Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 14 novembre 2024 - Ricorso n. 38083/10 - Causa Votta Ronza c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA VOTTA RONZA c. ITALIA

(Ricorso n. 38083/10)

SENTENZA

STRASBURGO

14 novembre 2024
 

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Votta Ronza c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, Presidente,
Lətif Hüseynov,
Erik Wennerström, giudici,

e Viktoriya Maradudina, Cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 17 ottobre 2024,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) in data 7 luglio 2010.
  2. La ricorrente è stata rappresentata dall’avvocato G. Romano, del Foro di Roma.
  3. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato del ricorso.

IN FATTO

  1. Gli estremi della ricorrente e le informazioni relative al ricorso sono esposti nella tabella allegata.
  2. La ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione di una decisione interna. Ha sollevato anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. La ricorrente ha lamentato principalmente la mancata esecuzione della decisione interna pronunciata a suo favore. Ha invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale deve essere considerata parte integrante di un “processo” ai fini dell’articolo 6. Ha inoltre rinviato alla sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di sentenze interne definitive (si veda Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997‑II).
  3. Nelle cause di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000 e De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha già constatato una violazione in relazione a questioni simili a quelle di cui al caso di specie.
  4. Avendo esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte non ha constatato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione in ordine alla ricevibilità e al merito di tale doglianza. Vista la sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per eseguire pienamente e a tempo debito la decisione a favore della ricorrente.
  5. Tale doglianza è pertanto ricevibile e rivela una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  1. SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI AI SENSI DELLA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
  1. La ricorrente ha inoltre lamentato ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 la mancata esecuzione della medesima sentenza interna definitiva, che sollevava anche questioni ai sensi della Convenzione, data la pertinente giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata). Tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione, e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità. Conseguentemente, deve essere dichiarata ricevibile. Dopo avere esaminato tutta la documentazione di cui dispone, la Corte conclude che essa rivela anche una violazione della Convenzione alla luce delle sue conclusioni nella summenzionata causa Ventorino.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. 12. La ricorrente considera l’esecuzione della decisione interna indicata nella tabella allegata un’adeguata equa soddisfazione. Conseguentemente, la Corte ritiene che non sia necessario accordare alcuna somma a tale titolo.
  2. 13. Pertanto, la Corte osserva che lo Stato convenuto non ha soddisfatto il suo obbligo di eseguire la decisione che rimane esecutiva.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara ricevibile il ricorso;
  2. Ritiene che il presente ricorso riveli una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione relativa alla mancata esecuzione della decisione interna;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in ordine all’altra doglianza sollevata ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata);
  4. Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare, con misure adeguate, entro tre mesi, l’esecuzione della decisione interna pendente, indicata nella tabella allegata.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 14 novembre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni
 

APPENDICE

Ricorso che solleva doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o tardiva esecuzione di decisioni interne)

Numero del ricorso

Data di presentazione

Nome del ricorrente

Anno di nascita

Decisione interna pertinente

Data di decorrenza del periodo della mancata esecuzione

Data finale del periodo della mancata esecuzione

Durata del procedimento di esecuzione

Provvedimento del tribunale interno

Giurisprudenza

Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata

38083/10

07/07/2010

Anna VOTTA RONZA

1957

Tribunale amministrativo regionale della Campania,

R.G. 5620/2012, 28/12/2013

28/12/2013

Pendente

Oltre 10 anni, 7 mesi e 16 giorni

Consorzio AS.CO.S.A. - Associazione Costruttori S. Antimo

Pagamento del risarcimento per l’illegittima occupazione del terreno della ricorrente al fine del suo esproprio.

Arnaboldi

c. Italia,

n. 43422/07,

14 marzo 2019

Prot. 1 Art. 1 – mancato o tardivo pagamento di un debito da parte delle autorità statali