Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 19 dicembre 2024 - Ricorsi nn. 47284/16 e 84604/17 - Causa Episcopo e Bassani c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA EPISCOPO E BASSANI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 47284/16 e 84604/17)
SENTENZA
Articolo 6 § 1 (civile) • Equo processo • Confisca dei beni del primo ricorrente, ritenuti essere proventi diretti del reato, nonostante il non luogo a procedere disposto in ragione della scadenza del termine di prescrizione • I contrasti nella giurisprudenza della Corte di cassazione, per oltre sei anni, in ordine alla questione di sapere se la confisca potesse essere disposta in relazione a un reato nonostante l’estinzione dello stesso, costituivano delle “differenze profonde e di lunga data” • Il meccanismo del diritto interno, di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per porre fine al contrasto giurisprudenziale, era stato utilizzato efficacemente nel caso del primo ricorrente • Non violato il principio della certezza del diritto
Articolo 6 § 2 • Presunzione di innocenza • I tribunali interni, nel disporre la confisca, non avevano meramente valutato l’origine illecita dei beni confiscati, bensì avevano dichiarato esplicitamente che il primo ricorrente era penalmente responsabile • Il provvedimento di confisca aveva attribuito al primo ricorrente la responsabilità penale nonostante fosse stato disposto il non luogo a procedere Articolo 1 del Protocollo n. 1 • Pacifico godimento dei beni • Confisca dei beni del secondo ricorrente, ritenuti essere i proventi diretti del reato, nonostante il non luogo a procedere disposto in ragione del decorso del termine di prescrizione • Base giuridica della confisca non sufficientemente prevedibile in quanto all’epoca dell’emissione del provvedimento la giurisprudenza consolidata proibiva la confisca di beni successivamente all’estinzione del reato
Redatta dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
19 dicembre 2024
La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Episcopo e Bassani c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:
Ivana Jelić, Presidente,
Alena Poláčková,
Krzysztof Wojtyczek,
Georgios A. Serghides,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato,
Artūrs Kučs, giudici,
e Ilse Freiwirth, Cancelliere di Sezione,
visti i ricorsi (nn. 47284/16 e 84604/17) presentati contro la Repubblica italiana con i quali, rispettivamente in data 3 agosto 2016 e 7 settembre 2017, due cittadini italiani, il Sig. Luigi Episcopo e il Sig. Nelso Bassani (“i ricorrenti”) hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”) le doglianze sollevate ai sensi dell’articolo 6 §§ 1 e 2 della Convenzione, dell’articolo 7 della Convenzione in ordine alla prevedibilità della confisca, e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 12 novembre 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
- La causa riguarda la confisca dei beni dei ricorrenti, considerati costituire i proventi diretti del reato (confisca diretta) a norma dell’articolo 322 ter del codice penale italiano (“CP”), nonostante il non luogo a procedere disposto nei procedimenti relativi ai reati in questione a causa della scadenza dei termini di prescrizione.
IN FATTO
- Il Sig. Episcopo (“il primo ricorrente”) è nato in 1956 e vive a Polla. È stato rappresentato dall’avvocato A. Pagliano, del Foro di Napoli.
- Il Sig. Bassani (“il secondo ricorrente”) è nato nel 1960 e vive ad Arsiè. È stato rappresentato dall’avvocato M. Paniz, del Foro di Belluno.
- Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, Sig. L. D’Ascia.
- I fatti oggetto della causa possono essere riassunti come segue.
I. Il PRIMO RICORRENTE
- Il primo ricorrente era amministratore e socio della P. s.r.l., società attiva nel settore della costruzione e della gestione di strutture turistiche. Tra il 2001 e il 2003, la società ottenne erogazioni pubbliche per la costruzione di un albergo.
- Nel 2005 il primo ricorrente fu accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 640 bis del codice penale (“CP”), e di altri reati connessi. Fu accusato, inter alia, di avere presentato, in qualità di amministratore della P. s.r.l., informazioni e documenti falsi alle autorità pubbliche al fine di ottenere erogazioni pubbliche.
- Con sentenza del 6 marzo 2008, il Tribunale di Sala Consilina condannò il ricorrente per la maggior parte delle accuse, tra cui quella di truffa aggravata. Gli inflisse la pena di tre anni e mezzo di reclusione, gli ordinò di pagare un risarcimento alle autorità pubbliche e dispose la confisca di beni equivalenti al profitto del reato ai sensi degli articoli 640 bis e 322 ter del CP. Avendo accertato che le erogazioni pubbliche conseguite illecitamente dal ricorrente ammontavano a 844.120,95 euro (EUR), il Tribunale dispose la confisca delle quote del ricorrente nella società P. s.r.l. fino all’ammontare di tale valore. Il ricorrente propose appello.
- Con sentenza del 26 giugno 2014, la Corte di appello di Salerno dichiarò la prescrizione dei reati, e dispose il non luogo a procedere nei confronti del ricorrente.
Tuttavia, la Corte di appello esaminò se il ricorrente avesse presentato rilievi sufficienti per giustificare – ai sensi dell’articolo 129 § 2 del CPP – l’annullamento della condanna di primo grado e la pronuncia di una sentenza di assoluzione nel merito. La Corte di appello ritenne che i rilievi e le prove presentati dal ricorrente non giustificassero la sua assoluzione; al contrario, essa concluse che “le prove addotte non possono che confermare la constatazione della responsabilità dell’Episcopo riguardo alle accuse penali”.
La Corte di appello revocò la confisca delle quote del ricorrente nella P. s.r.l e ordinò, invece, la confisca dell’immobile alberghiero fino all’ammontare di EUR 844.120,95. Essa ritenne, a tale riguardo, che non vi fosse alcuna necessità di ricorrere alla confisca per equivalente, poiché l’articolo 322 ter del CP prevedeva che la confisca diretta dovesse, se fattibile, prevalere sulla confisca di valore; nel caso di specie, era possibile confiscare i diretti proventi del reato, consistenti nell’immobile costruito mediante le erogazioni conseguite illecitamente.
La Corte di appello ritenne inoltre, in conformità alla recente pertinente giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare, la sentenza n. 31957 del 23 luglio 2013, Cordaro), che l’“estinzione” del reato non precludesse l’irrogazione di una misura di confisca, in quanto era stata accertata la responsabilità penale del ricorrente. Essa dichiarò, in particolare, quanto segue:
“Quando, come nel caso di specie, vi è un effettivo accertamento della responsabilità, vi è allora la possibilità di disporre la confisca – anche in relazione a un reato estinto. Nel caso in esame, in particolare, il reato si era estinto dopo la condanna di primo grado, in un contesto in cui i giudici avevano potuto accertare i fatti relativi al reato e alla responsabilità degli imputati, nonché l’illecita provenienza del denaro e dei beni soggetti a confisca; segue che la garanzia di un pieno accertamento della responsabilità – che è assicurato dal termine “condanna” di cui all’articolo 240 del codice penale quale presupposto necessario per la privazione dei beni – deve essere considerata soddisfatta”. - Il ricorrente propose ricorso alla Corte di cassazione, la quale – con sentenza del 13 gennaio 2016, pubblicata in data 26 febbraio 2016 – confermò la precedente sentenza.
La Corte di cassazione rinviò, in particolare, a una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 31617 del 21 luglio 2015, Lucci) le quali, risolvendo un precedente contrasto giurisprudenziale, avevano stabilito che la confisca diretta dei beni potesse essere disposta anche in caso di provvedimento di non luogo a procedere, a condizione che vi fosse stata una precedente condanna e l’accertamento della responsabilità dell’imputato fosse rimasto successivamente inalterato.
La Corte di cassazione si occupò anche del fatto che l’immobile apparteneva alla P. s.r.l. e non al primo ricorrente; tuttavia, poiché il reato in questione era stato commesso al fine di favorire gli interessi della società e dal suo rappresentante legale, la Corte di cassazione ritenne che il fatto fosse irrilevante.
II. IL SECONDO RICORRENTE
- Il secondo ricorrente era amministratore e socio unico della società C.T. s.r.l.
- Fu accusato, insieme ad altre persone, di partecipazione a un’organizzazione a delinquere ai sensi dell’articolo 416 del CP e di avere emesso false dichiarazioni fiscali (vale a dire, fatture per operazioni inesistenti) ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 74/2000, dal 2002 al 2004.
- In data 6 dicembre 2004 il giudice per le indagini preliminari di Bassano del Grappa dispose il sequestro cautelare del denaro del ricorrente depositato su due conti bancari e investito in una polizza assicurativa sulla vita, per un importo complessivo pari a EUR 32.409,99.
- Con sentenza del 7 maggio 2008, il Tribunale di Bassano del Grappa condannò il ricorrente per tutti i capi di imputazione. Gli inflisse tre anni e quattro mesi di reclusione e ordinò la confisca dei beni sequestrati, a norma dell’articolo 1 § 143 della legge n. 244/2007 e dell’articolo 322 ter del CP. Il ricorrente propose appello.
- Con sentenza del 22 maggio 2013, la Corte di appello di Venezia osservò che i reati si erano prescritti al più tardi nell’aprile del 2013; conseguentemente, dispose il non luogo a procedere, senza deliberare sulla questione della confisca dei beni del ricorrente.
- Il ricorrente presentò ricorso, sostenendo che la Corte di appello aveva pronunciato la sua sentenza senza svolgere dapprima un’udienza nel contraddittorio – non consentendogli quindi di presentare i suoi rilievi (in particolare in ordine alla summenzionata confisca). In data 27 maggio 2014, la Corte di cassazione annullò la sentenza impugnata e rinviò la causa alla Corte di appello di Venezia.
- Nel frattempo, successivamente alla decisione di disporre il non luogo a procedere, il ricorrente presentò un’istanza alla Corte di appello chiedendo la restituzione dei beni sequestrati. In data 20 agosto 2013, la Corte di appello rigettò l’istanza, osservando che la causa era ancora in corso.
- Con sentenza del 12 febbraio 2016, la Corte di appello di Venezia assolse il ricorrente dal reato di partecipazione a un’associazione a delinquere. In ordine alle imputazioni per false dichiarazioni fiscali, la Corte di appello dichiarò che “le prove addotte dimostrano indubbiamente [l’esistenza di un accordo] tra il Bassani e il S. per commettere i reati” e che “deve essere confermata la responsabilità del Bassani in ordine alle imputazioni”. Ciononostante, poiché i reati si erano prescritti, fu disposto il non luogo a procedere.
La Corte di appello ritenne inoltre che la summenzionata confisca disposta nel caso in esame avesse costituito una forma di confisca diretta dei proventi del reato che, secondo la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 31617 del 21 luglio 2015, Lucci) poteva essere applicata nonostante la pronuncia del non luogo a procedere nel procedimento in questione, poiché il ricorrente era stato condannato in primo grado e l’accertamento della sua responsabilità penale era successivamente rimasto inalterato nel merito. - Il ricorrente presentò ricorso alla Corte di cassazione, la quale – con sentenza del 19 gennaio 2017, pubblicata in data 9 giugno 2017 – ritenne che le precedenti sentenze avessero “spiegato adeguatamente (...) perché la responsabilità del ricorrente dovesse essere considerata pienamente accertata” e confermò la confisca.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI
I. IL DIRITTO INTERNO E LA PRASSI PERTINENTI
A. La confisca
- L’articolo 240 del CP, che fa parte di un capo dedicato alle “misure di sicurezza patrimoniali”, prevede, nelle sue parti pertinenti, una forma di confisca diretta. La disposizione recita come segue:
“1. Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
- È sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1-bis) (...)
2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. (...)”
- L’articolo 322 ter del CP – introdotto dalla legge n. 300 del 2000 e successivamente modificato dalla legge n. 190 del 2012 – prevede che la confisca sia obbligatoria in ordine ad alcuni reati. Tale confisca deve essere effettuata, ogniqualvolta possibile, in ordine al prezzo o al profitto diretto dei reati (“confisca diretta”); in alternativa, essa deve essere effettuata in ordine a beni di equivalente valore (“confisca di valore” o “confisca per equivalente”). La disposizione recita come segue:
“1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 (...), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
(...)
3. (...) il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.”
- L’applicazione di tale disposizione è stata successivamente estesa ad altri reati. Nella misura in cui è pertinente per il caso di specie, l’articolo 640 quater del CP ha stabilito che l’articolo 322 ter si applicasse anche per il reato di truffa aggravata, previsto dall’articolo 640 bis.
- In aggiunta, l’articolo 1 § 143 della legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008) ha stabilito che l’articolo 322 ter del CP si applicasse ai reati di false dichiarazioni fiscali previsti dagli articoli 2 e ss. della legge n. 74 del 2000.
Mediante il decreto legislativo n. 158 del 2015, l’articolo 1 § 143 della legge n. 244 del 2007 è stato sostituito da una disposizione sostanzialmente simile, attualmente contenuta nell’articolo 12 bis della legge n. 74 del 2000. - L’articolo 210 § 1 del CP prevede che l’estinzione di un reato – che può avvenire (tra gli altri motivi) perché esso si è prescritto – precluda l’applicazione di misure di sicurezza. Tuttavia, l’articolo 236 del CP esclude l’applicabilità dell’articolo 210 del CP in ordine alla confisca.
B. La natura e il fine della confisca ai sensi del diritto interno
- L’ordinamento giuridico interno distingue le pene dalle misure di sicurezza. In linea di principio, le pene sono finalizzate a sanzionare un reato che è stato commesso, mentre le misure di sicurezza sono finalizzate a impedire la commissione di un ulteriore reato.
- A differenza dell’articolo 240 del CP (si veda il paragrafo 20 supra), l’articolo 322 ter del CP non dichiara esplicitamente se la forma di confisca prevista dall’articolo 322 ter costituisca una pena o una misura di sicurezza.
- La giurisprudenza interna pertinente, dato che l’articolo 322 ter prevede sia la confisca diretta che la confisca per equivalente, qualifica la confisca diretta come una misura di sicurezza e la confisca per equivalente come una pena.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 31617 del 21 luglio 2015, Lucci) hanno motivato, a tale riguardo, che la confisca diretta si applica a beni direttamente derivanti da un’operazione illecita e che l’imputato non aveva il diritto di ottenere, anche se valutati da una prospettiva di diritto civile; essa non ha pertanto alcun fine punitivo, ma è piuttosto finalizzata al ripristino della situazione economica precedentemente esistente e a evitare l’accumulo da parte del reo di beni di origine illecita.
D’altra parte, la confisca per equivalente, che difetta di un nesso diretto tra il reato e i beni, è finalizzata al ripristino della situazione economica precedentemente esistente, imponendo al reo un corrispondente sacrificio, e ha pertanto carattere punitivo.
- In tale contesto, la qualificazione della confisca di una somma di denaro ha dato luogo a interpretazioni contrastanti. Un filone giurisprudenziale ritiene che la confisca di denaro debba essere sempre considerata costituire una confisca per equivalente, poiché è impossibile individuare materialmente il profitto o il prezzo del reato in questione (si veda, per esempio, la sentenza n. 36293 del 2011). Un secondo filone giurisprudenziale ritiene che la confisca di denaro possa essere considerata costituire una confisca diretta soltanto se vi sono prove del fatto che il denaro derivi direttamente dalla commissione del reato in questione (si veda, per esempio, la sentenza n. 11288 del 2010).
- Con la sentenza n. 10561 del 30 gennaio 2014 (Gubert), le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno introdotto una terza interpretazione, che ritiene che la confisca di denaro debba essere sempre considerata costituire una confisca diretta.
- Nella sentenza n. 31617 del 21 luglio 2015 (Lucci), le Sezioni Unite della Corte di cassazione, riconoscendo l’esistente contrasto giurisprudenziale, hanno confermato la soluzione cui erano giunte in virtù della sentenza Gubert, confermando quindi che la confisca di denaro dovesse essere sempre considerata costituire una confisca diretta e che non vi fosse pertanto alcuna necessità di provare che il denaro in questione derivasse direttamente dalla dichiarata attività delittuosa.
C. L’applicabilità della confisca quando il reato in questione è prescritto
- La possibilità di applicare la confisca ai sensi degli articoli 240 e 322 ter del CP nonostante il fatto che il reato si sia prescritto ha dato luogo a interpretazioni contrastanti da parte della Corte di cassazione.
- Tale contrasto è stato affrontato per la prima volta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 5 del 25 marzo 1993 (Carlea), che ha chiarito che la confisca di cui all’articolo 240 del CP esigeva che l’imputato fosse condannato e che la confisca non poteva essere applicata in caso di estinzione del reato. Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno osservato che la confisca esigeva una valutazione nel merito, che è incompatibile con una dichiarazione di estinzione del reato.
- Diversi anni dopo, la medesima questione è stata presentata nuovamente, al fine dell’esame, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che l’hanno affrontata nella sentenza n. 38834 del 15 ottobre 2008 (De Maio). In tale occasione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno osservato che non si era sviluppato alcun reale contrasto giurisprudenziale successivamente alla sentenza Carlea, e hanno confermato che, secondo la formulazione dell’articolo 240 del CP – riprodotta nell’articolo 322ter del CP – la confisca non poteva essere applicata in caso di estinzione del reato.
Al medesimo tempo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno preso le distanze dalla sentenza Carlea, osservando che l’estinzione del reato non precludeva necessariamente un’ulteriore valutazione nel merito, e hanno invitato il legislatore a riconsiderare la possibilità di estendere l’applicabilità della confisca a casi in cui i reati si erano estinti, al fine di impedire che gli imputati beneficiassero di beni di origine illecita. - Successivamente alla pronuncia della sentenza De Maio, parte della giurisprudenza della Corte di cassazione ha seguito l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione e ha escluso l’applicabilità della confisca in caso di prescrizione dei reati (sentenze della Corte di cassazione n. 12325 del 2010, n. 17716 del 2010, n. 8382 del 2011, e n. 7860 del 2015).
Un altro filone giurisprudenziale, tuttavia (derivante dalle considerazioni affrontate nella sentenza De Maio), ha ritenuto che la confisca potesse essere disposta anche in caso di estinzione del reato in questione, purché fosse stata accertata la responsabilità e i beni fossero stati considerati connessi alla commissione del reato (sentenze della Corte di cassazione n. 2453 del 2009, n. 32273 del 2010, n. 39756 del 2011, n. 48680 del 2012 e n. 31957 del 2013). - La questione fu successivamente rimessa nuovamente alle Sezioni Unite della Corte di cassazione le quali, con sentenza n. 31617 del 21 luglio 2015 (Lucci), confermarono il più recente sviluppo e ritennero che la confisca diretta potesse essere applicata nonostante l’estinzione del reato in questione. Il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione recita come segue:
“Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell’articolo 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell’articolo 322 ter, cod. pen., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato.”
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno inoltre chiarito che un accertamento incidentale della responsabilità fosse insufficiente: doveva esservi una formale condanna a livello inferiore, che era stata lasciata sostanzialmente inalterata dalle successive decisioni che avevano dichiarato la prescrizione del reato. - L’articolo 578 bis del codice di procedura penale (“CPP”) – introdotto dal decreto legislativo n. 21 del 2018 e successivamente modificato dalla legge n. 3 del 2019 – recita attualmente come segue:
“1. Quando (...) è stata ordinata la confisca prevista dall’articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.”
D. Le altre disposizioni pertinenti
- L’articolo 129 § 2 del CPP prevede che, quando un reato si è prescritto ma è possibile accertare chiaramente che gli imputati non lo hanno commesso, o che gli asseriti eventi non sono effettivamente accaduti, o non costituivano reato, o non erano contemplati dal diritto penale, i tribunali devono assolvere gli imputati nel merito.
- L’articolo 618 del CPP prevede che, se una sezione della Corte di cassazione rileva che una determinata questione ha dato luogo (o può dare luogo) a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o d’ufficio, essa può rimettere il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Mediante la legge 23 giugno 2017 n. 102, è stato aggiunto un supplementare comma 1 bis all’articolo 618, il quale afferma che, se una sezione della Corte di cassazione riteneva di non condividere un principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, essa doveva rimettere il ricorso a queste ultime.
II. IL DIRITTO INTERNAZIONALE
- Diversi accordi internazionali prevedono la confisca dei proventi del reato o di beni di valore equivalente a seguito di condanna penale.
Le origini di tale approccio possono essere ricondotte alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il cui articolo 5 prevedeva – oltre alla più tradizionale confisca degli strumenti utilizzati nella commissione di tale reato (instrumentum sceleris) – la confisca dei proventi di reati connessi alle sostanze stupefacenti (productum sceleris) o di beni di valore equivalente.
Nel tempo, le disposizioni relative alla confisca si sono ampliate per comprendere i reati transfrontalieri, la criminalità organizzata e altri gravi reati (per esempio, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione internazionale del 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo e ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale). - Accedendo alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca di proventi del reato (la “Convenzione di Strasburgo”) – aperta alla firma a Strasburgo in data 8 novembre 1990 ed entrata in vigore in data 1° settembre 1993 (in relazione all’Italia, in data 1° maggio 1994) – le parti firmatarie si sono impegnate ad adottare misure che avrebbero permesso loro di confiscare gli strumenti e i proventi dei reati (o beni di valore equivalente), di adottare una legislazione che preveda che il riciclaggio dei proventi di reato costituisca reato, e di collaborare nell’esecuzione di tali misure. La Convenzione di Strasburgo permetteva agli Stati parti di essa di limitare la sua applicazione a reati selezionati e di rifiutare la cooperazione in un notevole numero di casi – compreso quando la confisca non si “riferisce a una precedente condanna né a una decisione di natura giudiziaria, né a una dichiarazione, contenuta in una tale decisione, secondo la quale sono stati commessi uno o più reati”.
- L’articolo 31 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 sulla corruzione prevedeva la confisca degli strumenti o dei proventi del reato o di beni di valore equivalente. La Convenzione prevedeva anche una forma di confisca non basata su una condanna: ai sensi dell’articolo 54 § 1, lettera c) essa prevedeva che le parti avrebbero dovuto “considerare la possibilità di adottare le misure necessarie per consentire la confisca di tale bene in assenza di condanna penale nei casi in cui l’autore del reato non possa essere penalmente perseguito per morte, fuga o assenza ovvero in altri casi opportuni”.
- La Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, aperta alla firma in data 16 maggio 2005 a Varsavia ed entrata in vigore in data 1° maggio 2008 (“la Convenzione di Varsavia”; in relazione all’Italia è entrata in vigore in data 1° giugno 2017), era finalizzata a sostituire la Convenzione di Strasburgo, ma non è stata ratificata da tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa. Benché contenesse impegni sostanzialmente simili in relazione alla confisca dei proventi di reati, ha aggiunto ai sensi dell’articolo 23 § 5 la disposizione che gli Stati erano tenuti a collaborare reciprocamente in relazione all’esecuzione di misure equivalenti alla confisca che non costituivano sanzioni penali, nella misura in cui esse erano disposte da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato.
- Inoltre, alcune organizzazioni internazionali hanno prodotto guide e raccomandazioni di buone pratiche in materia di confisca non basata su una condanna, come la pubblicazione del 2004 intitolata “G8 Best Practice Principles on Tracing, Freezing and Confiscation of Assets”, la pubblicazione della Banca Mondiale del 2009 “Stolen Asset Recovery : A Good Practices Guide for Non‑Conviction-Based Asset Forfeiture” e le Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria dell’OCDE intitolate “International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation” (adottate nel 2012 e aggiornate l’ultima volta nel 2023).
III. IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
- Nell’ambito dell’Unione europea, sono stati adottati diversi strumenti per promuovere la progressiva armonizzazione e cooperazione nel campo della confisca dei proventi di reato.
- Con un’Azione comune del 3 dicembre 1998 (98/699/GAI) sul riciclaggio di denaro e sull’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, gli Stati membri dell’Unione europea si sono impegnati a non derogare alla Convenzione di Strasburgo in ordine ai reati punibili con una pena privativa della libertà di durata massima superiore a un anno. Disposizioni sostanzialmente simili sono state successivamente inserite nella Decisione Quadro del Consiglio del 26 giugno 2001 (2001/500/GAI) concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.
- La Decisione Quadro del Consiglio del 24 febbraio 2005 (2005/2012/GAI) relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato ha ribadito tali obblighi (articolo 2) e ha introdotto una forma di confisca estesa applicabile alle persone condannate per diversi gravi reati, nel caso in cui i tribunali interni fossero pienamente convinti del fatto che i beni in questione derivassero dalle attività criminose (articolo 3).
- La Direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea del 3 aprile 2014 (2014/42/UE) prevedeva l’obbligo di consentire la confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato o di beni di valore corrispondente, in base a una condanna penale definitiva per un reato (articolo 4 § 1). La Direttiva prevedeva una forma di confisca non basata su una condanna applicabile nel caso in cui fosse stato avviato un procedimento penale che avrebbe potuto condurre a una condanna penale per un reato suscettibile di produrre all’imputato un vantaggio economico, ma la condanna non era stata possibile in ragione della malattia o della fuga dell’imputato (articolo 4 § 2). La Direttiva prevedeva anche una forma di confisca estesa dei beni appartenenti a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre allo stesso un vantaggio economico, qualora i tribunali interni fossero stati convinti del fatto che i beni derivassero da condotte criminose (articolo 5).
- Tutti gli strumenti dell’Unione europea menzionati sopra sono stati sostituiti dalla recente Direttiva riguardante il recupero e la confisca di beni del 24 aprile 2024 (2024/1260/UE). La Direttiva ha sostanzialmente ampliato le forme di confisca non basate su una condanna. Oltre alla tradizionale confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato o di beni di valore corrispondente basata su una condanna (articolo 12) e alla confisca estesa già prevista a norma della precedente legislazione (articolo 14), essa prevedeva la confisca di beni qualora una condanna non fosse possibile per malattia, fuga o morte dell’imputato, o per la scadenza dei termini di prescrizione inferiori a quindici anni (articolo 15); essa prevedeva inoltre la confisca di beni qualora i tribunali interni fossero convinti del fatto che i beni in questione derivassero da una condotta criminosa commessa nell’ambito di un’organizzazione criminale e potessero produrre un considerevole vantaggio economico (articolo 16).
IN DIRITTO
I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Data la similitudine dei ricorsi relativamente all’oggetto delle cause, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE
- I ricorrenti hanno lamentato che la confisca dei proventi di reati successivamente alla prescrizione di tali reati non era stata basata su un diritto sufficientemente prevedibile, come richiesto dall’articolo 7 della Convenzione, che recita come segue:
“1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. (...)”
Sulla ricevibilità
1. Le osservazioni formulate dalle parti
(a) Il Governo
- Il Governo ha sostenuto che le doglianze sollevate dai ricorrenti ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione avrebbero dovuto essere dichiarate incompatibili ratione materiae, in quanto la confisca non costituiva una pena ai sensi di tale disposizione.
- A tale riguardo, il Governo ha riconosciuto che la forma della confisca in questione era strettamente connessa a un reato, in quanto era stata disposta da un tribunale penale a seguito dell’accertamento di una sostanziale responsabilità penale. Ciononostante, tutti gli altri criteri pertinenti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte conducevano a concludere che essa non costituisse una pena.
- In ordine alla qualificazione della confisca diretta ai sensi del diritto interno, il Governo ha sottolineato che la confisca diretta di cui all’articolo 240 del CP – che era sostanzialmente simile alla misura applicata nel caso in esame – era qualificata esplicitamente come una misura di sicurezza patrimoniale. Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza in materia, la confisca diretta del prezzo o del provento del reato – prevista dall’articolo 240 del CP, dall’articolo 322ter del CP o da qualsiasi altra analoga disposizione – era qualificata come una misura di sicurezza. Il Governo ha sottolineato, tra le altre, le sentenze pronunciate dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3802 del 1983 (Marinelli), n. 26654 del 2008 (Fisia Impianti), 31617 del 2015 (Lucci) e n. 42415 del 2021 (Coppola), che avevano ritenuto che la confisca diretta avesse una funzione riparativa e preventiva e dovesse essere pertanto qualificata come una misura di sicurezza piuttosto che come una pena.
- Quanto alla sua natura e al suo fine, il Governo ha osservato che la confisca diretta aveva una duplice funzione: riparativa e preventiva. In ordine alla prima, era finalizzata a eliminare gli effetti della condotta illecita in questione e a ripristinare la situazione economica esistente precedentemente, privando l’imputato di un profitto economico che egli non aveva il diritto di ricevere; in ordine alla seconda funzione, essa era finalizzata a impedire il reimpiego di beni di origine illecita. La confisca diretta difettava, invece, della funzione punitiva tipica delle pene.
- In ordine agli effetti della misura della confisca, il Governo ha sottolineato che, benché la confisca diretta comportasse una definitiva privazione dei beni, ciò non eccedeva il profitto economico derivante dalle attività illecite.
- Il Governo ha inoltre tracciato un parallelo con la misura di confisca esaminata nella causa Gogitidze e altri c. Georgia (n. 36862/05, 12 maggio 2015), che era contraddistinta da caratteristiche sostanzialmente simili a quelle della misura di confisca prevista dal diritto italiano ed era considerata costituire una misura in rem finalizzata al recupero di beni ottenuti illecitamente.
Al contrario, tale forma di confisca doveva essere distinta dalla forma di confisca esaminata nella causa Welch c. Regno Unito (9 febbraio 1995, Serie A n. 307-A), che era stata considerata costituire una pena in considerazione del fatto che essa poteva eccedere i proventi del reato in questione, che esigeva una valutazione del grado di colpevolezza dell’imputato e che poteva dare luogo alla detenzione in caso di inadempienza. Doveva essere distinta anche dalla forma di confisca esaminata nella causa G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia ((merito) [GC], nn. 1828/06 e altri 2, § 210, 28 giugno 2018), che era considerata costituire una pena in considerazione della sua qualificazione nel diritto interno e della gravità dei suoi effetti, che eccedevano il ripristino della situazione economica precedentemente esistente. - Infine, il Governo ha concluso che la confisca diretta di cui all’articolo 322 ter del CP non costituiva una “pena” ai fini dell’articolo 7 della Convenzione.
- Con particolare riguardo al secondo ricorrente, il Governo ha aggiunto che la confisca del suo denaro doveva essere considerata una forma di confisca diretta, conforme alla consolidata giurisprudenza interna. Ha citato, a tale riguardo, le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 10561 del 2014 (Gubert), n. 31617 del 2015 (Lucci) e n. 42415 del 2021 (Coppola).
(b) Il primo ricorrente
- Il primo ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto osservato dal Governo, la confisca in questione avesse costituito una “pena”.
- Invocando i criteri stabiliti nella causa I.E.M. S.r.l. e altri (sopra citata, §§ 215-34), ha sostenuto che l’articolo 322 ter non forniva una esplicita qualificazione della forma di confisca in questione e che la giurisprudenza interna non era chiara a tale riguardo, mentre la prevalente dottrina giuridica interna riteneva che essa costituisse una pena.
- Inoltre, il primo ricorrente ha sostenuto che la forma di confisca in questione aveva carattere punitivo, come dimostrato dal fatto che era obbligatoria, esigeva una condanna penale almeno sostanziale e poteva essere convertita in una confisca per equivalente nel caso in cui la confisca diretta non potesse essere eseguita.
- Il primo ricorrente ha inoltre sottolineato che il legislatore, nell’introdurre l’articolo 322 ter, aveva stabilito esplicitamente che l’articolo 322 ter non si applicasse ai reati commessi precedentemente all’entrata in vigore dell’articolo (articolo 15 della legge n. 300 del 2000) – applicando quindi il principio dell’irretroattività, tipico delle pene.
- Infine, la natura penale della confisca sarebbe stata confermata anche dalla gravità delle sue conseguenze.
(c) Il secondo ricorrente
- Anche il secondo ricorrente ha sostenuto che la confisca applicatagli dovesse essere considerata costituire una “pena”.
- Ha sostenuto principalmente che, nel suo caso, i tribunali interni avevano applicato una forma di confisca per equivalente, in quanto non avevano esaminato se i beni confiscati avessero un nesso diretto con il reato asseritamente commesso. Poiché la confisca per equivalente era considerata costituire una pena ai sensi della consolidata giurisprudenza interna, essa doveva essere considerata costituire una pena ai fini dell’articolo 7 della Convenzione.
- Inoltre, l’assenza di un nesso diretto tra il reato e i beni confiscati – i quali, secondo il ricorrente, erano stati acquisiti precedentemente alla commissione del reato in questione – era indicativa del fine punitivo della confisca.
- Infine, il secondo ricorrente ha sottolineato che la confisca era stata disposta dai tribunali penali in stretto rapporto con le accuse penali.
2. La valutazione della Corte
( a) I principi generali
- La nozione di “punizione” o di “pena” di cui all’articolo 7 § 1 della Convenzione ha una portata autonoma. Per rendere effettiva la protezione offerta da tale disposizione, la Corte deve rimanere libera di andare oltre le apparenze e valutare autonomamente se una particolare misura costituisca sostanzialmente una “pena” ai sensi del significato di tale disposizione (si vedano Welch, sopra citata, § 27; Del Río Prada c. Spagna [GC], n. 42750/09, § 81, CEDU 2013; e I.E.M. S.r.l. e altri, sopra citata, § 210). La formulazione della seconda frase dell’articolo 7 § 1 indica che il punto di partenza in qualsiasi valutazione relativa all’esistenza di una pena è stabilire se la misura in questione sia imposta a seguito di condanna per un “reato”. Altri fattori di cui si può tenere conto in quanto pertinenti a tale riguardo sono la natura e il fine della misura in questione; la sua qualificazione ai sensi del diritto interno; le procedure coinvolte nell’emissione e nell’attuazione della misura; e la sua gravità (si vedano Welch, sopra citata, § 28; Del Río Prada, sopra citata, § 82; e G.I.E.M. S.r.l. e altri, sopra citata, § 211). La gravità della misura non è tuttavia di per sé determinante in quanto diverse misure non penali di natura preventiva possono avere un notevole impatto sulla persona interessata (si vedano Del Río Prada, sopra citata, § 82, e i rinvii ivi citati; si veda altresì Rola c. Slovenia, nn. 12096/14 e 39335/16, § 66, 4 giugno 2019).
(b) L’applicazione al caso di specie
(i) La questione di sapere se la confisca sia stata imposta a seguito di condanna penale
- In ordine al primo criterio, per determinare se la misura in questione costituisse una “pena” – vale a dire se la misura fosse stata imposta a seguito di condanna penale – la Corte osserva che i ricorrenti non sono stati infine condannati, in quanto i reati sono stati dichiarati prescritti. Ciononostante, la misura della confisca è stata imposta sulla base dell’accertamento della loro responsabilità in relazione alle accuse, contenuta nella decisione di primo grado, ed è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di appello e dalla Corte di cassazione (si vedano i paragrafi 9 e 18 supra). In ogni caso, tale criterio è soltanto uno tra altri di cui si deve tenere conto, senza che esso sia considerato determinante al momento di stabilire la natura della misura (si vedano I.E.M. S.r.l. e altri, sopra citata, § 217; Balsamo c. San Marino, nn. 20319/17 e 21414/17, § 60, 8 ottobre 2019; e Ulemek c.Serbia (dec.), n. 41680/13, §§ 48 e 58, 2 febbraio 2021).
(ii) La qualificazione delle diverse forme di confisca nel diritto interno
- In ordine alla qualificazione delle differenti forme di confisca ai sensi del diritto interno, la Corte osserva che la confisca diretta di cui agli articoli 240 e 322 ter del CP è generalmente considerata costituire una misura di sicurezza piuttosto che una pena. I tribunali interni hanno dichiarato anche che la confisca diretta non ha un fine punitivo, ma è piuttosto finalizzata a ripristinare la situazione economica precedentemente esistente e a evitare l’accumulo di beni di origine illecita (si vedano i paragrafi 25-27 supra).
- A tale riguardo, il primo ricorrente ha sottolineato che il legislatore ha stabilito l’irretroattività dell’articolo 322 ter del CP, tipica delle pene (si veda il paragrafo 62 supra). Ciononostante, la Corte osserva che l’irretroattività di nuove disposizioni non è una caratteristica che si applica soltanto alle sanzioni penali; al contrario, se era chiaro che una certa disposizione costituiva una sanzione penale, non vi sarebbe stata alcuna necessità di chiarire che essa non si applicava retroattivamente, essendo questa una garanzia inerente a tutte le pene. Pertanto, nelle circostanze invocate dal primo ricorrente la Corte non ravvisa alcun chiaro indizio del fatto che il legislatore riteneva che la misura costituisse una pena.
- In ordine al rilievo formulato dal secondo ricorrente secondo il quale la qualificazione della confisca dei suoi beni come una “confisca diretta” era scorretta, in quanto la misura costituiva piuttosto una confisca per equivalente (si veda il paragrafo 65 supra), la Corte prende atto delle interpretazioni contrastanti date dai tribunali nazionali in ordine alla natura della confisca di denaro (si vedano i paragrafi 28-30 supra). Ciononostante, essa ribadisce di non avere il compito di interpretare e applicare il diritto interno. Per tale fase dell’analisi, essa si atterrà quindi all’interpretazione condivisa nel caso di specie dai tribunali interni e riterrà che, ai sensi del diritto interno, la confisca disposta nei confronti del secondo ricorrente non avesse costituito una pena.
(iii) La natura e il fine della confisca
- In ordine alla natura e al fine della misura, la Corte osserva che la confisca riguardava beni che erano considerati derivanti direttamente dalla commissione di reati. Pertanto, sembra che il suo principale fine fosse stato quello di privare i ricorrenti dei profitti dei loro reati.
- La Corte osserva inoltre che la misura in questione è caratterizzata da alcuni elementi che la rendono più paragonabile alla restituzione di un arricchimento ingiustificato ai sensi del diritto civile, che a una multa ai sensi del diritto penale.
In primo luogo, la forma di confisca applicata ai ricorrenti è rivolta a beni derivanti direttamente dalla commissione di un reato, e non può pertanto eccedere l’effettivo arricchimento dell’autore del reato (si veda Dassa Foundation e altri c. Liechtenstein (dec.), n. 696/05, 10 luglio 2007; si contrapponga anche Welch, sopra citata, § 33).
In secondo luogo, il livello di colpevolezza dell’autore di un reato è irrilevante al fine della fissazione dell’importo dei beni da confiscare, diversamente dal caso di sanzioni pecuniarie di natura penale (si vedano le summenzionate cause Dassa Foundation, e Ulemek, § 53; si contrapponga altresì Welch, sopra citata, § 33). A tale riguardo, la Corte sottolinea anche che la misura della confisca è imposta in aggiunta alle sanzioni penali e non se ne tiene conto nella determinazione della loro durata o del loro importo.
In terzo luogo, essendo specificamente rivolta ai profitti del reato, la confisca non può mai essere convertita in una misura che comporti la privazione della libertà, che è un’altra importante caratteristica delle sanzioni pecuniarie penali (si vedano, mutatis mutandis, le summenzionate cause Dassa Foundation, e Ulemek, § 53; si contrapponga altresì Welch, sopra citata, § 33). - La Corte riconosce che altre caratteristiche delle summenzionate misure, cui ha rinviato anche il primo ricorrente (si veda il paragrafo 61 supra), sono paragonabili a quelle delle sanzioni penali – segnatamente il fatto che la confisca possa essere applicata soltanto a seguito dell’accertamento della responsabilità penale, e che, ogniqualvolta la confisca diretta non sia possibile, l’articolo 322 ter prevede la possibilità della confisca per equivalente (che è generalmente considerata costituire una pena ai sensi del diritto interno). Tuttavia, la Corte non ritiene che tali elementi siano determinanti.
- Al contrario, la Corte attribuisce particolare importanza al fatto che la confisca in questione fosse rivolta a beni che erano stati considerati prodotti da attività illecite. Sembra che il suo principale fine fosse stato quello di privare le persone interessate di profitti illeciti, fine che non è di natura punitiva (si veda Todorov e altri c. Bulgaria, nn. 50705/11 e altri 6, § 304, 13 luglio 2021). In aggiunta, sembra che la misura della confisca costituisca l’espressione di un crescente consenso internazionale a favore dell’uso di misure di confisca al fine di ritirare dalla circolazione beni di origine illecita – a prescindere dal fatto che vi sia stato o meno un previo accertamento della responsabilità penale (si vedano i paragrafi 41-43 e 47-48 supra). La Corte osserva inoltre che, secondo la sua prevalente giurisprudenza (si vedano le succitate cause Dassa Foundation; Balsamo, § 62; Ulemek, §§ 50-54; e Todorov, § 304), misure che perseguivano il medesimo obiettivo erano state generalmente considerate aventi un carattere riparativo piuttosto che un fine punitivo, e la Corte non ravvisa alcun motivo per discostarsi da tale approccio in ordine al caso di specie.
- Infine, in ordine al rilievo del secondo ricorrente secondo il quale la confisca dei suoi beni aveva avuto chiare connotazioni punitive in quanto era stata rivolta verso beni acquisiti precedentemente alla commissione dei reati in questione, la Corte osserva che tale rilievo non è corroborato da prove. Il secondo ricorrente ha meramente dimostrato che l’apertura dei conti bancari confiscati e la stipula della polizza assicurativa erano avvenute precedentemente alla commissione di tali reati – senza alcuna indicazione relativa al momento in cui era stato acquisito il denaro confiscato.
(iv) Le procedure relative all’adozione e all’esecuzione delle misure di confisca
- In ordine alle procedure relative all’adozione e all’esecuzione di misure di confisca, la Corte osserva che la misura è disposta dai tribunali penali. Tuttavia, tale fatto non può essere di per sé determinante, in quanto i tribunali penali adottano comunemente tali decisioni di natura non punitiva come, per esempio, ordinare l’adozione di misure di riparazione civile nei confronti della vittima di un atto delittuoso (si veda Balsamo, sopra citata, § 63).
(v) La gravità degli effetti della confisca
- Infine, in ordine alla gravità della misura della confisca, la Corte osserva che, benché la confisca possa interessare beni di notevole valore, essa si applica soltanto ai beni derivanti da un’attività criminale (si vedano le summenzionate cause Ulemek, § 56, e Dassa Foundation).
(vi) Conclusioni
- Visti tutti i fattori pertinenti, la Corte conclude che i provvedimenti di confisca emessi nei confronti dei ricorrenti non costituivano delle pene ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione.
- Le doglianze devono essere pertanto rigettate in quanto incompatibili ratione materiae con le disposizioni della Convenzione, in applicazione dell’articolo35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
- Il primo ricorrente ha lamentato che la contrastante giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine all’applicabilità della confisca dei proventi di reato successivamente alla dichiarazione di prescrizione di tali reati aveva comportato la violazione del principio della certezza del diritto, previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, che per quanto pertinente recita come segue:
“1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)”
A. Sulla ricevibilità
- La Corte osserva che tale doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
B. Sul merito
1. Le osservazioni formulate dalle parti
(a) Il primo ricorrente
- Il primo ricorrente ha sostenuto che la contrastante giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine alla possibilità o meno di applicare la misura della confisca nonostante il non luogo a procedere disposto nel procedimento pertinente avesse comportato la violazione del principio della certezza del diritto.
- Ha sottolineato, in particolare, che la questione era stata affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in due occasioni (nel 1993 e nel 2008). Pertanto, all’epoca della commissione dei reati (tra il 2001 e il 2003) e della formulazione delle accuse nei suoi confronti (2005), la giurisprudenza interna consolidata aveva escluso l’applicabilità della confisca successivamente alla dichiarazione della prescrizione dei reati.
- Successivamente alla sentenza De Maio, tuttavia, erano emersi due filoni giurisprudenziali contrastanti (si veda il paragrafo 34 supra) e il contrasto era ancora sussistente nel 2014, quando era stata pronunciata una sentenza di appello relativa alla causa del ricorrente.
- È stato soltanto nella sentenza n. 31617 del 2015 (Lucci) che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno tentato di dirimere il contrasto giurisprudenziale, dichiarando – per la prima volta in ordine all’articolo 322 ter – che la dichiarazione di prescrizione di un reato non precludeva la confisca (si veda il paragrafo 35 supra).
- Citando i principi stabiliti dalla Corte, il primo ricorrente ha sostenuto che tale situazione costituiva un contrasto giurisprudenziale di lunga data, e che il meccanismo previsto dalla giurisprudenza interna per la risoluzione di tale contrasto – vale a dire il rinvio alle Sezioni Unite della Corte di cassazione – si era dimostrato inefficace.
(b) Il Governo
- Il Governo, pur riconoscendo che la summenzionata questione era stata oggetto di una giurisprudenza contrastante, non ha ritenuto che tale contrasto avesse dato luogo alla violazione del principio della certezza del diritto.
- Dopo avere esaminato gli sviluppi della giurisprudenza interna pertinente (si vedano i paragrafi 31-36 supra), il Governo ha sostenuto che la giurisprudenza della Corte di cassazione non era stata discontinua e incoerente, ma aveva piuttosto seguito uno sviluppo progressivo e coerente. In particolare, la sentenza De Maio del 2008 aveva posto le basi per futuri sviluppi giurisprudenziali, e aveva affermato la necessità di consentire la confisca anche in caso di sentenza di non luogo a procedere. Successivamente, un crescente numero di sentenze aveva aderito a tale opinione finché, infine, le Sezioni Unite della Corte di cassazione l’avevano approvata con la sentenza Lucci del 2015.
Il Governo ha inoltre constatato che l’approccio della sentenza Lucci era stato confermato anche dal legislatore, con l’introduzione dell’articolo 578 bis del CPP. - In aggiunta, il Governo ha sostenuto che esisteva un meccanismo per porre fine a un contrasto giurisprudenziale – vale a dire la possibilità di rimettere la causa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione su richiesta di una delle parti interessate; ha aggiunto che tale meccanismo era stato utilizzato efficacemente nel presente caso, come dimostrato dalla sentenza Lucci del 2015.
2. La valutazione della Corte
- Uno dei fondamentali aspetti dello stato di diritto è il principio della certezza del diritto (si veda Brumărescu c. Romania [GC], n. 28342/95, § 61, CEDU 1999‑VII), che, inter alia, garantisce una certa stabilità nelle situazioni giuridiche e contribuisce alla fiducia pubblica nei tribunali (si veda Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia [GC], n. 13279/05, § 57, 20 ottobre 2011). La persistenza di decisioni giudiziarie contrastanti, d’altra parte, può creare uno stato di incertezza giuridica che potrebbe ridurre la fiducia pubblica nel sistema giudiziario, mentre tale fiducia è chiaramente una delle componenti essenziali di uno Stato basato sulla preminenza del diritto (si veda Vinčić e altri c. Serbia, nn. 44698/06 e altri, § 56, 1° dicembre 2009). Tuttavia, le esigenze di certezza del diritto e di protezione della legittima fiducia del pubblico non conferiscono un diritto acquisito alla coerenza della giurisprudenza (si veda Unédic c. Francia, n. 20153/04, § 74, 18 dicembre 2008), e l’evoluzione giurisprudenziale non è, di per sé, contraria alla corretta amministrazione della giustizia poiché il mancato mantenimento di un approccio dinamico ed evolutivo rischierebbe di ostacolare la riforma o il miglioramento (si vedano Atanasovski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 36815/03, § 38, 14 gennaio 2010, e Borg c. Malta, n. 37537/13, § 107, 12 gennaio 2016).
- La Corte ha riconosciuto che la possibilità di decisioni giudiziarie contrastanti è una caratteristica inerente a qualsiasi sistema giudiziario basato su una rete di tribunali di primo grado e di appello aventi autorità sulla zona della loro competenza territoriale. Tali contrasti possono sorgere anche all’interno del medesimo tribunale. Ciò non può essere considerato di per sé contrario alla Convenzione (si veda Nejdet Şahin e Perihan Şahin, sopra citata, § 51). Al medesimo tempo, la Corte ha sottolineato in numerose occasioni che il ruolo di una corte suprema è esattamente quello di risolvere tali conflitti. Conseguentemente, se si sviluppa una prassi contrastante all’interno di una delle massime autorità giudiziarie di un paese, tale corte stessa diventa fonte di incertezza giuridica, minando in tal modo il principio della certezza del diritto e indebolendo la fiducia pubblica nel sistema giudiziario (si veda Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania [GC], n. 76943/11, § 123, 29 novembre 2016).
- La Corte è stata chiamata diverse volte a esaminare cause concernenti decisioni giudiziarie contrastanti e ha quindi avuto la possibilità di pronunciare una sentenza sulle condizioni alle quali le decisioni contrastanti delle corti supreme interne violavano i requisiti di un equo processo sancito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione. Nel farlo ha spiegato i criteri che avevano guidato la sua valutazione, consistente nello stabilire se esistano “differenze profonde e di lunga data” nella giurisprudenza di una corte suprema, se il diritto interno preveda un meccanismo per superare tali incongruenze, se tale meccanismo sia stato applicato, e, se del caso, con quale effetto (ibid., § 116; si veda altresì Borg, sopra citata, § 108).
- Nel caso di specie è indiscusso che la questione dell’applicabilità della confisca diretta successivamente alla sentenza di non luogo a procedere abbia dato luogo a un contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione tra il 2009 e il 2015 (si vedano i paragrafi 34-35 supra). Ciononostante, le parti non concordavano sulla questione di sapere se tale contrasto avesse violato il principio della certezza del diritto.
- La Corte esaminerà pertanto, in conformità ai summenzionati principi, se le decisioni contrastanti emesse tra il 2009 e il 2015 costituissero delle “differenze profonde e di lunga data”, se il diritto interno prevedesse meccanismi per superare tali differenze, se tali meccanismi siano stati applicati e, in caso affermativo, con quale effetto.
(a) L’esistenza di “differenze profonde e di lunga data”
- Un’analisi della prassi interna pertinente rivela l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione riguardante la questione di sapere se possa essere disposta la confisca in relazione a un reato, nonostante l’estinzione del reato.
- Tale contrasto era già sorto precedentemente agli eventi del caso di specie ed era stato affrontato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza Carlea del 1993, secondo la quale la confisca non poteva essere applicata in caso di estinzione del reato (si veda il paragrafo 32 supra). Tale interpretazione è stata successivamente confermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza De Maio del 2008 (si veda il paragrafo 33 supra).
- Nonostante tali autorevoli interpretazioni, la questione è stata nuovamente oggetto di opinioni contrastanti, a cominciare dal 2009, quando la Corte di cassazione ha iniziato a emettere decisioni che – in aperta contraddizione con le sentenze Carlea e De Maio – hanno ritenuto che la confisca potesse essere applicata nonostante l’estinzione del reato. Contemporaneamente, un distinto filone giurisprudenziale ha continuato ad aderire all’approccio adottato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (si veda il paragrafo 34 supra).
- Tali oscillazioni sono durate fino al 2015, quando le Sezioni Unite della Corte di cassazione – chiamate nuovamente ad affrontare il contrasto giurisprudenziale – hanno ritenuto che la confisca potesse essere applicata nonostante l’estinzione del reato, purché vi fosse stato un previo accertamento della responsabilità (si veda il paragrafo 35 supra).
- Segue pertanto che, nel caso di specie, un unico tribunale di ultima istanza ha emesso più sentenze pervenute a conclusioni diametralmente opposte in un arco temporale superiore a sei anni. Tali sentenze, concernenti una questione che era già stata in passato oggetto di interpretazioni contrastanti, non possono essere considerate costituire una giurisprudenza coerentemente in evoluzione (si vedano Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri, sopra citata, § 126, e Ferreira Santos Pardal c. Portogallo, n. 30123/10, § 48, 30 luglio 2015).
- In ordine alla questione di sapere se tale contrasto fosse profondo e di lunga data, la Corte tiene conto della sua durata, della sua portata e del potenziale numero di casi interessati (si vedano Lo Fermo Italia (dec.), n. 58977/12, § 56, 20 giugno 2023, e Mariyka Popova e Asen Popov c. Bulgaria, n. 11260/10, § 43, 11 aprile 2019).
- Nel caso di specie, il contrasto è durato oltre sei anni e ha riguardato una questione di importanza generale potenzialmente applicabile a un notevole numero di persone (si vedano Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri, sopra citata, § 126; Sine Tsaggarakis A.E.E. c. Grecia, n. 17257/13, § 51, 23 maggio 2019; e Mariyka Popova e Asen Popov, sopra citata, § 43; si contrapponga anche Lo Fermo, sopra citata, § 58); inoltre, la medesima questione ha già costituito l’oggetto di precedenti contrasti giurisprudenziali.
- Date tali circostanze, la Corte ritiene che la giurisprudenza della Corte di cassazione fosse caratterizzata da “differenze profonde e di lunga data”.
(b) L’esistenza e l’uso di un meccanismo del diritto interno per superare le incongruenze giurisprudenziali
- La Corte osserva che, nell’ordinamento giudiziario italiano, il compito di risolvere un contrasto giurisprudenziale è affidato alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Ciononostante, l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è formalmente vincolante per le singole Sezioni della Corte di cassazione. Soltanto successivamente all’introduzione dell’articolo 618 § 1 bis nel 2017 – vale a dire successivamente agli eventi del caso di specie – le singole sezioni sono state obbligate, in caso di dissenso da un principio stabilito dalle Sezioni Unite, a rimettere la causa a queste ultime (si veda il paragrafo 38 supra).
- La Corte non è chiamata a esaminare l’efficacia del meccanismo di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione in abstracto, bensì soltanto a determinare se, nel caso di specie, esso si sia dimostrato in grado di evitare un persistente stato di incertezza.
- A tale riguardo, la Corte osserva innanzitutto che il meccanismo di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione era già stato utilizzato due volte in passato in relazione alla medesima questione, dando luogo alle sentenze relative alle cause Carlea e De Maio (si vedano i paragrafi 32-33 supra), che avevano posto fine ai contrasti giurisprudenziali in questione in tali cause. Ribadendo l’importanza dell’evoluzione giurisprudenziale, la Corte non ritiene che tali due sentenze avrebbero potuto impedire alcuna ulteriore modifica dell’interpretazione giudiziaria della medesima questione. Pertanto, l’emergere di un nuovo contrasto giurisprudenziale successivamente a tali pronunce non viola di per sé il principio della certezza del diritto, purché tale nuovo contrasto sia stato risolto.
- A tale riguardo, la Corte osserva che la questione è stata rimessa nuovamente alle Sezioni Unite della Corte di cassazione le quali, con la sentenza Lucci del 2015 (si veda il paragrafo 35 supra), hanno posto fine al contrasto. Non vi è invero alcun elemento che indichi che, successivamente a tale sentenza, il contrasto sia persistito.
- La Corte ribadisce inoltre che per conseguire coerenza nell’applicazione del diritto pertinente può occorrere tempo, e che dei periodi di giurisprudenza contrastante possono essere tollerati senza compromettere la certezza del diritto, purché l’ordinamento giuridico interno si dimostri (come nel caso di specie) in grado di conciliarli (si vedano Albu e altri c. Romania, nn. 34796/09 e altri 63, § 42, 10 maggio 2012, e Nejdet Şahin e Perihan Şahin, sopra citata, § 83).
- In aggiunta, la Corte osserva che, benché la sentenza della Corte di appello fosse stata emessa mentre persisteva ancora il contrasto giurisprudenziale, la sentenza definitiva è stata emessa dalla Corte di cassazione successivamente alla sentenza Lucci e ha seguito le indicazioni cui erano pervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione (si vedano Svilengaćanin e altri c. Serbia, nn. 50104/10 e altri 9, § 82, 12 gennaio 2021, e Zelca e altri c. Romania (dec.), n. 65161/10, § 14, 6 settembre 2011).
- Segue che non solo esisteva un meccanismo per porre fine al contrasto giurisprudenziale, ma esso era stato utilizzato efficacemente nel caso del primo ricorrente.
- In considerazione di tutto quanto sopra, la Corte ritiene che non vi sia stata violazione del principio della certezza del diritto nel caso del primo ricorrente. Non vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 2 DELLA CONVENZIONE
- Il primo ricorrente ha lamentato che i tribunali interni lo avevano ritenuto colpevole dei reati ascrittigli nonostante la dichiarazione della prescrizione di tali reati, in violazione dell’articolo 6 § 2 della Convenzione, che recita come segue:
“2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.”
A. Sulla ricevibilità
- La Corte osserva che tale doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
B. Sul merito
1. I rilievi formulati dalle parti
(a) Il primo ricorrente
- Il primo ricorrente ha sostenuto che i tribunali interni, nell’applicare la misura della confisca, lo avevano ritenuto colpevole dei reati dei quali era stato accusato. Tale accertamento della colpevolezza, nonostante la dichiarazione della prescrizione di tali reati, aveva costituito violazione del suo diritto di essere presunto innocente fino alla dimostrazione della sua colpevolezza, come previsto dall’articolo 6 § 2 della Convenzione. Ha invocato diverse cause in cui la Corte ha constatato la violazione di tale disposizione – vale a dire, I.E.M. S.r.l. e altri (sopra citata, §§ 314‑18), Geerings c. Paesi Bassi (n. 30810/03, §§ 41-51, 1° marzo 2007) e Paraponiaris c. Grecia (n. 42132/06, §§ 30-33, 25 settembre 2008).
(b) Il Governo
- Il Governo, pur riconoscendo che la sentenza della Corte di appello di Salerno avesse disposto il non luogo a procedere pur “confermando l’accertamento della responsabilità contenuto nella condanna di primo grado”, ha sostenuto che né tale accertamento né il provvedimento di confisca avessero violato il diritto del ricorrente di essere presunto innocente.
- Il Governo ha sostenuto in primo luogo che il caso di specie doveva essere distinto dalle cause invocate dal primo ricorrente. In particolare, a differenza delle sopra citate cause I.E.M. S.r.l. e altri e Geerings, nel caso di specie il ricorrente non era mai stato assolto nel merito, bensì era stato condannato in primo grado. Conseguentemente, la Corte di appello, nel constatare che il ricorrente era penalmente responsabile, non aveva annullato una precedente decisione di assoluzione. Inoltre, a differenza della causa Paraponiaris, la constatazione della responsabilità era finalizzata a confiscare i beni del ricorrente (sottraendoli quindi alla sfera economica), e non a infliggere una pena.
- In secondo luogo, il Governo ha sottolineato che era un’importante garanzia in relazione ai procedimenti penali che i tribunali, prima di disporre il non luogo a procedere in caso di prescrizione del reato in questione, dovessero verificare se poteva essere pronunciata un’assoluzione nel merito ai sensi dell’articolo 129 § 2 del CPP. Una conseguenza inevitabile di ciò era che, nonostante la scadenza del termine di prescrizione, i tribunali interni dovevano determinare se il ricorrente fosse responsabile o meno.
- In terzo luogo, il Governo ha sostenuto che la possibilità di applicare una confisca sulla base di un accertamento sostanziale della responsabilità, anche in assenza di una formale condanna, era stata ritenuta dalla Corte compatibile con la Convenzione nella causa I.E.M. S.r.l. e altri (sopra citata). In aggiunta, il Governo ha sostenuto che la confisca, in assenza di un accertamento della responsabilità, sarebbe stata ingiustificata e sproporzionata.
Conseguentemente, il Governo ha ritenuto che l’articolo 6 § 2 della Convenzione dovrebbe essere interpretato in modo da consentire la confisca basata su un accertamento sostanziale della responsabilità, nonostante il non luogo a procedere. - Infine, il Governo ha sottolineato che il ricorrente aveva avuto la possibilità di difendersi in tutti i gradi di giudizio.
2. La valutazione della Corte
(a) I principi generali
- L’articolo 6 § 2 tutela il diritto di essere “presunto innocente fino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente accertata”. Considerata una garanzia procedurale nel contesto del processo penale, la presunzione di innocenza impone requisiti relativi, inter alia, all’onere della prova, alle presunzioni di fatto e di diritto, al diritto di non autoincriminarsi, alla pubblicità preprocessuale e alle espressioni premature, da parte del tribunale di primo grado o di altri pubblici ufficiali, della colpevolezza di un imputato (si veda Allen c. Regno Unito [GC], n. 25424/09, § 93, CEDU 2013). Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri di un tribunale non dovrebbero partire dall’idea preconcetta che l’imputato abbia commesso il reato di cui è accusato, e qualsiasi dubbio dovrebbe favorire l’imputato (si veda Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, 6 dicembre 1988, § 77, Serie A n. 146).
- Tuttavia, in conformità alla necessità di assicurare che il diritto garantito dall’articolo 6 § 2 sia pratico ed effettivo, la presunzione di innocenza presenta anche un altro aspetto. Il suo fine generale, in tale secondo aspetto, è quello di proteggere le persone che sono state assolte da un’accusa penale, o nei cui confronti è stato disposto il non luogo a procedere, dall’essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero effettivamente colpevoli del reato di cui sono state accusate. In tali casi, la presunzione di innocenza ha già operato, mediante l’applicazione durante il processo dei vari requisiti inerenti alla garanzia procedurale che esso offre, di impedire che sia inflitta un’iniqua condanna penale. Senza una protezione che assicuri il rispetto dell’assoluzione o della decisione di non luogo a procedere in qualsiasi altro procedimento, le garanzie di un equo processo previste dall’articolo 6 § 2 potrebbero rischiare di diventare teoriche e illusorie (si veda Allen, sopra citata, § 94).
Benché tali principi siano stati enunciati in relazione a dichiarazioni effettuate nel contesto di successivi procedimenti, essi sono stati applicati anche alle dichiarazioni contenute nella stessa decisione che pronuncia l’assoluzione o dispone il non luogo a procedere (si vedano Pasquini c. San Marino (n. 2), n. 23349/17, §§ 48-49 e 55, 20 ottobre 2020; G.I.E.M. S.r.l. e altri, sopra citata, §§ 314 e 317; e Cleve c. Germania, n. 48144/09, §§ 53 e 56, 15 gennaio 2015). - Nella recente causa Nealon e Hallam c. Regno Unito ([GC], nn. 32483/19 e 35049/19, §§ 168-169, 11 giugno 2024), la Corte ha chiarito che – a prescindere dal fatto che il procedimento penale in questione si sia concluso con un’assoluzione o con un non luogo a procedere – le decisioni (e la loro motivazione) pronunciate dai tribunali interni o da altre autorità nei successivi procedimenti (considerate nell’insieme e adottate nel contesto dell’esercizio che essi sono tenuti a svolgere in base al diritto interno) violerebbero il secondo aspetto dell’articolo 6 § 2 della Convenzione se equivalessero all’attribuzione della responsabilità penale al ricorrente. Inoltre, la Corte ha chiarito che la protezione offerta dal secondo aspetto dell’articolo 6 § 2 non dovrebbe essere interpretata in modo da precludere ai tribunali nazionali nei successivi procedimenti – nei quali essi eserciterebbero una funzione differente da quella del giudice penale, in conformità alle pertinenti disposizioni del diritto interno – di occuparsi dei medesimi fatti decisi nei precedenti procedimenti penali, purché nel farlo essi non attribuiscano all’interessato la responsabilità penale.
- La Corte ribadisce che una decisione giudiziaria può rispecchiare l’opinione che il ricorrente sia colpevole anche in assenza di una formale constatazione della colpevolezza; è sufficiente che vi sia qualche ragionamento che indichi che il tribunale considera l’imputato colpevole (si vedano Böhmer c. Germania, n. 37568/97, § 54, 3 ottobre 2002; Baars c. Paesi Bassi, n. 44320/98, § 26, 28 ottobre 2003; e Cleve, sopra citata, § 53).
- La Corte ribadisce inoltre che nei casi concernenti il rispetto della presunzione di innocenza, il linguaggio utilizzato dalla persona responsabile della decisione sarà di importanza cruciale nel valutare la compatibilità della decisione e della sua motivazione con l’articolo 6 § 2 (si raffronti Allen, sopra citata, § 126 con ulteriori rinvii). Si deve tenere conto, a tale riguardo, della natura e del contesto del particolare procedimento in cui sono state effettuate le dichiarazioni contestate. La Corte deve determinare il vero senso delle dichiarazioni contestate, tenendo conto delle particolari circostanze in cui sono state effettuate (si raffronti Petyo Petkov c. Bulgaria, n. 32130/03, § 90, 7 gennaio 2010). A seconda delle circostanze, anche l’uso di un linguaggio infelice può quindi non essere ritenuto in violazione dell’articolo 6 § 2 (si raffrontino Englert c. Germania, 25 agosto 1987, §§ 39 e 41, Serie A n. 123; Allen, sopra citata § 126; e Cleve, sopra citata §§ 54-55).
- Si può evincere dall’esame di cui sopra della giurisprudenza della Corte che, nell’esaminare la conformità di una dichiarazione o di una decisione all’articolo 6 § 2, è decisivo tenere conto della natura e del contesto del procedimento nel quale è stata effettuata la dichiarazione o è stata adottata la decisione (si veda Bikas c. Germania, n. 76607/13, § 47, 25 gennaio 2018).
(b) L’applicazione dei summenzionati principi al caso di specie
- La Corte osserva che, nel caso di specie, il primo ricorrente non ha lamentato alcuno specifico linguaggio utilizzato nelle sentenze dei tribunali interni. Ha sostenuto che il provvedimento di confisca, che era stato basato sul sostanziale accertamento della responsabilità penale, comportava necessariamente la constatazione della colpevolezza del primo ricorrente – nonostante fosse stato disposto il non luogo a procedere.
- Nel caso di specie, i tribunali interni hanno disposto la confisca dei beni del ricorrente nonostante fosse stato disposto il non luogo a procedere e, pertanto, in assenza di una formale condanna.
- A tale riguardo, la Corte è consapevole del crescente ricorso – sia ai sensi dell’ordinamento giuridico interno che a livello internazionale – a forme di confisca non basate su una condanna (si vedano i paragrafi 41-43 e 47-48 supra), in base alle quali i giudici possono essere chiamati a disporre la confisca di beni di origine illecita anche in assenza di una condanna. A tale riguardo, la Corte ritiene che la protezione offerta dal secondo aspetto dell’articolo 6 § 2 non dovrebbe essere interpretata in modo da precludere ai tribunali nazionali di occuparsi degli stessi fatti decisi nei procedimenti penali al fine di disporre una forma di confisca non basata su una condanna, purché nel farlo essi non attribuiscano all’interessato la responsabilità penale (si veda, mutatis mutandis, Nealon e Hallam, sopra citata, § 169).
- La Corte esaminerà pertanto se, nel caso di specie, le sentenze dei tribunali interni abbiano comportato un’attribuzione della responsabilità penale al ricorrente. A tale riguardo, essa terrà conto sia del linguaggio che della motivazione delle decisioni interne, nonché del contesto circostante.
- La Corte osserva che è un requisito formale che per una confisca ai sensi dell’articolo 322 ter del CP debba esservi una “condanna” (si veda il paragrafo 21 supra). Secondo l’interpretazione seguita dai tribunali interni nella causa in esame, tale requisito sarà soddisfatto anche in caso di estinzione del reato in questione, purché il ricorrente sia stato considerato responsabile in primo grado e tale sentenza sia rimasta successivamente inalterata nel merito (si vedano i paragrafi 34-35 supra).
- Conseguentemente, in relazione al caso di specie la Corte di appello di Salerno ha osservato che il ricorrente era stato condannato in primo grado e che, in appello, tale constatazione di responsabilità era rimasta sostanzialmente inalterata. Ha pertanto ritenuto che il requisito di una “condanna” fosse stato soddisfatto e ha disposto la confisca dei beni del primo ricorrente (si veda il paragrafo 9 supra).
- La Corte ritiene che il requisito di una “condanna” penale quale pre-necessaria condizione della confisca – accompagnata dalla constatazione del fatto che la condanna in primo grado era rimasta sostanzialmente inalterata nel merito – costituisse un chiaro indizio del fatto che la confisca era stata disposta perché il ricorrente era stato considerato penalmente responsabile; in aggiunta, la Corte di appello aveva esplicitamente equiparato tali dichiarazioni a una “piena constatazione della responsabilità” (si veda il paragrafo 9 supra). Nel presente caso, i tribunali interni non avevano valutato meramente l’origine illecita dei beni confiscati: al contrario, era stato dichiarato esplicitamente che il primo ricorrente era penalmente responsabile. La Corte ritiene pertanto che, nel caso di specie, le conclusioni dei tribunali interni rispecchiassero la loro opinione della colpevolezza del ricorrente in ordine al reato in questione e che, se non fosse stato per la decisione di non luogo a procedere, egli sarebbe stato condannato.
- Tale conclusione è inoltre corroborata dal riconoscimento, da parte del Governo, che la Corte di appello aveva sostanzialmente confermato la constatazione della responsabilità contenuta nella sentenza di primo grado (si veda il paragrafo 116 supra), e dal linguaggio utilizzato dalla Corte di appello (benché non nell’esame della confisca bensì dell’applicazione dell’articolo 129 § 2 del CPP), che dichiarava che “le prove addotte non possono che confermare la constatazione della responsabilità dell’Episcopo riguardo alle accuse penali” (si veda il paragrafo 9 supra).
- La Corte ritiene pertanto che, nel disporre la confisca dei suoi beni, i tribunali interni avessero attribuito al primo ricorrente la responsabilità penale.
- Inoltre, la Corte non è convinta dei rilievi del Governo secondo cui la constatazione della responsabilità non inciderebbe sulla presunzione dell’innocenza del ricorrente.
- In ordine al primo rilievo del Governo, che si basa sul fatto che il ricorrente era stato ritenuto colpevole in primo grado (si veda il paragrafo 117 supra), la Corte ha già chiarito di non distinguere i casi in cui le accuse sono estinte (perché si sono prescritte) precedentemente al compimento di qualsiasi determinazione penale, da quelli in cui sono estinte (per il medesimo motivo) successivamente a un’iniziale constatazione della colpevolezza. Segue che le conclusioni di primo grado, che non sono definitive, non possono inficiare le successive determinazioni (si veda Pasquini c. San Marino, sopra citata, § 63, in cui – analogamente al caso di specie – il ricorrente era stato condannato in primo grado e la Corte ha constatato la violazione dell’articolo 6 § 2 in quanto la Corte di appello, pur archiviando il procedimento per la scadenza del termine di prescrizione, aveva attribuito al ricorrente la responsabilità penale).
- In ordine al secondo rilievo del Governo secondo il quale la constatazione della responsabilità penale sarebbe una conseguenza inevitabile della garanzia prevista dall’articolo 129 § 2 del CPP (si veda il paragrafo 118 supra), tale disposizione dichiara che, quando un reato si è prescritto ma può essere chiaramente accertato sulla base degli elementi disponibili che gli imputati non sono penalmente responsabili, i tribunali interni dovrebbero pronunciare un’assoluzione nel merito (si veda il paragrafo 37 supra). La Corte dubita che tale disposizione esigesse effettivamente una positiva constatazione della responsabilità. In ogni caso, anche assumendo che fosse così, la necessità di osservare una disposizione interna non poteva giustificare la violazione di un diritto tutelato dalla Convenzione.
- Infine, in ordine al terzo rilievo del Governo (si veda il paragrafo 119 supra), la Corte non riscontra alcuna contraddizione tra la constatazione di una violazione nel caso di specie e la sentenza pronunciata nella causa I.E.M. S.r.l. e altri (sopra citata). In tale causa, mentre una confisca basata sulla sostanziale constatazione della responsabilità è stata considerata compatibile con i requisiti dell’articolo 7 della Convenzione (ibid., §§ 258-62), ciò non ha pregiudicato la successiva valutazione dell’eventuale violazione dell’articolo 6 § 2 della Convenzione (ibid. §§ 317-18).
- Alla luce delle summenzionate considerazioni, la Corte ritiene che l’attribuzione della responsabilità penale al primo ricorrente nonostante fosse stato disposto il non luogo a procedere abbia violato il suo diritto di essere presunto innocente.
- Vi è pertanto stata violazione dell’articolo 6 § 2 della Convenzione in relazione al primo ricorrente.
V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
- Il secondo ricorrente ha lamentato che la confisca dei suoi beni difettava di una base giuridica prevedibile ed era stata sproporzionata, in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, che recita come segue:
“1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
- Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”
A. Sulla ricevibilità
- La Corte osserva che tale doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
B. Sul merito
1. I rilievi formulati dalle parti
(a) Il secondo ricorrente
- Il secondo ricorrente ha sostenuto che l’applicabilità della misura della confisca nonostante la dichiarazione della prescrizione dei reati in questione non era stata fondata su una base giuridica sufficientemente prevedibile. Ha sostenuto, in particolare, che precedentemente alla sentenza Lucci del 2015, non era chiaro se la misura della confisca potesse essere applicata in tali casi; ha sottolineato in particolare la sentenza n. 7860 del 2015, che aveva aderito all’opinione opposta (si veda il paragrafo 34 supra). Inoltre, egli ha sostenuto che anche precedentemente alla pronuncia della sentenza Lucci, era rimasta qualche incertezza; tale incertezza aveva reso necessaria l’introduzione dell’arrticolo 578 bis del CPP (si veda il paragrafo 36 supra).
- Il secondo ricorrente ha sostenuto anche che la confisca in questione era stata ingiustificata, in quanto era stata indirizzata verso beni che erano stati acquisiti precedentemente alla commissione dei summenzionati reati. Ha osservato, in particolare, che l’apertura dei conti bancari e la stipula della polizza assicurativa erano avvenute prima del 2002.
(b) Il Governo
- Il Governo ha sostenuto che l’applicabilità della confisca fosse stata prevedibile, in quanto era stata basata su una progressiva e coerente evoluzione del diritto interno, che era già stata prevista dalla sentenza De Maio nel 2008 ed era stata successivamente confermata dalla sentenza Lucci (si vedano i paragrafi 89‑91 supra in relazione alla doglianza sollevata ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione).
2. La valutazione della Corte
- La Corte osserva preliminarmente che le parti non hanno contestato che la confisca dei beni del secondo ricorrente avesse costituito un’ingerenza nel suo diritto al pacifico godimento dei suoi beni, garantito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
- Inoltre, secondo la Corte nel caso di specie non vi è alcuna necessità di determinare in base a quale delle tre regole indicate dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 dovrebbe essere esaminato il caso di specie perché, a prescindere da quale delle tre regole si applichi, i principi che disciplinano la questione della giustificazione sono sostanzialmente gli stessi (si veda, mutatis mutandis, Todorov e altri, sopra citata, § 182).
- La Corte ribadisce che il primo e più importante requisito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 è che l’ingerenza di un’autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni debba essere prevista dalla legge: la seconda frase del primo paragrafo autorizza la privazione della proprietà soltanto “nelle condizioni previste dalla legge”, e il secondo paragrafo riconosce che gli Stati hanno il diritto di disciplinare l’uso dei beni ponendo in vigore le “leggi”. Inoltre, lo stato di diritto, uno dei fondamentali principi di una società democratica, è inerente a tutti gli articoli della Convenzione (si veda Lekić c. Slovenia [GC], n. 36480/07, § 94, 11 dicembre 2018).
- Il principio di legalità presuppone anche una certa qualità delle disposizioni del diritto interno applicabili. A tale riguardo, dovrebbe essere sottolineato che quando parla di “legge”, l’articolo 1 del Protocollo n. 1 allude proprio al medesimo concetto cui rinvia la Convenzione altrove quando utilizza tale termine. Segue che i principi giuridici sui quali è basata un’ingerenza dovrebbero essere sufficientemente accessibili, precisi e prevedibili nella loro applicazione. In particolare, un principio è “prevedibile” quando offre una misura di protezione dalle ingerenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche. Qualsiasi ingerenza nel pacifico godimento dei beni deve, pertanto, essere accompagnata da garanzie procedurali che offrano alla persona fisica o giuridica interessata una ragionevole possibilità di presentare la sua causa alle autorità competenti al fine di contestare effettivamente le misure che interferiscono nei diritti garantiti da tale disposizione. Nell’accertare se tale condizione sia stata soddisfatta, è necessario esaminare una panoramica esauriente delle procedure amministrative e giudiziarie applicabili (ibid. § 95).
- Il fatto che una disposizione di legge non sia sufficientemente precisa e prevedibile può essere riparato dai tribunali interni fornendo una chiara e precisa interpretazione della disposizione in questione (si veda Vijatović c. Croazia, n. 50200/13, § 54, 16 febbraio 2016). A tale riguardo, la Corte ha riconosciuto nella sua giurisprudenza che il requisito della prevedibilità che implica il termine “legge” non può essere interpretato come se esso proibisca il graduale chiarimento delle regole mediante l’interpretazione giudiziaria caso per caso, purché l’evoluzione che ne risulta rimanga coerente con l’essenza della disposizione e possa essere ragionevolmente prevista. Al contrario, un’incoerente interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni interne pertinenti è un fattore che potrebbe comportare esiti imprevedibili o arbitrari e privare gli individui dell’effettiva protezione dei loro diritti e che, conseguentemente, è incompatibile con il requisito della legalità (si veda Paul Getty Trust e altri c. Italia, n. 35271/19, § 297, 2 maggio 2024, con ulteriori rinvii).
- Passando all’esame del caso di specie, la Corte osserva che la doglianza del secondo ricorrente secondo la quale la legge non era sufficientemente prevedibile riguarda un contrasto giurisprudenziale che la Corte ha ritenuto persistesse tra il 2009 e il 2015 (si vedano i paragrafi 99‑100 supra). È pertanto necessario accertare il momento pertinente per valutare se la base giuridica della confisca fosse sufficientemente prevedibile.
- A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che il momento in relazione al quale determinare se un’ingerenza sia fondata su una legge sufficientemente prevedibile è il momento in cui ha luogo l’ingerenza lamentata (si veda Paul Getty Trust e altri, sopra citata, § 306). Difatti, il requisito della prevedibilità è strettamente connesso alla protezione dalle ingerenze arbitrarie delle autorità pubbliche e al requisito che la persona che ha subito tale ingerenza debba avere una ragionevole possibilità di impugnare la misura (Lekić, sopra citata, § 95).
- La Corte ritiene pertanto che il momento pertinente coincida con l’emissione del provvedimento di confisca ( Paul Getty Trust e altri, sopra citata, § 306). È, infatti, in quel momento che un imputato deve essere consapevole dei requisiti giuridici che giustificano la confisca dei suoi beni, affinché egli possa essere in grado di verificare se le autorità interne abbiano osservato il diritto interno e possa impugnare efficacemente la misura.
- Nel caso di specie, pertanto, il grado della prevedibilità deve essere valutato in relazione al momento in cui il Tribunale di Bassano del Grappa ha emesso per la prima volta il provvedimento di confisca nei confronti del ricorrente, in data 7 maggio 2008 (si veda il paragrafo 14 supra).
- La Corte ha ritenuto che, a quell’epoca, la giurisprudenza consolidata considerava che la misura della confisca non potesse essere applicata dopo che un reato aveva cessato di essere punibile (si veda il paragrafo 33 supra). Soltanto successivamente la Corte di cassazione ha iniziato a riconoscere che la misura della confisca potesse essere in realtà applicata in una simile situazione; tuttavia, anche allora, la questione è stata per diversi anni oggetto di un contrasto giurisprudenziale (si veda il paragrafo 104 supra).
- La Corte conclude pertanto che, al momento pertinente, la confisca dei beni del secondo ricorrente non era fondata su una base giuridica sufficientemente prevedibile.
- Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
VI. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
A. Il danno
- Il primo ricorrente ha chiesto 844.120,95 euro (EUR) per il danno patrimoniale (somma che egli ha sostenuto fosse pari al valore dei beni confiscati), oltre gli interessi legali fino alla data del versamento. Ha inoltre chiesto EUR 30.000 per il danno non patrimoniale.
- Il secondo ricorrente non ha presentato alcuna richiesta di equa soddisfazione.
- Il Governo ha contestato l’esistenza del danno rivendicato dal primo ricorrente e ha ritenuto che gli importi richiesti fossero eccessivi.
- La Corte osserva che, in relazione al primo ricorrente, essa ha constatato soltanto la violazione dell’articolo 6 § 2 della Convenzione in ragione del fatto che i tribunali nazionali avevano attribuito al ricorrente la responsabilità penale nonostante la dichiarazione della prescrizione del reato. La Corte non ravvisa alcun nesso causale tra la violazione constatata e l’asserito danno patrimoniale. Rigetta pertanto tale richiesta.
- In ordine al danno non patrimoniale, la Corte ritiene che, date le specifiche circostanze del caso di specie, non sia necessario accordare alcuna somma a tale titolo.
- In ordine al secondo ricorrente, la Corte ritiene che non sia necessario accordargli alcuna somma.
B. Le spese
- Il primo ricorrente ha inoltre chiesto EUR 36.658,33 per le spese sostenute dinanzi ai tribunali interni ed EUR 14.591 per quelle sostenute dinanzi alla Corte.
- Il secondo ricorrente non ha chiesto alcuna somma per le spese.
- Il Governo ha contestato le somme richieste dal primo ricorrente in quanto eccessive.
- Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese soltanto nella misura in cui ne sia accertata la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, visti i documenti di cui è in possesso e i criteri summenzionati, la Corte ritiene ragionevole accordare al primo ricorrente la somma di EUR 20.000 comprendente tutte le voci delle spese, oltre l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta.
- Quanto al secondo ricorrente, la Corte non gli accorda alcuna somma.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE
- Decide, all’unanimità, di riunire i ricorsi;
- Dichiara, all’unanimità, ricevibili le doglianze sollevate dal primo ricorrente ai sensi dell’articolo 6 §§ 1 e 2 della Convenzione e la doglianza sollevata dal secondo ricorrente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e i ricorsi irricevibili per il reato;
- Ritiene, all’unanimità, che non vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione al primo ricorrente;
- Ritiene, con cinque voti contro due, che vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 2 della Convenzione in relazione al primo ricorrente;
- Ritiene, con cinque voti contro due, che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in relazione al secondo ricorrente;
- Ritiene, con cinque voti contro due,
- che lo Stato convenuto debba versare al primo ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva in applicazione dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, EUR 20.000 (ventimila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto dal primo ricorrente a titolo di imposta, per le spese;
- che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi, e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
- Respinge, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione formulata dal primo ricorrente, per il resto.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 19 dicembre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Ivana Jelić
Presidente
Ilse Freiwirth
Cancelliere
In conformità all’articolo 45 § 2 dela Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, sono allegate alla presente sentenza le seguenti opinioni separate:
- l’opinione concordante del Giudice Serghides;
- l’opinione parzialmente dissenziente del Giudice Wojtyczek, cui ha aderito il Giudice Sabato;
- l’opinione parzialmente dissenziente del Giudice Sabato.
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE SERGHIDES
- Benché concordi interamente con la sentenza, e abbia pertanto votato a favore di tutti i punti del suo dispositivo, ho tuttavia deciso di esprimere un’opinione separata in relazione alla doglianza del primo ricorrente ai sensi dell’articolo 6 2. Il mio fine è fornire qualche ulteriore sostegno alla constatazione di violazione di tale disposizione. L’articolo 6 §2, che tutela la fondamentale garanzia della presunzione di innocenza, recita:
“Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.”
- La doglianza pertinente in questo caso è che i tribunali interni, nell’applicare la misura della confisca, avevano in realtà considerato il Sig. Episcopo, il primo ricorrente, colpevole dei reati dei quali era stato accusato, nonostante fosse stato disposto il non luogo a procedere nei suoi confronti sulla base della prescrizione dei reati. Tale decisione dei tribunali interni, secondo le osservazioni del primo ricorrente, aveva compromesso il suo diritto di essere presunto innocente, tutelato dall’articolo 6 § 2 della Convenzione, trattandolo da colpevole in assenza di una formale condanna.
- La presunzione di innocenza è essenziale per tutelare la dignità degli individui che affrontano un procedimento penale e per mantenere l’integrità dei processi e la credibilità del sistema giudiziario. L’importanza della presunzione di innocenza quale fondamentale diritto della difesa è illustrata nel modo migliore dalle parole di Jean-Paul Costa, ex Presidente della Corte, il quale ha opportunamente osservato[1]:
“Il diritto di essere presunto innocente costituisce il primo diritto della difesa. Molti processi iniqui nel corso della storia, da quello di Socrate a quello di Gesù, dal processo di Giovanna d’Arco al caso Dreyfus, hanno completamente ignorato la presunzione di innocenza, e ciò avviene ancora oggi in molti paesi. In altre parole, ‘la causa è stata giudicata’ anche prima che abbia avuto luogo il processo.”
- I fatti pertinenti, menzionati nei paragrafi 8-10 della sentenza, sono i seguenti. Nel 2008 il Tribunale di Sala Consilina ha condannato il primo ricorrente per diversi reati, tra cui la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche per la costruzione di una struttura turistica da parte della società che egli amministrava, la P. s.r.l. Gli ha inflitto la pena di tre anni e mezzo di reclusione e ha disposto la confisca di beni equivalenti ai profitti ottenuti illecitamente. Nel 2014 la Corte di appello di Salerno ha dichiarato la prescrizione dei reati e ha archiviato il procedimento nei confronti del ricorrente. La Corte di appello ha tuttavia proceduto a esaminare se il ricorrente avesse presentato rilievi sufficienti per giustificare, ai sensi dell’articolo 129 § 2 del codice di procedura penale, la sostituzione della condanna di primo grado con una sentenza di assoluzione. La Corte di appello ha ritenuto che i rilievi e le prove presentati dal ricorrente non fossero sufficienti per giustificare la sua assoluzione. Al contrario, ha concluso che “le prove addotte non possono che confermare la constatazione della responsabilità dell’Episcopo riguardo alle accuse penali”. La Corte di appello ha revocato la confisca delle quote del ricorrente e ha disposto, invece, la confisca di un immobile alberghiero fino al valore di EUR 844.120,95. Ciò perché ha deciso di confiscare i proventi diretti del reato, consistenti nell’albergo costruito con le erogazioni ottenute illecitamente. Ha inoltre ritenuto, in conformità alla recente pertinente giurisprudenza della Corte di cassazione che l’“estinzione” del reato non precludesse una misura di confisca, in quanto la responsabilità penale del ricorrente era già stata accertata (si veda il paragrafo9 della sentenza). La Corte di cassazione, alla quale il primo ricorrente aveva presentato ricorso, ha infine confermato la sentenza della Corte di appello di Salerno. Ha rinviato in particolare a una recente sentenza della Corte di cassazione (Sezioni Unite)[2] che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, aveva stabilito che la confisca diretta di beni potesse essere disposta anche in caso di una pronuncia di non luogo a procedere nel procedimento in questione, purché vi fosse stata una precedente condanna e la constatazione della responsabilità dell’imputato fosse rimasta successivamente inalterata. Riguardo al caso di specie, la Corte di cassazione si è anche occupata del fatto che l’edificio apparteneva alla società P. s.r.l. e non al primo ricorrente. Tuttavia, poiché il reato in questione era stato commesso al fine di favorire gli interessi della società e, inoltre, dal suo rappresentante legale, la Corte di cassazione ha ritenuto che il fatto fosse irrilevante.
- L’articolo157 del codice penale italiano prevede che “la prescrizione ‘estingue’[3] il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge (...)”. Come detto sopra, nel caso di specie, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato che i reati per i quali il primo ricorrente era stato condannato e gli era stata inflitta una pena in primo grado si erano prescritti, con il risultato che è stato disposto il non luogo a procedere nei suoi confronti. Pertanto, possono essere giustamente formulati i seguenti rilievi a titolo di critica della prassi e della decisione dei tribunali interni. Un reato o è prescritto o non lo è. Analogamente al principio secondo il quale non vi è reato o sanzione senza una legge (nullum crimen nulla poena sine lege), si può sostenere che non può esservi una responsabilità penale senza l’accertamento di un reato e una condanna definitiva. Si può pertanto affermare anche che non può esservi responsabilità penale per un reato prescritto. Né può esservi la responsabilità penale per un fine ma nessuna responsabilità penale per un altro. La parziale responsabilità penale non può scaturire da un reato prescritto, da una condanna che non è mai stata definitiva o da un procedimento penale nel quale è stato disposto il non luogo a procedere. Con tutto il dovuto rispetto, è assurdo affermare che una persona non sia penalmente responsabile del reato del quale è stata accusata, senza alcuna condanna definitiva, ma che la stessa è ancora penalmente responsabile al fine dell’imposizione della confisca dei suoi beni. La protezione offerta dalla presunzione di innocenza cessa quando la decisione del tribunale penale diventa definitiva. Se la decisione del tribunale non raggiunge la definitività, come nel caso di specie, la garanzia della presunzione di innocenza rimane, in effetti, sine die. Tale continua protezione preclude l’attribuzione della responsabilità penale a una persona nei casi in cui l’asserito reato si è prescritto. Quando il procedimento penale si conclude per tale motivo con un luogo a procedere, ciò indica che lo Stato ha rinunciato alla sua possibilità di dimostrare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Continuando a esaminare la responsabilità penale ai fini della confisca, il tribunale interno elude essenzialmente tale garanzia procedurale. La mera allusione a degli illeciti nelle decisioni di confisca mina la presunzione legale di innocenza e getta ombre sulla reputazione e sulla legittimazione ad agire dell’imputato, in violazione della fondamentale garanzia della presunzione di innocenza prevista dalla Convenzione. È proibita qualsiasi prassi dei tribunali interni che possa dare luogo a un sistema di giustizia diviso. Tale disparità può indebolire la fiducia pubblica nell’equità e nell’integrità dell’ordinamento giuridico. Può lasciare intendere che i diritti procedurali degli imputati possano essere ignorati selettivamente nel perseguimento degli interessi dello Stato.
- Nonostante le considerazioni di cui sopra, la Corte di appello di Salerno, nel decidere che i reati erano prescritti e che dovesse essere disposto il non luogo a procedere nel procedimento penale nei confronti del primo ricorrente, ha tuttavia proceduto e attribuito al primo ricorrente la responsabilità penale, che è diventata la base per disporre la confisca (si vedano i paragrafi 130-136 della sentenza). A mio umile avviso, quanto deciso dai tribunali interni era non soltanto arbitrario, contraddittorio e paradossale, bensì anche logicamente e giuridicamente fallace. Una simile decisione di attribuire la responsabilità penale al primo ricorrente nelle circostanze del caso di specie e il suo uso quale base per confiscare l’albergo, non può, in alcuna misura, essere considerata rispettosa del diritto alla presunzione di innocenza. Tale decisione contrasta con il principio secondo il quale qualsiasi misura dipendente dalla commissione di un reato, compresa la confisca in questione, debba seguire una constatazione definitiva di colpevolezza mediante un equo processo. Ai sensi dell’articolo 6 § 2, sono proibiti qualsiasi azione o ragionamento che presupponga la colpevolezza di un individuo precedentemente all’accertamento della sua responsabilità penale in modo definitivo con una sentenza definitiva.
- Il fatto più importante è che la decisione dei tribunali interni, sia basata sulla giurisprudenza esistente o sulle disposizioni del codice penale, non è compatibile con la Convenzione, in quanto viola l’articolo 6 2, che tutela la presunzione di innocenza, che è una garanzia fondamentale per una persona accusata. In senso più generale, si deve dire che lo Stato convenuto, mediante la sua legge, o mediante le decisioni dei suoi tribunali, ha violato l’articolo6 § 2.
- A mio modesto parere la decisione dei tribunali interni ha violato il principio dello stato di diritto e gli altri principi democratici sanciti dall’articolo6 2 e dalla Convenzione in generale, l’integrità della procedura penale e la dignità umana che è parte integrante di tale disposizione. La suddetta decisione contrasta anche con il fondamentale principio di effettività della Convenzione, in quanto rende la protezione del diritto di cui all’articolo 6 § 2 non pratica ed effettiva, come richiesto dal principio di effettività, bensì meramente teorica e illusoria. Analogamente, nella causa G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia ([GC], nn. 1828/06 e altri 2, § 314, 28 giugno 2018), la Corte ha ritenuto che “senza una protezione che assicuri il rispetto della (...) decisione di archiviazione in qualsiasi altro procedimento, le garanzie di un equo processo dell’articolo 6 § 2 potrebbero rischiare di diventare teoriche e illusorie”. Il principio di effettività è invocato anche dalla presente sentenza nel paragrafo 122 in cui essa dichiara che, in conformità all’esigenza di assicurare che il diritto garantito dall’articolo 6 § 2 sia pratico ed effettivo, la presunzione di innocenza ha un altro aspetto: il fine generale di tale diritto è proteggere le persone che sono state assolte da un’accusa penale, o nei cui confronti è stato disposto il non luogo a procedere, dall’essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorità – in particolare le autorità giudiziarie – come se fossero in realtà colpevoli del reato in questione. A tale riguardo, il seguente passo della sentenza della Grande Camera nella sua recente sentenza Nealon e Hallam c. Regno Unito ([GC], nn. 32483/19 e 35049/19, § 168, 11 giugno 2024), fornisce un notevole sostegno:
“Conseguentemente, d’ora in avanti, a prescindere dalla natura del successivo procedimento connesso, e a prescindere dalla circostanza che il procedimento penale si sia concluso con un’assoluzione o con un non luogo a procedere, le decisioni e il ragionamento dei tribunali interni o di altre autorità in tale successivo procedimento connesso, considerate nell’insieme, e nel contesto dell’esercizio che essi sono tenuti a compiere ai sensi del diritto interno, violeranno il secondo aspetto dell’articolo 6 § 2 della Convenzione se costituissero un’attribuzione della responsabilità penale al ricorrente. Attribuire la responsabilità penale a una persona significa rispecchiare l’opinione che la stessa è colpevole secondo il criterio penale della commissione di un reato (...), insinuando in tal modo che il procedimento penale avrebbe dovuto essere determinato in modo differente.”
- Ritengo che la posizione del primo ricorrente sia sostenuta dalla giurisprudenza pertinente, da lui invocata, nella quale la Corte ha constatato la violazione dell’articolo 6 § 2 (si vedano I.E.M. S.r.l. e altri, sopra citata, §§ 314-318; Geerings c. Paesi Bassi, n. 30810/03, §§ 41-51, 1° marzo 2007; Paraponiaris c. Grecia, n. 42132/06, §§ 30-33, 25 settembre 2008; e la giurisprudenza menzionata in tali cause), nonché, naturalmente, dalla sentenza relativa alla causa Nealon e Hallam (sopra citata). Il fine della presente opinione, tuttavia, non è lo svolgimento di un’analisi di tale giurisprudenza, bensì piuttosto quello di sottolineare le conclusioni paradossali cui sono pervenuti nel caso di specie i tribunali interni.
- Un’osservazione conclusiva che desidero fare è che il fatto di esaminare la responsabilità penale al fine della confisca in casi prescritti, come è avvenuto in questo caso, può costituire una profonda violazione della presunzione di innocenza garantita dall’articolo 6 § 2 della Convenzione. Tali prassi possono non soltanto minare il suddetto fondamentale diritto alla presunzione di innocenza, bensì possono anche mettere in pericolo l’equilibrio tra la protezione degli interessi generali e la tutela del fondamentale diritto individuale a un equo processo, che è alla base di un ordinamento giuridico equo e giusto. È fondamentale che tutti gli interessati, i legislatori e i tribunali, si astengano dall’introdurre tali procedure o prassi o, se esse già esistono, le riformino, per assicurare che la presunzione di innocenza rimanga inviolabile in qualsiasi procedimento giudiziario.
- Alla luce delle summenzionate considerazioni e di tutti i motivi forniti nella sentenza, concordo con la conclusione cui si è giunti nel paragrafo 140, vale a dire che l’attribuzione della responsabilità penale al primo ricorrente, nonostante il non luogo a procedere disposto nel procedimento penale nei suoi confronti previsto dalla legge, abbia violato il suo diritto tutelato dalla Convenzione di essere presunto innocente.
OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE WOJTYCZEK, CUI HA ADERITO IL GIUDICE SABATO
- Dissento rispettosamente dall’opinione che l’articolo 6 § 2 sia stato violato nel caso di specie.
- Ai sensi dell’articolo 6 § 2 della Convenzione, “Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata” (“Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie”).
- Rilevo che la motivazione della presente sentenza spiega il funzionamento dell’ordinamento giuridico interno nel seguente modo:
“34. Un altro filone giurisprudenziale, tuttavia (derivante dalle considerazioni affrontate nella sentenza De Maio), ha ritenuto che la confisca potesse essere disposta anche in caso di estinzione del reato in questione, purché fosse stata accertata la responsabilità e i beni fossero stati considerati connessi alla commissione del reato (sentenze della Corte di cassazione n. 2453 del 2009, n. 32273 del 2010, n. 39756 del 2011, n. 48680 del 2012 e n. 31957 del 2013).
35. La questione fu successivamente rimessa nuovamente alle Sezioni Unite della Corte di cassazione le quali, con sentenza n. 31617 del 21 luglio 2015 (Lucci), confermarono il più recente sviluppo e ritennero che la confisca diretta potesse essere applicata nonostante l’estinzione del reato in questione. Il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione recita come segue:
“Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell’articolo 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell’articolo 322 ter, cod. pen., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato.”
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno inoltre chiarito che un accertamento incidentale della responsabilità fosse insufficiente: doveva esservi una formale condanna a livello inferiore, che era stata lasciata sostanzialmente inalterata dalle successive decisioni che avevano dichiarato la prescrizione del reato.”
Se comprendo correttamente il diritto interno, il fatto che un reato si prescriva impedisce di infliggere una pena all’imputato, ma non impedisce la confisca di beni acquisiti illegalmente. In altre parole, il non luogo a procedere nell’ambito di un procedimento prescritto ha soltanto un effetto parziale: il procedimento penale si prescrive al fine dell’irrogazione della pena (irrogazione di una sanzione penale) ma non al fine della confisca di beni o della valutazione della responsabilità penale in relazione a tale potenziale confisca. In quest’ultimo tipo di procedimento, la presunzione di innocenza può ancora essere confutata giuridicamente, ma soltanto al fine della misura di confisca.
- Nel caso di specie, è stata dimostrata la colpevolezza di entrambi i ricorrenti secondo il diritto interno (come interpretato in conformità alla giurisprudenza interna che è infine prevalsa), ai fini della confisca, mentre i procedimenti finalizzati a infliggere una pena si sono conclusi con un non luogo a procedere. A mio avviso, l’articolo 6 §2 della Convenzione non esclude tale frazionamento degli effetti delle norme in materia di prescrizione nell’ordinamento giuridico interno.
OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE SABATO
1. Introduzione
- Mi rammarico di non poter condividere l’opinione della maggioranza che vi siano state violazioni dell’articolo 6 § 2 della Convenzione in relazione al primo ricorrente e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in relazione al secondo ricorrente. Inoltre, pur concordando con le conclusioni secondo le quali le doglianze di entrambi i ricorrenti ai sensi dell’articolo 7 erano irricevibili ratione materiae – in quanto le misure che comportano la confisca di proventi del reato non costituiscono delle pene ai sensi della giurisprudenza della Corte – e che non vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 in relazione al primo ricorrente, ritengo che tale ultimo esito avrebbe dovuto essere basato su motivi significativamente differenti da quelli forniti dalla maggioranza. Invero, la motivazione della maggioranza che ha condotto alla conclusione di non violazione dell’articolo 6 § 1 in relazione al primo ricorrente è strettamente connessa alla motivazione che costituisce la base della sua conclusione secondo la quale vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in relazione al secondo ricorrente. Concludo, al contrario, che non vi è stata alcuna simile violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
Poiché il mio approccio diverge radicalmente da quello della maggioranza, benché stia esprimendo quella che tecnicamente è un’opinione “parzialmente” dissenziente, il mio dissenso è, praticamente parlando, totale.
La presente opinione separata è finalizzata a integrare quella del Giudice Wojtyczek, riguardante altri aspetti del caso, che ho avuto il piacere di condividere.
(a) La struttura frammentaria della sentenza della maggioranza e una sintesi del mio approccio critico a essa
- Mentre, a mio modesto avviso, una corretta valutazione delle questioni giuridiche sollevate nel caso di specie esige un esame esaustivo dei nessi tra i vari aspetti affrontati ai sensi delle diverse disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli, la maggioranza ha adottato una sentenza la cui struttura sembra gravemente frammentaria, che comporta quindi gravi incongruenze e – con il dovuto rispetto – quelli che ritengo essere degli errori.
- In ordine alle doglianze sollevate da entrambi i ricorrenti ai sensi dell’articolo 7, la sentenza della maggioranza riconosce, sulla base della giurisprudenza della Corte, che ai sensi del diritto dello Stato convenuto la confisca dei proventi di reato non costituisce una pena (sono delle misure di sicurezza), e può essere meglio equiparata a dei decreti di restituzione di diritto civile, e pertanto – poiché la natura civile preclude l’applicazione dell’articolo 7 – dichiara le doglianze irricevibili ratione materiae. Concordo con tale conclusione e, come menzionato sopra, il mio accordo finisce qui!
- La sentenza cambia poi bruscamente obiettivo, forse per allinearsi all’ordine delle disposizioni nella Convenzione: passa ad affrontare la doglianza sollevata dal primo ricorrente ai sensi dell’articolo 6 § 1 concernente un asserito difetto di certezza del diritto a causa della giurisprudenza contrastante in ordine alla possibilità o meno della confisca in caso di prescrizione del reato. La maggioranza conclude che tra il 2009 e il 2015 vi era stato un contrasto giurisprudenziale profondo e di lunga data: secondo la maggioranza, mentre era teoricamente possibile rimettere la questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione al fine di risolvere il conflitto, ciò era avvenuto soltanto dopo oltre sei anni. Benché ciò non incida sulla doglianza del primo ricorrente, poiché la maggioranza stessa non riscontra alcuna violazione in quanto l’asserito contrasto era già terminato quando il ricorso interno era già stato giudicato in via definitiva, l’asserito contrasto giurisprudenziale “profondo” e “di lunga data” entrerà in gioco successivamente nella sentenza, in ordine alla doglianza del secondo ricorrente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Dissento “profondamente” dalla constatazione concernente l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale avente le caratteristiche indicate dalla maggioranza, che – ancora una volta – incide sia sul ragionamento concernente la doglianza del primo ricorrente (benché concordi con l’esito) che con il ragionamento e l’esito della doglianza del secondo ricorrente.
- In tale frangente, la struttura frammentaria della sentenza diventa ancora una volta evidente, ed è importante che il lettore concentri l’attenzione e non perda di vista la precedente conclusione della maggioranza secondo la quale le confische dirette sono delle misure civili sia ai sensi del diritto dello Stato convenuto che della Convenzione. Sorprendentemente, benché in tale contesto di diritto civile (aspetto che, come dimostrerò, è alquanto rilevante), nell’affrontare la doglianza del primo ricorrente ai sensi dell’articolo 6 § 2 la maggioranza ritenga che la confisca dei suoi beni in quanto proventi del reato successivamente alla pronuncia di non luogo a procedere nel procedimento penale abbia violato il suo diritto di essere presunto innocente. La maggioranza ha tratto la propria conclusione dal requisito giuridico interno che esige che una confisca debba essere basata su un positivo accertamento giudiziario della responsabilità penale nonostante l’estinzione dell’azione penale (requisito che, come si vedrà – ma la maggioranza trascura di considerare – è previsto anche da diverse fonti di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea, e si trova ampiamente nelle legislazioni di Stati parti della Convenzione nell’ambito delle cosiddette “confische non basate su una condanna”) e ritiene che tale requisito insinui per se la responsabilità penale del ricorrente, negandogli in tal modo il suo diritto di essere presunto innocente. Al contrario, io dissento fortemente dal fatto che ciò possa essere considerato una violazione dell’articolo 6 § 2: a mio umile avviso, la maggioranza non solo ignora totalmente il contesto europeo concernente le confische non basate su una condanna (che dovrò pertanto commentare ampiamente), ma minimizza anche l’approccio adottato nella sentenza della Grande Camera relativa alla causa Nealon e Hallam c. Regno Unito ([GC], nn. 32483/19 e 35049/19, spec. §§ 168–169, 11 giugno 2024), rivisitando la giurisprudenza della Corte relativa al cosiddetto “secondo aspetto” (successivamente alla conclusione del procedimento penale) della presunzione di innocenza ai sensi dell’articolo 6 § 2.
- Infine, in ordine alla doglianza sollevata dal secondo ricorrente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n.1 relativa all’asserito difetto di una base giuridica prevedibile per la confisca dei proventi di reato, in ragione del contrasto giurisprudenziale all’epoca dell’emissione del provvedimento di confisca, come già menzionato sopra la maggioranza constata una violazione, basando tale conclusione sulla sua valutazione secondo la quale, a quell’epoca (2008), la giurisprudenza interna “consolidata” “proibiva” la confisca di beni successivamente alla “estinzione” del reato[4]. Secondo la maggioranza, il mantenimento di tale misura nonostante la prescrizione del reato pertinente era quindi imprevedibile. A questo punto entra nuovamente in gioco la struttura frammentaria della sentenza, e il lettore non deve dimenticare che, nella sua precedente conclusione, la maggioranza aveva ritenuto che il contrasto giurisprudenziale esistesse ben prima del 1993, essendo quindi escluso che il mantenimento della confisca nonostante l’“estinzione” del reato (uno dei filoni giurisprudenziali contrastanti, secondo tale conclusione della maggioranza) fosse imprevedibile. Ancora una volta, l’ordine di analisi scelto dalla maggioranza può offuscare tale contraddizione. Benché abbia una posizione più sfumata sul contrasto giurisprudenziale nel periodo precedente al 2008, non posso fare a meno di sottolineare tale ulteriore incongruenza insita nell’opinione della maggioranza. Dissento pertanto anche da tale ultima conclusione e la ritengo, con il dovuto rispetto, erronea.
(b) Il quadro analitico che deve essere utilizzato più avanti
- Come dimostra la sintesi di cui sopra, i ricorsi riuniti in esame riguardano due questioni fondamentalmente distinte:
(i) il rapporto tra una misura civile di confisca dei proventi del reato (che esige ai sensi del diritto interno l’accertamento giudiziario della commissione di un reato) e la presunzione di innocenza in assenza di condanna (confisca non basata su una condanna) a causa della prescrizione dell’azione penale.
(ii) L’esistenza (o l’assenza) di un contrasto giurisprudenziale profondo e di lunga data riguardante la possibilità di disporre una confisca dei proventi del reato non basata su una condanna successivamente alla prescrizione del reato pertinente.
- Affronterò le questioni sintetizzate nei paragrafi 3 e 5 della presente opinione insieme nella parte 2, sottolineando la loro natura correlata nonostante la frammentazione nella sentenza della maggioranza. Le questioni di cui ai paragrafi 4 e 6 della presente opinione, presentate analogamente separatamente nella sentenza della maggioranza, saranno esaminate congiuntamente nella parte 3. Tale analisi combinata rivelerà alcune incongruenze e contraddizioni, parzialmente sintetizzate sopra, che possono essere meno evidenti a causa della struttura frammentaria della motivazione della maggioranza. Concluderò con alcune osservazioni finali nella parte 4.
2. La confisca dei proventi di reato non basata su una condanna rispetto alla necessità di accertare la commissione di un reato: la giurisprudenza della Corte in materia di presunzione di innocenza e i pertinenti strumenti internazionali e dell’Unione europea
(a) La confisca dei proventi del reato è una misura riparativa paragonabile alla restituzione nel diritto civile
- Per cominciare, osservo che, nel paragrafo 70[5] la maggioranza riconosce che – fatta eccezione per alcuni dettagli riguardanti le confische per equivalente e quelle concernenti il denaro, che non hanno rilevanza nel caso di specie (paragrafi 25-27) – ai sensi del diritto interno la confisca costituisce una “misura di sicurezza” e non una pena.
- Invero, nei paragrafi 73-74 la maggioranza dichiara:
“la Corte osserva che la confisca riguardava beni che erano considerati derivanti direttamente dalla commissione di reati. Pertanto, sembra che il suo principale fine fosse stato quello di privare i ricorrenti dei profitti dei loro reati. (...) la misura in questione è caratterizzata da alcuni elementi che la rendono più paragonabile alla restituzione di un arricchimento ingiustificato ai sensi del diritto civile che a una multa ai sensi del diritto penale.”
Nel paragrafo 76, la maggioranza riconosce successivamente:
“Sembra che il suo principale fine fosse stato quello di privare le persone interessate di profitti illeciti, fine che non è di natura punitiva (si veda Todorov e altri c. Bulgaria, nn. 50705/11 e altri 6, § 304, 13 luglio 2021). In aggiunta, sembra che la misura della confisca costituisca l’espressione di un crescente consenso internazionale a favore dell’uso di misure di confisca al fine di ritirare dalla circolazione beni di origine illecita – a prescindere dal fatto che vi sia stato o meno un previo accertamento della responsabilità penale (…) misure che perseguivano il medesimo obiettivo erano state generalmente considerate aventi un carattere riparativo piuttosto che un fine punitivo, e la Corte non ravvisa alcun motivo per discostarsi da tale approccio in ordine al caso di specie. [6]”
- Per tali motivi, nel paragrafo 80 la maggioranza conclude correttamente che la misura di confisca in questione non costituisce una pena neanche ai sensi della Convenzione, e quindi l’articolo 7 non è applicabile, conclusione con la quale concordo.
(b) L’obsoleto rilievo della maggioranza secondo il quale il requisito della responsabilità penale quale precondizione per la confisca viola “di per sé” la presunzione di innocenza in caso di prescrizione del reato
- A questo punto, occorre rispondere alla domanda che chiede se sia compatibile con la Convenzione che uno Stato parte esiga, sulla base del suo diritto interno ed eventualmente di fonti del diritto internazionale e dell’Unione europea, che la “confisca di proventi del reato” sia subordinata all’accertamento, anche se soltanto sostanziale, del fatto che la persona interessata abbia effettivamente commesso un reato. Ritengo degno di nota il fatto che io stia affrontando, sebbene nell’ambito del contesto di una misura di natura civile e avente un fine riparativo, la confisca di “proventi del reato”: nel contesto vi è pertanto, necessariamente, un “reato” (e non meramente una valutazione secondo la quale i beni sono “di origine illecita”, nozione che, come si vedrà, la maggioranza sovrappone a quanto è rilevante per il caso di specie).
- Come rispecchiato nella posizione del Governo (si veda il paragrafo 116), è inequivocabilmente chiaro che, ai sensi del diritto nazionale, vi è “un requisito formale di una condanna” per la misura giudiziaria che dispone la confisca dei proventi del reato (si veda il paragrafo 131 e i rinvii ivi citati). Nello Stato convenuto (e – come si vedrà – almeno in diversi paesi dell’Unione europea), nei casi di prescrizione del reato, il requisito di una precedente “sostanziale condanna” è soddisfatto se vi è stata una precedente condanna e, all’epoca della decisione di non luogo a procedere, le prove della commissione del reato erano rimaste inalterate (, con rinvii).
- Benché il Governo abbia sostenuto che l’estinzione di un procedimento per prescrizione fosse pienamente compatibile con la presunzione di innocenza, mentre era simultaneamente attribuito un reato, ai sensi del criterio penale, a fini civili, la maggioranza non era persuasa di tale rilievo (si veda il paragrafo 136). La principale confutazione della maggioranza si basa sulla causa I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia ([GC], nn. 1828/06 e altri 2, 28 giugno 2018). Secondo la maggioranza, il principio stabilito in quest’ultimo precedente (che si presume sia stato sconfessato dalla Grande Camera nella causa Nealon e Hallam, sopra citata, spec. §§ 168-69) rimane valido anche oggi nel senso che (paragrafo 139):
“mentre una confisca basata sulla sostanziale constatazione della responsabilità è stata considerata compatibile con i requisiti dell’articolo 7 della Convenzione (…), ciò non ha pregiudicato la successiva valutazione dell’eventuale violazione dell’articolo 6 § 2 della Convenzione (…).
- È importante osservare che, come riconosce la maggioranza, “nel caso di specie, il primo ricorrente non ha lamentato alcuno specifico linguaggio utilizzato nelle sentenze dei tribunali interni” e che secondo la sua osservazione “il provvedimento di confisca, che si era basato sulla sostanziale constatazione della responsabilità penale, comportava necessariamente la constatazione della colpevolezza del primo ricorrente – nonostante fosse stato disposto il non luogo a procedere” (si veda il paragrafo 127). A tale riguardo, il linguaggio utilizzato dalla Corte di appello è stato trattato dalla maggioranza meramente come un elemento “corroborativo” (paragrafo 134) di un vizio che, se fosse esistito, sarebbe stato sistemico: l’indiscusso requisito generalizzato che la confisca dei proventi di reato debba essere basata su una “piena constatazione della responsabilità” conduce invariabilmente alla violazione della presunzione di innocenza.
- Come menzionato precedentemente, la maggioranza dichiara nel paragrafo 133 che ammetterebbe che non vi sia stata violazione della presunzione di innocenza se i tribunali interni dovessero “valutare meramente l’illecita origine dei beni confiscati”. La maggioranza non chiarisce il rapporto tra tale criterio relativo all’ “illecita origine” e il criterio relativo ai “proventi del reato”.
(c) La recente sentenza della Grande Camera nella causa Nealon e Hallam e il criterio da essa stabilito, minimizzato dalla maggioranza: aveva il tribunale interno, nel trattare il procedimento connesso, lasciato intendere che il precedente procedimento penale “avrebbe dovuto essere determinato in modo differente” (aliter statuendum)?
- È adesso necessario rammentare che, nella sentenza Nealon e Hallam (sopra citata) la Grande Camera è stata indotta – a seguito di significative critiche della giurisprudenza della Corte da parte della Corte suprema del Regno Unito proprio riguardo al secondo aspetto della presunzione di innocenza – a rivisitare la propria precedente giurisprudenza, incentrata principalmente sulla sentenza Allen c. Regno Unito ([GC], n. 25424/09, CEDU 2013; della quale la sentenza I.E.M. S.r.l. è, essenzialmente, un’estensione in ordine ai principi in gioco). Nella causa Nealon e Hallam, i ricorrenti, in modo simile al caso di specie, “non hanno lamentato il linguaggio utilizzato” nelle decisioni interne ma hanno piuttosto sostenuto che il criterio previsto dal diritto interno per accordare un risarcimento per un errore giudiziario, vale a dire “l’esercizio che il Ministro della Giustizia era tenuto a compiere ai sensi del diritto interno – vale a dire, determinare (...) se (...) i fatti nuovi o gli elementi nuovi responsabili dell’annullamento delle loro condanne avessero dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che essi non avevano commesso il reato”, era “di per sé incompatibile con l’articolo 6 § 2” (ibid., § 170).
- Mentre commenterò in seguito il rapporto tra il criterio penale della prova (“oltre ogni ragionevole dubbio”) e l’oggetto della valutazione nella sentenza Nealon e Hallam (non commissione del reato, vale a dire un riscontro negativo), osservo nel frattempo che vi sono molte similitudini tra tale causa e il caso del primo ricorrente nel presente procedimento. In particolare:
(i) entrambe le situazioni comportavano una precedente condanna, seguita da un’assoluzione o da una decisione di non luogo a procedere. È significativo che la distinzione tra un’assoluzione e un non luogo a procedere ai fini della valutazione dell’osservanza della presunzione di innocenza in procedimenti connessi è stata ora resa obsoleta dai paragrafi 167–169 della sentenza Nealon e Hallam (sopra citata) che ha chiarito che, anche nei casi di piena assoluzione, sono possibili ulteriori valutazioni della responsabilità a fini non penali, mentre, precedentemente, ciò era stato limitato soltanto ai casi di decisione di non luogo a procedere (ibid., § 169).
(ii) In entrambi i casi, nonostante l’annullamento della precedente condanna, il diritto interno esigeva che le autorità svolgessero un’ulteriore valutazione a fini non penali “esaminando i medesimi fatti determinati nel precedente procedimento penale” (ibid.).
- Tuttavia, mentre nella sentenza Nealon e Hallam (, § 180) la conclusione che “non poteva essere dimostrato (...) che un ricorrente non avesse commesso un reato” era stata ritenuta “non equivalente a un positivo accertamento del fatto che egli aveva commesso il reato”, nel caso del primo ricorrente era richiesto un “positivo accertamento”, avente un differente oggetto (commissione del reato). Tuttavia, come dimostrerò, il criterio stabilito nella sentenza Nealon e Hallam è pienamente applicabile anche al caso di specie.
- È utile ricordare più specificamente quanto ho già menzionato, che nella sentenza Nealon e Hallam, dopo avere riesaminato i principi generali stabiliti nella sentenza Allen (ibid., § 150) e le modalità di applicazione di tali principi in cause successive a seguito della causa Allen (ibid., §§ 151-156), la Grande Camera ha elaborato diverse considerazioni (ibid., §§ 157-165) e ha concluso, quale primo passo nel perfezionamento della sua giurisprudenza, di non essere “più convinta del fatto che le decisioni (...) successive a un’assoluzione [avessero] caratteristiche talmente peculiari da giustificare una protezione più elevata della presunzione di innocenza (...) rispetto a quella applicata a una persona nei cui confronti era stato disposto il non luogo a procedere” (, § 166).
- Quale secondo, e più importante, passo nell’evoluzione della giurisprudenza della Corte, la Grande Camera ha chiarito come segue (, § 168, sottolineatura aggiunta):
“A prescindere dalla circostanza che il procedimento penale si sia concluso con un’assoluzione o con un non luogo a procedere, le decisioni e le motivazioni dei tribunali interni o di altre autorità (...) considerate nell’insieme, e nel contesto dell’esercizio che essi sono tenuti a svolgere ai sensi del diritto interno, violeranno il secondo aspetto dell’articolo 6 § 2 (...) se costituissero un’attribuzione della responsabilità penale al ricorrente. Attribuire la responsabilità penale a una persona significa rispecchiare l’opinione che la stessa sia colpevole secondo il criterio penale della commissione del reato (...) insinuando in tal modo che il procedimento penale avrebbe dovuto essere determinato in modo differente.”
- Tale importante nuovo criterio, finalizzato a stabilire se nella situazione in gioco vi sia stata violazione della presunzione di innocenza, pertanto, chiede meramente alla Corte di accertare se le autorità interne, abbiano, esplicitamente o implicitamente, insinuato che aliter statuendum erat. Tale criterio dell’aliter statuendum deriva chiaramente dal ragionamento della Corte Suprema del Regno Unito nella causa nazionale ([2019] UKSC 2), in particolare dall’opinione di Lord Mance, il quale ha articolato il criterio come segue (Nealon e Hallam, sopra citata, § 32, sottolineatura aggiunta)[7]:
“Il vero criterio da stabilire è, o dovrebbe essere, se il tribunale nell’affrontare l’azione civile abbia insinuato che il procedimento penale avrebbe dovuto essere determinato in modo differente. Se lo ha fatto, ha ecceduto il suo ruolo.”
(d) L’attribuzione della responsabilità “secondo il criterio penale” è un elemento complementare nel criterio di cui alla sentenza Nealon e Hallam: al fine di violare la presunzione di innocenza, l’insinuazione dell’aliter statuendum dovrebbe essere basata su una valutazione “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre dubbi basati sul calcolo delle probabilità rimangono ammissibili a fini non penali; rimangono possibili valutazioni non penali, anche basate sul criterio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, se non è insinuato alcun aliter statuendum
- Come menzionato precedentemente, è ora necessaria una digressione per parlare del rinvio che il criterio di cui alla sentenza Nealon e Hallam fa all’attribuzione di un reato “secondo il criterio penale” della prova.
L’opinione di Lord Mance (ibid.) si è concentrata su tale aspetto dichiarando:
“Successivamente alla conclusione del procedimento penale con un’assoluzione, o, invero, con un non luogo a procedere, nessun tribunale dovrebbe, in un procedimento civile o di altro tipo, esprimersi in termini che contestano la correttezza dell’assoluzione penale o del non luogo a procedere (...) Tuttavia, i tribunali hanno spesso – in contesti non riguardanti il perseguimento di un’accusa e utilizzando degli strumenti e un linguaggio appropriati a tali contesti – trattato fatti identici a quelli che hanno dato luogo a un’assoluzione penale o a un non luogo a procedere in un procedimento penale. In tali circostanze, è molto comune che il criterio della prova differirà a seconda che si tratti di un procedimento penale o di altro tipo. È, quindi, del tutto possibile che un tribunale possa, in un contesto che non riguarda il perseguimento di un’accusa, ritenere accertati sulla base del calcolo delle probabilità fatti che non potevano essere accertati oltre ogni ragionevole dubbio in un procedimento penale.”
È significativo che una parafrasi di tale passo sia stata adottata dalla Grande Camera nella causa Nealon e Hallam (ibid., § 169) per esprimere il proprio accordo con il punto solleva.
Come ha ulteriormente sostenuto Lord Mance, è irragionevole supporre che (ibid., § 32[8]):
“sia la stampa che l’opinione pubblica ignorino totalmente che il criterio della prova penale può occasionalmente dare luogo all’assoluzione o al non luogo a procedere, in circostanze in cui era possibile accertare la commissione del reato sulla base del calcolo delle probabilità”.
Ha continuato nel paragrafo successivo criticando giustamente la Corte per il suo approccio equivoco in alcune cause:
“Purtroppo (...) la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato in diverse sentenze dei tribunali che hanno determinato una questione civile per avere descritto accuratamente gli elementi di un reato che costituiva un illecito civile semplicemente perché tali elementi figuravano anche in precedenti procedimenti penali. Esigere che un tribunale civile tergiversi, utilizzando parole finalizzate a nascondere il fatto che la legge può considerare accertati sulla base del calcolo delle probabilità dei fatti che non sono stati dimostrati secondo il criterio necessario per una condanna penale, non aiuta la legge, né il pubblico, né l’imputato.”
- Basandosi su tale critica, nella sentenza Nealon e Hallam la Grande Camera ha aggiunto un elemento complementare al fondamentale criterio dell’“aliter statuendum”: la Grande Camera ha chiarito che insinuare che “il procedimento penale avrebbe dovuto essere determinato in modo differente” avviene soltanto se è espressa l’opinione che l’individuo è colpevole “secondo il criterio penale, della commissione di un reato” (ibid., § 168).
In altre parole – e questa è una conclusione fondamentale nella causa Nealon e Hallam – non è normalmente insinuato alcun “aliter statuendum” se il criterio impiegato per accertare la responsabilità a fini non penali è inferiore al criterio penale. Ciò ha permesso che la Grande Camera ribadisse nella sentenza Nealon e Hallam (ibid., § 163) la possibilità di accertare “la responsabilità civile di pagare un risarcimento alla vittima derivante dai medesimi fatti sulla base di un onere della prova meno rigoroso”, e adesso – diversamente dalla precedente giurisprudenza – “a prescindere dalla circostanza che il procedimento penale si sia concluso con un non luogo a procedere o con un’assoluzione”.
- Ma il maggiore comprende il minore. Non si può intendere che quanto sopra significhi (ciò la maggioranza ritiene implicitamente nel caso in esame) che il criterio di cui alla causa Nealon e Hallam non sia applicabile se il diritto interno – come nel caso della confisca non basata su una condanna in molti paesi e ai sensi di diversi strumenti internazionali ed europei – esige l’accertamento dei medesimi fatti secondo il criterio penale per fini non penali: quello che importa è soltanto che non sia insinuato un aliter statuendum.
Invero, se è accettabile – e non costituisce un’attribuzione della responsabilità per un “reato” – constatare la responsabilità civile sulla base di un criterio di prova inferiore, successivamente a un’assoluzione o a un non luogo a procedere, è ancora più accettabile, in determinati casi, affermare la responsabilità civile sulla base di un criterio penale della prova. In tali casi, è necessario assicurare non sia attribuito alcun “reato” e che non sia insinuato che il procedimento penale avrebbe dovuto essere determinato in modo differente.
Gli ordinamenti nazionali, in effetti, impongono talvolta l’uso del criterio penale della prova quando la pretesa civile è necessariamente connessa alla valutazione della commissione di un reato: si può pensare, per esempio, a un’azione per diffamazione che, per scelta dell’attore, è stata presentata soltanto al tribunale civile; o una causa risarcitoria nei confronti degli eredi di una persona defunta perché siano ritenuti civilmente responsabili; e, naturalmente, tutte le confische non basate su una condanna, un’importante categoria in Europa di tale tipo di causa civile necessariamente connessa alla commissione di un reato. Come ha affermato la maggioranza (nel paragrafo 76 della sentenza), “sembra che la misura della confisca costituisca l’espressione di un crescente consenso internazionale a favore dell’uso di misure di confisca al fine di ritirare dalla circolazione beni di origine illecita – a prescindere dal fatto che vi sia stata o meno un previo accertamento della responsabilità penale”: in molti ordinamenti giuridici l’accertamento della responsabilità penale è possibile anche successivamente alla decisione di non luogo a procedere.
- Uno di tali casi eccezionali basato su una regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” sussisteva anche nella causa Nealon e Hallam (sopra citata), ma era molto peculiare al contesto degli errori giudiziari e non paragonabile alle confische non basate su una condanna. Invero, ai sensi della legislazione del Regno Unito in materia di errori giudiziari, il criterio mediante il quale ottenere un risarcimento è penale (“oltre ogni ragionevole dubbio” – , § 180) ma non riguarda l’attribuzione (positiva) di un reato (come richiesto nel presente caso del primo ricorrente ai sensi del diritto italiano), bensì piuttosto la valutazione (negativa) del fatto che la persona non lo abbia commesso. La Grande Camera ha stabilito che non aveva violato il diritto alla presunzione di innocenza il fatto che le autorità britanniche avessero accertato “in senso negativo che non potesse essere dimostrato secondo l’elevatissimo criterio della prova oltre ogni ragionevole dubbio che un ricorrente non aveva commesso un reato”. Ciò perché tale accertamento negativo “non equivale a un accertamento positivo che egli abbia commesso il reato” (ibid., § 180).
Tale ulteriore considerazione della Grande Camera, relativa al “criterio penale” dell’attribuzione “di un reato” (tratta quasi letteralmente dall’opinione di Lord Mance) è stata pertanto usata per escludere l’esistenza dell’insinuazione di un aliter statuendum nel caso specifico.
- Avendo chiarito ciò, posso iniziare a concludere la mia digressione: non si può intendere che il criterio di cui alla causa Nealon e Hallam, consistente essenzialmente nel criterio dell’aliter statuendum, precluda la sua applicazione nei casi in cui il diritto interno esige il criterio penale della prova per altri fini non penali. Ciò che conta è che – anche se è utilizzato il criterio penale – esso non sia utilizzato per attribuire un “reato”, evitando in tal modo qualsiasi insinuazione che “il procedimento penale avrebbe dovuto essere determinato in modo differente”.
- È opportuno ricordare che lo stesso Lord Mance, pur affermando che nei procedimenti civili successivi ad assoluzioni o a non luogo a procedere “avviene molto comunemente che il criterio della prova differisca a seconda che si tratti di un procedimento penale o di un altro tipo di procedimento” (sottolineatura aggiunta), non intendeva escludere, rinviando a quanto “avveniva molto comunemente”, la meno “comune” ma tuttavia possibile situazione in cui era richiesto il criterio penale per alcuni fini civili (che ho sintetizzato sopra nel paragrafo 25 della presente opinione). La compatibilità con la presunzione di innocenza delle valutazioni civili basate sul criterio penale, pertanto, permea la corretta interpretazione dei paragrafi 168-169 della sentenza della Grande Camera relativa alla causa Nealon e Hallam (sopra citata), il cui criterio dovrebbe essere interpretato in armonia con le sue origini e il suo contesto (in cui la discussione dei diversi criteri di prova era pertinente per una specifica situazione riguardante errori giudiziari).
- Nel caso del primo ricorrente la maggioranza (si vedano i paragrafi 133 e 140) ha meramente criticato l’ordinamento dello Stato convenuto per avere imposto che i tribunali “[dichiarassero] esplicitamente che il primo ricorrente era penalmente responsabile” quale condizione per l’emissione di una misura di confisca non basata su una condanna, successivamente all’estinzione dell’azione penale. Non è andata oltre e, in particolare, ha omesso totalmente di spiegare perché, a suo avviso, l’uso del criterio penale “rispecchiava di per sé l’opinione che il ricorrente fosse colpevole del reato” (). La maggioranza avrebbe dovuto analizzare se ciò significava che i tribunali interni avrebbero dovuto decidere diversamente in ordine al reato (la risposta a questa domanda è piuttosto ovvia, poiché lo stesso tribunale interno ha dichiarato l’estinzione dell’azione penale); purtroppo non lo ha fatto.
Tale modo di aggirare il criterio dell’aliter statuendum, imposto dalla sentenza Nealon e Hallam, infligge un colpo fatale in Europa alle confische non basate su una condanna (e anche a tutte le pretese civili – come menzionato nel paragrafo 25 supra – strettamente connesse alla commissione di un reato).
(e) La nozione di “innocenza agli occhi della legge” è importante per le confische di proventi del reato non basate su una condanna, in cui è necessario accertare tutti gli elementi di un reato
- Una cartina al tornasole del ruolo svolto dal secondo aspetto della presunzione di innocenza, in casi quali quello in esame, può essere rinvenuta nella nozione di “innocenza agli occhi della legge”, che è cruciale quando, al fine del procedimento penale, una persona è assolta (o è disposto un non luogo a procedere), mentre al medesimo tempo, come chiarisce la sentenza Nealon e Hallam (sopra citata), alcune dichiarazioni della responsabilità civile o di altro tipo possono essere fraintese nel senso che la persona è comunque “colpevole”. In tali casi, è importante distinguere l’“innocenza agli occhi della legge” da una più ampia nozione di innocenza.
La sentenza della Grande Camera relativa alla causa Nealon e Hallam afferma che l’articolo 6 § 2 tutela soltanto “l’innocenza agli occhi della legge”, piuttosto che una presunzione di innocenza fattuale (ibid., § 181). - Se si ricorre alla nozione di “innocenza agli occhi della legge”, si può facilmente vedere che, nella sua sentenza, la maggioranza – oltre a minimizzare il criterio dell’aliter statuendum – ha interpretato erroneamente l’ambito della protezione “agli occhi della legge”. Se è disposta una confisca successivamente alla dichiarazione di estinzione dell’azione penale, l’innocenza giuridica in relazione a un “reato” rimane intatta. La responsabilità si riferisce soltanto alla misura civile, nei suoi diversi elementi (uno dei quali è la commissione di un reato, inerente alle confische di proventi di “reato” non basate su una condanna), e non compromette l’innocenza agli occhi della legge.
- Pertanto, l’erronea applicazione della nozione di “innocenza” rischia di minare il principio secondo il quale le confische non basate su una condanna possono – e spesso devono, anche sulla base di strumenti internazionali ed europei – comportare l’accertamento di tutti gli elementi di un reato, purché, naturalmente, tali accertamenti non insinuino che l’originario procedimento penale avrebbe dovuto essere risolto in modo differente.
(f) Il diritto internazionale e dell’Unione europea non si limita a favorire esplicitamente le confische non basate su una condanna, ma esige anche che i proventi del reato siano confiscati soltanto in caso di accertamento positivo di un reato, anche se prescritto
- Inoltre, mi rammarico che la maggioranza abbia fatto solo rinvii vaghi e non specifici al “crescente ricorso (...) a forme di confisca non basate su una condanna” nel diritto internazionale e dell’Unione europea (si veda il materiale nei paragrafi 39-48). Il suo riconoscimento di tale tendenza, in particolare nel paragrafo 129 della sentenza, equivale a poco di più di un’adesione a parole, poiché un esame approfondito del contenuto di tali fonti giuridiche è – con il dovuto rispetto – omesso dalla sentenza della maggioranza.
- Mi sento quindi obbligato a sottolineare che numerosi strumenti internazionali ed europei non solo prevedono la confisca non basata su una condanna, ma esigono anche che i tribunali siano convinti del fatto che siano provati tutti gli elementi di un reato al fine di confiscare i proventi del “reato”, anche se una condanna non è possibile a causa di circostanze quali la prescrizione, la morte dell’imputato, o la sua latitanza.
- Un notevole esempio è la direttiva dell’Unione europea 2024/1260 (del 24 aprile 2024, “riguardante il recupero e la confisca di beni”), che deve essere attuata entro il novembre del 2026 per sostituire gli strumenti preesistenti. Benché la direttiva sia brevemente menzionata nel paragrafo 48 della sentenza, il suo cruciale considerando 30 non è affrontato. Tale considerando recita come segue (sottolineatura aggiunta):
“La confisca dovrebbe (...) valere nei casi in cui i termini di prescrizione stabiliti dal diritto nazionale per i reati pertinenti siano inferiori a 15 anni e siano scaduti dopo l’avvio del procedimento penale. In tali casi la confisca dovrebbe essere consentita solo qualora il procedimento penale avrebbe potuto portare a una condanna penale definitiva per un reato in assenza di tali circostanze, perlomeno per i reati suscettibili di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole, e se l’organo giurisdizionale è convinto che i beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino dal reato o siano ad esso connessi direttamente o indirettamente”
Pertanto tale disposizione sostiene in modo decisivo la posizione secondo la quale, anche quando si applica la prescrizione, la confisca di beni strumentali, dei proventi, o di altri beni pertinenti è ammissibile soltanto se il tribunale interno accerta la commissione di un “reato”.
Ciò contrasta gravemente con l’accettazione della maggioranza, nel paragrafo 133 della sentenza, della compatibilità con la presunzione di innocenza della confisca basata sulla mera constatazione dell’“illecita origine” dei beni, termine rimasto insufficientemente chiarito, piuttosto che sulla commissione di un “reato”.
- Un’ulteriore conferma del principio della necessità dell’accertamento di un reato si trova nell’articolo 15 della Direttiva, intitolato “Confisca non basata sulla condanna”, che recita nelle parti pertinenti (sottolineatura aggiunta):
“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere, alle condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo, alla confisca di beni strumentali, proventi o beni di cui all’articolo 12, o di proventi o beni trasferiti ai terzi ai sensi dell’articolo 13, nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa di una o più delle circostanze seguenti[9]:
(...)
(d) i termini di prescrizione per il reato in questione stabiliti dal diritto nazionale sono inferiori a 15 anni e sono scaduti dopo l’avvio del procedimento penale.
2. La confisca in assenza di una condanna ai sensi del presente articolo è limitata ai casi in cui, in mancanza delle condizioni di cui al paragrafo 1, il procedimento penale pertinente avrebbe potuto portare a una condanna penale perlomeno per i reati che possono produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole, e se l’organo giurisdizionale è convinto che i beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino dal reato in questione o siano ad esso connessi direttamente o indirettamente.”
- Mi rammarico che l’articolo 15 di cui sopra sia menzionato soltanto superficialmente nel paragrafo 49 della sentenza, senza alcun riconoscimento del suo esplicito requisito che i “tribunali nazionali” siano “convinti” del fatto che la commissione di un “reato” sia connessa ai beni da confiscare, anche nei casi in cui il termine di prescrizione sia scaduto. Tale omissione indebolisce significativamente il ragionamento della maggioranza, in quanto ignora le solide garanzie inserite nella direttiva per bilanciare gli obiettivi della confisca con la tutela di diritti fondamentali.
- Lasciando da parte altri documenti dell’Unione europea[10], è all’interno del Consiglio d’Europa – organizzazione internazionale nel cui ambito opera la Corte – che l’elaborazione di materiale sulla confisca non basata su una condanna è più avanzata. Il Consiglio d’Europa, mediante molti suoi organi, ha infatti promosso attivamente la confisca non basata sulla condanna, al fine di bilanciare tale importante strumento finalizzato a proteggere l’integrità del mercato con i diritti umani[11]. Nel contesto dell’approccio del Consiglio d’Europa, la determinazione giudiziaria dell’effettiva commissione di un reato non è solitamente considerata formalisticamente una violazione interpretata erroneamente del diritto alla presunzione di innocenza, bensì un’importante garanzia della conformità delle misure di confisca alla Convenzione.
- Ciò è particolarmente evidente in ordine ad alcune fonti del diritto internazionale che hanno avuto origine nel Consiglio d’Europa, ma in grado di essere adattate a livello globale, sulle quali la sentenza della maggioranza sembra non concentrarsi. Tale attenzione rivelerebbe aspetti incoerenti con le sue conclusioni e, a mio avviso, dimostrerebbe che è ampiamente accettato che la confisca può coesistere con una determinazione giudiziaria di tutti gli elementi di un reato, anche qualora il reato sia prescritto, il reo sia deceduto, o il reo sia latitante.
- Per esempio, si può considerare il più recente strumento internazionale, la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (indicata comunemente come la “Convenzione di Varsavia”), entrata in vigore in data 1° maggio 2008. La maggioranza, nel paragrafo 42, sembra minimizzare tale Convenzione osservando che “non era stata ratificata da tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa”. Tuttavia, essa non menziona che è stata in realtà ratificata da 39 Stati, con soltanto alcune assenze.
- La maggioranza riconosce tuttavia, nel medesimo paragrafo della sentenza, la disposizione fondamentale dell’articolo 23 § 5 della Convenzione di Varsavia. Tale disposizione, che disciplina la cooperazione internazionale nell’esecuzione transfrontaliera di misure di confisca non basate su una condanna, contraddice le conclusioni della maggioranza esigendo che tali misure, per essere eseguibili in un contesto transfrontaliero, debbano essere basate sulla determinazione giudiziaria di un reato in relazione al quale i beni confiscati costituiscano dei proventi o altri beni (vale a dire esattamente ciò che la maggioranza ritiene sia, in generale, una violazione del diritto alla presunzione di innocenza). Esso recita (sottolineatura aggiunta):
“Le Parti coopereranno nella più ampia misura possibile ai sensi del loro diritto interno con le Parti che richiedono l’esecuzione di misure equivalenti alla confisca che comportano la privazione di beni, che non sono sanzioni penali, nella misura in cui tali misure siano disposte da un’autorità giudiziaria della Parte richiedente in relazione a un reato, a condizione che sia stato stabilito che i beni costituiscono dei proventi o altri beni ai sensi dell’articolo 5 della presente Convenzione.”
- Inoltre, l’articolo 28 § 4 della Convenzione di Varsavia (non menzionato nella sentenza) prevede il rifiuto della cooperazione se non vi è tale determinazione giudiziaria o almeno una “dichiarazione” giudiziaria nella decisione che accerta la commissione di un reato (sottolineatura aggiunta) [12]:
“La cooperazione di cui all’articolo 4 del presente capo può essere rifiutata anche se:
(...)
(d) fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 5, la richiesta non riguarda una precedente condanna, o una decisione di natura giudiziaria o una dichiarazione contenuta in una tale decisione che sono stati commessi uno o più reati, sulla base dei quali è stata disposta o richiesta la confisca.”
- Il testo più avanzato di diritto internazionale, purtroppo anch’esso interamente ignorato dalla maggioranza nella sua sentenza, che dimostra come l’accertamento di un reato al fine della confisca dei proventi del reato serva maggiormente a tutelare i diritti umani (imponendo in tal modo che la determinazione sia svolta da un tribunale, e non da un’autorità non giudiziaria) che a violare il diritto alla presunzione di innocenza, può essere reperito nel paragrafo 233 del Rapporto esplicativo sul summenzionato articolo 28 § 4, lettera d) della Convenzione di Varsavia. Tale rapporto fornisce spiegazioni chiare, nonché rinvii alla storia dei negoziati che hanno condotto alla Convenzione del 1990, e recita come segue (sottolineatura aggiunta):
“233. La lettera d) è stata discussa esaurientemente dagli esperti che hanno redatto la Convenzione del 1990. È probabile che la maggior parte delle richieste di cooperazione ai sensi del Capo IV, articolo 4, riguarderanno casi in cui già esiste una precedente condanna. Tuttavia, in alcuni Stati è possibile anche confiscare i proventi senza una formale condanna del reo, talvolta perché il reo è latitante o perché è deceduto. In alcuni altri Stati, la legislazione permette di tenere conto, al momento della confisca, di reati diversi da quello che è giudicato senza la formulazione di una formale accusa. Quest’ultima possibilità concerne in particolare la legislazione di alcuni stati in materia di sostanze stupefacenti. Gli esperti che hanno redatto la Convenzione del 1990 hanno convenuto che la cooperazione internazionale non dovrebbe essere esclusa in tali casi, a condizione tuttavia che esista una decisione di natura giudiziaria o che tale decisione contenga una dichiarazione secondo la quale sono stati commessi uno o più reati. L’espressione ‘decisione di natura giudiziaria’ è finalizzata a escludere le decisioni puramente amministrative. Sono tuttavia comprese le decisioni dei tribunali amministrativi.”
Ciò mi consente di concludere che l’approccio della maggioranza contrasta fortemente con gli strumenti del diritto internazionale ed europeo.
(g) Totale assenza di un approccio di diritto comparato al fine di verificare il consenso europeo
- Per concludere questa parte della mia opinione, desidero sottolineare che la Corte procede spesso a un’analisi comparativa per corroborare i suoi rilievi nell’interpretazione della Convenzione. In un certo senso, ritengo che ciò debba essere visto anche come un obbligo, se è importante – come ritengo che sia in questo momento – valutare l’eventuale livello di uniformità nei quadri giuridici degli Stati membri del Consiglio d’Europa su un particolare argomento (“consenso europeo”). Mi rincresce di osservare che la maggioranza non ha svolto alcuna analisi comparativa prima di affermare, nonostante le varie indicazioni in senso contrario derivanti dalla prassi internazionale e dell’Unione europea, che l’accertamento della commissione di un reato, senza una condanna, al fine di confiscare i proventi del reato è, in sé e di per sé, una violazione da parte delle autorità nazionali del diritto alla presunzione di innocenza.
- Spero che tale analisi sia svolta in caso di rinvio del presente ricorso e/o di altri ricorsi alla Grande Camera (si veda la parte 4 infra). Per il momento, mi sembra – da una mera consultazione del paragrafo 2.2.3.2 della Relazione della Commissione europea intitolata “Recupero e confisca dei beni: garantire che il crimine non paghi” (COM(2020) 217 definitivo)[13], contenente informazioni comparate basate sul recepimento della pertinente direttiva del 2014 – che praticamente tutti i paesi dell’Unione europea accettino il principio al quale la maggioranza è contraria. Dovrebbero essere ottenute informazioni relative agli altri Stati parti della Convenzione.
3. L’assenza di un contrasto giurisprudenziale profondo e di lunga data relativo alla possibilità di emettere misure di confisca diretta successivamente alla prescrizione del reato presupposto
(a) L’impatto sulla doglianza del primo ricorrente ai sensi dell’articolo 6 § 1
- Con riferimento alla doglianza sollevata dal primo ricorrente, la maggioranza procede a una “analisi della pertinente prassi interna”. Secondo la maggioranza, tale analisi “rivela l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione riguardante la questione di sapere se possa essere disposta la confisca in relazione a un reato, nonostante l’estinzione del reato” (paragrafo 97). La maggioranza riconosce che tali asseriti contrasti “erano già sorti precedentemente agli eventi del caso di specie” ma non ha precisato alcuno di tali precedenti contrasti nella sentenza (si vedano i paragrafi 98 e 31)[14].
- Tuttavia, il paragrafo 33 della sentenza della maggioranza riconosce che la sentenza De Maio del 2008, una decisione molto dettagliata, ha chiarito che non si era sviluppato alcun contrasto, almeno non a decorrere dal 1993. La sentenza della maggioranza non contesta tale fatto (si veda altresì il paragrafo 98 della sentenza).
- Nei paragrafi 98 e 99, la maggioranza – a mio avviso piuttosto avventatamente – afferma poi che “nonostante tali autorevoli interpretazioni” del 1993 e del 2008, “la questione è stata nuovamente oggetto di opinioni contrastanti, a decorrere dal 2009, quando la Corte di cassazione ha iniziato a emettere decisioni che – in aperta contraddizione con le sentenze Carlea e De Maio – concludevano che la confisca potesse essere applicata nonostante l’estinzione del reato”. Su questo punto, ritengo che la mera lettura della sentenza della Corte di cassazione del 2009 (nel cosiddetto caso Squillante), menzionata dalla maggioranza, sia sufficiente per comprendere, come ha osservato il Governo, che l’esame della causa da parte della Corte di cassazione riguardava un quadro legislativo molto differente da quello esaminato precedentemente: mentre la sentenza De Maio del 2008, come emerge chiaramente dal suo ragionamento, si è occupata di fatti che erano già prescritti nel 2002, la sentenza del 2009 ha esaminato fatti dichiarati prescritti nel 2007. Pertanto, mentre la sentenza De Maio del 2008 ha espressamente escluso, per esempio, l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 322-ter del codice penale, la sentenza del 2009 si è occupata espressamente di quest’ultimo, nonché di numerose ulteriori nuove disposizioni legislative entrate nel frattempo in vigore[15]. Tali disposizioni avevano notevolmente ampliato le circostanze in base alle quali si applicava la confisca obbligatoria di beni strumentali del reato e dei proventi derivanti da esso. Mi rammarico pertanto che la maggioranza abbia ritenuto contrasti giurisprudenziali alcuni sviluppi dovuti all’impatto della legislazione, questione che il Governo ha espressamente sollevato ma che è stata trascurata.
- Detto ciò, benché sia vero, come dichiara la maggioranza nel paragrafo 99, che tra il 2009 e il 2015 “Contemporaneamente, un distinto filone giurisprudenziale ha continuato ad aderire all’approccio adottato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione”, la sentenza non contiene un’analisi dettagliata di tali “oscillazioni”. Asseritamente, esse “sono durate fino al 2015, quando le Sezioni Unite della Corte di cassazione – chiamate nuovamente ad affrontare il contrasto giurisprudenziale – hanno ritenuto che la confisca potesse essere applicata nonostante l’estinzione del reato, purché vi fosse stato un previo accertamento della responsabilità” (paragrafo 100 della sentenza della maggioranza, che rinvia alla sentenza Lucci del 2015).
In assenza dell’analisi richiesta, la sentenza priva i suoi lettori del contesto essenziale necessario per comprendere se le cause trattate (o quali di esse) riguardavano le innovazioni legislative avvenute in Italia in quegli anni in tale settore del diritto. In questa parte, con il dovuto rispetto, la sentenza della maggioranza è semplicistica, e non esamina la logica dell’evoluzione giurisprudenziale. Senza tale analisi, non è possibile affermare che esistevano “più sentenze pervenute a conclusioni diametralmente opposte in un arco temporale superiore a sei anni”, concernenti asseritamente “una questione che era già stata in passato oggetto di interpretazioni contrastanti” (paragrafo 101 della sentenza della maggioranza). Conseguentemente, il presunto contrasto non è minimamente dimostrato in modo convincente. - Nella mia lettura, le decisioni nazionali elencate nel paragrafo 34 della sentenza della maggioranza sono tutte motivate, spesso con riferimento all’evoluzione legislativa in corso. Anche la sentenza Lucci del 2015, che secondo la maggioranza aveva risolto un conflitto, conferma che il conflitto riguardava soltanto tre sentenze in opposizione ad altre (oltre all’anteriore precedente De Maio), tutte datate tra il 2009 e il 2011 (sentenza Lucci, p. 6). Nel frattempo, altre due sentenze (citate nel paragrafo 34 della sentenza della maggioranza) hanno trattato questioni specifiche. In tale contesto, non posso concordare con la conclusione della maggioranza secondo la quale “la giurisprudenza della Corte di cassazione era caratterizzata da ‘contrasti profondi e di lunga data’”. La giurisprudenza, come osservato, si è sviluppata per rispondere a modifiche legislative, e talvolta (p.es. la sentenza Lucci) affrontando anche la giurisprudenza della Corte.
- In tale quadro, il presunto contrasto difetta sia della caratteristica di essere “profondo,” in quanto le differenze erano soltanto apparenti e connesse contestualmente al quadro giuridico in evoluzione e alla nuova giurisprudenza della Corte, che dell’essere di “lunga data”, in quanto il conflitto è durato sei anni, ma riguardava un limitatissimo numero di sentenze, alcune delle quali vertevano su casi specifici.
- Inoltre, ritengo che considerare soltanto l’arco temporale dell’asserito contrasto in termini di anni non rispecchi correttamente i principi stabiliti nella giurisprudenza della Corte, che ha sottolineato che l’esame della durata del contrasto dovrebbe essere integrato dalla valutazione del numero di occasioni in cui è stata offerta ai tribunali interni la possibilità di pronunciarsi, essendo un limitato numero di occasioni un fattore che controbilancia una maggiore durata (si veda Lo Fermo c. Italia (dec.), n.58977/12, § 55, 20 giugno 2023).
- Se, pertanto, i contrasti giurisprudenziali erano irrilevanti per il principio della certezza del diritto, come correttamente sostenuto dal Governo, il mio accordo con la conclusione di non violazione dell’articolo 6 § 1 in relazione al primo ricorrente è limitato al dispositivo della sentenza. A mio avviso, non è necessario esaminare – contrariamente all’approccio della maggioranza – se il meccanismo di risoluzione del contrasto fosse efficace (efficacia che conduce la maggioranza, a constatare, in ogni caso, la non violazione).
(b) L’impatto sulla doglianza del secondo ricorrente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n.1
- La mia conclusione secondo la quale i contrasti giurisprudenziali non erano né “profondi” né “di lunga data” è, pur essendo rilevante per la doglianza del primo ricorrente in ordine alla certezza del diritto ai sensi dell’articolo 6 § 1 in quanto essa deve essere considerata infondata senza la necessità di esaminare (come fa, invece, la maggioranza) il funzionamento del meccanismo interno applicato per risolvere il contrasto, ancora più significativa per la doglianza del secondo ricorrente in ordine alla prevedibilità della confisca se fosse intervenuta la prescrizione al momento della sua esecuzione in data 7 maggio 2008 (si vedano i paragrafi 8 e 155 della sentenza della maggioranza).
- La maggioranza, come osservato sopra, afferma che anche prima del 1993 “la possibilità di applicare la confisca (...) nonostante il fatto che il reato si fosse prescritto [aveva] dato luogo a interpretazioni contrastanti” (paragrafo 31) e che la questione era stata riesaminata dalla Corte di cassazione in data 15 ottobre 2008 (paragrafo 33).
- Ho contestato l’esistenza, la natura e la portata di tale asserito contrasto, che la maggioranza non ha chiarito. Tuttavia, anche dal punto di vista proprio della maggioranza, mi chiedo come possa essa affermare, nell’affrontare la doglianza del secondo ricorrente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che “a quell’epoca” (ovvero, il 7 maggio 2008) “la giurisprudenza consolidata riteneva che la misura della confisca non potesse essere applicata dopo che un reato aveva cessato di essere punibile” (paragrafo 156). Non aveva la medesima maggioranza già affermato che esistevano filoni giurisprudenziali contrastanti (benché non provati) molto prima del 1993 (paragrafo 31)? Si tratta di una significativa incoerenza in una sentenza che perora la coerenza nel giudicare (...)
- In tale situazione, qualunque sia la soluzione preferita in ordine alla durata, alla portata e alla natura dell’asserito contrasto giurisprudenziale, non posso approvare il ragionamento e la conclusione della maggioranza.
- Infine, desidero esprimere brevemente i miei dubbi riguardo al nuovo approccio adottato dalla maggioranza nel paragrafo 155, vale a dire che il requisito della prevedibilità del diritto sul quale si basa l’ingerenza (in particolare ai fini dell’articolo 1 del Protocollo n. 1) dovrebbe essere valutato all’epoca in cui avviene l’ingerenza (nel caso di specie, la confisca), anche con riferimento al possibile impatto delle norme relative alla prescrizione. La maggioranza conclude pertanto che poiché, all’epoca in cui è stata disposta la confisca, essa avrebbe dovuto essere “estinta” dalla prescrizione del reato presupposto, tale regime di “estinzione” (che incide direttamente sul reato, ma interessa indirettamente anche la confisca a causa del nesso esistente all’epoca tra i due) deve essere coperto dalla prevedibilità, in modo da non potere essere modificato da successivi sviluppi giurisprudenziali (o legislativi). In altre parole, secondo la maggioranza, se la confisca fosse stata successivamente “estinta” da un determinato quadro normativo in materia di prescrizione vigente all’epoca della sua applicazione, tale regime avrebbe dovuto essere immutabile per assicurarne la prevedibilità, anche se non fosse ancora avvenuta la prescrizione.
- Oltre ai rinvii alla giurisprudenza in ordine alla valutazione dell’ingerenza come prevedibile all’epoca in cui si è verificata (paragrafo 153 della sentenza), il nuovo approccio adottato dalla maggioranza in ordine alla “sterilizzazione” delle modifiche del regime della prescrizione si basa su un vuoto giurisprudenziale. Inoltre, tale approccio sembra molto pericoloso, in quanto sottrae alla legislazione e alla giurisprudenza il loro compito di adattare le norme alle mutevoli circostanze.
- I miei dubbi si rafforzano se si considera che, anche nel contesto dell’articolo 7, la Corte ha ritenuto che lo stesso articolo 7 non impedisca l’immediata applicazione a procedimenti in corso di leggi che ampliano i termini di prescrizione – procedurali piuttosto che sostanziali – se i reati contestati non si sono ancora prescritti (si vedano Coëme e altri c. Belgio, nn. 32492/96 et al., § 149, CEDU 2000 VII; Previti c. Italia (dec.), n. 1845/08, § 80, 12 febbraio 2013; Borcea c. Romania (dec.), n. 55959/14, § 64, 22 settembre 2015). L’articolo 7 preclude soltanto la ripresa di un’azione penale successivamente alla scadenza di un termine di prescrizione (si vedano Antia e Khupenia c. Georgia, §§ 38-43, 18 giugno 2020; Parere consultivo sull’applicabilità delle norme sulla prescrizione all’azione penale, alla condanna e alla pena in relazione a un reato che costituisce, in sostanza, un atto di tortura [GC], richiesta n. P16-2021-001, Corte di cassazione armena, § 77, 26 aprile 2022).
- In altri contesti, come l’articolo 6, la Corte ha esaminato se la prescrizione fosse già stata accertata da una decisione giudiziaria, potenzialmente con l’effetto di res judicata, e ha ammesso che, in assenza di tale accertamento, gli sviluppi giuridici fossero ammissibili (si veda Vegotex International S.A. c. Belgio [GC], n. 49812/09, § 120, 3 novembre 2022).
- Mi sembra pertanto che per quanto riguarda la prevedibilità delle leggi applicabili nell’ambito del requisito della legalità dell’ingerenza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 – che comporta certamente un livello di protezione inferiore all’articolo 7 – una volta che è stata disposta la confisca in conformità alla legge vigente all’epoca della sua applicazione (il che è indiscusso), sia perfettamente conforme alla Convenzione il fatto che il regime della prescrizione, che incide indirettamente sulla validità della confisca, quale aspetto procedurale, evolva nel tempo, con la sola eccezione che un’accusa “estinta”, già dichiarata e riconosciuta tale da una sentenza definitiva, non possa essere ripristinata.
4. Conclusioni
- Ho affrontato nella presente opinione due questioni fondamentalmente distinte. La prima questione – il rapporto tra una misura civile di confisca di proventi del reato (che esige, ai sensi del diritto interno, un accertamento giudiziario della commissione di un reato) e la presunzione di innocenza, quando non vi è una condanna a causa della prescrizione dell’azione penale – è di gran lunga la più importante delle due. Mi preoccupa che l’approccio della maggioranza – qualora fosse sancito in una sentenza definitiva – possa infliggere un colpo fatale al modo in cui si sono sviluppate in Europa le confische non basate sulla condanna, quale strumento essenziale per sottrarre al mercato beni che ne minacciano l’integrità. In particolare, per quanto riguarda i proventi del reato, secondo la maggioranza essi dovrebbero essere confiscati soltanto se la persona in questione è condannata o – se comprendo correttamente il paragrafo 133 della sentenza – se i tribunali interni si limitano a dichiarare che i beni sono di origine “illecita”.
- Ritengo, al contrario, che le confische non basate su una condanna siano equilibrate in modo migliore con la protezione dei diritti umani se vi è “una decisione di natura giudiziaria” o “tale decisione contenga una dichiarazione che sono stati commessi uno o più reati” (per utilizzare la formulazione del Rapporto esplicativo della Convenzione di Varsavia, sopra citata). Senza un penetrante controllo giudiziario, “se un tribunale è convinto che i beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino dal reato in questione o siano ad esso connessi direttamente o indirettamente.” (per usare la formulazione della direttiva dell’Unione europea sopra citata), verrà fornita un’apparente protezione di una presunzione di innocenza interpretata erroneamente, ma potrebbero essere in pericolo i diritti del proprietario dei beni e quelli delle vittime. Tale controllo giudiziario, che l’approccio della maggioranza rende impossibile, è imposto da diversi strumenti internazionali ed europei, ed è pienamente compatibile con la giurisprudenza della Corte successivamente alla sentenza Nealon e Hallam.
- Spero che tale importante questione possa giungere all’attenzione della Grande Camera, pur essendo consapevole del fatto che soltanto recentemente, nella causa Nealon e Hallam, essa ha già tentato di stabilire un criterio chiaro. Ma – evidentemente – è necessaria maggiore chiarezza, in quanto sussistono ampie incertezze riguardo all’applicazione della presunzione di innocenza ai casi di confisca, in particolare nel distinguere le valutazioni ammissibili dalle attribuzioni inammissibili della colpevolezza in contesti successivi all’assoluzione o alla decisione di non luogo a procedere [16].
- 66. La seconda – meno importante – questione che ho sottolineato sopra potrebbe beneficiare anche di un chiarimento da parte di una sentenza della Grande Camera: l’esistenza (o l’assenza) di un contrasto giurisprudenziale profondo e di lunga data dovrebbe essere valutata sulla base di criteri più precisi di quelli attualmente disponibili nella giurisprudenza della Corte.
La maggioranza, come ho tentato di dimostrare, ha esaminato frettolosamente la giurisprudenza nazionale durante un lungo arco temporale in un settore tanto delicato quale la confisca non basata su una condanna, impiegando una metodologia che ha comportato contraddizioni e incoerenze.
APPENDICE
Elenco dei ricorrenti:
|
N. |
Ricorso n. |
Nome della causa |
Data di deposito |
Ricorrente |
Rappresentato da |
|
1. |
47284/16 |
Episcopo c. Italia |
03/08/2016 |
Luigi EPISCOPO |
Antonio PAGLIANO |
|
2. |
84604/17 |
Bassani c. Italia |
07/12/2017 |
Nelso BASSANI |
Maurizio PANIZ |
[1] Si veda Jean-Paul Costa, The European Court of Human Rights – Judges for Freedom (English translation by James Brannan) in Vitaly Portnov (ed.), Encyclopaedia of the European Court, Vol. 4-I, “The European Court of Human Rights. Theory and Practice in Respect of Russia and Other Member States of the Council of Europe. Monographs” (Publishing House iRGa 5, Moscow, 2021), a p. 187.
[2] Un collegio ampliato della Corte Suprema di Cassazione che tratta cause complesse tra cui l’interpretazione della legge.
[3] Ciò significa che l’accusa o l’azione penale relative al reato sono cessate (italiano estingue), per diversi motivi ai sensi del codice penale, nel caso di specie la scadenza del termine di prescrizione.
[4] Il termine “extinguishment” (in italiano, “estinzione”), è uno degli elementi invocati dalla maggioranza nei paragrafi 131 e 133 della sua sentenza, unitamente al termine “condanna”, entrambi presenti nel pertinente quadro legislativo, per concludere che sussisteva una responsabilità penale secondo il criterio penale. Tralasciando il dibattito che ha avuto luogo nella giurisprudenza interna in ordine all’esigenza di una “condanna”, che è ben rispecchiata nella sentenza, è opportuno menzionare che è chiaro nella lettera del diritto nazionale (e riconosciuto dalla stessa maggioranza nel paragrafo 24 della sentenza) che l’“estinzione” di un reato per prescrizione preclude l’applicazione di “misure di sicurezza”, ma non della confisca. Pertanto, il reato si è “estinto”, ma non totalmente! Nella stessa direzione, l’articolo 198 del codice penale – benché non menzionato dalla maggioranza – dichiara che l’“estinzione” di un reato non estingue “le obbligazioni civili derivanti dal reato”. Ciò aggiunge merito al rilievo contenuto nell’opinione separata del giudice Wojtyczek, alla quale ho aderito, secondo cui la legislazione interna prevede (e la Convenzione non preclude) che l’“estinzione” di un reato sulla base della prescrizione operi soltanto sulle conseguenze penali stricto sensu di un reato, ma non sulla confisca. La Corte ha precedentemente esaminato, senza constatare alcuna violazione della Convenzione, cause concernenti lo Stato convenuto nelle quali vi erano state conseguenze civili anche successivamente all’“estinzione” di un reato, la cui esistenza era stata comunque accertata dai tribunali interni senza insinuare di per sé una responsabilità penale (si vedano Marinoni c. Italia, n. 27801/12, 18 novembre 2021, e Rigolio c. Italia, n. 20148/09, 9 marzo 2023).
[5] Nel prosieguo della presente opinione, la citazione dei paragrafi senza alcuna altra menzione si intende riferita alla sentenza della maggioranza, salvo qualora il contesto indichi diversamente.
[6] Si rinvia alla giurisprudenza della Corte, come Dassa Foundation e altri c. Liechtenstein (dec.), n. 696/05, 10 luglio 2007; Balsamo c. San Marino, nn. 20319/17 e 21414/17, 8 ottobre 2019; Ulemek c. Serbia, n. 41680/13, 2 febbraio 2021; Todorov e altri c. Bulgaria, nn. 50705/11 e altri 6, § 304, 13 luglio 2021; si contrapponga Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995, § 33, Serie A n. 307-A.
[7] Citando il paragrafo 47 dell’opinione di Lord Mance, con il quale ha convenuto Lord Lloyd-Jones. Anche Lady Hale si è espressa d’accordo con tale criterio – si veda Nealon e Hallam, sopra citata, § 36, che rinvia al paragrafo 78 dell’opinione di Lady Hale.
[8] Citando il paragrafo 48 dell’opinione di Lord Mance.
[9] Si veda altresì la Direttiva (2014/42/UE), relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, articolo 4(2).
[10] I documenti dell’Unione europea in materia sono molto numerosi. Si veda, p. es., https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-organised-crime/file-common-rules-for-non-conviction-based-confiscation (ultimo accesso in data 12/11/2024).
[11] I principali organi coinvolti in questo ambito in seno al Consiglio d’Europa sono il Comitato di esperti sulla valutazione delle misure antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo, denominato MoneyVal (per un elenco dei documenti si veda https://www.coe.int/en/web/moneyval/implementation/confiscation (ultimo accesso in data 12/11/2024)) e la Divisione reati finanziari e cooperazione. Quest’ultima Divisione ha pubblicato un interessante documento contenente materiale e norme comparativi tratti dalla giurisprudenza della Corte: “The use of non-conviction-based seizure and confiscation”, 15 aprile 2021 (si veda https://rm.coe.int/the-use-of-non-conviction-based-seizure-and-confiscation-2020/1680a0b9d3 (ultimo accesso in data 12/11/2024)).
[12] Un linguaggio analogo, che contraddice nuovamente la posizione della maggioranza, è presente anche nella precedente Convenzione di Strasburgo del 1990, come richiamato nel paragrafo 40 della sentenza della maggioranza.
[13] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0217 (ultimo accesso in data 12/11/2024).
[14] Ritengo il paragrafo 31 della sentenza viziato, in quanto afferma contrasti imprecisati precedenti al 1993 senza una sufficiente spiegazione. Infatti, la sentenza Carlea del 1993 della Corte di cassazione, menzionata nel successivo paragrafo 32, riconosce un contrasto concernente una questione del tutto diversa – vale a dire, l’interpretazione dell’articolo 722 del codice penale, una specifica disposizione relativa alla confisca nel contesto del gioco d’azzardo. Tuttavia, è vero che la successiva giurisprudenza si è basata su alcune affermazioni generali effettuate nella sentenza Carlea.
[15] Oltre all’articolo 322 ter, la sentenza del 2009 menziona gli articoli 600-septies, 640-quater, 644, 648-quater del codice penale, l’articolo 2641 del codice civile, il decreto legislativo n. 58 del 1998 (articolo 187), e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (articolo 44, comma 2).
[16] Sebbene non possa commentare minimamente una causa pendente, segnalerei soltanto che sono emerse opinioni contrastanti in questo campo della giurisprudenza della Corte, anche successivamente alla causa Nealon e Hallam, recentemente nella composizione della Corte nel giudicare la causa Cosovan c. Moldavia (n. 2) (n. 36013/13, 8 ottobre 2024, ancora non definitiva). La presente sentenza di non violazione è stata adottata da una maggioranza di quattro giudici, mentre un’opinione dissenziente di tre giudici ha sostenuto che il provvedimento di confisca speciale aveva violato l’articolo 6 § 2 attribuendo la responsabilità penale in assenza di una precedente condanna.