Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 maggio 2025 - Ricorsi nn. 1137/24 e 1478/24 - Causa BFF Bank S.p.a. c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BFF BANK S.P.A. c. ITALIA

(Ricorsi nn. 1137/24 e 1478/24)

SENTENZA

STRASBURGO

28 maggio 2025
 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa BFF BANK S.P.A. c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Georgios A. Serghides, presidente,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 7 maggio 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») il 28 dicembre 2023.
  2. La parte ricorrente è stata rappresentata dall’avv. Paolo Bonalume, del foro di Milano.
  3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. Le precisazioni sulla parte ricorrente sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. La parte ricorrente lamenta la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni da parte di un comune in dissesto, e l’impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione di tali provvedimenti ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000 e della legge n. 140 del 2004.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE e DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
  1. La parte ricorrente lamenta in via principale la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in suo favore (si veda la tabella allegata), e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Essa invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  2. Il 28 ottobre 2024 il Governo ha trasmesso alla Corte delle lettere dei comuni di Nocera Terinese, per quanto riguarda il ricorso n. 1137/24, e di Montecorvino Pugliano, per quanto riguarda il ricorso n. 1478/24.
  3. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  4. Nelle sentenze di principio De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, n. 43892/04, 24 settembre 2013, Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  5. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, in particolare i documenti prodotti dal Governo, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore della parte ricorrente (si veda la tabella allegata), e abbiano limitato in misura sproporzionata il diritto di accesso a un tribunale della parte ricorrente.
  6. Di conseguenza, tali doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, a causa della mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni indicati nella tabella allegata e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale della parte ricorrente (Lighea Immobiliare S.A.A. e altri c. Italia, 54352/14, 18 gennaio 2024). Alla luce di quanto sopra esposto la Corte ritiene non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate dalla parte ricorrente sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  1. SULLE ALTRE DOGLIANZE
  1. Nel ricorso n. 1137/24, la società ricorrente ha sollevato anche altre doglianze, sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, relative a una violazione del diritto di accesso a un tribunale e alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva dei provvedimenti giudiziari adottati dal tribunale di Catanzaro (R.G. 4630/2016 del 07/02/2017 e R.G. 5220/2017 del 13/01/2018) nei confronti del comune di Botricello. Con comunicazione in data 19 dicembre 2024 la parte ricorrente ha espresso la volontà di rinunciare a questa parte del ricorso.
  2. In queste circostanze, la Corte conclude che la parte ricorrente non intende più mantenere tali doglianze, e che questa parte del ricorso deve essere cancellata dal ruolo ai sensi dell’articolo 37 § 1 a) della Convenzione.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITA' 

  1. Decide di unire i ricorsi;
  2. Decide di cancellare dal ruolo la parte del ricorso n. 1137/24 relativa ai provvedimenti giudiziari adottati dal tribunale di Catanzaro (R.G. 4630/2016 del 07/02/2017 e R.G. 5220/2017 del 13/01/2018);
  3. Dichiara le doglianze relative alla mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni indicati nella tabella allegata alla presente sentenza e al diritto di accesso della parte ricorrente a un tribunale ricevibili;
  4. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni indicati nella tabella allegata e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale della parte ricorrente;
  5. Dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
  6. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
  7. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla parte ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 28 maggio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Georgios A. Serghides
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f. 

 

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di registrazione

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo di esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Giurisprudenza

Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per le spese

(in euro)[2]

1.

1137/24

28/12/2023

BFF BANK S.P.A.

1985

Bonalume Paolo

Milano

Tribunale di Lamezia Terme, R.G. 46/2017, 16/03/2017

Tribunale di Crotone, R.G. 30/2018, 31/05/2018

24/09/2018

10/12/2018

in corso

Più di 6 anni e 6 mesi e

18 giorni

in corso

Più di 6 anni e 4 mesi e

1 giorno

Comune di Nocera Terinese

(ingiunzione di pagamento del Tribunale di Lamezia Terme, R.G. 46/2017 del 16/03/2017)

Comune di Cirò Marina

(ingiunzione di pagamento del Tribunale di Crotone, R.G. 30/2018 del 31/05/2018)

Pagamento a titolo di cessione di credito

De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013

Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 140 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).

12.500

250

2.

1478/24

28/12/2023

BFF BANK S.P.A.

1985

 

Tribunale di Salerno

R.G. 41/2017, 04/05/2017

03/10/2017

in corso

Più di 7 anni e 6 mesi e 8 giorni

Comune di Montecorvino Pugliano

Pagamento a titolo di cessione di credito

De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013

Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 140 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).

9.600

 


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.