Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 aprile 2025 - Ricorsi nn. 24101/23 e 27168/23 - Causa Piazza e Brusciano c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA PIAZZA E BRUSCIANO c. ITALIA
(Ricorsi nn. 24101/23 e 27168/23)
SENTENZA
STRASBURGO
3 aprile 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Piazza e Brusciano c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Georgios A. Serghides, presidente,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 13 marzo 2025,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avv. G. Pasquariello, del foro di Caserta.
- I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni. Inoltre, essi presentano anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.
IN DIRITTO
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
- I ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
- Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
- Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
- I ricorrenti hanno formulato altre doglianze che sollevano anch’esse delle questioni in riferimento alla Convenzione, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche tali doglianze rivelano delle violazioni dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella sentenza Ventorino (sopra citata).
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,
- Decide di unire i ricorsi;
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;
- Dichiara che vi sono state delle violazioni dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione per quanto riguarda le altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata);
- Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 3 aprile 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Cancelliere aggiunto f.f. Presidente
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
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N. |
Numero e data di presentazione del ricorso |
Nome del ricorrente e anno di nascita |
Nome e città del rappresentante |
Provvedimento giudiziario interno pertinente |
Data di inizio della mancata esecuzione |
Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell’esecuzione |
Ingiunzione delle giurisdizioni interne |
Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata |
Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)[1] |
Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro)[2] |
|
1. |
24101/23 13/06/2023 |
Raffaele PIAZZA 1967 |
Pasquariello Gianpiero Caserta |
Tribunale di Santa Maria C.V., R.G. 3229/2012, 10/01/2013 Tribunale di Santa Maria C.V., R.G. 500330/2013, 28/02/2014 Tribunale di Santa Maria C.V., R.G. 500331/2013, 28/02/2014 Tribunale amministrativo della Campania, R.G. 4994/2020, 21/05/2021 |
10/01/2013 28/02/2014 28/02/2014 21/05/2021 |
in corso Più di 12 anni e 28 giorni in corso Più di 10 anni e 11 mesi e 10 giorni in corso Più di 10 anni e 11 mesi e 10 giorni in corso Più di 3 anni e 8 mesi e 17 giorni |
Provincia di Caserta, pagamento degli onorari di avvocato antistatario. Provincia di Caserta, pagamento degli onorari di avvocato antistatario. Provincia di Caserta, pagamento degli onorari di avvocato antistatario. Ministero della difesa, pagamento delle prestazioni professionali. |
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali |
2.265 |
250 |
|
2. |
27168/23 07/07/2023 |
Flavio BRUSCIANO 1976 |
Pasquariello Gianpiero Caserta |
Tribunale di Santa Maria C.V., R.G. 3847/2012, 07/06/2013 Tribunale di Napoli Nord, R.G.E. 856/2015, 09/11/2015 Tribunale di Napoli Nord, R.G. 10731/2015, 12/12/2017 |
07/06/2013 09/11/2015 12/12/2017 |
in corso Più di 11 anni e 8 mesi in corso Più di 9 anni e 2 mesi e 29 giorni in corso Più di 7 anni e 1 mese e 26 giorni |
Comune di Cancello ed Arnone, pagamento degli onorari di avvocato antistatario. Comune di San Felice a Cancello, pagamento degli onorari di avvocato antistatario. Comune di San Felice a Cancello, pagamento degli onorari di avvocato antistatario. |
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali |
7.800 |
250 |
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.