Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 maggio 2025 - Ricorso n. 184/24 - Causa Banca Sistema S.p.a. c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA BANCA SISTEMA S.P.A. c. ITALIA
(Ricorso n. 184/24)
SENTENZA
STRASBURGO
28 maggio 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Banca sistema S.p.A. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Georgios A. Serghides, presidente,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 7 maggio 2025,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») il 6 dicembre 2023.
- La parte ricorrente è stata rappresentata dall’avv. Francesco Verri, del foro di Crotone.
- Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- Le precisazioni sulla parte ricorrente sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- La parte ricorrente lamenta l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di un comune in dissesto, e l’impossibilità di avviare dei procedimenti, per ottenere l'esecuzione di tali provvedimenti ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000 e della legge n. 140 del 2004.
- IN DIRITTO
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE e DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
- La parte ricorrente lamenta in via principale l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in suo favore, e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Essa invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- Il 28 e il 29 ottobre 2024 la parte ricorrente e il Governo hanno comunicato rispettivamente alla Corte l’esecuzione delle ingiunzioni in contestazione nelle date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
- Nelle sentenze di principio De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, n. 43892/04, 24 settembre 2013, Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore della parte ricorrente e abbiano limitato in misura sproporzionata il diritto di accesso a un tribunale della parte ricorrente.
- Di conseguenza, tali doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, a causa dell’esecuzione tardiva dei provvedimenti giudiziari interni e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale della parte ricorrente (Lighea Immobiliare S.A.A. e altri c. Italia, 54352/14, 18 gennaio 2024). Alla luce di quanto sopra esposto la Corte ritiene non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate dalla parte ricorrente sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,
- Dichiara il ricorso ricevibile;
- Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione del ritardo nell’esecuzione di provvedimenti giudiziari interni e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale della parte ricorrente;
- Dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare alla parte ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 28 maggio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Georgios A. Serghides
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
ALLEGATO
Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni))
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Numero e data di presentazione del ricorso |
Nome del ricorrente e anno di registrazione |
Nome e città del rappresentante |
Provvedimento giudiziario interno pertinente |
Data di inizio della mancata esecuzione |
Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione |
Ingiunzione delle giurisdizioni interne |
Giurisprudenza |
Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata |
Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)[1] |
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184/24 06/12/2023 |
BANCA SISTEMA S.P.A. 1999 |
Verri Francesco Crotone |
Tribunale di Terni, R.G. 2660/2017, 18/10/2017 Tribunale di Terni, R.G. 2961/2017, 23/11/2017 |
18/05/2020 18/05/2020 |
09/05/2024 Più di 3 anni e 11 mesi e 22 giorni 22/07/2024 Più di 4 anni e 2 mesi e 5 giorni |
Comune di Terni Pagamento a titolo di cessione di crediti |
De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013 |
Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali – La ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 140 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013) |
8.300 |
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.