Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 14 novembre 2024 - Ricorsi nn. 31143/20 e altri 4 - Causa Maltese e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA MALTESE E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 31143/20 e altri 4 – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
14 novembre 2024
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Maltese e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un comitato composto da:
Lətif Hüseynov, Presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
visti i ricorsi proposti contro la Repubblica italiana con i quali i ricorrenti elencati nella tabella allegata (“i ricorrenti”) hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) nelle varie date ivi indicate;
vista la decisione di comunicare le doglianze concernenti l’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e l’articolo 13 della Convenzione al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, Sig. L. D’Ascia;
viste le osservazioni formulate delle parti;
vista la decisione di rigettare l’eccezione sollevata dal Governo all’esame dei ricorsi da parte di un Comitato;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 17 ottobre 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
OGGETTO DELLA CAUSA
- La causa concerne la decisione dei tribunali interni di rigettare la richiesta di risarcimento dei ricorrenti per le perdite subite in conseguenza di decisioni amministrative illegittime.
- A seguito della loro partecipazione a una procedura concorsuale, i ricorrenti risultarono idonei all’assunzione da parte del Ministero della Difesa, acquisendo così un “diritto all’assunzione”.
- In data 1° aprile 1994, il Ministero della Difesa emise la nota n. 20486 che introduceva un blocco delle assunzioni in conseguenza del quale le richieste di assunzione dei ricorrenti furono respinte.
- I ricorrenti adirono il Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ritenne illegittima l’applicazione della nota n. 20486 nei loro confronti (si vedano le sentenze citate nella tabella allegata).
- In varie date successive i ricorrenti furono assunti dal Ministero della Difesa e, a seguito delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale, promossero procedimenti dinanzi ai tribunali interni volti a ottenere un risarcimento per il ritardo con cui si era proceduto alla loro assunzione.
- In esito a tali procedimenti il Consiglio di Stato rigettò le richieste di risarcimento dei ricorrenti (si veda la tabella allegata), ritenendo che l’amministrazione che aveva adottato la decisione illegittima non avesse colpa in quanto aveva commesso “un errore scusabile”, dovuto alla mancanza di chiarezza della normativa applicabile.
- Invocando l’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e l’articolo 13 della Convenzione i ricorrenti hanno lamentato il rigetto delle loro richieste di risarcimento da parte dei tribunali interni e la “ineffettività” del ricorso risarcitorio.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Vista la similitudine dei ricorsi relativamente al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE
- I ricorrenti hanno lamentato che le decisioni dei tribunali interni di rigettare le loro richieste di risarcimento delle perdite subite in conseguenza della decisione amministrativa illegittima costituiva un’ingerenza sproporzionata nei loro “beni”.
- La Corte osserva che tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 lettera a) della Convenzione, e che essa non incorre in altri motivi di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
- I principi generali per determinare se, in assenza di riparazione, un’ingerenza illegittima imponga un onere individuale eccessivo sono stati riassunti nelle cause Immobiliare Saffi c. Italia ([GC], n. 22774/93, §§ 57-59, CEDU 1999-V), Iatridis c. Grecia([GC], n. 31107/96, § 58, CEDU 1999-II), Scordino c. Italia (n. 1) ([GC], n. 36813/97, § 180, CEDU 2006-V) e Gashi c. Croazia (n. 32457/05, § 40-41, 13 dicembre 2007).
- La Corte ribadisce che il primo e più importante requisito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 è che ogni ingerenza di un’autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni debba essere legittima.
- La Corte osserva che nel caso di specie è pacifico che la decisione amministrativa fosse illegittima ai sensi del diritto interno, come accertato dai tribunali interni (si veda il paragrafo 4 supra).
- La Corte ha precedentemente stabilito che il carattere scusabile di un errore commesso dalle autorità non giustifica un’ingerenza nei diritti di proprietà e che non deve essere il ricorrente a sopportare le conseguenze di tali errori (si vada, mutatis mutandis, Gashi, sopra citata, § 40). Inoltre, nel caso l’errore sia la conseguenza di una mancanza di chiarezza della normativa applicabile, la Corte sottolinea che il requisito di legalità implica che le norme del diritto interno debbano essere sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (si veda Carbonara e Ventura c. Italia, n. 24638/94, § 64, CEDU 2000-VI).
- Il Governo ha sostenuto che il blocco delle assunzioni era finalizzato al controllo della spesa pubblica e perseguiva pertanto l’interesse pubblico. Ha inoltre sottolineato che l’annullamento della decisione amministrativa illegittima costituiva riparazione sufficiente per i ricorrenti.
- La Corte ribadisce che una decisione o una misura favorevole al ricorrente non è sufficiente, in linea di principio, a privarlo della sua qualità di “vittima” a meno che le autorità nazionali non abbiano riconosciuto, espressamente o nella sostanza, la violazione della Convenzione e non vi abbiano posto riparo (si veda Scordino, sopra citata, § 180).
- La Corte osserva che, sebbene la decisione illegittima sia stata annullata e i ricorrenti siano stati successivamente assunti dal Ministero della Difesa, essi non hanno ricevuto un risarcimento per il danno subito a causa del ritardo nell’assunzione unicamente in ragione del carattere scusabile dell’errore commesso dall’amministrazione (si veda il paragrafo 6 supra). Dato tale quadro la Corte ritiene che l’annullamento della decisione illegittima non abbia offerto ai ricorrenti una riparazione sufficiente.
- Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, la Corte reputa che l’ingerenza in questione costituisca una manifesta violazione del diritto interno e sia di conseguenza incompatibile con il diritto dei ricorrenti al pacifico godimento dei propri beni. Tale conclusione rende superfluo accertare se sia stato conseguito un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della collettività e i requisiti della tutela dei diritti fondamentali della persona.
- Vi è stata conseguentemente violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
- I ricorrenti hanno lamentato inoltre, ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione che, alla luce del fatto che i tribunali interni avevano rigettato le loro richieste di risarcimento perché l’errore dell’amministrazione era stato ritenuto “scusabile”, essi non avevano disposto di un ricorso interno effettivo in relazione alla loro doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- La Corte ritiene che, alla luce della sua constatazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (si veda il paragrafo 19 supra), nelle circostanze del caso di specie non sia necessario esaminare separatamente la doglianza dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione (Centro per le risorse giuridiche a nome di Valentin Câmpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08, § 156, CEDU 2014).
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- In ordine al danno pecuniario, i ricorrenti hanno chiesto una somma pari ad almeno la metà della retribuzione cui avrebbero avuto diritto se fossero stati assunti senza indebito ritardo. Hanno chiesto 50.000 euro (EUR) ciascuno per il danno non patrimoniale e il rimborso delle spese sostenute per i procedimenti dinanzi ai tribunali interni.
- Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non avevano fornito prove del danno subito.
- La Corte ribadisce che una sentenza in cui essa riscontra una violazione pone in capo allo Stato convenuto l’obbligo giuridico di porvi fine e ripararne le conseguenze in modo tale da ripristinare per quanto possibile la situazione esistente prima della violazione (si veda Iatridis c. Grcia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI). Inoltre, soltanto i danni subiti in conseguenza di violazioni della Convenzione riscontrate dalla Corte possono dare luogo alla concessione di un’equa soddisfazione (si vedano, tra gli altri precedenti, Éditions Plon c. Francia, n. 58148/00, § 61, CEDU 2004-IV).
- Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, in quanto la decisione illegittima adottata dal Ministero della difesa ha ritardato l’assunzione dei ricorrenti (si veda il paragrafo 5 supra). Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso, la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
- In ordine alle spese sostenute per i procedimenti interni la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti congiuntamente la somma di EUR 5.000 e rigetta le richieste per il resto.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara ricevibile la doglianza concernente l’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
- Ritiene che non sia necessario esaminare la ricevibilità e il merito della doglianza ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi:
- gli importi indicati nella tabella allegata per il danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
- EUR 5.000 (cinquemila euro) ai ricorrenti congiuntamente, oltre l’importo da essi eventualmente dovuto a titolo di imposta, per le spese;
- che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
- che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi:
- Rigetta la domanda di equa soddisfazione dei ricorrenti per il resto.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 14 novembre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Lətif Hüseynov
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto
APPENDICE
Elenco delle cause:
|
N. |
Numero del ricorso |
Nominativo del ricorrente |
Nominativo del rappresentante |
Decisione giudiziaria che ha dichiarato illegittima la nota del Ministero della Difesa n. 20486 del 01/04/1994 |
Procedimento giudiziario finalizzato al risarcimento Sentenza definitiva |
Importo accordato dalla Corte per il danno patrimoniale e non patrimoniale (in euro)[1] |
|
1. |
31143/20 |
Valentina MALTESE |
Maria Rosaria DAMIZIA |
Sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, R.G. 11949/1994, 25/02/2002 |
Sentenza del Consiglio di Stato, R.G. 9838/2014, 18/10/2019 |
24.250 |
|
2. |
31255/20 |
Vittorio CORSI |
Maria Rosaria DAMIZIA |
Sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, R.G. 10280/1995, 04/03/2002 |
Sentenza del Consiglio di Stato, R.G. 9087/2014, 18/10/2019 |
18.000 |
|
3. |
31721/20 |
Loredana MALTESE |
Maria Rosaria DAMIZIA |
Sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, R.G. 10564/1994, 25/02/2002 |
Sentenza del Consiglio di Stato, R.G. 9857/2014, 18/10/2019 |
24.250 |
|
4. |
32656/20 |
Cecilia MAESANO |
Maria Rosaria DAMIZIA |
Sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, R.G. 11945/1994, 29/01/2003 |
Sentenza del Consiglio di Stato, R.G. 9837/2014, 18/10/2019 |
29.500 |
[1] oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.