Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 gennaio 2025 - Ricorsi nn. 35852/23 e altri 6 - Causa Vitiello e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA VITIELLO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 35852/23 e altri 6 – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
23 gennaio 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Vitiello e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Georgios A. Serghides, presidente,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 19 dicembre 2024,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
- Nel corso del procedimento, la ricorrente sig.ra Martine Terlin (ricorso n. 41581/23) è deceduta. I suoi eredi (si veda la tabella allegata) hanno espresso il desiderio di mantenere il ricorso.
- I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto, e l’impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione dei suddetti provvedimenti ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000.
IN DIRITTO
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
- SULLA QUALITA' DI EREDI PER AGIRE DINANZI ALLA CORTE
- La Corte osserva che gli eredi della ricorrente sig.ra Martine Terlin (si veda la tabella allegata) desiderano mantenere il ricorso, e che il Governo non si oppone. Tenuto conto dei legami familiari e giuridici degli interessati con la ricorrente, e del loro interesse legittimo a proseguire il procedimento, la Corte accetta che essi proseguano il ricorso (Janowiec e altri c. Russia [GC], nn. 55508/07 e 29520/09, § 101, CEDU 2013). Per motivi di ordine pratico, la presente sentenza continuerà a utilizzare il termine «la ricorrente» per indicare la sig.ra Martine Terlin.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 E DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE, E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
- I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore, e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Essi invocano, espressamente o in sostanza, gli articoli 6 e 13 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
- La Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, i provvedimenti interni rimangono non eseguiti per periodi compresi tra due e sedici anni. Inoltre, i ricorrenti si trovano nell’impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, in ragione dello stato di insolvenza dei comuni.
- Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
- Di conseguenza, queste doglianze rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, a causa della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale del ricorrente (Lighea Immobiliare S.A.A. e altri c. Italia, 54352/14, 18 gennaio 2024).
- Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le doglianze formulate dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
- Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITA'
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara che gli eredi della ricorrente sig.ra Martine Terlin (ricorso n. 41581/23), che ne hanno manifestato il desiderio, hanno la qualità per proseguire il presente procedimento al suo posto (si veda la tabella allegata alla presente sentenza);
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Dichiara che tali ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti;
- Dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
- Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 23 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Georgios A. Serghides
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e negato accesso ai tribunali)
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N. |
Numero e data di presentazione del ricorso |
Nome del ricorrente e anno di nascita |
Nome e città del rappresentante |
Provvedimento giudiziario interno pertinente |
Data di inizio della mancata esecuzione |
Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell’esecuzione |
Ingiunzione delle giurisdizioni interne |
Giurisprudenza |
Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente/nucleo familiare (in euro)[1] |
Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2] |
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1. |
35852/23 21/09/2023 (3 ricorrenti) |
Rosario VITIELLO 1957 Egidio LIZZA 1976 Raffaele RAUSO 1969 |
Lizza Egidio Roma |
Corte d’appello di Napoli, R.G. 5113/2017, 06/04/2023 |
06/04/2023 |
in corso Più di 1 anno e 7 mesi |
Comune di Benevento, indennizzi per l’occupazione e l’esproprio di un terreno e pagamento degli onorari di avvocato antistatario |
De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013 |
1.600 |
250 |
|
2. |
37204/23 02/10/2023 (3 ricorrenti) |
Giuseppe NIBALI 1970 Laura FALSAPERNA 1972 Carmela ROSANO 1973 |
Ferrara Alessandro Benevento |
Tribunale di Catania, R.G. 11792/2020, 29/04/2022 |
29/04/2022 |
in corso Più di 2 anni e 6 mesi e 8 giorni |
Comune di Randazzo, risarcimento dei danni, spese giudiziarie e pagamento degli onorari di avvocato antistatario. |
De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013 |
3.200 per NIBALDI Giuseppe e FALSAPERNA Laura, ciascuno; 1.500 per ROSANO Carmela |
250 |
|
3. |
38605/23 20/10/2023 |
Pierfrancesco Maria BISIGNANO 1970 |
Pasquariello Gianpiero Caserta |
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 973/2015, 06/05/2020 |
06/05/2020 |
in corso Più di 4 anni e 6 mesi |
Comune di Benevento, risarcimento dei danni e spese giudiziarie. |
De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013 |
6.400 |
250 |
|
4. |
39231/23 19/10/2023 (3 ricorrenti) |
Lorena LOMBARDI 1968 Daniela SARRACINO 1970 Maurizio ZEOLI 1966 |
Romano Giovanni Benevento |
Tribunale di Benevento, R.G. 1441/2015, come confermato dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli, R.G. 730/2017 del 05/03/2021, 15/12/2016 Corte d’appello di Napoli, R.G. 730/2017, 05/03/2021 |
15/12/2016 05/03/2021 |
in corso Più di 7 anni e 10 mesi e 22 giorni in corso Più di 3 anni e 8 mesi e 1 giorno |
Comune di Benevento pagamento per prestazioni professionali e pagamento degli onorari di avvocato antistatario |
De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013 |
9.600 per LOMBARDI Lorena; 7.300 per SARRACINO Daniela; 1.400 per ZEOLI Maurizio |
250 |
|
5. |
40974/23 13/11/2023 (3 ricorrenti) |
Daniela SARRACINO 1970 Enrico CAVALLO 1950 Maurizio ZEOLI 1966 |
Romano Giovanni Benevento |
Tribunale di Benevento, R.G. 951/2010, 23/05/2011 Tribunale di Benevento, R.G. 688/2013, come confermato dalla sentenza della corte d’appello di Napoli del 09/12/2019, R.G. 107/2017, 22/09/2016 Corte d’appello di Napoli, R.G. 107/2017, 09/12/2019 |
23/05/2011 22/09/2016 09/12/2019 |
in corso Più di 13 anni e 5 mesi e 14 giorni in corso Più di 8 anni e 1 mese e 15 giorni in corso Più di 4 anni e 10 mesi e 28 giorni |
Comune di Benevento; pagamento per prestazioni professionali e pagamento degli onorari di avvocato antistatario |
De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013 |
12.500 per CAVALLO Enrico; 900 per SARRACINO Daniela e ZEOLI Maurizio, ciascuno |
250 |
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6. |
41581/23 16/11/2023 (3 ricorrenti) |
Alexandra LEONETTI 1981 Raphael LEONETTI 1978 Martine TERLIN 1950 Deceduta nel 2024 Eredi (Nucleo familiare): Alexandra LEONETTI 1981 Raphael LEONETTI 1978 |
Tozzi Silvano Napoli |
Corte d’appello di Napoli, R.G. 2438/2013, 29/06/2016 |
29/06/2016 |
in corso Più di 8 anni e 4 mesi e 8 giorni |
Comune di Caserta. Indennità di esproprio. |
De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013 |
9.600 |
250 |
|
7. |
41692/23 18/11/2023 (5 ricorrenti) |
Maria Rosaria CALAFIORE 1946 Leonardo Alberto Maria BENVENUTI 1972 Oscar Andrea Maria BENVENUTI SCIASCIA 1973 Gaetana CALAFIORE 1951 Lucia CALAFIORE 1949 |
Baldassini Rocco Sora |
Corte d’appello di Caltanissetta, R.G. 728/2017 Come rideterminato dalla sentenza della Corte di cassazione del 26 aprile 2023, R.G. 25416/2021, 17/09/2021 |
17/09/2021 |
in corso Più di 3 anni e 1 mese e 20 giorni |
Comune di Gela. Indennità di esproprio |
De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013 |
4.000 |
250 |
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.