Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 25 settembre 2025 - Ricorso n. 37807/23 e altri 4 - Causa Baldassarre e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA BALDASSARRE E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 37807/23 e altri 4 ricorsi – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
25 settembre 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Baldassarre e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Frédéric Krenc, presidente,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 4 settembre 2025,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni adottati in favore dei ricorrenti per prestazioni professionali svolte in qualità di avvocati del Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta. Inoltre, i ricorrenti presentano altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.
IN DIRITTO
- SULLA riunione dei ricorsi
- Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
- Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari
- I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
- Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
- Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari.
- Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 della Convenzione per quanto riguarda l’accesso a un tribunale
- Sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti nei ricorsi nn. 43065/23, 43077/23, 43083/23 e 3655/24 contestano anche il fatto che la normativa applicabile ai consorzi debitori in liquidazione impedisce loro di intentare un qualsiasi procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti.
- Il Governo non ha presentato osservazioni.
- La Corte rammenta che, per quanto riguarda i creditori di un ente locale in dissesto finanziario, essa ha dichiarato che l’impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione costituiva una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013). Alla luce degli elementi che le sono stati sottoposti dalle parti e della normativa interna in materia sintetizzata nelle sentenze Riccio c. Italia, (n. 33599/23, §§ 6-10, 23 gennaio 2025) e Pronto Interventi Sida di Butera Francesco c. Italia (n. 31429/23, §§ 5-9, 23 gennaio 2025), la Corte ritiene che le circostanze del caso di specie siano equiparabili a quelle del caso che ha dato luogo alla sentenza De Luca (sopra citata).
- Di conseguenza, questa doglianza è ricevibile e rivela una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda l’accesso a un tribunale.
- SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
- I ricorrenti hanno formulato un’altra doglianza sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, relativa alla mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore (si veda la tabella allegata). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche queste doglianze rivelano che vi sono state delle violazioni della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa Ventorino (sopra citata).
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
- Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,
- Decide di unire i ricorsi;
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Dichiara che tali ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione per quanto riguarda i provvedimenti giudiziari interni indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
- Dichiara che nei ricorsi nn. 43065/23, 43077/23, 43083/23 e 3655/24, vi è stata una violazione dell’articolo 6 della Convenzione anche in ragione di una violazione del diritto di accesso dei ricorrenti a un tribunale;
- Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 25 settembre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Frédéric Krenc
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.