Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 febbraio 2025 - Ricorso n. 9043/24 e altri 4 - Causa Torrano e altri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA TORRANO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 9043/24 e altri 4 ricorsi – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

13 febbraio 2025
 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Torrano c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Erik Wennerström, presidente,
Georgios A. Serghides,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 23 gennaio 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avv. G. Pasquariello, del foro di Caserta.
  3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. I ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
  5. Di conseguenza, tali doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1.
  1. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
  1. I ricorrenti hanno formulato un'altra doglianza ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche questi ultimi rivelano delle violazioni della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa Ventorino (sopra citata).
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ

  1. Decide di unire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
  4. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con mezzi adeguati l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
  5. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 13 febbraio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Erik Wennerström
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Giurisprudenza

Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

9043/24

21/03/2024

Lello TORRANO

1977

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 3994/2013, 01/07/2013

15/12/2014

in corso

Più di 9 anni e 11 mesi e 27 giorni

Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli

Retribuzione per prestazioni professionali

Ferrara e altri

c. Italia,

n. 70617/13,

16 dicembre 2021

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

6.400

250

2.

9046/24

21/03/2024

Emilio Raffaele

NAPOLETANO

1960

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 6309/2014, 28/08/2014

11/11/2014

in corso

Più di 10 anni e 1 mese e 1 giorno

Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli

Retribuzione per prestazioni professionali

Ferrara e altri

c. Italia,

n. 70617/13,

16 dicembre 2021

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

12.500

250

3.

9069/24

21/03/2024

Arnaldo NOBILE

1980

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1018/2013, 18/02/2013

15/12/2014

in corso

Più di 9 anni e 11 mesi e 27 giorni

Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli

Retribuzione per prestazioni professionali

Ferrara e altri

c. Italia,

n. 70617/13,

16 dicembre 2021

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

7.100

250

4.

9071/24

21/03/2024

Salvatore CANGIANO

1962

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 3301/2013, 09/04/2013

08/01/2015

in corso

Più di 9 anni e 11 mesi e 4 giorni

Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli

Retribuzione per prestazioni professionali

Ferrara e altri

c. Italia,

n. 70617/13,

16 dicembre 2021

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

12.500

250

5.

9072/24

21/03/2024

Giovanni SGRAVO

1966

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 8385/2013, 18/09/2013

18/09/2013

in corso

Più di 11 anni e 2 mesi e

24 giorni

Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli

Retribuzione per prestazioni professionali

Ferrara e altri

c. Italia,

n. 70617/13,

16 dicembre 2021

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

12.500

250


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.