Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 luglio 2025 - Ricorso n. 7781/09 - Causa Cassone c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA CASSONE c. ITALIA
(Ricorso n. 7781/09)
SENTENZA
STRASBURGO
10 luglio 2025
La presente sentenza è definitiva, ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Cassone c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Frédéric Krenc, Presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,
visto il ricorso (n. 7781/09) presentato contro la Repubblica italiana, con il quale in data 26 gennaio 2006 un cittadino italiano, il Sig. Rocco Cassone (“il ricorrente”), nato nel 1957, residente a Reggio Calabria e rappresentato dall’avvocato F. Calabrese del Foro di Reggio Calabria, ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo Agente, Signor L. D’Ascia, la doglianza ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione relativa all’assenza di un’udienza pubblica, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;
viste le osservazioni presentate dal Governo;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 19 giugno 2025,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
L’OGGETTO DEL CASO DI SPECIE
- In due distinti procedimenti penali, il ricorrente fu condannato per partecipazione a un’organizzazione di tipo mafioso ed estorsione. Le condanne diventarono definitive rispettivamente nel 2002 e nel 2003.
- In data 8 febbraio 2006 il pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria chiese l’applicazione di misure di prevenzione nei confronti del ricorrente, vale a dire che fosse sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e che gli fosse imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il pubblico ministero chiese inoltre la confisca, a titolo di misura di prevenzione, di alcuni beni dei quali il ricorrente disponeva direttamente o indirettamente.
- In data 26 giugno 2006, il Tribunale accolse la richiesta, osservando che, alla luce delle sue condanne, il ricorrente era attualmente socialmente pericoloso e disponeva di beni sproporzionati al suo reddito legittimo, dei quali non era riuscito a dimostrare la legittima provenienza. Il Tribunale si riunì in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 1423 del 1956.
- Il ricorrente presentò ricorso. In data 13 luglio 2007, dopo quattro udienze in camera di consiglio, la Corte di appello di Reggio Calabria confermò la decisione del tribunale di grado inferiore.
- Con sentenza n. 41213 del 2 ottobre 2008, depositata in cancelleria in data 5 novembre 2008, la Corte di cassazione respinse il ricorso per cassazione del ricorrente. La decisione di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti del ricorrente e dei suoi beni divenne definitiva.
- Il ricorrente ha lamentato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione dell’assenza di un’udienza pubblica nei procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di appello.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
- SULLA RICEVIBILITÀ
- Il Governo ha sollevato un'eccezione relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, sostenendo che il ricorrente non aveva mai sollevato la questione dell’assenza di un’udienza pubblica nei suoi ricorsi nazionali. Ha sostenuto che, sebbene all’epoca dei fatti la disposizione pertinente prevedesse che le udienze si svolgessero in camera di consiglio (si veda il paragrafo 3 supra), ciò non impediva al ricorrente di richiedere un’udienza pubblica.
- I principi generali relativi all’esaurimento delle vie di ricorso interne sono esposti nella sentenza Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) c. Svizzera ([GC], n. 21881/20, §§ 138-143, 27 novembre 2023).
- La Corte osserva che l’articolo 4 della legge n. 1423 del 1956, che all’epoca dei fatti prevedeva che il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolgesse in camera di consiglio (si veda Bocellari e Rizza c. Italia, 399/02, §§ 25-26, 13 novembre 2007), aveva forza di legge e i giudici chiamati a pronunciarsi sul caso del ricorrente erano tenuti ad applicarlo. Peraltro, il Governo non ha prodotto alcun esempio di casi in cui fosse stata fissata un’udienza pubblica a seguito di richiesta dell’interessato (si veda, mutatis mutandis, Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, §§ 75-76, 17 settembre 2009).
- Inoltre, la Corte ha già affrontato eccezioni simili sollevate dal Governo in precedenti cause e le ha respinte (si veda Bongiorno e altri c. Italia, 4514/07, §§ 21-22, 5 gennaio 2010). Essa non ravvisa alcun motivo per discostarsi da tale conclusione.
- Ne consegue che l’eccezione preliminare del Governo relativa al mancato esaurimento non può essere accolta.
- La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.
- SUL MERITO
- I principi generali relativi al diritto a un’udienza pubblica nell’ambito di un procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione sono stati sintetizzati nelle sentenze Bocellari e Rizza (sopra citata) e De Tommaso c. Italia ([GC], n. 43395/09, 23 febbraio 2017).
- Il Governo non ha contestato che le udienze dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di appello non fossero state pubbliche. Ha inoltre riconosciuto che, con sentenza n. 93 del 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge n. 1423/1956 nella parte in cui non concedeva all'interessato la possibilità di chiedere che il procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione si svolgesse, sia davanti al tribunale o alla corte di appello, nelle forme dell’udienza pubblica (si veda De Tommaso, sopra citata, § 165), e che l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011 ha successivamente introdotto la possibilità di presentare tale richiesta. Tuttavia, poiché tale evoluzione si è verificata successivamente ai procedimenti nei confronti del ricorrente, tali sviluppi sono irrilevanti nel caso di specie.
- La Corte rinvia alla sua giurisprudenza pertinente relativa all’assenza di udienza pubblica nei procedimenti riguardanti misure di prevenzione patrimoniali (si vedano Bocellari e Rizza, sopra citata, §§ 34-41; Perre e altri c. Italia, 1905/05, §§ 23-26, 8 luglio 2008; Bongiorno e altri, sopra citata, §§ 27-30; Leone c. Italia, n. 30506/07, §§ 26-29, 2 febbraio 2010; e Capitani e Campanella c. Italia, n. 24920/07, §§ 26-29, 17 maggio 2011) e misure di prevenzione personali (si veda De Tommaso, sopra citata, §§ 163-68).
- Nelle cause summenzionate, la Corte ha ritenuto che il tipo di valutazione richiesta ai tribunali nazionali in tali procedimenti esigesse un’udienza pubblica (si vedano Capitani e Campanella, 28, e De Tommaso, § 167, entrambe sopra citate).
- La Corte non ravvisa alcun motivo per giungere a una differente conclusione nel caso di specie. Vi è pertanto stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente non ha presentato una domanda di equa soddisfazione. Conseguentemente, la Corte ritiene che non sia necessario accordargli alcuna somma a tale titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Dichiara ricevibile il ricorso;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 10 luglio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Frédéric Krenc
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto