Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 6 febbraio 2025 - Ricorso n. 50843/18 - Causa Arcerito c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA ARCERITO c. ITALIA
(Ricorso n. 50843/18)
SENTENZA
STRASBURGO
6 febbraio 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Arcerito c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Erik Wennerström, presidente,
Raffaele Sabato,
Artūrs Kučs, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 50843/18) proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino di questo Stato, il sig. Giuseppe Amedeo Arcerito («il ricorrente»), nato nel 1953, detenuto a Parma e rappresentato dall’avv. A. Gaito, del foro di Roma che, il 18 ottobre 2018, ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, la doglianza relativa all’equità del procedimento, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,
le osservazioni delle parti,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 16 gennaio 2025,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
OGGETTO DELLA CAUSA
- Il ricorso riguarda la condanna penale in appello del ricorrente, che era stato assolto in primo grado. La giurisdizione di appello l’ha riconosciuto colpevole senza citare nuovamente i testimoni sentiti in primo grado.
- L’11 aprile 2012 il ricorrente fu rinviato a giudizio, insieme ad altre persone, dinanzi alla corte d'assise di Siracusa, per partecipazione ad un'associazione mafiosa e per aver ordinato, in concorso con altri imputati, l'omicidio di C.A.
- La corte d'assise di Siracusa condannò il ricorrente per il primo capo d'accusa, e lo assolse per il secondo. Detta corte dichiarò, in particolare, che, anche se tutti coloro che avevano reso delle dichiarazioni nel corso del dibattimento avevano riconosciuto il ruolo centrale del ricorrente nell'organizzazione criminale, nonché il suo potere decisionale all'interno dell'organizzazione e la sua partecipazione alle riunioni nelle quali era stato discusso l'omicidio di C.A., non era stata tuttavia confermata la sua partecipazione alla decisione di assassinare quest'ultimo. In particolare, per quanto riguarda il coimputato C.E., la corte d'assise considerò che l'affermazione secondo la quale il ricorrente aveva avuto un «potere decisionale» si riferiva soltanto al suo ruolo all'interno dell'organizzazione. Questa dichiarazione non era dunque sufficiente per corroborare le dichiarazioni accusatorie di P.A., la cui responsabilità per l'omicidio di C.A. era stata accertata nell'ambito di un procedimento parallelo.
- Il pubblico ministero e il ricorrente interposero entrambi appello avverso la sentenza. Con una sentenza emessa il 22 luglio 2016, la corte d'assise d'appello di Catania dichiarò il ricorrente colpevole di tutti i capi di imputazione posti a suo carico. Per quanto riguarda l'omicidio di C.A., detta corte ritenne che le dichiarazioni del coimputato e dei collaboratori di giustizia confermassero quelle di P.A. In particolare, le dichiarazioni di C.E. corroboravano l'accusa «in maniera specifica».
- La corte d'assise d'appello considerò, inoltre, che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia G.G., che aveva affermato di essere venuto a sapere in carcere dal ricorrente che quest'ultimo aveva partecipato alla decisione di assassinare C.A., costituivano un'ulteriore conferma dell'accusa.
- Il ricorrente presentò un ricorso per cassazione, contestando, tra l'altro, il fatto che la corte d'assise d'appello lo aveva riconosciuto colpevole di concorso nell'omicidio di C.A., per il quale era stato assolto in primo grado, senza citare nuovamente i testimoni, e in particolare C.E. e G.G.
- Con una sentenza emessa l'11 giugno 2018, la Corte di cassazione respinse il ricorso del ricorrente. Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo all'assenza di citazione dei testimoni da parte della corte d'assise d'appello, essa osservò che il ribaltamento della decisione di assoluzione non era fondato su una valutazione diversa della credibilità dei suddetti testimoni, ma sul fatto che la corte d'assise d'appello aveva tenuto conto di una parte delle dichiarazioni che la corte d’assise aveva omesso di considerare.
- Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente lamenta che la corte d'assise d'appello di Catania lo abbia riconosciuto colpevole senza convocare nuovamente i testimoni sentiti in primo grado.
VALUTAZIONE DELLA CORTE
- Il ricorrente contesta alla corte d'assise d'appello di avere ribaltato la decisione di assoluzione sulla base di una interpretazione diversa delle dichiarazioni rese in primo grado dal coimputato C.E. e dal collaboratore di giustizia G.G., che la corte d'assise aveva considerato insufficienti per confermare le dichiarazioni accusatorie di P.A., senza sentirli direttamente.
- Il Governo afferma che, nel caso di specie, il ribaltamento della decisione di assoluzione non è fondato su una valutazione diversa della credibilità dei testimoni, ma sul fatto che il giudice di appello ha tenuto conto di una parte delle dichiarazioni che la corte d'assise aveva omesso di considerare.
- Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte la dichiara ricevibile.
- La Corte rinvia ai principi generali che disciplinano le modalità di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione ai procedimenti di appello, così come richiamati in molte sentenze (Dan c. Moldavia, 8999/07, § 30, 5 luglio 2011, Lorefice c. Italia, n. 63446/13, §§ 26-28, 29 giugno 2017, Di Martino e Molinari c. Italia, nn. 15931/15 e 16459/15, §§ 28-30, 25 marzo 2021, e Maestri e altri c. Italia, nn. 20903/15 e altri 3, § 39, 8 luglio 2021).
- Essa osserva che la corte d'assise d'appello di Catania ha riconosciuto il ricorrente colpevole dell'omicidio di C.A., e ha basato la sua decisione in maniera determinante sul resoconto delle dichiarazioni di C.E. Ora, per la corte di assise, le dichiarazioni di tale testimone erano insufficienti per fondare un verdetto di colpevolezza, in quanto tale corte aveva considerato che esse dimostravano il ruolo decisionale del ricorrente all'interno dell'organizzazione, ma non la sua partecipazione alla decisione di assassinare C.A.
- Di conseguenza, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole sulla base di tali testimonianze, la cui interpretazione da parte dei primi giudici aveva portato a dubitare della fondatezza dell'accusa mossa nei confronti del ricorrente (Găitănaru c. Romania, n. 26082/05, § 32, 26 giugno 2012).
- Sebbene l'accusa fosse fondata anche sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia G.G., che la corte d'assise non aveva preso in considerazione, è soprattutto sulla base di una nuova interpretazione della testimonianza di C.E. che la corte d'assise d'appello ha riconosciuto il ricorrente colpevole. La Corte ritiene, di conseguenza, che la suddetta testimonianza sia stata determinante per fondare la condanna del ricorrente in appello.
- Emettendo un verdetto di colpevolezza senza aver sentito tale testimone, la corte d'assise d'appello ha dunque pregiudicato in maniera significativa i diritti della difesa.
- Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente chiede la somma di 100.000 euro (EUR) per danno materiale. Egli afferma che tale somma corrisponde al mancato guadagno che ha subìto a causa della condanna all'ergastolo, che gli aveva impedito di esercitare la sua attività professionale. Inoltre, chiede la somma di 100.000 EUR per danno morale, e la somma di 3.172 EUR per le spese sostenute per il procedimento condotto dinanzi alla Corte. Egli produce dei documenti giustificativi del pagamento dei relativi onorari di avvocato.
- Il Governo contesta queste richieste.
- La Corte osserva che, nel caso di specie, l'unica base di cui tenere conto per il riconoscimento di un'equa soddisfazione sta nel fatto che il ricorrente non ha beneficiato delle garanzie di un processo equo ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Per quanto riguarda il danno materiale dedotto, la Corte non può prevedere quale sarebbe stato l'esito del procedimento se la violazione constatata non avesse avuto luogo (si veda, mutatis mutandis, Alexe c. Romania, n. 66522/09, § 48, 3 maggio 2016). Pertanto, la Corte ritiene non doversi accordare alcuna indennità per danno materiale. Invece, essa riconosce la somma di 6.500 EUR per il danno morale subìto dal ricorrente.
- Per quanto riguarda le spese relative al procedimento condotto dinanzi ad essa, la Corte ritiene ragionevole, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, accordare la somma di 3.172 EUR.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ
- Dichiara il ricorso ricevibile;
- Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme seguenti:
- 500 EUR (seimilacinquecento euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma, per danno morale;
- 172 EUR (tremilacentosettantadue euro), più l'importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta su tale somma, per le spese;
- che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
- che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme seguenti:
- Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 6 febbraio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Erik Wennerström
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto