Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 25 settembre 2025 - Ricorso n. 52638/15 - Causa Shahi c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA SHAHI c. ITALIA
(Ricorso n. 52638/15)
SENTENZA
STRASBURGO
25 settembre 2025
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Shahi c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Frédéric Krenc, Presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,
visto il ricorso (n. 52638/15) proposto contro la Repubblica italiana, con il quale, in data 16 ottobre 2015, un cittadino albanese, il sig. Gazmir Shahi (“il ricorrente”), nato nel 1982, residente a Montemurlo (Prato) e rappresentato dall’avvocato D. Paccoi del foro di Perugia, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, sig. L. D’Ascia;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 4 settembre 2025,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
OGGETTO DELLA CAUSA
- Il ricorso concerne un procedimento penale nel quale il ricorrente è stato dichiarato “latitante” e processato in contumacia.
- Nel 2005 il ricorrente fu fermato dalla polizia diverse volte. Dopo uno di questi episodi fu instaurato un procedimento penale nei suoi confronti ed egli fu condannato a dieci mesi di detenzione domiciliare per possesso di un documento d’identificazione falso. Nel corso di tale procedimento egli fornì alle autorità un indirizzo temporaneo e uno permanente. Scontò la detenzione domiciliare presso l’abitazione di sua sorella.
- In data 3 maggio 2007, nel quadro di un nuovo procedimento penale, il giudice per le indagini preliminari dispose la custodia cautelare del ricorrente. In data 31 luglio 2007, poiché era stato impossibile rintracciarlo e si riteneva che non possedesse un domicilio fisso, il ricorrente fu dichiarato latitante e gli fu assegnato un difensore d’ufficio.
- Successivamente il ricorrente fu processato in contumacia per reati relativi a un traffico di droga e condannato a otto anni e sette mesi di reclusione. Tale sentenza fu confermata dalla Corte di appello di Brescia in data 3 aprile 2013.
- In data 24 agosto 2013 il ricorrente fu fermato dalla polizia e trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Fu immediatamente arrestato e condotto nel carcere di Perugia, dove gli agenti scoprirono che era destinatario di un ordine di esecuzione di pena detentiva emesso dalla Corte di appello di Brescia in data 27 luglio 2013.
- In data 12 novembre 2013, a seguito della richiesta da lui presentata, la Corte di appello di Brescia concesse al ricorrente la restituzione nel termine per proporre ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.
- Il ricorrente impugnò la sentenza della Corte di appello del 2013 dinanzi alla Corte di cassazione, lamentando di essere stato condannato in contumacia e facendo riferimento all’articolo 6 della Convenzione.
- La Corte di cassazione rigettò il ricorso, principalmente sulla base al presupposto che il ricorrente si fosse deliberatamente sottratto alla giustizia. Concluse che, a seguito del sequestro di una considerevole quantità di cocaina rinvenuta sulla sua persona, il ricorrente avrebbe dovuto sapere che avrebbe avuto luogo un procedimento.
- Il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’articolo 6 1 della Convenzione, che la sua condanna in contumacia e la mancata riapertura del procedimento ab initio lo avevano privato di un equo processo. Ha sostenuto inoltre che la sentenza della Corte di cassazione costituiva un ingiustificato diniego del suo diritto a un nuovo processo di merito.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
- Il diritto e la prassi interni pertinenti (come in vigore al momento pertinente) sono stati riassunti nella causa Huzuneanu c. Italia (n. 36043/08, §§ 27‑32, 1° settembre 2016).
- La Corte osserva che la presente doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 lettera a) della Convenzione, e che essa non incorre in altri motivi di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
- Il ricorrente ha sottolineato che egli non era stato presente ad alcuna delle udienze che si erano tenute in due gradi di giudizio, né gli era stato notificato lo svolgimento del procedimento. Ha sottolineato che le autorità che avevano svolto le ricerche per rintracciarlo non avevano tenuto conto del fatto che egli era stato identificato e arrestato più di una volta dalla polizia, cui aveva fornito diversi indirizzi. Tuttavia, prima di dichiararlo latitante, non era stato effettuato alcun controllo presso tali indirizzi.
- Il Governo ha sostenuto che il ricorrente “avrebbe potuto prevedere l’instaurazione del procedimento penale” e “aveva intenzionalmente ignorato questo fatto". Inoltre, secondo il Governo, egli aveva “volontariamente rinunciato al suo diritto di essere ascoltato” alla luce della quantità di sostanze stupefacenti sequestrata all’epoca e del fatto che era stato difeso in tribunale in due gradi di giudizio da un difensore d’ufficio.
- Il Governo ha sostenuto anche che il ricorrente doveva essere a conoscenza dello svolgimento del processo, visto che erano state pronunciate sentenze nei confronti di altri imputati che facevano parte della stessa organizzazione criminale cui egli era asseritamente affiliato. Ha asserito che la mancanza di prove del coinvolgimento del ricorrente in tale organizzazione non dimostrava l’assenza di tale coinvolgimento.
- Il Governo ha osservato inoltre che il fatto che il ricorrente in tempi diversi avesse fornito indirizzi diversi e che avesse scontato i dieci mesi di detenzione domiciliare presso l’abitazione della sorella dimostravano che era privo di domicilio fisso, il che lo rendeva de facto irreperibile all’epoca dei fatti.
- La Corte rinvia alle sentenze Sejdovic c. Italia ([GC], n. 56581/00, §§ 81-95, CEDU 2006‑II) e Huzuneanu (sopra citata, §§ 47‑48) per un riassunto dei principi pertinenti applicabili al caso di specie.
- Essa osserva che è pacifico che il ricorrente è stato processato in contumacia e che prima del suo arresto non aveva ricevuto comunicazioni ufficiali in ordine alle imputazioni o alla data del processo. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo nelle sue osservazioni, non vi è negli atti del fascicolo alcuna prova che dimostri inequivocabilmente che il ricorrente fosse a conoscenza del procedimento nei suoi confronti e che abbia di conseguenza rinunciato al suo diritto a comparire in tribunale o abbia cercato di sottrarsi al processo (si veda Lena Atanasova c. Bulgaria, n. 52009/07, § 52, 26 gennaio 2017). Invero, gli argomenti con i quali i tribunali hanno affermato che il ricorrente era latitante – ovvero la correttezza delle procedure di ricerca svolte prima che egli fosse dichiarato latitante, la quantità di sostanze stupefacenti sequestrata, e la presumibile mancanza di un domicilio fisso – non possono essere ritenuti sufficienti a dimostrare, in modo inequivoco, che il ricorrente avesse cercato di sottrarsi al processo o avesse rinunciato al suo diritto di comparirvi (si veda Sejdovic, sopra citata, § 87). La Corte osserva anche che non sussistevano prove dinanzi ai tribunali interni che collegassero il ricorrente all’organizzazione criminale in questione o a qualcuno dei suoi membri.
- La Corte ribadisce inoltre che essere rappresentati da un difensore d’ufficio in un procedimento in contumacia non è di per sé una garanzia sufficiente contro il rischio di iniquità (si veda Huzuneanu, sopra citata, §§ 47‑49).
- Una volta stabilito ciò, la Corte è chiamata a esaminare se il ricorrente, condannato in contumacia, avesse successivamente avuto la possibilità effettiva di ottenere una nuova determinazione nel merito delle accuse contestategli da parte di un tribunale che lo aveva ascoltato in ottemperanza ai suoi diritti di difesa (si vedano Sejdovic, sopra citata, § 105, e Rizzotto c. Italia (n. 2), n. 20983/12, §§ 53-54, 5 settembre 2019).
- Nel caso di specie, in conformità al diritto nazionale, il ricorrente ha ottenuto soltanto la restituzione nel termine per proporre ricorso dinanzi alla Corte di cassazione e quindi non gli è stata concessa la possibilità di partecipare a nuove udienze o di ottenere una nuova determinazione nel merito dell’accusa nei suoi confronti (si vedano Sanader c. Croazia, n. 66408/12, §§ 67-68, 12 febbraio 2015, e Topi c. Albania, n. 14816/08, § 53, 22 maggio 2018).
- Tali considerazioni sono sufficienti per concludere che, al contrario di quanto ritenuto dal Governo, è stata compromessa l’equità complessiva del procedimento e che il ricorrente non ha ottenuto un’effettiva nuova determinazione nel merito delle accuse nei suoi confronti in conformità ai requisiti dell’articolo 6.
- Vi è stata conseguentemente violazione dell’articolo 6 della Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente ha chiesto la riapertura del procedimento. In subordine, in caso di indisponibilità di tale rimedio, ha chiesto la somma complessiva di 1.500.000 euro (EUR) per il danno patrimoniale e non patrimoniale. Ha chiesto inoltre un importo equo per le spese sostenute dinanzi ai tribunali interni.
- Il Governo ha osservato che il ricorrente ha la possibilità di proporre un ricorso straordinario dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 628 bis del codice di procedura penale italiano per ottenere l’annullamento della precedente decisione della medesima corte e una “nuova sentenza” nella sua causa. Ha osservato inoltre che in caso di successiva assoluzione il ricorrente ha anche la possibilità di chiedere la riparazione dell’errore giudiziario ai sensi dell’articolo 643 del codice di procedura penale italiano.
- La Corte non discerne alcun nesso causale tra la violazione riscontrata e l’asserito danno patrimoniale; essa pertanto rigetta la richiesta del ricorrente a questo titolo.
- Lo Corte osserva inoltre che l’articolo 628 bis del codice di procedura penale italiano fornisce il fondamento per chiedere la riapertura del procedimento in relazione al quale la Corte ha constatato la violazione della Convenzione, e ritiene che nelle presenti circostanze ciò costituirebbe la forma di riparazione più idonea per la violazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (si veda Sejdovic, sopra citata, § 126, e X c. Paesi Bassi, n. 72631/17, § 61, 27 luglio 2021). Stando così le cose, la constatazione di violazione nel caso di specie costituisce equa soddisfazione sufficiente per ogni eventuale danno non patrimoniale subito dal ricorrente.
- In ordine alla richiesta di spese del ricorrente, la Corte osserva che essa non è accompagnata da alcuna documentazione quali fatture o giustificativi di pagamento in grado di attestare il pagamento delle spese richieste. La Corte rigetta pertanto la richiesta del ricorrente a questo titolo.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Dichiara ricevibile il ricorso;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione;
- Ritiene che la constatazione della violazione costituisca di per sé una sufficiente equa soddisfazione del danno non patrimoniale subito dal ricorrente;
- Rigetta la domanda di equa soddisfazione del ricorrente per il resto.
Fatta in inglese e notificata per iscritto il 25 settembre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Frédéric Krenc
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto