Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 14 novembre 2024 - Ricorso n. 13643/22 - Causa Società Agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA SOCIETÀ AGRICOLA MOCENIGA PESCA S.S. DI SIVIERO ALESSANDRA & C. c. ITALIA

(Ricorso n. 13643/22)

SENTENZA

STRASBURGO

14 novembre 2024

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Società Agricola Moceniga Pesca S.S. di Siviero Alessandra & C. c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Lətif Hüseynov, Presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,

visto il ricorso (n. 13643/22) presentato contro la Repubblica italiana con il quale, in data 11 marzo 2022, una società italiana, la Società Agricola Moceniga Pesca S.S. di Siviero Alessandra & C. (“la società ricorrente”), rappresentata dall’avvocato G.D. Toffanin, del Foro di Rovigo, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare il ricorso relativo all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, Sig. L. D’Ascia, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;

viste le osservazioni formulate dalle parti;

vista la decisione di rigettare l’obiezione del Governo all’esame del ricorso da parte di un Comitato;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 17 ottobre 2024,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

oggetto delLA CAUSA

  1. La causa concerne la decisione dei tribunali interni di rigettare la richiesta della società ricorrente di risarcimento delle perdite subite in conseguenza di decisioni amministrative illegittime.
  2. La società ricorrente gestisce un’impresa di acquacoltura.
  3. Tra il 9 luglio e il 6 novembre 2003, la Provincia di Rovigo revocò le licenze di pesca professionale dei soci della società ricorrente, respinse la richiesta della società di rinnovo della sua concessione di acquacoltura di molluschi e rifiutò di rilasciarle una licenza di pesca. Tali decisioni furono seguite da ulteriori decisioni amministrative in danno della società ricorrente, finalizzate a impedirle di continuare a svolgere le sue attività professionali, tra cui la coltivazione e l’allevamento di molluschi.
  4. La società ricorrente impugnò le summenzionate decisioni amministrative. Il suo ricorso fu rigettato dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto (sentenza n. 311/2004).
  5. In data 4 giugno 2004 il Consiglio di Stato accolse la richiesta della società ricorrente di provvedimenti provvisori che sospendessero l’efficacia delle decisioni amministrative impugnate e, in data 29 aprile 2005, esso ritenne che le decisioni fossero illegittime (sentenza n. 2034/2005). La società ricorrente propose successivamente ricorso dinanzi ai tribunali interni, chiedendo il risarcimento del danno subito.
  6. In data 7 dicembre 2021 il Consiglio di Stato rigettò la domanda di risarcimento della società ricorrente (sentenza n. 8165/2021), ritenendo che le autorità amministrative che avevano adottato le decisioni illegittime non fossero state in torto, in quanto avevano commesso un “errore scusabile” a causa del difetto di chiarezza del diritto applicabile.
  7. Invocando l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, la società ricorrente lamentò il rigetto della sua richiesta di risarcimento da parte dei tribunali interni.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

  1. La società ricorrente ha lamentato che la decisione dei tribunali interni di respingere la sua richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza delle illegittime decisioni amministrative costituisse un’ingerenza sproporzionata nei suoi “beni”.
  2. La Corte osserva che tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
  3. I principi generali per determinare se, in assenza di riparazione, un’ingerenza illecita imponga un onere individuale eccessivo sono stati riassunti nelle cause Immobiliare Saffi c. Italia ([GC], n. 22774/93, §§ 57-59, ECHR 1999-V), Iatridis c. Grecia ([GC], n. 31107/96, § 58, CEDU 1999-II), Scordino c. Italia (n. 1) ([GC], n. 36813/97, § 180, CEDU 2006-V) e Gashi c. Croazia (n. 32457/05, § 40-41, 13 dicembre 2007).
  4. La Corte ribadisce che il primo e più importante requisito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 è che qualsiasi ingerenza da parte di un’autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni debba essere prevista dalla legge.
  5. La Corte osserva che, nel caso di specie, è incontestato che le decisioni amministrative fossero illegittime ai sensi del diritto interno, come stabilito dai tribunali interni (si veda il paragrafo 5 supra).
  6. La Corte ha precedentemente stabilito che la natura scusabile di un errore commesso dalle autorità interne non giustifica un’ingerenza in diritti patrimoniali, e che i ricorrenti non sono tenuti a sopportare le conseguenze di tali errori (si veda, mutatis mutandis, Gashi, sopra citata, § 40). Inoltre, nel caso in cui un errore sia la conseguenza di un difetto di chiarezza del diritto applicabile, la Corte sottolinea che il requisito di legalità comporta che le norme del diritto interno debbano essere sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (si veda Carbonara e Ventura c. Italia, n. 24638/94, § 64, CEDU 2000-VI).
  7. Il Governo ha sostenuto che le decisioni delle autorità interne erano finalizzate a proteggere l’ambiente e prevenire attività di pesca illegali e ha sottolineato che l’annullamento delle decisioni amministrative illegittime costituiva una riparazione sufficiente per la società ricorrente.
  8. La Corte ribadisce che una decisione o una misura favorevole a un ricorrente non è in linea di principio sufficiente a privarlo della sua qualità di “vittima” salvo qualora le autorità nazionali abbiano riconosciuto, espressamente o sostanzialmente, e poi riparato, la violazione della Convenzione (si veda Scordino, sopra citata, § 180).
  9. La Corte osserva che, nonostante l’annullamento delle decisioni illegittime, alla società ricorrente non è stato concesso alcun risarcimento per i danni subiti mentre le decisioni erano in vigore, unicamente a causa della natura scusabile dell’errore commesso dalle autorità amministrative (si veda il paragrafo 6 supra). In tale contesto, secondo la Corte, l’annullamento delle decisioni illegittime non ha offerto alla società ricorrente una sufficiente riparazione.
  10. Viste le considerazioni di cui sopra, la Corte ritiene che l'ingerenza in questione fosse manifestamente in violazione del diritto interno e, conseguentemente, incompatibile con il diritto della società ricorrente al pacifico godimento dei suoi beni. Tale conclusione rende superfluo accertare se sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e le esigenze della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.
  11. Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. La società ricorrente ha chiesto 852.846 euro (EUR) per il danno patrimoniale, come determinato da un perito nominato dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto nel procedimento interno risarcitorio, EUR 250.000 per il danno non patrimoniale ed EUR 142.659,86 per le spese sostenute sia dinanzi ai tribunali interni che dinanzi alla Corte
  2. Il Governo ha sostenuto che la società ricorrente non avesse fornito prove del danno subito.
  3. La Corte ribadisce che una sentenza in cui constata la violazione impone allo Stato convenuto l’obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di ripararne le conseguenze in modo da ripristinare, per quanto possibile, la situazione esistente precedentemente alla violazione (si veda Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI). Inoltre, soltanto il danno subito in conseguenza di violazioni della Convenzione accertate dalla Corte può dare luogo alla concessione di un’equa soddisfazione (si veda, tra altri precedenti, Éditions Plon c. Francia, n. 58148/00, § 61, CEDU 2004-IV).
  4. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, in quanto le decisioni illegittime adottate dalle autorità amministrative hanno impedito alla società ricorrente di svolgere la propria attività dal luglio del 2003 al giugno del 2004 (si vedano i paragrafi 3 e 5 supra). La Corte osserva, tuttavia, che la società ricorrente non ha fornito prove delle spese sostenute durante tali mesi di inattività. La relazione peritale presentata dalla società ricorrente affermava che si poteva ragionevolmente concludere che la sospensione forzata delle attività della società ricorrente avesse causato la morte di parte della sua disponibilità di molluschi, ma si è successivamente concentrata esclusivamente sull’asserita perdita di profitti subita dalla società ricorrente.
  5. A tale proposito, la Corte ribadisce che quando si lamenta una perdita di profitti (lucrum cessans), questa deve essere accertata in modo indiscutibile e non deve basarsi su mere congetture o probabilità (si veda Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC], n. 38433/09, § 219, CEDU 2012).
  6. La Corte ritiene che la società ricorrente abbia effettivamente subito un lucro cessante a causa della sua incapacità di ricavare un profitto dalla vendita dei molluschi morti. Ritiene, tuttavia, che le prove di cui dispone non possano condurre a una precisa valutazione del danno patrimoniale, poiché tale tipo di danno riguarda molti fattori incerti, rendendo impossibile calcolare gli importi esatti in grado di fornire un equo risarcimento. In particolare, la perizia presentata dalla società ricorrente ha determinato soltanto il valore di mercato dei molluschi morti e i guadagni complessivi che la società avrebbe altrimenti potuto realizzare. Tuttavia, la società ricorrente non ha fornito prove che dimostrino la quantità di molluschi che avrebbe previsto di vendere, nonostante i tribunali interni avessero già sottolineato il difetto di tale essenziale informazione nel procedimento risarcitorio.
  7. Date le circostanze, senza speculare sul profitto che la società ricorrente avrebbe realizzato se la violazione della Convenzione non si fosse verificata, la Corte ritiene opportuno accordare una somma forfettaria a titolo di risarcimento della perdita di profitti derivante dalla sua incapacità di vendere parte della disponibilità di molluschi.
  8. In considerazione di quanto sopra, e deliberando in via equitativa, la Corte ritiene ragionevole accordare alla società ricorrente la somma complessiva di EUR 110.000, comprendente tutte le voci dei danni, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma.
  9. Visti i documenti di cui è in possesso, la Corte ritiene ragionevole accordare EUR 10.000 per le spese sostenute nei procedimenti interni e dinanzi alla Corte, oltre l’importo eventualmente dovuto al titolo di imposta dalla società ricorrente e rigetta la domanda per il resto.

PER QUASTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ

  1. Dichiara ricevibile il ricorso;
  2. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  3. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare alla società ricorrente, entro tre mesi, le seguenti somme:
      1. EUR 110.000 (centodiecimila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno patrimoniale e non patrimoniale;
      2. EUR 10.000 (diecimila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto dalla società ricorrente a titolo di imposta, per le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei suoi menzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice pari al tasso delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  4. Respinge la domanda di equa soddisfazione formulata dalla società ricorrente per il resto.

Fatta in inglese, e notificata per iscritto in data 14 novembre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Lətif Hüseynov
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto