Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 6 marzo 2025 - Ricorso n. 41796/23 e altri 3 - Causa Banca Sistema S.p.a. c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA BANCA SISTEMA S.P.A. c. ITALIA
(Ricorso n. 41796/23 e altri 3 ricorsi – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
6 marzo 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Banca Sistema S.p.A. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Georgios A. Serghides, presidente,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 6 febbraio 2025,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- La parte ricorrente è stata rappresentata dall’avv. Francesco Verri, del foro di Crotone.
- I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- Le precisazioni sulla parte ricorrente e sui ricorsi sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- La parte ricorrente lamenta la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto, e l’impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione dei suddetti provvedimenti ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000.
IN DIRITTO
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
- SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO n. 1
- La parte ricorrente lamenta in via principale la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in suo favore, e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Essa invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
- Nelle sentenze di principio De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, n. 43892/04, 24 settembre 2013, Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore della parte ricorrente, e che abbiano limitato in misura sproporzionata il diritto di accesso a un tribunale della parte ricorrente.
- Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, a causa della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e una violazione del diritto di accesso a un tribunale della parte ricorrente (Lighea Immobiliare S.A.A. e altri c. Italia, 54352/14, 18 gennaio 2024). Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate dalla parte ricorrente sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,
- Decide di unire i ricorsi;
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Dichiara che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale della parte ricorrente;
- Dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
- Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare alla parte ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 6 marzo 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Georgios A. Serghides
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
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N. |
Numero e data di presentazione del ricorso |
Nome del ricorrente e anno di registrazione |
Provvedimento giudiziario interno pertinente |
Data di inizio della mancata esecuzione |
Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell’esecuzione |
Ingiunzione delle giurisdizioni interne |
Giurisprudenza |
Altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata |
Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorso (in euro)[1] |
Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2] |
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1. |
41796/23 27/11/2023 |
BANCA SISTEMA S.P.A. 1999 |
Tribunale di Siracusa, R.G. 5623/2019, 23/01/2020 Tribunale di Siracusa, R.G. 4879/2020, 22/01/2021 Tribunale di Siracusa, R.G. 4594/2020, 26/11/2020 Tribunale di Siracusa, R.G. 1849/2020, 09/07/2020 Tribunale di Siracusa, R.G. 5219/2022, 30/11/2022 Tribunale di Siracusa, R.G. 5724/2022, 07/02/2023 |
27/07/2020 03/03/2021 15/10/2021 25/11/2021 09/01/2023 20/03/2023 |
in corso Più di 4 anni e 5 mesi e 7 giorni in corso Più di 3 anni e 10 mesi in corso Più di 3 anni e 2 mesi e 19 giorni in corso Più di 3 anni e 1 mese e 9 giorni in corso Più di 1 anno e 11 mesi e 25 giorni in corso Più di 1 anno e 9 mesi e 14 giorni |
Comune di Noto pagamento a titolo di cessione di credito |
De Luca c. Italie, n. 43870/04, 24 settembre 2013 |
Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 140 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72) |
7.300 |
250 |
|
2. |
1514/24 06/12/2023 |
Tribunale di Lucca, R.G. 4725/2020, 21/12/2020 |
21/12/2020 |
in corso Più di 4 anni e 13 giorni |
Comune di Massarossa pagamento a titolo di cessione di credito |
4.800 |
- |
|||
|
3. |
2344/24 10/01/2024 |
Tribunale di Siracusa, R.G. 1546/2020, 03/06/2020 Tribunale di Siracusa, R.G. 2947/2020, 02/10/2020 Tribunale di Siracusa, R.G. 2580/2020, 22/07/2020 Tribunale di Siracusa, R.G. 2725/2020, 22/07/2020 Tribunale di Siracusa, R.G. 2295/2020, 21/07/2020 Tribunale di Siracusa, R.G. 3923/2020, 11/12/2020 Tribunale di Siracusa, R.G. 1997/2020, 16/07/2020 Tribunale di Siracusa, R.G. 601/2021, 11/05/2021 Tribunale di Siracusa, R.G. 70/2021, 25/01/2021 Tribunale di Siracusa, R.G. 2587/2020, 04/03/2021 |
29/09/2020 02/10/2020 13/01/2021 13/01/2021 09/03/2021 10/03/2021 06/04/2021 21/06/2021 06/08/2021 18/07/2022 |
in corso Più di 4 anni e 3 mesi e 5 giorni in corso Più di 4 anni e 3 mesi e 1 giorno in corso Più di 3 anni e 11 mesi e 21 giorni in corso Più di 3 anni e 11 mesi e 21 giorni in corso Più di 3 anni e 9 mesi e 25 giorni in corso Più di 3 anni e 9 mesi e 24 giorni in corso Più di 3 anni e 8 mesi e 28 giorni in corso Più di 3 anni e 6 mesi e 13 giorni in corso Più di 3 anni e 4 mesi e 28 giorni in corso Più di 2 anni e 5 mesi e 16 giorni |
Comune di Pachino pagamento a titolo di cessione di credito |
7.300 |
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4. |
10394/24 22/03/2024 |
Tribunale di Enna, R.G. 954/2017, 21/08/2017 Tribunale di Enna, R.G. 1083/2019, 11/09/2019 |
09/11/2017 27/07/2020 |
in corso Più di 7 anni e 1 mese e 25 giorni in corso Più di 4 anni e 5 mesi e 7 giorni |
Comune di Leonforte pagamento a titolo di cessione di crediti |
12.500 |
- |
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.