Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 gennaio 2025 - Ricorso n. 361/24 e altri 5 ricorsi - Causa Costruzioni DE.M.AL e altri c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 361/24 e altri 5 ricorsi – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

23 gennaio 2025

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Costruzioni DE.M.AL. S.r.l. c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Georgios A. Serghides, presidente,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, giudici

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 19 dicembre 2024,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Per quanto riguarda il ricorso n. 4130/24, il procedimento interno è stato avviato dal ricorrente sig. G. D’Ambrosio, e dal sig. D. D’Ambrosio. Il sig. D. D’Ambrosio è deceduto il 9 luglio 2022. Il ricorso dinanzi alla Corte è stato presentato dai suoi eredi nel loro proprio nome (si veda la tabella allegata).
  3. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto. I ricorrenti lamentano altresì, sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, l’impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione dei suddetti provvedimenti ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000, e presentano una doglianza anche sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 E DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE, E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
  1. I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore, e l’impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Essi invocano l’articolo 6 § 1 della Convenzione, e l’articolo 1 del Protocollo n. 1. Nei ricorsi 361/24, 861/24, 2979/24, e 8281/24, i ricorrenti invocano anche l’articolo 13 della Convenzione.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. La Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, i provvedimenti interni emessi in favore dei ricorrenti rimangono non eseguiti per vari anni. Inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, i ricorrenti si trovano nell’impossibilità di avviare dei procedimenti di esecuzione.
  4. Nelle sentenze di principio De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, n. 43892/04, 24 settembre 2013, Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  5. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti, e abbiano invece limitato in maniera sproporzionata il diritto di accesso a un tribunale di questi ultimi.
  6. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, a causa della mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti.
  7. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente la doglianza formulata dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e, per quanto riguarda i ricorsi nn. 361/24, 861/24, 2979/24, e 8281/24, sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione.

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che tali ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale;
  4. Dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
  5. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
  6. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 23 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Georgios A. Serghides
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
 

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e violazione del diritto di accesso a un tribunale)

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Giurisprudenza

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente/nucleo familiare

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

361/24

14/12/2023

COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.

1990

Biondi Pasquale

Telese Terme

Tribunale di Benevento,

R.G. 3980/2018, 30/08/2021

30/08/2021

in corso

Più di 3 anni e 3 mesi e

3 giorni

Comune di San Lorenzo Maggiore

Risarcimento per responsabilità contrattuale e spese giudiziarie

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

4.800

250

2.

429/24

18/12/2023

Giuseppe D’AMBROSIO

1945

Fimmanò Domenico

Frattamaggiore

Corte d’appello di Napoli,

R.G. 5510/2016, 24/09/2021

25/03/2022

in corso

Più di 2 anni e 8 mesi e

8 giorni

Comune di

Orta di Atella

Indennità di espropriazione e spese giudiziarie

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

4.000

250

3.

861/24

27/11/2023

(3 ricorrenti)

Daniela SARRACINO

1970

Emilio FABOZZI

1974

Maurizio ZEOLI

1966

Romano Giovanni

Benevento

Tribunale di Benevento,

R.G. 4873/2015, 12/02/2018

12/02/2018

in corso

Più di 6 anni e 9 mesi e

21 giorni

Comune di Benevento

Pagamento per prestazioni professionali

(sig. Fabozzi) e pagamento di onorari di avvocato antistatario (sig.ra Sarracino e sig. Zeoli)

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

9.600

per il ricorrente

sig. Fabozzi

1.600

Congiuntamente per i ricorrenti

sig.ra Sarracino e sig. Zeoli

250

4.

2979/24

15/01/2024

Giovanni MIRACOLO

1959

Romano Giovanni

Benevento

Tribunale di Benevento,

R.G. 2276/09, 18/06/2015

03/02/2016

in corso

Più di 8 anni e 10 mesi

Comune di Benevento

Retribuzione per la rappresentanza del comune in un procedimento giudiziario

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

9.600

250

5.

4130/24

30/01/2024

(5 ricorrenti)

Giuseppe D’AMBROSIO

1945

Nucleo familiare

Emilia D’AMBROSIO

1974

Francesco D’AMBROSIO

1976

Marina Concetta D’AMBROSIO

1983

Angela PALMA

1948

Fimmanò Domenico

Frattamaggiore

Corte d’appello di Napoli,

R.G. 4056/2008, 30/08/2010

25/08/2017

in corso

Più di 7 anni e 3 mesi e

8 giorni

Comune di

Orta di Atella.

Indennità di espropriazione

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

9.600

per il ricorrente

G. D’Ambrosio

9.600

Congiuntamente per i ricorrenti

E. D’Ambrosio,

F. D’Ambrosio, M.C. D’Ambrosio

e A. Palma

250

6.

8281/24

11/03/2024

BUILDING AND PROJECT S.R.L.

2012

Romano Giovanni

Benevento

Corte d’appello di Napoli,

R.G. 3746/2019, 22/12/2020

22/12/2020

in corso

Più di 3 anni e 11 mesi e

11 giorni

Comune di Benevento

Pagamento di spese giudiziarie

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

5.600

250


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.