Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 27 marzo 2025 - Ricorso n. 30336/22 - Causa Laterza e D'Errico c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA LATERZA E D’ERRICO c. ITALIA

(Ricorso n. 30336/22)

SENTENZA

Art 2 (procedurale) • Indagine non effettiva • Archiviazione del procedimento penale riguardante il decesso di un uomo per una possibile patologia di origine professionale a seguito del rifiuto delle autorità nazionali di proseguire l'indagine • Impossibilità di individuare i responsabili delle eventuali violazioni delle misure di sicurezza a causa della pluralità di superiori gerarchici che rende impossibile stabilire il momento iniziale del processo che ha causato la malattia • Impossibilità di porre rimedio a questa situazione con gli elementi di prova esistenti • Prassi delle giurisdizioni interne relativa a cause simili non seguita nel caso di specie • Necessità di esplicitare i motivi scientifici e/o fattuali o di proseguire le indagini allo scopo di raccogliere altre prove • Giurisdizioni interne che non si sono adoperate in misura sufficiente per accertare i fatti di causa • Decisione di chiudere l'indagine non debitamente motivata

Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

27 marzo 2025

Questa sentenza diverrà definitiva nelle condizioni di cui all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Laterza e D’Errico c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:

Ivana Jelić, presidente,
Erik Wennerström,
Georgios A. Serghides,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, giudici,

e da Ilse Freiwirth, cancelliere aggiunto di sezione,

Visti:

il ricorso (n. 30336/22) presentato contro la Repubblica italiana da due cittadini di questo Stato, il sig. C. Laterza e la sig.ra F. D’Errico («i ricorrenti») che, il 7 giugno 2022, hanno adìto la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

la decisione di comunicare al governo italiano («il Governo») la doglianza presentata sotto il profilo dell’articolo 2 della Convenzione, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,

le osservazioni delle parti,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 4 marzo 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

  1. Il ricorso riguarda l’archiviazione del procedimento penale intentato dai ricorrenti relativamente al decesso del loro congiunto, G.L. Il ricorso pone delle questioni sotto il profilo dell'articolo 2 della convenzione, in particolare per quanto riguarda il rifiuto delle autorità nazionali di proseguire l'indagine per individuare i responsabili del decesso, e la motivazione di tale decisione.

IN FATTO

  1. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1976 e nel 1956 e risiedono a Pulsano, in provincia di Taranto. Sono stati rappresentati dall'avv. L. Esposito, del foro di Taranto.
  2. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia.
  3. I ricorrenti sono rispettivamente il figlio e la moglie di G.L., che è deceduto il 27 luglio 2010 a seguito di un tumore polmonare. Tra il 1980 e il 2004 G.L. era stato operaio a Taranto alle dipendenze dell’Ilva, una società specializzata nella produzione e nella trasformazione dell'acciaio. In precedenza, tra il 1976 e il 1980, aveva lavorato per l’azienda Briotti, una società metallurgica.
  4. Il 13 febbraio 2015 i ricorrenti presentarono una denuncia contro ignoti presso la procura di Taranto per omicidio colposo, ritenendo che il decesso del loro congiunto fosse stato causato da un’esposizione prolungata a sostanze tossiche derivanti dalla produzione dell'acciaio.
  5. Dalla perizia medica allegata alla loro denuncia risultava che G.L. aveva lavorato per vari anni per l'Ilva nel settore della produzione di ghisa e di tubi di acciaio e che, di conseguenza, era stato esposto in maniera continuativa all'amianto e ad altre sostanze tossiche (benzene, idrocarburi e diossine). La perizia indicava che qualsiasi esposizione a sostanze di questo tipo comportava un rischio tumorale, e rinviava in particolare a rapporti relativi all'attività inquinante della società Ilva, tra cui il rapporto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale del Territorio e degli Insediamenti Esposti a Rischio Inquinamento), nonché a uno studio epidemiologico condotto nel 2013 dall'Azienda sanitaria locale di Taranto, nei quali, secondo la perizia, si evidenziava, in riferimento a tutte le persone incluse nello studio, un tasso più elevato di tumori polmonari tra le persone residenti in prossimità dei luoghi delle emissioni nocive. La perizia concludeva che, alla luce dei suddetti dati, poteva essere stabilita l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività della fabbrica Ilva e i casi di tumore polmonare nella provincia di Taranto, e che tale nesso esisteva a fortiori per i dipendenti della fabbrica in questione.
  6. Il 19 marzo 2015 il procuratore chiese al Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria locale (lo «SPESAL») di individuare i datori di lavoro di G.L., di indicare le funzioni svolte da quest’ultimo, di fornire il suo fascicolo sanitario e di verificare le eventuali responsabilità penali correlate all’insorgere o all’aggravarsi della patologia in questione.
  7. Il 23 agosto 2019 lo SPESAL depositò la propria relazione, in cui indicava le mansioni svolte da G.L. per alcuni periodi della sua attività professionale, rilevando, tuttavia, che la società Fintecna, precedentemente chiamata Ilva, non aveva comunicato le informazioni che le erano state richieste per quanto riguarda gli anni in cui G.L. aveva lavorato presso la fabbrica ad essa appartenente e che, di conseguenza, «il ciclo produttivo e soprattutto le mansioni specifiche svolte da G.L. non potevano essere ricostruite con certezza». Inoltre, precisava che non era stato possibile accedere alla documentazione relativa ai periodi durante i quali G.L. aveva lavorato presso la fabbrica Briotti, in quanto nel frattempo quest’ultima era stata chiusa.
  8. Nella relazione si indicava, inoltre, che a partire da un decreto ministeriale del 10 giugno 2014 il tumore polmonare faceva parte delle patologie per le quali, in caso di esposizione all’amianto, l’origine professionale era considerata altamente probabile. Dalla relazione si evinceva altresì che G.L. era un ex fumatore, che aveva ottenuto, per il periodo compreso tra il 1980 e il 1992, l’indennità prevista in caso di esposizione all’amianto, e che non si poteva escludere che egli fosse stato esposto a sostanze cancerogene mentre era in attività presso la fabbrica Briotti. Tuttavia, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (l’«INAIL») non aveva riconosciuto l’origine professionale della patologia.
  9. Dalla relazione dello SPESAL risulta, inoltre che la società Fintecna non aveva fornito a quest’ultimo informazioni relative alla consegna di dispositivi di protezione individuale ai lavoratori nel periodo antecedente al 1995, e che, in una nota datata 23 settembre 2016, la società Ilva aveva indicato che la ricerca di prove relative alla distribuzione di materiale di protezione individuale aveva avuto esito negativo.
  10.  La relazione concludeva che, alla luce delle ricerche effettuate, era impossibile stabilire con ragionevole certezza l'origine professionale della patologia e individuare i responsabili di eventuali violazioni delle misure di sicurezza, tenuto conto del fatto che la documentazione raccolta era insufficiente. Inoltre, dalla relazione emergevano anche i seguenti elementi: non era possibile stabilire il ciclo di produzione e le mansioni specifiche svolte da G.L. tra il 1976 e il 1980, né l'attività professionale di quest'ultimo tra il 1980 e il 2004; era inoltre impossibile verificare se, nelle zone interessate dalle fabbriche in questione, i sistemi di assorbimento delle sostanze inquinanti fossero conformi alle norme generali in materia di igiene sul lavoro; il documento di valutazione dei rischi redatto dall'Ilva risaliva al 2003 e, di conseguenza, i dati in esso contenuti erano senza pertinenza per quanto riguarda l'attività realmente esercitata da G.L. tra il 1994 (anno dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626/94 in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori) e il 2004; infine, non esisteva alcun documento riguardante la formazione dei dipendenti sui rischi specifici, o la distribuzione di dispositivi di sicurezza.
  11. Il 27 agosto 2019 il procuratore chiese l'archiviazione del procedimento, considerando che gli elementi raccolti non dimostravano l'origine professionale della patologia che aveva contratto il de cuius e non permettevano «di individuare gli eventuali responsabili di violazioni delle norme cautelari».
  12. Il 30 settembre 2019 i ricorrenti presentarono opposizione. Essi chiedevano, tra l’altro, che fossero inseriti nel fascicolo la documentazione completa relativa alle mansioni svolte da G.L. per tutto il periodo di esposizione alle sostanze cancerogene, nonché i seguenti documenti, relativi ad altri procedimenti penali pendenti nell'ambito dell'esercizio dell'azione penale contro vari dirigenti dell'Ilva, tra i quali quelli che occupavano tali funzioni quando G.L. lavorava nella fabbrica di questa società: i verbali delle audizioni dei periti, le relazioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (l’«ARPA»), nonché le consulenze di esperti chimici ed epidemiologici redatte nel corso di tali procedimenti. Inoltre, essi chiedevano anche l'audizione di vari testimoni, colleghi di G.L. e medici, nonché l'esecuzione di una perizia allo scopo di verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra la patologia di G.L. e la sua attività professionale e/o l'acquisizione di ulteriori documenti tenuto conto, in particolare, delle lacune che evidenziava a loro avviso la relazione dello SPESAL.
  13. Il 7 febbraio 2022 la giudice per le indagini preliminari, pur considerando che, nonostante il tabagismo di G.L., l'origine professionale della sua patologia, che era multifattoriale, non poteva essere esclusa, respinse l’istanza dai ricorrenti e archiviò il procedimento.
  14. Facendo riferimento ai principi elaborati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 34341 del 3 dicembre 2020 relativa all’azienda Fibronit, in materia di patologie legate all'esposizione all'amianto (paragrafo 21 infra), la giudice ritenne che, tenuto conto della pluralità di persone di volta in volta responsabili dell'applicazione delle misure cautelari durante il periodo in contestazione, era necessario, ai fini dell'accertamento di una responsabilità penale nel caso di specie: «individuare il momento in cui ha avuto inizio il processo causale, non potendosi certamente pervenire ad una indistinta e massificata affermazione di responsabilità in ragione della difficoltà storica ed oggettiva di individualizzare l’accertamento della causalità, rivelatrice – essa stessa – dell’impossibilità di datare il momento della induzione».
  15. Inoltre, essa considerò che gli elementi di prova indicati nell’atto di opposizione dei ricorrenti non erano tali da modificare questa conclusione in ragione della «impossibilità di individuare, in un contesto caratterizzato dal susseguirsi di diversi soggetti nelle posizioni di garanzia, il momento in cui la dose cosiddetta «innescante» sia stata assorbita dal lavoratore e – di conseguenza – l’identificazione del singolo titolare della posizione di garanzia rispetto alla stessa fonte di rischio in quello specifico momento (...)».

LA PRASSI INTERNA PERTINENTE

  1. A seguito dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero in alcuni casi di decessi causati da patologie legate a un'esposizione all'amianto, le giurisdizioni penali interne hanno esaminato nel merito varie cause di questo tipo, alcune delle quali relative alla società Ilva, nelle quali le vittime avevano lavorato in vari stabilimenti o avevano avuto di volta in volta come superiori gerarchici, all'interno dello stesso stabilimento, più responsabili delle misure di sicurezza.
  2. Alla luce di queste cause, la questione fondamentale da risolvere ai fini dell'accertamento della responsabilità penale è se le patologie dei lavoratori interessati possano essere causate da un'esposizione all’amianto durante i periodi in cui gli imputati erano preposti alle misure di sicurezza (si vedano, per esempio, la sentenza n. 34341 della Corte di Cassazione del 3 dicembre 2020, riguardante il decesso di ex dipendenti dello stabilimento Fibronit (paragrafo 21 infra), e la sentenza n. 10209 emessa dalla Corte di Cassazione il 17 marzo 2021 nel processo cosiddetto «Montefibre bis»).
  3. Dalle sentenze in questione risulta che, a tale riguardo, sono applicate due teorie. La prima, che è la meno applicata nella prassi giudiziaria interna, è quella della cosiddetta «dose innescante», secondo la quale ai fini del nesso di causalità sono prese in considerazione soltanto le esposizioni alle sostanze nocive, che si ritiene abbiano contribuito a scatenare la patologia. La seconda teoria, che è la più diffusa nella giurisprudenza interna, è quella della cosiddetta «dose correlata», che è stata sostenuta in uno studio del 2015 intitolato «III Italian Consensus Conference on Malignant Pleural Mesothelioma» e secondo la quale, invece, anche le esposizioni all'amianto sopraggiunte dopo l’insorgere della patologia e durante la fase cosiddetta di induzione della malattia sono considerate avere un nesso di causalità con quest'ultima, nella misura in cui contribuiscono ad accelerarne il progresso («effetto acceleratore»).
  4. Secondo la suddetta giurisprudenza, il giudice di merito, attraverso un'analisi approfondita della letteratura scientifica pubblicata nel suddetto ambito e con l’aiuto di esperti qualificati e indipendenti, ha il compito di valutare l'applicabilità delle teorie esistenti in materia, di scegliere la più pertinente e di applicare i principi così individuati alle circostanze del caso di specie, così come risultanti dall’indagine, al fine di determinare le esposizioni alla sostanza nociva che presentano un nesso di causalità con la patologia.
  5. Nella sentenza n. 34341 del 3 dicembre 2020 relativa al decesso di alcuni ex dipendenti dello stabilimento Fibronit (sopra citata, paragrafi 15 e 18 supra), la Corte di Cassazione, in merito alla teoria cosiddetta della «dose correlata», ha affermato quanto segue:

«(...) sul piano della causalità generale dell'esposizione all'amianto, la teoria dose-correlata, prescelta e accreditata in particolare dalla III Consensus Conference (...), indica il susseguirsi di due fasi distinte: quella della c.d. induzione (...) in cui ogni successiva esposizione è rilevante sul piano causale ai fini del prodursi del mesotelioma pleurico maligno; e la fase della c.d. progressione (...), in cui il processo carcinogenetico è irreversibile e ogni successiva esposizione all'amianto è ormai irrilevante. Lo spartiacque fra le due fasi – ossia il momento in cui termina la fase dell'induzione e quello dopo il quale si colloca la fase della progressione (...) – è costituito dal c.d. «failure time», che segna il momento a partire dal quale le ulteriori esposizioni all'amianto sono prive di rilevanza causale.

(...)

Nel caso in cui (...) le vittime siano state esposte all'amianto per periodi assai prolungati in cui si siano succeduti più titolari di posizioni di garanzia, all'interno dei quali si colloca quello in cui gli imputati avevano assunto la qualità di garanti, occorre stabilire se sia possibile affermare che quest'ultimo periodo fosse sovrapponibile in tutto o in parte con la fase dell'induzione: quesito alla cui risposta è legata, sul piano logico, la possibilità di attribuire rilievo eziologico alle condotte commissive od omissive attribuite agli imputati in quella fase».

  1. Nell'ambito della metodologia stabilita dalla Corte di Cassazione (paragrafo 20 supra), i giudici di merito, in alcuni casi, hanno semplicemente respinto la validità della teoria cosiddetta della «dose correlata» o dell'«effetto acceleratore» all’esito dell’esame dei dati scientifici raccolti nell'ambito del processo, o hanno in ogni caso rilevato l'assenza di indicazioni scientifiche riguardanti la durata del periodo di induzione. Di conseguenza, hanno concluso che il nesso di causalità tra le esposizioni che hanno avuto luogo nel periodo in cui gli imputati erano incaricati delle misure di sicurezza e il decesso delle vittime non poteva essere accertato (si vedano, per esempio, le sentenze nn. 4988 e 4901 emesse dal tribunale di Milano rispettivamente il 15 luglio 2015 e il 12 maggio 2017, e la sentenza n. 2891 emessa dalla corte d'appello di Torino il 12 ottobre 2018).
  2. In altri casi, i giudici di merito hanno invece aderito alla teoria della «dose correlata» all'esito del dibattimento, ritenendo che fosse possibile determinare il periodo corrispondente alla fase di induzione e, dunque, i responsabili delle violazioni delle misure cautelari (si vedano, per esempio, le sentenze della corte d'appello di Lecce n. 563 del 19 settembre 2017, relativa allo stabilimento Ilva, della corte d'appello di Torino n. 4217/2012 del 21 luglio 2015, emessa nella causa cosiddetta «Montefibre bis», e della corte d'appello di Milano del 21 marzo 2019, riguardante il caso Fibronit).
  3. Nella sentenza n. 10209 del 17 marzo 2021 (sopra citata, paragrafo 18 supra), la Corte di Cassazione ha inoltre precisato che non aveva il compito di privilegiare questa o quella teoria, ma piuttosto di verificare se la valutazione operata dal giudice di merito all'esito dell'esame dei dati scientifici raccolti nel procedimento in questione, da un lato, e della loro applicazione nel caso di specie, dall'altro, fosse corretta dal punto di vista metodologico, o in altre parole se la verifica che era stata fatta per quanto riguarda il nesso di causalità potesse essere considerata razionale.

IN DIRITTO

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE
  1. I ricorrenti contestano il rifiuto delle autorità nazionali di proseguire l'indagine sul decesso di G.L., rimproverando alle stesse, in particolare, di avere archiviato il caso senza tenere conto della perizia che indicava la correlazione tra la patologia di G.L. e la sua esposizione alle sostanze nocive durante la sua attività professionale. I ricorrenti ritengono, inoltre, che chiudendo l'indagine le autorità hanno rinunciato ad analizzare le prove che avrebbero permesso, a loro avviso, di individuare le persone responsabili dell'applicazione delle misure di sicurezza all'interno della fabbrica. Essi invocano l'articolo 2 della Convenzione, così formulato:

«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge (...)»

  1. Sulla ricevibilità
  1. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento dei ricorsi interni, argomentando che i ricorrenti avrebbero potuto intentare un'azione di risarcimento contro le amministrazioni locali e centrali per omissioni relative all'inquinamento ambientale. A tale riguardo, il Governo cita quattro sentenze emesse dal tribunale di primo grado di Roma in merito a delle istanze di risarcimento presentate da alcuni proprietari di aziende agricole nei confronti di varie amministrazioni pubbliche, relativamente a danni morali e materiali asseritamente causati dall'inquinamento del fiume Sacco. Il Governo cita, inoltre, una sentenza relativa alle attività inquinanti di una fabbrica di smaltimento rifiuti nella quale la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice ordinario fosse competente.
  2. I ricorrenti replicano che l'articolo 35 § 1 della Convenzione impone l'esaurimento dei ricorsi pertinenti, adeguati ed effettivi per porre rimedio alle violazioni dedotte della Convenzione. Essi precisano che, nel caso di specie, cercavano non di far valere delle pretese di carattere civile, ma di ottenere l'avvio di un procedimento penale nei confronti dei responsabili del decesso di G.L., e sostengono che la via penale rappresentava dunque il ricorso pertinente e adeguato che poteva porre rimedio alle violazioni denunciate. Essi ne deducono che non erano tenuti a intentare un procedimento civile di risarcimento.
  3. La Corte sottolinea anzitutto che, per determinare se un procedimento interno costituisce, ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, un ricorso effettivo che i ricorrenti devono esperire, si deve tenere conto di un certo numero di fattori, tra i quali la doglianza del ricorrente, la portata degli obblighi che la disposizione della Convenzione in questione impone allo Stato, i ricorsi disponibili nello Stato convenuto e le circostanze particolari del caso (Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo [GC], n. 56080/13, § 134, 19 dicembre 2017).
  4. La Corte rammenta, inoltre, che una persona che ha più ricorsi interni a disposizione ha il diritto, ai fini dell'esaurimento dei ricorsi interni, di sceglierne uno che possa portare alla riparazione della sua doglianza principale. In altre parole, quando un ricorso è stato esperito, non è obbligatorio avvalersi di un altro ricorso il cui scopo è praticamente lo stesso (Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC], n. 41720/13, 177, e la giurisprudenza ivi citata).
  5. Nella fattispecie, si deve anzitutto rammentare che la doglianza dei ricorrenti verte precisamente sul rifiuto delle autorità interne di proseguire l'indagine e sui motivi che stanno alla base di tale rifiuto. In ogni caso, la Corte considera che la via penale scelta dai ricorrenti non è sembrata irragionevole alle autorità nazionali, che per un lasso di tempo non trascurabile hanno ritenuto non doversi condurre un'indagine penale in tale causa. La Corte non vede dunque alcun motivo per considerare che i ricorrenti abbiano agito in maniera inappropriata quando hanno scelto di intentare un procedimento sulla base del codice di procedura penale (ibidem, § 176). Di conseguenza, essa respinge l'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento dei ricorsi interni.
  6. Constatando, inoltre, che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.
  1. Sul merito
  1. Tesi delle parti
  1. I ricorrenti
  1. I ricorrenti ribadiscono la loro doglianza, affermando che l’indagine non è stata sufficientemente approfondita in quanto le autorità nazionali non avrebbero tenuto conto della perizia che conteneva, a loro parere, degli elementi che giustificavano il proseguimento delle indagini. Essi considerano, in particolare, che non era impossibile individuare i responsabili del decesso del loro congiunto, e ritengono che le suddette autorità non avrebbero dovuto porre fine al procedimento, a maggior ragione in quanto, argomentano, la giudice per le indagini preliminari non aveva escluso l’origine professionale della patologia del de cuius.
  1. Il Governo
  1. Il Governo ritiene che l’indagine sia stata adeguata ed effettiva, e afferma che il procuratore della Repubblica ha richiesto l’archiviazione in quanto gli elementi di prova raccolti non erano sufficienti per sostenere l’accusa, argomentando che i ricorrenti hanno avuto la possibilità di opporsi alla decisione in questione. Il Governo aggiunge che le loro argomentazioni, peraltro, sono state debitamente esaminate dalla giudice per le indagini preliminari, la quale ha respinto l’opposizione con una decisione che il Governo considera adeguata e dettagliata, precisando, a tale proposito, che quest’ultima si è basata, in particolare, sull’assenza di elementi che dimostrano un nesso di causalità tra un’esposizione del de cuius a sostanze nocive quando lavorava presso l’Ilva e la sua patologia. Il Governo considera che, in questo contesto, ulteriori indagini non avrebbero permesso di ottenere elementi utili.
  2. Inoltre, il Governo argomenta che, in cause simili, le autorità hanno proseguito l’indagine, il che dimostrerebbe che queste ultime non esitano ad agire quando gli elementi di prova sono sufficienti.
  3. A suo parere, l’archiviazione nella presente causa era dovuta alle specificità del caso, le quali, afferma, non permettevano di individuare la o le persone responsabili del decesso del de cuius. Il Governo ritiene dunque che non si possa ascrivere una qualsiasi inerzia alle autorità.
  1. Valutazione della Corte
  1. Principi generali
  1. La Corte rammenta che l'obbligo che ha lo Stato di proteggere il diritto alla vita implica non soltanto gli obblighi positivi materiali, ma anche l'obbligo positivo procedurale di vigilare affinché sia istituito, per i casi di decesso, un sistema giudiziario effettivo e indipendente. Questo sistema può variare a seconda delle circostanze, ma deve permettere a breve termine di accertare i fatti, di costringere i responsabili a renderne conto, e di fornire alle vittime una riparazione adeguata. L’articolo 2 può, o addirittura deve in alcune circostanze, comportare un meccanismo di repressione penale. Per esempio, un'indagine di natura penale risulta in genere necessaria quando la morte è stata inflitta volontariamente. In caso di omicidio colposo, si può ritenere soddisfatto l'obbligo relativo all'esistenza di un sistema giudiziario effettivo se quest'ultimo offre ai congiunti della vittima un ricorso dinanzi alle giurisdizioni civili, da solo o congiuntamente con un ricorso dinanzi alle giurisdizioni penali, che possa portare all'accertamento delle eventuali responsabilità e al riconoscimento di una riparazione civile adeguata (Nicolae Virgiliu Tănase, sopra citata, § 137 e 157-159, 25 giugno 2019 e la giurisprudenza citata).
  2. Le esigenze dell'articolo 2 includono, tra l'altro, che l'indagine sia «approfondita», il che significa che le autorità devono sempre adoperarsi per scoprire cosa è successo, e non devono basarsi su conclusioni affrettate o infondate per chiudere le indagini o per giustificare le loro decisioni (ibidem, § 166). Le autorità devono adottare ogni misura ragionevole in loro potere per ottenere le prove relative ai fatti in questione. Qualsiasi lacuna dell'indagine che riduca la capacità di quest'ultima di accertare le cause del danno o l'identità dei responsabili rischia di non rispettare la norma di effettività richiesta (Elena Cojocaru c. Romania, n. 74114/12, § 113, 22 marzo 2016).
  3. Lo stesso vale, in particolare, in materia di esercizio di attività industriali pericolose, in cui la Corte ha dichiarato che il sistema giudiziario richiesto dall'articolo 2 deve essere «di natura tale da garantire la repressione penale degli attentati alla vita dovuti a un'attività pericolosa, se e nella misura in cui i risultati delle indagini giustificano tale repressione» (Öneryıldız c. Turchia [GC], n. 48939/99, § 94, CEDU 2004-XII). Essa ha poi richiamato il suddetto principio in cause nelle quali non era in gioco la responsabilità delle autorità, ma quella di un privato che aveva deliberatamente e in maniera sconsiderata violato gli obblighi che ad esso incombevano in virtù della legislazione applicabile (Smaltini c. Italia, (dec.), n. 43961/09, §§ 7-8 e 53, 24 marzo 2015, e Sinim c. Turchia, n. 9441/10, § 62-63, 6 giugno 2017).
  4. La Corte ha dunque il compito di verificare «se e in quale misura si possa considerare che le giurisdizioni (...) hanno sottoposto il caso di cui sono investite all'esame scrupoloso che richiede l'articolo 2 della Convenzione, affinché la forza di dissuasione del sistema giudiziario messo in atto e l’importanza del ruolo che quest'ultimo deve svolgere nella prevenzione delle violazioni del diritto alla vita non siano ridotte» (Öneryıldız, sopra citata, § 96, Boudaïeva e altri c. Russia, nn. 15339/02 e altri 4, § 145, CEDU 2008 (estratti), Kolyadenko e altri c. Russia, nn. 17423/05 e altri 5, § 193, 28 febbraio 2012, e Brincat e altri c. Malta, nn. 60908/11 e altri 4, § 121, 24 luglio 2014).
  1. Applicazione dei principi nel caso di specie
  1. La Corte osserva che la doglianza dei ricorrenti riguarda il rifiuto delle autorità giudiziarie interne di proseguire l'indagine a causa di una impossibilità di individuare i responsabili delle presunte violazioni delle misure di sicurezza.
  2. Si deve rammentare che la Corte non è tenuta a rispondere alle questioni di diritto interno riguardanti la responsabilità penale individuale, la cui valutazione è di competenza dei giudici nazionali, e che non rientra nelle sue attribuzioni emettere verdetti di colpevolezza o di innocenza a questo proposito (Öneryıldız, sopra citata, § 116). La Corte non ha nemmeno il compito di indicare alle autorità nazionali le misure istruttorie da adottare in un determinato caso (Kotenok c. Russia, n. 50636/11, § 77, 23 marzo 2021).
  3. Nel caso di specie, il ruolo della Corte è esaminare se i giudici nazionali abbiano sottoposto la presente controversia all'esame scrupoloso che richiede l'articolo 2 della Convenzione. In altri termini, tenuto conto dell'oggetto della denuncia dei ricorrenti, si deve valutare se, nell'ambito del procedimento intentato da questi ultimi, le autorità giudiziarie abbiano fatto quanto si poteva ragionevolmente attendere da esse per individuare i responsabili delle eventuali violazioni delle misure di sicurezza (Elena Cojocaru, sopra citata, § 113, e Smaltini, sopra citata, § 56).
  4. A questo proposito, la Corte osserva che i giudici interni si sono espressi molte volte, nei processi relativi alla responsabilità penale di dirigenti di stabilimenti i cui operai sono stati esposti all'amianto, sulla questione della pluralità dei soggetti potenzialmente responsabili della violazione di norme cautelari, e sono giunte a soluzioni diverse per quanto riguarda la possibilità di stabilire, in ciascun caso di specie, il momento che corrisponde all'origine della malattia e, dunque, di pronunciarsi sulla responsabilità della persona incaricata di far rispettare le misure di sicurezza durante il periodo considerato (paragrafi 17-24 supra).
  5. Dall'analisi della suddetta giurisprudenza risulta che, a prescindere dalla soluzione adottata, spetta al giudice di merito, al fine di individuare le esposizioni alla sostanza nociva che presentano un nesso di causalità con la patologia in contestazione, prendere in considerazione gli studi scientifici esistenti in materia, di cui sia a conoscenza grazie a relazioni di esperti eseguite nell'ambito del procedimento, prendere posizione rispetto alle stesse e applicare ai fatti di causa, così come risultano dalle indagini, i principi così fissati. A questo riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato in particolare quanto segue:

«S'intende che tale problema di fondo può trovare adeguata soluzione, nell'ambito della singola vicenda processuale, selezionando e quindi individuando la legge scientifica di copertura ritenuta idonea; facendo buon governo, in sede applicativa, dei principi che la sorreggono; e dando veste argomentativa alla soluzione così raggiunta, alla luce delle emergenze fattuali ricavabili dall'istruttoria e caratterizzanti il caso concreto, nell'ambito delle quali collocare i suddetti principi» (sentenza n. 34341, 3 dicembre 2020, sopra citata, paragrafi 15, 18 e 21 supra).»

  1. Ora, nella presente causa, il procedimento penale intentato dai ricorrenti è stato archiviato a seguito dell'impossibilità di pronunciarsi sul momento iniziale del processo causale, da un lato, e di porre rimedio a questa situazione con gli elementi di prova indicati nell'atto di opposizione degli interessati, dall'altro, in ragione della «impossibilità di individuare, in un contesto caratterizzato dal susseguirsi di diversi soggetti nelle posizioni di garanzia, il momento in cui la dose cosiddetta «innescante» sia stata assorbita dal lavoratore e – di conseguenza – l’identificazione del singolo titolare della posizione di garanzia rispetto alla stessa fonte di rischio in quello specifico momento (...)» (paragrafo 16 supra).
  2. Tuttavia, la Corte osserva che, contrariamente a quanto raccomandato dalla prassi giudiziaria interna, la conclusione delle autorità nazionali non era basata su alcuna perizia relativa agli studi scientifici condotti nel settore in questione, né su una qualsiasi spiegazione scientifica o circostanza specifica del caso di specie che avrebbe impedito di definire il periodo di esposizione alle sostanze nocive da prendere in considerazione per determinare il nesso di causalità con la patologia di G.L. Perciò, da un lato, constatando che l'ordinanza di archiviazione non rende conto del dibattito scientifico e giudiziario esistente all'epoca in materia, la Corte considera che la giudice per le indagini preliminari non abbia sufficientemente chiarito l'approccio seguìto ai fini della determinazione del criterio scientifico da applicare nella sua decisione. Dall’altro, tenuto conto dell'assenza di qualsiasi riferimento agli elementi fattuali emersi dall'indagine per quanto riguarda la situazione del de cuius, la Corte non può condividere l'argomentazione del Governo secondo la quale la decisione di archiviazione si fondava sulle circostanze specifiche del caso.
  3. A questo proposito, la Corte prende atto che, nel loro atto di opposizione all'archiviazione, i ricorrenti hanno chiesto che fossero acquisite le relazioni scientifiche ed epidemiologiche eseguite in procedimenti penali simili, e che fosse disposta una perizia relativa alla storia clinica e alla patologia di G.L., e osserva che l'istanza è stata rigettata in quanto, in ogni caso, acquisire ulteriori prove non avrebbe permesso di individuare il momento in cui era stata assorbita «la dose cosiddetta innescante» della malattia. Si deve constatare, tuttavia, che, pur ritenendo che il fascicolo non permettesse di pronunciarsi sul momento iniziale del processo causale, la giudice per le indagini preliminari ha respinto l'istanza volta all’acquisizione di nuove prove al fine di chiarire il punto in questione, e non ha disposto che fossero condotte ulteriori indagini.
  4. La Corte osserva, peraltro, che la relazione presentata dallo SPESAL evidenziava varie lacune nella ricostruzione della carriera di G.L., dovute soprattutto all’impossibilità di avere accesso a documenti idonei a chiarire questo aspetto della causa (paragrafo 8 supra).
  5. La Corte considera che, tenuto conto della lacunosità della suddetta relazione, e degli elementi forniti dai ricorrenti, ai quali peraltro non viene fatto alcun riferimento nell'ordinanza di archiviazione, sarebbe stato necessario esplicitare le ragioni scientifiche e/o fattuali della pretesa impossibilità di determinare il momento iniziale del processo causale o, qualora non fosse possibile, proseguire le indagini allo scopo di acquisire ulteriori prove per determinare, in applicazione della teoria scientifica scelta, il periodo corrispondente alle esposizioni alla sostanza nociva che presentavano un nesso di causalità con la patologia in questione, e individuare le persone responsabili delle misure di sicurezza nello stesso periodo. Ora, nel caso di specie, la decisione di archiviare il procedimento si fonda su un ragionamento circolare, secondo il quale in ragione della pluralità di persone responsabili delle misure di sicurezza, era necessario individuare il momento iniziale del processo causale, ma, a causa di questa pluralità, era impossibile individuare tale momento.

Pertanto, dall'ordinanza in contestazione risulta che, in relazione alla difficoltà di individuare il nesso di causalità, la circostanza addotta per giustificare l'archiviazione del procedimento era la pluralità di dirigenti che sono stati superiori gerarchici di G.L. Tuttavia, la Corte ritiene che, in un contesto come questo, tenuto conto della giurisprudenza interna in materia e del fatto che l'origine professionale della patologia di G.L. non era stata esclusa a priori (paragrafo 14 supra), la determinazione delle esposizioni alla sostanza nociva che presentavano un nesso di causalità con la patologia del de cuius avrebbe potuto essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte del giudice di merito, allo scopo di individuare i responsabili di eventuali violazioni delle misure di sicurezza.

  1. Senza speculare sull'esito di un supplemento di indagine e, in particolare, sulle misure istruttorie che avrebbero dovuto essere ordinate, gli elementi che precedono, nonché il carattere non decisivo delle argomentazioni addotte dal Governo, permettono alla Corte di concludere che le giurisdizioni interne non si sono adoperate in misura sufficiente per accertare i fatti di causa, e che la decisione di chiudere l'indagine non è stata debitamente motivata. Di conseguenza, l'indagine non è stata effettiva.
  2. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte conclude che vi è stata violazione dell'elemento procedurale dell'articolo 2 della Convenzione.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione:

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

  1. I ricorrenti non hanno presentato alcuna domanda di equa soddisfazione. Di conseguenza, la Corte ritiene non doversi accordare loro alcuna somma a questo titolo.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ 

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’elemento procedurale dell’articolo 2 della Convenzione.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 27 marzo 2025, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Ivana Jelić
Presidente

Ilse Freiwirth
Cancelliere