Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 maggio 2025 - Ricorso n. 7564/24 e altri 13 - Causa Rossetti e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA ROSSETTI E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 7564/24 e altri 13 ricorsi – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
28 maggio 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Rossetti e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Georgios A. Serghides, presidente,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 7 maggio 2025,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Inoltre, essi lamentano l’impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l’esecuzione dei suddetti provvedimenti.
IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNA PERTINENTE
- I Consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta furono istituiti con la legge regionale n. 10 del 10 febbraio 1993 (abrogata nel 2007), relativa alle «Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania». Tale legge dispose che il piano di smaltimento dei rifiuti doveva essere attuato dai comuni, dai consorzi di comuni e dalle comunità montane. Successivamente, il decreto-legge n. 61 dell’11 maggio 2007 (convertito dalla legge n. 87 del 5 luglio 2007) previde l’obbligo per i comuni della regione Campania di gestire il processo di selezione dei rifiuti attraverso i consorzi esistenti, e di garantirne il finanziamento.
- Nel 2008, per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania, il decreto-legge n. 90 del 23 maggio 2008 (convertito dalla legge n. 123 del 14 luglio 2008) previde, tra l’altro, l’unione dei consorzi e la creazione del Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta, e dispose, nel suo articolo 15, comma 3, che:
«Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania (...) sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati».
- 7. In esecuzione del suddetto decreto-legge, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3697 del 29 agosto 2008 (articolo 2, comma 4) stabilì l’estensione dell’impignorabilità alle somme dovute dai comuni ai soppressi consorzi.
- 8. Con il decreto-legge n. 195 del 2009 per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti, il legislatore decise di avviare il piano di liquidazione dei consorzi, tenuto conto della crisi finanziaria degli stessi dovuta al mancato rispetto, da parte dei comuni, del loro obbligo di servirsene esclusivamente per lo smaltimento dei rifiuti. Il legislatore dispose anche la nomina di un commissario incaricato di occuparsi della valutazione dei crediti e dei debiti dei consorzi.
- 9. Per quanto riguarda il successivo contenzioso per l’esecuzione forzata di provvedimenti giudiziari che riconoscevano i crediti nei confronti dei consorzi, i giudici amministrativi dichiararono più volte che le domande dei creditori erano inammissibili, in quanto la normativa che regolamentava i consorzi non permetteva di intentare azioni individuali di esecuzione forzata (si veda, tra altre, Consiglio di Stato, n. 2527 del 20 aprile 2020). Per quanto riguarda la possibilità, per i creditori dei consorzi, di intentare un procedimento di esecuzione nei confronti dei comuni debitori di questi ultimi, essa è esclusa ai sensi dell’articolo 159 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (legge sugli enti locali), che dispone che:
«Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri».
IN DIRITTO
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
A. Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari
- I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
- Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
- Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
B. Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 della Convenzione per quanto riguarda l’accesso a un tribunale
- Sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti contestano anche il fatto che la normativa applicabile ai consorzi debitori in liquidazione impedisce loro di intentare un qualsiasi procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti.
- Il Governo non ha presentato osservazioni.
- La Corte rammenta che, per quanto riguarda i creditori di un ente locale in dissesto finanziario, essa ha dichiarato che l’impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione costituiva una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013). Alla luce degli elementi che le sono stati sottoposti dalle parti e della normativa interna in materia (supra, §§ 5-9), la Corte ritiene che le circostanze del caso di specie siano equiparabili a quelle del caso che ha dato luogo alla sentenza De Luca (sopra citata).
- Di conseguenza, questa doglianza è ricevibile e rivela una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
- I ricorrenti hanno formulato un’altra doglianza sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, relativa alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata).
- Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che queste doglianze rivelano che vi sono state delle violazioni della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa Ventorino (sopra citata).
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
- Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
PER QUESTI MOTIVI AL CORTE ALL'UNANIMITÀ,
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Dichiara che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 a causa della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
- Dichiara che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in quanto non è stato rispettato il diritto di accesso a un tribunale;
- Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 28 maggio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Georgios A. Serghides
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.