Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 gennaio 2025 - Ricorsi nn. 35852/23 e altri 6 - Causa Vitiello e altri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA VITIELLO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 35852/23 e altri 6 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

23 gennaio 2025
 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Vitiello e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Georgios A. Serghides, presidente,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 19 dicembre 2024,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Nel corso del procedimento, la ricorrente sig.ra Martine Terlin (ricorso n. 41581/23) è deceduta. I suoi eredi (si veda la tabella allegata) hanno espresso il desiderio di mantenere il ricorso.
  3. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto, e l’impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione dei suddetti provvedimenti ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLA QUALITA' DI EREDI PER AGIRE DINANZI ALLA CORTE
  1. La Corte osserva che gli eredi della ricorrente sig.ra Martine Terlin (si veda la tabella allegata) desiderano mantenere il ricorso, e che il Governo non si oppone. Tenuto conto dei legami familiari e giuridici degli interessati con la ricorrente, e del loro interesse legittimo a proseguire il procedimento, la Corte accetta che essi proseguano il ricorso (Janowiec e altri c. Russia [GC], nn. 55508/07 e 29520/09, § 101, CEDU 2013). Per motivi di ordine pratico, la presente sentenza continuerà a utilizzare il termine «la ricorrente» per indicare la sig.ra Martine Terlin.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 E DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE, E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
  1. I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore, e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Essi invocano, espressamente o in sostanza, gli articoli 6 e 13 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. La Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, i provvedimenti interni rimangono non eseguiti per periodi compresi tra due e sedici anni. Inoltre, i ricorrenti si trovano nell’impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, in ragione dello stato di insolvenza dei comuni.
  4. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  5. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
  6. Di conseguenza, queste doglianze rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, a causa della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale del ricorrente (Lighea Immobiliare S.A.A. e altri c. Italia, 54352/14, 18 gennaio 2024).
  7. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le doglianze formulate dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITA'

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara che gli eredi della ricorrente sig.ra Martine Terlin (ricorso n. 41581/23), che ne hanno manifestato il desiderio, hanno la qualità per proseguire il presente procedimento al suo posto (si veda la tabella allegata alla presente sentenza);
  3. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  4. Dichiara che tali ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti;
  5. Dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
  6. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
  7. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 23 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Georgios A. Serghides
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

 

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e negato accesso ai tribunali)
 

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Giurisprudenza

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente/nucleo familiare

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

35852/23

21/09/2023

(3 ricorrenti)

Rosario VITIELLO

1957

Egidio LIZZA

1976

Raffaele RAUSO

1969

Lizza Egidio

Roma

Corte d’appello di Napoli,

R.G. 5113/2017, 06/04/2023

06/04/2023

in corso

Più di 1 anno e 7 mesi

Comune di Benevento, indennizzi per l’occupazione e l’esproprio di un terreno e pagamento degli onorari di avvocato antistatario

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

1.600

250

2.

37204/23

02/10/2023

(3 ricorrenti)

Giuseppe NIBALI

1970

Laura FALSAPERNA

1972

Carmela ROSANO

1973

Ferrara Alessandro

Benevento

Tribunale di Catania, R.G. 11792/2020, 29/04/2022

29/04/2022

in corso

Più di 2 anni e 6 mesi e 8 giorni

Comune di Randazzo, risarcimento dei danni, spese giudiziarie e pagamento degli onorari di avvocato antistatario.

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

3.200

per

NIBALDI

Giuseppe e

FALSAPERNA Laura,

ciascuno;

1.500

per

ROSANO

Carmela

250

3.

38605/23

20/10/2023

Pierfrancesco Maria BISIGNANO

1970

Pasquariello Gianpiero

Caserta

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 973/2015, 06/05/2020

06/05/2020

in corso

Più di 4 anni e 6 mesi

Comune di Benevento, risarcimento dei danni e spese giudiziarie.

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

6.400

250

4.

39231/23

19/10/2023

(3 ricorrenti)

Lorena LOMBARDI

1968

Daniela SARRACINO

1970

Maurizio ZEOLI

1966

Romano Giovanni

Benevento

Tribunale di Benevento,

R.G. 1441/2015, come confermato dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli, R.G. 730/2017 del 05/03/2021, 15/12/2016

Corte d’appello di Napoli,

R.G. 730/2017, 05/03/2021

15/12/2016

05/03/2021

in corso

Più di 7 anni e 10 mesi e 22 giorni

in corso

Più di 3 anni e 8 mesi e 1 giorno

Comune di Benevento

pagamento per prestazioni professionali e pagamento degli onorari di avvocato antistatario

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

9.600

per

LOMBARDI Lorena;

7.300

per

SARRACINO Daniela;

1.400

per ZEOLI

Maurizio

250

5.

40974/23

13/11/2023

(3 ricorrenti)

Daniela SARRACINO

1970

Enrico CAVALLO

1950

Maurizio ZEOLI

1966

Romano Giovanni

Benevento

Tribunale di Benevento,

R.G. 951/2010, 23/05/2011

Tribunale di Benevento,

R.G. 688/2013, come confermato dalla sentenza della corte d’appello di Napoli del 09/12/2019,

R.G. 107/2017, 22/09/2016

Corte d’appello di Napoli,

R.G. 107/2017, 09/12/2019

23/05/2011

22/09/2016

09/12/2019

in corso

Più di 13 anni e 5 mesi e 14 giorni

in corso

Più di 8 anni e 1 mese e 15 giorni

in corso

Più di 4 anni e 10 mesi e 28 giorni

Comune di Benevento;

pagamento per prestazioni professionali e pagamento degli onorari di avvocato antistatario

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

12.500

per

CAVALLO

Enrico;

900

per

SARRACINO Daniela e

ZEOLI

Maurizio,

ciascuno

250

6.

41581/23

16/11/2023

(3 ricorrenti)

Alexandra LEONETTI

1981

Raphael LEONETTI

1978

Martine TERLIN

1950

Deceduta nel 2024

Eredi (Nucleo familiare):

Alexandra LEONETTI

1981

Raphael LEONETTI

1978

Tozzi Silvano

Napoli

Corte d’appello di Napoli,

R.G. 2438/2013, 29/06/2016

29/06/2016

in corso

Più di 8 anni e 4 mesi e 8 giorni

Comune di Caserta.

Indennità di esproprio.

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

9.600

250

7.

41692/23

18/11/2023

(5 ricorrenti)

Maria Rosaria CALAFIORE

1946

Leonardo Alberto Maria BENVENUTI

1972

Oscar Andrea Maria BENVENUTI SCIASCIA

1973

Gaetana CALAFIORE

1951

Lucia CALAFIORE

1949

Baldassini Rocco

Sora

Corte d’appello di Caltanissetta,

R.G. 728/2017

Come rideterminato dalla sentenza della Corte di cassazione del 26 aprile 2023,

R.G. 25416/2021, 17/09/2021

17/09/2021

in corso

Più di 3 anni e 1 mese e 20 giorni

Comune di Gela.

Indennità di esproprio

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

4.000

250


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.