Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 settembre 2025 - Ricorso n. 6045/24 - Causa Scuderoni c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC//L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA SCUDERONI c. ITALIA

(Ricorso n. 6045/24)

SENTENZA
 

Art 3 e Art 8 • Obblighi positivi • Vita privata • Inosservanza da parte delle autorità del loro obbligo positivo di proteggere la ricorrente dalle violenze domestiche commesse dal suo ex compagno • Legislazione nazionale adeguata e proporzionata • Assenza di diligenza particolare richiesta alle autorità • Assenza di un approccio autonomo e proattivo, e di una valutazione completa del rischio reale e immediato di violenza ricorrente • Problema specifico della violenza domestica non preso in considerazione • Inadempimento da parte dello Stato che non ha rispettato in maniera sufficiente il suo obbligo procedurale di far sì che le violenze subite dalla ricorrente fossero trattate in maniera adeguata • Inosservanza da parte delle autorità del loro obbligo di dare una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente

Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte

STRASBURGO

23 settembre 2025

Questa sentenza diverrà definitiva nelle condizioni di cui all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Scuderoni c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:

Ivana Jelić, presidente,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs, giudici,
e da Ilse Freiwirth, cancelliere di sezione,

Visti:

il ricorso (n. 6045/24) proposto contro la Repubblica italiana da una cittadina di questo Stato, la sig.ra Valentina Scuderoni («la ricorrente»), che il 12 febbraio 2024 ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo») le doglianze relative agli articoli 3 e 8 della Convenzione,

le osservazioni delle parti,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 2 settembre 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

  1. Il ricorso riguarda gli obblighi positivi derivanti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione in un contesto di violenze e atti persecutori subiti dalla ricorrente nel 2018.

La ricorrente lamenta un ritardo, da parte delle giurisdizioni, nell'esame del suo ricorso, nonché il rigetto da parte della giurisdizione civile della sua richiesta di emettere un ordine di protezione, e la mancanza di efficacia dell'indagine penale. Essa sostiene che le giurisdizioni interne non hanno correttamente valutato né il rischio di violenze fisiche e psicologiche al quale era esposta, né il suo bisogno di protezione.

Inoltre, la ricorrente contesta, da un lato, l’assoluzione del suo ex compagno, pronunciata a suo parere in quanto il tribunale ha considerato gli atti di violenza domestica in questione come semplici litigi familiari, a causa di stereotipi sessisti persistenti e, dall'altro, la decisione del procuratore di non interporre appello.

IN FATTO

  1. La ricorrente è nata nel 1982 e risiede a Ladispoli. È stata rappresentata dall’avv. M.T. Manente, del foro di Roma.
  2. Il Governo è stato rappresentato da suo agente, L. D’Ascia, avvocato dello Stato.
  3. La ricorrente è avvocata. Dalla sua unione con G.C., nel 2012, nacque D. Nell'agosto 2017 la ricorrente e G.C. si separarono, pur continuando a convivere nella stessa casa.

I. IL PROCEDIMENTO CIVILE

  1. Il 22 febbraio 2018 la ricorrente si rivolse al tribunale di Civitavecchia (di seguito «il tribunale»), in applicazione degli articoli 316, 317 bis e 337 ter del codice civile, per lamentare dei maltrattamenti che affermava di subire, anche in presenza del loro figlio, da parte di G.C. La ricorrente accusava quest’ultimo di avere minacciato di rovinarle la vita e di toglierle il figlio, di denigrarla in quanto madre e in quanto donna, di impedirle di avere accesso ad alcune parti della casa, di spostare continuamente i suoi effetti personali e di minacciarla di buttare per strada tutte le sue cose, compresi i vestiti.
  2. La ricorrente affermava che G.C., «attuando una vera e propria strategia destabilizzante nelle mura domestiche», la costringeva a rimanere sveglia con la luce puntata addosso tutta la notte, l’accusava falsamente di atteggiamenti inesistenti, la denigrava e la maltrattava psicologicamente, determinandole una condizione altamente ansiosa e destabilizzante.
  3. La ricorrente chiedeva al tribunale di assegnarle il godimento della casa familiare, di disporre una valutazione dell’idoneità genitoriale di G.C., di stabilire la collocazione prevalente del minore con lei presso l’abitazione familiare, e di accordare un diritto di visita a G.C.
  4. L’udienza fu fissata per il 29 novembre 2018, ossia nove mesi più tardi.
  5. Il 18 giugno 2018 la ricorrente si rivolse al tribunale per ottenere un'udienza a breve termine. Nella sua domanda, descriveva le violenze psicologiche e fisiche di cui sosteneva di essere vittima e produceva dei rapporti medici e copie delle denunce penali che aveva presentato.
  6. L’11 luglio 2018 la ricorrente adì il tribunale per ottenere una misura di protezione in applicazione dell'articolo 342 bis del codice civile. Essa allegò alla sua domanda copia delle denunce che aveva presentato e di rapporti medici che la riguardavano, nonché delle prove derivanti dall'indagine penale che era in corso. L'udienza fu fissata per il 24 luglio 2018.
  7. Il 26 luglio 2018 il tribunale respinse la domanda di protezione presentata dalla ricorrente in quanto le principali accuse dell'interessata riguardavano fatti – episodi di privazione di sonno, minacce, violenze verbali e fisiche, allontanamento di suo figlio senza consenso – che erano avvenuti soltanto in presenza di G.C., il quale negava tutte le accuse mosse nei suoi confronti, affermando che la ricorrente aveva dei comportamenti irrazionali, e aveva prodotto copia delle denunce e dei ricorsi da lui depositati dinanzi ai giudici competenti.
    Inoltre, il tribunale osservò che erano in corso due procedimenti relativi all'affidamento del minore. Constatando che le versioni delle parti erano contraddittorie, il tribunale ritenne che fosse necessaria un'indagine approfondita, che comprendesse una perizia psicologica e un'indagine socio ambientale sulla famiglia. L'udienza sull'affidamento del minore fu fissata per il 20 agosto 2018.
  8. Lo stesso giorno la ricorrente chiese ai servizi sociali di intervenire e di aiutarla a gestire i suoi contatti con G.C., ma non ricevette alcuna risposta.
  9. Il 6 agosto 2018 la ricorrente interpose appello avverso la decisione del 26 luglio (paragrafo 11 supra). L'udienza fu fissata per il 28 settembre.
  10. Il 10 agosto 2018 l'assistente sociale incaricata di valutare la situazione del minore chiese al procuratore di adottare delle misure urgenti per proteggere l'interessato, tenuto conto della situazione difficile nella quale si trovava a causa del conflitto tra i suoi genitori.
  11. All'udienza del 20 agosto 2018 il tribunale confermò l'affidamento condiviso di D., fissando la residenza familiare presso la ricorrente, accordò all'interessata il godimento esclusivo della casa familiare con il minore, stabilì un calendario temporaneo che fissava i diritti di visita di G.C., e dispose una perizia relativa alla ricorrente, a G.C. e al minore.

II. LA DENUNCIA PER SOTTRAZIONE DI MINORE

  1. In data non precisata G.C. presentò una denuncia penale contro la ricorrente, che accusava di aver rapito D.
  2. Il 9 aprile 2019 il procuratore chiese l’archiviazione della causa.
  3. Ritenendo che G.C. cercasse soltanto di gettare discredito sulle competenze genitoriali della ricorrente, il giudice per le indagini preliminari («G.I.P.») archiviò la denuncia, dopo aver osservato che l’interessata informava sistematicamente G.C. del luogo in cui si trovava il minore, e dopo avere escluso dunque qualsiasi responsabilità penale per quanto la riguardava.

III. IL PROCEDIMENTO PENALE

  1. Il 26 marzo 2018, trovandosi di fronte ad un aggravamento dei comportamenti violenti nei suoi confronti, la ricorrente presentò una denuncia al procuratore di Roma.
  2. Nella denuncia, la ricorrente affermava che la sua incolumità e quella di suo figlio erano compromesse dalla violenza continua che affermava di subire da parte di G.C. Essa dichiarava di essere quotidianamente sottoposta, in presenza del minore, a insulti e umiliazioni come: «Fai schifo, sei una poraccia», «Sei un’handicappata che sa fare solo l'avvocato», «Mi chiedi il mantenimento coi soldi che guadagni», «Sei pazza», «Sei zozza». Inoltre, essa accusava G.C. di averla minacciata varie volte di limitare la sua genitorialità, e di aver dichiarato a tale proposito che era una cattiva madre perché era troppo concentrata sulla sua carriera, e dunque era inadeguata al ruolo materno. Essa sosteneva, peraltro, che G.C. le impediva di passare del tempo con il loro figlio quando era libera dal lavoro, portando con sé il minore senza preavviso e senza il suo consenso, il che, secondo lei, produceva l'effetto di limitare concretamente la sua genitorialità, facendola vivere in un continuo stato di paura e di angoscia per il figlio. Essa affermava, inoltre, che G.C. la obbligava continuamente a svuotare i cassetti e gli armadi in quanto, diceva, le cose di lei si trovavano nella «sua parte di casa», casa che pretendeva fosse ripartita al 50%. La ricorrente affermava che G.C. minacciava di gettare tutte le sue cose per strada e le impediva di dormire attraverso l’esposizione a fonti luminose e al rumore incessante di videogame sul cellulare per tutta la notte, e in particolare tenendo accese delle luci per impedirle di riposare prima di impegni professionali importanti. Una volta, aggiungeva, G.C. l'aveva fatta cadere dal letto spingendola e aveva filmato la sua reazione, e un'altra volta essa si era chiusa a chiave nella camera del figlio e lui aveva continuato incessantemente a bussare alla porta.
  3. Nella sua denuncia, la ricorrente affermava anche che riceveva incessantemente messaggi telefonici da G.C., che quest'ultimo la molestava modificando continuamente i programmi relativi alla gestione quotidiana del figlio, e che questi cambiamenti improvvisi ingeneravano ansia e timore per il figlio e per sé. Essa sosteneva che G.C. l'aveva avvisata che avrebbe utilizzato ogni elemento come prova per dimostrare la sua inadeguatezza come madre, e lo accusava anche di averle puntato addosso il suo cellulare in modalità videocamera o fotografica, di introdursi arbitrariamente nella sua posta elettronica personale e professionale, di consultare gli scambi che intercorrevano tra lei e i suoi avvocati e di avere messo delle videocamere in casa per sorvegliare i suoi movimenti.
  4. Il reato (notitia criminis) fu iscritto al registro notizie di reato soltanto due mesi dopo, il 9 maggio 2018, dopodiché fu avviata un'indagine.
  5. La ricorrente completò la sua denuncia il 27 aprile 2018. Essa affermava che G.C. aveva contravvenuto agli accordi inerenti al figlio, portandolo via ancora una volta da casa senza il suo consenso, e ingenerando in lei uno stato forte di ansia che la induceva a chiedere intervento medico.
  6. Il 29 aprile 2018, quando G.C. rientrò a casa con il figlio e la ricorrente lo informò della sua decisione di allontanarsi con quest'ultimo per qualche giorno, egli chiuse a chiave la porta finestra del balcone della loro casa per impedirglielo. Poi la afferrò violentemente per i capelli e le strappò i capelli ferendola alla colonna cervicale e alle spalle.
  7. La ricorrente chiamò i carabinieri per ricevere aiuto e lasciò la casa familiare insieme al figlio minorenne.
  8. Si recò al pronto soccorso dell'ospedale di Ladispoli, dove fu accertato che aveva subìto un trauma «della colonna cervicale e delle spalle», con prognosi di cinque giorni, successivamente estesi di ulteriori sette giorni.
  9. Il 2 maggio 2018 la ricorrente depositò una nuova denuncia nella quale affermava che G.C. non aveva riportato il minore come previsto, e sosteneva anche di essere vittima di maltrattamenti, e di essere stata aggredita il 29 aprile 2018.
  10. Il 14 maggio 2018 la ricorrente fece ritorno alla casa familiare con suo figlio.
  11. Il 23 maggio 2018 gli insegnanti del minore segnalarono alla ricorrente che quest’ultimo aveva cambiato completamente comportamento, e che era giunto a tirare i capelli a una sua compagna di classe.
  12. Come reazione a questi comportamenti, la ricorrente lasciò la casa familiare il 25 maggio 2018, con suo figlio, e si trasferì da sua madre. Essa informò G.C. della sua decisione per il tramite del suo avvocato.
  13. G.C. presentò dunque denuncia per sottrazione di minore (paragrafo 16 supra).
  14. Il 28 e il 31 maggio 2018 la ricorrente depositò due nuove denunce nelle quali affermava che era stata aggredita il 29 aprile, che era stata costretta a trasferirsi da sua madre con il figlio, e che era bersaglio di incessanti chiamate e di ripetute pressioni affinché si facesse carico da sola del pagamento degli alimenti dovuti per il figlio D. Essa affermava, inoltre, che G.C. voleva obbligarla ad acquistare la sua parte della casa familiare a un prezzo superiore al suo valore reale di mercato, e che la minacciava di violenze continue qualora si fosse rifiutata. Essa riferiva anche che, da quando era tornata alla casa familiare con suo figlio, G.C. aveva stabilito una divisione stretta e rigorosa degli spazi e del tempo passato con il figlio, arrivando a impedirle di avere qualsiasi contatto con suo figlio quando egli ne aveva l'affidamento. In particolare, lo accusava di averle strappato il figlio dalle braccia, di aver spostato ripetutamente i suoi effetti personali da una stanza all'altra, di aver limitato la sua libertà di circolazione all'interno del domicilio della casa chiudendola a chiave, di aver proferito insulti nei suoi confronti e di aver modificato in maniera unilaterale e improvvisa le modalità di affidamento.
  15. Nel giugno 2018 la ricorrente si recò al centro antiviolenza «Differenza Donna». Basandosi sui protocolli S.A.R.A. (Spousal Assault Risk Assessment) (si veda Kurt c. Austria [GC], n. 62903/15, § 101, 15 giugno 2021) e I.S.A. (Increasing Self Awareness), lo psicologo specializzato nella valutazione dei rischi di violenze di genere confermò la necessità di adottare urgentemente misure restrittive nei confronti di G.C. e misure di protezione in favore della ricorrente.
  16. Il 30 giugno 2018 la ricorrente presentò una nuova denuncia per mancato rispetto del suo diritto di visita, affermando che G.C. era andato a prendere il figlio a scuola e che lei si era trovata poi nell'impossibilità di entrare in contatto con il minore.
  17. Il 5 luglio 2018 la ricorrente, che aveva perso molto peso, circa dieci chilogrammi, fu visitata da un medico. Quest'ultimo diagnosticò che soffriva di un disturbo ansioso generalizzato, accompagnato da insonnia di tipo terminale, che sarebbe insorta dopo la «separazione altamente conflittuale dal compagno convivente». Il medico, nel suo rapporto, constatava sintomi quali tachicardia, sensazione di soffocamento, parestesia degli arti inferiori, inappetenza e disturbi severi del sonno.
  18. Nel corso delle indagini, vari testimoni dichiararono che confermavano le violenze ripetute di cui la ricorrente sosteneva di essere vittima, e affermarono, in particolare, che l’interessata si trovava in difficoltà, che riceveva messaggi assimilabili, secondo loro, a atti persecutori, e che i comportamenti denunciati avevano delle ripercussioni evidenti sul suo stato fisico e psicologico.
  19. L’11 luglio 2018 il procuratore decise di chiudere le indagini preliminari e, il 27 febbraio 2019, rinviò G.C. a giudizio per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, aggressione e tentata estorsione (tutti aggravati dalla presenza di un minore e dal contesto di convivenza degli interessati). L'udienza fu fissata per il 13 maggio 2020 dinanzi al tribunale di Civitavecchia.
  20. La ricorrente si costituì parte civile nel corso della prima udienza, il 13 maggio 2020. Il procedimento penale durò quattro anni e furono nominati successivamente quattro giudici diversi.
  21. Il 27 gennaio 2021 la ricorrente fu sentita ed espose la sua versione dei fatti in maniera dettagliata. Descrisse gli insulti, la denigrazione, il controllo coercitivo costante, gli atti persecutori, comprese le violenze fisiche e la molestia telefonica, che accusava G.C. di averle inflitto, nonché le trappole che a suo avviso G.C. le tendeva sull’organizzazione quotidiana del figlio. Essa denunciò le ripetute minacce tramite SMS, le continue molestie, nonché le sofferenze, alimentate a suo parere dal timore che G.C. limitasse i suoi diritti genitoriali, l'incertezza giuridica prolungata nella quale affermava di essersi trovata per più di sei mesi, sei mesi nel corso dei quali, diceva, non aveva beneficiato di alcuna protezione legale, ed era stata costretta a lasciare la casa familiare con suo figlio.
  22. Il tribunale dichiarò ammissibili le dichiarazioni dei testimoni sentiti nel corso delle indagini preliminari, e procedette all'audizione di vari testimoni, che dichiararono che la ricorrente si era trovata in uno stato di disagio e paura e aveva ricevuto dei messaggi incessanti, e che descrissero in particolare l'effetto sull’interessata dell'aggressione del 29 aprile 2018.
  23. Nella sua deposizione, la psicologa dell'associazione «Differenza Donna» dichiarò che, con il suo comportamento abusivo, G.C. aveva causato danni psicologici ed emotivi alla ricorrente. Essa diede atto delle minacce persistenti, della denigrazione, delle umiliazioni ripetute, e descrisse la ricorrente come in uno stato di ansia e paura. La psicologa affermò che G.C. aveva esercitato un controllo continuo sull’interessata, la perseguitava e cercava di screditarla sia sul piano professionale che per quanto riguarda il suo ruolo di madre, e riferì anche in merito alle tattiche di privazione del sonno, consistenti in particolare nel mantenere le luci accese durante la notte al fine di impedire all'interessata di riposare prima di impegni professionali importanti, e descrisse inoltre gli abusi verbali continui e una manipolazione psicologica sistematica, che a suo parere portavano la ricorrente a sentirsi intrappolata e indifesa.
  24. I testimoni della difesa presentarono i fatti come un semplice conflitto tra ex compagni.
  25. Con una sentenza emessa il 22 giugno 2023 il tribunale assolse G.C.
  26. Per quanto riguarda l'accusa di maltrattamenti il tribunale, dopo aver qualificato gli atti di G.C. come dispetti, considerò che, analizzati complessivamente, i documenti del fascicolo non erano sufficienti per dimostrare gli elementi costitutivi del reato perseguito con il grado di certezza richiesto. Infatti, riteneva, il reato di maltrattamenti in famiglia implicava una condotta abituale caratterizzata da una successione di atti penalmente perseguibili volti a minare l'integrità fisica o morale della vittima, e a infliggerle delle sofferenze continue, atti che, aggiungeva, dovrebbero assumere un carattere sistematico e rendere la convivenza particolarmente dolorosa, e distinguersi pertanto da atti isolati o occasionali. Il tribunale osservava che i comportamenti di G.C. erano stati messi in atto per un periodo di circa nove mesi, segnato da una irrecuperabile involuzione dei rapporti della coppia, ma faceva notare che gli atti di maltrattamento denunciati si limitavano ad alcune rare occasioni ed erano consistiti in particolare in insulti e aspre critiche che non rivelavano un’intenzione di sottoporre la vittima a sofferenze continue. Il tribunale considerava che la ricorrente non era stata ridotta a uno stato di sottomissione psicologica, e che i comportamenti di G.C. sembravano piuttosto motivati da un risentimento dovuto alla fine della sua relazione con l’interessata, e da tensioni legate all’affidamento del figlio e alla loro convivenza forzata nella casa familiare.
    Il tribunale considerò che mancava anche l’elemento morale del reato, e ritenne infatti che il reiterarsi dei comportamenti molesti di G.C., quali la registrazione di immagini e di conversazioni, mirassero a dare fastidio alla vittima piuttosto che a stabilire un sistema di dominio e di vessazione, e che questi comportamenti, sebbene oggettivamente persecutori, rientrassero in un contesto di intensi litigi e fossero legati a un tentativo dell’imputato di proteggersi o di prepararsi a eventuali contenziosi civili o penali.
    Il tribunale, peraltro, vedeva i comportamenti dell'imputato, in particolare le accuse di carrierismo e le critiche relative alle capacità genitoriali della vittima, più come forme di espressione di un conflitto e di un risentimento che come atti sistematici di maltrattamento.
  27. Per quanto riguarda l'accusa di atti persecutori, il tribunale affermò che, durante il periodo di convivenza forzata, la vittima aveva vissuto in uno stato di profonda sofferenza emotiva, il che era stato confermato da alcuni testimoni, ma che da quando si era conclusa la convivenza i comportamenti di G.C. non erano più definibili tecnicamente come minacce o molestie.
  28. Per quanto riguarda l'accusa di estorsione, il tribunale giunse alla conclusione che le azioni di G.C. volte a costringere la ricorrente ad acquistare la sua parte della casa familiare a un prezzo superiore a quello di mercato e a rinunciare al suo assegno di mantenimento non potevano essere considerate espressamente vietate dalla legge. Il tribunale aggiunse che l'imputato aveva il diritto di risiedere nella casa familiare e che, di conseguenza, l'intenzione di ritornare nella casa familiare che G.C. aveva espresso non poteva essere definita una minaccia contraria alla legge.
  29. Per quanto riguarda l'accusa di lesioni personali, infine, il tribunale ritenne anzitutto che fosse accertato che G.C. non aveva negato l’esistenza di un contatto fisico tra lui e la ricorrente il 29 aprile 2018. Tuttavia, spiegò che il clima di grande conflittualità tra le parti imponeva che fossero raggiunti un livello elevato di attendibilità e dettaglio della narrazione sul punto, e una altrettanto elevata coerenza degli elementi di conferma della versione dei fatti. Ora, riteneva il tribunale, tale livello e tale coerenza non erano stati raggiunti nel caso specifico: in effetti, non era stata dettagliata la dinamica delle condotte reciproche, e l’accusa della ricorrente secondo la quale G.C. le aveva tirato violentemente i capelli non era stata confermata dai medici che avevano constatato l’esistenza di un trauma della colonna cervicale e delle spalle, trauma che, a suo parere, non era specificamente imputabile al comportamento denunciato dalla ricorrente. Di conseguenza, il tribunale giungeva alla conclusione che era impossibile stabilire con certezza la responsabilità di G.C.
  30. La ricorrente chiese al procuratore di interporre appello in applicazione dell'articolo 572 del codice penale.
  31. Il 13 ottobre 2023 il procuratore respinse la domanda della ricorrente in quanto le condotte di G.C., seppur riprovevoli, non potevano suo parere essere definite atti persecutori o comportamento dominante. Il procuratore considerava, infatti, che tali condotte fossero motivate da pregiudizi sul ruolo della donna e da un desiderio di vendetta di fronte alla riuscita professionale della vittima. Inoltre, riteneva che la sofferenza emotiva subita dalla vittima fosse legata alle difficoltà che quest'ultima aveva dovuto affrontare a seguito della sua separazione e agli ostacoli che aveva incontrato per quanto riguarda l'affidamento del minore, ma che questo non bastava perché fossero costituiti i reati di maltrattamenti e di atti persecutori ai sensi degli articoli 572 e 612 bis del codice penale. Per quanto riguarda le lesioni fisiche che la ricorrente affermava di avere subìto, il procuratore indicava, da un lato, che anche se le dichiarazioni di alcuni testimoni confermavano la narrazione della vittima, che sosteneva di essere stata aggredita fisicamente dall'imputato, il referto medico non aveva confermato una perdita di capelli importante e, dall'altro, che il fatto che il referto medico non facesse menzione di una vasta area del cuoio capelluto priva di capelli impediva di dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio l'esistenza di un reato.
  32. Il 30 dicembre 2023, la ricorrente rinunciò a interporre appello soltanto in sede civile.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I. IL REGIME GIURIDICO INTERNO

  1. Le disposizioni di diritto civile e di diritto penale che sono pertinenti in materia di violenze domestiche sono riportate nelle sentenze Landi c. Italia (n. 10929/19, §§ 47-49, 7 aprile 2022) e De Giorgi c. Italia (n. 23735/19, §§ 35-37, 16 giugno 2022).
  2. Gli articoli 316, 317 bis e 337 ter del Codice civile italiano riguardano la protezione dei rapporti familiari del minore garantendo l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, e il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
  3. Le altre disposizioni pertinenti del codice civile in vigore all’epoca dei fatti sono così formulate:

Titolo IX bis – Ordini di protezione
Articolo 342 bis – Ordini di protezione contro gli abusi familiari

«Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, (...) su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter.»

Articolo 342 ter – Contenuto degli ordini di protezione

«Con il decreto [adottato in applicazione del]l'articolo 342 bis, il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone [il suo] allontanamento dalla casa familiare (...) prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro (...)

Con il medesimo decreto il giudice (...) stabilisce la durata dell'ordine di protezione, (...) che non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

(...) Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.»

  1. Il decreto legislativo n. 149/2022 prevede che, nei procedimenti relativi alle famiglie nei quali sono dedotti fatti di violenza domestica o di violenza di genere, devono essere garantite adeguate misure di salvaguardia e di protezione, conformemente all’articolo 473 bis 70 e seguenti del codice di procedura civile italiano.

Conformemente alla Convenzione di Istanbul, tale decreto legislativo riguarda tutti gli atti di violenza fisica, economica o psicologica che sono inflitti da una delle parti all’altra o a figli minori. Ai sensi dell’articolo 473 bis 42, comma 1, del codice di procedura civile italiano, il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste senza alcun ritardo.

Una procedura prioritaria è prevista per le cause in materia familiare che implichino accuse di violenza, anche se i fatti non costituiscono reato, in particolare nei casi che riguardano la custodia di un minore o una separazione per colpa, anche in assenza di denuncia o in caso di prescrizione.

Fin dalla fase iniziale, il giudice valuta l’attendibilità delle accuse per adeguare le misure cautelari. Il pubblico ministero interviene attivamente nelle cause in materia di autorità genitoriale e obbligatoriamente nei procedimenti in materia di separazione, divorzio, affidamento, producendo i risultati di eventuali indagini penali.

La parte che denuncia delle violenze deve menzionare negli atti introduttivi l'esistenza di procedimenti in corso, e allegare la relativa documentazione (verbali, testimonianze, ecc.).

Il giudice può raccogliere d'ufficio documenti o altri mezzi di prova, interrogare liberamente le parti, sentire dei parenti o dei vicini, o nominare un consulente tecnico per proteggere la vittima e i figli (art. 473 bis 44).

Se emergono elementi di violenza, anche in una fase preliminare, il giudice deve adottare le misure necessarie, anche ordinando l'intervento dei servizi sociali e una regolamentazione del diritto di visita, senza compromettere la sicurezza delle vittime. Queste misure sono quelle previste dall'articolo 473 bis 70.

L’articolo 473 bis 40 permette di adire direttamente il giudice in caso di violenza, indipendentemente se sia stato o meno avviato un procedimento di separazione o di affidamento. Il ricorso deve contenere elementi di prova, elementi finanziari e qualsiasi documento relativo a eventuali procedimenti precedenti.

Il giudice può allora accelerare il procedimento, ridurre i termini, ordinare l'audizione di testimoni, ottenere documenti pubblici o nominare un consulente tecnico. Se il ricorso è fondato, il giudice emette degli ordini di protezione.

Ai sensi dell’articolo 473 bis 70, un ordine può rimanere valido fino a un anno e comprendere il divieto di comportamenti violenti, l'espulsione dal domicilio familiare, o il divieto di avvicinarsi alla vittima.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNAZIONALI

  1. Le disposizioni pertinenti del diritto internazionale sono riportate nella sentenza Landi (sopra citata, §§ 50-52).
  2. Le disposizioni pertinenti della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («la Convenzione di Istanbul») sono citate nelle sentenze Kurt, (sopra citata, § 75-86), Landi (sopra citata, § 52) e De Giorgi (sopra citata, § 40). Tale Convenzione è entrata in vigore nei confronti dell'Italia il 1° agosto 2014.
  3. Una parte dei passaggi pertinenti del rapporto di valutazione di base sull'Italia, redatto il 3 gennaio 2020 dal Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), organo specializzato indipendente incaricato di monitorare l’attuazione, ad opera delle Parti, della Convenzione di Istanbul (Landi, sopra citata, §§ 53-54), è riassunta nelle sentenze M. e altri c. Italia (n. 25426/20, § 73, 10 novembre 2022) e M.S. c. Italia, n. 32715/19, § 85, 7 luglio 2022.
  4. Ai fini della presente causa, i passaggi pertinenti di questo rapporto sono così formulati (note a piè di pagina omesse):

I. Finalità definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

(...)

Definizioni (articolo 3)

(...)

  1. L’articolo 3, lettera b, della Convenzione di Istanbul definisce la violenza domestica sulle donne come «atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore della violenza condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima». Nonostante questa definizione sia neutra dal punto di vista del genere e comprenda dunque la violenza nelle relazioni intime e la violenza intergenerazionale, l’articolo 2, comma 1 della convenzione richiede l’attuazione delle disposizioni in materia di violenza domestica fondate sulla comprensione della violenza basata sul genere. In osservanza di quanto disposto dal capitolo V della convenzione, gli atti di violenza domestica devono essere perseguiti in rapporto ai reati descritti in questo capitolo.
    Data la gravità della violenza domestica, l’articolo 46 della Convenzione impone di garantire che le circostanze in cui è stato commesso il reato nei confronti dell'attuale o ex coniuge o partner, da un membro della famiglia, un convivente della vittima o una persona che ha abusato della propria autorità, possano portare a un inasprimento della condanna in quanto aggravanti o elementi costitutivi del reato.
  2. In Italia, la violenza domestica è considerata reato ai sensi dell’articolo 572 del codice penale. Questo articolo criminalizza il «maltrattamento in famiglia», che connota la condotta di «chiunque (...) maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o ad egli affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o affidamento, o per l'esercizio di una professione o di un'arte». Generalmente il reato si estende anche agli ex coniugi e ex partner, indipendentemente dalla convivenza. Secondo la giurisprudenza dei tribunali italiani in materia, affinché il comportamento violento possa essere considerato un maltrattamento, esso deve essere caratterizzato dalla natura sistematica della condotta violenta e dall’intento criminale di provocare dolore fisico e/o psicologico alla vittima e/o di violarne la dignità. Il maltrattamento è pertanto classificato come un reato di carattere abituale ed è soggetto alla procedibilità d’ufficio. Qualora la natura sistematica della condotta violenta non possa essere provata, l’autore della violenza potrebbe dover rispondere di altri reati come le percosse (articolo 581 del codice penale), le lesioni personali (articolo 582 del codice penale) e le minacce (articolo 612 del codice penale), che hanno procedibilità di parte e possono ricadere nelle giurisdizioni di grado inferiore (giudice di pace).
  3. Nell'ambito della definizione di violenza domestica data dalla Convenzione di Istanbul, la reiterazione degli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica non è una caratteristica essenziale della violenza. Questo aspetto è valido solo per alcuni reati descritti al Capitolo V della convenzione, come la violenza psicologica e lo stalking, dove la violenza è considerata tale in virtù della natura ricorrente della condotta. Nel corso della sua valutazione, il GREVIO ha individuato varie problematiche legate alla definizione di maltrattamento come reato abituale, che intende porre all'attenzione delle autorità. Una problematica si riferisce alle conseguenze di tale definizione sull’interpretazione da parte dei tribunali dell’articolo 572 del codice penale. Un'altra riguarda le ripercussioni della definizione sul lavoro d’indagine da parte delle forze dell’ordine.
  4. Per quanto riguarda la prima delle problematiche, recenti casi di studio hanno analizzato le motivazioni fornite nelle sentenze dei tribunali per comprendere la classificazione della condotta offensiva come maltrattamento. Secondo quanto indicato da questi studi, il carattere abituale della condotta è stato escluso nei seguenti casi: (1) laddove la reiterata condotta violenta abbia avuto luogo in un breve lasso di tempo, ad esempio perché la relazione intima è durata solo per un breve periodo; (2) laddove la violenza denunciata si sia verificata al termine di una relazione e non sia stata preceduta da alcuna denuncia, venendo dunque identificata come uno «stato di rabbia» occasionale; e, più comunemente, (3) laddove la vittima non sia stata ridotta ad uno stato di sottomissione passiva a causa della violenza. In riferimento all’ultimo esempio, la ricerca ha evidenziato come nei casi in cui la vittima abbia dimostrato la capacità di resistere e reagire alla violenza, quest’ultima sia stata ridimensionata ad una situazione di conflitto interno alla coppia. Al contrario, nei casi in cui gli autori di violenza hanno dominato e controllato la vittima, sono stati condannati per maltrattamento.
  5. Sebbene riconosca che i risultati delle summenzionate ricerche si riferiscono alle prassi di un numero limitato di tribunali e che non possono essere generalizzati, il GREVIO evidenzia come numerose ONG di donne abbiano segnalato la diffusione di pratiche simili. Il GREVIO esprime gravi preoccupazioni in merito all’idea di classificare la violenza come violenza domestica a seconda della capacità della vittima di «tollerare» la violenza, sopportando per anni una relazione violenta senza sporgere denuncia o difendendosi. Questo tipo d’interpretazione rischia di far passare in secondo piano la natura della violenza domestica nei confronti delle donne come una violazione dei loro diritti umani, che la società non dovrebbe assolutamente tollerare.
  6. La seconda problematica rilevante che deriva dalla connotazione della violenza domestica come reato abituale è la centralità delle indagini volte a discernere tra maltrattamento e episodi isolati di violenza che non possono essere attribuiti a modelli di comportamento violenti. Solo attraverso delle indagini che non si limitino all’ultimo episodio di violenza, ma che tentino di ricostruire lo schema della violenza perpetrata prima della denuncia, è possibile giungere ad un’adeguata condanna penale del maltrattamento. In quest’ambito, la ricerca basata sullo studio della giurisprudenza delle corti di Bologna e Catania ha mostrato che le indagini sono «tutt’altro che accurate» e che le vittime vengono ascoltate solo in una minoranza di casi. In un campione di 119 casi rigettati da una di queste corti, «le indagini di polizia spesso [sono state interrotte] dopo aver identificato la persona indagata e aver ottenuto una piccola quantità di informazioni. Vi sono [state] tracce di indagini da parte del pubblico ministero in circa un terzo dei casi; la vittima è stata ascoltata in poco più del 20% dei casi». Per la vittima le conseguenze della diversa classificazione della violenza, come singolo reato di maltrattamento o come serie di reati minori distinti, sono considerevoli. Se le prove a sostegno della denuncia da parte della vittima di violenza domestica non sono sufficienti, essa non può richiedere una misura di allontanamento o delle ordinanze protettive, che sono riservate alle vittime di maltrattamento, e le forze dell’ordine non possono esercitare la loro autorità per fermare tale violenza, ad esempio arrestando l’autore in flagranza di reato. La ricerca ha inoltre evidenziato l’impatto di un tale tipo di classificazione sugli esiti dei procedimenti penali. I tassi di rigetto sono stati molto più elevati (oltre il 90 %) dinnanzi al giudice di pace rispetto ai tribunali penali, in parte perché i procedimenti sottoposti al primo possono essere interrotti a seguito del ritiro della denuncia da parte della vittima. «Gli esiti dei procedimenti, quando non è stato coinvolto il giudice di pace, sono [stati] leggermente più favorevoli alla donna: poco meno di una donna su due [ha ottenuto] una condanna».
  7. Pertanto, il GREVIO sottolinea l’importanza di una risposta accurata da parte delle istituzioni nell’indagare sulle accuse di violenza domestica, sulla base di un’adeguata comprensione della natura e delle fasi della violenza nelle relazioni intime. Il GREVIO ricorda che l’obbligo di dovuta diligenza contemplato dall’articolo 5 della convenzione rappresenta uno dei principi fondamentali della convenzione, che dovrebbe pertanto stare alla base dell’attuazione degli obblighi previsti dalla convenzione per gli Stati contraenti. Conformemente a tale principio, gli Stati devono organizzare la propria risposta alla violenza nei confronti delle donne, attraverso un’opera proattiva di prevenzione, di indagine, di punizione e fornendo il risarcimento alle vittime. Tale risposta è resa necessaria dalla gravità della violenza domestica e dal dovere delle autorità italiane di perseguire d’ufficio il reato di maltrattamento. È inoltre essenziale incoraggiare le vittime a denunciare la violenza. Lasciare la vittima nella posizione di dover spiegare perché non ha sporto denuncia precedentemente e rigettare i casi di violenza per mancanza di indagini accurate e/o perché la vittima non è stata ascoltata è ingiustificabile.

(...)

  1. I casi di studio sopra menzionati hanno inoltre rivelato la presenza di stereotipi persistenti nelle decisioni dei tribunali sui casi di violenza domestica e la loro tendenza a «ridurre la violenza nelle relazioni intime a un conflitto: a considerare a priori entrambe le parti responsabili della violenza, (...), ignorando lo squilibrio di potere generato dall’uso della violenza stessa (...). È inoltre [emersa] una tendenza a dare credito agli stereotipi ed ai luoghi comuni che vedono la relazione intima intrinsecamente basata sulla sottomissione/dominio, la possessività; secondo cui automaticamente una moglie/partner che si avvia verso la separazione è una donna che vuole vendicarsi, che cerca di danneggiare e punire il partner».

(...).

  1. Al fine di incoraggiare le vittime a denunciare la violenza domestica contro le donne e di esortare la società a condannare tale tipo di violenza in quanto forma di discriminazione nei confronti delle donne e di violazione dei loro diritti umani, il GREVIO esorta vivamente le autorità italiane affinché garantiscano un’applicazione delle disposizioni di legge sul reato di maltrattamento in famiglia, che sia sensibile alla connotazione di genere della violenza domestica sulle donne e non sia ostacolata da una visione stereotipica delle donne e degli episodi di violenza. Delle misure che si muovano in questa direzione dovrebbero tener conto delle proposte e dei suggerimenti indicati nel rapporto sulla formazione (articolo 15 della convenzione) e della necessità di garantire una risposta alla violenza adeguata e tempestiva da parte degli enti istituzionali (articolo 50 della convenzione).

(...)

VI Indagini, procedimenti penali, diritto processuale e misure di protezione (...)

2. Il ruolo dei pubblici ministeri ed i tassi di condanna

  1. Nel 2009 il Consiglio Superiore della Magistratura italiana ha adottato delle linee guida per promuovere una gestione efficace dei procedimenti giudiziari relativi a casi di violenza basata sul genere. Queste linee guida richiedono l'assegnazione dei procedimenti giudiziari a unità/magistrati specializzati e mirano a favorire la condivisione di buone pratiche. A seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Talpis c. Italia, il Consiglio Superiore della Magistratura ha avviato nel 2018 un’attività di monitoraggio per valutare il grado d’attuazione delle linee guida. L’attività ha riscontrato che i modelli organizzativi raccomandati sono stati applicati in modo eterogeneo: il criterio della specializzazione viene rispettato in modo relativo all’interno delle procure, meno nei tribunali, specialmente in quelli più piccoli. In particolare, circa un terzo delle procure (31%) ha istituito delle unità specializzate nel trattare i reati di violenza basata sul genere, con la maggior parte di queste unità situate nei tribunali più grandi. Circa il 70% delle procure ha adottato dei protocolli specifici che descrivono come gestire questo tipo di casi, compresa la fase investigativa, e ha definito delle scadenze rigorose sulla durata massima delle indagini. La medesima percentuale di procure ha formalizzato la propria collaborazione con entità pubbliche e private che offrono supporto alle vittime durante i procedimenti giudiziari e/o reti locali che operano nel campo della prevenzione della violenza basata sul genere.

(...)

 

  1. (...) Per quanto riguarda il reato di maltrattamento, in questo periodo è stato registrato un aumento dei tassi di denuncia e di condanna: i casi denunciati sono passati da 9.294 a 14.000, mentre le condanne, che si riferiscono per lo più a uomini di origine italiana, sono aumentate da 1.320 nel 2000 a 2.923 nel 2016. Detto ciò, è importante evidenziare che, sebbene le donne siano diventate più inclini a denunciare gli episodi di maltrattamento ed i tribunali emettano condanne più frequentemente, il rapporto rimane stabile a una condanna ogni cinque denunce. Inoltre, l’unico caso di mutilazione genitale femminile posto all’attenzione dei tribunali sin dall’istituzione di questo tipo di reato nel 2006 è terminato con un’assoluzione.
  2. Nel corso della sua valutazione, il GREVIO ha tentato di trovare una spiegazione a questi bassi tassi di condanna, ma sembra che le autorità non abbiano condotto un’analisi dei possibili fattori che contribuiscono a tali cifre, ad esempio esaminando il tipico percorso dei casi di violenza basata sul genere attraverso la catena delle indagini delle forze dell’ordine, del procedimento e del processo, e provando ad individuare i punti in cui può verificarsi l'abbandono del caso. Tale analisi sarebbe necessaria per indagare su quanto affermato dalle organizzazioni di donne, secondo cui i rapporti delle forze dell’ordine a volte sono vaghi e insufficienti a supportare un'azione legale, mentre i tribunali penali spesso fanno discriminazioni nei confronti delle donne, sottovalutano le conseguenze ed i rischi della violenza basata sul genere, fomentano pregiudizi e stereotipi sessisti ed espongono le donne ad una vittimizzazione secondaria. Il GREVIO è preoccupato dalla mancanza di decisione nel tentativo di stabilire perché la stragrande maggioranza dei casi di violenza contro le donne denunciati «fuoriescono» dal sistema giudiziario e non si concludono con una condanna. Sebbene una risposta in termini di giustizia penale non sia l’unica da ricercare nei casi di violenza contro le donne e nonostante essa debba formare parte di una risposta globale e integrata che copra tutte le aree della prevenzione, protezione, punizione e politiche integrate (i quattro pilastri della Convenzione), è importante garantire la responsabilità per i reati, al fine di creare fiducia nel sistema e mandare il messaggio che la violenza contro le donne non è accettabile. Senza una procedura che richieda agli autori di violenza di rispondere delle proprie azioni, è difficile fermare la violenza, che si tratti di violenza reiterata/continuata nei confronti della vittima originale o di una nuova vittima. I procedimenti e le sanzioni sono pertanto una parte essenziale della protezione delle donne. (...)»
     
    1. Nell’Analisi orizzontale intermedia dei rapporti di valutazione di base del GREVIO, pubblicata nel febbraio 2022, è indicato che:
       

 

319. (...) Il GREVIO ha detto di temere, in particolare, che una vittima che compie il passo positivo di costituirsi parte civile in un processo penale si trovi ad affrontare lo stereotipo persistente secondo il quale una vittima «attendibile» è fragile, passiva, e poco disposta a chiedere riparazione, e in tal caso l'azione può esporla a una certa incredulità e poi, più frequentemente, a una vittimizzazione secondaria. Peraltro nei suoi rapporti di valutazione di riferimento sull'Italia e i Paesi Bassi, il GREVIO ha anche constatato all'interno dei servizi giudiziari la presenza di stereotipi aventi un impatto negativo sulla valutazione dell’attendibilità delle vittime, e ha dunque esortato le autorità ad adottare soprattutto delle misure per agevolare l'accesso delle vittime a un risarcimento nei procedimenti civili e penali, e a fare in modo che tale riparazione sia rapidamente attribuita e sia proporzionata alla gravità del pregiudizio subìto. «Quadro legislativo

  1. Il 27 febbraio 2024, il Comitato delle Nazioni unite per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne ha pubblicato le sue osservazioni finali relative all'ottavo rapporto periodico dell'Italia (CEDAW/C/ITA/8). Pur accogliendo con favore i progressi compiuti per quanto riguarda le ultime riforme legislative a partire dal 2017, nonché le ultime misure adottate dallo Stato in materia di lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il Comitato si è espresso nei termini seguenti:

(...).

«Quadro legislativo

(...).

  1. Conformemente alla sua raccomandazione generale n. 33 (2015) sull’accesso delle donne alla giustizia, il Comitato raccomanda allo Stato parte:
    1. Di adottare una chiara definizione di discriminazione contro le donne, che comprenda la discriminazione diretta e indiretta nella sfera pubblica e privata, nonché le forme intersezionali di discriminazione, in conformità con gli articoli 1 e 2 della Convenzione;
    2. Di mobilitare il sostegno politico necessario in favore del disegno di legge «Zan», volto alla modifica dell'articolo 604 bis del codice penale per criminalizzare la discriminazione e la violenza basate su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità, e presentarlo nuovamente al Senato per l’approvazione;

(...)

Accesso alla giustizia

(...)

  1. Il Comitato raccomanda allo Stato parte:
    (...)
    1. Di rafforzare i programmi di formazione di giudici, pubblici ministeri, avvocati e degli altri operatori della giustizia con riguardo alla Convenzione, al suo Protocollo opzionale, alle raccomandazioni generali del Comitato, ai suoi pareri con riguardo alle comunicazioni provenienti dai singoli cittadini e alle sue inchieste ai sensi del Protocollo opzionale, di lottare contro i pregiudizi di genere nella magistratura ed evitare la vittimizzazione secondaria delle donne.

(...).

Stereotipi

(...)

  1. Il Comitato raccomanda allo Stato parte:
    1. Di rafforzare le misure normative esistenti e accelerare l'adozione di una strategia globale con misure proattive e durevoli per eliminare gli stereotipi sui ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società, stanziare adeguate risorse umane, tecniche e finanziarie per la sua attuazione in collaborazione con le regioni, e valutare le sanzioni imposte da parte dell'Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni nei casi di diffusione di discorsi di odio o di affermazioni discriminatorie nei confronti delle donne;

(...)

Violenza di genere nei confronti delle donne

  1. Il Comitato prende atto dell’adozione della legge n. 53 del 2022, volta a sistematizzare la raccolta di dati sui casi di violenza di genere nei confronti delle donne; della cosiddetta riforma «Cartabia», che esclude ogni possibilità di divorzio per conciliazione ed esige che siano imposte misure di protezione quando è accertato che la donna è stata vittima di violenza domestica; della versione consolidata della legge sui servizi di media audiovisivi (decreto legislativo n. 208 del 2021), che prevede delle misure per contrastare l’incitamento all’odio o alla violenza nei media; e della revisione in corso del piano strategico nazionale sulla violenza maschile nei confronti delle donne per il periodo 2021-2023. Il Comitato prende atto anche del fatto che dei protocolli di inchiesta sulla violenza nei confronti delle donne sono stati adottati in due regioni, ma osserva, invece, con preoccupazione:
    1. Che nello Stato parte sono commessi molti atti di violenza di genere nei confronti delle donne, e che le autorità non hanno elaborato un piano nazionale di azione fondato su una cooperazione regionale;
    2. Che le violenze di genere nei confronti delle donne e delle ragazze non vengono sistematicamente segnalate perché le vittime temono di essere stigmatizzate o di subire rappresaglie, dipendono economicamente da un compagno violento, hanno una scarsa conoscenza della legge, si scontrano con barriere linguistiche o non hanno fiducia nelle forze dell’ordine;
    3. Che il femminicidio non è espressamente previsto come reato;
    4. Che la definizione di stupro contenuta nel codice penale non è espressamente fondata sulla nozione di assenza di consenso;
    5. Che le autorità non raccolgono informazioni sul ricorso alle misure previste dalla riforma Cartabia nei casi di violenza di genere nei confronti delle donne né sul ricorso continuo alla procedura di conciliazione anche in assenza di consenso da parte della vittima;
    6. Che le autorità non raccolgono informazioni sulla corretta applicazione e sul monitoraggio delle misure di protezione, in particolare sull'assenza di applicazione o di monitoraggio delle misure di allontanamento e di separazione, il che espone le sopravvissute alla violenza domestica a un rischio di rivittimizzazione;
    7. Che non esistono sufficienti servizi di assistenza e di accompagnamento destinati alle donne che cercano di sottrarsi a relazioni violente, e che la disponibilità e la qualità di tali servizi variano da una regione all'altra;
    8. Che le autorità non raccolgono dati disaggregati su tutte le forme di violenza di genere nei confronti delle donne e delle ragazze, in particolare la violenza domestica, la sterilizzazione forzata e la violenza online.
  2. Il Comitato raccomanda allo Stato parte:
    1. Di rafforzare l'applicazione, su tutto il territorio, delle misure normative volte a prevenire, combattere e reprimere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, nonché del nuovo piano strategico nazionale sulla violenza maschile nei confronti delle donne, e di stanziare sufficienti risorse umane tecniche e finanziarie all'applicazione, al monitoraggio e alla valutazione di tali strumenti;
    2. Di incoraggiare la denuncia dei fatti costitutivi di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze − comprese le donne disabili, le abitanti delle zone rurali, le rifugiate, le richiedenti asilo e le migranti − rammentando alla popolazione che la violenza di genere nei confronti delle donne è un reato, lottando contro la legittimazione sociale di tale violenza e proteggendo le donne dalla stigmatizzazione e dalle rappresaglie di cui potrebbero essere vittime per averla denunciata;
    3. Di modificare il codice penale facendo in modo che esso incrimini espressamente il femminicidio, tra cui la violenza nei confronti delle donne lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali, nonché tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, compresa la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e domestica, conformemente alla raccomandazione generale n. 35 (2017) sulla violenza nei confronti delle donne, che aggiorna la raccomandazione generale n. 19;
    4. Di organizzare delle attività obbligatorie e continue di rafforzamento delle capacità rivolte ai magistrati inquirenti e giudicanti, alle forze di polizia e agli altri responsabili dell'applicazione delle leggi, affinché gli atti costitutivi di violenza di genere, in particolare gli atti di violenza sessuale e domestica nei confronti delle donne, diano luogo a indagini, procedimenti e condanne degli autori, e che l'applicazione delle misure di protezione sia debitamente garantita e controllata, con l'imposizione di sanzioni in caso di inosservanza;
    5. Di valutare l'effetto delle misure previste dalla riforma Cartabia per quanto riguarda la violenza di genere nei confronti delle donne, e di fare in modo che non sia data la priorità al ricorso ai meccanismi di composizione delle controversie quali la mediazione, la conciliazione e i processi di giustizia riparatrice rispetto all’esercizio dell’azione penale, e che detto ricorso non ostacoli l'accesso delle donne alla giustizia formale, e di intensificare gli sforzi per creare in tutte le regioni del paese dei tribunali specializzati nei casi di violenza di genere nei confronti delle donne;

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 e 8 DELLA CONVENZIONE

  1. La ricorrente afferma che ha denunciato varie volte alle autorità competenti il comportamento del suo ex compagno, accusandolo di manovre di controllo e di coercizione consistite, in particolare, nel sorvegliare i suoi spostamenti, nel perseguitarla all'interno della casa coniugale e nel minacciarla davanti al loro figlio. Essa afferma che il suo ricorso è stato esaminato tardivamente da parte delle giurisdizioni interne, e contesta il rigetto, da parte della giurisdizione civile, della sua richiesta di emissione di un ordine di protezione, lamentando una mancanza di efficacia dell'indagine penale. Essa afferma che le giurisdizioni interne non hanno correttamente valutato né il rischio di violenza fisica e psicologica al quale era esposta, né la sua necessità di beneficiare di una protezione.
    Inoltre, la ricorrente contesta, da un lato, l’assoluzione del suo ex compagno, pronunciata a suo parere in quanto il tribunale, a causa di stereotipi sessisti persistenti, ha considerato gli atti di violenza domestica in questione come semplici litigi familiari, e, dall'altro, la decisione del procuratore di non ricorrere in appello.
    La ricorrente invoca gli articoli 3, 6 e 8 della Convenzione.
  2. La Corte rammenta che non è vincolata dai motivi di diritto presentati da un ricorrente ai sensi della Convenzione e dei suoi Protocolli, e che può decidere la qualificazione giuridica da attribuire ai fatti di una doglianza esaminando quest'ultima sotto il profilo di articoli o di disposizioni diversi da quelli invocati dal ricorrente (Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 126, 20 marzo 2018).
  3. Ora, tenuto conto della sua giurisprudenza e della natura delle doglianze formulate dalla ricorrente (paragrafo 61 supra), la Corte ritiene che le questioni sollevate nel caso di specie debbano essere esaminate unicamente sotto il profilo degli articoli 3 e 8 della Convenzione (paragrafi 81-87 infra), così formulate:

Articolo 3

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

Articolo 8

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata (...)»

A. Sulla ricevibilità

  1. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento dei ricorsi interni e afferma che un'azione civile avrebbe potuto permettere allo Stato di adempiere al meglio agli obblighi procedurali derivanti dall'articolo 3 della Convenzione. A tale proposito, sostiene che la ricorrente ha rinunciato a contestare la sentenza unicamente in sede civile, in applicazione dell'articolo 576 del codice di procedura penale, che prevede a suo parere la possibilità, per una parte civile, di proporre impugnazione contro una sentenza di assoluzione ai soli effetti della responsabilità civile dell'autore dei fatti.
  2. La ricorrente contesta queste affermazioni e risponde che lamenta, sotto il profilo degli articoli 3 e 8, la mancanza di efficacia dell'indagine penale e un inadempimento da parte delle autorità al loro obbligo di proteggerla.
  3. La Corte rammenta che ha già affermato (P. c. Italia, n. 64066/19, § 35, 13 febbraio 2025, De Giorgi c. Italia, n. 23735/19, § 47, 16 giugno 2022) che un’azione civile può portare al versamento di un indennizzo ma non all’azione penale nei confronti dei responsabili degli atti di violenza domestica e che, pertanto, tale azione non è idonea a permettere allo Stato di adempiere al proprio obbligo procedurale impostogli dall'articolo 3 in materia di indagine su questi atti di violenza (Tunikova e altri c. Russia, nn. 55974/16 e altri 3, § 120, 14 dicembre 2021, Volodina c. Russia, n. 41261/17, § 100, 9 luglio 2019, e i riferimenti ivi citati).
  4. Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.

B. Sul merito

1. Tesi delle parti

a) La ricorrente

  1. La ricorrente deduce dalla giurisprudenza della Corte che, oltre alle lesioni fisiche, le conseguenze psicologiche costituiscono una dimensione importante della violenza domestica, e che l'articolo 3 si applica anche quando si possono temere nuove aggressioni. Per quanto riguarda il caso di specie, essa afferma che ha segnalato varie volte alle autorità gli atti di violenza psicologica e fisica che accusava G.C. di averle inflitto, e ha prodotto dei certificati medici a sostegno delle sue affermazioni, ma che i giudici interni hanno considerato i fatti riportati come semplici litigi tra ex compagni. Essa afferma che i fatti che accusa G.C. di avere commesso il 29 aprile 2018 sono stati confermati da un certificato medico che attestava un trauma della colonna cervicale e delle spalle.
  2. La ricorrente afferma che le autorità nazionali, da un lato, non hanno rispettato il loro obbligo di diligenza e hanno violato i diritti sanciti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione, e, dall'altro, non hanno tenuto conto delle sofferenze psicologiche e fisiche di cui essa affermava di essere stata vittima, sebbene, sostiene, la realtà di tali sofferenze fosse stata stabilita per mezzo di protocolli di valutazione dei rischi riconosciuti e convalidati.
    La ricorrente afferma che, nonostante le ripetute domande di protezione ad esse rivolte, né le autorità civili né le autorità penali hanno agito, e sostiene di non aver avuto altra scelta che difendersi da sola, e che dunque è stata costretta a fuggire due volte dalla casa familiare con suo figlio. Essa ritiene che i fatti che ha riportato siano stati minimizzati, ingiustamente ridotti a semplici conflitti familiari, sebbene lei avesse inizialmente accettato la convivenza nella speranza di giungere a un accordo amichevole. La ricorrente afferma di essersi trovata esposta a violenze fisiche e psicologiche continue, attestate più volte da referti medici.
  3. La ricorrente accusa le autorità di non aver tenuto conto del carattere particolare che assume, a suo parere, la violenza domestica, e di aver contravvenuto dunque al loro obbligo di considerare responsabile l'autore delle violenze, ossia G.C.
    Secondo la ricorrente le autorità non hanno né reagito in maniera proporzionata alla gravità dei fatti segnalati, né agito con la tempestività e la diligenza richieste. Questa inerzia si spiegherebbe, in parte, con pregiudizi sessisti, legati in particolare alla sua professione di avvocata penalista, che avrebbero ingiustamente intaccato la sua attendibilità.
  4. Nonostante le segnalazioni immediate, le autorità non avrebbero adottato le misure necessarie a prevenire una escalation della violenza. Il procuratore avrebbe sottovalutato la gravità della situazione, e non avrebbe adottato alcuna misura di protezione, nemmeno nei confronti del minore, sebbene la legislazione lo avrebbe autorizzato. Il procuratore non avrebbe nemmeno interposto appello avverso la sentenza del tribunale.
  5. Infine, le autorità avrebbero considerato che una vittima attendibile doveva essere passiva e incapace di chiedere aiuto, il che dimostrerebbe il persistere di stereotipi sessisti nell’applicazione della legge. Eppure, in quanto professionista del diritto, la ricorrente avrebbe attivato tutti i meccanismi giudiziari disponibili. A questo proposito, il Comitato CEDAW avrebbe constatato che questi stereotipi influenzano le decisioni giudiziarie nelle cause in materia di violenza di genere, incidendo sull’attendibilità, sul comportamento e sul ruolo delle donne, e causando una vittimizzazione secondaria, oltre a delle lacune nella protezione dei loro diritti fondamentali.

b) Il Governo

  1. Il Governo contesta l'applicabilità dell'articolo 3, argomentando che il tribunale non ha riscontrato l'esistenza di alcun atto di violenza fisica che potesse essere direttamente attribuito a G.C. Sui fatti del 29 aprile 2018, afferma in particolare che il tribunale ha osservato che il trauma della colonna cervicale e delle spalle riscontrato dal pronto soccorso dell'ospedale non era specificamente attribuibile al comportamento denunciato dalla ricorrente, e aggiunge che i fatti di violenza domestica segnalati da quest'ultima sono stati considerati come dei litigi familiari conseguenti a una rottura coniugale.
  2. Il Governo afferma che l'indagine è stata condotta in maniera rapida, e che il processo si è concluso con un’assoluzione in quanto il tribunale ha ritenuto, alla luce di tutte le circostanze della causa, che i fatti denunciati fossero riconducibili a semplici conflitti familiari conseguenti a una separazione coniugale, che fossero privi di carattere abituale o ripetitivo, e che la vittima non si fosse trovata in uno stato di soggezione.
    Secondo il Governo, gli elementi del fascicolo, in particolare i messaggi e le conversazioni riportati, hanno evidenziato l'esistenza di scambi frequenti, che il tribunale ha percepito come avvenuti tra pari, esenti da insulti e segnati da sarcasmi reciproci e, in qualche occasione, da un tono perentorio utilizzato dalla ricorrente in riferimento a suo figlio.
  3. Per quanto riguarda le accuse di atti persecutori, il tribunale avrebbe rilevato che i comportamenti potenzialmente riprovevoli erano cessati da quando era terminata la convivenza forzata, e sarebbe giunto alla conclusione che era dunque improbabile che la ricorrente avesse subìto delle sofferenze psico-emotive direttamente imputabili a tali fatti.
  4. Per quanto riguarda l'unico episodio di violenza fisica riportato, che sarebbe avvenuto il 29 aprile 2018, il giudice avrebbe constatato, dopo aver esaminato i documenti prodotti, che il pronto soccorso dell'ospedale aveva riscontrato un trauma della colonna cervicale e delle spalle, ma che tale trauma non era specificamente attribuibile al comportamento denunciato dalla ricorrente.
    In conclusione, le autorità avrebbero condotto indagini e procedimenti efficaci.
  5. Per quanto riguarda le misure di protezione disponibili nell'ambito del procedimento penale, il procuratore avrebbe ritenuto che la situazione tra le parti si fosse risolta spontaneamente nell'estate del 2018 quando, da un lato, era terminata la convivenza e, dall'altro, il giudice civile, il 20 agosto 2018, aveva attribuito alla ricorrente il godimento della casa familiare e disposto l'affidamento congiunto del figlio minorenne dopo avere fissato la residenza di quest'ultimo presso il domicilio della ricorrente.
  6. Le autorità investite del procedimento avrebbero peraltro concluso per l'assenza di elementi idonei a dimostrare che G.C. avesse mai molestato la ricorrente o cercato di incontrarla senza il suo consenso. Tra gli interessati vi sarebbero stati frequenti scambi di messaggi e di e-mail, che avrebbero riguardato sostanzialmente l'organizzazione del diritto di visita del minore. Tenuto conto del loro carattere reciproco, tali scambi non avrebbero giustificato l'adozione di una misura di protezione.
  7. Per quanto riguarda la richiesta di un ordine di protezione respinta il 26 luglio 2018, il tribunale, dopo avere sentito le parti, avrebbe constatato che i fatti denunciati erano avvenuti unicamente in presenza di G.C., il quale avrebbe negato tutte le accuse.
  8. Infine, la decisione del procuratore di non interporre appello si sarebbe basata su un'analisi approfondita del fascicolo, la quale avrebbe evidenziato l'assenza di prove determinanti idonee a stabilire l'esistenza di abusi sistematici.

2. Valutazione della Corte

a) Sull’applicabilità degli articoli 3 e 8 della Convenzione

  1. La Corte rammenta che, per rientrare nelle previsioni dell’articolo 3, un maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di tale minimo dipende dall’insieme degli elementi della causa, in particolare dalla natura e dal contesto del trattamento, dalla sua durata, dai suoi effetti fisici e psichici, ma anche, a volte, dal sesso della vittima e dalla relazione tra quest’ultima e l’autore del trattamento. Un maltrattamento che raggiunge tale soglia minima di gravità implica, in generale, lesioni personali o forti sofferenze fisiche o psicologiche. Tuttavia, anche in assenza di sevizie di questo tipo, nel momento in cui il trattamento umilia o svilisce una persona, dando prova di mancanza di rispetto per la sua dignità umana o sminuendola, o suscita nell’interessato sentimenti di paura, angoscia o inferiorità tali da annientare la sua resistenza morale e fisica, questo trattamento può essere qualificato come degradante e rientrare così nel divieto di cui all’articolo 3 (Bouyid c. Belgio [GC], n. 23380/09, §§ 86-87, CEDU 2015).
  2. La Corte ha altresì riconosciuto che, oltre alle lesioni fisiche, l'impatto psicologico costituisce un aspetto importante della violenza domestica (Valiulienė c. Lituania, n. 33234/07, § 69, 26 marzo 2013, Volodina, sopra citata, §§ 74, 75 e 81, Tunikova e altri, sopra citata, § 76, De Giorgi, sopra citata, §§ 63-65, S. c. Italia, n. 32715/19, §§ 109‑113, 7 luglio 2022, e Luca c. Repubblica di Moldavia, n. 55351/17, § 60, 17 ottobre 2023). Essa osserva che il fenomeno della violenza domestica non è percepito come limitato soltanto alle violenze fisiche, ma comprende, tra l’altro, la violenza psicologica o gli atti persecutori (Buturugă c. Romania, n. 56867/15, § 74, 11 febbraio 2020), le minacce (Tunikova e altri, sopra citata, § 119) e il timore di nuove aggressioni (Eremia c. Repubblica di Moldavia, n. 3564/11, § 54, 28 maggio 2013, T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia, n. 26608/11, § 41, 2 gennaio 2014, e Volodina, sopra citata, § 75).
  3. Nella fattispecie, la ricorrente è stata vittima di violenze da parte di G.C. Tali violenze sono state verbalizzate, in particolare dall’ospedale il giorno stesso dell’aggressione fisica commessa sulla sua persona, il 29 aprile 2018 (paragrafo 26 supra).
  4. Per nove mesi, i comportamenti ostili di G.C. hanno suscitato nella ricorrente il timore di nuove aggressioni fisiche e morali. Le molteplici denunce e richieste di protezione che l’interessata ha depositato presso le autorità giudiziarie nazionali ne sono la dimostrazione. La Corte osserva che la ricorrente ha espresso ripetutamente delle preoccupazioni per quanto riguarda le azioni di G.C., che definiva manovre di controllo e di coercizione e che comprendevano, in particolare, una sorveglianza generalizzata, con l’installazione di videocamere nel domicilio coniugale, nonché un controllo rigoroso delle comunicazioni telefoniche dell’interessata e minacce, formulate anche in presenza del figlio della coppia. La Corte constata, peraltro, che vari certificati medici attestano lo stato di angoscia e di stress nel quale si trovava la ricorrente.
  5. La Corte non dubita che il comportamento di G.C. durante i nove mesi di convivenza con la ricorrente abbia fatto sinceramente temere a quest’ultima che le violenze si sarebbero protratte a lungo. Del resto, vari elementi dimostrano che la ricorrente nutriva timori di questo tipo, come ad esempio il fatto che sia fuggita due volte per rifugiarsi da sua madre (paragrafi 26 e 30 supra), che abbia chiesto aiuto a un centro antiviolenza per donne (paragrafo 33 supra), che abbia sporto varie volte denuncia (paragrafi 19, 27, 32 e 34 supra) e che abbia chiesto al giudice civile di anticipare la data dell’udienza (paragrafo 9 supra) e di disporre una misura di protezione (paragrafo 10 supra). A un certo punto, le minacce si sono effettivamente concretizzate: G.C. l’ha violentemente afferrata per i capelli, causandole un trauma (si veda, in particolare, il paragrafo 24 supra). L’atteggiamento delle autorità, che non hanno offerto alcuna protezione alla ricorrente, deve aver prodotto l’effetto di aumentare il senso di angoscia e di impotenza che quest’ultima provava di fronte al comportamento minaccioso di G.C. L’escalation imprevedibile della violenza e l’incertezza rispetto a ciò che sarebbe potuto accaderle devono averla resa ancora più vulnerabile e averla fatta precipitare in uno stato di paura e di stress emotivo e psicologico (si veda, mutatis mutandis, Tunikova e altri, sopra citata, § 76). Secondo la Corte, i fatti sopra elencati sono sufficientemente gravi per raggiungere la soglia prevista nell’articolo 3 della Convenzione e, in tal modo, far sorgere gli obblighi positivi, che incombono alle autorità ai sensi di tale disposizione (si confronti con Volodina, sopra citata, § 75, Valiulienė, sopra citata, §§ 69 e 70, e Eremia, sopra citata, § 54).
  6. La Corte osserva che non viene contestato dal Governo che il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata, anche nella sua dimensione relativa al diritto al segreto della sua corrispondenza, sancito dall’articolo 8 della Convenzione, entra in gioco. A tale riguardo, le argomentazioni del Governo mirano, piuttosto, a sostenere la tesi secondo la quale le autorità nazionali hanno rispettato i loro obblighi positivi ai sensi della Convenzione mettendo a disposizione della ricorrente dei ricorsi idonei a permetterle di far valere le sue doglianze.
  7. Tenuto conto di quanto sopra esposto, nonché della natura e della sostanza delle doglianze formulate dalla ricorrente nel caso di specie, la Corte ritiene opportuno esaminarle sotto il profilo degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

b) Sul rispetto degli obblighi positivi

1. Principi generali

  1. La Corte rammenta che, combinato con l'articolo 3 della Convenzione, l'obbligo che l'articolo 1 della Convenzione impone alle Alte Parti contraenti di garantire a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione, impone loro di adottare misure idonee a impedire che tali persone siano sottoposte a torture o a pene o trattamenti inumani o degradanti, anche ad opera di privati (Opuz c. Turchia, n. 33401/02, § 159, CEDU 2009, e Buturugă, sopra citata, § 60).
  2. Dalla giurisprudenza emerge che gli obblighi positivi che gravano sulle autorità in virtù dell’articolo 3 della Convenzione comportano, in primo luogo, l’obbligo di mettere in atto un quadro legislativo e regolamentare di protezione; in secondo luogo, in alcune circostanze ben definite, l’obbligo di adottare misure operative per proteggere delle persone ben precise da un rischio di trattamenti contrari a tale disposizione; e, in terzo luogo, l’obbligo di condurre un’indagine efficace su accuse difendibili relative all’inflizione di tali trattamenti. In generale, i primi due aspetti di questi obblighi positivi sono definiti «materiali», mentre il terzo corrisponde all’obbligo positivo «procedurale» che incombe allo Stato (Tunikova e altri, sopra citata, 78, Volodina, sopra citata, § 77, e X e altri c. Bulgaria [GC], n. 22457/16, § 178, 2 febbraio 2021).
  3. La Corte ha recentemente precisato, nella causa Kurt c. Austria ([GC], n. 62903/15, §§ 157-189, 15 giugno 2021), la portata e il contenuto dell’obbligo positivo per lo Stato di prevenire il rischio di violenza ricorrente nel contesto delle violenze domestiche. Tali precisazioni si possono riassumere come segue (ibid., § 190):
    1. Le autorità devono reagire immediatamente alle denunce di violenza domestica.
    2. Quando tali denunce vengono portate a loro conoscenza, le autorità devono stabilire se esiste un rischio reale e immediato per la vita della o delle vittime di violenza domestica che sono state individuate, e devono a tal fine procedere a una valutazione del rischio che sia autonoma, proattiva ed esaustiva. Nel valutare il carattere reale e immediato del rischio, le autorità devono tenere debitamente conto del contesto particolare che caratterizza le cause in materia di violenza domestica.
    3. Quando tale valutazione evidenzia l'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita altrui, le autorità hanno l'obbligo di adottare misure operative preventive. Tali misure devono essere adeguate e proporzionate al livello di rischio rilevato.
  4. La Corte ha esaminato tale obbligo positivo – in alcuni casi dal punto di vista degli articoli 2 o 3 e in altri casi dal punto di vista dell’articolo 8 considerato da solo o in combinato disposto con l’articolo 3 della Convenzione (Volodina, sopra citata). Essa ritiene che, nella presente causa, sia necessario allinearsi sull’insegnamento derivante dalla sentenza Kurt (sopra citata) sotto il profilo dell’articolo 2. La Corte si riferisce dunque prima di tutto ai principi ivi enunciati nell’ambito dell’esame degli obblighi positivi sotto il profilo degli articoli 3 e 8.
    La Corte rammenta, inoltre, che gli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione pongono a carico degli Stati anche un obbligo positivo procedurale. Perciò, l’obbligo di condurre un’indagine efficace su tutti i casi di violenza domestica è un elemento essenziale degli obblighi che l’articolo 3 della Convenzione impone allo Stato (si vedano Tunikova e altri, sopra citata, § 114, nonché Volodina, sopra citata, §§ 76-77, e Buturugă, sopra citata, § 60). Per essere efficace, un’indagine di questo tipo deve essere rapida e approfondita; tali esigenze si applicano al procedimento nel suo complesso, compresa la fase del giudizio (M.A. c. Slovenia, n. 3400/07, § 48, 15 gennaio 2015, Kosteckas c. Lituania, n. 960/13, § 41, 13 giugno 2017, e M.S. c. Italia, sopra citata, §§ 134 e 139).
  5. Tuttavia, la Corte osserva che l’obbligo di condurre un’indagine efficace è un obbligo di mezzi e non di risultato. Non esiste un diritto assoluto di ottenere l’avvio dell’azione penale contro una determinata persona, o la condanna di quest’ultima, quando non vi siano state omissioni colpevoli negli sforzi compiuti per obbligare gli autori di reati a rendere conto delle proprie azioni (A, B e C c. Lettonia, n. 30808/11, § 149, 31 marzo 2016, e G.C. c. Romania, n. 61495/11, § 58, 15 marzo 2016).
  6. Inoltre, quando l’indagine ufficiale ha portato all’avvio dell’azione penale dinanzi ai giudici nazionali, il procedimento nel suo complesso, compresa la fase del giudizio, deve soddisfare le esigenze dell’articolo 3 della Convenzione (C. e A.C. c. Romania, n. 12060/12, § 112, 12 aprile 2016). Anche se non esiste un obbligo assoluto di far sì che tutti i procedimenti portino a una condanna o a una pena particolare, i giudici nazionali non dovrebbero in nessun caso essere disposti a lasciare impunite delle gravi violazioni dell’integrità fisica e psichica, o a sanzionare dei reati gravi con pene eccessivamente lievi (Sabalić c. Croazia, n. 50231/13, § 97, 14 gennaio 2021).

ii. Applicazione dei principi generali nel caso di specie

  1. Prima di procedere al suo esame, la Corte sottolinea che la violenza domestica costituisce una violazione grave dei diritti delle donne (Hasmik Khachatryan c. Armenia, n. 11829/16, § 175, 12 dicembre 2024), riconosciuta come tale sia negli strumenti internazionali pertinenti (paragrafi 55 e 56 supra) che nella giurisprudenza della Corte, la quale si è spesso ispirata a norme pertinenti del diritto internazionale (si veda, per esempio, Kurt, sopra citata, § 175).
  2. La Corte osserva che, come ha già constatato nelle sentenze Landi c. Italia (n. 10929/19, § 80, 7 aprile 2022), De Giorgi (sopra citata, § 71) e S. (sopra citata, § 118), le misure giuridiche e operative disponibili nel sistema legislativo italiano all’epoca dei fatti offrivano alle autorità interessate una varietà sufficiente di possibilità adeguate e proporzionate rispetto al livello di rischio esistente nel caso di specie.

α) Sulla questione se le autorità abbiano reagito immediatamente alle accuse di violenza domestica

  1. La Corte osserva che la ricorrente ha adìto inizialmente le autorità civili, e poi le autorità penali, per denunciare il comportamento, a suo parere violento, del suo ex compagno. Essa osserva che l'interessata riferiva, in particolare, episodi di minacce e atti persecutori, nonché violenze psicologiche e fisiche nei suoi confronti.
  2. La Corte osserva che, nonostante la gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente, le giurisdizioni civili hanno fissato l'udienza relativa all'affidamento del minore e all'attribuzione del godimento della casa familiare a una data che era distante nove mesi dalla data di presentazione, da parte della ricorrente, del suo ricorso dinanzi alle giurisdizioni civili. Inoltre, essa constata, da un lato, che non è stata fatta alcuna segnalazione, sebbene la procura fosse parte nel procedimento e, dall'altro, che il tribunale sembra non aver valutato, almeno prima di luglio 2018, il rischio al quale la ricorrente e suo figlio erano esposti. Per di più, l'ordine di protezione richiesto dalla ricorrente è stato negato senza che fosse stata compiuta una valutazione del rischio.
  3. Per quanto riguarda l'indagine penale, la Corte osserva che sono trascorsi due mesi prima che la denuncia della ricorrente fosse registrata (paragrafo 22 supra).
  4. Inoltre, essa constata che le autorità non hanno esaminato i fatti della presente causa sotto il profilo della violenza coniugale, e ritiene, alla luce di tutti questi elementi, che dette autorità non abbiano dimostrato, nella loro reazione immediata alle accuse di violenza domestica formulate dalla ricorrente, la particolare diligenza richiesta.

β) La qualità della valutazione dei rischi

  1. La Corte osserva che le autorità competenti nel loro complesso non hanno condotto un'azione autonoma e proattiva, né hanno compiuto una valutazione completa dei rischi che tenesse debitamente conto del contesto particolare delle cause in materia di violenza domestica (Kurt, sopra citata, § 190). Essa rammenta, a questo proposito, che gli aggettivi «autonoma» e «proattiva» rinviano all'obbligo, per le autorità, di non limitarsi alla percezione che ha la vittima del rischio al quale è esposta, ma di completarla con la loro propria valutazione (Kurt, sopra citata, § 169).
  2. Le autorità non hanno mai seguìto una procedura di valutazione dei rischi che presentava la situazione della ricorrente. Il procuratore non ha dimostrato, nell'esaminare le denunce della ricorrente, di aver preso coscienza del carattere e della dinamica specifici della violenza domestica, sebbene fossero presenti tutti gli indizi, ossia, in particolare, le violenze subite dalla ricorrente, l’aggressione del 29 aprile 2018 (paragrafo 24 supra), e le molestie (Kurt, sopra citata, § 175).
  3. La Corte osserva, inoltre, che quando la ricorrente ha adito le giurisdizioni civili per ottenere un ordine di protezione, la sua domanda è stata respinta in quanto la sua versione e quella di G.C. erano diverse per quanto riguarda la natura delle violenze denunciate, ed era in corso un procedimento riguardante l’affidamento e l'attribuzione del godimento della casa familiare (paragrafo 11 supra). Pertanto, essa osserva che il tribunale adìto dalla ricorrente ha sottovalutato la situazione, negando la misura di protezione richiesta (paragrafo 11 supra) ritenendo che si trattasse di una situazione tipica di un conflitto all’interno di una coppia che si stava separando.
  4. Inoltre, come la Corte ha osservato in precedenza (paragrafo 99 supra), le autorità non hanno dimostrato la particolare diligenza richiesta nella loro reazione immediata alle accuse di violenza domestica formulate dalla ricorrente.
  5. La Corte osserva che dall'ultimo rapporto del GREVIO sull'Italia (paragrafo 58 supra) emerge che le violenze contro le donne e i minori spesso si intensificano a seguito di una separazione. Le modalità di fissazione dei diritti di visita e di alloggio costituiscono uno strumento ricorrente di perpetuazione delle violenze sia fisiche che psicologiche. Tali modalità sono infatti regolarmente strumentalizzate al fine di influenzare in maniera persistente l'ex compagna, il che produce l'effetto di trasformare i contatti tra i due genitori in una forma di violenza post separazione. Nella fattispecie, sembra che le autorità competenti non abbiano sufficientemente tenuto conto di questo elemento, che la ricorrente aveva tuttavia menzionato espressamente, varie volte, in tutti i suoi ricorsi e nelle sue denunce.

γ) Le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che esisteva un rischio reale e immediato di violenza ricorrente per la ricorrente?

  1. Alla luce degli elementi sopra esposti (si veda il paragrafo 101 supra), la Corte ritiene che le autorità nazionali sapessero o avrebbero dovuto sapere che sussisteva un rischio reale e immediato di violenza ricorrente per l’interessata a causa delle violenze commesse da G.C., e che le stesse avessero l’obbligo di valutare il rischio che tali violenze si ripetessero, e di adottare delle misure adeguate e sufficienti per proteggere la ricorrente e suo figlio.

δ) Le autorità hanno adottato misure preventive adeguate nelle circostanze del caso di specie?

  1. La Corte ritiene che, sulla base delle informazioni note alle autorità all’epoca dei fatti e che indicavano che esisteva un rischio reale e immediato che fossero commesse nuove violenze contro la ricorrente, di fronte alle denunce di escalation delle violenze domestiche che formulava la ricorrente, le autorità non abbiano dimostrato la diligenza richiesta (si vedano i paragrafi 102-103 supra). Esse non hanno proceduto a una valutazione del rischio di maltrattamenti che avrebbe caratterizzato in modo specifico il contesto delle violenze domestiche (si veda, mutatis mutandis, Luca, sopra citata, § 74), e in particolare nell’ambito di un procedimento relativo alla determinazione di diritti di visita, la situazione della ricorrente e di suo figlio, e che avrebbe giustificato l’adozione di misure preventive concrete allo scopo di proteggerli da un tale rischio. Dette autorità sono dunque intervenute tardivamente, dato che hanno esaminato il ricorso della ricorrente nove mesi dopo che lo stesso era stato presentato.
  2. In conclusione, la Corte ritiene che le autorità si siano sottratte al loro obbligo positivo derivante dagli articoli 3 e 8 della Convenzione di proteggere la ricorrente dalle violenze domestiche commesse da G.C.

ε) L’obbligo di condurre un’indagine efficace

  1. La Corte deve esaminare, in particolare, se il modo in cui i meccanismi di diritto civile e penale sono stati attuati nel caso di specie sia stato lacunoso al punto di comportare una violazione degli obblighi positivi a carico dello Stato convenuto ai sensi della Convenzione (Buturugă, § 65, e Valiulienė, § 79, entrambe sopra citate).
  2. In risposta alle accuse di aggressione, atti persecutori, minacce e violenze domestiche che la ricorrente aveva formulato (paragrafo 19 supra), è stata avviata un'indagine dall'autorità giudiziaria. A questo riguardo, la Corte rammenta che sono trascorsi due mesi prima che la denuncia della ricorrente fosse registrata (paragrafo 22 supra), e constata che G.C. è stato rinviato a giudizio un anno dopo (paragrafo 37 supra), che il dibattimento è stato aperto due anni e due mesi dopo il deposito della denuncia, e che quattro giudici diversi sono stati di volta in volta incaricati della causa (paragrafo 38 supra).
  3. La Corte osserva che, quattro anni dopo il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di Civitavecchia, G.C. è stato assolto (paragrafi 19 e 43 supra).
  4. La Corte ritiene che, nel trattare in via giudiziaria il contenzioso delle violenze contro le donne, spetti ai giudici nazionali tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità, morale, fisica e/o materiale, della vittima, e valutarne la situazione di conseguenza, nel più breve tempo possibile.
  5. La Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza (Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC], n. 41720/13, § 171, 25 giugno 2019 e e R.D. c. Slovacchia, n. 20649/18, § 178, 1° settembre 2020), il rispetto dell'esigenza procedurale dell'articolo 3 è valutato sulla base di vari parametri sostanziali: l'adeguatezza delle misure di indagine, la rapidità dell'indagine e l'indipendenza della stessa. Tali esigenze si applicano al procedimento nel suo complesso, anche durante la fase del giudizio (M.A. c. Slovenia, n. 3400/07, § 48, 15 gennaio 2015, e Kosteckas c. Lituania, n. 960/13, § 41, 13 giugno 2017). Questi parametri sono correlati e, considerati congiuntamente, permettono di valutare il grado di efficacia dell'indagine. È sulla base di questo obiettivo di efficacia dell'indagine che deve essere valutata ogni questione in materia, tra cui quella della celerità e della ragionevole diligenza. In effetti, la Corte constata che, nel caso di specie, esiste un nesso evidente tra il ritardo e l'efficacia complessiva dell'indagine. Come ha già detto sopra (paragrafo 110), nel caso di specie il ritardo ha aggravato la vulnerabilità della vittima e ha compromesso l'efficacia della protezione giudiziaria, tenuto conto del fatto che sono trascorsi quattro anni prima della conclusione del procedimento penale. Nelle circostanze del caso, non si può considerare che le autorità italiane hanno agito con sufficiente tempestività e con ragionevole diligenza.
  6. Inoltre, la Corte ritiene che le conclusioni alle quali è giunto il tribunale siano discutibili. Essa osserva a tale proposito che il tribunale ha concluso che gli atti persecutori, le aggressioni, le chiamate continue, il controllo del telefono della ricorrente, le videoregistrazioni per mezzo di videocamere installate in casa o le privazioni di sonno mediante esposizione costante alla luce erano semplici «dispetti» di G.C. nei confronti della ricorrente, che rientravano nell'ambito della loro separazione.
    Il tribunale ha concluso che i comportamenti di G.C. nei confronti della ricorrente, sebbene oggettivamente molesti e aggressivi, erano principalmente motivati da un risentimento legato alla fine della loro relazione, e da tensioni riguardanti l'affidamento del minore e la proprietà condivisa della casa. Il tribunale ha ritenuto che questi comportamenti costituissero l'espressione di un conflitto e di un risentimento piuttosto che degli atti di maltrattamento sistematico, e che la ricorrente non fosse stata ridotta uno stato di sottomissione psicologica (paragrafo 44 supra). Inoltre, detto tribunale ha constatato che, durante il periodo di convivenza forzata, la vittima aveva vissuto una profonda sofferenza emotiva, confermata da vari testimoni, ma che, dopo la cessazione della convivenza, i comportamenti di G.C. non potevano più essere definiti tecnicamente come minacce o atti persecutori (paragrafo 45 supra).
    Per quanto riguarda l'accusa di lesioni personali, il tribunale ha stabilito che il G.C. non aveva negato l'esistenza di un contatto fisico tra lui e la ricorrente il 29 aprile 2018, ma ha considerato, da un lato, che il clima di grande conflittualità tra le parti imponeva un livello di attendibilità e dettaglio elevato nelle dichiarazioni di queste ultime, nonché una grande coerenza degli elementi citati a sostegno dei fatti dedotti, cosa che mancava nel caso di specie. Dall'altro, secondo il tribunale, il trauma riscontrato dai medici non era specificamente attribuibile al comportamento denunciato dalla ricorrente (paragrafo 47 supra).
    Secondo la Corte, mettendo in dubbio l'attendibilità della ricorrente senza una motivazione sufficiente, sebbene quest'ultima avesse prodotto un certificato medico redatto in un contesto di urgenza immediatamente dopo i fatti denunciati, il tribunale ha contribuito a screditare la parola della ricorrente in quanto vittima di violenze domestiche (paragrafo 59 supra).
  7. La Corte non è nemmeno convinta che tali conclusioni siano idonee a produrre un effetto dissuasivo in grado di arginare un fenomeno così grave come la violenza domestica, e osserva che l’accusa di maltrattamenti è stata esclusa in quanto il tribunale era giunto alla conclusione che non vi erano stati comportamenti abusivi abituali da parte di G.C. Anche se ha ammesso che le azioni di G.C. avevano causato una sofferenza profonda alla ricorrente, il tribunale le ha interpretate non come atti di maltrattamento sistematico, ma come manifestazioni di un conflitto e di un risentimento, che ha definito come semplici «dispetti».
  8. La Corte insiste anche sulla diligenza particolare che richiede il trattamento delle denunce di violenze domestiche, e ritiene che le specificità dei fatti di violenza domestica riconosciute nella Convenzione di Istanbul debbano essere prese in considerazione nell'ambito dei procedimenti interni (P. c. Italia, sopra citata, § 46).
  9. A questo riguardo, la Corte osserva che il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne ha evidenziato alcune problematiche in Italia (si veda il paragrafo 60 supra), e ha raccomandato allo Stato di incoraggiare la denuncia degli atti di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, rammentando alla popolazione che la violenza di genere costituisce un reato, e combattendone la legittimazione sociale. Il Comitato ha anche raccomandato l'organizzazione di attività obbligatorie e continue di potenziamento delle capacità rivolte ai magistrati giudicanti e inquirenti, alla polizia e agli altri responsabili dell'applicazione della legge, affinché gli atti di violenza di genere, in particolare gli atti di violenza sessuale e domestica nei confronti delle donne, diano luogo a indagini, a procedimenti e alla condanna degli autori, e che l'applicazione delle misure di protezione sia debitamente garantita e controllata, con l’applicazione di sanzioni in caso di inosservanza.
    Analogamente, nel suo ultimo rapporto sull'Italia, il GREVIO (paragrafo 58 supra) ha sottolineato specificamente che, contrariamente a un'interpretazione della Convenzione di Istanbul secondo la quale la ripetizione degli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica non costituisce un elemento fondamentale per caratterizzare la violenza, i tribunali italiani, sulla base dell'articolo 572 del codice penale, continuano a esigere una dimensione abituale per qualificare il reato di maltrattamenti in famiglia.
  10. La Corte condivide dunque le preoccupazioni del GREVIO per quanto riguarda l'esistenza di una prassi giudiziaria molto diffusa che consiste nell'escludere sistematicamente il carattere abituale di un comportamento violento ripetitivo quando quest'ultimo è concentrato su un breve periodo, sia se i fatti avvengono alla fine di una relazione, senza precedenti dichiarati, e sono allora attribuiti a un semplice «stato di collera» passeggero, sia se la vittima ha manifestato una resistenza attiva, portando le giurisdizioni a riqualificare le violenze come «conflitto coniugale».
  11. La Corte rammenta, inoltre, che il GREVIO ha osservato, nel trattamento giudiziario delle violenze coniugali, il persistere di stereotipi pregiudizievoli, che si traduce in particolare in una tendenza sistematica, in primo luogo, a ridurre le violenze all'interno della coppia al rango di semplici «conflitti» e, in tal modo, a considerare a priori entrambe le parti responsabili della violenza, ignorando il diverso potere generato dalla violenza stessa; in secondo luogo, ad aderire a rappresentazioni stereotipate che presentano le relazioni intime come necessariamente strutturate attorno a rapporti di sopraffazione/sottomissione; e, in terzo luogo, a presumere automaticamente che la vittima, se è all'origine della separazione, cerchi di vendicarsi, di ottenere un risarcimento o di punire il partner. La Corte osserva che tutte le constatazioni di cui sopra valgono per il caso in esame; con il loro approccio, le autorità italiane, in particolare i tribunali, hanno ignorato la dinamica complessa della violenza domestica.
  12. In particolare, le autorità non si sono impegnate seriamente per ottenere una visione complessiva della situazione della ricorrente, come è invece richiesto in questo tipo di cause (I. c. Croazia, n. 35898/16, § 99, 8 settembre 2022). Nelle circostanze del presente caso, una valutazione corretta avrebbe dovuto comprendere un'analisi complessiva del comportamento molesto di G.C., comprese le accuse di violenze psicologiche e fisiche, di ostacolo all'esercizio del diritto di visita della ricorrente e di violenza economica, nonché le accuse di violazione informatica della vita privata per quanto riguarda l’intrusione nel computer della vittima (Buturugă c. Romania, n. 56867/15, § 74, 11 febbraio 2020), piuttosto che un esame di fatti isolati gli uni dagli altri. Il tribunale non ha dimostrato alcuna consapevolezza delle caratteristiche particolari che assumono le cause in materia di violenza domestica (P.P. c. Italia, sopra citata, § 50).
  13. 120. La Corte conclude che, tenuto conto del modo in cui hanno esaminato gli elementi prodotti dinanzi ad esse che attestavano l’esistenza di violenze coniugali perpetrate nei confronti della ricorrente – e in particolare della loro incapacità di far sì che l'autore dei fatti fosse perseguito e, se del caso, punito, senza alcun ritardo ingiustificato –, le autorità interne non hanno tenuto conto, nell'ambito dell'indagine penale, del problema specifico della violenza domestica.
    In particolare, la Corte non può che constatare che:
    – il procedimento penale dinanzi al tribunale di Civitavecchia è durato quattro anni, e che si sono alternati quattro giudici;
    – il tribunale ha considerato che i comportamenti di G.C. nei confronti della ricorrente, sebbene oggettivamente molesti e aggressivi, erano l'espressione di un conflitto e di un risentimento piuttosto che atti di maltrattamento sistematico, e che la ricorrente non era stata ridotta a uno stato di sottomissione psicologica. Non è stata condotta alcuna valutazione approfondita delle accuse di violenze psicologiche e fisiche, di ostacolo all'esercizio del diritto di visita della ricorrente, e di violenza economica;
    – per assolvere G.C. dal reato di lesioni personali, il tribunale ha messo in dubbio l’attendibilità della ricorrente senza una motivazione sufficiente, e questo nonostante la stessa avesse prodotto un certificato medico redatto in un contesto di urgenza immediatamente dopo i fatti denunciati.
  14. La Corte considera che, procedendo in tal modo, le autorità interne non hanno rispettato il loro obbligo di dare una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente. Essa osserva, inoltre, che la ricorrente non ha potuto ricorrere in appello avverso la sentenza, in quanto la sua domanda è stata respinta dalla procura.
  15. Di conseguenza, nelle circostanze particolari del caso, tenuto conto del pericolo sociale specifico che rappresenta la violenza contro le donne e della necessità di combattere tale fenomeno con azioni efficaci e dissuasive, lo Stato, nella sua risposta alla violenza subita dalla ricorrente, non ha adempiuto in maniera sufficiente al proprio obbligo procedurale di far sì che le violenze che la stessa aveva subìto fossero trattate in maniera adeguata.

ζ) Conclusione

  1. Le considerazioni che precedono (paragrafi 107 e 122 supra) sono sufficienti per permettere alla Corte di concludere che, nel caso di specie, sono stati violati gli obblighi positivi che incombono allo Stato convenuto ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione:

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

  1. La ricorrente chiede la somma di 30.000 euro (EUR) per il danno morale che ritiene di avere subìto.
  2. Il Governo contesta le richieste della ricorrente.
  3. La Corte constata che la ricorrente ha manifestamente provato angoscia e disagio a causa delle violenze domestiche subite e dell’inosservanza, da parte delle autorità, dei loro obblighi positivi di adottare misure adeguate e di condurre un’indagine efficace. Deliberando in via equitativa, essa accorda alla ricorrente la somma di 15.000 EUR per il danno morale subìto.

B. Spese

  1. Producendo i relativi documenti giustificativi, la ricorrente chiede la somma di 10.000 EUR per le spese che afferma di avere sostenuto per il procedimento condotto dinanzi alla Corte.
  2. Il Governo contesta tale richiesta.
  3. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti di cui dispone e dei criteri sopra menzionati, la Corte ritiene ragionevole accordare alla ricorrente la somma richiesta, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione;
  3. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti,
      1. 000 EUR (quindicimila euro), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale;
      2. 000 EUR (diecimila euro), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma dalla ricorrente a titolo di imposta, per le spese;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  4. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 23 settembre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Ivana Jelić
Presidente

Ilse Freiwirth
Cancelliere