Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 25 settembre 2025 - Ricorsi nn. 31452/15 e 1372/17 - Causa Pontuale e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.
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L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA PONTUALE E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 31452/15 e 1372/17 – si veda elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
25 settembre 2025
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Pontuale e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Frédéric Krenc, Presidente,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, giudici,
e Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 4 settembre 2025,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- La causa trae origine dai ricorsi contro la Repubblica italiana proposti dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) nelle varie date indicate nella tabella allegata.
- I ricorsi sono stati comunicati al Governo italiano (“il Governo”).
IN FATTO
- L’elenco dei ricorrenti e i pertinenti dettagli dei ricorsi figurano nella tabella allegata.
- I ricorrenti hanno lamentato l’eccessiva durata dei procedimenti civili. Il ricorrente del ricorso n. 31452/15 ha inoltre sollevato una doglianza ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione.
IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE
- Il diritto e la prassi interni pertinenti possono essere reperiti nella causa Verrascina e altri c. Italia (nn. 15566/13 e altri 5, §§ 6-8, 28 aprile 2022).
IN DIRITTO
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Data la similitudine dei ricorsi relativamente al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
- LA RICHIESTA DEL GOVERNO DI CANCELLAZIONE DEI RICORSI DAL RUOLO
- Il Governo ha presentato delle dichiarazioni unilaterali concernenti i ricorsi, le quali non offrono una base sufficiente per concludere che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione non impone che la Corte prosegua l’esame delle cause (articolo 37 § 1 in fine). La Corte rigetta la richiesta di cancellazione dei ricorsi presentata dal Governo e di conseguenza proseguirà il suo esame (si veda Tahsin Acar c. Turchia(eccezioni preliminari) [GC], n. 26307/95, § 75, CEDU 2003 VI).
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO6 § 1 DELLA CONVENZIONE
- I ricorrenti hanno lamentato principalmente l’incompatibilità della durata dei procedimenti civili in questione con il requisito della “ragionevole durata”. Hanno invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- La Corte ribadisce che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze della causa e con riferimento ai seguenti criteri: la complessità della causa, il comportamento dei ricorrenti e delle autorità competenti e la posta in gioco per i ricorrenti nella controversia (si veda Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000-VII).
- Nelle cause di riferimento Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, CEDU 2006‑V) e Verrascina e altri (sopra citata, §§ 31-33), la Corte ha già riscontrato violazioni in ordine a questioni analoghe a quelle sollevate nel caso di specie.
- Avendo esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte non ha constatato alcun fatto o rilievo in grado giustificare la durata complessiva dei procedimenti a livello nazionale. Vista la sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie la durata dei procedimenti sia stata eccessiva e non abbia soddisfatto il requisito della “ragionevole durata”.
- Tali doglianze sono pertanto ricevibili e da esse emerge la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DELLA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
- Il ricorrente del ricorso n. 31452/15 ha lamentato, ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione, l’assenza di un ricorso effettivo (si veda la tabella allegata). Tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 lettera a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
- Avendo esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte conclude, alla luce delle sue conclusioni nella causa Verrascina e altri (sopra citata, §§ 23, 26, 30), che da essa emerge anche una violazione dell’articolo 13 della Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- La Corte, tenuto conto della documentazione in suo possesso e della propria giurisprudenza (si veda, in particolare, Cocchiarella, sopra citata), ritiene appropriato accordare le somme indicate nella tabella allegata.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Decide di riunire i ricorsi;
- Rigetta la richiesta del Governo di cancellare i ricorsi dal ruolo della Corte ai sensi dell’articolo 37 § 1 della Convenzione sulla base delle dichiarazioni unilaterali da esso presentate;
- Dichiara ricevibili i ricorsi;
- Ritiene che da tali ricorsi emerga una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione concernente l’eccessiva durata dei procedimenti civili;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione in ordine alla doglianza sollevata dal ricorrente del ricorso n. 31452/15 concernente l’assenza di un ricorso effettivo per lamentare la durata del procedimento civile (si veda la tabella allegata);
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.
Fatta in inglese e notificata per iscritto il 25 settembre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Frédéric Krenc
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni
PPENDICE
Elenco dei ricorsi che sollevano doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(durata eccessiva dei procedimenti civili)
|
N. |
Ricorso n. Data di introduzione |
Nominativo del ricorrente Anno di nascita
|
Nominativo del |
Data di inizio |
Data di fine |
Durata complessiva Gradi di giudizio |
Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata |
Somma concessa per il danno non patrimoniale per ricorrente (in euro)[1] |
Somma concessa per le spese per ricorrente (in euro)[2] |
|
1. |
31452/15 19/06/2015 |
Massimo PONTUALE 1950 |
Ioannilli Alfredo Roma |
07/06/1982 |
26/10/2012 |
Anni 30 mesi 4 e giorni 20 2 gradi di giudizio |
Art. 13 – assenza di ricorso effettivo nel diritto interno in ordine all’eccessiva durata dei procedimenti civili. |
20.800 |
250 |
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2. |
1372/17 13/12/2016 |
Fiorella BOI 1956 Luigia LOMBARDI 1956 |
Katte Klitsche de La Grange Teodoro Roma |
31/03/2004 |
25/07/2013 |
Anni 9 mesi 3 e giorni 26 1 grado di giudizio |
|
9.600 |
250 |
[1] Oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti.
[2] Oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti.