Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 14 novembre 2024 - Ricorso n. 7523/23 - causa SICOP S.R.L. c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA SICOP S.R.L. c. ITALIA
(Ricorso n. 7523/23)
SENTENZA
STRASBURGO
14 novembre 2024
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Sicop S.r.l. c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Lətif Hüseynov, Presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,
visto il ricorso (n. 7523/23) presentato contro la Repubblica italiana con il quale, in data 23 febbraio 2023, una società italiana, la Sicop s.r.l. (“la società ricorrente”), rappresentata dall’avvocato G. Di Pardo, del Foro di Campobasso, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo Agente, Sig. L. D’Ascia, le doglianze relative all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e all’articolo 13 della Convenzione, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;
viste le osservazioni delle parti;
vista la decisione di rigettare l’eccezione del Governo all’esame del ricorso da parte di un Comitato;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 17 ottobre 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
L’OGGETTO DEL CASO DI SPECIE
- La causa concerne la decisione dei giudici nazionali di rigettare la richiesta di risarcimento della società ricorrente per i danni subiti in conseguenza di decisioni amministrative illegittime.
- La società ricorrente è una società per l’energia.
- In data 7 luglio 2015 essa ottenne l’autorizzazione a costruire un parco eolico.
- In data 9 luglio 2015 la società ricorrente iniziò i lavori di costruzione del parco eolico. I lavori furono sospesi il giorno successivo da un provvedimento di sospensione emesso dal Ministero della Cultura.
- In data 23 luglio 2015 il Tribunale amministrativo regionale del Molise emise un provvedimento relativo a misure provvisorie, autorizzando provvisoriamente la società ricorrente a svolgere i lavori preliminari per la costruzione del parco eolico. Esso stabilì inoltre che la società ricorrente fosse tenuta a stipulare una polizza assicurativa.
- In data 6 agosto 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiarì la portata dell’autorizzazione concessa alla società ricorrente.
- In data 22 settembre 2015 il Ministero della Cultura emise un secondo provvedimento di sospensione della costruzione.
- In data 24 settembre 2015 il Tribunale amministrativo regionale del Molise pronunciò la sua seconda decisione relativa alle misure provvisorie, autorizzando la società ricorrente a ultimare la costruzione del parco eolico.
- In data 5 ottobre 2015 il Ministero della Cultura emise un terzo provvedimento di sospensione dei lavori in quanto la società ricorrente non aveva stipulato una polizza assicurativa come ordinato dal Tribunale amministrativo in data 23 luglio (si veda il paragrafo 5 supra). La società ricorrente stipulò la richiesta polizza amministrativa in data 12 ottobre 2015.
- In data 29 ottobre 2015 la società ricorrente ultimò la costruzione e il parco eolico entrò immediatamente in funzione.
- In data 6 aprile 2016 il Tribunale amministrativo regionale del Molise ritenne che i provvedimenti di sospensione dei lavori emessi dal Ministero della Cultura in data 10 luglio, 22 settembre e 5 ottobre 2015 fossero stati illegittimi (sentenza n. 189/2016). I provvedimenti furono revocati, la sentenza non fu impugnata ed essa diventò definitiva. La società ricorrente instaurò successivamente un procedimento civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli illegittimi provvedimenti del Ministero della Cultura.
- In data 25 ottobre 2022 il Consiglio di Stato rigettò la richiesta di risarcimento della società ricorrente (sentenza n. 9064/2022). In ordine al primo provvedimento di sospensione dei lavori, esso ritenne che il Ministero della Cultura non fosse stato in torto prima del chiarimento emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2015. Al contrario, il Ministero aveva commesso un “errore scusabile” in ragione del difetto di chiarezza riguardo alla portata dell’autorizzazione (si veda il paragrafo 6 supra). Inoltre, il tribunale ritenne che la società ricorrente avesse comunque ottenuto dal Tribunale amministrativo regionale in data 23 luglio 2015 il permesso di svolgere i lavori preliminari per la costruzione del parco eolico (si veda il paragrafo 5 supra). In ordine al secondo e al terzo provvedimento di sospensione dei lavori, il Consiglio di Stato concluse che non vi fosse alcun nesso causale tra le illegittime sospensioni e i danni asseriti dalla società ricorrente, in quanto il secondo provvedimento era stato revocato dopo soltanto due giorni (si vedano i paragrafi 7-8 supra) e il terzo era stato emesso in conseguenza del comportamento non collaborativo della società ricorrente che non aveva osservato correttamente il provvedimento del Tribunale amministrativo regionale (si veda il paragrafo 9 supra).
- Invocando l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e l’articolo 13 della Convenzione, la società ricorrente ha lamentato il rigetto da parte dei giudici nazionali della sua domanda di risarcimento e che il rimedio risarcitorio non fosse “effettivo”.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL ProtocolLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
- La società ricorrente ha lamentato che la decisione dei giudici nazionali di rigettare la sua domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di decisioni amministrative illegittime aveva costituito una sproporzionata ingerenza nei suoi “beni”.
- La Corte osserva che tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
- I principi generali per determinare se, in assenza di risarcimento, un’ingerenza illegittima imponga un onere individuale eccessivo sono stati sintetizzati nelle sentenze Immobiliare Saffi c. Italia ([GC], n. 22774/93, §§ 57-59, CEDU 1999-V), Iatridis c. Grecia ([GC], n. 31107/96, § 58, CEDU 1999-II), Scordino c. Italia (n. 1) ([GC], n. 36813/97, § 180, CEDU 2006-V) e Gashi c. Croazia (n. 32457/05, § 40-41, 13 dicembre 2007).
- La Corte ribadisce che il primo e più importante requisito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 è che qualsiasi ingerenza da parte di un’autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni debba essere prevista dalla legge.
- La Corte osserva che, nel caso di specie, è incontestato che i provvedimenti di sospensione dei lavori emessi dal Ministero della Cultura fossero illegittimi, come stabilito dai giudici nazionali (si veda il paragrafo 11 supra).
- La Corte ha precedentemente stabilito che la natura scusabile dell’errore commesso dalle autorità interne non giustifica un’ingerenza in diritti patrimoniali e i ricorrenti non sono tenuti a sopportare le conseguenze di simili errori (si veda, mutatis mutandis, Gashi, sopra citata, § 40).
- Il Governo ha affermato che i provvedimenti di sospensione dei lavori emessi dal Ministero della Cultura erano finalizzati a tutelare il paesaggio naturale e che la breve durata delle sospensioni non aveva compromesso gli interessi della società ricorrente. In ogni caso, ha sottolineato che la revoca dei provvedimenti illegittimi aveva costituito una sufficiente riparazione.
- La Corte ribadisce che una decisione o una misura favorevole a un ricorrente non è in linea di principio sufficiente a privarlo della sua qualità di “vittima” salvo qualora le autorità nazionali abbiano riconosciuto, espressamente o sostanzialmente, la violazione della Convenzione, e abbiano concesso una riparazione al riguardo (si veda Scordino, sopra citata, § 180).
- La Corte osserva che, benché i provvedimenti di sospensione dei lavori fossero stati dichiarati illegittimi e revocati (si veda il paragrafo 11 supra), alla società ricorrente non era stato accordato un risarcimento per i danni subiti. Mentre la richiesta di risarcimento era stata rigettata in relazione al secondo e al terzo provvedimento in quanto non sussisteva alcun nesso causale tra le illegittime sospensioni derivanti da tali provvedimenti e il danno asserito, in relazione al primo provvedimento alla società non era stato concesso un risarcimento soltanto a causa della natura scusabile dell’errore commesso dall’autorità amministrativa (si veda il paragrafo 12 supra). Alla luce di ciò, secondo la Corte, la revoca del primo provvedimento illegittimo non aveva fornito alla società ricorrente una sufficiente riparazione.
- Tale constatazione è sufficiente alla Corte per concludere che la società ricorrente abbia subito un’ingerenza che era manifestamente in violazione del diritto interno e, conseguentemente, incompatibile con il diritto al pacifico godimento dei suoi beni. Tale conclusione rende superfluo accertare se sia stato conseguito un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e i requisiti della protezione dei fondamentali diritti dell’individuo.
- Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in relazione al primo provvedimento di sospensione dei lavori.
ii. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
- In aggiunta, la società ricorrente ha lamentato ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione che, in considerazione del fatto che i giudici nazionali le avevano negato un risarcimento in quanto l’errore dell’autorità amministrativa era stato considerato “scusabile”, essa non aveva avuto la disponibilità di un ricorso interno effettivo in relazione alla sua doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- La Corte ritiene che, alla luce della sua constatazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione date le circostanze del caso di specie (si veda il paragrafo 24 supra), non sia necessario esaminare separatamente la doglianza della società ricorrente ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione (si veda Centro per le risorse giuridiche nell’interesse di Valentin Câmpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08, § 156, CEDU 2014).
iii. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- La società ricorrente ha chiesto 971.574,75 euro (EUR) per il danno patrimoniale e non patrimoniale ed EUR 40.045,55 per le spese sostenute dinanzi alla Corte.
- Il Governo ha sostenuto che la società ricorrente non aveva fornito prove del danno subito.
- La Corte osserva che la costruzione del parco eolico è iniziata in data 9 luglio 2015 ed è stata ultimata in data 29 ottobre 2015 (si vedano i paragrafi 4 e 10 supra) e che, nonostante gli illegittimi provvedimenti di sospensione dei lavori, le autorità nazionali avevano accolto tempestivamente le richieste della società ricorrente di misure provvisorie (si vedano i paragrafi 5 e 8 supra). In assenza di prove che dimostrino i danni subiti dalla società ricorrente, la Corte non discerne alcun nesso causale tra la violazione constatata e l’asserito danno patrimoniale e rigetta tale richiesta. Accorda tuttavia alla società ricorrente EUR 5.000 per il danno non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
- Vista la documentazione di cui è in possesso, la Corte ritiene ragionevole accordare EUR 2.000 per le spese per il procedimento dinanzi alla Corte, oltre l’importo eventualmente dalla società ricorrente a titolo di imposta.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Dichiara ricevibile la doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
- Ritiene che non sia necessario esaminare la ricevibilità e il merito della doglianza ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare alla società ricorrente, entro tre mesi, le seguenti somme:
- EUR 5.000 (cinquemila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
- EUR 2.000 (duemila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto dalla società ricorrente a titolo di imposta, per le spese;
- che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
- che lo Stato convenuto debba versare alla società ricorrente, entro tre mesi, le seguenti somme:
- Respinge la domanda di equa soddisfazione formulata dalla società ricorrente per il resto.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 14 novembre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Liv Tigerstedt Lətif Hüseynov
Cancelliere aggiunto Presidente