Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 25 settembre 2025 - Ricorso n. 21979/24 - Causa D'Apice c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA D’APICE c. ITALIA

(Ricorso n. 21979/24)

SENTENZA

STRASBURGO

25 settembre 2025


Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa D’Apice c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Frédéric Krenc, presidente,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 4 settembre 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nella data indicata nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. La ricorrente è stata rappresentata dall’avv. Mauro Pagliuca, del foro di Avellino.
  3. Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. Le generalità della ricorrente e le precisazioni relative al suo ricorso sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. La ricorrente lamenta la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in suo favore.

IN DIRITTO

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. La ricorrente lamenta in via principale la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in suo favore. Essa invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore della ricorrente.
  5. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1.
  1. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
  1. La ricorrente ha formulato altre doglianze che sollevano delle questioni in riferimento alla Convenzione, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che queste doglianze rivelano che vi sono state anche delle violazioni dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella sentenza Ventorino (sopra citata).
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI ALL'UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che questo ricorso rivela una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione per quanto riguarda le altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata);
  4. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
  5. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 25 settembre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Presidente
Frédéric Krenc

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

ALLEGATO

Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
 

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

21979/24

23/07/2024

Rosaria Adele D’APICE

1975

Pagliuca Mauro

Avellino

T.A.R. della Regione Campania - R.G. 1345/2020, 20/11/2020

T.A.R. della Regione Campania - R.G. 1360/2020, 20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

in corso

Più di 3 anni e 11 mesi e 17 giorni

in corso

Più di 3 anni e 11 mesi e 17 giorni

Ministero dell’Istruzione, pagamento degli onorari di avvocato

(avvocato

antistatario).

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

3.000

250


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente