Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 giugno 2025 - Ricorso n. 21492/17 - Causa Anna Maria Ciccone c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA ANNA MARIA CICCONE c. ITALIA
(Ricorso n. 21492/17)
SENTENZA
Art 6 § 1 (penale) • Corte d’assise di appello che non ha escusso dei periti le cui dichiarazioni durante il dibattimento di primo grado sono state interpretate in maniera diversa e sono state decisive per invalidare il giudizio di assoluzione • Inosservanza del principio dell’equità del processo
Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
5 giugno 2025
Questa sentenza diverrà definitiva nelle condizioni di cui all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Anna Maria Ciccone c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
Ivana Jelić, presidente,
Alena Poláčková,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 21492/17) proposto contro la Repubblica italiana da una cittadina di questo Stato, la sig.ra Anna Maria Ciccone («la ricorrente»), che il 9 marzo 2017 ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo») la doglianza relativa all'articolo 6 § 1 della Convenzione e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,
le osservazioni delle parti,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 6 maggio 2025,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
- Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, la ricorrente contesta alla corte d'assise d'appello di non avere né convocato né escusso i periti nominati dalla procura prima di invalidare la sua assoluzione pronunciata in primo grado.
IN FATTO
- La ricorrente è nata nel 1959 e risiede a Marina di Davoli. È rappresentata dall'avv. A. Manno, del foro di Catanzaro.
- Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia.
- La ricorrente, medico radiologo, fu accusata, con altre persone, di concorso in omicidio colposo sulla persona di R.C., una paziente alla quale aveva omesso di diagnosticare, il 9 novembre 2008, una frattura del femore al momento del suo ricovero avvenuto a seguito di una aggressione.
- Lo stesso giorno, R.C. fu dimessa dall'ospedale. Il 27 novembre 2008 essa fu ricoverata una seconda volta e, dopo una diagnosi di frattura del femore, fu sottoposta ad intervento chirurgico. L’interessata decedette il 28 dicembre 2008.
- Nel corso del dibattimento, la corte d'assise di Catanzaro procedette, tra l'altro, all'audizione di due periti nominati dalla procura, D.M.G. e G.O., e di quelli nominati dagli imputati, che avevano peraltro prodotto delle perizie medicolegali sulle cause del decesso della vittima. D.M.G. affermò che il decesso della vittima era stato causato da complicazioni polmonari o da un disturbo neurologico, e aggiunse che la patologia polmonare della vittima poteva essere dovuta all’allettamento o alle complicazioni neurologiche precedenti, e che non era possibile pronunciarsi in favore di una o dell'altra tesi. L’esperto spiegò che la perizia propendeva per la prima tesi, in quanto le complicazioni neurologiche, sebbene accertate, non erano confermate dagli esami ai quali la vittima era stata sottoposta, pur precisando che «entrambe le ipotesi [erano] aperte». Egli dichiarò anche che l’allettamento aveva certamente avuto effetti negativi, ma che non era possibile stabilire scientificamente fino a che punto avesse contribuito al decesso della vittima.
- G.O. dichiarò che era difficile stabilire le conseguenze dell'errore diagnostico sullo stato di salute della vittima. Sebbene le complicazioni polmonari fossero delle possibili conseguenze negative degli errori di diagnosi delle fratture del femore, nel caso di specie mancavano elementi oggettivi per affermare che l’allettamento aveva causato la patologia polmonare della vittima.
- Con una sentenza emessa il 13 ottobre 2014 la corte d'assise di Catanzaro, in primo grado, assolse la ricorrente. Detta corte ritenne che, anche se l'errore nella diagnosi commesso da quest'ultima non era in discussione, la questione era se tale errore avesse un nesso di causalità con il decesso della vittima, tenuto conto in particolare dell’intervallo di tempo trascorso tra la diagnosi e il decesso. Facendo riferimento, in particolare, alle dichiarazioni formulate in udienza dai periti nominati dalla procura (D.M.G. e G.O.), la corte constatò, anzitutto, che la causa del decesso non corrispondeva a una delle eventuali conseguenze di una diagnosi tardiva di frattura del femore. Detta corte fece poi riferimento alle due cause possibili del decesso che erano state individuate dai periti, ossia la comparsa di una patologia neurologica o polmonare. A tale proposito, osservò, da un lato, che la patologia neurologica, di cui la vittima presentava dei sintomi, non era stata confermata dagli esami effettuati e, dall'altra, che anche se non era contestata l'esistenza di una patologia polmonare al momento del decesso, non era dimostrato che si trattasse di una conseguenza del prolungato allettamento della ricorrente causato da una diagnosi errata. La corte d'assise considerò, in particolare, che le due circostanze che le impedivano perciò di comprendere la causa del decesso erano le buone condizioni di salute della vittima al momento del secondo ricovero e il fatto che, secondo le dichiarazioni presentate dai periti in udienza, l’affezione polmonare poteva derivare da un una disfunzione neurologica. Essa concluse che non poteva essere dimostrato secondo il criterio dell’«alta probabilità logica» che il decesso della vittima non sarebbe avvenuto (o addirittura che si sarebbe verificato successivamente), o che le conseguenze dell'aggressione sarebbero state meno gravi, se la ricorrente non avesse commesso un errore di diagnosi.
- La procura interpose appello. Con una sentenza emessa il 2 dicembre 2015, la corte d'assise d'appello riformò la sentenza di assoluzione e condannò la ricorrente alla pena di otto mesi di reclusione e al pagamento di un risarcimento danni in favore delle parti civili. Detta corte ritenne che la corte d'assise fosse «stata in qualche modo condizionata dalla deposizione dibattimentale dei due consulenti del Pubblico Ministero, uno dei quali in particolare (D.M.G.) ha dato l'impressione di cercare di «alleggerire» le posizioni dei tre sanitari, stemperando e ridimensionando le conclusioni cui egli stesso era giunto nell'elaborato peritale». La giurisdizione di appello evidenziò il nesso stabilito nella perizia tra la patologia polmonare, che sulla base dei risultati degli esami effettuati non era recente, e l’allettamento, nonché la conclusione secondo la quale l'errore diagnostico aveva aumentato in maniera significativa la probabilità di decesso della vittima. Detta corte fece anche riferimento ad alcune delle dichiarazioni fatte dai periti nel corso del dibattimento. A questo proposito, riconobbe che tali dichiarazioni contenevano delle «valutazioni dubitative e asserzioni di incertezza», pur facendo emergere i passaggi che confermavano le conclusioni contenute nell’elaborato peritale.
- Sulla base di questi elementi, la corte d'assise d'appello contestò l'affermazione della corte d'assise secondo la quale non era dimostrato che una delle possibili conseguenze di una diagnosi tardiva della frattura del femore fosse verificata nel caso di specie. Essa rilevò, invece, che sia la relazione di perizia medico legale che le dichiarazioni formulate dai periti in udienza permettevano di stabilire che la patologia polmonare rilevata al momento del secondo ricovero era una conseguenza del prolungato allettamento della vittima, o una delle eventuali complicazioni del ritardo nel trattamento delle fratture del femore.
- La ricorrente presentò ricorso per cassazione. Essa rimproverava, tra l'altro, alla corte d'assise d'appello di avere invalidato il verdetto della corte d'assise senza aver ordinato una nuova audizione dei periti nominati dalla procura.
- Con una sentenza emessa il 13 gennaio 2017 la Corte di cassazione respinse il ricorso della ricorrente, ritenendo che la corte d'assise d'appello non fosse tenuta a sentire i periti a causa della specificità delle loro dichiarazioni rispetto a quelle dei testimoni. Detta corte osservò, inoltre, che la corte d'assise d'appello aveva condannato la ricorrente sulla base delle stesse prove che avevano portato la corte d'assise, in primo grado, a pronunciare l’assoluzione, e aveva messo in discussione soltanto la valutazione di alcune dichiarazioni fatte dai periti. La Corte di cassazione concluse che il fatto di aver invalidato l'assoluzione non era basato in maniera esclusiva o determinante su una lettura diversa delle prove di natura dichiarativa.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
- IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
A. La reformatio in pejus delle decisioni di assoluzione pronunciate in primo grado
- Il quadro giuridico e la prassi interni applicabili sono descritti nelle sentenze Lorefice c. Italia (n. 63446/13, §§ 26-28, 29 giugno 2017), Di Martino e Molinari c. Italia (nn. 5931/15 e 16459/15, §§ 15-16, 25 marzo 2021) e Maestri e altri c. Italia (nn. 20903/15 e altri 3, §§ 18-27, 8 luglio 2021) quando si tratta di riformare in appello delle sentenze di assoluzione pronunciate in primo grado.
- In particolare, nella sentenza n. 27620, depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione il 6 luglio 2016, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo il quale il giudice di appello non può riformare una sentenza di assoluzione «senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado».
- Con la sentenza n. 14426 del 2 aprile 2019, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno enunciato i seguenti principi generali:
«La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice di appello ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa.
Ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia stata data la sola lettura senza esame del perito, il giudice di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame del perito.
Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico oralmente, vanno ritenute prove dichiarative, sicché, ove siano poste a fondamento dal giudice di primo grado della sentenza di assoluzione, il giudice di appello – nel caso di riforma della suddetta sentenza sulla base di un diverso apprezzamento delle medesime – ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale tramite l'esame del consulente conformemente all’articolo 603, comma 3, del codice di procedura penale.»
- Applicando questi principi generali, la Corte di cassazione ha successivamente ritenuto in più occasioni che, in tema di procedimento in appello, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria, sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria quando la prova decisiva riguarda le dichiarazioni rese in dibattimento dai consulenti tecnici e dai periti, ancorché siano state acquisite le loro relazioni, là dove nella motivazione della sentenza di «overturning» tali dichiarazioni siano state autonomamente valorizzate e rivalutate (sentenze della Corte di cassazione n. 7379/24 del 19 febbraio 2024 e n. 13379/24 del 3 aprile 2024).
B. Gli esperti giudiziari nel diritto italiano
- Il codice di procedura penale italiano attuale è stato introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 22 settembre 1988, entrato in vigore il 24 ottobre 1989. Tale codice prevede due categorie di esperti giudiziari: quelli nominati dal giudice (periti) e quelli nominati dalla procura e/o dalle parti nel procedimento, detti consulenti tecnici.
- Per quanto riguarda il perito nominato da giudice, le disposizioni pertinenti attualmente in vigore sono le seguenti:
Articolo 220
«La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (...)»
Articolo 221
«Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
(...)
Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.»
Articolo 226
«Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 [motivi di incapacità e incompatibilità del perito] e 223 [motivi di astensione e ricusazione del perito], lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali".»
Articolo 227
«Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.
(...)
Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.»
- Ai sensi dell’articolo 373 del codice penale, il perito o l'interprete, che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, è punito con la reclusione da due a sei anni.
- Il pubblico ministero e le parti nel procedimento possono nominare dei «consulenti tecnici» sia a seguito della decisione del giudice di nominare un perito (articolo 225) che di propria iniziativa (articolo 233). Le disposizioni pertinenti sono così formulate:
Articolo 225
«Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti (...)»
Articolo 233
«Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie scritte (...)»
- 21. Le disposizioni in materia di audizione degli esperti giudiziari durante il dibattimento sono le seguenti:
Articolo 501
«Per l'esame dei periti (articoli 220 e segg.) e dei consulenti tecnici (articoli 225, 233, 359, 360), si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.
Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.»
Articolo 508
«Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.»
Articolo 511
«3. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito (...)»
- Con la sentenza n. 51824 del 12 dicembre 2014, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, basandosi tra l’altro sulla sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 2014, ha affermato quanto segue:
«L'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero finalizzata a influire sul contenuto della consulenza integra il delitto di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 del codice penale in relazione alle ipotesi di cui agli articoli 371-bis [false informazioni al pubblico ministero] o 372 del codice penale [falsa testimonianza].»
C. La riapertura del procedimento interno
- Il 19 ottobre 2021 è entrata in vigore la legge n. 134 (legge Cartabia) che ha delegato al Governo il potere di adottare misure allo scopo di migliorare l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa, e recante disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
- In esecuzione della legge n. 134 è stato adottato, tra l’altro, il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, il cui articolo 36 ha introdotto l’articolo 628bis del codice di procedura penale. Quest’ultima disposizione è così formulata nelle sue parti pertinenti:
«Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato».
- I TESTI DEL CONSIGLIO D’EUROPA
- Nell’allegato alla Raccomandazione n. R (97) 13 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull’intimidazione dei testimoni e i diritti della difesa, si precisa che il termine:
««testimone» indica ogni persona che, indipendentemente dalla sua situazione in riferimento ai testi che regolano il procedimento penale nazionale, dispone di informazioni relative a una determinata causa penale. Questa definizione si applica anche ai periti e agli interpreti.»
- La Commissione europea per l’efficienza della giustizia («CEPEJ») ha adottato il 12 dicembre 2014 le «linee guida sul ruolo degli esperti nominati da un tribunale nei procedimenti giudiziari degli Stati membri del Consiglio d’Europa». Questo documento mira a fornire ai legislatori, ai giudici e a tutte le parti in un procedimento giudiziario un quadro di riferimento sul ruolo di esperto tecnico, quando l’esperto è nominato da un tribunale, nel processo di decisione giudiziaria. Esso formula i principi fondamentali che regolano questa funzione nel sistema giudiziario degli Stati membri del Consiglio d’Europa, e pone altresì delle norme destinate a chiarire l’interpretazione giuridica e l’applicazione della legge per quanto riguarda il lavoro di tali esperti nei sistemi giudiziari degli Stati membri del Consiglio d’Europa durante i procedimenti giudiziari.
IN DIRITTO
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
- La ricorrente contesta alla corte d’assise d’appello di Catanzaro di non aver sentito direttamente i periti nominati dalla procura prima di pronunciare la sua condanna, e considera che ciò sia costitutivo di una violazione dell’articolo 6 della Convenzione.
L’articolo 6 § 1 della Convenzione è così formulato:
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente(...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.»
A. Sulla ricevibilità
- 28. Il Governo contesta la qualità di vittima della ricorrente, e a tale riguardo afferma che i principi stabiliti dalla Corte in materia di annullamento di un’assoluzione da parte di una giurisdizione di appello (si veda, tra altre, Dan c. Moldavia, n. 8999/07, 5 luglio 2011) si applicano soltanto ai testimoni e non agli esperti.
- 29. Inoltre, il Governo afferma che, anche a voler supporre che tali principi si applichino anche alle dichiarazioni degli esperti, gli stessi riguardano le cause nelle quali la giurisdizione di appello ha operato una valutazione diversa delle prove orali e non quelle nelle quali ha fondato la sua decisione di condanna su elementi di prova documentale, come le perizie tecniche.
- 30. Infine, il Governo sottolinea che, nel caso di specie, le dichiarazioni dei periti non sono state determinanti.
- 31. La ricorrente contesta l’eccezione del Governo.
- 32. La Corte osserva che l’eccezione sollevata dal Governo è strettamente legata alla sostanza della doglianza presentata dalla ricorrente, e ritiene dunque necessario unire l’eccezione del Governo al merito.
- 33. Constatando inoltre che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all’articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.
B. Sul merito
1. Le argomentazioni delle parti
a ) La ricorrente
- La ricorrente contesta alla corte d’assise di appello di averla condannata senza aver sentito direttamente i periti nominati dalla procura, le cui dichiarazioni avevano costituito degli elementi di prova determinanti nella valutazione del suo caso da parte della giurisdizione di primo grado che ha portato alla sua assoluzione.
- Per quanto riguarda le argomentazioni del Governo secondo le quali i principi formulati dalla Corte in materia di annullamento di un’assoluzione da parte di una giurisdizione di appello non si applicherebbero agli esperti, la ricorrente rammenta che la nozione di «testimone» è una nozione autonoma ai sensi della Convenzione. Essa afferma, di conseguenza, che i principi fissati dalla giurisprudenza della Corte in materia possono essere estesi agli esperti, soprattutto nel caso in cui le loro dichiarazioni hanno costituito una prova determinante.
- La ricorrente contesta poi l’argomentazione del Governo secondo la quale la presente causa si distingue dalle cause nelle quali le dichiarazioni sono fatte dai testimoni in quanto gli esperti depositano una perizia esaminata direttamente dalla corte d’assise d’appello. Essa afferma, a questo proposito, che l’oralità della procedura impone al giudice nazionale di attribuire maggiore importanza alle dichiarazioni orali degli esperti che alla perizia medicolegale.
- Per quanto riguarda l’argomentazione del Governo secondo la quale la riforma della decisione di assoluzione sarebbe fondata unicamente su una valutazione diversa della perizia e non su una valutazione diversa delle dichiarazioni orali, la ricorrente afferma che l’interpretazione diversa che ha fatto la corte d’assise di appello della perizia medicolegale deriva proprio dal fatto che tale giurisdizione aveva rimesso in discussione le dichiarazioni orali degli esperti, in particolare di quelle di D.M.G., il che sarebbe contrario al principio stabilito dalla Corte secondo il quale il compito di valutare la credibilità di un testimone non può essere svolto mediante la semplice lettura delle dichiarazioni scritte.
b) Il Governo
- Il Governo afferma che le dichiarazioni orali degli esperti hanno la funzione di spiegare il contenuto della loro perizia, e che il giudice di merito è tenuto a prenderle in considerazione in quanto espressione dell’opinione degli esperti. Il Governo sostiene che, per questo motivo, esse devono essere distinte dalle dichiarazioni dei testimoni.
- Inoltre, il Governo afferma che, nel caso di specie, il contenuto della perizia medicolegale non è incompatibile con le dichiarazioni orali, in quanto entrambi sono invece convergenti per quanto riguarda l’esistenza di un nesso di causalità tra l’errore di diagnosi della ricorrente e la patologia polmonare da cui era affetta la vittima.
- Il Governo sostiene anche che, come ha dichiarato la Corte di cassazione, la riforma della sentenza di assoluzione era basata soltanto su una valutazione diversa della perizia, e non su una valutazione diversa delle prove orali, e che, di conseguenza, queste ultime non sono state decisive. Per di più, esso afferma che il procedimento, complessivamente, è stato equo.
- In ogni caso, il Governo contesta l’applicabilità da parte delle giurisdizioni di appello dei principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte in materia di audizione dei testimoni, in caso di annullamento di un’assoluzione, alle dichiarazioni degli esperti, e osserva a tale proposito che la giurisprudenza della Corte ha assimilato gli esperti ai testimoni in contesti diversi, stabilendo anche il principio secondo cui, quando i giudici interni ritengono che sia necessario ottenere il parere di un esperto, l’articolo 6 della Convenzione impone che l’imputato può porgli delle domande o contestare le conclusioni della perizia.
- Pur riconoscendo la natura autonoma della nozione di «testimone» nella Convenzione, il Governo sostiene che le dichiarazioni di esperti riguardano dei dati scientifici mentre quelle dei testimoni riguardano i fatti, e ritiene che questa differenza di ruolo implichi che la valutazione delle dichiarazioni fatte da esperti da parte dei giudici di merito non include una valutazione della credibilità. Ne risulterebbe che le giurisdizioni di appello non sarebbero tenute a sentire gli esperti in caso di riforma di un’assoluzione pronunciata in primo grado.
- Inoltre il Governo afferma che, nella sentenza n. 14426 del 2 aprile 2019 (paragrafo 15 supra), posteriore ai fatti del caso di specie, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno proceduto a un’interpretazione estensiva dell’articolo 603, comma 3, del codice di procedura penale, considerando che il principio secondo il quale il giudice di appello deve procedere a una nuova audizione in caso di riforma di una sentenza si applica anche alle dichiarazioni degli esperti. Secondo il Governo, questa sentenza offre una garanzia superiore rispetto al livello di protezione stabilito dalla Convenzione.
- Il Governo osserva che, nel caso di specie, la credibilità del perito D.M.G. non è mai stata messa in discussione, e che la corte d’assise di appello ha soltanto valutato complessivamente le dichiarazioni fatte in udienza e la relazione redatta dai periti. Inoltre, il Governo afferma che il giudice di primo grado aveva sentito pubblicamente e nel rispetto del principio del contraddittorio cinque esperti, di cui due nominati dalla procura e tre dalle parti nel procedimento, e che, di conseguenza, il procedimento nel complesso è stato equo.
- Per concludere, il Governo contesta l’argomentazione della ricorrente secondo la quale le dichiarazioni orali prevarrebbero sulla relazione degli esperti, in quanto quest’ultima, a suo parere, ha un ruolo cruciale nella ricostruzione dei fatti. In ogni caso, il Governo afferma che, nel caso di specie, la condanna della ricorrente non era basata sulle dichiarazioni fatte in udienza, ritenendo che la corte d’assise di appello abbia condannato la ricorrente anche sulla base della perizia medicolegale, a differenza della corte d’assise che, in primo grado, aveva basato il suo verdetto sulle dichiarazioni orali degli esperti.
2. La valutazione della Corte
a) Principi generali
- La Corte rammenta che il termine «testimone» è, nel sistema della Convenzione, una nozione autonoma che si concepisce indipendentemente dal senso che essa assume nel diritto interno degli Stati contraenti (Léotard c. Francia, n. 41298/21, § 105, 14 dicembre 2023). Essa ha dunque concluso che il diritto dell'imputato di interrogare degli esperti è protetto dal principio generale posto dall'articolo 6 § 1 ed è esaminato sotto il profilo di quest'ultimo «pur tenendo presenti le esigenze del paragrafo 3» (Constantinides c. Grecia, n. 76438/12, § 37, 6 ottobre 2016).
- Sebbene il ruolo di un esperto possa distinguersi da quello di un testimone oculare, il quale deve esporre al giudice il ricordo personale che ha di un fatto particolare, la Corte esamina la questione della necessità dell'audizione in persona di un esperto al processo basandosi soprattutto sui principi sanciti nella nozione di «processo equo», ai sensi dell'articolo 6 § 1, e in particolare sulle garanzie del «contraddittorio» e della «parità delle armi» (Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia, nn. 11082/06 e 13772/05, § 711, 25 luglio 2013, Avagyan c. Armenia, n. 1837/10, § 40, 22 novembre 2018, e Danilov c. Russia, n. 88/05, § 109, 1° dicembre 2020, e la giurisprudenza citata).
- La Corte rammenta, in particolare, che una delle esigenze del processo equo è la possibilità di confrontare il testimone con l'imputato in presenza del giudice che dovrebbe in ultima analisi decidere sul caso, in quanto le osservazioni dei giudici per quanto riguarda il comportamento e la credibilità di un testimone possono avere conseguenze per l'imputato. Lo stesso vale per le testimonianze degli esperti: la difesa deve avere il diritto di studiare e di mettere in discussione non soltanto la perizia in quanto tale, ma anche la credibilità di coloro che l'hanno predisposta, interrogandoli direttamente (Danilov, sopra citata, § 111, e la giurisprudenza citata).
- Sulla questione delle modalità di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione ai procedimenti di appello, la Corte rammenta che tali modalità dipendono dalle caratteristiche del procedimento in questione, e che è opportuno tenere conto del procedimento interno nel suo complesso e del ruolo riservato alla giurisdizione di appello nell'ordinamento giuridico nazionale (Botten c. Norvegia, 19 febbraio 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I).
- Una giurisdizione di appello, quando è chiamata a esaminare una causa in fatto e in diritto, e a studiare complessivamente la questione della colpevolezza o dell’innocenza, non può, per motivi di equità del processo, deliberare su tali questioni senza una valutazione diretta dei mezzi di prova, comprese le testimonianze decisive che tale giurisdizione deve interpretare per la prima volta in modo sfavorevole per l’imputato (Dan, sopra citata, § 30, Lazu c. Repubblica di Moldavia, n. 46182/08, § 40, 5 luglio 2016, Lorefice c. Italia, n. 63446/13, § 36, 29 giugno 2017, e Maestri e altri c. Italia, nn. 20903/15 e altri 3, § 38, 8 luglio 2021).
- Inoltre, la giurisprudenza della Corte relativa a tale questione, considerata complessivamente e nel suo contesto, opera una distinzione tra i casi nei quali una giurisdizione di appello che ha annullato una sentenza di assoluzione senza sentire direttamente la testimonianza sulla quale era fondata l’assoluzione ha effettivamente proceduto a una nuova valutazione dei fatti, e le situazioni nelle quali la giurisdizione di appello era in disaccordo con la giurisdizione di grado inferiore soltanto sull’interpretazione di una questione di diritto e/o sulla sua applicazione ai fatti già accertati (Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islanda, n. 38797/17, §§ 36-37, 16 luglio 2019, e la giurisprudenza citata; si veda anche, Maestri e altri, sopra citata, § 40).
b) Applicazione di questi principi nel caso di specie
- La Corte osserva anzitutto che, per individuare la causa del decesso della vittima, la corte d'assise di Catanzaro ha sentito vari esperti, due dei quali nominati dalla procura, e che questi ultimi avevano anche redatto una perizia medicolegale. La corte d'assise ha assolto la ricorrente in quanto, in particolare, non era dimostrato che esistesse un nesso di causalità tra la patologia polmonare della vittima, la cui insorgenza durante il secondo ricovero non era in discussione, e il suo precedente allettamento e, di conseguenza, tra il decesso e l'errore diagnostico dell'imputata (paragrafo 8 supra).
- La Corte osserva che la corte d'assise si è riferita, nella sua sentenza, a una parte delle dichiarazioni fatte in udienza dai periti G.O. e, in particolare, D.M.G., e ha basato la sua conclusione su due elementi, ricavati da tali dichiarazioni, ossia le buone condizioni di salute della vittima al momento del secondo ricovero e il fatto che i sintomi della patologia polmonare erano insorti posteriormente ai sintomi neurologici. Questi elementi, in particolare, non permettevano di escludere che la patologia polmonare avesse cause diverse dall’allettamento (paragrafo 8 supra).
- La Corte constata che, durante la sua audizione, D.M.G. aveva chiaramente affermato che la patologia polmonare della vittima aveva due possibili cause, ossia l'allettamento (il che avrebbe implicato l'esistenza di un nesso di causalità con la condotta colpevole dell'imputata) o le precedenti complicazioni neurologiche. Inoltre, durante l'audizione, l’esperto aveva spiegato che la perizia propendeva per la prima tesi, in quanto le complicazioni neurologiche, sebbene accertate, non erano confermate dagli esami ai quali la vittima era stata sottoposta, pur precisando che «entrambe le ipotesi [erano] aperte». Egli aveva anche dichiarato che l’allettamento aveva certamente avuto effetti negativi, ma che non era possibile stabilire scientificamente fino a che punto aveva contribuito al decesso della vittima. Nello stesso senso, l'esperto G.O. aveva sottolineato l'assenza di elementi oggettivi che permettessero di affermare che la patologia polmonare della vittima era stata causata dall’allettamento (paragrafi 6‑7 supra).
- La Corte osserva che il contenuto delle conclusioni della perizia medicolegale era diverso. La perizia, in particolare, non aveva considerato i precedenti neurologici come causa alternativa della patologia polmonare della vittima. Essa conteneva, invece, l'affermazione secondo la quale la situazione neurologica «aveva avuto solo un ruolo marginale [...] nel decesso». Essa indicava, inoltre, che l'origine della patologia polmonare non era recente, e non era dunque compatibile con l'allettamento.
- La corte d'assise d'appello ha poi annullato l’assoluzione senza aver sentito i periti. Pur riconoscendo che la corte d'assise aveva evidenziato le valutazioni dubbiose degli esperti per la prima volta in udienza, la giurisdizione d'appello ha considerato che queste ultime miravano ad «alleggerire» la posizione dei medici imputati, e ha accolto le conclusioni contenute nella perizia, sottolineando i passaggi delle dichiarazioni che permettevano di sostenere le suddette conclusioni (paragrafo 9 supra).
- La Corte deve necessariamente constatare che, nel caso di specie, durante la loro audizione dinanzi alla corte di primo grado, gli esperti, in particolare D.M.G., non si sono limitati a confermare le conclusioni della loro perizia, ma hanno proposto una spiegazione alternativa della patologia polmonare della vittima che escludeva l'esistenza di un nesso di causalità tra l'errore di diagnosi della ricorrente e il decesso. L’assoluzione della ricorrente pronunciata in primo grado è stata basata proprio sui dubbi espressi dai periti durante il dibattimento, in particolare da D.M.G.
- Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene che le dichiarazioni dei periti abbiano avuto un impatto decisivo sull’assoluzione della ricorrente, e che la corte d'assise d'appello, decidendo di evidenziare soltanto i passaggi che confermavano le conclusioni contenute nella perizia medicolegale, abbia proceduto ad una interpretazione diversa senza aver sentito direttamente gli autori di tali dichiarazioni (Hanu c. Romania, n. 10890/04, § 38, 4 giugno 2013, e si confronti con Marilena-Carmen Popa c. Romania, n. 1814/11, § 43, 18 febbraio 2020, nella quale la prova scientifica decisiva era la relazione di un perito che non era stato sentito nel corso del dibattimento).
- Anche se la credibilità degli esperti non è stata contestata, la Corte ritiene che, attenuando la portata dei dubbi sollevati da questi ultimi nel corso della loro audizione sulle possibili cause della patologia polmonare della vittima – e dunque in merito al nesso di causalità tra la condotta della ricorrente e il decesso –, la corte d'assise d'appello è giunta a una ricostruzione dei fatti diversa da quella su cui era fondata la decisione di assoluzione della giurisdizione di primo grado. Di conseguenza, la Corte ritiene che la giurisdizione d'appello si sia pronunciata nel caso di specie su una questione fattuale (Júlíus Þór Sigurþórsson, sopra citata, §§ 36-37, e la giurisprudenza citata, e si veda, mutatis mutandis, Lorefice, sopra citata, §§ 41-42).
- Per quanto riguarda l'argomentazione del Governo secondo la quale i principi fissati nella giurisprudenza della Corte in materia di audizione dei testimoni da parte delle giurisdizioni di appello, quando si tratta di invalidare delle sentenze di assoluzione pronunciate in primo grado, non si applicherebbero all'audizione dei periti, la Corte rammenta di avere già affermato che, tenuto conto della nozione autonoma di «testimone» ai sensi della Convenzione, i principi sanciti nella nozione di «processo equo» ai sensi dell'articolo 6 § 1 si applicano anche all'audizione degli esperti (paragrafi 46-47 supra). Essa non vede alcun motivo per discostarsi da una tale conclusione quando ciò che è in gioco è l'audizione di un perito da parte della giurisdizione di appello che condanna l’imputato per la prima volta (si veda, mutatis mutandis, Hanu, sopra citata, § 40).
- Ciò premesso, la Corte rammenta di aver affermato nella sua giurisprudenza che il principio secondo il quale le autorità che devono decidere sulla colpevolezza o l'innocenza dell'imputato devono sentire i testimoni personalmente e valutare la loro credibilità non è assoluto. Conviene infatti tenere conto del valore probante delle testimonianze in gioco (Chiper c. Romania, n. 22036/10, § 63, 27 giugno 2017). Inoltre, le prove sulle quali si basa il processo contestato a questo titolo devono essere orali e non documentali. La Corte, per esempio, ha escluso l'applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riascolto delle audizioni dei testimoni quando si doveva considerare che le giurisdizioni non avevano fondato le loro conclusioni su dichiarazioni acquisite oralmente nel corso del dibattimento, ma si erano basate su prove documentali (la causa Di Martino e Molinari c. Italia, nn. 15931/15 e 16459/15, §§ 36-37, 25 marzo 2021, nella quale i ricorrenti avevano rinunciato alle prove orali per effetto della loro richiesta di essere giudicati secondo il rito abbreviato, ed erano stati giudicati sulla base della trascrizione delle deposizioni raccolte in un'altra fase del processo; e la causa Tripodo c. Italia (dec.), n. 2715/15, § 29, 25 gennaio 2022, nella quale le deposizioni dei testimoni erano state raccolte durante le indagini preliminari nel corso di un incidente probatorio).
- Nel contesto specifico delle audizioni di esperti che avevano precedentemente comunicato una perizia, al fine di determinare se il giudice d'appello fosse tenuto, alla luce delle esigenze dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, a procedere a nuove audizioni prima di condannare l'interessato per la prima volta, la Corte esaminerà se le dichiarazioni orali dei periti abbiano avuto un impatto decisivo sulla valutazione dei fatti che hanno portato a dichiarare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato.
- Di conseguenza, anche se le dichiarazioni degli esperti consistono in semplici rinvii alle conclusioni della perizia, e le giurisdizioni, in definitiva, hanno basato la loro decisione sul contenuto di tale perizia, si deve considerare che il processo si basa su una prova documentale acquisita al fascicolo di causa e non su prove di natura dichiarativa. Per la Corte ne deriva che i principi giurisprudenziali sopra citati relativi all'obbligo del giudice di appello di disporre l'audizione di testimoni prima di annullare un’assoluzione non dovrebbero essere applicati, pur rimanendo piena la pertinenza delle altre garanzie sancite dall'articolo 6 § 1 della Convenzione.
- La Corte osserva con interesse che le Sezioni Unite della Corte di cassazione italiana, basandosi sulla nozione autonoma di «testimoni» ai sensi della Convenzione, hanno ritenuto, posteriormente ai fatti del caso di specie, che le dichiarazioni fatte dagli esperti e dai consulenti tecnici in udienza siano prove di natura dichiarativa e che, per questo motivo, quando sono decisive, il giudice d'appello non può riformare una sentenza di assoluzione senza aver previamente disposto, anche d'ufficio, una nuova audizione (paragrafo 15 supra). Contrariamente al Governo (paragrafo 43 supra), la Corte considera che questo approccio dell'alta giurisdizione italiana stabilisce un livello di protezione giuridica conforme agli standard fissati dalla giurisprudenza della Corte nel contesto dell'equità del processo (si confronti con Di Martino e Molinari, sopra citata, § 39, e Roccella c. Italia, n. 44764/16, § 54, 15 giugno 2023, nella quale la Corte ha considerato che la Corte di cassazione italiana attribuiva una protezione giuridica più estesa di quella messa in atto dalla Convenzione).
- Passando a esaminare i fatti della presente causa, la Corte osserva che ha appena constatato che le dichiarazioni orali degli esperti non si limitavano a rinviare semplicemente alla perizia, ma completavano le conclusioni contenute in quest'ultima con opinioni espresse per la prima volta in udienza e che avevano avuto un impatto decisivo sulla valutazione dei fatti da parte del giudice di primo grado (paragrafi 58-60 supra).
- Tenuto conto del contenuto delle questioni che la corte d'assise d'appello doveva dirimere, la Corte ritiene che la giurisdizione di appello, prima di decidere di condannare la ricorrente, annullando l’assoluzione di quest'ultima, non poteva esaminare tali questioni in maniera adeguata alla luce delle esigenze dell'articolo 6 § 1 della Convenzione senza aver interrogato direttamente i periti, che erano stati sentiti dal giudice di primo grado, e di cui si apprestava a interpretare le dichiarazioni in modo diverso e sfavorevole per l’interessata.
- Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte respinge l'eccezione del Governo relativa alla qualità di vittima della ricorrente, e ritiene che il fatto che la corte d'assise di appello di Catanzaro non abbia sentito i periti nominati dalla procura prima di annullare l’assoluzione pronunciata in primo grado abbia pregiudicato l'equità del processo.
- Di conseguenza, vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
A. Danno
- La ricorrente chiede la somma di 10.000 euro (EUR) per danno morale.
- Il Governo contesta tale richiesta.
- La Corte rammenta la propria giurisprudenza secondo la quale, quando una persona è stata condannata all’esito di un processo che non ha soddisfatto le esigenze dell’articolo 6 della Convenzione, la riapertura del procedimento, su richiesta dell'interessato, costituisce in linea di principio il mezzo più idoneo a porre rimedio alla violazione constatata (si vedano, tra altre, Öcalan c. Turchia [GC], n. 46221/99, § 210, CEDU 2005-IV, Sejdovic c. Italia [GC], n. 56581/00, § 126, CEDU 2006-II, X c. Paesi Bassi, n. 72631/17, § 61, 27 luglio 2021, e Yüksel Yalçınkaya c. Turchia [GC], n. 15669/20, § 406, 26 settembre 2023).
- Essa osserva che l’articolo 628bis del codice di procedura penale italiano prevede ormai la possibilità di chiedere la riapertura del procedimento interno sulla base di una constatazione di violazione della Convenzione formulata dalla Corte (si veda il paragrafo 24 supra). La Corte considera dunque che una constatazione di violazione costituisca un’equa soddisfazione sufficiente nel caso di specie, e respinge pertanto le richieste formulate in tal senso dalla ricorrente (X c. Paesi Bassi, § 62, e Yüksel Yalçınkaya, § 425, entrambe sopra citate).
B. Spese
- La ricorrente chiede la somma di 8.754,72 EUR per le spese che è stata condannata a pagare in favore delle parti civili nell'ambito del procedimento condotto dinanzi alla corte d'assise d'appello. Essa chiede anche la somma di 2.001,17 EUR per le spese che afferma di avere sostenuto ai fini del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, e la somma di 3.000 EUR per le spese che dice di avere sostenuto per il procedimento condotto dinanzi alla Corte. La ricorrente produce dei documenti giustificativi del pagamento dei relativi onorari di avvocato.
- Il Governo contesta queste richieste.
- La Corte rammenta che, quando conclude che vi è stata violazione della Convenzione, essa può riconoscere ai ricorrenti il rimborso non soltanto delle spese che essi hanno sostenuto per il procedimento dinanzi ad essa, ma anche di quelle sostenute dinanzi alle giurisdizioni interne per prevenire o far correggere da parte di queste ultime la suddetta violazione (si veda, per esempio, Hertel c. Svizzera, 25 agosto 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI), a condizione che ne sia dimostrata la necessità, che siano prodotti i necessari documenti giustificativi, e che le somme richieste non siano irragionevoli.
- Nella fattispecie, la Corte considera che, per quanto riguarda il procedimento interno, è opportuno rimborsare le spese che la ricorrente dice di avere sostenuto nell'ambito del procedimento condotto dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto tale Corte è stata adita per porre rimedio alla violazione constatata, accordare a questo titolo la somma de 2.001,17 EUR, e respingere la domanda per il resto. Per quanto riguarda le spese inerenti al procedimento condotto dinanzi ad essa, la Corte ritiene ragionevole, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, accordare la somma di 3.000 EUR.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ
- Unisce al merito e respinge l'eccezione del Governo relativa all'assenza di qualità di vittima della ricorrente;
- Dichiara il ricorso ricevibile;
- Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
- Dichiara che la constatazione di una violazione costituisce di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per qualsiasi danno morale che la ricorrente può avere subìto;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 5.001,17 EUR (cinquemilauno euro e diciassette centesimi), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma dalla ricorrente a titolo di imposta, per le spese;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
- Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 5 giugno 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Ivana Jelić
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto