocato l’assenza di proporzionalità tra il valore dei beni confiscati e il reddito lecito dei ricorrenti, in violazione dei limiti stabiliti dal diritto interno. Conseguentemente, l’Avvocato Generale concluse che la misura era stata disposta in violazione del principio di correlazione temporale tra il periodo in cui la persona in questione aveva commesso dei reati e l’acquisto dei beni confiscati.
  4. Con sentenza n. 13458 del 7 aprile 2022, la Corte di cassazione respinse il ricorso per cassazione dei ricorrenti. Ammise che, in linea di principio, solo i beni acquistati durante il periodo in cui il proposto aveva commesso dei reati potevano essere oggetto della misura in questione. Tuttavia, osservò anche che la giurisprudenza nazionale pertinente aveva riconosciuto la possibilità di confiscare beni acquistati dopo tale periodo, a condizione che sussistessero sufficienti elementi di fatto in grado di dimostrare che essi erano stati acquistati utilizzando risorse economiche accumulate durante il periodo in questione. Date le specifiche circostanze del caso di specie, la Corte di cassazione ritenne che i tribunali di grado inferiore avessero dimostrato che i beni confiscati erano stati acquistati utilizzando risorse economiche accumulate durante il periodo in cui il primo ricorrente era socialmente pericoloso in quanto aveva commesso diversi reati (si veda il paragrafo 11 supra). In particolare, ritenne quanto segue:

“(...) il tribunale regionale, avendo circoscritto la portata temporale della presunzione di pericolosità sociale e valutato la complessiva disponibilità dei beni acquistati dalla famiglia (proposto e prossimi congiunti), nel disporre la confisca anche dei beni acquistati fuori dal termine specifico (seppure di poco), ha sottolineato non solo l’effettiva discrepanza tra il valore dei beni e il reddito complessivo dell’intero nucleo familiare, ma anche la provenienza (illegale) del denaro utilizzato per l’acquisto dei beni oggetto della misura di confisca, acquistati mediante la vendita di altri beni, a loro volta frutto del riciclaggio di proventi illeciti di attività delittuose. Nel contempo, ha recepito i rilevi specifici presentati dalla difesa alla luce di una ragionevole ricostruzione del patrimonio familiare, che dimostravano un saldo negativo in progressivo aumento, che, di per sé, giustificava sufficientemente la provenienza illecita del denaro.

In tale contesto, pertanto, anche le informazioni fornite dai ricorrenti risultano irrilevanti, in quanto essi, nel tentativo di giustificare l’origine dei beni oggetto della confisca, hanno fornito i dati economici di ogni singola operazione: le prove settoriali relative all’acquisto di un singolo bene sono del tutto irrilevanti, dato che il confronto tra le risorse legittimamente disponibili e i singoli acquisti non può essere effettuato in modo isolato, distaccato dal contesto complessivo delle operazioni finanziarie e della movimentazione dei beni effettuate nel medesimo, limitato arco temporale, ma deve essere effettuato alla luce di un esame complessivo del trasferimento dei beni nel periodo in questione e della destinazione complessiva di tutte le risorse economiche disponibili”.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

  1. Le disposizioni interne pertinenti sono contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). In particolare, la misura della “confisca di prevenzione”, prevista dall’articolo 24, può essere inflitta ai soggetti individuati mediante l’interazione degli articoli 1, 4 e 16 del decreto. Tali disposizioni recitano come segue:

Articolo 1: Soggetti destinatari

“1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

  1. a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
  2. b) coloro che, per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

(...)”

Articolo 4: Soggetti destinatari

“1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

(...)

  1. c) ai soggetti di cui all’articolo 1;

(...)”

Articolo 16: Soggetti destinatari

“1. Le disposizioni contenute nel presente titolo [relative alle misure di sequestro preventivo e di confisca] si applicano:

  1. a) ai soggetti di cui all’articolo 4;

(...)”

Articolo 24: Confisca

“1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale. (...)”

  1. La pericolosità sociale dei soggetti compresi in una delle categorie elencate nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 159 del 2011 è considerata “generica” (si veda De Tommaso c. Italia [GC], n. 43395/09, § 43, 23 febbraio 2017, che rinvia alla possibilità, ai sensi della legge n. 1423 del 1956, di imporre misure di prevenzione personali in alcuni casi di “pericolosità generica”; le parti pertinenti di tale legge furono incorporate, senza modifiche, nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 159 del 2011).
  2. L’articolo 26 disciplina la questione dell’accertamento della “intestazione fittizia”, consentendo l’irrogazione di misure di confisca di prevenzione nei confronti di terzi, non considerati socialmente pericolosi, ufficialmente titolari di beni considerati “nella disponibilità” del proposto, ovvero, del soggetto direttamente interessato da una richiesta di applicazione di una misura di prevenzione. Esso recita come segue:

Articolo 26: Intestazione fittizia

  1. “Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.
  2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria, si presumono fittizi:
    1. i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione, nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
    2. i trasferimenti e le iscrizioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.”

II. LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE

A. La natura e la gravità dei reati che giustificano che un soggetto sia dichiarato socialmente pericoloso

  1. Con sentenza n. 31209 del 17 luglio 2015, la Corte di cassazione chiarì gli elementi che dovevano essere valutati per concludere che dei soggetti potessero essere qualificati come persone che “per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto n. 159/2011. La Corte di cassazione affermò quanto segue:

“Tale qualificazione, che deve essere effettuata sulla base di elementi di fatto appropriati (incluso il riferimento alla condotta e al tenore di vita), richiede che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. la realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto;
  2. la realizzazione di attività delittuose che, oltre ad avere la caratteristica che precede siano produttive di reddito illecito (il provento);
  3. la destinazione, almeno parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni della persona e del suo eventuale nucleo familiare.

L’attività contra legem (importata da correlato procedimento penale o ricostruita in via autonoma in sede di prevenzione) deve pertanto caratterizzarsi in termini di delitto – quanto meno ricorrente – produttivo di reddito”.

  1. Con sentenza n. 24 del 27 febbraio 2019, la Corte costituzionale rilevò che, alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di cassazione, per qualificare un soggetto come una persona “che vive abitualmente, anche in parte, dei proventi di reato” era necessaria una triplice valutazione. In particolare, la Corte costituzionale affermò quanto segue:

“Le 'categorie di delitto' che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi “elementi di fatto”, di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscono – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito”.

B. La correlazione temporale tra il periodo in cui il proposto era socialmente pericoloso e l’acquisto dei beni da confiscare

  1. Con sentenza n. 4880 del 2 febbraio 2015, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sancirono chiaramente il principio, che era già desumibile dalla giurisprudenza preesistente, della necessità di una correlazione temporale tra il periodo in cui il destinatario della misura della confisca di prevenzione era ritenuto socialmente pericoloso e l’acquisto dei beni da confiscare, considerati “pericolosi” in quanto acquistati da un soggetto che, al momento dell’acquisto, era socialmente “pericoloso” in ragione della presunta commissione di reati. In particolare, la Corte di cassazione ritenne quanto segue:

“Così, nel caso di beni illecitamente acquistati, il carattere della pericolosità si riconnette non tanto alle modalità della loro acquisizione ovvero a particolari caratteristiche strutturali degli stessi, quanto piuttosto alla qualità soggettiva di chi ha proceduto al loro acquisto. Si intende dire che la pericolosità sociale del soggetto acquirente si riverbera eo ipso sul bene acquistato, ma ancora una volta non già in dimensione statica, ovverosia per il fatto stesso della qualità soggettiva, quanto piuttosto in proiezione dinamica, fondata sull’assioma dell’oggettiva pericolosità del mantenimento di cose, illecitamente acquistate, in mani di chi sia ritenuto appartenere – o sia appartenuto – ad una delle categorie soggettive previste dal legislatore.

L’anzidetto riflesso finisce, poi, con l’“oggettivarsi”, traducendosi in attributo oggettivo o “qualità” peculiare del bene, capace di incidere sulla sua condizione giuridica. Ciò è evidente in caso di morte del titolare, già pericoloso, ovvero di formale trasferimento o fittizia intestazione, posto che il bene è aggredibile anche in capo all’avente causa, a titolo universale o particolare. Infatti è evidente che, in siffatta ipotesi, la confiscabilità in danno di eredi od apparenti proprietari non può più trovare giustificazione nel rapporto pertinenziale res-soggetto preposto, potendo giustificarsi solo in ragione della “qualità” oggettiva dello stesso bene, siccome, a suo tempo, acquistato da persona socialmente pericolosa e, come tale, presumibile frutto di metodo di acquisizione illecita. E, proprio perché esso stesso è divenuto “oggettivamente pericoloso” (nel senso anzidetto), va rimosso, eo ipso, dal sistema di legale circolazione.

(...)

Occorre, a questo punto, affrontare il correlato quesito della necessità o meno della perimetrazione cronologica, ossia della correlazione temporale tra acquisto del bene e manifestazione della pericolosità sociale.

In proposito, con riferimento alla pericolosità generica, va affermato il principio di diritto secondo cui sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente dalla persistente pericolosità del soggetto al momento della presentazione della proposta di prevenzione.

Siffatta conclusione discende dall’apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita (restando, così, affetto da illiceità per così dire generica o, come si è detto in dottrina, da “patologia ontologica”) ed è, dunque, pienamente coerente con la ribadita natura preventiva della misura in esame.

Diversamente, ove fosse possibile aggredire, indiscriminatamente, i beni del proposto, indipendentemente da ogni relazione “pertinenziale” e temporale con la pericolosità, lo strumento ablatorio finirebbe, inevitabilmente, con l’assumere connotati di vera e propria sanzione. Una siffatta misura sarebbe, così, difficilmente compatibile con i parametri costituzionali in tema di tutela dell'iniziativa economica e della proprietà privata di cui agli articoli 41 e 42 Cost., oltreché con i principi convenzionali (segnatamente, con il dettato dell'art. 1, Prot. 1, CEDU). Per quanto si è detto, alla stregua di tali principi, l’ablazione di beni, di ritenuta provenienza illecita, può considerarsi legittima, siccome espressione di corretto esercizio del potere discrezionale del legislatore, solo ove risponda all'interesse generale di rimuovere dal circuito economico beni illecitamente acquistati. D’altro canto, è sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all’indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico.

Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l’acquisizione di beni contra legem, sicché nei confronti dell’ordinamento statale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità (...)

È indubbio, del resto, che l'individuazione di un preciso contesto cronologico entro il quale può essere esercitato il potere di ablazione rende assai più agevole l'esercizio del diritto di difesa, oltre ad assolvere ad ineludibili esigenze di garanzia generica. (...)”

  1. Con sentenza n. 31634 del 27 giugno 2017, la Sesta Sezione Penale della Corte di cassazione chiarì che l’interessato poteva fornire prove che dimostravano che i beni acquistati nel periodo in cui si presumeva che egli avesse commesso dei reati erano stati effettivamente acquistati utilizzando risorse economiche antecedenti alla commissione delle attività illecite e, conseguentemente, non potevano essere confiscati.
  2. Con sentenza n. 13375 del 22 marzo 2018, la Prima Sezione Penale della Corte di cassazione chiarì che i giudici nazionali del merito non potevano sostituire la valutazione della sussistenza della pericolosità sociale da parte del soggetto con la valutazione della sproporzione tra il reddito lecito del soggetto e i beni acquistati. Ciò significa che i beni acquistati fuori del periodo in cui il soggetto era stato qualificato come pericoloso per la collettività non potevano essere confiscati, indipendentemente dal fatto che il loro valore fosse sproporzionato al reddito lecito del soggetto.
  3. Con sentenza n. 14165 del 27 marzo 2018, la Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione confermò la rilevanza del principio di correlazione temporale tra il periodo in cui il proposto era stato socialmente pericoloso e l’acquisto dei beni da confiscare (si veda altresì, Corte di cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 30974 del 9 luglio 2018). La Corte ritenne quanto segue:

“(...) questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale “la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo, con la conseguenza che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale; mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (...)”

La Corte di cassazione chiarì inoltre che, nei casi di persone che presentano una pericolosità sociale “qualificata”, era ragionevole presumere che i beni acquistati immediatamente dopo il periodo in cui il proposto era stato socialmente pericoloso fossero stati effettivamente acquistati con mezzi illeciti accumulati durante tale arco temporale, purché sussistessero sufficienti elementi di fatto che giustificavano tale conclusione (si veda altresì Corte di cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 1543 del 14 gennaio 2021). In particolare, la Corte ritenne quanto segue:

“allorché gli acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità qualificata ed il giudice del merito dia conto dell’esistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi che dette acquisizioni patrimoniali siano la diretta derivazione causale proprio della provvista formatasi nel periodo di illecita attività, legittimamente può applicarsi la misura ablatoria, in quanto esiste un collegamento di tipo logico fra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l’incremento patrimoniale “ingiustificato” che ha generato i beni oggetto di confisca”.

  1. Tale ultimo principio, elaborato in relazione a casi di soggetti che presentavano una pericolosità sociale “qualificata”, fu esteso nella sentenza n. 12329 del 16 aprile 2020 della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione ai casi di soggetti di pericolosità sociale “generica”. La Corte sostenne che il principio della correlazione temporale, pur essendo essenziale, dovesse essere interpretato alla luce di un “criterio operativo che consenta di salvaguardare la garanzia in esso sancita senza esporla a inaccettabili interpretazioni formalistiche”. Conseguentemente, la Corte di cassazione ritenne che i beni acquistati successivamente al periodo in cui il proposto era stato socialmente pericoloso potessero essere oggetto di misure di confisca, purché fossero rispettate specifiche condizioni e garanzie. In particolare, la Corte ritenne quanto segue:

“Occorre allora che, per quanto attiene ai beni acquistati fuori del periodo di manifestazione della pericolosità sociale siano individuati, con adeguata motivazione capace di illustrarne la consistenza, i dati di fatto rivelatori di una diretta provenienza di quei beni dalla illecita ricchezza formatasi in precedenza [durante il periodo in cui il proposto era socialmente pericoloso]”.

  1. Tale principio fu ulteriormente chiarito nella sentenza n. 36421 del 7 ottobre 2021 della Sesta Sezione Penale della Corte di cassazione, nella quale fu sottolineato che tali elementi di fatto dovevano essere dimostrati in modo tanto più rigoroso e inequivocabile quanto maggiore era il lasso di tempo intercorso tra il periodo in cui la persona in questione era stata socialmente pericolosa e l’acquisto dei beni da confiscare. In particolare, la Corte ritenne quanto segue:

“Quanto alle misure di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura con riguardo ai beni acquisiti nel periodo successivo a quello in cui la persona in questione ha costituito un pericolo per la società, purché il giudice competente fornisca la prova dell’esistenza di una pluralità di elementi di fatto idonei a dimostrare che le acquisizioni di beni derivano dal patrimonio accumulato nel periodo in cui sono state commesse le attività criminose (…)

La nozione di [bene derivante da ricchezza accumulata nel periodo in cui un soggetto ha costituito un pericolo per la collettività] e l'onere probatorio ad essa sotteso mutano a seconda del lasso di tempo intercorso tra la data di acquisizione [del bene] e la data conclusiva del periodo in cui il soggetto in questione ha costituito un pericolo per la collettività: il valore dei molteplici 'elementi fattuali' deve infatti assumere un rilievo tanto più rilevante quanto maggiore è il lasso di tempo intercorso tra tali momenti. E così, rispetto all'acquisto di un bene effettuato immediatamente dopo la delimitazione temporale del pericolo per la collettività, la possibilità di ritenere, in assenza di concreti elementi di opposto valore dimostrativo, che il bene stesso sia stato acquisito con il diretto reimpiego dell'illecita accumulazione di precedente ricchezza, è supportata da immediata ragionevolezza persuasiva. Al contrario, la possibilità di confiscare un bene acquistato dopo un lasso di tempo, anche considerevole, dal momento in cui il soggetto in questione non costituisce più un pericolo per la collettività, è subordinata alla presenza di specifici elementi che consentano di ricondurre in modo rigoroso e inequivocabile l’acquisto in questione al reinvestimento diretto di capitali precedentemente accumulati in modo illecito”.

C. Il riparto dell’onere della prova

  1. In ordine al riparto dell’onere della prova, con sentenza n. 4880 del 2 febbraio 2015, le Sezioni Unite della Corte di cassazione affermarono quanto segue:

“(...) spetta, pur sempre, alla parte pubblica l'onere della prova in ordine alla sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale nonché all’illecita provenienza, da dimostrare anche in base a presunzioni. Nondimeno, al proposto è riconosciuta la facoltà di offrire prova contraria e liberatoria, atta a neutralizzare quelle presunzioni, in guisa da dimostrare la legittima provenienza degli stessi beni”.

  1. Con sentenza n. 18569 del 3 maggio 2019, la Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione chiarì l’onere probatorio a carico del terzo i cui beni dovevano essere confiscati (si veda altresì Corte di cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 8984 del 19 gennaio 2022):

“quanto alla legittimazione dell’impugnazione del provvedimento di confisca da parte del terzo, che pur non essendo lo stesso gravato da alcun onere probatorio, ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità. È chiaro, quindi, che per il terzo, il procedimento ruoterà solo ed esclusivamente intorno al suddetto onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (…) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad esempio sussistenza della condizione di pericolosità, valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato; la legittima provenienza), e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere.”

III. GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI PERTINENTI

  1. Per i pertinenti strumenti internazionali e dell’Unione europea in materia di confisca non basata sulla condanna, si veda Garofalo e altri c. Italia (dec.), nn. 47269/18 e altri 3, §§ 59-76, 21 gennaio 2025.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi quanto al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

  1. I ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’articolo 6 1 della Convenzione, la “confisca di prevenzione” dei loro beni, sostenendo che le decisioni dei tribunali nazionali non avevano osservato le condizioni stabilite dal diritto e dalla giurisprudenza interni per l’irrogazione della misura contestata.
  2. Essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa (si vedano Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, §§ 114 e 126, 20 marzo 2018, e Yüksel Yalçınkaya c. Turchia [GC], n. 15669/20, § 217, 26 settembre 2023), la Corte ritiene che le doglianze dei ricorrenti debbano essere esaminate unicamente alla luce dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (si vedano, per il medesimo approccio, Todorov e altri c. Bulgaria, nn. 50705/11 e altri 6, § 129, 13 luglio 2021; Yordanov e altri c. Bulgaria, nn. 265/17 e 26473/18, § 69, 26 settembre 2023; e Mandev e altri c. Bulgaria, nn. 57002/11 e altri 4, § 78, 21 maggio 2024), che recita come segue:

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblico interesse e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.

A. Sulla ricevibilità

  1. La Corte rileva che i ricorsi non sono manifestamente infondati e non incorrono in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Devono pertanto essere dichiarati ricevibili.

B. Sul merito

1. Sulla questione di sapere se vi sia stata un'ingerenza e la regola applicabile dell’articolo 1 del Protocollo n. 1

  1. L’articolo 1 del Protocollo n. 1, che garantisce sostanzialmente il diritto di proprietà, comprende tre distinte regole. La prima, espressa nella prima frase del primo paragrafo, stabilisce il principio del pacifico godimento dei beni in generale. La seconda regola, nella seconda frase del medesimo paragrafo, riguarda la privazione della proprietà e la subordina ad alcune condizioni. La terza, contenuta nel secondo paragrafo, riconosce che gli Stati contraenti abbiano il diritto, tra l’altro, di disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale. La seconda e la terza regola, che trattano particolari casi di ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni, devono essere interpretate alla luce del principio generale stabilito nella prima regola (si veda, tra numerosi altri precedenti, Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, § 44, CEDU 1999‑V; si vedano altresì Todorov e altri, 179, e Yordanov e altri, § 97, entrambe sopra citate).
  2. La Corte rileva innanzitutto che le parti non hanno contestato che la confisca dei beni dei ricorrenti costituisse un’ingerenza nel loro diritto al pacifico godimento dei beni garantito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte non vede alcun motivo per ritenere diversamente.
  3. In alcune cause in materia di confisca (si vedano, per esempio, Phillips c. Regno Unito, n. 41087/98, § 51, CEDU 2001-VII; Saccoccia c. Austria, n. 69917/01, § 86, 18 dicembre 2008; Bongiorno e altri c. Italia, n. 4514/07, § 42, 5 gennaio 2010; e Telbis e Viziteu c. Romania, n. 47911/15, § 72, 26 giugno 2018), la Corte ha ritenuto che l’ingerenza nei diritti dei ricorrenti rientrasse nel campo di applicazione del secondo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che, inter alia, consente agli Stati contraenti di disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale. In particolare, la Corte ha osservato che, se era stata disposta una misura di confisca indipendentemente dall’esistenza di una condanna penale, bensì piuttosto in conseguenza di un distinto procedimento giudiziario “civile” (ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione), finalizzato al recupero di beni considerati acquistati illecitamente, tale misura, anche se comportava la confisca irrevocabile di beni, costituiva nondimeno una disciplina dell’uso dei beni ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Air Canada c. Regno Unito, 5 maggio 1995, § 34, Serie A n. 316‑A; Riela e altri c. Italia (dec.), n. 52439/99, 4 settembre 2001; Sun c. Russia, n. 31004/02, § 25, 5 febbraio 2009; Silickienė c. Lituania, n. 20496/02, § 62, 10 aprile 2012; Veits Estonia, n. 12951/11, § 70, 15 gennaio 2015; e Gogitidze e altri c. Georgia, n. 36862/05, § 94, 12 maggio 2015).
  4. In altre cause in materia di confisca, la Corte ha ritenuto che misure simili costituissero privazione della proprietà ai sensi della seconda frase del primo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano, per esempio, Andonoski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 16225/08, § 30, 17 settembre 2015; C. Service Benz Com S.R.L. c. Romania, n. 58045/11, § 30, 4 luglio 2017; e Yașar c. Romania, n. 64863/13, § 49, 26 novembre 2019).
  5. Tuttavia, secondo la Corte, non è necessario determinare in base a quale delle tre regole dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 debba essere esaminata la causa, in quanto i principi che disciplinano la questione della giustificazione sono sostanzialmente i medesimi (si vedano Todorov e altri, 182, e Yordanov e altri, § 98, entrambe sopra citate; si veda altresì Denisova e Moiseyeva c. Russia, n. 16903/03, § 55, 1° aprile 2010).

2. Giustificazione dell’ingerenza

  1. Affinché un’ingerenza sia compatibile con l’articolo 1 del Protocollo n. 1, essa deve essere prevista dalla legge, rientrare nell’interesse generale ed essere proporzionata, vale a dire, essa deve garantire un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e i requisiti della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo (si veda, tra numerosi altri precedenti, The J. Paul Getty Trust e altri c. Italia, n. 35271/19, 281, 2 maggio 2024, con ulteriori rinvii).

(a) Le conclusioni delle parti

(i) I ricorrenti

  1. I ricorrenti hanno sostenuto che le decisioni dei tribunali nazionali non avevano osservato le condizioni stabilite dal diritto e dalla giurisprudenza interni per l’irrogazione della misura contestata.
  2. Hanno osservato che il primo ricorrente aveva commesso reati contro il patrimonio tra il 1980 e il 1998 ma, dopo tale periodo, aveva commesso solo un tentativo di furto nel 2008, reato che per definizione non produceva alcun reddito illecito e, conseguentemente, non poteva in alcun modo giustificare la presunzione di illecita provenienza dei beni confiscati.
  3. Invocando la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, i ricorrenti hanno sottolineato che una dichiarazione di pericolosità sociale del primo ricorrente, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto n. 159/2011, presupponeva la commissione “abituale”, per un significativo arco temporale, di reati che avevano prodotto redditi illeciti, e hanno ritenuto che dopo il 1998 tale condizione non fosse stata soddisfatta.
  4. I ricorrenti hanno inoltre sottolineato che, sebbene il primo ricorrente fosse stato considerato socialmente pericoloso nel periodo compreso tra il 1980 e il 2008, i beni confiscati erano stati acquistati negli anni 2010, 2014, 2016 e 2018. A loro avviso, le decisioni dei tribunali nazionali avevano chiaramente violato il principio di correlazione temporale tra il periodo in cui la persona in questione era stata socialmente pericolosa e l’acquisto dei beni da confiscare, come stabilito dalla pertinente giurisprudenza nazionale. A tale riguardo, hanno osservato che l’Avvocato Generale della Corte di cassazione aveva riconosciuto la violazione di tale principio.

(ii) Il Governo

  1. Il Governo ha sostenuto che la misura contestata era stata irrogata in conformità ai criteri stabiliti dal diritto interno, come interpretati nella pertinente giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.
  2. In particolare, il Governo ha sostenuto che i tribunali nazionali avevano valutato correttamente la sussistenza delle seguenti condizioni: a) la commissione, da parte del primo ricorrente, di reati in grado di generare un profitto (nove condanne per numerosi reati contro il patrimonio, quali furto, ricettazione e rapina aggravata, commessi nell’ambito dell’appartenenza a organizzazioni criminali costituite per commettere tali reati); b) la natura abituale della commissione di tali reati per un significativo arco temporale, in particolare tra il 1980 e il 1998 e nuovamente, dopo avere scontato una pena detentiva tra il 1998 e il 2006, nel 2008; c) la generazione di profitti che costituivano o avevano costituito, per un periodo di tempo specificato, l’unica componente del reddito personale del primo ricorrente o una componente significativa di tale reddito, in particolare, tra il 1980 e il 1998 e nuovamente nel 2008.
  3. Il Governo ha sottolineato che la misura in questione era stata inflitta in relazione a beni acquistati mediante proventi illeciti attribuibili al primo ricorrente poiché, a suo avviso, essi derivavano dal patrimonio accumulato durante il periodo in cui egli era stato ritenuto socialmente pericoloso.
  4. Secondo il Governo la decisione di infliggere la misura contestata era stata basata su una valutazione ragionevole e motivata, adeguata a corroborare la presunzione che i beni confiscati fossero stati di origine illecita. In particolare, i tribunali di grado inferiore avevano individuato i reati per i quali il primo ricorrente era stato condannato, lungo un arco temporale superiore a vent’anni, e avevano osservato che tali reati avevano permesso al primo ricorrente e alla sua famiglia di accumulare risorse economiche che erano state reinvestite in beni immobili. L’ultimo reato, commesso nel 2008, confermava che il primo ricorrente continuava a essere socialmente pericoloso. Il Governo ha attribuito particolare importanza al fatto che il primo ricorrente non avesse commesso reati tra 1998 e il 2008 unicamente perché in tale periodo era detenuto in esecuzione di una pena detentiva.
  5. Ha inoltre sottolineato che il ricorrente non aveva fornito alcuna ragionevole spiegazione circa la provenienza dei beni confiscati, mentre la perizia disposta dal tribunale aveva dimostrato che i ricorrenti non avevano avuto alcun reddito lecito in grado di giustificare l’acquisto dei beni confiscati. Conseguentemente, l’unica spiegazione ragionevole era che tali beni fossero stati acquistati reinvestendo gli utili accumulati durante il periodo in cui il primo ricorrente aveva commesso i reati che avevano condotto alla conclusione che egli fosse socialmente pericoloso. Secondo il Governo, i tribunali nazionali avevano dimostrato che tali risorse erano il risultato della rivendita di beni acquistati mediante mezzi illeciti.
  6. Il Governo ha inoltre sostenuto che le decisioni dei tribunali nazionali avevano osservato il principio, sancito nella giurisprudenza nazionale, della necessaria correlazione temporale tra il periodo in cui la persona in questione era socialmente pericolosa e l’acquisizione dei beni da confiscare. A suo avviso, i tribunali nazionali avevano dimostrato che i beni confiscati erano stati acquistati utilizzando risorse economiche derivanti dalla rivendita di beni acquistati con mezzi illeciti.
  7. Il Governo ha inoltre ritenuto che la misura contestata fosse proporzionata al fine legittimo perseguito, vale a dire la rimozione dal circuito economico di beni acquistati illecitamente. Ha sottolineato, in particolare, che la misura era stata irrogata ai ricorrenti nell’ambito di un procedimento che aveva offerto molteplici garanzie procedurali e non li aveva gravati di un onere eccessivo.
  8. Ha sottolineato che l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per l’irrogazione della misura contestata spettava al pubblico ministero, mentre i ricorrenti avevano il diritto di fornire prove che dimostravano la legittima provenienza dei beni in questione o che questi non erano stati effettivamente nella disponibilità della persona in questione. Tale onere non era particolarmente gravoso, poiché era sufficiente addurre l’esistenza di fatti, situazioni o eventi che dimostravano, ragionevolmente e plausibilmente, la legittima provenienza dei beni.
  9. Il Governo ha inoltre sottolineato che i ricorrenti avevano beneficiato, nei procedimenti che avevano dato luogo all’irrogazione della misura, di diverse garanzie procedurali, quali la possibilità di una pubblica udienza, l’esame nel contraddittorio delle prove pertinenti dinanzi ai tribunali in tre gradi, e la possibilità di presentare prove, documentazione, testimoni e perizie. Ha inoltre osservato che i tribunali interni competenti avevano disposto una perizia e avevano esaminato i rilievi e le prove fornite dai ricorrenti.

(b) I commenti dei terzi

  1. L’associazione Unione delle Camere Penali Italiane ha ritenuto che il sistema italiano di irrogazione di misure di prevenzione patrimoniali non fornisse agli interessati una ragionevole opportunità di presentare i loro rilievi ai giudici nazionali, conformemente al principio del contraddittorio.
  2. L’associazione ha inoltre osservato che, ai sensi del diritto interno, era imposto un criterio probatorio molto basso per dimostrare che la persona in questione fosse socialmente pericolosa e che i beni da confiscare costituissero proventi di attività illecite. In particolare, tutto ciò che era richiesto era una valutazione basata su motivi probabili e sostanzialmente presuntivi. Il sistema delle presunzioni applicabile impone l’onere della prova alla persona in questione e ai terzi interessati, che sono tenuti a dimostrare la legittima provenienza dei loro beni anche quando questi sono stati acquistati molti anni prima dell’irrogazione della misura contestata.
  3. Secondo il terzo interveniente, la disposizione interna applicabile, come interpretata nella giurisprudenza interna, gravava gli interessati di un onere eccessivo e rendeva il procedimento relativo all’irrogazione di misure di prevenzione patrimoniali ontologicamente ingiusto.

(3) La valutazione della Corte

(i) La questione di sapere se la misura osservasse il principio di legalità

  1. La Corte ribadisce che il primo e più importante requisito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 è che qualsiasi ingerenza da parte di un’autorità pubblica nel pacifico godimento di beni debba essere prevista dalla legge: la seconda frase del primo paragrafo autorizza la privazione della proprietà solo “alle condizioni previste dalla legge” e il secondo paragrafo riconosce che gli Stati hanno il diritto di disciplinare l’uso dei beni ponendo in vigore delle “leggi”. Inoltre, lo stato di diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è insito in tutti gli articoli della Convenzione (si veda Lekić c. Slovenia [GC], n. 36480/07, § 94, 11 dicembre 2018).
  2. L’esistenza di una base giuridica nel diritto interno non è, di per sé, sufficiente a soddisfare il principio di legalità. Inoltre, la base giuridica deve possedere una certa qualità, ovvero, deve essere sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile quanto alla sua applicazione e alle sue conseguenze (si veda Centro Europa 7 Srl e Di Stefano c. Italia [GC], n. 38433/09, § 187, CEDU 2012), compatibile con lo stato di diritto e fornire sufficienti garanzie procedurali contro l’arbitrarietà (si veda Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n. 71243/01, § 96, 25 ottobre 2012). Il requisito della legalità esige anche il rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto interno (si vedano East West Alliance Limited c. Ucraina, n. 19336/04, § 167, 23 gennaio 2014; Dimitrovi c. Bulgaria, n. 12655/09, § 44, 3 marzo 2015; e Zlínsat, spol. S.r.o. c. Bulgaria, n. 57785/00, §§ 97-98, 15 giugno 2006).
  3. Nel caso di specie, la Corte rileva anzitutto che le parti non hanno contestato che la misura impugnata avesse una base nel diritto interno, in particolare nell’articolo 24, comma 1, del decreto n. 159/2011, e che fosse accessibile.
  4. Il disaccordo delle parti verteva, piuttosto, sul rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dal diritto interno, così come interpretati nella pertinente giurisprudenza interna, al fine dell’applicazione della confisca contestata, con specifico riguardo: (i) alla natura e alla gravità dei reati la cui commissione giustificava la dichiarazione della pericolosità sociale della persona in questione, che comportava la presunzione che i beni acquistati durante tale periodo fossero i proventi di attività illecite, e (ii) alla delimitazione temporale riguardo ai beni che, nella misura in cui erano stati acquistati durante il periodo in cui la persona in questione aveva commesso dei reati, potevano essere confiscati.
  5. La Corte ritiene che, nel caso di specie, la questione di sapere se la misura in questione fosse stata irrogata in conformità alle condizioni e ai limiti stabiliti dal diritto e dalla giurisprudenza nazionali, e se fosse quindi compatibile con il principio di legalità, sia strettamente connessa alla questione di sapere se la misura fosse proporzionata al fine legittimo perseguito. Essa esaminerà conseguentemente tali questioni congiuntamente.

(ii) La questione di sapere se la misura sia stata adottata nell’interesse pubblico o generale

  1. Indipendentemente dalla regola applicabile dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, qualsiasi ingerenza da parte di un’autorità pubblica nel pacifico godimento di beni può essere giustificata solo se risponde a un legittimo interesse generale. Il principio del “giusto equilibrio” insito nell’articolo 1 del Protocollo n. 1 stesso presuppone l’esistenza di un interesse generale della comunità (si veda The J. Paul Getty Trust e altri, sopra citata, 335, con ulteriori rinvii).
  2. In altre cause in materia di confisca, in assenza di condanna penale, di beni che si presumeva fossero stati acquistati illecitamente, la Corte ha ritenuto che la misura in questione fosse stata eseguita in conformità all’interesse generale di garantire che l’uso dei beni in questione non procurasse un vantaggio ai ricorrenti a discapito della comunità (si vedano Gogitidze e altri, sopra citata, § 103, e Telbis e Viziteu, sopra citata, § 74). Con specifico riguardo alla misura della “confisca di prevenzione” prescritta dal diritto italiano, la Corte ha già ritenuto che essa fosse finalizzata a garantire che il delitto non pagasse e a impedire un ingiusto arricchimento, privando l’interessato e i terzi che non vantavano un valido diritto sui beni da confiscare dei profitti derivanti da attività delittuose, e che avesse, pertanto, natura essenzialmente riparativa e non punitiva (si veda Garofalo e altri c. Italia (dec.), nn. 47269/18 e altri 3, § 134, 21 gennaio 2025).
  3. Nel caso di specie, la Corte è convinta che il sistema italiano della confisca non basata su una condanna perseguisse un fine legittimo di interesse pubblico, vale a dire evitare l’arricchimento ingiusto derivante da reati, privando gli interessati di profitti illeciti (si vedano Garofalo e altri, sopra citata, § 133; Todorov e altri, sopra citata, 186).

(iii) La questione di sapere se la misura fosse proporzionata al fine perseguito

(α) Principi generali

  1. La Corte ribadisce che la preoccupazione di conseguire un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e i requisiti della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo è rispecchiata nella struttura dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 nel suo complesso, indipendentemente dai paragrafi interessati in ciascun caso, e comporta la necessità di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito (si veda, tra altri precedenti, The J. Paul Getty Trust e altri, sopra citata, § 374). Il necessario equilibrio non sarà conseguito se gli interessati hanno dovuto sostenere un onere eccessivo (si veda Todorov e altri, sopra citata, § 187).
  2. La Corte ribadisce inoltre che, sebbene l’articolo 1 del Protocollo n. 1 non contenga alcun esplicito requisito procedurale, essa ha costantemente richiesto che i procedimenti interni offrissero alla persona lesa una ragionevole opportunità di presentare il proprio caso alle autorità competenti al fine di contestare efficacemente le misure che interferivano nei diritti garantiti da tale disposizione. Nell’accertare se tale condizione sia stata soddisfatta, è necessaria compiere una rassegna esauriente delle procedure applicabili (si veda Rummi c. Estonia, n. 63362/09, § 104, 15 gennaio 2015).
  3. La Corte ha già riconosciuto, in linea di principio, la compatibilità con la Convenzione delle procedure di confisca di beni in assenza di una condanna che stabilisca la colpevolezza degli imputati, se tali beni erano connessi all’asserita commissione di vari gravi reati che avevano comportato un ingiusto arricchimento. In quanto tali, ha ritenuto che i ricorsi fossero manifestamente infondati o che non vi fosse stata violazione in cause riguardanti reati di tipo mafioso (si vedano Raimondo c. Italia, 22 febbraio 1994, §§ 16‑30, Serie A n. 281‑A; Arcuri e altri c. Italia (dec.), n. 52024/99, CEDU 2001‑VII; e Morabito e altri c. Italia (dec.), n. 58572/00, CEDU 7 giugno 2005), traffico di sostanze stupefacenti (si vedano Butler c. Regno Unito (dec.), n. 41661/98, 27 giugno 2002; Webb c. Regno Unito (dec.), n. 56054/00, 10 febbraio 2004; e Saccoccia c. Austria, n. 69917/01, §§ 87‑91, 18 dicembre 2008), corruzione nei servizi pubblici (si veda Gogitidze e altri, sopra citata, §§ 103-14), criminalità organizzata (si veda Silickienė, sopra citata, §§ 60-70), o riciclaggio (si vedano Balsamo c. San Marino, nn. 20319/17 e 21414/17, §§ 89-95, 8 ottobre 2019, e Zaghini c. San Marino, n. 3405/21, § § 60-71, 11 maggio 2023). La Corte ha inoltre chiarito che la confisca non dovrebbe essere utilizzata per perseguire ulteriori fini cui sono specificamente diretti altri strumenti, contenenti proprie garanzie procedurali (si veda Todorov e altri, sopra citata, § 203).
  4. Riassumendo l’approccio seguito in tali cause, la Corte ha osservato, in primo luogo, che era possibile affermare l’esistenza di comuni norme giuridiche europee e persino universali che incoraggiavano la confisca di beni connessi a gravi reati quali la corruzione, il riciclaggio e reati in materia di sostanze stupefacenti, in assenza di una previa condanna penale. In secondo luogo, l’onere di provare la legittima provenienza di beni presumibilmente acquistati illecitamente poteva legittimamente essere trasferito ai convenuti in tali procedimenti non penali di confisca, nonché in procedimenti civili in rem. In terzo luogo, le misure di confisca potevano essere applicate non solo ai proventi diretti di reato, ma anche ai beni, compresi eventuali redditi e altri vantaggi indiretti, ottenuti convertendo o trasformando i proventi diretti di reato o mescolandoli con altri beni, eventualmente legittimi. Infine, le misure di confisca potevano essere applicate non solo alle persone direttamente sospettate di reati, ma anche a terzi, titolari di diritti di proprietà senza la necessaria buona fede, al fine di camuffare il loro ruolo illecito nell’accumulo del patrimonio in questione (si vedano Gogitidze e altri, §§ 105 e 107, e Telbis e Viziteu, § 76, entrambe sopra citate).
  5. Nel valutare se le misure di confisca fossero compatibili con le garanzie sancite dall’articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha valutato, in primo luogo, la natura dei reati presupposto e, in particolare, la loro gravità e se si potesse presumere che generassero redditi illeciti (si vedano Todorov e altri, sopra citata, § 200, e, in particolare, Yordanov e altri, sopra citata, § 115, quest’ultima relativa a una confisca non basata su una condanna simile a quella in questione nel caso di specie). La Corte ha espresso serie preoccupazioni riguardo alla legislazione nazionale che prevedeva che le procedure per irrogare simili misure potessero essere attivate non solo da reati particolarmente gravi come quelli connessi alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti, alla corruzione nel servizio pubblico o al riciclaggio, o da altri reati che si poteva presumere che generassero sempre un reddito, ma anche da diversi altri reati, oltre che da alcuni illeciti amministrativi (si vedano, in particolare, Yordanov e altri, § 115, e Todorov e altri, § 200, entrambe sopra citate). Inoltre, sebbene la Corte abbia ritenuto legittimo che le autorità nazionali competenti emettessero provvedimenti di confisca sulla base di una preponderanza di prove indicanti che i redditi leciti degli imputati non potevano essere stati sufficienti ad acquistare i beni in questione (si vedano Gogitidze e altri, § 107; Telbis e Viziteu, § 68; e Balsamo, § 91, tutte sopra citate), essa ha spiegato che la possibilità di irrogare le misure dovrebbe essere subordinata alla necessità di individuare “significative” discrepanze tra il reddito legale accertato di un soggetto e i beni che lo stesso possedeva (si veda Todorov e altri, sopra citata, § 204).
  6. In secondo luogo, la Corte ha chiarito che era necessario che le autorità nazionali accertassero un nesso tra i beni da confiscare e i reati presupposto che erano stati presumibilmente commessi dalla persona in questione (si vedano Todorov e altri, sopra citata, § 212, riguardante una confisca estesa successiva a una condanna, e Yordanov e altri, sopra citata, § 124, riguardante anch’essa una confisca non basata su una condanna). Tale approccio è stato elaborato dalla Corte nelle cause Todorov e altri e Yordanov e altri sulla base della precedente giurisprudenza della Corte. In particolare, la Corte ha osservato che in precedenti cause aveva preso in considerazione se le autorità nazionali che avevano disposto la confisca avessero accertato o meno la provenienza delittuosa dei beni in questione. Per esempio, nella causa G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia ([GC], nn. 1828/06 e altri 2, § 301, 28 giugno 2018), essa ha considerato, nella sua analisi della proporzionalità, il grado di colpevolezza o di negligenza dei ricorrenti. In altre cause come Phillips (sopra citata, § 53), Veits (sopra citata, § 74) e Silickienė (sopra citata, § 68), essa aveva tentato di assicurarsi che nei procedimenti nazionali fosse stata accertata la provenienza illecita o delittuosa dei beni da confiscare, anche se non con un criterio di prova penale. Per contro, la Corte ha riscontrato violazioni delle disposizioni della Convenzione in alcune altre cause in materia di confisca nelle quali le autorità nazionali non avevano dimostrato che i beni confiscati fossero proventi di reato, o non avevano effettuato alcuna valutazione dei beni precisi che avrebbero potuto essere ottenuti mediante i reati (si vedano Geerings c. Paesi Bassi, n. 30810/03, § 47, 1° marzo 2007, e Rummi, sopra citata, § 107).
  7. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che, nel determinare se fosse stato conseguito il giusto equilibrio richiesto dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 in cause riguardanti la confisca di beni derivanti presumibilmente da attività illecite, essa doveva valutare se i tribunali nazionali avessero fornito alcuni dettagli riguardo all’asserita condotta delittuosa dalla quale provenivano asseritamente i beni da confiscare, e dimostrato in modo motivato che tali beni avrebbero potuto essere i proventi della condotta delittuosa dimostrata o della quale si presumeva l’esistenza (si vedano Todorov e altri, § 215, e Yordanov e altri, § 124, entrambe sopra citate).
  8. Con specifico riguardo alla misura della “confisca di prevenzione” prevista dal diritto italiano, nella decisione Garofalo e altri (sopra citata) la Corte ha ritenuto che essa non potesse essere considerata una pena, ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione, in ragione di diversi limiti previsti dal diritto e dalla giurisprudenza interni applicabili e, in particolare, del fatto che la confisca in questione poteva essere applicata esclusivamente a beni che si presumeva provenissero da attività illecite, a causa dell’assenza di prove che ne dimostrassero la legittima provenienza (ibid., § 129); che la misura poteva essere giustificata solo nella misura in cui i reati presumibilmente commessi dall’interessato costituivano una fonte di profitti illegali, di importo ragionevolmente congruo al valore dei beni da confiscare (ibid., § 130); che la misura poteva essere applicata solo in relazione ai beni acquistati dall’interessato durante il periodo in cui egli aveva presumibilmente commesso reati che comportavano profitti illeciti, dimostrando in tal modo che tale misura era finalizzata a impedire l’ingiusto arricchimento sulla base della commissione di reati (ibid., § 131); e che doveva essere applicata solo in relazione ai profitti illeciti derivanti dai reati presumibilmente commessi dall’interessato, senza estendersi al prodotto del reato (ibid., § 132).
  9. In terzo luogo, in ordine alle garanzie procedurali e, in particolare, al criterio di prova imposto alle autorità nazionali, ogniqualvolta un provvedimento di confisca era il risultato di un procedimento connesso ai proventi di reato derivanti da gravi reati, la Corte non ha richiesto la prova “oltre ogni ragionevole dubbio” dell’illecita provenienza dei beni in tale procedimento. Invece, la prova basata su una ponderazione delle probabilità o su un’elevata probabilità dell’illecita provenienza, unita all’incapacità del proprietario di dimostrare il contrario, è stata ritenuta sufficiente ai fini del criterio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano Silickienė, §§ 60-70; Balsamo, § 91; Telbis e Viziteu, § 68; e Zaghini, § 62, tutte sopra citate). Tuttavia, la Corte ha chiarito che l’ordinamento giuridico interno dovrebbe limitare l’arco temporale entro il quale i beni pertinenti possono essere confiscati, al fine di non rendere eccessivamente oneroso per l’interessato fornire la prova del reddito lecito o della legittima provenienza di beni acquistati molti anni prima dell’apertura del procedimento di confisca (si vedano Todorov e altri, § 201‑02, e Yordanov e altri, §§ 116-17, entrambe sopra citate).
  10. Inoltre, è stata concessa alle autorità nazionali libertà di azione ai sensi della Convenzione per applicare misure di confisca non solo alle persone direttamente accusate di reati, ma anche ai loro familiari e ad altri stretti congiunti che si presumeva possedessero e gestissero informalmente i beni “acquisiti illecitamente” per conto di sospetti autori di reati, o che non possedevano comunque il necessario status della buona fede (si vedano Gogitidze e altri, sopra citata, § 107, e Telbis e Viziteu, sopra citata, § 68, con ulteriori rinvii). La Corte ha ritenuto che fosse ragionevole che i ricorrenti, che si presumeva avessero tratto indebitamente vantaggio dai proventi di reati commessi da familiari, fossero tenuti ad assolvere la loro parte dell’onere della prova confutando i sospetti provati del pubblico ministero circa l’illecita provenienza dei loro beni (si vedano Balsamo, § 91, e Telbis e Vizite, § 77, entrambe sopra citate). Tuttavia, la Corte ha chiesto alle autorità nazionali di dimostrare la prova di un nesso tra il bene in questione e i reati commessi dal sospetto autore del reato, senza invocare la mera discrepanza tra il reddito e le spese della persona proprietaria del bene (si veda Todorov e altri, sopra citata, § 221).
  11. Se è stata effettuata l’analisi relativa al nesso tra i beni da confiscare e i reati presupposto, la Corte si rimetterà generalmente alla valutazione dei tribunali nazionali, salvo qualora i ricorrenti abbiano dimostrato che tale valutazione era arbitraria o manifestamente irragionevole (si veda Yordanov e altri, sopra citata, § 125, con ulteriori rinvii).

(β)  L’applicazione dei principi summenzionati al caso di specie

  1. Alla luce dei principi generali ribaditi sopra e tenuto conto delle doglianze dei ricorrenti, la Corte ritiene che nel caso di specie sia necessario valutare se i giudici nazionali abbiano dimostrato in modo motivato e sulla base di un’oggettiva valutazione dei fatti e delle prove che si potesse presumere che i beni confiscati fossero stati acquistati con i proventi di gravi reati che avevano generato redditi illeciti (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. supra). In tale contesto, la Corte ha richiesto alle autorità nazionali di fornire almeno alcuni dettagli riguardo all’asserita condotta illecita che aveva dato luogo all’acquisizione dei beni da confiscare e di accertare qualche nesso tra tali beni e la condotta illecita (Todorov e altri, sopra citata, §§ 220 e 238), in particolare dal punto di vista temporale. La Corte sottolinea che tale valutazione è richiesta non solo dalla sua giurisprudenza, ma anche dalla pertinente giurisprudenza interna (si vedano i paragrafi 23-32 supra).
  2. Nel caso di specie, la Corte rileva che le autorità nazionali hanno osservato che il primo ricorrente aveva commesso diversi reati tra il 1980 e il 1998, tra cui rapine e tentate rapine negli anni 1980, 1993, 1994, 1995 e 1998, furto aggravato nel 1980, estorsione nel 1987, associazione a delinquere finalizzata alla rapina tra il 1990 e il 1995, e ricettazione nel 1995, e hanno inoltre sottolineato che egli aveva commesso un ulteriore furto nel 2008 (si veda il paragrafo 7 supra). La Corte osserva che, secondo il casellario giudiziale del ricorrente, l’ultimo reato menzionato era un tentato furto (si veda il paragrafo 8 supra). Il procedimento di confisca è iniziato nel 2018 con la richiesta del questore e si è concluso nel 2022 con la sentenza definitiva della Corte di cassazione, che ha confermato la decisione del tribunale di grado inferiore in ordine alla confisca (si vedano i paragrafi 5 e 19 supra).
  3. La Corte osserva in primo luogo di avere precedentemente espresso serie preoccupazioni quando ha constatato che le autorità nazionali avevano confiscato beni acquistati molti anni dopo la commissione dei reati presupposto sui quali era stata basata la misura contestata (si vedano Todorov e altri, sopra citata, §§ 219 e 237, e, mutatis mutandis, Dimitrovi, sopra citata, § 46). Nel caso di specie, la Corte rileva che non vi è alcuna apparente ragione per cui le autorità abbiano atteso dieci anni dopo la fine del periodo in cui il primo ricorrente era stato socialmente pericoloso (dal 1980 al 2008) per avviare il procedimento di confisca (si vedano i paragrafi 5 e 7 supra). La Corte sottolinea inoltre che, secondo i giudici nazionali, il primo ricorrente era stato socialmente pericoloso per la prima volta nel 1980, vale a dire trentotto anni prima (si veda il paragrafo 7 supra).
  4. In secondo luogo, riguardo ai particolari della condotta criminale che avrebbe potuto generare gli asseriti proventi di reato e la capacità di tali reati di generare un reddito nel caso in esame, la Corte osserva quanto segue: che le autorità nazionali hanno meramente rinviato al fatto che il primo ricorrente era stato condannato per diversi reati (si vedano i paragrafi 7e 13 supra) senza effettuare alcuna valutazione che stabilisse che i reati presupposto avevano prodotto, nelle circostanze specifiche del caso, un notevole guadagno economico, in particolare in considerazione del fatto che il ricorrente era stato condannato in molti casi per reati tentati; che in un’occasione i tribunali nazionali avevano applicato le circostanze attenuanti, definite ai sensi dell’articolo 62, comma 6, del codice penale come “l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (...)”.
    Riguardo più specificamente al periodo compreso tra il 1998 e il 2008, la Corte osserva che il ricorrente, dopo aver trascorso un lungo periodo in carcere, ha commesso un tentativo di furto nel 2008 (si vedano i paragrafi 7 e 8 supra) e che le autorità non hanno fornito alcuna motivazione riguardo al modo in cui tale reato avrebbe potuto generare un reddito illecito.
    Inoltre, nella maggior parte dei casi, i tribunali penali hanno emesso un provvedimento di confisca di beni non specificati al momento della condanna (si veda il paragrafo 8 supra). Tuttavia, il ragionamento dei tribunali non affronta tali precedenti confische penali, né il loro potenziale impatto sulla confisca di prevenzione dei beni dei ricorrenti.
  5. Alla luce di quanto sopra, e tenendo conto della giurisprudenza interna citata che richiede la commissione durante un “significativo intervallo temporale” di “attività delittuose (...) produttive di reddito illecito” (si vedano i paragrafi 23‑24 supra), la Corte ritiene che i tribunali interni non abbiano dimostrato in modo motivato che si potesse presumere che il primo ricorrente avesse commesso abitualmente reati in grado di produrre redditi illeciti.
  6. In terzo luogo, in ordine al fatto che i beni confiscati avrebbero potuto essere i proventi di una condotta delittuosa, la Corte rileva che essi sono stati acquistati negli anni 2010, 2016 e 2018 (si veda il paragrafo 6 supra), vale a dire – a eccezione dell’acquisto del 2010 – molti anni dopo la fine del periodo durante il quale il ricorrente era considerato socialmente pericoloso (2008) e ancora più tempo dopo che aveva commesso reati in grado di generare redditi illeciti (1998).
  7. La Corte osserva che, nel caso di specie, i giudici nazionali hanno presunto l’esistenza di un nesso tra tali beni e la condotta illecita della quale il primo ricorrente era stato accusato, per il solo motivo che il reddito legittimo dei ricorrenti era insufficiente a giustificare i loro beni (si vedano i paragrafi 9 e 13 supra). La Corte osserva che, secondo la Corte di appello, la sproporzione tra i beni posseduti e il reddito potrebbe costituire l’unica prova dell’illecita provenienza di tali beni (si veda il paragrafo 13 supra). La Corte di cassazione ha inoltre precisato che, ai fini della giustificazione della provenienza dei beni oggetto di confisca, “le prove settoriali relative all’acquisto di un singolo bene sono del tutto irrilevanti, dato che il confronto tra le risorse legittimamente disponibili e i singoli acquisti non può essere effettuato in modo isolato, distaccato dal contesto complessivo delle operazioni finanziarie e della movimentazione dei beni effettuate nel medesimo, limitato arco temporale, ma deve essere effettuato alla luce di un esame complessivo del trasferimento dei beni nel periodo in questione e della destinazione complessiva di tutte le risorse economiche disponibili” (si veda il paragrafo 19 supra).
  8. Tuttavia, la Corte ha già rilevato che, indipendentemente dal periodo in cui erano stati acquistati i beni confiscati, il semplice rinvio alla discrepanza tra il reddito e le spese non è sufficiente a stabilire un nesso tra i reati presupposto e i beni confiscati (si veda Todorov e altri, sopra citata, § 221). La Corte ritiene pertanto che il ragionamento dei tribunali nazionali sia stato carente in ordine all’esistenza di un nesso tra i beni che potevano essere oggetto di confisca e la condotta illecita.
    La Corte rileva inoltre che la Corte di cassazione ha chiarito che, in linea di principio, era possibile confiscare solo i beni acquistati durante il periodo di tempo in cui la persona in questione era stata socialmente pericolosa (si veda il paragrafo 25 supra) e che, conseguentemente, i beni acquistati fuori di tale periodo non potevano essere confiscati, indipendentemente dal fatto che il loro valore fosse sproporzionato al reddito legittimo del soggetto (si veda il paragrafo 27 supra). La giurisprudenza successiva ha chiarito che i beni acquistati dopo tale periodo potevano essere confiscati, a condizione che fossero attuate alcune garanzie (si veda il paragrafo 29 supra), che esigevano, in particolare, che il tribunale competente fornisse la prova dell’esistenza di molteplici elementi di fatto in grado di dimostrare che le acquisizioni dei beni derivavano dal patrimonio accumulato nel periodo in cui erano state commesse attività criminose, e con la precisazione che tali elementi di fatto dovevano essere dimostrati in modo tanto più rigoroso e inequivocabile quanto maggiore era il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della pericolosità sociale del soggetto in questione (si veda il paragrafo 30 supra). La Corte rileva inoltre che, con sentenza del 16 aprile 2020, la Corte di cassazione ha chiarito che, ad alcune specifiche condizioni, la confisca di prevenzione poteva essere disposta anche in relazione a beni acquistati dopo il periodo durante il quale l’interessato era stato socialmente pericoloso. Osserva inoltre che sia la richiesta del pubblico ministero di sequestrare i beni del ricorrente (si veda il paragrafo 5 supra) che la sentenza del tribunale di Palermo che disponeva tale sequestro (si veda il paragrafo 6 supra) sono anteriori alla summenzionata sentenza della Corte di cassazione.
  9. In aggiunta, la Corte rileva inoltre che i tribunali nazionali hanno invocato anche il fatto che il primo ricorrente aveva acquistato un immobile nel 1994, nel periodo in cui aveva commesso i reati che avevano dato luogo alla dichiarazione della sua pericolosità sociale, e hanno osservato che tale immobile era stato successivamente venduto, dando inizio a una catena di operazioni che, a loro avviso, aveva condotto infine all’acquisto dei beni confiscati nel caso di specie (si veda il paragrafo 11 supra).
  10. Basandosi sulle summenzionate considerazioni (si vedano i paragrafi 85 e 86 supra), la Corte osserva che le carenze individuate hanno viziato la valutazione di tale bene da parte dei tribunali nazionali. Inoltre, oltre a rinviare meramente alla discrepanza tra il reddito e le spese dei ricorrenti, i tribunali nazionali non hanno effettuato una valutazione rigorosa della catena di reinvestimenti che ha condotto infine all’acquisto dei beni confiscati, non avendo fornito elementi specifici (si vedano i paragrafi 11, 13 e 19 supra). A mo’ di esempio, la Corte rileva che le autorità nazionali hanno confiscato conti bancari aperti sei e otto anni dopo la fine del periodo in cui il primo ricorrente era stato socialmente pericoloso, sulla base della mera discrepanza tra il reddito e le spese della famiglia e senza valutare in alcun modo le operazioni bancarie al fine di risalire alla provenienza del denaro.
    A tale riguardo, la Corte rileva che la loro valutazione non ha soddisfatto nemmeno il ridotto criterio di prova richiesto dalla giurisprudenza della Corte per l’irrogazione di simili misure (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. supra). Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la confisca di beni acquistati un notevole lasso di tempo dopo che la persona in questione era considerata socialmente pericolosa era “subordinata alla presenza di specifici elementi che consentano di ricondurre in modo rigoroso e inequivocabile l’acquisto in questione al reinvestimento diretto di capitali precedentemente accumulati in modo illecito” (si veda il paragrafo 30 supra). La Corte osserva che l’Avvocato Generale della Corte di cassazione non aveva ritenuto che le decisioni dei giudici nazionali contenessero una simile motivazione (si veda il paragrafo 18 supra).
    Pertanto, la Corte ritiene che il ragionamento dei tribunali nazionali non soddisfacesse il requisito di un nesso temporale tra i beni confiscati e i reati che avevano asseritamente generato il reddito illecito.
  11. Prima di concludere, la Corte osserva inoltre che nessuno dei beni confiscati nel caso di specie era ufficialmente di proprietà del primo ricorrente, il quale era il destinatario della misura contestata, bensì essi appartenevano alla seconda e al terzo ricorrente (si veda il paragrafo 6 supra), che le autorità nazionali non avevano considerato soggetti socialmente pericolosi. Tuttavia, le decisioni dei tribunali nazionali non comprendevano alcun tipo di motivazione che spiegasse perché i beni confiscati potessero essere considerati nella disponibilità del primo ricorrente, come richiesto dal diritto interno (si veda il paragrafo 22 supra). Esse hanno semplicemente invocato il fatto che la seconda e il terzo ricorrente non disponevano di un reddito lecito sufficiente a giustificare l’acquisto dei beni confiscati (si veda il paragrafo 9 supra). I tribunali nazionali hanno pertanto presunto che vi fosse un nesso tra i beni confiscati e le attività delittuose del primo ricorrente e che essi costituissero pertanto i proventi di reati, dopo aver constatato che la seconda e il terzo ricorrente non avevano fornito la prova di un sufficiente reddito lecito (si veda Todorov e altri, sopra citata, 246).
  12. La Corte ritiene pertanto che le decisioni dei tribunali nazionali non abbiano fornito alcuna motivazione che dimostrasse che i beni confiscati, acquistati dalla seconda e dal terzo ricorrente negli anni 2010, 2016 e 2018, potessero essere considerati acquistati con i proventi dei reati commessi dal primo ricorrente tra il 1980 e il 1998 e che fossero nella sua disponibilità. Esse non hanno pertanto dimostrato, in modo motivato e sulla base di una valutazione oggettiva dei fatti e delle prove, che si potesse presumere che i beni confiscati fossero stati acquistati con i proventi dei reati commessi dal primo ricorrente.

(γ) Conclusioni

  1. Alla luce di quanto sopra, e ribadendo che il suo potere di controllo dell’osservanza del diritto interno è limitato ai casi di applicazione manifestamente errata delle disposizioni giuridiche in questione o di conclusioni arbitrarie (si veda il paragrafo L'origine riferimento non è stata trovata. supra; si vedano altresì BENet Praha, spol. s.r.o. c. Repubblica ceca, n. 33908/04, § 97, 24 febbraio 2011, e BTS Holding, a.s. c. Slovacchia, n. 55617/17, § 65, 30 giugno 2022), la Corte ritiene che le carenze nelle decisioni dei tribunali interni fossero talmente gravi e manifestamente incompatibili con diversi limiti e garanzie stabiliti dal diritto e dalla giurisprudenza interni pertinenti che si debba ritenere che la misura sia stata irrogata in modo arbitrario o manifestamente irragionevole. In particolare, la Corte ritiene che le decisioni dei tribunali nazionali non abbiano rispettato i limiti stabiliti dal diritto interno in ordine all’individuazione dei reati produttivi di redditi illeciti (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. supra), alla delimitazione temporale riguardo ai beni che potevano essere legittimamente oggetto di confisca (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. supra) e all’individuazione dei beni che, pur essendo ufficialmente di proprietà di terzi, erano considerati nella disponibilità della persona in questione (si veda il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. supra).
  2. In ogni caso, e anche supponendo che i limiti stabiliti dal diritto interno non siano stati violati così gravemente, il fatto che il procedimento sia stato avviato molti anni dopo gli ultimi reati (si veda il paragrafo L'origine riferimento non è stata trovata. supra) e che le autorità nazionali non abbiano accertato un nesso tra le attività delittuose del primo ricorrente e i beni confiscati (si vedano i paragrafi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. supra) è sufficiente affinché la Corte constati che non è stato conseguito il necessario giusto equilibrio tra i fini legittimi di interesse pubblico perseguiti dalla misura in questione e i diritti individuali dei ricorrenti, vale a dire, che la confisca dei beni dei ricorrenti ha costituito un’ingerenza sproporzionata nei loro diritti ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  3. Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. L’articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”.

A. Il danno

1. Le conclusioni delle parti

  1. I ricorrenti hanno chiesto alla Corte di ordinare che i beni confiscati siano loro restituiti o, in alternativa, di accordare un risarcimento del danno patrimoniale basato sul valore dei beni confiscati al momento del loro acquisto, così come determinato nella decisione del tribunale di primo grado.
  2. Il Governo ha sostenuto che la richiesta dei ricorrenti era generica e infondata.

2. La valutazione della Corte

  1. La Corte ribadisce che una sentenza in cui la Corte constata una violazione pone in capo allo Stato convenuto l’obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di ripararne le conseguenze in modo da ripristinare, per quanto possibile, la situazione esistente prima della violazione (si vedano Kurić e altri c. Slovenia (equa soddisfazione) [GC], n. 26828/06, § 79, CEDU 2014, e Molla Sali c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 20452/14, § 32, 18 giugno 2020). Gli Stati contraenti che sono parti in una causa sono, in linea di principio, liberi di scegliere i mezzi mediante i quali conformarsi a una sentenza in cui la Corte ha constatato una violazione. Tale discrezionalità circa le modalità di esecuzione di una sentenza rispecchia la libertà di scelta connessa all’obbligo primario degli Stati contraenti ai sensi della Convenzione di assicurare i diritti e le libertà garantiti (articolo 1 della Convenzione). Se la natura della violazione consente la restitutio in integrum, spetta allo Stato convenuto effettuarla, non avendo la Corte né il potere né la possibilità pratica di farlo direttamente. Se, invece, il diritto nazionale non consente – o consente solo parzialmente – la riparazione delle conseguenze della violazione, l’articolo 41 autorizza la Corte ad accordare alla parte lesa la soddisfazione che le sembra appropriata (si veda I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia (equa soddisfazione) [GC], nn. 1828/06 e altri 2, § 37, 12 luglio 2023, con ulteriori rinvii).
  2. Nei casi di asserito danno patrimoniale derivante dalla confisca di beni immobili in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, i fattori pertinenti di cui si deve tenere conto per stabilire la portata del danno comprendono in particolare il valore del terreno e/o delle costruzioni precedentemente alla loro confisca, se il terreno fosse edificabile o meno in quel momento, l’uso cui era destinato il terreno in questione ai sensi della legislazione e dei piani regolatori pertinenti, la durata dell’impossibilità di utilizzare il terreno e la perdita di valore causata dalla confisca, detraendo, se opportuno, il costo della demolizione di eventuali fabbricati illegali (, § 40).
  3. La Corte ritiene pertanto opportuno esigere che lo Stato convenuto assicuri, con misure appropriate e senza indebito ritardo, che i beni in questione (si veda il paragrafo 6 supra) siano restituiti ai ricorrenti.
  4. La Corte rileva inoltre che, nei casi in cui ha disposto la restituzione di beni espropriati dallo Stato illegittimamente, essa ha ritenuto che, se la restituzione fosse stata impossibile, lo Stato avrebbe dovuto versare ai ricorrenti una somma corrispondente al valore dei beni all’epoca in cui il ricorrente ne aveva perso la proprietà (si vedano Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, § 103, 22 dicembre 2009, Vistiņš e Perepjolkins, sopra citata, § 111).
  5. Nel caso di specie i ricorrenti hanno chiesto, in alternativa alla restituzione, il rimborso del valore dei beni all’epoca della loro acquisizione, così come determinato nella decisione del tribunale di primo grado.
  6. La Corte ritiene che, qualora la restituzione dei beni confiscati sia impossibile in ragione del danneggiamento o della distruzione dei beni in questione che potrebbero essersi nel frattempo verificati, lo Stato convenuto debba rimborsare il valore di tali beni (si veda, mutatis mutandis, Akshin Garayev c. Azerbaigian, n. 30352/11, § 73, 2 febbraio 2023) così come determinato nella decisione del tribunale di primo grado (si vedano i paragrafi 6 e 7 supra).
  7. La Corte osserva infine che i ricorrenti non hanno presentato alcuna richiesta in relazione al danno non patrimoniale. La Corte ritiene pertanto che non sia necessario accordare loro alcuna somma a tale titolo.

B. Le spese

  1. I ricorrenti hanno chiesto il rimborso delle spese sostenute nei procedimenti, senza fornire alcun dettaglio.
  2. Il Governo ha sostenuto che la richiesta dei ricorrenti era generica e non dimostrata.
  3. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui ne sia dimostrata la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole. Vale a dire, il ricorrente deve averle pagate, o essere tenuto a pagarle, in virtù di un obbligo legale o contrattuale, ed esse devono essere state inevitabili per impedire le violazioni constatate o per ottenere un risarcimento. La Corte esige note e fatture dettagliate e sufficientemente particolareggiate che le consentano di determinare in quale misura siano stati soddisfatti i requisiti di cui sopra (si veda Giuliano Germano c. Italia, n. 10794/12, § 152, 22 giugno 2023). Nel caso di specie, la Corte rileva che i ricorrenti non hanno presentato alcuna prova (note o fatture) relativa alle spese sostenute, o che dimostri che essi siano legalmente o contrattualmente obbligati a pagarle. Pertanto, la presente domanda deve essere rigettata in quanto non dimostrata.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

  1. Dichiara, a maggioranza, ricevibili i ricorsi;
  2. Ritiene, con sei voti contro uno, che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  3. Ritiene, con sei voti contro uno, che lo Stato convenuto debba assicurare, con misure appropriate e senza indebito ritardo, che i beni in questione (si veda il paragrafo 6 supra) siano restituiti ai ricorrenti o, qualora tale restituzione sia impossibile, che sia rimborsato ai ricorrenti il loro valore, così come determinato nella decisione del tribunale di primo grado;
  4. Respinge, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione formulata dai ricorrenti per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 25 settembre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Ivana Jelić
Presidente

Ilse Freiwirth
Cancelliere

In conformità all’articolo 45 § 2 della Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, sono allegate alla presente sentenza le seguenti opinioni separate:

(a) l’opinione concordante del giudice Chablais;

(b) l’opinione dissenziente del giudice Sabato.
 

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE CHABLAIS

(Traduzione)

  1. Ho votato a favore della constatazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1; ritengo tuttavia necessario condividere alcune osservazioni riguardo alla mia posizione.
    La mia decisione di votare con la maggioranza deriva dalle circostanze molto particolari del caso di specie, che giustificano piuttosto chiaramente l’imposizione alle autorità italiane di un obbligo più stringente di motivare la confisca dei beni dei ricorrenti. Devo tuttavia ammettere di nutrire alcune preoccupazioni circa le più ampie implicazioni delle considerazioni generali contenute nella sentenza riguardo al funzionamento del sistema della confisca di prevenzione previsto dalla legislazione italiana.
  2. Le caratteristiche del sistema italiano della confisca di prevenzione – attualmente disciplinato dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, (il “Codice”) adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – sono state riassunte nella decisione relativa alla causa Garofalo e altri c. Italia ((dec.), n. 47269/18, §§ 13‑27, 21 gennaio 2025).
  3. In Italia il sistema delle misure di prevenzione è stato in realtà istituito molto tempo fa, risalendo al XIX° secolo. Inizialmente limitato alle misure personali, il suo ambito di applicazione è stato ampliato nel 1982 per comprendere le misure patrimoniali, consentendo in tal modo la confisca di beni. Come vigente attualmente, i. sistema si applica a due categorie di soggetti: (i) i soggetti di cui all’articolo 1 del Codice, che rientrano nella categoria dei soggetti che presentano una pericolosità sociale “generica”, nozione introdotta dalla legge n. 1423 del 1956; e (ii) i soggetti che presentano una pericolosità sociale “qualificata”, nozione introdotta dalla legge n. 575/1965 e applicabile ai soggetti sospettati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, poi esteso dalla legge n. 152 del 1975 per comprendere gli individui dediti ad attività eversive.
  4. In diverse cause, la Corte ha già avuto occasione di esaminare la compatibilità con la Convenzione di diverse misure di prevenzione, sia personali (si veda De Tommaso c. Italia [GC], n. 43395/09, §§ 82‑84, 23 febbraio 2017, e i rinvii ivi citati) che patrimoniali (si vedano Arcuri e altri c. Italia (dec.), n. 52024/99, CEDU 2001-VII; Riela e altri c. Italia (dec.), n. 52439/99, 4 settembre 2001; Raimondo c. Italia, 22 febbraio 1994, § 30, Serie A n. 281‑A; e c. Italia, n. 12386/86, decisione della Commissione del 15 aprile 1991, Decisions and Reports 70, p. 59). Nella causa Garofalo e altri (sopra citata), la Corte ha riconosciuto la natura essenzialmente riparativa e non punitiva della confisca in questione, finalizzata a garantire che il delitto non pagasse e a impedire l’arricchimento ingiusto, privando l’interessato e i terzi, che non vantavano un valido diritto sui beni confiscati, dei profitti derivanti da attività delittuose (si veda Garofalo e altri, sopra citata, § 134).
  5. Dalle caratteristiche di tale sistema consegue che la confisca di prevenzione di cui all’articolo 24 del Codice, che non è disposta alla conclusione di un procedimento penale, rientra nella categoria della cosiddetta confisca non basata sulla condanna. Non si basa sulla responsabilità penale o su una sentenza che stabilisce la responsabilità penale dell’interessato. Piuttosto che essere connessa alla commissione di un particolare reato o atto illecito, è innescata dall’esistenza di una costante di comportamento che, ai sensi della legislazione pertinente, è ritenuto socialmente pericoloso. In quanto tale, costituisce una misura amministrativa [di polizia], di natura autonoma rispetto alle singole misure di prevenzione.
  6. Il paragrafo 67 della presente sentenza ribadisce che in Italia la confisca di prevenzione persegue un fine legittimo di interesse pubblico, vale a dire, evitare l’arricchimento ingiusto derivante da attività criminali, privando gli interessati dei profitti illeciti. Nel farlo, la sentenza ha rinviato specificamente alla decisione Garofalo e altri (sopra citata, § 133). Tale conclusione era, in realtà, già stata espressa in diverse precedenti cause italiane che rimangono rilevanti in questo contesto, tra cui Arcuri e altri (sopra citata), Riela e altri (sopra citata), Raimondo (sopra citata, § 30), Bongiorno e altri ( Italia, n. 4514/07, § 45, 5 gennaio 2010) e M. c. Italia (sopra citata).
  7. Quindi, nella causa Riela e altri, la Corte ha rilevato che la confisca lamentata mirava a impedire l’uso illecito, in un modo ritenuto socialmente pericoloso, di beni dei quali non era stata accertata la legittima provenienza, cosicché l’ingerenza che ne derivava perseguiva un fine corrispondente all’interesse generale. Più in generale, nella causa Arcuri e altri, la Corte ha sottolineato che la misura contestata faceva parte di una politica di prevenzione dei reati e ha ritenuto che, nell’attuazione di tale politica, il legislatore dovesse disporre di un ampio margine di discrezionalità, sia riguardo all’esistenza di un problema di interesse pubblico che esigeva misure di controllo, che riguardo alle modalità appropriate di applicazione di tali misure. Ha inoltre osservato che in Italia il problema della criminalità organizzata aveva raggiunto un livello molto preoccupante. Gli enormi profitti realizzati dalle organizzazioni [in questione] mediante le loro attività illecite conferivano loro un livello di potere che metteva a repentaglio il principio dello Stato di diritto. Pertanto, secondo la Corte, le misure adottate per contrastare tale potere economico, in particolare la misura della confisca lamentata, potevano apparire essenziali per proseguire con successo la lotta contro le organizzazioni in questione.
  8. Le considerazioni di cui sopra restano ugualmente valide nel valutare se il sistema di misure di prevenzione italiano sia compatibile con la Convenzione; esso ha certamente subito numerose modifiche legislative e giurisprudenziali, compreso riguardo alla sfera dei soggetti interessati. Tuttavia, il fatto che, a differenza dei ricorrenti nel caso di specie, i ricorrenti nelle cause succitate fossero sospettati di appartenenza a un’organizzazione criminale di tipo mafioso anziché di presentare una pericolosità sociale “generica” in quanto delinquenti abituali o individui che vivevano abitualmente dei proventi di reati (si veda l’articolo 1 del Codice) non pregiudica la legittimità del fine di interesse generale perseguito, né l’ampia discrezionalità di cui disponeva il legislatore nazionale nel formulare un’efficace politica di prevenzione dei reati e nello scegliere le modalità che ritiene più appropriate per applicarla. È infatti la pericolosità sociale rappresentata dagli individui in questione a giustificare la scelta di avviare una misura di confisca di prevenzione in relazione ai loro beni, sia che gli individui stessi siano specificamente sospettati di appartenere a un’organizzazione di tipo mafioso, sia che il loro comportamento passato dimostri una propensione a commettere regolarmente reati contro il patrimonio.
  9. A mio avviso, il caso di specie non solleva pertanto alcuna questione fondamentale riguardo alla natura della confisca di prevenzione, della quale la Corte ha già riconosciuto il carattere risarcitorio e non punitivo, né riguardo alle condizioni della sua applicabilità a una situazione in cui il soggetto interessato (“proposto”) presenta solo una pericolosità sociale “generica”. L’unica questione che sorge nelle particolari circostanze del caso di specie è pertanto la proporzionalità della misura. Tale difficoltà deriva essenzialmente dalla cronologia del caso di specie, caratterizzata da periodi di tempo estremamente lunghi e dalla confisca di beni acquistati diversi anni dopo il periodo in cui il soggetto era considerato presentare una pericolosità sociale generica.
  10. Sembrerebbe che il primo ricorrente abbia commesso molteplici reati contro il patrimonio tra il 1980 e il 1998 (si veda l’Appendice II della presente sentenza). Successivamente, dopo avere scontato una pena detentiva di diversi anni, è stato condannato per un solo reato, vale a dire, una tentata rapina nel 2008. Sebbene la continuità del reato commesso dal ricorrente sia tutt’altro che chiara dopo il 1998, non è arbitrario né irragionevole interpretare il diritto interno in modo da ritenere, come hanno fatto i tribunali italiani, che egli abbia presentato una pericolosità sociale generica, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del Codice, tra il 1980 e il 2008 (piuttosto che tra il 1980 e il 1998) in ragione del fatto che durante tutto tale periodo aveva vissuto abitualmente, o almeno in parte, dei proventi di reati. Tuttavia, è in ogni caso molto difficile comprendere perché le autorità abbiano atteso fino al 2018 – quasi un decennio dopo la fine del periodo in cui egli era stato socialmente pericoloso – prima di avviare il procedimento di confisca (si veda il paragrafo 6 della presente sentenza). Se il reato commesso nel 2008 non era “abituale” ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del Codice, bensì piuttosto un reato isolato, allora erano trascorsi quasi vent’anni anni tra la fine del periodo di continua attività criminale (1998) e l’avvio del procedimento di confisca. Tuttavia, il fascicolo non contiene alcuna spiegazione convincente sul motivo per il quale le autorità abbiano atteso così a lungo prima di intervenire. Tale spiegazione era tuttavia necessaria, non solo per corroborare la proporzionalità della misura, ma anche per motivi di certezza del diritto, in particolare perché non sembra che l’ordinamento italiano imponga alcun termine per avviare un procedimento di confisca di prevenzione. Ritardi di questo tipo possono rendere eccessivamente difficile, per l’interessato o per i suoi familiari, provare la legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, come richiesto dall’articolo 24 del Codice (si veda, a tale riguardo, Todorov e altri c. Bulgaria, nn. 50705/11 e altri 6, § 205 in fine, 13 luglio 2021, in cui è stata riconosciuta la necessità di tenere conto di tali difficoltà).
  11. A mio avviso, il fatto di risalire così indietro nel tempo per determinare il periodo in cui il ricorrente era socialmente pericoloso, e di collegare tale periodo a beni acquistati anni dopo la sua cessazione, imponeva necessariamente alle autorità italiane un obbligo di fornire motivi più approfonditi. Ciò comporta un onere della prova a carico dell’accusa per giustificare la necessità del provvedimento di confisca. Inoltre, il diritto interno stesso prevede requisiti più stringenti per la motivazione da fornire in tale contesto. Pertanto, con sentenza n. 36421 del 2021, la Corte di cassazione ha osservato che quanto maggiore è il lasso di tempo tra il momento in cui la persona in questione ha cessato di essere socialmente pericolosa e il momento in cui sono stati acquistati i beni da confiscare, tanto più era importante addurre, in modo rigoroso e inequivocabile, prove fattuali a sostegno della tesi secondo la quale l’acquisizione era stata finanziata mediante il reinvestimento di profitti illeciti (si veda il paragrafo 30 della presente sentenza).
  12. Nel caso di specie, i beni confiscati consistevano in beni immobili acquistati dalla seconda ricorrente negli anni 2010 e 2016, in beni immobili e in un veicolo acquistati dal terzo ricorrente rispettivamente nel 2016 e nel 2018, nonché nei saldi di vari conti bancari aperti dai ricorrenti tra il 1994 e il 2016. Pertanto, in nessuno di tali casi i beni sono stati acquistati nel periodo immediatamente successivo alla fine del periodo in cui il primo ricorrente era considerato socialmente pericoloso (si veda il paragrafo 84 della presente sentenza). Indipendentemente dal fatto che tale periodo sia considerato concluso nel 1998 o nel 2008, il tempo trascorso è decisamente eccessivo per una mera presunzione generale che i beni siano stati ottenuti mediante il reinvestimento di profitti illeciti generati precedentemente dal primo ricorrente: date le circostanze, le autorità erano tenute a fornire una giustificazione specifica e suffragata riguardo alla necessità di confiscare tali beni acquistati recentemente, dato che il primo ricorrente per dieci anni non era stato pericoloso e aveva commesso solo un reato nei due decenni precedenti. Nel caso di beni acquistati mediante il reinvestimento di profitti derivanti da precedenti attività illegali, diventa necessario ricostruire le operazioni finanziarie passate al fine di poter collegare tali beni al periodo in cui l’individuo era socialmente pericoloso.
  13. Da quanto sopra consegue che la constatazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 si basa principalmente sul primo gruppo di rilievi delineati nel paragrafo 81 della presente sentenza. A mio avviso, il secondo e il terzo gruppo di rilievi delineati nei paragrafi 81 e seguenti possono validamente sostenere la constatazione della violazione soltanto nella misura in cui nel caso di specie la cronologia degli eventi è caratterizzata da periodi di tempo estremamente lunghi. In altre parole, non ritengo che sia possibile dedurre da tali paragrafi linee-guida applicabili ad altri tipi di cause, in cui l’acquisto dei beni da confiscare è avvenuto durante il periodo in cui l’individuo in questione era socialmente pericoloso, o anche immediatamente dopo la fine di tale periodo.
  14. In particolare, il paragrafo 82 non può essere interpretato come se imponga alle autorità, nell’ambito della confisca di prevenzione, l’obbligo di effettuare una valutazione sistematica al fine di dimostrare che i reati commessi precedentemente abbiano “prodotto (...) un notevole guadagno economico”. Tale interpretazione sarebbe incompatibile con la natura amministrativa e non penale della confisca di prevenzione. Analogamente, sarebbe errato ritenere che si possa tenere conto solo dei reati consumati, a esclusione di quelli meramente “tentati”, per dimostrare la pericolosità sociale dell’individuo interessato e, quindi, la necessità di confiscare i beni che egli ha acquistato. Deve essere possibile tenere conto anche dei reati per i quali sono state riconosciute circostanze attenuanti, anche qualora ciò abbia comportato il pagamento da parte dell’autore del reato di un risarcimento del danno. Tutte tali forme di condotta criminale possono dimostrare che l’individuo in questione presenta un certo grado di pericolosità sociale e possono quindi giustificare la confisca dei beni che gli appartengono, o che sono nella sua disponibilità se appartengono a stretti congiunti.
  15. In ordine ai requisiti relativi al nesso da stabilire tra i beni da confiscare e la condotta illecita del primo ricorrente (si vedano i paragrafi 85-88 della presente sentenza), il periodo di tempo eccezionalmente lungo trascorso tra la fine del periodo in cui egli era considerato socialmente pericoloso e l’acquisto dei beni da confiscare giustificava anche un requisito più rigoroso in termini di motivazione da parte delle autorità. Ciò si traduce in un obbligo supplementare per il pubblico ministero di accertare l’illecita provenienza dei beni in questione e di condurre un esame rigoroso della catena di reinvestimenti che hanno infine dato luogo alla loro acquisizione.
  16. La causa Todorov e altri, citata nel paragrafo 86 della presente sentenza, riguardava la confisca di beni acquistati molto tempo dopo la commissione del reato (si veda Todorov e altri, sopra citata, §§ 219-21). Conseguentemente, sarebbe azzardato dedurre dai paragrafi 85-86 della presente sentenza, in termini generali, che l’accertamento di una “discrepanza tra il reddito e le spese” – la cui prova deve essere fornita dall’accusa – non può in nessun caso essere il fattore decisivo per stabilire un nesso tra i reati e il bene da confiscare e, conseguentemente, la sua illecita provenienza.
  17. L’accertamento di tale discrepanza, che dà luogo a una presunzione di acquisizione illecita che l’interessato deve potere confutare (si veda il paragrafo 26 della presente sentenza), è infatti uno strumento comune nell’ambito delle confische non basate su una condanna. La Corte ha precedentemente ammesso che tale discrepanza può contribuire a dimostrare l’illecita provenienza dei beni, laddove l’interessato non abbia confutato tale presunzione (si veda, per esempio, Telbis e Viziteu c. Romania, n. 47911/15, §§ 77 e 80, 26 giugno 2018). Nella causa Gogitidze e altri, la Corte ha ribadito che era legittimo che le autorità nazionali competenti disponessero confische sulla base di una preponderanza di prove che suggerivano che il reddito legittimo degli imputati non avrebbe potuto consentire loro di acquistare i beni in questione. In effetti, laddove un provvedimento di confisca sia stato emesso in un procedimento civile in rem relativo ai proventi di gravi reati, la Corte non ha richiesto in tale procedimento la prova “oltre ogni ragionevole dubbio” dell’illecita provenienza del bene. Invece, la prova basata su una ponderazione delle probabilità o su un’elevata probabilità dell’illecita provenienza, unita all’incapacità del proprietario di dimostrare il contrario, è stata ritenuta sufficiente ai fini del criterio di proporzionalità di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda Gogitidze e altri c. Georgia, n. 36862/05, § 107, 12 maggio 2015, e i rinvii ivi citati).
  18. Ritengo che tali principi relativi all’onere della prova in relazione all’illecita provenienza di beni e al ruolo di una discrepanza tra il reddito e le spese rimangano pienamente pertinenti, anche nel contesto della confisca di prevenzione di beni nella disponibilità di soggetti che presentano una pericolosità sociale “generica” ai sensi del diritto italiano. Tali principi devono inoltre essere collocati nel più ampio quadro legislativo internazionale ed europeo, che ha attribuito da diversi anni crescente importanza a meccanismi di confisca non basati su una condanna e ha incoraggiato l’uso di presunzioni basate su patrimoni ingiustificati o su discrepanze tra le spese e il reddito dichiarato (si veda Garofalo e altri, sopra citata, §§ 59-76).
     

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE SABATO

  1. INTRODUZIONE 
  2. SULLA IRRICEVIBILITÀ DEI RICORSI 
    1. La scheletricità del contenuto dei formulari di ricorso 
    2. I motivi di irricevibilità delle pretese ai sensi dell'articolo 6: incompletezza, incomprensibilità, di quarto grado e manifesta infondatezza 
    3. L’artificiosa riqualificazione dall’articolo 6 all’articolo 1 del Protocollo n. 1 e l’ampliamento del campo di applicazione, dai formulari di ricorso alle osservazioni: impossibilità di sanare l’iniziale irricevibilità (Fu Quan, s.r.o. e Grosam ) 
  3. SULLA NON VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 45
    1. Una maggioranza che fraintende i fatti e si discosta dalla giurisprudenza consolidata 
    2. La semplificazione dei fatti – e i più eclatanti errori di interpretazione della maggioranza 
    3. La giurisprudenza costante della Corte, il suo posto nel diritto europeo e internazionale e il deplorevole discostamento della maggioranza da essa 
      1. Il quadro delle misure di confisca di prevenzione in Italia e l’approvazione della Corte fino alla causa Garofalo e altri 
      2. Il più ampio contesto del diritto europeo e internazionale 
      3. L’attuale stato della giurisprudenza della Corte: i motivi per i quali la giurisprudenza bulgara in materia di confisca è propria del contesto e non esportabile, con riferimento alla causa Păcurar c. Romania 
        1. (a) La giurisprudenza consolidata 
        2. (b) La giurisprudenza propria del paese in materia di confisca in Bulgaria 
        3. (c) La distinzione della giurisprudenza bulgara in materia di confisca nella causa Pacurar c. Romania 
      4. I punti di dissenso: i motivi specifici per rigettare il discostamento della maggioranza dalla linea giurisprudenziale della Corte
    4. La conclusione relativa alla non violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 
  4. CONCLUSIONE GENERALE 

 

 I. INTRODUZIONE

  1. Desidero introdurre le mie osservazioni dichiarando che concordo quasi interamente con le profonde osservazioni avanzate dal giudice Chablais nella sua opinione concordante, alla quale ho conseguentemente l’onore di rinviare.
    La mia divergenza dal ragionamento del mio illustre collega è limitata e riguarda esclusivamente la giustificabilità dell’intervallo temporale tra i fatti fondamentali e la confisca. Il giudice Chablais ritiene, come me, che tale scarto possa essere superato alla luce della dimostrazione dei flussi finanziari (si veda il paragrafo 13 in fine dell’opinione del giudice Chablais). A mio avviso, tale dimostrazione è stata effettivamente fornita (si vedano i paragrafi 39-42 della mia opinione, infra), mentre, secondo la sua valutazione, non lo è stata. Per il resto, concordiamo nel non poter condividere le opinioni della maggioranza per diversi motivi trattati dal mio collega.
    Alcuni ulteriori motivi saranno affrontati dettagliatamente nella mia opinione, mentre ne ometterò altri o vi accennerò brevemente. Sento, tuttavia, un forte dovere – in linea con la tradizione giuridica dalla quale provengo, che nemmeno ammette opinioni dissenzienti, proprio per il motivo che sto per esporre – di non minare l’autorevolezza delle sentenze della Corte, comprese quelle dalle quali dissento. Tale possibilità di minare l’autorevolezza delle sentenze è, in definitiva, un rischio che ogni giudice dissenziente deve tenere presente: la Corte è una garanzia vitale dello Stato di diritto in Europa e, potenzialmente, a livello mondiale, e opera attualmente in un periodo storico particolarmente delicato. I suoi errori di giudizio devono quindi essere sottolineati, ma rigorosamente entro i limiti necessari ad assicurarne la correzione, sia mediante il rinvio alla Grande Camera su iniziativa delle parti, che mediante un successivo annullamento.
  2. I motivi del mio dissenso derivano innanzitutto dalla palese irricevibilità dei tre ricorsi. Eppure, sorprendentemente, la maggioranza ha trovato il modo di dichiararli ricevibili nonostante il fatto che in ciascuno dei ricorsi – che sono sostanzialmente identici – i “fatti” siano esposti in sole ventuno righe e mezza. Da tali righe non è nemmeno possibile comprendere la natura dei procedimenti interni. Inoltre, i due motivi di ricorso sono troppo “scheletrici” per essere comprensibili (si veda il paragrafo 7 infra), il che è anche problematico per la valutazione della ricevibilità dei ricorsi.
  3. Riguardo al merito, la maggioranza, ha a mio avviso, fondamentalmente frainteso sia i fatti dei procedimenti interni sia il quadro giuridico interno pertinente e le decisioni dei tribunali nazionali. Ha poi ampliato i confini della causa – mediante quello che considero un ampliamento, altamente discutibile, della sua portata e della sua riqualificazione (la causa è stata inizialmente instaurata esclusivamente ai sensi dell’articolo 6 e la maggioranza ha deciso di esaminarla ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, in violazione delle norme consolidate sulla riqualificazione). Inoltre, discostandosi inspiegabilmente dalla consolidata giurisprudenza della Corte relativa alla confisca non basata su una condanna – invocando invece alcuni “principi” stabiliti solo in alcune sentenze proprie di un paese – ha messo in grave pericolo il sistema italiano della confisca non basata su una condanna, esistente da decenni, è servito da modello a livello di Unione europea e internazionale ed è stato finora approvato dalla giurisprudenza della Corte.
  4. 4. Tenterò quindi di dimostrare la mia conclusione secondo la quale i ricorsi avrebbero dovuto essere dichiarati irricevibili. In ogni caso, non avrebbe dovuto essere constatata alcuna violazione della Convenzione, indipendentemente dalla disposizione della Convenzione invocata.

 II. SULLA IRRICEVIBILITÀ DEI RICORSI

 A. La scheletricità del contenuto dei formulari di ricorso

  1. Come ho menzionato, la maggioranza ha ritenuto, in primo luogo, che i ricorsi fossero ricevibili. Non comprendo come ciò possa essere stato possibile: i tre formulari di ricorso (che erano praticamente identici per ciascun ricorrente), contenevano nella sezione E, pagina 5, un’esposizione dei “fatti” di sole ventuno righe e mezza, consistente in poco più di un semplice elenco dei beni confiscati e dei dati identificativi (numeri e date) dei procedimenti e delle sentenze nazionali pertinenti.
  2. Non era detto nulla riguardo ai motivi addotti dal capo della locale questura (questore), alle controdeduzioni dei ricorrenti nei procedimenti giudiziari, o alla motivazione delle sentenze nazionali. In breve, nulla della sostanza che possiamo leggere ora nei paragrafi da 2 a 19 della sentenza della maggioranza era menzionato in tale sezione del formulario di ricorso, che – in altre parole – non forniva alcun dettaglio che avrebbe permesso alla Corte di comprendere la causa interna. Se non fosse stato per il termine “prevenzione” unito ai dettagli dei tribunali interni che avevano disposto la confisca, non era menzionata nemmeno l’ampia categoria giuridica in cui doveva essere collocata la causa.
  3. Qualche dettaglio in più - seppure ancora del tutto inadeguato - era reperibile nella sezione F, pagina 8, dove era indicata una, e solo una, asserita violazione, nella forma di due doglianze ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione:
    (a) I primi due paragrafi – che individuo come la prima doglianza – sostenevano che le prove dimostravano effettivamente la legittima provenienza dei beni confiscati; i ricorrenti citavano un precedente nazionale e sostenevano che era stato commesso un errore nella valutazione delle prove da parte dei tribunali interni, in quanto, a loro avviso, le loro risorse legittime erano state sufficienti a provare gli acquisti di beni successivamente al periodo della “pericolosità”. Sostenevano inoltre che vi era stata una “inversione dell’onere della prova”.
    (b) “In secondo luogo” (avverbio che indica che vi erano, almeno finora, due motivi di ricorso e che questo era il secondo), i ricorrenti – rinviando anche a un parere non vincolante del pubblico ministero – hanno sostenuto che non era stato dimostrato alcun “nesso temporale tra il periodo di pericolosità e l’acquisizione dei beni confiscati”.
    (c) “Infine” (avverbio che inizia un’unica e isolata frase che non poteva essere considerata l’inizio di un’altra doglianza, poiché il contenuto non aveva alcun peso autonomo ed era connesso alla precedente questione del “nesso temporale”), i ricorrenti hanno sostenuto che “una qualificazione di pericolosità sociale sine die (...) in assenza di elementi determinanti” costituiva “violazione dei diritti umani”.
    Questo è tutto. Non sono state avanzate ulteriori contestazioni – in particolare, nessuna riguardante la natura dei reati presupposto, altri aspetti del ragionamento dei tribunali interni, l’eventuale fittizia intestazione di beni a nome di congiunti e/o il reinvestimento di profitti illeciti, o la proporzionalità in generale o riguardo ad aspetti specifici (tali argomenti – come vedremo – sono comunque “entrati” nell’ambito della causa esaminata dalla maggioranza).

 B. I motivi di irricevibilità delle pretese di cui all’articolo 6: incompletezza, incomprensibilità, di quarto grado e manifesta infondatezza

  1. Come si vedrà, la sentenza della maggioranza non ha affrontato direttamente la prima doglianza relativa all’asserita “inversione” dell’onere della prova. I pertinenti rilievi dei ricorrenti – palesemente incompleti, se non incomprensibili – erano irricevibili a sostegno di una doglianza. Anche se fossero stati ricevibili, sarebbero stati chiaramente finalizzati a chiedere alla Corte di rivalutare le prove, ovvero di pronunciarsi quale “quarta istanza”, il che sarebbe stato, ancora una volta, irricevibile. E, anche supponendo che la doglianza relativa alla valutazione delle prove fosse ricevibile, si tratterebbe comunque di una doglianza procedurale, come è chiaro dal fatto che l’unica disposizione invocata era l’articolo 6.
  2. La maggioranza, invece, ha tenuto conto – nell’ambito di una più ampia valutazione delle “prove” – della doglianza relativa alla “correlazione temporale” (compresa la parte relativa alla “pericolosità sociale sine die”). I ricorrenti hanno infatti sostenuto nei loro formulari di ricorso che: non era stata dimostrata alcuna “correlazione temporale tra il periodo di pericolosità e l’acquisizione dei beni confiscati”; che i beni confiscati erano stati acquistati alcuni anni dopo la cessazione della pericolosità; e che la giurisprudenza interna (hanno citato la sentenza della Corte di cassazione n. 12329 del 14 febbraio 2020 relativa alla causa Turchi) permetteva tale correlazione “differita” solo subordinatamente all’obbligo dei giudici nazionali di fornire motivi riguardo alla derivazione dell’attuale patrimonio dalle acquisizioni effettuate durante il periodo di pericolosità.
  3. Non desidero esprimere un parere definitivo riguardo alla formale ricevibilità di tale doglianza. Dato il suo difetto di chiarezza e di completezza, strettamente connesso all’inadeguata esposizione dei fatti, tale doglianza era probabilmente irricevibile già in base a ciò.
  4. Tuttavia, anche supponendo che l’aspetto “formale” della ricevibilità non ponesse alcun problema, dato che i ricorrenti stessi hanno riconosciuto la possibilità - ai sensi della giurisprudenza della Corte di cassazione - di una correlazione temporale “differita” laddove i giudici nazionali forniscano una motivazione riguardo al fatto che si possa presumere che l’attuale patrimonio derivi dal reinvestimento di fondi acquisiti precedentemente, la Corte avrebbe dovuto verificare la documentazione pertinente e - dato che i giudici nazionali avevano chiaramente fornito motivazioni su tale punto (qualcosa che la maggioranza ha superficialmente negato e di cui tenterò di dimostrare l’esistenza) – la doglianza sarebbe stata quindi, in ogni caso, respinta de plano in quanto manifestamente infondata. Come vedremo, al contrario, la maggioranza ha sorprendentemente assunto una posizione molto critica sulla correlazione differita, nonostante il fatto che i ricorrenti stessi avessero riconosciuto che era permessa.
  5. Comunque sia, anche tale doglianza, se ricevibile, riguardava, in sostanza, come si è visto, una questione di prove e/o di assenza di motivazione da parte dei giudici nazionali. Ciò spiega chiaramente perché i ricorrenti abbiano invocato esclusivamente l’articolo 6.

 C. L’artificiosa riqualificazione dall’articolo 6 all’articolo 1 del Protocollo n. 1 e l’ampliamento del campo di applicazione, dai formulari di ricorso alle osservazioni: impossibilità di sanare l’iniziale irricevibilità (Fu Quan, s.r.o. e Grosam)

  1. Il lettore, a questo punto, si chiederà se la causa che sto esaminando sia effettivamente la stessa trattata nella sentenza della maggioranza. Sì, lo è. In effetti, il lettore, dopo aver letto gli abbondanti rilievi esposti nella sentenza della maggioranza (oltre ai pochissimi presenti nei ricorsi), si chiederà come sia possibile che siano stati aggiunti nuovi rilievi, non connessi a quelli iniziali che ho accuratamente riprodotto sopra. Il lettore si chiederà inoltre come tali ricorsi, che abbiamo visto essere chiaramente relativi solo a questioni di equo processo ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, siano stati riqualificati ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che non era mai stato invocato. Dove, quindi, nei ricorsi iniziali vi erano chiare e comprensibili doglianze di ingerenza nel diritto di proprietà?
  2. Per rispondere ai dubbi del lettore, dovrò purtroppo illustrare un lungo e tortuoso percorso che ha condotto a individuare artificiosamente un nuovo ambito per questa insolita causa. Le forze motrici sono state: 1) la riqualificazione delle doglianze, al di là delle regole stabilite in questo contesto; e 2) l’accettazione di rilievi avanzati per la prima volta nelle osservazioni delle parti, come se integrassero le iniziali doglianze (purtroppo, su domande poste dalla Corte che eccedevano a loro volta le iniziali doglianze e proponevano già una riqualificazione).
  3. Devo osservare immediatamente che la prassi di trattare artificiosamente un campo di applicazione della causa ampliato, andando al di là del contenuto iniziale dei formulari di ricorso, è stata condannata dalla Grande Camera in due precedenti paralleli, Fu Quan, s.r.o. c. Repubblica ceca ([GC], n. 24827/14, 1° giugno 2023) e Grosam c. Repubblica ceca ([GC], n. 19750/13, 1° giugno 2023), ai quali rinvierò brevemente. In particolare, nella sentenza Fu Quan, s.r.o., la Grande Camera ha affermato chiaramente (§§ 145-46):
    “[I]l ricorrente deve lamentare che un determinato atto o una determinata omissione abbiano comportato la violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione (...) in un modo che non dovrebbe lasciare alla Corte il compito di giudicare col senno di poi se sia stata sollevata o meno una determinata doglianza (...) frasi ambigue o parole isolate non sono sufficienti perché essa ammetta che sia stata sollevata una particolare doglianza (...) Ciò deriva dall’articolo 47 § 1, lettere e) e f) e § 2 , lettera a) del Regolamento della Corte, che prevede che tutti i ricorsi debbano contenere, inter alia, un’esposizione concisa e leggibile dei fatti e della/e asserita/e violazione/i della Convenzione e dei rilievi pertinenti, e che tali informazioni debbano essere sufficienti a consentire alla Corte di determinare la natura e la portata del ricorso senza ricorrere ad alcun altro documento”.
  4. Sulla base di tali principi, la riqualificazione delle doglianze, eccedendo l’originaria portata dei ricorsi, ha costituito la prima violazione della buona prassi della Corte e del Regolamento della Corte. Poiché la riqualificazione era già stata proposta al momento della comunicazione dei ricorsi al Governo, mediante le domande poste alle parti, anche la riqualificazione è stata la forza motrice dell’ampliamento dei rilievi (le parti avevano, ovviamente, risposto alle domande poste), una seconda violazione della buona prassi e del Regolamento della Corte. Sorprendentemente, a fronte di tre ricorsi che erano per loro natura irricevibili e riguardavano esclusivamente doglianze ai sensi dell’articolo 6, la maggioranza ha comunque “ratificato” – nel paragrafo 36 della sentenza – la scelta di esaminare la causa ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Nel resto della sentenza, come vedremo, la maggioranza ha accettato di integrare le (pochissime) osservazioni originarie con altre osservazioni che violavano il Regolamento della Corte.
  5. A sostegno della propria scelta sulla riqualificazione, la maggioranza ha citato, nel paragrafo 35 della sua sentenza, Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 126, 20 marzo 2018. Leggiamo questa citazione piuttosto nota:
    “(...) si può concludere che la portata di una causa ‘deferita’ alla Corte nell’esercizio del diritto di ricorso individuale sia determinata dalla doglianza del ricorrente. Una doglianza è composta da due elementi: allegazioni di fatto e rilievi giuridici. In virtù del principio jura novit curia, la Corte non è vincolata dai motivi giuridici addotti dal ricorrente ai sensi di articoli della Convenzione e dei suoi Protocolli e ha il potere di decidere la qualificazione giuridica da attribuire ai fatti di una doglianza esaminandoli alla luce di articoli o disposizioni della Convenzione diversi da quelli invocati dal ricorrente. Non può, tuttavia, basare la propria decisione su fatti non contemplati nella doglianza. Farlo equivarrebbe a decidere oltre l’ambito di una causa; in altre parole, a decidere su questioni che non le sono state 'deferite', ai sensi dell’articolo 32 della Convenzione”. (sottolineatura aggiunta).
  6. Eppure, è proprio sulla base di queste parole della Grande Camera (si veda la sottolineatura aggiunta) che l’errore della maggioranza diventa evidente: la Corte può riqualificare, ma solo sulla base dei “fatti” contenuti nella doglianza, attribuendo loro, se necessario, una diversa qualificazione “giuridica” (, § 114). Nel caso di specie, tuttavia, come ho dimostrato, le doglianze non contenevano allegazioni di fatto indicative di una violazione del diritto al pacifico godimento dei beni. Contenevano, invece, come già spiegato, una vaga allegazione procedurale relativa all’inadeguata valutazione delle prove e al ragionamento dei giudici nazionali sulla questione della “correlazione temporale”.
  7. Altrettanto errati – con tutto il dovuto rispetto – sono i rinvii fatti dalla maggioranza nel paragrafo 36 della sua sentenza ad altri asseriti precedenti, in particolare, l’errata invocazione delle cause Todorov e altri c. Bulgaria (n. 50705/99, § 129, 13 luglio 2006), Yordanov c. Bulgaria (n. 56856/00, § 69, 10 agosto 2006) e Mandev c. Bulgaria (n. 27222/04, § 78, 15 settembre 2015).
  8. Come emerge chiaramente da una semplice lettura di tali tre sentenze (cui rinvierò come alla giurisprudenza bulgara in materia di confisca), in ciascuna di esse i ricorrenti stessi avevano invocato l’articolo 6 § 1 in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 e l’articolo 13, e avevano formulato le opportune osservazioni di fatto e di diritto relative a un’ingerenza nella proprietà. La Corte ha quindi scelto di esaminare le loro doglianze – chiaramente relative alla proprietà – unicamente alla luce dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Ciò risulta chiaramente rispettivamente dai §§ 128, 68 e 77 di tali tre sentenze.
  9. Al contrario, nella causa Isaia e altri, la maggioranza, di fronte a tre ricorsi che – come abbiamo visto – erano irricevibili per molteplici motivi e che non contenevano alcuna base di fatto o di diritto per una doglianza in materia di proprietà, ha “creato” dal nulla una causa ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  10. Tuttavia, come già menzionato, la strada che ha condotto alla violazione della buona prassi e del Regolamento della Corte non è stata solo quella di un’indebita riqualificazione, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, dei pochi rilievi contenuti nel formulario di ricorso, comprendendo in tal modo aspetti non sollevati dai ricorrenti. Fatto molto più importante, il problema è che, come vedremo, all’unica allegazione iniziale sono state unite altre doglianze, quella delle insufficienti prove della “correlazione temporale”.
  11. Le ulteriori doglianze – che il lettore avrà notato leggendo la sentenza della maggioranza – compaiono per la prima volta nelle osservazioni scritte delle parti: come ho detto prima, esse riguardano la natura dei reati presupposto, altri aspetti del ragionamento dei tribunali interni, la possibile fittizia intestazione di beni a nome di congiunti e/o il reinvestimento di profitti illeciti, o la proporzionalità in generale o riguardo ad aspetti specifici. Tali rilievi – che ai sensi della sentenza Fu Quan, s.r.o. non possono essere considerati parte delle iniziali doglianze, in quanto riguardano questioni del tutto distinte ed eterogenee – sono stati formulati, in particolare, dai ricorrenti in risposta alle domande poste dalla Camera.
  12. Tuttavia, l’ampliamento dell’ambito della causa mediante un errore della Corte non trasforma l’iniziale irricevibilità in ricevibilità. Come ha recentemente chiarito la Grande Camera nella sentenza Grosam (sopra citata, § 97), prima di dichiarare irricevibile la doglianza in questione:
    "Ne consegue che, ponendo una domanda (...), la Camera ha ampliato d’ufficio la portata della causa oltre quella inizialmente sottopostale dal ricorrente nel suo ricorso. La Camera ha in tal modo ecceduto i poteri conferiti alla Corte dagli articoli 32 e 34 della Convenzione".
  13. Per concludere, la serie di errori che hanno portato ad attribuire alla causa una nuova portata non modificano la palese irricevibilità degli iniziali ricorsi.

 III. SULLA NON VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

 A. Una maggioranza che fraintende i fatti e si discosta dalla giurisprudenza consolidata

  1. A partire da questo punto, tralascerò le questioni relative alla ricevibilità. Sebbene tali questioni debbano essere effettivamente sottolineate per fare risaltare il sorprendente approccio adottato dalla maggioranza nell’esame del caso di specie, la reale importanza della presente causa sta nel merito (si vedano le mie considerazioni conclusive nella parte IV della presente opinione). Ciò è dimostrato anche dal fatto che la sentenza è stata qualificata come “di principio” ai fini di eventuali future pronunce della Corte.
  2. Purtroppo, tuttavia, l’approccio della maggioranza al merito è stato altrettanto poco convincente, in parte per motivi connessi all’ampliamento fortemente artificioso dell’ambito della causa (già menzionato nell’analisi della ricevibilità), e in parte per motivi di incoerenza non solo con i fatti della causa ma – cosa ancora più grave – con la giurisprudenza della Corte stessa.
  3. I fatti sono stati, in una parola, “fraintesi” e la maggioranza si è “discostata” dalla giurisprudenza consolidata a favore dell’“importazione” di principi tratti da sentenze isolate in materia di confische in Bulgaria, che sono propri di un paese e quindi inappropriati alla situazione in esame. Tratterò tali aspetti separatamente.

 B. La semplificazione dei fatti – e i più eclatanti errori di interpretazione della maggioranza

  1. La causa riguarda una famiglia residente nella provincia di Palermo, composta, tra gli altri, dal padre, dal figlio nato nel 1991 e dalla moglie (che era l’unico membro della famiglia che non era stato accusato di alcun reato, pur essendo anch’ella parte nel procedimento interno in quanto intestataria di alcuni beni). Nel corso degli anni, sia il padre che il figlio hanno affrontato numerose imputazioni, molte delle quali hanno dato luogo a gravi condanne, tra cui, sia per il padre che per il figlio, sentenze pronunciate dal Tribunale per i minorenni per capi di accusa risalenti alla loro giovinezza.
  2. L’elenco delle condanne definitive del padre è riportato nell’Appendice II alla sentenza. La sentenza della maggioranza menziona solo le condanne; tuttavia, la richiesta presentata dal questore di Palermo al tribunale nazionale del merito (menzionata nel paragrafo 5 della presente sentenza) forniva una panoramica significativamente più ampia, tra cui prove di fatti che non avevano comportato condanne. Tale richiesta consisteva in una ricostruzione di 53 pagine degli eventi e della situazione patrimoniale della famiglia, sia molto dettagliata che esauriente. Si tratta di un primo elemento che la maggioranza ha scelto di non sottolineare, probabilmente a causa dell’erroneo approccio secondo il quale nelle confische di prevenzione contano solo le condanne; le cose non stavano così (si veda infra).
  3. La richiesta era stata presentata dal questore che aveva chiesto l’applicazione di diverse misure, tra cui dapprima un “sequestro”, poi una “confisca di prevenzione”. La richiesta comprendeva anche informazioni sulle persone con le quali erano stati trovati i nostri ricorrenti durante i controlli di polizia, persone associate a noti ambienti mafiosi. Si tratta di un secondo elemento che la maggioranza ha scelto di non sottolineare, forse per il medesimo motivo espresso sopra.
  4. Un terzo elemento riguarda la natura dei reati in questione: le accuse che hanno condotto alle condanne non hanno mai compreso la partecipazione a un’organizzazione di tipo mafioso; tuttavia, i reati registrati comprendevano reati molto gravi quali l’estorsione, il traffico di sostanze stupefacenti, l’associazione a delinquere finalizzata alla rapina e rapine a veicoli blindati di banche e supermercati che trasportavano denaro contante.
  5. Il padre aveva riportato condanne in un arco temporale ventennale. Aveva scontato una pena detentiva (dopo una serie di precedenti arresti) per un “lungo periodo” (riprendo questa espressione generica dal paragrafo 82 della sentenza della maggioranza; si vedano, su questo punto, i rilievi del Governo nei paragrafi 49 e 51, dai quali la maggioranza non ha tratto quasi nessuna conclusione). Come chiarito dalle osservazioni del Governo (esso ha sottolineato fortemente questo punto), poiché la pena detentiva del padre è durata dal 1998 al 2006, in tale periodo egli non aveva commesso alcun reato. Purtroppo, egli ha ripreso rapidamente le attività criminali successivamente alla scarcerazione. La maggioranza, rinviando solo a una pena detentiva per un “lungo periodo”, senza indicare l’esatto intervallo di tempo, ha perso l’opportunità di individuare una tendenza continua a comportamenti pericolosi, interrotta solo quando il ricorrente è stato costretto a farlo.
  6. Il nesso tra la pena detentiva del padre, il ruolo rivestito nel frattempo dal figlio e la ripresa delle attività criminali successivamente alla pena detentiva è un quarto elemento che è stato frainteso dalla maggioranza. Il figlio, purtroppo, essendo già stato condannato dal Tribunale per i minorenni, ha assunto il ruolo del padre mentre quest’ultimo era in carcere e successivamente, commettendo reati di natura altrettanto grave. La maggior parte dei dettagli della condotta del figlio è stata omessa dai paragrafi relativi alla richiesta del questore (si veda il paragrafo 5 della presente sentenza), alla sentenza del Tribunale (si vedano i paragrafi 6-11 della presente sentenza) e agli ulteriori procedimenti (si vedano i paragrafi 12-19 della presente sentenza). È importante comprendere, tuttavia – e la maggioranza ha sfortunatamente trascurato di farlo – che, sebbene l’irrogazione di una misura di sorveglianza di polizia nei confronti del figlio sia stata rifiutata e il provvedimento di confisca fosse diretto solo contro il padre, poiché il figlio e la moglie erano stati ritenuti intestatari “fittizi” o per interposta persona del suo patrimonio (si veda infra), tutti e tre i ricorrenti erano parti nel procedimento, due di essi in qualità di “parti indirette” formalmente intestatarie di beni, come imposto dalla legislazione nazionale. Anche la loro condotta è quindi rilevante.
  7. Le parti della documentazione non esaminata dalla maggioranza contenevano numerose valutazioni, che avrebbero potuto essere utili alla Corte per comprendere il caso. Il notevole volume di informazioni contenute in tale documentazione dimostrava chiaramente che la famiglia operava come un’unica unità e che, sebbene i beni fossero formalmente intestati a congiunti, tale intestazione era fittizia e nell’interesse del padre. Ciò era ovvio anche dalla loro condotta, e la questione era stata espressamente affrontata nella legislazione pertinente (si veda il paragrafo 22 della presente sentenza) e nelle sentenze nazionali. Si tratta di un quinto elemento trascurato dalla maggioranza.
  8. Inoltre, a pag. 5 della sua sentenza, in risposta all’appello del figlio avverso la sentenza di primo grado che, pur non disponendo la sorveglianza di polizia, lo aveva comunque ritenuto “pericoloso”, la Corte di appello ha sottolineato le condanne per reati commessi personalmente dal giovane tra il 2013 e il 2017 – quando aveva un'età compresa tra i 22 e i 26 anni – e ha affermato che si doveva concludere che anch’egli viveva dei proventi di attività delittuose. Quanto al padre, sempre a titolo esemplificativo, a pag. 6 della sentenza della Corte di appello era affermato che “i suoi precedenti penali (...) sono indicativi della sua persistente pericolosità, che va dal 1980 fino ai suoi più recenti atti delittuosi del 21 maggio 2008”, vale a dire successivamente alla sua scarcerazione.
  9. A pag. 6 della sua sentenza, la Corte di appello ha quindi applicato ai fatti di cui era investita la giurisprudenza interna secondo la quale la relazione tra una persona, il suo coniuge e i suoi figli costituisce una circostanza significativa che dà luogo a “un’elevata probabilità” (soglia superiore a quella richiesta per un criterio di calcolo delle probabilità in materia non penale) della “natura fittizia dell’intestazione di beni del quale il ricevente non può dimostrare la legittima provenienza”, in particolare quando “il familiare non ha capacità di guadagno”. La Corte di appello ha concluso che il tribunale aveva fatto un uso corretto di tali criteri, affermando che i beni confiscati erano stati “acquistati durante un periodo in cui la pericolosità [del padre] era al suo apice, e vi era stata una marcata disparità tra il reddito e gli acquisti nell’ambito del suo nucleo familiare. Conseguentemente, tutte le acquisizioni effettuate dal nucleo familiare durante tale periodo erano sproporzionate, in conformità alla presunzione che le acquisizioni effettuate da prossimi congiunti privi di mezzi finanziari devono essere considerate effettuate con le risorse illecite del congiunto pericoloso, o con i proventi derivanti dalla cessione di beni acquisiti mediante un’attività criminale, che è di per sé illecita” (si veda la p. 7 della sentenza della Corte di appello).
  10. In totale contrasto con il ragionamento dei tribunali nazionali su tale intestazione fittizia che ho appena fornito, la sentenza della maggioranza ci ha fatto la sorpresa, tra le altre cose, di dirci (nel paragrafo 89) che “le decisioni dei tribunali nazionali non comprendevano alcun tipo di ragionamento sul motivo per il quale i beni confiscati potevano essere considerati nella disponibilità del primo ricorrente (...) Hanno semplicemente invocato il fatto che la seconda e il terzo ricorrente non disponevano di un reddito sufficiente a giustificare l’acquisto dei beni confiscati”. Ritengo al contrario che il ragionamento di cui sopra (e molto altro che troviamo nelle decine di pagine delle decisioni nazionali) sia chiaro, scritto bene, totalmente comprensibile e conforme alla Convenzione. Il sesto aspetto trascurato dalla maggioranza è, quindi, costituito dai fatti che dimostrano l’intestazione fittizia dei beni (connessa al quinto aspetto menzionato sopra).
  11. Ma c’è di più: un settimo aspetto trascurato dalla maggioranza è che le sentenze nazionali hanno fornito chiaramente una motivazione che dimostra la catena di reinvestimenti che conduceva dai beni presumibilmente acquisiti durante il periodo di attività criminale del padre ai beni di cui sono stati trovati in possesso i congiunti. Da pag. 8 alla fine della sentenza della Corte di appello, le pagine 13-21 della sentenza del Tribunale e le pagine 20-50 della richiesta del questore, troviamo quella che nella prassi nazionale è definita una “analisi patrimoniale”, solitamente contenuta in sentenze di questo tipo. Il reddito e le spese del nucleo familiare sono stati esaminati e verificati da un perito nominato dal tribunale, nel pieno rispetto dei diritti della difesa, anche concedendo ai ricorrenti il diritto di essere assistiti da un perito contabile di loro scelta. Nel loro ricorso i ricorrenti hanno menzionato la relazione del loro perito.
  12. La relazione del perito nominato dal tribunale ha dimostrato che la documentazione e i registri immobiliari rivelavano una catena di acquisti e rivendite che aveva rivelato che i beni confiscati erano stati acquistati mediante fondi accumulati, sulla base di una preponderanza delle probabilità, all’epoca in cui il padre aveva commesso i reati di rapina ed estorsione. Questa è la dimostrazione – ovviamente di natura indiziaria – dello stretto nesso temporale tra l’ultimo reinvestimento (2018) e la confisca (anch’essa nel 2018).[1] Una sintesi di tali conclusioni è stata fornita a pag. 21 delle osservazioni del Governo; tuttavia, esse sono state dettagliate più ampiamente nelle numerose pagine di conclusioni del questore e del Tribunale. La mia valutazione, in breve, unitamente a quanto affermato dal Governo a pag. 21 delle sue osservazioni, è che vi è la prova di una discrepanza di circa 684.200 euro tra i redditi e le spese del nucleo familiare. Per spiegare tale discrepanza, i ricorrenti hanno addotto soltanto l’esistenza di una donazione, non comprovata, da parte di un parente. Trovo molto significativa anche la seguente cronologia di acquisti e vendite di immobili:
    (a) acquisto del primo immobile nel 1994;
    (b) vendita del primo immobile nel 2004 (verso la fine della pena detentiva del padre);
    (c) acquisto del secondo immobile nel 2005 (verso la fine della sua pena detentiva);
    (d) vendita del secondo immobile nel 2006 (in coincidenza con la fine della sua pena detentiva);
    (e) acquisto e vendita del terzo immobile nel 2006 (in coincidenza con la fine della sua pena detentiva);
    (f) acquisto del quarto immobile nel 2007;
    (g) vendita del quarto immobile nel 2010;
    (h) acquisto del quinto immobile – successivamente confiscato – nel 2010;
    (i) acquisto del sesto immobile – successivamente confiscato – nel 2016;
    (j) acquisto del veicolo – successivamente confiscato – nel 2018.
  13. Pertanto, se leggiamo la documentazione con meno ingenuità di quanto ha fatto la maggioranza nella sua sentenza, notiamo che la catena è ininterrotta e conduce l’intervallo temporale molto vicino al momento della confisca; inoltre, in diversi trasferimenti di beni, i valori della rivendita erano significativamente più elevati, nonostante il tempo limitato tra i trasferimenti. Si tratta di indicatori molto chiari di una catena di reinvestimenti, in cui è stato reintrodotto in circolazione ulteriore denaro contante.
  14. Anche ciò dovrebbe essere tenuto presente perché – ancora una volta, purtroppo – la sentenza della maggioranza ci ha sorpreso affermando nel paragrafo 88 che “oltre a rinviare semplicemente alla discrepanza tra il reddito e le spese dei ricorrenti, i tribunali nazionali non hanno effettuato una valutazione rigorosa della catena dei reinvestimenti” e, nel paragrafo 90, che “le decisioni dei tribunali nazionali non hanno fornito alcuna motivazione che dimostrasse che i beni confiscati, acquistati negli anni 2010, 2016 e 2018 dalla seconda e dal terzo ricorrente, potevano essere considerati acquistati mediante i proventi di reati (…)”. Ancora una volta, il lettore potrebbe avere l’impressione che ci troviamo di fronte a un caso diverso.

 C. La giurisprudenza costante della Corte, il suo posto nel diritto europeo e internazionale e il deplorevole discostamento della maggioranza da essa

 1. Il quadro delle misure di confisca di prevenzione in Italia e l’approvazione della Corte fino alla causa Garofalo e altri

  1. Prima di passare allo spiacevole compito di dimostrare che, oltre a gravi interpretazioni errate dei fatti, la maggioranza ha scelto anche un approccio errato dal punto di vista giuridico, ritengo opportuno ribadire innanzitutto l’acquis della giurisprudenza della Corte in materia di misure di confisca di prevenzione, sia con riferimento al sistema dello Stato convenuto (essendo stata l’Italia un pioniere in questo campo del diritto) che con riferimento ai sistemi di altri Stati, nonché in relazione al diritto dell’Unione europea e al diritto internazionale: come si presentava prima dello sconsiderato intervento della maggioranza nel caso di specie, naturalmente.
  2. La Corte ha esaminato in numerose occasioni il sistema delle misure di prevenzione, in particolare quello vigente in Italia. Da ultimo, nella sua decisione Garofalo e altri ((dec.), nn. 47269/18 e altri 3, 21 gennaio 2025), la Corte si è concentrata sulle misure di prevenzione[2] personali e, più specificamente, patrimoniali; la parte dedicata alla misura in questione nel presente caso – la confisca – è di particolare interesse.
  3. Infatti, nella decisione Garofalo e altri (sopra citata, §§ 14-27), la Corte ha fornito una cronologia dettagliata – per certi aspetti più chiara di quella fornita dalla maggioranza nella sentenza Isaia e altri – dello sviluppo delle misure di prevenzione, in particolare della confisca, nell’ordinamento giuridico italiano e dell’approccio della Corte a tale misura.
  4. Nella decisione Garofalo e altri (sopra citata, § 115), in linea con la sua precedente giurisprudenza, la Corte ha ribadito che la confisca di prevenzione, così come concepita in Italia quale Paese precursore, “sembra essere l’espressione di un crescente consenso internazionale [al suo utilizzo] al fine di sottrarre beni di provenienza illecita alla circolazione economica, con o senza un previo accertamento della responsabilità penale”. In effetti, l’evoluzione che ha condotto all’introduzione della confisca di prevenzione nello Stato convenuto è spesso considerata positiva, persino un “successo”, poiché, in una certa misura, l’esperienza italiana è divenuta un “modello” per la legislazione di altri Stati, del quadro normativo dell’Unione europea e del diritto internazionale basato sui trattati. Devo, tuttavia, aggiungere che quello che può essere certamente definito un “successo” è consistito purtroppo in misure che lo Stato convenuto è stato costretto a introdurre sotto la pressione di mali sociali profondamente radicati, in particolare il consolidamento di lunga data di organizzazioni di tipo mafioso. Si tratta di un aspetto che chi si occupa del diritto delle confische di prevenzione dovrebbe tenere presente.
  5. La giurisprudenza della Corte ha quindi riconosciuto le profonde differenze funzionali e strutturali tra i procedimenti relativi alle misure di prevenzione e i processi penali. Nei primi, quello che è valutato non sono i singoli fatti, ma le complessive costanti comportamentali, che sono rilevanti nella valutazione della categoria, così come prevista dalla legge, della pericolosità sociale dell’individuo in questione (che deve tuttavia essere fondata sulla prova di “elementi di fatto”[3] e non su un mero sospetto – si veda, per esempio, la descrizione della pertinente categoria da parte della maggioranza, paragrafo 20 della presente sentenza). Nei secondi, invece, sono giudicati i singoli atti, che devono essere valutati rispetto agli elementi costitutivi di specifici reati.
  6. Tale differenza “ontologica” spiega l’autonomia dei due tipi di procedimenti e il fatto che, nei procedimenti relativi a misure di prevenzione, il giudice ha il diritto di invocare elementi probatori e indiziari tratti da procedimenti penali, indipendentemente dal loro esito, individuando i fatti rilevanti accertati in essi e rivalutandoli mediante il prisma della giustizia di prevenzione. Pertanto, ai fini della prevenzione, il giudice può tenere conto non solo degli elementi di fatto tratti da una sentenza di condanna, ma anche delle conclusioni di sentenze nelle quali il tribunale penale ha dichiarato la prescrizione del reato (si vedano gli articoli 578, 578‑bis e 578-ter del codice di procedura penale). Tale autonomia – comune ad altri ordinamenti europei – determina un esito indipendente, a prescindere dal fatto che il processo penale preceda o si svolga parallelamente al procedimento relativo alle misure di prevenzione. Pertanto, anche un’assoluzione non preclude necessariamente l’irrogazione di una misura di prevenzione, poiché la valutazione nel procedimento relativo a misure di prevenzione, finalizzata ad accertare la pericolosità sociale dell’individuo, si basa su criteri diversi, purché, naturalmente, il tribunale penale non abbia escluso la sussistenza stessa dei medesimi fatti in questione. In generale, anche semplici riscontri investigativi possono essere sufficienti, se valutati adeguatamente nella sentenza relativa a misure di prevenzione.
  7. Nella parte rilevante della decisione, Garofalo e altri ha spiegato che “le misure di prevenzione applicate indipendentemente dalla prova della commissione di un reato risalgono in Italia al XIX° secolo” (sopra citata, § 14). Successivamente all’entrata in vigore della Costituzione nel 1948, che ha sottolineato particolarmente la tutela delle libertà fondamentali, tali misure sono state riformulate nell’importante legge n. 1423 del 1956, successivamente modificata dalla legge n. 327 del 1988 (ibidem, § 16). La sentenza ha inoltre chiarito il rapporto tra il quadro generale – applicabile ai soggetti pericolosi indipendentemente dal collegamento con organizzazioni di tipo mafioso – e l’ampliamento delle misure apportato dalla legge n. 575 del 31 maggio 1965, che ha previsto l’applicabilità delle misure di prevenzione a persone sospettate di appartenenza a un’organizzazione di tipo mafioso (in cui l'appartenenza è una nozione giuridica che comprende sia i membri effettivi di tali organizzazioni che le persone esterne) (, § 17).
  8. Nella decisione Garofalo e altri, la Corte ha anche riconosciuto il ruolo cruciale svolto dalla giurisprudenza nazionale, e in particolare dalla Corte costituzionale (l’unico organo in Italia le cui sentenze hanno forza di legge), nel plasmare il vecchio sistema delle misure di prevenzione e nell’adattarlo al principio di legalità (, § 18).
  9. La Corte ha poi osservato (nei §§ 19-20, che sembra siano stati trascurati nella sentenza della maggioranza relativa alla causa Isaia e altri, come spiegherò) che, in base alla legislazione specifica adottata nel 1924, la confisca come misura di prevenzione è stata resa applicabile “indipendentemente dall’esistenza o meno dell’attuale pericolosità sociale rappresentata dall’individuo al quale doveva essere applicata la misura”, e quindi anche, come è ovvio nel caso della confisca, molto tempo dopo il periodo in cui l’individuo era stato socialmente pericoloso.
  10. Un’ulteriore disposizione legislativa adottata nel 2009 ha inoltre consentito la confisca di beni “indipendentemente dalla pericolosità sociale rappresentata dalla persona in questione al momento della richiesta della misura di prevenzione” (si veda Garofalo e altri, sopra citata, § 21). Tale norma è attualmente sancita dall’articolo 18, comma 1, del codice pertinente (si veda infra), come osservato nel paragrafo 25 della decisione Garofalo e altri – eppure è assente dal ragionamento della maggioranza nella sentenza Isaia e altri. Potrebbe questo spiegare perché essa insiste nell’applicare la nozione della “correlazione temporale” in modo troppo rigido?
  11. Inoltre, la decisione Garofalo e altri ha osservato che nel 2011 l’Italia aveva adottato il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (successivamente modificato nel 2017), che aveva consolidato e riaffermato la legislazione relativa alle misure di prevenzione (comprese quelle applicabili a contesti non mafiosi) (sopra citata, § 22).
  12. Da un’altra prospettiva, la decisione Garofalo e altri (sopra citata, §§ 37‑50) ha riesaminato anche la pertinente giurisprudenza della Corte di cassazione, sottolineando alcuni principi individuati nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4880 del 2 febbraio 2015, Spinelli: vale a dire, la natura preventiva – e non punitiva – della confisca, basata sulla pericolosità della persona all’epoca dell'acquisizione dei beni, e non necessariamente in una fase successiva in cui potrebbe avvenire la confisca; il suo fondamento logico di sottrarre alla circolazione beni acquisiti illecitamente al fine di reintrodurli nell’economia legale; e, conseguentemente, l’applicabilità del principio tempus regit actum ai sensi dell’articolo 200 del codice penale (è stato per determinare l’applicabilità di tale norma che erano state precedentemente dibattute nella giurisprudenza soluzioni alternative).
  13. È stata dedicata particolare attenzione alla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in particolare alla sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019 (si veda Garofalo e altri, sopra citata, §§ 52-57). Tale pronuncia – oltre a confrontarsi con la sentenza della Grande Camera relativa alla causa De Tommaso su altri aspetti non rilevanti nella presente causa – ha confermato la natura di prevenzione della confisca, sulla base della ragionevole presunzione che i beni fossero stati acquistati mediante i proventi di attività illecite. Alla confisca può quindi essere riconosciuto un “carattere meramente ripristinatorio della situazione che si sarebbe data in assenza dell’illecita acquisizione del bene. Quest’ultimo potrà, così, essere sottratto al circuito criminale, ed essere invece destinato (...) a finalità di pubblico interesse (...)”.
  14. Veniamo ora alla parte più interessante del ragionamento della Corte nella causa Garofalo e altri, che si trova nella sua presentazione della esistente giurisprudenza della Corte che riteneva che il sistema italiano fosse conforme alla Convenzione. Si tratta anche della parte più rilevante per la discussione dello sconsiderato approccio della maggioranza nella causa Isaia e altri. La Corte ha osservato (si veda Garofalo e altri, sopra citata, § 80), per esempio, quanto segue:
    “in una serie di precedenti cause, le istituzioni della Convenzione hanno ritenuto che le misure di prevenzione prescritte dalle leggi italiane del 1956, 1965 e 1982 [4], che non comportavano la constatazione della colpevolezza, ma erano finalizzate a prevenire la commissione di reati, non fossero paragonabili a una 'sanzione' penale (si vedano, tra le altre, M. c. Italia, n. 12386/86, decisione della Commissione del 15 aprile 1991, Decisions and Reports 70, p. 59, a p. 98; Raimondo c. Italia, 22 febbraio 1994, § 30, Serie A n. 281-A; Prisco c. Italia (dec.), n. 38662/97, §§ 2 e 4, 15 giugno 1999; Arcuri e altri c. Italia (dec.), n. 2024/99, 5 luglio 1999). 2001; Capitani e Campanella c. Italia, n. 24920/07, § 37, 17 maggio 2011, con ulteriori rinvii).”
  15. Si potrebbe aggiungere a quanto figura nella decisione Garofalo e altri che, nella causa embrionale Gogitidze e altri c. Georgia (n. 36862/05, § 105, 12 maggio 2015 – nella quale la Corte ha riconosciuto, come menzionato nella causa Garofalo e altri, che si potrebbe affermare che esistano comuni norme giuridiche europee e persino universali che incoraggiano la confisca di beni connessi a gravi reati, senza la preliminare esistenza di una condanna penale), la Corte ha ammesso che l’onere di provare la legittima provenienza di beni presumibilmente acquistati indebitamente potesse essere legittimamente trasferito agli imputati e che le misure potessero essere applicate non solo ai proventi diretti del reato ma anche a beni, compresi eventuali redditi e altri vantaggi indiretti, ottenuti convertendo o trasformando i proventi diretti del reato o mescolandoli con altri beni, eventualmente legittimi. Infine, le misure di confisca potevano essere applicate non solo alle persone direttamente sospettate di reati, ma anche a terzi titolari di diritti di proprietà senza la necessaria buona fede, al fine di dissimulare il loro ruolo illegale nell’accumulo della ricchezza in questione (in particolare, il ruolo di familiari e altri stretti congiunti che si presumeva possedessero e gestissero informalmente i beni acquistati illecitamente per conto dei sospetti autori di reati; si vedano Raimondo, sopra citata, § 30; Arcuri e altri, sopra citata; Morabito e altri c. Italia (dec.), n. 58572/00, 7 giugno 2005; Butler c. Regno Unito (dec.), n. 41661/98, CEDU 2002-VI; Webb c. Regno Unito (dec.), n. 56054/00, 10 febbraio 2004; Saccoccia c. Austria, n. 69917/01, § 88, 18 dicembre 2008; Silickienė c. Lituania, n. 20496/02, § 65, 10 aprile 2012, in cui era stata inflitta una misura di confisca alla vedova di un funzionario pubblico corrotto; Balsamo c. San Marino, nn. 20319/17 e 21414/17, §§ 89 e 93, 8 ottobre 2019, in cui era stata inflitta una misura di confisca anche ai figli a causa dei precedenti penali del padre; e Zaghini c. San Marino, n. 3405/21, §§ 17 e 65, 11 maggio 2023, in cui il ricorrente era figlio di un uomo dichiarato colpevole di riciclaggio).
  16. Tale linea giurisprudenziale non deve essere dimenticata, e vi tornerò, in particolare per quanto riguarda Gogitidze e altri. E dovrebbe essere osservato che la decisione Garofalo e altri, nell’aggiornare la sua valutazione alla luce del presente quadro giuridico interno in Italia, ha confermato la conclusione secondo la quale la misura era conforme alla Convenzione e l’articolo 7 non era applicabile sulla base dei seguenti rilievi:
    (a) “la misura in questione, come risulta dalle modifiche legislative degli anni 2008-09 e dalle spiegazioni fornite nella successiva giurisprudenza interna, presenta diversi elementi che la rendono più paragonabile alla restituzione di un arricchimento ingiustificato piuttosto che a una sanzione pecuniaria ai sensi del diritto penale” (ibid., § 126);
    (b) “benché la Corte di cassazione abbia distinto la confisca in questione da una vera e propria actio in rem (...), essa ha ritenuto che l’obiettivo della misura fosse comunque quello di sottrarre alla circolazione economica ‘beni pericolosi’ (...), individuati come tali in base al fatto che erano stati acquistati da un soggetto che al momento dell’acquisto rientrava in una delle categorie soggettive previste dalla legge dei soggetti sospettati della commissione di reati (...) Il fatto che la misura fosse concentrata sul bene, e non sulla persona, è evidente dal fatto che la confisca possa essere disposta anche in relazione a beni appartenenti a un terzo che li ha ereditati o acquistati, se tali beni sono stati acquistati da una delle persone menzionate sopra, e il terzo non ha alcun valido diritto legale su di essi” (ibid., § 127);
    (c) “al fatto che la confisca in questione poteva essere applicata esclusivamente in relazione a beni dei quali si presumeva che derivassero da attività illecite, data l’assenza di prove che ne dimostrassero l’origine lecita” (ibid., § 129), e che, “alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 27 febbraio 2019, la portata della misura in questione doveva essere limitata dalla sua finalità di impedire l’arricchimento ingiusto: (…) la misura poteva essere giustificata soltanto nella misura in cui i reati commessi presumibilmente dal soggetto proposto costituivano una fonte di profitti illeciti, in misura ragionevolmente congrua al valore dei beni da confiscare” (ibid., § 130). Inoltre, come “stabilito dalla Corte di cassazione (...) e confermato dalla Corte costituzionale (...), (...) la misura poteva essere applicata soltanto in relazione a beni acquistati dal soggetto proposto durante il periodo in cui egli aveva presumibilmente commesso dei reati che comportavano profitti illeciti”, e più precisamente “profitti illeciti derivanti da reati commessi presumibilmente dal soggetto proposto” (ibid., §§ 131-32)[5]
  17. Prima di concludere, nell’applicare i suoi criteri per determinare se la confisca costituisse una pena ai sensi dell’autonomo significato della Convenzione, nella decisione Garofalo e altri la Corte ha ritenuto che non fosse decisivo il fatto che “un provvedimento di confisca [potesse] essere utilizzato per confiscare beni di notevole valore, e che non vi fosse alcun limite massimo a tale valore” (, § 135), in quanto “a prescindere dal valore, la confisca [era] applicabile soltanto a beni dei quali non può essere accertata l’origine lecita. In particolare, è limitata a beni in relazione ai quali, a causa della pericolosità sociale del soggetto al momento del loro acquisto e della discrepanza tra tali beni e il reddito lecito del soggetto, vi è una presunzione giuridicamente giustificata che essi siano proventi di reato” (ibid., § 137). Conseguentemente – ha concluso la Corte nella decisione Garofalo e altri – la confisca di prevenzione in Italia non doveva essere considerata una “pena”, e l’articolo 7 della Convenzione non era applicabile (ibid., § 140).
  18. Detto ciò, sorge ora la questione di stabilire se tale approccio tradizionalmente favorevole alla confisca di prevenzione sia effettivamente cambiato e se la giurisprudenza successiva – in particolare la giurisprudenza bulgara in materia di confisca – abbia imposto limitazioni talmente ampie alla sua applicabilità da rendere, in pratica, irraggiungibili gli obiettivi della confisca di prevenzione. Prima di passare a tale questione, tuttavia, esporrò brevemente i principi europei e internazionali rilevanti.

 2. Il più ampio contesto del diritto europeo e internazionale

  1. Nella sua sentenza (si veda il paragrafo 33 della presente sentenza), la maggioranza ha giustamente rinviato alla decisione Garofalo e altri, in cui sono state debitamente citate le principali fonti del diritto dell’Unione europea e internazionale in materia di confisca non basata sulla condanna (categoria che comprende la confisca di prevenzione).
  2. È tuttavia utile sottolineare alcune disposizioni particolarmente rilevanti per il caso di specie. In particolare, l’intero quadro giuridico relativo alla confisca non basata sulla condanna è stato ulteriormente delineato con l’adozione della Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni. Questo strumento – finalizzato a rafforzare la capacità delle autorità competenti di privare i criminali dei proventi di reato ampliando l’ambito di applicazione della confisca non basata sulla condanna – contiene, nell’articolo 16, una sorprendente innovazione in materia di “confisca di patrimoni ingiustificati collegati a condotte criminose”. Subordinatamente a una serie di condizioni, tale disposizione consente di tenere conto del fatto che “il valore dei beni è considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell’interessato”, “non vi è una fonte lecita plausibile del bene” e “l’interessato è collegato a persone connesse a un’organizzazione criminale”.
  3. Quanto al diritto internazionale dei trattati, deve essere rilevato che lo strumento globale più ampiamente rispettato, vale a dire, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale – la cosiddetta Convenzione di Palermo del 12-15 dicembre 2000, la cui storia è legata alle stesse circostanze che hanno portato l’Italia a svolgere un ruolo precursore in questo campo del diritto – contiene l’interessante articolo 12 § 7, che prevede quanto segue:
    “Gli Stati parti possono prendere in considerazione la possibilità di richiedere all’autore del reato di dimostrare l’origine legale dei presunti proventi di reato o di altri beni passibili di confisca, nella misura in cui tale requisito sia compatibile con i principi del loro diritto interno e con la natura del procedimento giudiziario e di altro tipo.”
  4. Una clausola parallela figura nella Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE 198), la cosiddetta Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005, espressamente citata nella decisione Garofalo e altri (sopra citata, §§ 63-64). L’articolo 3 § 4 stabilisce quanto segue:
    “Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per esigere che, in relazione a un reato grave o a reati gravi definiti dal diritto nazionale, l’autore del reato dimostri l’origine dei presunti proventi o di altri beni passibili di confisca, nella misura in cui tale obbligo sia coerente con i principi del proprio diritto interno.”
  5. Dalle disposizioni di cui sopra è pertanto evidente che esista, sia a livello europeo che internazionale, un chiaro consenso: i requisiti procedurali e probatori sono rimessi alla valutazione dei singoli Stati, ma non è prescritto – anzi, è esplicitamente previsto – che l’onere della prova a carico delle autorità statali possa essere indiziario, e che esso possa essere invertito con riguardo a un patrimonio inspiegato detenuto da individui collegati a condotte criminose.

 3. Lo stato attuale della giurisprudenza della Corte: i motivi per i quali la giurisprudenza bulgara in materia di confisca è propria del contesto e non esportabile, con riferimento alla causa Păcurar c. Romania

 (a) La giurisprudenza consolidata

  1. Come menzionato, la Corte ha trattato diverse cause di confisca non basata su una condanna. A parte la giurisprudenza bulgara in materia di confisca, che esaminerò, la Corte ha costantemente ritenuto che le norme e le prassi interne dei vari Paesi fossero conformi alla Convenzione, salvo pochissime eccezioni basate su questioni non pertinenti al caso di specie.
  2. La giurisprudenza della Corte relativa all’Italia è già stata citata sopra. Vorrei rinviare, per esempio, alla causa Raimondo del 1994, riguardante la confisca di prevenzione in un contesto mafioso (quindi solo parzialmente paragonabile al nostro caso, come ad alcuni altri). La Corte ha riconosciuto che si trattava di misure di carattere amministrativo, non connesse alla commissione di uno specifico atto illecito, bensì a una costante comportamentale definita dalla legge come indicativa di pericolosità sociale. È importante notare che in tale contesto, per quanto riguarda l’onere della prova, la Corte ha ammesso che l'accusa dovesse dimostrare l'appartenenza dell'imputato a gruppi di tipo mafioso, unitamente a una notevole discrepanza tra il suo stile di vita e il suo reddito apparente o dichiarato, al fine di dimostrare che i beni in questione rappresentavano i proventi di attività illecite o il loro reinvestimento. Ciò ha trasferito all’imputato l’onere di dimostrare la fonte legittima del reddito o dei beni. Dopo la confisca, il ricorrente è stato successivamente assolto per insufficienza di prove.
    Tuttavia, non è stato ritenuto che le misure di prevenzione costituissero una confisca illegittima.
  3. Analogamente, nella causa Arcuri e altri del 2001, in ordine all’onere della prova, la Corte ha ritenuto sufficiente che le prove dimostrassero che almeno parte del considerevole patrimonio del primo ricorrente era stato acquisito illecitamente, mentre la documentazione rinvenuta nella sua abitazione rivelava stretti contatti con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata; le indagini avevano inoltre dimostrato una discrepanza tra i suoi mezzi finanziari e le sue legittime attività commerciali e il reddito dichiarato. Anche in questo caso, il principio accettato dalla Corte era che spettava all’accusa fornire prove indiziarie sufficienti, come una notevole discrepanza tra lo stile di vita e il reddito dichiarato, per dimostrare che i beni rappresentavano i proventi di attività illecite o il loro reinvestimento.
  4. Analogamente, nella causa Riela, sempre del 2001, la Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile per ragioni simili a quelle della causa di cui sopra, ammettendo ancora una volta che l’onere di stabilire sufficienti prove indiziarie spettasse all’accusa.
  5. Tale è la giurisprudenza della Corte relativa all’Italia; è interessante prendere atto anche della giurisprudenza relativa ad altri ordinamenti, talvolta di natura diversa. Tralasciando le cause già citate relative a San Marino (che confermano il medesimo approccio dell’Italia), vale la pena di sottolineare la giurisprudenza della Corte relativa al Regno Unito[6]. Due sentenze sono particolarmente importanti. La prima è Phillips c. Regno Unito (n. 41087/98, CEDU 2001-VII), riguardante la confisca di un “reddito figurativo” derivante dal traffico di sostanze stupefacenti. La Corte ha ammesso che fosse sufficiente un nesso con “qualche” attività criminale, sulla base di una passata costante comportamentale criminale: il ricorrente aveva riportato precedenti condanne (anche se non per reati connessi alle sostanze stupefacenti). La Corte ha accolto l’importante principio secondo il quale spettava all’accusa accertare semplicemente, sulla base della preponderanza delle probabilità, che il ricorrente aveva tratto vantaggi dal traffico di sostanze stupefacenti, salvo qualora il ricorrente dimostrasse, sempre sulla base della preponderanza delle probabilità, che l’ipotesi era errata o che avrebbe comportato un grave rischio di ingiustizia.
  6. La seconda è Grayson e Barnham c. Regno Unito (nn. 19955/05 e 15085/06, 23 settembre 2008), riguardante ancora una volta la confisca di un “reddito figurativo” derivante dal traffico di sostanze stupefacenti, sebbene in questo caso in presenza di una condanna. In tali circostanze, la legge consentiva a un tribunale di presumere che “tutti” i beni detenuti nei sei anni precedenti rappresentassero proventi del traffico di sostanze stupefacenti, trasferendo poi all’imputato l’onere di dimostrare, sempre in base alla preponderanza delle probabilità, che il denaro proveniva invece da una fonte legittima.
  7. Le tre più recenti sentenze della Corte in materia riguardano nuove democrazie: Ulemek c. Serbia (n. 41680/13, 2 febbraio 2021) e Gogitidze e altri (sopra citata), oltre a una causa riguardante la Romania alla quale passerò in prosieguo.
  8. Nella causa Ulemek, la Corte ha riconosciuto che il nesso con specifici reati era imperfetto. In particolare, ha ritenuto conforme alla Convenzione l’assenza del requisito di provare un nesso specifico tra un particolare reato e l’acquisto di un bene al fine dell’applicazione delle disposizioni relative alla confisca. Non era necessario provare il reato specifico mediante il quale erano stati acquisiti i beni. In pratica, la regola relativa all’onere della prova prevedeva che la condanna per reati particolarmente gravi creava una presunzione che, fino a prova contraria, i beni fossero stati acquisiti illecitamente.
  9. Nella sentenza Gogitizde e altri, di cui mi sono già parzialmente occupato, la causa riguardava la confisca amministrativa di patrimoni ingiustificati disposta specificamente nei confronti di un pubblico ufficiale, dei suoi familiari, di stretti congiunti e di cosiddette persone collegate, anche in assenza di una precedente condanna penale dell’ufficiale interessato. In tale causa la Corte ha ammesso che l’onere della prova fosse soddisfatto sulla base della preponderanza delle probabilità della provenienza illecita: in sostanza, la discrepanza stessa corroborava la presunzione della provenienza illecita, dando luogo alla confisca salvo se fosse stata confutata. Era necessario accertare un nesso con un reato, ma non vi era l’esigenza di una condanna, né di dimostrare un nesso tra un bene specifico e un reato specifico.

 (b) La giurisprudenza propria del paese in materia di confisca in Bulgaria

  1. Questo sarebbe stato lo stato attuale della giurisprudenza della Corte in materia di confisca di prevenzione, se non vi fosse stata una serie di sentenze più recenti riguardanti la Bulgaria, già menzionate sopra. Esse comprendono, la sentenza Todorov e altri (sopra citata), preceduta dalla sentenza Dimitrovi c. Bulgaria (n. 12655/09, 3 marzo 2015), e seguita successivamente dalle sentenze Yordanov e altri e Mandev (entrambe sopra citate).
  2. Per brevità, e senza esaminare qui le varie riforme legislative bulgare – che rendono tali cause altamente proprie del paese – è sufficiente notare che la Bulgaria ha emanato successive leggi in materia di confisca di beni “illeciti” (vale a dire, beni non limitati ai proventi di reato o al loro reinvestimento). Tali leggi consentono anche un’ampia copertura temporale, senza alcun obbligo di stabilire anche un minimo collegamento tra i beni da confiscare e il reato presupposto, che potrebbe essere a sua volta un reato che non genera un reddito. L’impossibilità di confrontare tale situazione con quella in esame nel caso di specie dovrebbe essere evidente a tutti.
  3. È, a mio modesto avviso, ovvio che qualunque sia il riesame svolto dalla Corte su tale unicum legislativo bulgaro esso non può essere esteso ad altri contesti giuridici, e in particolare non a un riesame della legislazione italiana. Il quadro normativo italiano si basa sulla pericolosità “generica” o “qualificata”, fondata su “elementi di natura fattuale”, con la necessità di stabilire in un procedimento nel contraddittorio una correlazione temporale tra la pericolosità e la confisca e/o di fornire una motivazione per giustificare una correlazione tardiva. Si tratta di un sistema già esaminato nella giurisprudenza consolidata della Corte, fondamentalmente diverso da quello vigente in Bulgaria, ma paragonabile – come abbiamo visto – a molti altri sistemi.
  4. Può essere utile individuare i principi sanciti nella giurisprudenza bulgara in materia di confisca che sono strettamente connessi alle carenze della legislazione bulgara e pertanto non esportabili. Nell’esaminare più avanti (si veda il paragrafo 94) la sentenza della maggioranza relativa alla causa Isaia e altri, tenterò di sottolineare tali conclusioni non trasferibili che, al contrario, sono state erroneamente esportate.
  5. Vorrei, tuttavia, sottolineare immediatamente – nel concludere tale riesame della giurisprudenza bulgara in materia di confisca – che anche nell’ambito dell’analisi specifica di tali cause da parte della Corte, la linea bulgara dimostra la necessità – al di là delle carenze della legislazione – di valutare i fatti di ogni singola confisca nazionale. Nella causa Todorov e altri, per esempio, non è stata riscontrata alcuna violazione nei confronti di alcuni ricorrenti (il Sig. Rusev, il Sig. Katsarov e il Sig. Dimitrov – si veda Todorov e altri, sopra citata, §§ 251-81), poiché le conclusioni dei tribunali nazionali riguardo alla loro eventuale partecipazione ad attività criminali – anche al di là del reato per il quale erano stati condannati – e riguardo al nesso causale tra tali attività e i beni da confiscare, non erano state arbitrarie o manifestamente irragionevoli. E ciò, nonostante le carenze della legislazione. Questo è, infatti, proprio il principio che avrebbe dovuto essere applicato alla causa italiana in esame, anche supponendo che la giurisprudenza bulgara in materia di confisca fosse esportabile.

 (c) La distinzione della giurisprudenza bulgara in materia di confisca nella causa Păcurar c. Romania

  1. Forse la mia critica più forte all’estensione al caso di specie da parte della maggioranza di una linea giurisprudenziale non applicabile e non consolidata riguardante la Bulgaria sta nel fatto che tale giurisprudenza è già stata distinta dalla Corte.
  2. Infatti, nella causa Păcurar c. Romania (n. 17985/18, 24 giugno 2025 (non definitiva)), deliberata il 3 giugno 2025 e pertanto ben nota alla maggioranza che ha adottato la sentenza Isaia e altri, la Corte ha espressamente ritenuto che la giurisprudenza bulgara in materia di confisca non fosse applicabile, e ha invece esplicitamente sostenuto l’opportunità di seguire la consolidata linea giurisprudenziale italiana.
  3. Tale causa riguardava una confisca ai sensi di disposizioni finalizzate a tutelare l’integrità nell'esercizio di un ufficio pubblico, in cui la provenienza dei beni era “inspiegata”. Il procedimento non riguardava nemmeno l’accertamento di elementi di fatto di carattere penale a carico del ricorrente, bensì il semplice fatto che, in quanto titolare di un ufficio pubblico, egli non avesse dichiarato il denaro di cui era in possesso. Tale omissione – circostanza di fatto per alcuni aspetti analoga alla nozione di comportamento pericoloso nell’ordinamento italiano – aveva determinato un’inversione dell’onere della prova come applicato dai tribunali romeni riguardo alla legittima provenienza dei beni, e ciò è stato ritenuto conforme alla Convenzione. La Corte ha inoltre ritenuto che la confisca fosse proporzionata, date le adeguate garanzie previste dal quadro giuridico pertinente.
  4. Un passo cruciale al quale la maggioranza avrebbe dovuto prestare debita attenzione nella causa Isaia e altri si trova nel paragrafo 197 della sentenza Păcurar, che riproduco più avanti. Tale paragrafo seguiva una serie di considerazioni in cui la Corte aveva ritenuto inapplicabile la giurisprudenza bulgara in materia di confisca, rinviando invece alla giurisprudenza italiana:
    “Infine, la Corte ritiene opportuno sottolineare ancora una volta, così come ha sottolineato la CGUE nella sentenza T.A.C. c. Agenția Națională de Integritate nel valutare la proporzionalità di un’altra misura prevista dalla legge n. 176/2010 (...), che la valutazione della proporzionalità della misura in questione deve essere effettuata alla luce dell’importanza della lotta alla corruzione nel settore pubblico in Romania e della priorità attribuita dal Governo romeno a tale obiettivo (...) La Corte [ha] costantemente ritenuto che il legislatore debba disporre di un ampio margine di discrezionalità riguardo alle misure adottate nel contesto di problemi specifici che interessano in modo particolare uno Stato membro, come la corruzione o la criminalità organizzata. Per esempio, in una serie di cause contro l’Italia, la Corte ha ritenuto che, nel contesto della lotta alla criminalità organizzata, la confisca in assenza di condanna penale fosse proporzionata quando riguardava i beni di persone che erano in contatto regolare con presunti membri di organizzazioni criminali solo quando vi era una notevole discrepanza tra le loro risorse finanziarie e il loro reddito (si vedano Arcuri c. Italia (dec.), n. 52024/99, CEDU 2001-VII; e Riela e altri c. Italia (dec.), n. 52439/99, 4 settembre 2001). Anche nel caso di specie, nel contesto della lotta alla corruzione in Romania, la Corte ritiene che la confisca fosse proporzionata in quanto era applicata a uno specifico gruppo di persone (...), essa è intervenuta unicamente in seguito alla mancata compilazione corretta da parte del ricorrente delle sue dichiarazioni patrimoniali (...) e quando è stata riscontrata una differenza (di oltre EUR 10.000) tra i suoi redditi e le sue spese, differenza che non poteva essere giustificata in base alle regole generali della prova nei procedimenti civili (...)”
  5. In sintesi, mentre la linea giurisprudenziale “italiana” è stata accolta espressamente e positivamente (appartenenza della persona a una categoria di pericolosità sociale; patrimonio inspiegato; garanzie per gli imputati in un procedimento nel contraddittorio), la giurisprudenza “bulgara” è stata esplicitamente distinta come confinata al proprio, diverso contesto. Eppure, la sentenza della maggioranza relativa alla causa Isaia e altri, inspiegabilmente, non ha rispecchiato tale impostazione.

 4. I punti di dissenso: i motivi specifici per rigettare il discostamento della maggioranza dalla linea giurisprudenziale della Corte

  1. In questo contesto di un quadro normativo interno valutato positivamente – confermato non solo dalla giurisprudenza della Corte nella sentenza Păcurar (e dalla peculiarità della giurisprudenza bulgara in materia di confisca), ma anche dagli sviluppi a livello europeo e internazionale – la sentenza della maggioranza nella causa Isaia e altri ha introdotto diverse fratture, che interromperanno bruscamente il dialogo consolidato con diversi consessi che lavorano sul potenziale della confisca non basata sulla condanna (per esempio, il Consiglio d’Europa, il GRECO e il MONEYVAL). Inoltre, dopo che la Corte ha chiaramente ammesso nella causa Garofalo e altri la natura riparatoria della confisca di prevenzione nell’ordinamento italiano – paragonandola a un rimedio di diritto civile come la restituzione di un arricchimento ingiustificato (si veda supra) – nella causa Isaia e altri la maggioranza ha bruscamente invertito la rotta anche a tale riguardo, citando la decisione Garofalo e altri ma stabilendo per l’ordinamento italiano nuovi requisiti che saranno incompatibili con un contesto di tipo civilistico.
  2. Una rapida analisi della sentenza della maggioranza – che conteneva diversi sorprendenti passi indietro (basati sulla giurisprudenza bulgara in materia di confisca, che ha spesso anche interpretato male (si veda il paragrafo 94 infra)) e ignorava la restante giurisprudenza – aiuterà a rendere più chiaro il mio dissenso.
  3. Cominciamo dalla base della Convenzione: pur citando nel paragrafo 40 l’ampia linea giurisprudenziale (riguardante l’Italia e ordinamenti comparabili) che aveva costantemente trattato le misure di prevenzione come una forma di “disciplina dell’uso dei beni” ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, la maggioranza si è invece lasciata influenzare, nel paragrafo 42 della sentenza Isaia e altri, dalla recente giurisprudenza relativa alla Bulgaria – ancora una volta, un ordinamento completamente diverso con un ambito legislativo troppo ampio in materia di confisca – e ha rifiutato di prendere posizione sulla questione di sapere se la misura costituisse una disciplina dell’uso dei beni (secondo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1) o una privazione della proprietà (seconda frase del primo paragrafo).
  4. Simbolicamente, tale ambiguità è altamente significativa. A differenza di quanto è avvenuto nella decisione Garofalo e altri, nella causa Isaia e altri la maggioranza ha evitato di affermare che la sottrazione all’economia illegale di beni presumibilmente di origine delittuosa serva a disciplinare e proteggere l’economia legale. Ciò costituisce l’esercizio di una forma di autorità statale particolarmente intensa – si pensi all’espressione “da essi ritenute necessarie” nella formulazione del secondo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 – che, purché rispettosa dei diritti umani, merita di essere riconosciuta al pari della riscossione di “imposte” e “ammende”, piuttosto che essere sminuita (l’uso deliberato del verbo “non portare pregiudizio” nel secondo paragrafo è molto significativo) confondendola con altre privazioni della proprietà nell’interesse pubblico ai sensi del primo paragrafo (come le espropriazioni per pubblica utilità, che sono molto più vicine all’acquisizione di beni a pagamento che alle confische). A mio avviso, è essenziale non essere ambigui.
  5. Devo ora passare al modo in cui la maggioranza ha deciso di esaminare la causa secondo le categorie della Convenzione. Avendo riconosciuto, nel precedente paragrafo 62, che la misura contestata aveva una base giuridica accessibile, nel paragrafo 63 la maggioranza – oltre alla peculiare dichiarazione di ricevibilità che ho già, con rammarico, dovuto criticare – si è dedicata a un altro esercizio creativo. Ha formulato la seguente ipotesi:
    “Il disaccordo delle parti verteva, piuttosto, sul rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dal diritto interno, come interpretato nella pertinente giurisprudenza interna, ai fini dell’applicazione della confisca contestata, con specifico riguardo: (i) alla natura e alla gravità dei reati la cui commissione giustificava la dichiarazione della pericolosità sociale della persona in questione, che comportava una presunzione che i beni acquisiti durante tale periodo fossero i proventi di attività illecite, e (ii) alla delimitazione temporale dei beni che, nella misura in cui erano stati acquistati durante il periodo in cui la persona in questione aveva commesso dei reati, potevano essere confiscati.”
  6. Ora, mentre del punto (ii) – la cosiddetta questione della “delimitazione temporale” – vi era effettivamente, come abbiamo visto, un breve accenno nei formulari di ricorso, del punto (i) – vale a dire, la rilevanza della natura dei reati alla base della dichiarazione della pericolosità – non vi era alcuna menzione nei ricorsi originari. Tale questione è stata sollevata solo successivamente, nelle osservazioni delle parti, e specificamente in risposta a una domanda (Domanda 1.1.(a)) posta dalla Corte. Ma la Corte, come abbiamo visto, non può andare oltre le questioni sollevate dalle parti. La domanda è stata formulata dalla Camera al di fuori della sua competenza, e la maggioranza non avrebbe dovuto tenere conto di osservazioni estranee alle doglianze originarie.
  7. Il mio fermo disaccordo con l’idea che ciò vada oltre l’ambito dei ricorsi originari – anche al di là di quanto ho già discusso in relazione alla ricevibilità – mi porta a temere che, qualora la causa fosse rinviata alla Grande Camera, l’approccio della maggioranza esigerebbe un riesame esauriente. Tuttavia, al fine di quanto segue, devo affrontare il ragionamento della maggioranza così com’è, sebbene esso esuli manifestamente dai corretti limiti della causa.
  8. La mia preoccupazione per l’approccio della maggioranza si accentua ulteriormente: nel paragrafo 64, la maggioranza ha esaminato congiuntamente le questioni della legittimità e della proporzionalità. Anche su questo punto devo dissentire. Per quanto riguarda la proporzionalità, come abbiamo visto, nei ricorsi originari non è mai stata sollevata alcuna doglianza del genere. Le parti hanno affrontato la questione solo dopo che la Corte le aveva sollecitate a farlo nella domanda 1.2. Anche da questo punto di vista, la Corte ha ecceduto la portata delle doglianze e non avrebbe dovuto esaminare tali aspetti.
  9. Da questo punto in poi, fondendo insieme molteplici questioni – molte delle quali non sono mai state sollevate dai ricorrenti – la maggioranza ha avviato uno smantellamento senza precedenti del sistema italiano della confisca di prevenzione, “dissolvendo” ogni aspetto in una valutazione della proporzionalità sotto la guida di una giurisprudenza inapplicabile. Non è possibile lodare un simile metodo di giudizio.
  10. Quindi, mentre fino al paragrafo 71 della sentenza Isaia e altri la maggioranza si era ancora limitata ad argomenti almeno marginalmente pertinenti al caso di specie, dal paragrafo 72 in poi, tuttavia, essa ha iniziato ad applicare principi ispirati alla inapplicabile giurisprudenza bulgara in materia di confisca. In particolare:
    (a) Nel paragrafo 72, sono stati enunciati dei “principi” (che, come si vedrà, non sono affatto “principi”, ma semplici punti rilevati in un approccio olistico), tratti dalla giurisprudenza bulgara in materia di confisca, elevando a norme generali – e, cosa più importante, autonome – quelle che erano state prudenti osservazioni della Corte, limitate al contesto di tale Paese. Queste riguardavano dubbi riguardo alle confische basate su reati che erano presumibilmente non gravi, o non produttivi di profitto, o irrogate laddove le discrepanze tra il reddito legittimo e quello effettivo non erano “significative”. In sintesi, nella sentenza Todorov e altri e nella successiva giurisprudenza, la Corte ha valutato il sistema bulgaro – come spesso accade – in modo globale e olistico (si veda, per esempio, Todorov e altri, sopra citata, § 215, nella quale la Corte ha affermato chiaramente che l'“equilibrio” era stato “sbilanciato” come “effetto cumulativo” delle caratteristiche del sistema; si veda altresì Yordanov, sopra citata, § 124): un dubbio in un ambito non richiedeva necessariamente l’eliminazione del pertinente quadro normativo, poiché anche una sola modifica in un altro ambito poteva ripristinare l’equilibrio. Nella sentenza Isaia e altri, la maggioranza, ha tuttavia trattato ciascuno di questi dubbi come “principi” autonomi e ha cercato di applicarli, ciascuno indipendentemente dall’altro, all’Italia (si veda, per esempio, nel paragrafo 72 della sentenza della maggioranza, la natura dei reati presupposto).
    (b) Nel paragrafo 73, la sentenza ha dichiarato che deve sussistere un “nesso” tra i reati presupposto e i beni da confiscare. Il ragionamento che ne è seguito diventa qui confuso, mescolando tale nozione con altri elementi in un modo che, a mio avviso, è poco chiaro. Ciò che è importante, secondo me, è il ruolo delle presunzioni, che – secondo la giurisprudenza della Corte – non possono essere eliminate da questo tipo di valutazione, mentre il “nesso” troppo rigido, come previsto dalla maggioranza, rischia proprio di farlo. Inoltre, il rinvio al paragrafo 212 della sentenza Todorov e altri è usato impropriamente: il nesso a cui si rinvia nel contesto bulgaro poteva essere “dimostrato” o anche semplicemente “presumibile”, e poteva essere “diretto o indiretto”. Questo è il tipo di nesso accettabile in una confisca di prevenzione (ed è stato effettivamente accettato dalla Corte nella sentenza Todorov e altri, paragrafo 212, che la maggioranza non ha citato integralmente).
    (c) Nel paragrafo 74, la maggioranza ha affermato che i giudici nazionali dovrebbero fornire “alcuni particolari” riguardo alla “asserita condotta criminale dalla quale erano asseritamente derivati i beni da confiscare” e dovrebbero dimostrare in modo motivato che tali beni avrebbero potuto essere il provento dell’asserita condotta criminale. Anche qui vi è confusione: i beni oggetto di confisca non sono necessariamente quelli generati direttamente (o indirettamente) da reati. Deve esservi certamente un nesso, ma esso non esige una derivazione certa; altrimenti, si parlerebbe di altre forme di confisca, non di confisca di prevenzione.
    (d) Nel paragrafo 75, in modo alquanto inspiegabile, è stata invocata la decisione Garofalo e altri. Tuttavia, i passi selezionati non riflettono accuratamente il sistema italiano, in particolare riguardo alla “correlazione temporale”. In effetti, non è menzionata la possibilità di una correlazione “differita”, che – come abbiamo visto (si vedano i paragrafi 9 e 11 supra) – è stata accettata dai ricorrenti stessi, che hanno citato nei loro ricorsi la giurisprudenza pertinente, ed è stata menzionata anche dalla maggioranza nel paragrafo 30 della presente sentenza.
    (e) Nel paragrafo 76, mentre la maggioranza ha osservato che “la Corte non ha richiesto la prova ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ dell’illecita provenienza dei beni”, essa ha immediatamente modificato tale principio rinviando alla giurisprudenza bulgara in materia di confisca, aggiungendo che “l’ordinamento giuridico interno dovrebbe limitare il periodo di tempo entro il quale i beni pertinenti possono essere confiscati, al fine di non rendere eccessivamente oneroso per l’interessato fornire la prova del reddito legittimo o della provenienza lecita dei beni acquisiti molti anni prima dell’apertura del procedimento di confisca”. Come già visto in precedenza (si veda il paragrafo 30 della sentenza della maggioranza), la legislazione italiana prevede espressamente la possibilità di una correlazione “differita”, e la giurisprudenza interna ne ha confermato la legittimità sulla base di una motivazione giudiziaria approfondita. Tale requisito della motivazione giudiziaria costituisce la garanzia contro un eccessivo onere della prova a carico dell’imputato.
    (f) Nel paragrafo 77, la maggioranza, dopo aver ribadito la giurisprudenza tradizionale della Corte secondo la quale le autorità nazionali possono applicare la confisca non solo agli autori del reato, ma anche ai familiari e ad altri stretti congiunti che si presume detengano o gestiscano beni illeciti (si vedano Gogitidze e altri, sopra citata, § 107; Telbis e Viziteu c. Romania, n. 47911/15, § 68, 26 giugno 2018; e Balsamo, sopra citata, § 91), ha bruscamente cambiato posizione. Rinviando ancora una volta alla giurisprudenza bulgara in materia di confisca, ora essa esige un “nesso tra il bene in questione e i reati commessi dalla persona sospettata del reato, senza basarsi sulla mera discrepanza tra il reddito e le spese del soggetto che possiede il bene”. Nell’ambito di confische nei confronti di terzi – materia specificamente disciplinata dal diritto italiano, come già accennato – le implicazioni di tale requisito risultano del tutto oscure.

 D. La conclusione relativa alla non violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1

  1. Sebbene, come ho spiegato, ritenga che non sia mai stata sollevata alcuna doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, ho dovuto adeguare il mio ragionamento e criticare la sentenza della maggioranza come se fosse stata dedotta una simile violazione.
  2. Supponendo, pertanto, che tale ipotetica doglianza esistesse, confido che, alla luce del mio esercizio, sia chiaro che non si possa riscontrare alcuna violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte, i giudici nazionali italiani – senza violare alcuna disposizione del diritto nazionale – hanno ampiamente motivato la conclusione secondo la quale almeno due membri del nucleo familiare dei ricorrenti rientravano nelle categorie di pericolosità sociale previste dalla legge, che vi era un manifesto squilibrio tra i beni detenuti e i loro redditi legittimi e che – mediante i reinvestimenti, che giustificavano il ritardo temporale nella confisca – si poteva presumere che i beni derivassero da attività illecite e fossero detenuti in proprietà fittizia.
  3. Trovo particolarmente preoccupante che, nei paragrafi 91 e 92, la maggioranza della sentenza Isaia e altri, senza una giustificazione sostanziale, si spinga fino al punto di accusare i tribunali nazionali non solo di avere violato la Convenzione, ma anche di avere contravvenuto a presunti criteri stabiliti dalla legislazione e dalla giurisprudenza nazionali. Tali criteri sono stati presentati, come ho dimostrato, in modo unilaterale e confuso, confondendo principi giurisprudenziali mal compresi e travisando talvolta il quadro giuridico (per esempio, in relazione alla dimostrazione della catena di reinvestimenti che giustifica la correlazione differita).
  4. La Corte – che ritiene normalmente che i giudici nazionali siano i più idonei a valutare sia i fatti che il diritto applicabile, nello spirito di sussidiarietà – ha qui, mediante la maggioranza, assunto il pericoloso ruolo di super-giudice. Ha etichettato come arbitrarie decisioni nazionali che, in realtà, rimanevano interamente nell’ambito del quadro giuridico applicabile e, soprattutto, rispettavano la Convenzione.

CONCLUSIONE GENERALE

  1. Le questioni che ho tentato di affrontare, come sarà evidente, sollevano seri interrogativi relativi all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione, che riguardano sia la ricevibilità dei ricorsi (e la portata dei poteri della Corte di riqualificare e/o di tenere conto delle osservazioni delle parti che integrano le doglianze formulate nei formulari di ricorso) sia il loro merito.
  2. In un certo senso, pur avendo dovuto necessariamente sottolineare le questioni della ricevibilità, devo riconoscere che – qualora i ricorsi fossero ritenuti, contrariamente alle mie opinioni, ricevibili, in tutto o in parte – ciò che potrebbe essere di maggiore importanza è il riesame, nel caso di specie, da parte della Corte, della compatibilità delle misure di confisca di prevenzione con la Convenzione. Queste sono state oggetto di una giurisprudenza costante e consolidata (in un più ampio contesto di trattati dell’Unione europea e internazionali), ribadita da ultimo nella sentenza Păcurar (sopra citata), in contrasto con l’approccio della maggioranza nella sentenza Isaia e altri, che ha invece invocato una giurisprudenza bulgara iniziata con la sentenza Todorov e altri.
  3. Qualora la presente causa dovesse, come auspico, essere deferita alla Grande Camera – su richiesta della parte interessata – o dovesse semplicemente essere ripresa in successive sentenze, ritengo che dovranno essere chiarite la portata e le modalità di applicazione della summenzionata giurisprudenza conflittuale e/o coesistente. Ciò è tanto più necessario alla luce della tendenza al crescente afflusso alla Corte di cause riguardanti confische non basate sulla condanna.


APPENDICE

Elenco delle cause

N.

Ricorso n.

Nome della causa

Data di deposito

Ricorrente
Anno di nascita

Luogo di residenza

Cittadinanza

Rappresentato da

1.

36551/22

Isaia c. Italia

14/07/2022

Giuseppe ISAIA
1964 Bagheria

italiana

Antonio TURRISI

2.

36926/22

Scaletta c. Italia

19/07/2022

Carmela SCALETTA
1968 Bagheria

italiana

Antonio TURRISI

3.

37907/22

Isaia c. Italia

19/07/2022

Davide ISAIA
1991

Altavilla Milicia

italiana

Antonio TURRISI

 

APPENDICE II

Sentenza (tribunale nazionale e data)

Data dei fatti

Reato

Altre informazioni

 

Tribunale per i minorenni di Palermo

16/12/1982

13/04/1980

Tentata rapina

Furto

   

Tribunale per i minorenni di Palermo

13/01/1983

04/09/1981

Furto

   

Corte di appello di Palermo

3/12/1987

25/03/1987

Estorsione

Applicazione delle circostanze attenuanti ai sensi dell’articolo 62, comma 6, del codice penale (“l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato")

 

Corte di appello di Palermo

28/12/1988

11/09/1988

Tentato furto

Confisca dei beni sequestrati

 

Tribunale di Palermo

12/02/19886

07/06/1994

Favoreggiamento

 

 

Corte di appello di Palermo

27/02/1997

Dal 1990 al 05/1995

Associazione per delinquere finalizzata alla rapina (si veda infra)

Confisca dei beni sequestrati

 

11/08/1993

Rapina

Danneggiamento di beni altrui

Porto abusivo di arma da fuoco senza licenza

 

12/08/1994

Tentata rapina

 

11/03/1995

Rapina

Danneggiamento di beni altrui

 

11/04/1995

Tentata rapina

 

13/04/1995

1. Tentata rapina

Danneggiamento di beni altrui

 

Corte di appello di Palermo

16/11/1999

12/09/1998

Rapina

Danneggiamento di beni altrui

Confisca dei beni sequestrati

 

Corte di appello di Palermo

31/01/2006

14/01/1995

Ricettazione

Rapina

Detenzione di arma proibita

Porto abusivo di arma da fuoco senza licenza

Confisca dei beni sequestrati

 

Tribunale di Trapani

09/08/2008

21/05/2008

Tentato furto

 

 

[1] Per un elenco esaustivo dei reati e delle relative conseguenze, si veda l’Appendice II. Il Relatore propone alla Camera di decidere se allegare l’Appendice II alla presente sentenza o se tale tabella debba essere destinata esclusivamente a un uso interno.

[1]Nell’ambito delle prove indiziarie, le tipologie di reato (estorsione, rapina, furto) non possono essere ignorate – o solo ingenuamente – per concludere che la famiglia disponesse di ingenti somme di denaro. Di solito, il denaro “affiora” mediante persone estranee alla famiglia. In questo caso, l’intestazione di un appartamento (nel 2016) e di un’automobile (nel 2018) hanno attirato l’attenzione degli inquirenti perché l’“affioramento” è avvenuto nell’ambito della famiglia (l’acquisto del 2010 è stato, forse, l’unico a non esserlo). L'analisi finanziaria dei flussi di denaro svolta dal perito nominato dal tribunale spiega molto bene quanto accaduto.

[2]La stessa espressione – che deriva dalla legislazione e dalla giurisprudenza italiane della Corte costituzionale, da ultimo dalla sentenza n. 24 del 2019 – è resa nel paragrafo 24 della sentenza della maggioranza Isaia e altri con il termine “elementi di fatto”. In italiano, tuttavia, l’espressione “elementi di fatto” denota qualcosa di meno di un completo accertamento giudiziale dei fatti, e la traduzione rischia di ingrandirne il valore probatorio.

[3]La legge del 1982 fu introdotta, tra gli altri, da un membro del parlamento assassinato pochi mesi prima della sua approvazione, in un attentato mafioso motivato – come hanno dimostrato le indagini e le sentenze nazionali – dal suo sostegno a tali misure.

[4]La legge del 1982 fu introdotta, tra gli altri, da un membro del parlamento assassinato pochi mesi prima della sua approvazione, in un attentato mafioso motivato – come hanno dimostrato le indagini e le sentenze nazionali – dal suo sostegno a queste misure.

[5]La scelta espressiva della Corte a questo proposito richiederà un chiarimento, poiché nella causa Isaia e altri la maggioranza potrebbe averla interpretata erroneamente nel senso che la confisca poteva essere disposta letteralmente solo in relazione a beni acquistati dall’interessato durante il periodo in cui questi aveva presumibilmente commesso reati che comportavano profitti illeciti. Ciò non è vero, poiché si applica il criterio generale della ragionevole congruenza e – come sottolineerò – possono essere confiscati anche beni derivanti da presunti reinvestimenti.

[6] Solo alcuni giorni fa sono state dichiarate irricevibili cinque cause contro il Regno Unito in materia di confisca: Bagnall c. Regno Unito (n. 54241/12), Briggs-Price c. Regno Unito (n. 59494/09), Gale c. Regno Unito (n. 25092/12), Koli c. Regno Unito (n. 58671/12) e Sharma c. Regno Unito (n. 51757/12). Le prime due sono state decise l’8 luglio 2025, le altre il 1° luglio 2025 e sono state tutte notificate il 28 agosto 2025. In particolare, nella causa Briggs-Price, la Corte ha esaminato non solo le questioni relative alla presunzione di innocenza, ma anche le differenze tra due approcci probatori – l’approccio “basato sul patrimonio” e quello “basato su prove dirette” – che non possono essere ulteriormente discussi in questa sede.