Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 14 novembre 2024 - Ricorso n. 56161/19 - Causa Studio medico odontoiatrico Dr Crusi s.r.l. c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA STUDIO MEDICO-ODONTOIATRICO DR. CRUSI S.R.L. c.ITALIA
(Ricorso n. 56161/19)
SENTENZA
STRASBURGO
14 novembre 2024
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Studio Medico-Odontoiatrico Dr. Crusi S.r.l. c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un comitato composto da:
Lətif Hüseynov, Presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
visto il ricorso (n. 56161/19) proposto contro la Repubblica italiana con il quale, in data 15 ottobre 2019, una società italiana, lo Studio Medico-Odontoiatrico Dr. Crusi S.r.l. (“la società ricorrente”), rappresentata dall’avvocato F. Cantobelli del foro di Lecce, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, Sig. L. D’Ascia;
viste le osservazioni formulate dal Governo;
vista la decisione di rigettare l’eccezione sollevata dal Governo all’esame del ricorso da parte di un Comitato;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 17 ottobre 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
OGGETTO DELLA CAUSA
- La causa concerne la decisione dei tribunali interni di rigettare la richiesta di risarcimento della società ricorrente per il danno subito in conseguenza di una decisione amministrativa illegittima.
- La società ricorrente gestisce uno studio dentistico.
- In data 12 novembre 2007 la società ricorrente ottenne un accreditamento dal Servizio sanitario nazionale che le consentiva di stipulare contratti per la fornitura di servizi sanitari alle aziende sanitarie locali.
- In data 20 settembre 2011 le autorità sanitarie della Regione Puglia emisero la determinazione dirigenziale n. 227, una decisione amministrativa che revocava l’accreditamento presso il Servizio sanitario nazionale della società ricorrente.
- In data 28 novembre 2013 il Consiglio di Stato ritenne illegittima la determinazione dirigenziale n. 227 (sentenza n. 5690/2013). La società ricorrente successivamente promosse un procedimento dinanzi ai tribunali interni mirante a ottenere un risarcimento per la revoca dell’accreditamento.
- In data 17 ottobre 2018 il Consiglio di Stato rigettò la richiesta di risarcimento della società ricorrente, ritenendo che l’autorità amministrativa che aveva adottato la decisione illegittima non avesse colpa in quanto aveva commesso “un errore scusabile”, dovuto alla mancanza di chiarezza della normativa applicabile.
- Invocando l’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, la società ricorrente ha lamentato il rigetto della sua richiesta di risarcimento da parte dei tribunali interni.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
- La società ricorrente ha lamentato che la decisione dei tribunali interni di rigettare la sua richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza della decisione amministrativa illegittima costituiva un’ingerenza sproporzionata nei suoi “beni”.
- La Corte osserva che tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 lettera a) della Convenzione, e che essa non incorre in altri motivi di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
- I principi generali per determinare se, in assenza di riparazione, un’ingerenza illegittima imponga un onere individuale eccessivo sono stati riassunti nelle cause Immobiliare Saffi c. Italia ([GC], n. 22774/93, §§ 57-59, CEDU 1999-V), Iatridis c. Grecia([GC], n. 31107/96, § 58, CEDU 1999-II), Scordino c. Italia (n. 1) ([GC], n. 36813/97, § 180, CEDU 2006-V) e Gashi c. Croazia (n. 32457/05, § 40-41, 13 dicembre 2007).
- La Corte ribadisce che il primo e più importante requisito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 è che ogni ingerenza di un’autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni debba essere legittima.
- La Corte osserva che nel caso di specie è pacifico che la decisione amministrativa fosse illegittima ai sensi del diritto interno, come accertato dai tribunali interni (si veda il paragrafo 5 supra).
- La Corte ha precedentemente stabilito che il carattere scusabile di un errore commesso dalle autorità interne non giustifica un’ingerenza nei diritti di proprietà e che non devono essere i ricorrenti a sopportare le conseguenze di tali errori (si vada, mutatis mutandis, Gashi, sopra citata, § 40). Inoltre, nel caso l’errore sia la conseguenza di una mancanza di chiarezza della normativa applicabile, la Corte sottolinea che il requisito di legalità implica che le norme del diritto interno debbano essere sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (si veda Carbonara e Ventura c. Italia, n. 24638/94, § 64, CEDU 2000-VI).
- Il Governo ha sostenuto che la revoca dell’accreditamento della società ricorrente presso il Servizio sanitario nazionale era volto ad assicurare gli alti standard qualitativi dei servizi sanitari e perseguiva perciò l’interesse pubblico. Ha inoltre sottolineato che l’annullamento della decisione amministrativa illegittima costituiva riparazione sufficiente per la società ricorrente.
- La società ricorrente non ha presentato osservazioni in risposta alle osservazioni del Governo sulla ricevibilità e sul merito entro il termine.
- La Corte ribadisce che una decisione o una misura favorevole al ricorrente non è sufficiente, in linea di principio, a privarlo della sua qualità di “vittima” a meno che le autorità nazionali non abbiano riconosciuto, espressamente o nella sostanza, la violazione della Convenzione e non vi abbiano poi posto riparo (si veda Scordino, sopra citata, § 180).
- La Corte osserva che, sebbene la decisione illegittima sia stata annullata, la società ricorrente non ha ricevuto un risarcimento per il danno subito mentre la decisione era in vigore, unicamente in ragione del carattere scusabile dell’errore commesso dall’autorità amministrativa (si veda il paragrafo 6 supra). Dato tale quadro la Corte ritiene che l’annullamento della decisione illegittima non abbia offerto alla società ricorrente riparazione sufficiente.
- Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, la Corte reputa che l’ingerenza in questione costituisca una manifesta violazione del diritto interno e sia di conseguenza incompatibile con il diritto della società ricorrente al pacifico godimento dei propri beni. Tale conclusione rende superfluo accertare se sia stato conseguito un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della collettività e i requisiti della tutela dei diritti fondamentali della persona.
- Vi è stata conseguentemente violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- La società ricorrente non ha presentato domanda di equa soddisfazione. Conseguentemente la Corte ritiene che non occorra concedere una somma a tale titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Dichiara ricevibile il ricorso;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 14 novembre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Lətif Hüseynov
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto