Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 giugno 2025 - Ricorso n. 17710/15 - Causa Cioffi c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA CIOFFI c. ITALIA

(Ricorso n. 17710/15)

SENTENZA

Art. 3 (sostanziale e procedurale) • Trattamento inumano e degradante inflitto al ricorrente da parte di agenti di polizia nella caserma dopo il suo arresto a seguito di una manifestazione “anti-globalizzazione” • Indagine inefficace

Redatta dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

5 giugno 2025

La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Cioffi c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:

Ivana Jelić, Presidente,
Erik Wennerström,
Georgios A. Serghides,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, giudici,
e Ilse Freiwirth, Cancelliere di Sezione,

visto il ricorso (n. 17710/15) presentato contro la Repubblica italiana, con il quale in data 16 giugno 2015 un cittadino italiano, il Sig. Andrea Cioffi (“il ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”) le doglianze relative agli articoli 3, 5 e 13 della Convenzione e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;

viste le osservazioni presentate dal Governo convenuto e quelle presentate in risposta dal ricorrente;

viste le osservazioni presentate dagli ufficiali della polizia di Stato italiana C.S. e F.C., autorizzati a intervenire dal Presidente della Sezione;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 29 aprile 2025,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

  1. La causa concerne gli asseriti maltrattamenti inflitti al ricorrente da parte di agenti delle forze dell’ordine. I fatti contestati sono avvenuti in una caserma, successivamente all’arresto del ricorrente in seguito a una manifestazione “antiglobalizzazione”, tenutasi a Napoli in data 17 marzo 2001. La causa concerne anche l’asserita inadeguatezza della successiva indagine penale. Solleva questioni ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione.

IN FATTO

  1. Il ricorrente è nato nel 1972 e risiede a Napoli. Il ricorrente è stato rappresentato dall’avvocato G.P. Pezzuti, del Foro di Napoli.
  2. Il Governo è stato rappresentato dal suo ex Agente, Sig.ra E. Spatafora, e dal suo ex co-Agente, Sig.ra M. L. Aversano.

I. GLI EVENTI DEL 17 MARZO 2001

  1. Dal 15 al 17 marzo 2001 si tenne a Napoli il Terzo Forum globale sulla reinvenzione del Governo.
  2. Come reazione all’evento, fu pianificata una manifestazione “anti-globalizzazione” che avrebbe dovuto svolgersi alla conclusione del summit, in data 17 marzo 2001. Si trattò di una manifestazione alla quale parteciparono attivisti che rappresentavano un’ampia coalizione di gruppi di protesta ambientalisti, anarchici e di sinistra, insieme a rappresentanti del movimento “No Global”, collettivi studenteschi e gruppi pacifisti.
  3. Le autorità italiane adottarono delle misure di sicurezza. La zona della città in cui si sarebbe dovuto tenere l’incontro (il centro della città) fu designata come “zona rossa” e transennata. Furono schierati agenti delle forze dell’ordine di diversi corpi della polizia per pattugliarla e proteggerla.
  4. A un certo punto, un gruppo di manifestanti ostili tentò di sfondare il cordone istituito intorno alla zona rossa. Gli agenti delle forze dell’ordine li caricarono nel tentativo di impedire l’accesso nell’area protetta. Alcune persone della folla reagirono lanciando loro oggetti duri, come pietre, bulloni e bastoni.
  5. Un notevole numero di persone fu ferito negli scontri, il che dette luogo a un intenso afflusso di persone nei pronto soccorso di diversi ospedali cittadini. Verso mezzogiorno, le ambulanze iniziarono a viaggiare avanti e indietro tra il luogo della manifestazione e i vari ospedali. Alcuni feriti che non erano riusciti a salire sulle ambulanze si recarono negli ospedali a piedi, mentre altri furono trasportati lì da persone del posto che non avevano partecipato alle manifestazioni.
  6. Alle ore 12.30, gli agenti di polizia iniziarono le operazioni di identificazione delle persone che si trovavano nei pronto soccorso, compresi i feriti e i loro accompagnatori. A seguito delle operazioni di identificazione, tutte le pattuglie di polizia e gli agenti presenti negli ospedali ricevettero via radio l’ordine di trasferire le persone che si trovavano nei pronto soccorso degli ospedali alla caserma “Virgilio Raniero” (“la caserma”).
  7. Un vicequestore fu incaricato di coordinare le attività della polizia nella caserma. Dispiegò tredici agenti all’ingresso per sorvegliare l’edificio. Designò inoltre la sala benessere della caserma come luogo in cui trattenere le persone arrestate. Delegò l’autorità sulle persone ivi trattenute a due alti ufficiali, C.S. e F.C.
  8. Ottantacinque persone furono condotte alla caserma.
  9. Il ricorrente era tra le persone prelevate da uno degli ospedali cittadini e condotte alla caserma. Secondo quanto accertato dai tribunali nazionali, il ricorrente fu trasferito nella caserma tra le 12:30 e le 13:00 e fu rilasciato poco dopo le 17:30.

II. I PROCEDIMENTI PENALI CONTRO I FUNZIONARI DI POLIZIA

  1. A seguito di un’indagine preliminare, trentuno funzionari di polizia aventi gradi diversi furono accusati di reati connessi agli eventi del 17 marzo 2001. Questi comprendevano il sequestro di persona con l’aggravante di essere stato eseguito da pubblici ufficiali che abusavano della loro autorità; perquisizione e ispezione personali arbitrarie; danneggiamento; abuso d’ufficio; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; violenza privata; e lesioni personali, tra cui, inter alia, l’avere cagionato al ricorrente contusioni al capo e alla schiena con diverse circostanze aggravanti, quali l’avere commesso il reato nell’esercizio di una funzione pubblica, l’avere operato in numero superiore a cinque, l’avere approfittato della vulnerabilità dei feriti e l’avere utilizzato manganelli di servizio per commettere il reato.
  2. In data 13 luglio 2004 essi furono tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli. Il ricorrente si costituì parte civile insieme ad altre diciannove persone.

A. Il procedimento dinanzi al Tribunale di Napoli

  1. La sentenza del Tribunale di Napoli fu emessa in data 23 gennaio 2010. Le sue conclusioni possono essere riassunte come segue.
  2. In ordine all’accertamento dei fatti, il tribunale descrisse ciò che riteneva provato in relazione a quelle che definì “gravissime condotte” nei confronti di individui che si trovavano nella caserma, tra i quali vi era il ricorrente. Il tribunale ritenne che le prove raccolte durante le indagini e prodotte al processo dimostrassero che i fatti si erano verificati nel modo descritto dalle vittime e che ciò consentisse una ricostruzione dei fatti sufficientemente precisa.
  3. Il tribunale ritenne che fosse stato accertato che, al loro arrivo alla caserma, gli individui arrestati erano stati costretti a camminare lungo un corridoio circondati da agenti di polizia che, a turno, li schiaffeggiavano, li prendevano a calci, li facevano inciampare, sputavano su di loro e li insultavano verbalmente; che erano stati costretti a inginocchiarsi con le mani dietro la nuca e a rimanere in una posizione scomoda, anche gli individui che erano visibilmente feriti o disabili; che avevano dovuto sottoporsi a perquisizioni mentre stavano in piedi nudi e scalzi su un pavimento coperto di sangue e urina, per un tempo superiore a quello necessario per le perquisizioni, mentre subivano contemporaneamente abusi fisici e verbali; che avevano dovuto rimanere sempre in silenzio e non era stato loro consentito di comunicare con i loro difensori o di informare i loro familiari di essere stati arrestati; che non era stato loro consentito di usare telefoni cellulari o pubblici per comunicare dove si trovavano, che i loro telefoni cellulari erano stati sequestrati e, in alcuni casi, danneggiati; che erano stati picchiati e sottoposti a varie forme di abusi fisici; che erano stati sottoposti a minacce e ad abusi verbali in relazione alle loro preferenze sessuali, religiose e politiche; e che non era stato loro consentito di soddisfare bisogni personali basilari come mangiare, bere o usare il bagno.
  4. È stato accertato che il ricorrente, in particolare, era stato percosso più volte. È inoltre emerso che era stato costretto a inginocchiarsi sul pavimento con il volto rivolto verso il muro e le mani dietro la nuca mentre attendeva di essere perquisito, insieme agli altri individui che erano stati condotti alla caserma. Per imporgli tale posizione, era stato spintonato, preso a calci e pugni da dietro. Il tribunale rilevò che tale trattamento era persistito nonostante le ripetute richieste del ricorrente di conoscere i motivi del suo trattenimento nella caserma. Inoltre, non gli era stato permesso di usare il telefono per comunicare dove si trovava e il suo telefono cellulare era stato danneggiato.
  5. Il tribunale rilevò inoltre che, quando il ricorrente aveva dichiarato di essere un praticante avvocato e aveva chiesto agli agenti di spiegare il motivo del suo trattenimento, dato che non era stato arrestato formalmente ed era già stato identificato in ospedale, era stato sottoposto a ulteriori abusi fisici, che il tribunale descrisse come “molto violenti”, e ad abusi verbali al punto da essere stato costretto a desistere, circostanza che il tribunale considerò “particolarmente inaccettabile”. Il tribunale individuò inoltre il ricorrente tra i destinatari di insulti e minacce “particolarmente odiosi”. A tale riguardo, il tribunale ritenne che il ricorrente, che era stato definito con disprezzo dagli agenti “l’avvocatino”, fosse diventato un “bersaglio designato” per gli agenti di polizia, che avevano tentato di incutergli paura minacciandolo, affermando di sapere dove abitava e di poterlo raggiungere in qualsiasi momento.
  6. Il ricorrente era stato sottoposto a due perquisizioni nei bagni della caserma poco dopo il suo arrivo. Una perquisizione era stata svolta dagli stessi agenti di polizia che lo avevano prelevato dall’ospedale. Nonostante le sue proteste, aveva firmato un verbale di perquisizione che dichiarava che era stato trovato in possesso di un oggetto pericoloso, identificato come un “portachiavi”. Tuttavia, prima del suo rilascio, gli era stato fornito un verbale di perquisizione diverso, in cui era dichiarato che era stato perquisito da un agente che non aveva mai visto prima.
  7. 21. In ordine al diritto, per quanto riguarda i reati di lesioni personali aggravate, violenza privata, perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie e danneggiamento, il tribunale decise che dovesse essere dichiarato il non doversi procedere per la scadenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge.
  8. In ordine al reato di sequestro di persona aggravato, il tribunale condannò dieci agenti di polizia. Il tribunale osservò che gli eventi accaduti nella caserma avevano costituito una “sospensione delle garanzie costituzionali”. Rilevò che gli individui che vi erano stati trattenuti erano stati privati della libertà senza un’adeguata giustificazione e che tale privazione era stata attuata mediante “pratiche operative inaccettabili”. Il tribunale operò una distinzione tra il reato di sequestro di persona e il reato minore di arresto illegale, concludendo che il primo fosse la qualificazione giuridica più idonea. Il tribunale sottolineò che non esisteva alcun potere legale che potesse giustificare il prelievo e il trasferimento indiscriminato presso la caserma di tutte le persone che avevano fatto ricorso alle cure dei presidi di emergenza della città, senza almeno verificare preventivamente i motivi per i quali erano in ospedale. Gli atti di cui sopra, descritti come un “rastrellamento”, si basavano, secondo il tribunale, sulla premessa fallace che ogni persona presente nei pronto soccorso non solo avesse partecipato alla manifestazione, ma fosse anche stata attivamente coinvolta negli scontri con le forze dell’ordine e potesse essere considerata coinvolta nella commissione di un reato. Il tribunale osservò che diversi individui condotti alla caserma non avevano niente a che fare con la manifestazione, come un uomo che si trovava al pronto soccorso perché, in precedenza, quello stesso giorno, era stato coinvolto in un incidente motociclistico. Sottolineò inoltre che, sebbene uno dei fini fosse presumibilmente quello di identificare i sospettati, ciò non era credibile in quanto molti individui, compreso il ricorrente, erano già stati identificati da agenti di polizia negli ospedali cittadini. Altri erano stati rilasciati dalla caserma senza essere stati né identificati né perquisiti. Il tribunale concluse escludendo l’applicabilità della legislazione che autorizzava gli arresti in situazioni “eccezionali” e “urgenti”, dato che la contestata condotta commessa dagli agenti non era stata compiuta come conseguenza immediata della commissione di un reato da parte dei manifestanti o addirittura immediatamente dopo la manifestazione. Il tribunale rinviò inoltre a prove del fatto che diversi agenti avevano tentato di creare giustificazioni della loro condotta ex post facto.
  9. Tre agenti depositarono una rinuncia espressa alla prescrizione nel loro caso. Tra questi vi erano due agenti, insieme ad altri undici, che erano stati accusati di lesioni personali aggravate comprendenti, inter alia, l’aver cagionato al ricorrente contusioni al capo e alla schiena. Il tribunale rilevò che tali agenti non erano presenti nella caserma al momento in cui erano avvenuti i maltrattamenti fisici nei confronti del ricorrente e non potevano pertanto essere ritenuti responsabili di tali specifiche lesioni subite dal ricorrente. Tuttavia, uno di essi, R.M., fu ritenuto colpevole di avere percosso e cagionato lesioni a un’altra persona che si era costituita parte civile nel procedimento.
  10. Due ufficiali, R.M. e D.T., erano stati accusati del reato di violenza privata. Il tribunale rilevò che, nella caserma, tra le 12.30 e le 17.30, diversi agenti di polizia avevano tenuto una condotta consistente nel costringere gli individui fermati, tra cui il ricorrente, mediante l’uso di violenza fisica e minacce, a obbedire a ordini illegittimi e ad adottare comportamenti che non erano giustificati in alcun modo da motivi di ordine pubblico o di sicurezza. Il tribunale aggiunse che tale condotta era finalizzata a suscitare sentimenti di inferiorità e poteva essere definita un trattamento “inumano e degradante”. Il tribunale osservò inoltre che le testimonianze di tutte le vittime dimostravano che nessuna di loro aveva presentato denunce immediatamente dopo gli eventi riguardo agli abusi subiti, il che fu attribuito alla paura e all’intimidazione che avevano subito nella caserma.
  11. Il tribunale concluse che, sebbene R.M. e D.T. non potessero essere ritenuti responsabili di specifici episodi di abuso, a parte la condotta per cui R.M. era stato dichiarato colpevole di accuse differenti (si veda il paragrafo 23 supra), essi erano consapevoli di quanto stava accadendo, ma non avevano fatto nulla per impedirlo. Né avevano avvisato gli ufficiali di grado superiore presenti nella caserma. In particolare, è stato accertato che D.T. aveva permesso a un collega di aggredire fisicamente diverse persone. Il tribunale concluse che gli ufficiali erano colpevoli di violenza privata.
  12. In ordine alle pene inflitte alle persone condannate, agli ufficiali condannati per sequestro di persona furono inflitte pene detentive da due anni a due anni e otto mesi. R.M. e D.T., condannati sia per sequestro di persona che per violenza privata – e inoltre, nel caso di R.M., per lesioni personali (si veda il paragrafo 23 supra) – furono condannati rispettivamente a due anni e sei mesi e due anni e due mesi di reclusione. Come pena accessoria, il tribunale sospese tutti gli ufficiali condannati dai pubblici uffici per un periodo equivalente alla durata della loro pena principale.
  13. Tuttavia, il tribunale ritenne che quattro ufficiali condannati, C.S., F.C., R.M. e D.T., avessero diritto all’indulto ai sensi della legge 29 luglio 2006 n. 241 e le loro pene principali furono pertanto condonate integralmente. Le pene principali e quelle accessorie dei rimanenti ufficiali furono sospese e il tribunale ordinò la non menzione delle condanne nei loro certificati del casellario giudiziale.
  14. Il tribunale riconobbe inoltre il diritto delle parti civili al risarcimento, pur respingendo la loro domanda di pagamento di una provvisionale in attesa della determinazione definitiva e dispose che adissero i tribunali civili per la quantificazione del risarcimento. I condannati furono inoltre condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili.

B. Il procedimento dinanzi alla Corte di appello di Napoli

  1. In data imprecisata quattordici ufficiali di polizia presentarono appello alla Corte di appello di Napoli.
  2. Con sentenza del 9 gennaio 2013, la Corte di appello di Napoli riformò parte della sentenza del Tribunale di primo grado.
  3. In ordine al reato di sequestro di persona, la Corte di appello respinse i rilievi presentati da alcuni ufficiali condannati in primo grado, secondo cui il tribunale di grado inferiore aveva errato nella qualificazione giuridica del reato. Essi avevano sostenuto, inter alia, che il reato di arresto illegale fosse più idoneo del sequestro di persona a descrivere la condotta in questione.
  4. Dopo avere esaminato e respinto i motivi di appello, la Corte di appello ritenne che, in ordine al reato di sequestro di persona, nel procedimento nei confronti degli ufficiali condannati dal Tribunale di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato il non doversi procedere per la scadenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge. La Corte di appello annullò inoltre la pena accessoria inflitta dal Tribunale di primo grado che li aveva sospesi dai pubblici uffici (si veda il paragrafo 26 supra).
  5. La Corte di appello confermò le condanne di due ufficiali, R.M. e D.T., per il reato di violenza privata, condannandoli rispettivamente a dieci e sei mesi di reclusione. Tuttavia, la Corte di appello sospese le loro pene e la pena accessoria della sospensione dai pubblici uffici. Dispose inoltre la non menzione della condanna nel loro certificato del casellario giudiziale.
  6. Infine, la Corte di appello confermò il diritto al risarcimento delle parti civili, pur respingendo la loro richiesta di pagamento di una provvisionale in attesa della decisione definitiva, in quanto ritenne di non disporre di elementi sufficienti per quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

C. Il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione

  1. Dieci ufficiali di polizia presentarono ricorsi per motivi di diritto alla Corte di cassazione, depositandoli in cancelleria in data 16 marzo 2015. Con sentenza del 9 ottobre 2015, la Corte di cassazione li respinse.

LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

  1. A seguito di un provvedimento provvisorio del giudice per le indagini preliminari che disponeva la detenzione domiciliare nei confronti di C.S. e F.C., emesso in data 24 aprile 2002 e notificato loro in data 26 aprile 2002, gli stessi furono sospesi dal servizio.
  2. In data 11 maggio 2002 C.S. e F.C. ripresero il servizio per ordine del Capo della Polizia, a seguito della revoca della misura della detenzione domiciliare.
  3. In data 10 dicembre 2014 il Capo della Polizia di Stato emise un avviso di avvio di un'indagine disciplinare in relazione ai fatti del 17 marzo 2001 verificatisi nella caserma. Furono formulate accuse di comportamento scorretto a C.S. e F.C., accusati di grave negligenza nell’esercizio delle loro funzioni in relazione ai fatti accaduti in tale luogo e di aver in tal modo leso il prestigio delle forze di polizia e della caserma nella quale operavano in termini di imparzialità, credibilità e fiducia pubblica. Ai sensi delle disposizioni applicabili, tale comportamento scorretto, se accertato, comportava la sanzione della sospensione dal servizio da uno a sei mesi.
  4. 39. S. e F.C. ricevettero l’avviso rispettivamente in data 19 e 29 dicembre 2014.
  5. In data 10 dicembre 2015, la Commissione disciplinare centrale della Polizia di Stato stabilì all’unanimità che F.C. aveva commesso illeciti disciplinari in relazione alle molestie e alla violenza fisica inflitte alle persone trattenute nella caserma. Ritenne, inter alia, che, sebbene non fossero state prodotte prove testimoniali oculari indicanti che F.C. avesse materialmente assistito, eseguito o fosse stato in grado di impedire atti di violenza fisica o molestie, era evidente che, a differenza di C.S., egli era stato in servizio all’interno della caserma per un periodo di tempo significativo (almeno sei ore). Tale conclusione fu ritenuta sufficiente per accertare la responsabilità disciplinare del funzionario. Pur riconoscendo l’estrema confusione creatasi all’interno della caserma all’epoca dei fatti, alla Commissione non sembrava oggettivamente plausibile che F.C. non avesse rilevato nulla di anomalo, o che, venuto a conoscenza dell’esistenza di tracce di sangue nel bagno, non avesse quantomeno sentito la necessità di indagare sulle cause di tali tracce, se non altro per scrupolo. Pertanto, secondo la Commissione, F.C. non aveva dimostrato la diligenza che ci si attende da un funzionario della Polizia di Stato, che riveste un ruolo dirigenziale, nello svolgimento dell’importante compito affidatogli, vale a dire la vigilanza delle attività degli agenti presenti all’interno della caserma al fine di scongiurare la possibilità di qualsiasi atto illecito. A titolo sanzionatorio, la Commissione ritenne opportuno applicare una pena più mite di quella prevista in abstracto dalle disposizioni applicabili e dispose l’emissione di un richiamo scritto per ordine del Capo della Polizia di Stato. F.C. fu assolto dagli altri illeciti disciplinari.
  6. Nella stessa data C.S. fu assolto da tutti gli illeciti disciplinari.
  7. In data 17 marzo 2016 F.C. presentò ricorso al TAR del Lazio avverso il provvedimento del Capo della Polizia di Stato che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare del richiamo scritto. Sostenne di avere subito una disparità di trattamento in quanto C.S. era stato assolto in relazione ai medesimi fatti. Tale procedimento era in corso al momento della presentazione dell’intervento dei terzi, avvenuta in data 15 giugno 2016.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I. I REATI RILEVANTI AI SENSI DEL CODICE PENALE ITALIANO

  1. Ai sensi dell’articolo 323 (abuso d’ufficio) del codice penale, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni o del servizio, intenzionalmente e in violazione di norme di legge o di regolamento, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  2. L’articolo 582 (lesioni personali) prevede che chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
  3. Ai sensi dell’articolo 605 (sequestro di persona), chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
  4. Ai sensi dell’articolo 610 (violenza privata), commette reato chiunque, con violenza o minaccia, costringa altri a fare od omettere qualche cosa.
  5. Il codice penale stabilisce che le circostanze aggravanti comuni comprendono l’aver commesso il reato per motivi abietti o futili (articolo 61 § 1), l’aver commesso il reato per occultarne un altro (articolo 61 § 2), l’aver adoperato sevizie o l’aver agito con crudeltà verso le persone (articolo 61 § 4) e, infine, l’aver commesso il reato con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.

II. LA PRESCRIZIONE E I REATI DI INDULTO

  1. Le disposizioni del diritto interno pertinenti, applicabili all’epoca dei fatti, figurano nella sentenza Cestaro c. Italia, n. 6884/11, §§ 96-102, 7 aprile 2015.

III. IL REATO DI TORTURA

  1. Il reato di tortura fu introdotto nel codice penale italiano dalla legge 14 luglio 2017 n. 110.
  2. L’articolo 613-bis (tortura) del codice penale prevede che chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano o degradante per la dignità della persona. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Possono essere previste anche circostanze aggravanti, a seconda delle conseguenze del fatto per la vittima.

IN DIRITTO

I. QUESTIONI PRELIMINARI

A. Sulla richiesta del Governo di escludere le osservazioni dei terzi

  1. Il Governo ha sottolineato che gli interventi dei terzi devono perseguire l’obiettivo di accrescere la conoscenza della Corte fornendo nuove informazioni o ulteriori rilievi giuridici relativi ai principi generali rilevanti per la risoluzione del caso. Nel caso di specie, tuttavia, esso ha sostenuto che le osservazioni dei terzi erano irrilevanti per le questioni sollevate dalla causa e che i terzi avevano semplicemente utilizzato il loro diritto di intervento come pretesto per perorare la propria posizione in relazione ai fatti contestati e all'incompatibilità con la Convenzione dello svolgimento del procedimento penale nei loro confronti. Il Governo ha quindi invitato la Corte a valutare il contenuto dell’intervento alla luce della sua appropriatezza e pertinenza. Ha inoltre chiesto che le osservazioni dei terzi fossero escluse dal fascicolo o, in alternativa, ignorate dalla Corte nel suo processo decisionale.
  2. La Corte non ritiene necessario pronunciarsi su tale richiesta, né valutare la pertinenza o l’adeguatezza delle osservazioni o di parti di esse, poiché, in ogni caso, essa terrà conto solo delle osservazioni che possono essere pertinenti all’esame delle doglianze del ricorrente (si vedano, mutatis mutandis, Cestaro c. Italia, n. 6884/11, § 127, 7 aprile 2015, ed Executief van de Moslims an België e altri c. Belgio, nn. 16760/22 e altri 8, § 47, 13 febbraio 2024).

B. Sulla questione di sapere se il ricorrente abbia sollevato una doglianza ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione

  1. La Corte osserva che nelle sue osservazioni del 6 ottobre 2016, presentate in risposta a quelle del ricorrente, il Governo ha sostenuto per la prima volta che il ricorrente non aveva sollevato una doglianza ai sensi dell’articolo 3, in particolare in ordine agli asseriti maltrattamenti, o in ogni caso non lo aveva fatto con sufficiente precisione, e che, conseguentemente, la Corte dovrebbe ignorare integralmente tale articolo.
  2. La Corte ribadisce che la portata di una causa “deferita” alla Corte nell’esercizio del diritto di ricorso individuale è determinata dalla doglianza o dalla “richiesta” del ricorrente – termine utilizzato nell’articolo 34 della Convenzione (si vedano Fu Quan, s.r.o. c. Repubblica Ceca [GC], n. 24827/14, § 137, 1° giugno 2023, e Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 109, 20 marzo 2018). Una doglianza ai sensi della Convenzione comprende due elementi, vale a dire le allegazioni di fatto (vale a dire, che il ricorrente è “vittima” di un atto o di un’omissione) e i rilievi giuridici su cui si basano (vale a dire, che il suddetto atto o la suddetta omissione comportavano una “violazione da parte di [una] Parte contraente dei diritti sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli”). Tali due elementi sono interconnessi perché i fatti lamentati devono essere considerati alla luce dei rilievi giuridici addotti e viceversa (si vedano Radomilja e altri, sopra citata, § 110, e Grosam c. Repubblica ceca [GC], n. 19750/13, § 88, 1° giugno 2023).
  3. La Corte osserva che, nella sezione del formulario di ricorso dedicata all’esposizione dei fatti, il ricorrente ha dichiarato che era stato condotto e trattenuto nella caserma, dove era stato sottoposto a maltrattamenti da parte di agenti di polizia. I paragrafi successivi a tale dichiarazione hanno descritto gli abusi fisici e verbali che aveva subito, come erano emersi dagli accertamenti fattuali dei tribunali nazionali. L’articolo 3 è stato poi esplicitamente elencato nella parte del formulario di ricorso relativa alle violazioni lamentate. Inoltre, nella sezione del formulario di ricorso dedicata alle vie di ricorso interne, il ricorrente ha dichiarato che, in ordine alla sua doglianza relativa ai “trattamenti inumani e degradanti”, egli si era costituito parte civile nel procedimento penale contro gli agenti di polizia e, in tale qualità, aveva chiesto alle autorità giudiziarie un risarcimento per le lesioni e l’umiliazione subite. La Corte aggiungerebbe che, nelle sue osservazioni, il ricorrente ha ulteriormente approfondito le sue osservazioni iniziali, in particolare in ordine ai maltrattamenti asseritamente subiti da parte della polizia, e ha espresso le sue opinioni sulla qualificazione giuridica di tale trattamento alla luce della giurisprudenza della Corte ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione.
  4. Alla luce delle considerazioni delineate sopra, la Corte è convinta che si possa affermare che sia stata presentata una doglianza ai sensi dell'articolo 3 con modalità che non la inducono a dubitare che essa sia stata sollevata (si veda Fu Quan, s.r.o., sopra citata, § 145). Essa respinge pertanto l’eccezione preliminare del Governo a tale riguardo.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

  1. Il ricorrente ha lamentato le circostanze del suo fermo nella caserma, dove era stato maltrattato dagli agenti. Ha inoltre lamentato che il conseguente procedimento penale nei confronti degli agenti coinvolti, che a suo avviso era stato eccessivamente lungo, si era prescritto, e che ciò aveva permesso a sua volta che i reati commessi nei suoi confronti rimanessero impuniti. Ha invocato gli articoli 3 e 6 della Convenzione.
  2. Essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa (si veda Radomilja e altri, sopra citata, §§ 114, 124 e 126, 20 marzo 2018), la Corte ritiene che le doglianze del ricorrente, come delineate sopra, debbano essere esaminate unicamente sotto il profilo dell’aspetto sostanziale e procedurale dell’articolo 3 della Convenzione (si vedano, per un approccio analogo in materia di prescrizione del procedimento, Cestaro, sopra citata, § 129; Bartesaghi Gallo e altri c. Italia, nn. 12131/13 e 43390/13, § 89, 22 giugno 2017; e Blair e altri c. Italia, 1442/14 e altri 2, § 82, 26 ottobre 2017).
  3. L’articolo 3 della Convenzione recita come segue:

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

A. Sulla ricevibilità

1. Sulla qualità di vittima

  1. Il Governo ha sostenuto che, nei procedimenti penali, i tribunali nazionali avevano esaminato attentamente i fatti contestati, condannato fermamente gli atti di violenza e le molestie commessi in danno del ricorrente e riconosciuto le sofferenze che egli aveva subito in conseguenza di tale condotta. Ha dichiarato di condividere pienamente le conclusioni di fatto dei tribunali nazionali e ha sottolineato che il tribunale di primo grado, in particolare, aveva descritto tale condotta come un trattamento inumano, avendo in tal modo compiuto una valutazione basata sui principi sanciti dalla giurisprudenza di cui all’articolo 3. In secondo luogo, i tribunali nazionali avevano riconosciuto il diritto del ricorrente a un risarcimento. A tale riguardo, ha ribadito che la prescrizione di alcuni reati nel corso dei procedimenti penali in questione non aveva privato il ricorrente della possibilità di intentare successivamente un’azione civile per ottenere il pagamento del risarcimento dei danni subiti. Il Governo ha sostenuto che le autorità avevano pertanto pienamente ripristinato i diritti del ricorrente e che egli non poteva più affermare di essere vittima di una violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
  2. La Corte osserva che l’eccezione del Governo in relazione alla qualità di vittima del ricorrente solleva questioni strettamente connesse all’esame dell’effettività dell’indagine ai sensi dell’aspetto procedurale dell’articolo 3 della Convenzione. Per tale motivo, e in linea con l’approccio adottato in casi analoghi (si vedano Cestaro, sopra citata, § 136, e Azzolina e altri c. Italia, nn. 28923/09 e 67599/10, § 98, 26 ottobre 2017), la Corte ritiene che l’eccezione del Governo relativa alla qualità di vittima debba essere unita al merito della causa.

2. Sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

  1. Nelle sue osservazioni e precisazioni supplementari relative all’equa soddisfazione, il Governo ha sollevato per la prima volta un’eccezione concernente il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in quanto, dopo aver ottenuto il riconoscimento del suo diritto al risarcimento nel procedimento penale, il ricorrente non aveva successivamente instaurato un’azione civile per determinare il risarcimento dovuto per il danno subito a causa dei maltrattamenti contestati.
  2. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento della Corte, qualsiasi eccezione di irricevibilità deve essere sollevata dalla Parte contraente convenuta, nella misura in cui la natura dell’eccezione e le circostanze lo consentano, nelle sue osservazioni scritte o orali sulla ricevibilità del ricorso. Se il Governo non solleva tali eccezioni nelle sue osservazioni iniziali sulla ricevibilità della causa, la Corte può essere indotta a concludere che gli sia precluso di sollevarle in una successiva fase del procedimento (si veda Khlaifia e altri c. Italia [GC], n. 16483/12, §§ 51‑54, 15 dicembre 2016). La Corte osserva che il Governo non ha spiegato perché, nel caso di specie, la sua eccezione relativa al mancato esaurimento non sia stata sollevata nelle sue iniziali osservazioni scritte sulla ricevibilità del ricorso. Né ha fornito alcuna spiegazione per il ritardo nel sollevare la sua eccezione. Inoltre, la Corte non ravvisa alcuna circostanza eccezionale che avrebbe potuto esentare il Governo dall’obbligo di sollevare l’eccezione tempestivamente (si veda Khlaifia e altri, sopra citata, § 52). Ne consegue che è precluso al Governo di sollevare tale eccezione.

3. Conclusioni sulla ricevibilità

  1. La Corte osserva che le doglianze del ricorrente non sono manifestamente infondate e non incorrono in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili.

B. Sul merito

1. Le conclusioni delle parti

(a) Il ricorrente
 

  1. Il ricorrente ha sottolineato che i tribunali nazionali avevano confermato il suo resoconto dei maltrattamenti subiti da parte della polizia. In particolare, egli era stato sottoposto a diversi pestaggi, gli avevano sputato addosso ed era stato costretto a inginocchiarsi sul pavimento con il volto rivolto verso il muro e le mani dietro la nuca. Non gli era stato permesso di usare il telefono per comunicare dove si trovava e il suo telefono era stato distrutto. Ha dichiarato che, quando si era qualificato come praticante avvocato e aveva chiesto spiegazioni riguardo al suo fermo, per il quale non vedeva alcun motivo legittimo, era stato sottoposto a ulteriori abusi fisici e verbali. Ha citato la conclusione del tribunale di primo grado secondo la quale egli era diventato un “bersaglio designato” per gli agenti delle forze dell’ordine, che avevano tentato, mediante minacce, di suscitare in lui sentimenti di paura.
  2. In ordine alla qualificazione giuridica del trattamento cui era stato sottoposto, egli riteneva che esso equivalesse a tortura ai fini della giurisprudenza della Corte, in quanto a suo avviso era stato inflitto con intento punitivo e di ritorsione.
  3. Ha aggiunto che la Corte avrebbe dovuto tenere conto della paura e dell’angoscia provate in conseguenza di tale trattamento. Ha sottolineato che il trattamento che aveva subito non era in alcun modo attribuibile ad azioni da parte sua. Ha inoltre contestato il rilievo del Governo secondo il quale gli eventi contestati erano avvenuti a causa della difficile situazione causata dagli scontri tra la polizia e i manifestanti, in quanto tali eventi si erano verificati diverse ore dopo gli scontri e non durante la manifestazione stessa.
  4. Il ricorrente si è concentrato sulla mancata punizione degli agenti di polizia e ha sostenuto che, nonostante i tribunali nazionali avessero riconosciuto la gravità dei reati in questione, i responsabili non avevano ricevuto una punizione adeguata. La maggior parte dei reati era rimasta impunita a causa della scadenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge, che erano troppo brevi in relazione al tempo necessario per condurre indagini approfondite in casi complessi come quello in esame. In effetti, pur sostenendo che i procedimenti erano stati eccessivamente lunghi, il ricorrente ha tuttavia accolto il rilievo del Governo secondo il quale i procedimenti erano durati quattordici anni perché il caso era particolarmente complesso, coinvolgeva un notevole numero di agenti e numerose vittime, in un eccezionale contesto di violenza da parte della polizia.
  5. Ha inoltre sostenuto che le pene inflitte, che rappresentavano le pene minime applicabili ai reati connessi, erano irrisorie rispetto alla gravità dei reati commessi. L’efficacia delle sanzioni penali era stata ulteriormente compromessa, a suo avviso, dall’applicazione di indulti e di sospensioni delle pene.
  6. Ha sostenuto che il quadro giuridico italiano si era dimostrato inadeguato ai fini della punizione delle violazioni lamentate e del fornire l’effetto deterrente necessario a impedire che si verificassero in futuro violazioni analoghe.
  7. Il ricorrente ha aggiunto che alcuni ufficiali coinvolti nei fatti contestati non avevano subito sanzioni disciplinari, che erano stati sospesi dal servizio solo per alcuni giorni, che la maggior parte di essi era ancora in servizio attivo e che alcuni erano stati addirittura promossi.
  8. Infine, ha sottolineato che trascorsi quattordici anni dai fatti contestati egli rimaneva senza un risarcimento e ha sostenuto che un eventuale risarcimento dopo aver avviato un procedimento civile non avrebbe potuto, in ogni caso, costituire una riparazione sufficiente per la violazione dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 3, in quanto i responsabili erano rimasti impuniti.

(b) Il Governo

  1. Il Governo ha sostenuto che gli eventi accaduti nella caserma si erano svolti nel contesto della difficile atmosfera derivante dagli scontri tra i manifestanti e la polizia durante il Terzo Forum globale di Napoli. Ha inoltre ritenuto che il ricorrente, che si era costituito parte civile nel procedimento penale contro gli agenti, avesse avuto la possibilità di presentare le sue doglianze ai tribunali nazionali in relazione al trattamento inumano e degradante al quale era stato sottoposto e di ottenere il risarcimento dai responsabili della condotta contestata.
  2. Il Governo ha inoltre sostenuto che quelli che ha definito “atti deplorevoli” commessi dagli agenti di polizia durante le operazioni di identificazione costituivano dei reati e che lo Stato italiano aveva risposto adeguatamente, mediante i tribunali, al fine di ripristinare lo stato di diritto, che era stato minato. Il Governo ha inoltre affermato di approvare pienamente le conclusioni dei tribunali nazionali, che avevano condannato duramente la condotta degli agenti coinvolti.
  3. Il Governo ha inoltre sostenuto che lo Stato aveva adempiuto al suo obbligo positivo derivante dall’articolo 3 della Convenzione di condurre un’indagine efficace. Ha sostenuto che le autorità avevano adottato tutte le misure richieste dalla giurisprudenza della Corte per individuare i responsabili dei maltrattamenti contestati, perseguirli e irrogare loro sanzioni appropriate. Inoltre, era stato riconosciuto il diritto delle vittime a chiedere un risarcimento ed esse avevano ottenuto il rimborso delle spese legali.
  4. In ordine alla durata del procedimento penale, a suo avviso, essa poteva essere giustificata dalla complessità del caso, dalle difficoltà incontrate nell’individuazione degli autori dei reati e dal numero delle vittime.
  5. In ordine alle misure disciplinari, il Governo ha sottolineato che otto ufficiali coinvolti nei fatti contestati erano stati sottoposti a procedimento disciplinare, alla conclusione del quale avevano ricevuto un “richiamo scritto”. Il procedimento nei confronti di un ufficiale era stato archiviato.
  6. Infine, il Governo ha sottolineato che gli eventi contestati erano di natura del tutto eccezionale e non dovevano essere considerati parte di una prassi consolidata nelle forze dell’ordine italiane. Ha inoltre richiamato l’attenzione della Corte sul fatto che i corsi sui diritti umani erano diventati parte integrante della formazione della polizia e che, dal 2003, la formazione del personale delle forze dell’ordine comprendeva la formazione sul codice europeo di etica per la polizia adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

 2. I terzi intervenienti

  1. C.S. e F.C. hanno presentato informazioni riguardanti, tra le altre cose, il procedimento penale avviato nei loro confronti in relazione ai fatti accaduti nella caserma in data 17 marzo 2001, la loro sospensione dal servizio, il procedimento disciplinare avviato nei loro confronti e lo sviluppo della loro carriera a seguito dei fatti contestati.
  2. In ordine alla loro sospensione dal servizio, sia C.S. che F.C. hanno dichiarato di essere stati sospesi per quindici giorni durante l’indagine (si vedano i paragrafi 36 ‑37 supra).
  3. Passando al procedimento disciplinare, C.S. è stato assolto da ogni illecito disciplinare (si veda il paragrafo 41 supra). Al contrario, F.C. è stato dichiarato responsabile di comportamento scorretto ed è stato sanzionato con un “richiamo scritto” (si veda il paragrafo 40 supra). Ha impugnato tale decisione dinanzi ai tribunali amministrativi (si veda il paragrafo 42 supra).
  4. In ordine allo sviluppo della carriera, al momento della presentazione delle osservazioni, l’occupazione di F.C. era stata dcritta come estranea ad attività di polizia. C.S., d’altra parte, nel 2011 era stato promosso da vicequestore a un ruolo dirigenziale di alto livello.

3. La valutazione della Corte

(a) Sulla questione di sapere se il ricorrente sia stato sottoposto a un trattamento proibito dall’articolo 3

(i) I principi generali

  1. La Corte rinvia ai principi generali relativi all’aspetto sostanziale dell’articolo 3, esposti nella sentenza Bouyid c. Belgio ([GC], n. 23380/09, §§ 81‑90, CEDU 2015).
  2. La Corte ha considerato che il trattamento fosse “inumano” perché, inter alia, era premeditato, è stato applicato per ore consecutive e ha cagionato effettive lesioni personali o intense sofferenze fisiche e mentali. Un trattamento è stato ritenuto “degradante” quando era tale da suscitare nelle vittime sentimenti di paura, angoscia e inferiorità in grado di umiliarle e degradarle e spezzare potenzialmente la loro resistenza fisica o morale, o quando era tale da indurre la vittima ad agire contro la propria volontà o coscienza (si veda Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, § 89, CEDU 2010).

(ii) L’applicazione al caso di specie

  1. Passando ai fatti del caso di specie, la Corte osserva in primo luogo che i tribunali nazionali hanno accertato in modo molto dettagliato le diverse forme di maltrattamento cui erano state sottoposte le persone trattenute nella caserma, e il ricorrente in particolare (si vedano i paragrafi da 15 a 34 supra). Poiché la Corte non ravvisa alcun motivo cogente per discostarsi da tali conclusioni, e prendendo atto della dichiarazione del Governo secondo cui esso ha approvato pienamente le conclusioni dei tribunali nazionali, essa ritiene che i maltrattamenti lamentati siano provati.
  2. In particolare, la Corte osserva che, al loro arrivo alla caserma, gli individui che vi erano trattenuti, tra cui il ricorrente, erano stati costretti a camminare lungo un corridoio circondati da agenti di polizia che, tra le altre cose, a turno li schiaffeggiavano, li prendevano a calci, e li facevano inciampare (si veda il paragrafo 17 supra). Il ricorrente era stato inoltre costretto a inginocchiarsi sul pavimento con il volto rivolto verso il muro e le mani dietro la nuca e, per mantenere tale posizione, era stato spintonato, preso a calci e pugni da dietro dagli agenti (si veda il paragrafo 18 supra). Ciò che emerge ulteriormente dalle conclusioni dei tribunali nazionali è che il ricorrente era stato anche percosso più volte e che aveva riportato contusioni al capo e alla schiena (si vedano i paragrafi 18 e 23 supra). Il tribunale di primo grado ha descritto i maltrattamenti fisici nei confronti del ricorrente come “molto violenti”, ed esso ha anche rilevato che egli era diventato un “bersaglio designato” per gli agenti (si veda il paragrafo 19 supra). La Corte osserva che non vi è stata e, sulla base del materiale di cui dispone, difficilmente può sussistere alcuna indicazione del fatto che il trattamento al quale è stato sottoposto il ricorrente mentre era interamente sotto il controllo delle autorità, come descritto sopra, sia stato reso necessario dalla sua condotta (si veda Bouyid, sopra citata § 88 e 100-01).
  3. La Corte osserva inoltre che il tribunale di primo grado ha individuato il ricorrente tra i destinatari di abusi verbali “particolarmente odiosi”
    (si veda il paragrafo 19 supra). Tale condotta era finalizzata, secondo tale tribunale, a infondere e a prolungare nel ricorrente uno stato di paura. La Corte osserva inoltre che, come sottolineato dal ricorrente e come dimostrato dalle conclusioni dei tribunali nazionali, il ricorrente si è qualificato come praticante avvocato e ha chiesto spiegazioni, affermando di non vedere alcun motivo per il suo trasferimento nella caserma, non essendovi stato alcun arresto formale ed essendo egli già stato sottoposto in ospedale a identificazione da parte della polizia (si veda il paragrafo 19 supra). Il tribunale di primo grado ha dichiarato che i tentativi del ricorrente di ottenere informazioni avevano provocato ulteriori abusi fisici e verbali, al punto che egli non aveva avuto altra scelta che desistere, circostanza che il tribunale ha definito “particolarmente inaccettabile” (si veda il paragrafo 19 supra). Inoltre, tale trattamento è stato unito all’impossibilità per il ricorrente, che ha trascorso circa cinque ore nella caserma, di contattare il mondo esterno per rendere nota la sua situazione (si vedano i paragrafi 16 e 18 supra). Secondo la Corte, non vi è alcun dubbio che tali circostanze abbiano causato al ricorrente una notevole sofferenza emotiva e psicologica.
  4. Visti tutti gli elementi di cui sopra, la Corte conclude che il ricorrente è stato sottoposto a un trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione e che tale trattamento deve essere considerato sia inumano che degradante.

(a) Sulla questione di sapere se le autorità abbiano svolto un’indagine effettiva

(i) I principi generali

  1. La Corte ribadisce che, se un individuo afferma in modo sostenibile di essere stato maltrattato dalle autorità statali in violazione dell’articolo 3, tale disposizione, in combinato disposto con l’obbligo generale dello Stato ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione, esige implicitamente che vi sia un’indagine ufficiale effettiva. I principi generali applicabili nel determinare se tale indagine sia stata effettiva ai fini dell’articolo 3 sono stati ribaditi dalla Corte nella sua sentenza Cestaro (sopra citata, §§ 205-12).
  2. In particolare, la Corte ricorda che, affinché un’indagine sia considerata effettiva ai sensi dell’articolo 3, essa dovrebbe essere in grado di condurre all’individuazione e alla punizione dei responsabili. Diversamente, la proibizione giuridica generale della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, nonostante la sua fondamentale importanza, sarebbe inefficace nella pratica e sarebbe possibile, in alcuni casi, per gli agenti dello Stato abusare, con virtuale impunità, dei diritti delle persone che sono sotto il loro controllo (si veda El-Masri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia [GC], n. 39630/09, § 182, CEDU 2012).
  3. Nel valutare l’efficacia di un’indagine, la Corte ha considerato decisivi il suo esito e quello del successivo procedimento penale, comprese le sanzioni imposte e le misure disciplinari adottate. Ciò è fondamentale nel garantire che non siano compromessi l’effetto deterrente del sistema giudiziario in vigore e l’importanza del ruolo che esso è chiamato a svolgere nel prevenire le violazioni della proibizione dei maltrattamenti (si veda Gäfgen, sopra citata, § 121).
  4. La Corte ha precedentemente ritenuto che, quando un agente dello Stato è stato accusato di reati relativi a maltrattamenti, è di fondamentale importanza che il procedimento penale e la condanna non cadano in prescrizione e che non siano ammissibili misure quali la concessione di un’amnistia o di un indulto (si veda Abdülsamet Yaman c. Turchia, n. 32446/96, § 55, 2 novembre 2004, e Cestaro, sopra citata, § 208).
  5. In ordine alle misure disciplinari, la Corte ha ritenuto in diverse occasioni che, quando un agente dello Stato è stato accusato di reati relativi a maltrattamenti, è importante che egli sia sospeso dal servizio durante le indagini o il processo e che sia destituito in caso di condanna (si vedano Cestaro, sopra citata, § 210, e Saba c. Italia, n. 36629/10, § 78, 1° luglio 2014).

(ii) L’applicazione al caso di specie

  1. Passando ai fatti del caso di specie, la Corte rileva in primo luogo che trentuno agenti delle forze dell’ordine, tra cui alti funzionari e agenti di polizia, sono stati perseguiti e processati per vari reati previsti dal codice penale italiano in relazione ai maltrattamenti commessi nella caserma, tra cui lesioni personali aggravate, violenza privata aggravata, abuso d’ufficio e sequestro di persona (si vedano i paragrafi 13 e 14 supra). Tuttavia, la Corte osserva che il perseguimento di tutti i reati è stato interrotto per intervenuta prescrizione (si vedano i paragrafi 16 e 32 supra), fatta eccezione per gli agenti che avevano presentato una rinuncia espressa ai termini di prescrizione previsti dalla legge (si veda il paragrafo 33 supra). La Corte prende atto, come sottolineato dal Governo e ammesso dal ricorrente (si vedano i paragrafi 68 e 76 supra), della particolare complessità del procedimento, in quanto riguardava un notevole numero di agenti di polizia e numerose vittime. Tuttavia, la Corte non può che concludere che, nonostante i tribunali nazionali abbiano accertato che erano stati inflitti maltrattamenti fisici e mentali di varia natura agli individui trattenuti nella caserma, tra cui il ricorrente, da parte di agenti di polizia (si vedano, in particolare, i paragrafi 16 e 18 supra), la prescrizione dei reati, come previsto dal quadro giuridico applicabile, ha impedito di accertare la responsabilità penale e - se opportuno - di punire i responsabili della maggior parte degli atti che avevano fatto parte del trattamento in questione.
  2. In relazione alla conclusione di cui sopra, la Corte desidera inoltre sottolineare che nella sua sentenza Cestaro ha invitato l'Italia a introdurre meccanismi giuridici in grado, tra l’altro, di impedire che i responsabili di atti di tortura e di altri maltrattamenti beneficino di misure incompatibili con la giurisprudenza della Corte, tra cui la prescrizione, che può, in pratica, impedire la punizione dei responsabili di atti contrari all’articolo 3, nonostante tutti gli sforzi profusi dalle autorità inquirenti e dai tribunali (si veda Cestaro, sopra citata, §§ 242-246).
  3. Inoltre, la Corte osserva che, sebbene sia vero che la Corte di appello ha pronunciato delle condanne per violenza privata, in particolare, nei confronti dei due ufficiali che avevano chiesto di rinunciare ai termini di prescrizione previsti dalla legge, e che sono state inflitte pene detentive (di dieci e sei mesi), il tribunale interno ha sospeso l’esecuzione delle pene detentive e della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, e ha inoltre stabilito che la condanna non dovesse essere menzionata nel loro certificato del casellario giudiziale (si veda il paragrafo 33 supra). Sebbene la Corte riconosca il ruolo dei tribunali nazionali nella determinazione della pena appropriata per l’autore di un reato, il suo compito è garantire che l’obbligo dello Stato di proteggere i diritti delle persone sottoposte alla sua giurisdizione sia adeguatamente adempiuto, il che significa che essa deve mantenere la sua funzione di controllo e intervenire nei casi di manifesta sproporzione tra la gravità del fatto e la pena inflitta (si vedano Gäfgen, sopra citata, § 123, e Sabalić c. Croazia, n. 50231/13, § 109, 14 gennaio 2021). Date le circostanze del caso di specie, la Corte non è convinta che la risposta delle autorità, in particolare in ordine alla sospensione delle pene e delle sanzioni accessorie e alla non menzione nel certificato del casellario giudiziale, possa essere considerata adeguata in considerazione della gravità dei fatti per i quali gli ufficiali sono stati condannati nella loro qualità di agenti dello Stato (si vedano i paragrafi 24 e 25 supra). La Corte osserva inoltre che, in primo grado, ai sensi della legge 29 luglio 2006 n. 241, che stabilisce le condizioni per l’indulto, le pene inflitte per determinati reati sono state integralmente condonate (si veda il paragrafo 27 supra).
  4. Passando all'ambito disciplinare, il Governo non ha indicato se gli ufficiali accusati di reati connessi ai maltrattamenti contestati (si veda il paragrafo 13 supra) siano stati sospesi dalle funzioni durante le indagini o il processo. Quanto a C.S. e F.C., essi hanno affermato nelle loro osservazioni di terzi di essere stati sospesi dalle funzioni per quindici giorni durante le indagini in conformità a un provvedimento provvisorio del GIP che disponeva la loro collocazione in detenzione domiciliare (si vedano i paragrafi 36-37 supra).
  5. Inoltre, dalle osservazioni presentate dai terzi emerge che sono stati avviati procedimenti disciplinari nei confronti di C.S. e F.C. Mentre C.S. è stato assolto (si veda il paragrafo 41 supra), F.C. è stato ritenuto responsabile di un illecito disciplinare ed è stato sanzionato con un “richiamo scritto” (si veda il paragrafo 40 supra). In ordine agli altri funzionari coinvolti nei fatti contestati, sebbene il Governo abbia dichiarato che erano stati avviati procedimenti disciplinari nei confronti di un totale di otto di essi, che sono stati ritenuti responsabili e sono stati tutti sanzionati con un richiamo scritto, esso non ha fornito ulteriori dettagli né presentato una documentazione giustificativa in relazione a tali procedimenti.
  6. Alla luce di tutto quanto sopra, la Corte non è persuasa che la risposta complessiva delle autorità ai maltrattamenti contestati nel caso di specie possa essere considerata adeguata in termini di capacità di punire il trattamento inumano e degradante in questione e di avere un sufficiente effetto deterrente per impedire la commissione di futuri atti simili a quelli lamentati dal ricorrente. Ne consegue che, nel caso di specie, i requisiti di un’indagine efficace non sono stati soddisfatti pienamente.

(c) Sulla questione di sapere se il ricorrente abbia perso la qualità di vittima

  1. La Corte ribadisce che spetta in primo luogo alle autorità nazionali porre rimedio a qualsiasi violazione della Convenzione. Nel caso di specie, essa riconosce che i tribunali nazionali abbiano esaminato attentamente i fatti contestati, accertato le circostanze del maltrattamento del ricorrente e riconosciuto il suo diritto a un risarcimento, come sottolineato dal Governo.
  2. Tuttavia, nei casi di maltrattamenti intenzionali da parte di agenti dello Stato in violazione dell’articolo 3, la Corte ha ripetutamente ritenuto che, oltre al riconoscimento della violazione, sono necessarie due misure per fornire un risarcimento sufficiente. In primo luogo, le autorità dello Stato devono aver condotto un’indagine approfondita ed effettiva in grado di condurre all’individuazione e alla punizione dei responsabili. In secondo luogo, è necessario il riconoscimento di una riparazione, se appropriato, o, quantomeno, la possibilità di chiedere e ottenere un risarcimento del danno subito in conseguenza dei maltrattamenti (si veda Gäfgen, sopra citata, § 116).
  3. Date le conclusioni della Corte secondo cui l’indagine non è stata effettiva (si veda il paragrafo 99 supra), essa non può che concludere che il ricorrente possa ancora affermare di essere “vittima” di una violazione dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. Conseguentemente, l’eccezione del Governo deve essere respinta.

(d) Conclusione

  1. La Corte ritiene che vi sia stata violazione sia dell’aspetto sostanziale che dell’aspetto procedurale dell’articolo 3 della Convenzione.

III. SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE

  1. Il ricorrente ha inoltre lamentato di essere stato tradotto e trattenuto illegalmente nella caserma, senza essere stato informato delle accuse a suo carico e senza essere stato condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria, e di non aver avuto la possibilità di contattare un familiare o un difensore, in violazione di quanto previsto dall’articolo 5 della Convenzione. Ha inoltre sostenuto che non vi fossero ricorsi effettivi disponibili in relazione alle sue doglianze, in violazione dell’articolo 13 della Convenzione. A tale ultimo proposito, ha sostenuto che gli era stato impossibile ottenere un risarcimento – secondo il diritto riconosciutogli – nell'ambito del procedimento penale, senza dover presentare un nuovo ricorso dinanzi ai tribunali civili.
  2. Dopo aver esaminato i fatti della causa, il modo in cui sono state sollevate le rimanenti doglianze, la succintezza delle osservazioni delle parti in ordine a tali doglianze e le conclusioni della Corte ai sensi dell’articolo 3 di cui sopra, che ha affrontato alcuni elementi rilevanti ai sensi dell’articolo 5 (si veda, in particolare, il paragrafo 87 supra) e dell’articolo 13 (si vedano i paragrafi 100-102 supra), la Corte ritiene di aver trattato le principali questioni giuridiche sollevate dalla causa e che non sia necessario esaminare la ricevibilità e il merito di tali doglianze.

IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. L'articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Il danno

  1. Il ricorrente ha chiesto un importo complessivo pari a 30.000 euro (EUR) per il danno patrimoniale e non patrimoniale.
  2. Il Governo ha ritenuto che tale pretesa fosse eccessiva e ha sostenuto che non era stata sufficientemente comprovata.
  3. La Corte osserva che il ricorrente non ha fornito dettagli sulla sua richiesta di risarcimento in relazione al danno patrimoniale nelle sue domande di equa soddisfazione; respinge, pertanto, tale richiesta. Accorda, tuttavia, al ricorrente 30.000 euro per il danno non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.

B. Le spese

  1. Il ricorrente ha chiesto inoltre 5.000 euro per le spese sostenute dinanzi alla Corte.
  2. Il Governo ha osservato che il ricorrente non aveva quantificato alcuna richiesta a tale riguardo.
  3. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui ne sia dimostrata la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, la Corte osserva che il ricorrente non ha specificato né presentato documenti giustificativi in relazione alla sua domanda. Date le circostanze, la Corte non accorda alcuna somma.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,

  1. Rigetta, all’unanimità, l’eccezione preliminare del Governo secondo la quale il ricorrente non aveva sollevato una doglianza ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione;
  2. Decide, all’unanimità, di unire al merito l’eccezione preliminare relativa alla perdita della qualità di vittima e, dopo averla esaminata, la rigetta;
  3. Ritiene, all’unanimità, che il Governo non possa sollevare l’eccezione relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne;
  4. Dichiara, all’unanimità, ricevibile la doglianza ai sensi all’articolo 3;
  5. Ritiene, all’unanimità, che vi sia stata violazione sia dell’aspetto sostanziale che dell’aspetto procedurale dell’articolo 3 della Convenzione;
  6. Ritiene, con cinque voti contro due, che non sia necessario esaminare la ricevibilità e il merito delle doglianze ai sensi degli articoli 5 e 13;
  7. Ritiene, all’unanimità, che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva in applicazione dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, 30.000 EUR (trentamila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
  8. Respinge, con cinque voti contro due, la richiesta di equa soddisfazione del ricorrente, per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 5 giugno 2025, ai sensi dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Ivana Jelić
Presidente

Ilse Freiwirth
Cancelliere

In conformità all’articolo 45 § 2 della Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, è allegata alla presente sentenza l’opinione parzialmente dissenziente comune ai giudici Serghides e Adamska-Gallant.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE COMUNE AI GIUDICI SERGHIDES E ADAMSKA-GALLANT

  1. Il caso di specie riguarda l’asserito maltrattamento del ricorrente da parte di agenti di polizia. I fatti contestati si sono verificati in una caserma, in seguito all’arresto del ricorrente in conseguenza di una manifestazione “no-global” svoltasi a Napoli in data 17 marzo 2001. Il caso riguarda anche l’asserita inadeguatezza della successiva indagine penale. Il caso solleva questioni ai sensi degli articoli 3, 5, 6 e 13 della Convenzione.
  2. Concordiamo con il punto 5 del dispositivo della sentenza, secondo cui vi è stata violazione sia dell’aspetto sostanziale che dell’aspetto procedurale dell’articolo 3 della Convenzione, nonché con i restanti punti, a eccezione del punto 6, che ritiene che non sia necessario esaminare la ricevibilità e il merito delle doglianze ai sensi degli articoli 5 e 13, e anche del punto 8, che respinge la richiesta di equa soddisfazione del ricorrente per il resto.
  3. In particolare, siamo contrari a quanto stabilito dalla sentenza nel paragrafo 105, ovvero che, dopo aver affrontato le principali questioni giuridiche sollevate dal caso, essa ritiene che non sia necessario esaminare la ricevibilità e il merito delle doglianze ai sensi degli articoli 5 e 13. Rigettare una doglianza senza esaminarne la ricevibilità o il merito non solo viola l’obbligo di fornire decisioni motivate, ma può anche creare un precedente preoccupante che indebolisce la funzione protettiva del quadro giuridico nel suo complesso. Ogni doglianza, in particolare quelle fondate sui diritti fondamentali, merita una valutazione approfondita e indipendente, a prescindere da come possa collegarsi o sovrapporsi ad altre (si veda, a tale proposito, l’opinione parzialmente dissenziente del giudice Serghides nella sentenza L.F. e altri c. Italia, n. 52854/18, 6 maggio 2025, e le numerose altre opinioni separate ivi citate).
  4. A nostro modesto avviso, data la gravità della condotta della polizia in questione, era particolarmente importante nel caso di specie esaminare le circostanze relative all’asserita violazione dell’articolo 5. I tribunali nazionali hanno qualificato le azioni della polizia in ospedale – in particolare, l’allontanamento e il trasferimento indiscriminati nella caserma di tutti gli individui sottoposti a cure urgenti senza alcuna verifica – come “sequestro”. Non affrontando questo aspetto della doglianza, la Corte ha perso l’occasione di affrontare una grave violazione dei diritti e di riaffermare che il fine principale dell’articolo 5 è proteggere gli individui dalla privazione arbitraria della libertà.
  5. Siamo inoltre contrari all’approccio utilizzato dalla sentenza nel paragrafo 58 nell’assorbire o inglobare le doglianze ai sensi dell’articolo 6 – che sorprendentemente non sono state nemmeno comunicate – nella doglianza ai sensi dell’articolo 3, esaminandole esclusivamente dal punto di vista dell’aspetto procedurale e sostanziale dell’articolo 3. Un simile approccio non può essere compatibile con la natura autonoma e indipendente di tali due articoli, la nozione di ricorso individuale, il principio dello stato di diritto o la legittimità della Corte.
  6. In conclusione, riteniamo che entrambi gli approcci seguiti rispettivamente nei paragrafi 58 e 105 siano giuridicamente errati e che l’uno contraddica l’altro.