Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 gennaio 2025 - Ricorso n. 59638/15 - Causa Bonanni c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BONANNI c. ITALIA

(Ricorso n. 59638/15)

SENTENZA

STRASBURGO

16 gennaio 2025

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Bonanni c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Georgios A. Serghides, presidente,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 5 dicembre 2024,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») il 19 novembre 2015.
  2. Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario interno da parte del comune in dissesto, e l’impossibilità di avviare dei procedimenti, per ottenere l'esecuzione del suddetto provvedimento, ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000 e, per quanto riguarda il Comune di Roma, del decreto-legge n.112 del 2008.

IN DIRITTO

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 E DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
  1. I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario interno emesso in loro favore, e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tale provvedimento. Essi invocano gli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. La Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, il provvedimento interno emesso in favore dei ricorrenti rimane non eseguito per più di nove anni. Per di più, ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008, i ricorrenti si trovano nell'impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione.
  4. Nelle sentenze di principio De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, n. 43892/04, 24 settembre 2013, Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  5. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito il provvedimento giudiziario emesso in favore dei ricorrenti.
  6. Di conseguenza, tali doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, a causa della mancata esecuzione del provvedimento giudiziario interno e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti.
  7. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente la doglianza formulata dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire il provvedimento giudiziario che è ancora esecutivo.

PER QUESTO MOTIVO LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,

  1. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  2. Dichiara che tali ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 in ragione della mancata esecuzione del provvedimento giudiziario interno, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti;
  3. Dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione;
  4. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione del provvedimento giudiziario interno ancora pendente indicato nella tabella allegata alla presente sentenza;
  5. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 16 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Georgios A. Serghides
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
 

ALLEGATO

Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
 

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio
della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Giurisprudenza

Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

59638/15

19/11/2015

Maria Teresa BONANNI

1963

Cesira BONANNI

1957

Gullotta Fabio

Roma

Corte d’appello di Roma R.G. 490/2010, 11/03/2015

11/03/2015

in corso

Più di 9 anni, 7 mesi e 26 giorni

Comune di Roma,

Risarcimento per l’occupazione illegittima dei terreni dei ricorrenti

De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013

Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali

- Impossibilità di ottenere per via esecutiva il pagamento dei debiti contratti dal comune di Roma

(De Luca c. Italia,

n. 43870/04,

24 settembre 2013)

4.800

250

[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.