Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 maggio 2025 - Ricorso n. 11895/24 e altri 3 - Causa Belluomo e altri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BELLUOMO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 11895/24 e altri 3 ricorsi – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

28 maggio 2025

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Belluomo e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Georgios A. Serghides, presidente,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 7 maggio 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avv. G. Pasquariello, del foro di Caserta.
  3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni. Inoltre, essi presentano anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari
  1. I ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
  5. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  1. Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda l’accesso al tribunale nel ricorso n. 11895/24
  1. Nel ricorso n. 11895/24, la ricorrente contesta anche il fatto che la normativa applicabile ai consorzi debitori in liquidazione le impedisce di intentare un qualsiasi procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei suoi crediti.
  2. La Corte rammenta che, per quanto riguarda i creditori di un ente locale in dissesto finanziario, essa ha dichiarato che l’impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione costituiva una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013). Alla luce degli elementi che le sono stati sottoposti dalle parti e della normativa interna in materia (Pronto Interventi Sida di Butera Francesco e altri c. Italia, n. 31429/23 e altri 8, §§ 5-9, 23 gennaio 2025), la Corte ritiene che le circostanze del caso di specie siano equiparabili a quelle del caso che ha dato luogo alla sentenza De Luca (sopra citata).
  3. Di conseguenza, questa doglianza è ricevibile e rivela una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda l’accesso al tribunale.
  1. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
  1. 15. I ricorrenti hanno formulato un’altra doglianza sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, relativa alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche queste doglianze rivelano che vi sono state delle violazioni della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella sentenza Ventorino (sopra citata).
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che tali ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;
  4. Dichiara che il ricorso n. 11895/24 rivela una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione di una violazione del diritto di accesso a un tribunale della ricorrente (si veda la tabella allegata);
  5. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
  6. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 28 maggio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Georgios A. Serghides
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
 

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Giurisprudenza

Altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

11895/24

18/04/2024

Lucia BELLUOMO

1977

Pasquariello Gianpiero

Caserta

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,

R.G. 8285/13, 12/09/2013

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,

R.G. 6309/14, 27/08/2014

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,

 R.G. 1018/2013, 18/02/2013

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,

R.G. 3994/13, 01/07/2013

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,

R.G. 3301/13, 09/04/2013

20/09/2013

11/11/2014

15/12/2014

15/12/2014

08/01/2015

in corso

Più di 11 anni e 1 mese e 17 giorni

in corso

Più di 9 anni e 11 mesi e

26 giorni

in corso

Più di 9 anni e 10 mesi e

22 giorni

in corso

Più di 9 anni e 10 mesi e

22 giorni

in corso

Più di 9 anni e 9 mesi e

29 giorni

Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta

pagamento di spese di avvocato (avvocato antistatario)

Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021

Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – Impossibilità di proporre un’azione civile o amministrativa per ottenere l’esecuzione delle ingiunzioni di pagamento in ragione della natura pubblica del Consorzio (mutatis mutandis, De Luca c. Italia, §§ 65-74, 2013).

3.170

250

2.

20907/24

18/07/2024

Salvatore LICCARDO

1968

Pasquariello Gianpiero

Caserta

Corte di Santa Maria Capua Vetere,

R.G. 6438/09, 30/10/2014

30/10/2014

in corso

Più di 10 anni e

7 giorni

Consorzio Geo. Eco s.p.a. –

adeguamento di stipendio

Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021

 

9.320

250

3.

22015/24

29/07/2024

Pietro SORGENTE

1955

Pasquariello Gianpiero

Caserta

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,

R.G. 9037/2019, 20/12/2019

20/12/2019

in corso

Più di 4 anni e 10 mesi e

17 giorni

Consorzio Aurunco di bonifica

pagamento per prestazioni professionali

Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021

 

10.400

250

4.

22026/24

29/07/2024

Giovanni MARTINO

1975

Pasquariello Gianpiero

Caserta

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,

R.G. 1848/2019, 28/05/2019

28/05/2019

in corso

Più di 5 anni e 5 mesi e

9 giorni

Consorzio Aurunco di bonifica

pagamento per prestazioni professionali

Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021

 

12.500

250

 

[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.