Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 gennaio 2025 - Ricorso n. 26252/17 - Causa Sberzi e altri c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA SBERZI E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 26252/17)

SENTENZA

STRASBURGO

16 gennaio 2025

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Sberzi e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Erik Wennerström, presidente,
Raffaele Sabato,
Artūrs Kučs, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,

Visti:

il ricorso (n. 26252/17) proposto contro la Repubblica italiana da tre cittadini di questo Stato (i cui nomi e le relative precisazioni sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza) («i ricorrenti»), rappresentati dall’avv. M. De Stefano, che, il 29 marzo 2017, hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, la doglianza relativa all’articolo 6 della Convenzione, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,

le osservazioni delle parti,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 5 dicembre 2024,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

  1. Il ricorso riguarda il rigetto per inammissibilità, che secondo i ricorrenti denota un formalismo eccessivo, del ricorso per cassazione presentato dalle ricorrenti T. Sberzi («prima ricorrente») e R. Sberzi («seconda ricorrente»), nonché da M.S., la madre del ricorrente E. Della Cà («terzo ricorrente»).
  2. L’8 marzo 2010 la corte d'appello di Venezia respinse la domanda che la prima ricorrente e la seconda ricorrente, insieme a M.S., avevano depositato ai fini di una rivalutazione dell'importo del risarcimento che la Commissione provinciale aveva accordato loro in primo grado per l'esproprio di terreni di cui erano comproprietarie.
  3. Il 2 maggio 2009, mentre il procedimento era pendente dinanzi alla corte d'appello, l'avvocato del comune di Malo (Italia), parte convenuta, decedette.
  4. Il 20 aprile 2011 le interessate notificarono presso lo studio del rappresentante deceduto il ricorso per cassazione che avevano presentato avverso la sentenza della corte d'appello di Venezia al comune di Malo. L'avviso di ricevimento della raccomandata recante notifica del ricorso a mezzo posta attestava che tale raccomandata era stata ricevuta da una persona abilitata a servizio del destinatario.
  5. Il 23 maggio 2011 il comune di Malo comparve dinanzi alla Corte di cassazione entro il termine previsto dalla legge, eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso era stato notificato presso il rappresentante deceduto e, di conseguenza, a suo parere, la notifica doveva essere dichiarata inesistente.
  6. Il 22 luglio 2015 M.S. decedette.
  7. Con una sentenza in data 25 ottobre 2016, con cui veniva accolta l'eccezione sollevata dal comune di Malo, la Corte di cassazione dichiarò il ricorso inammissibile. Detta corte ritenne che la notifica in contestazione dovesse essere considerata non come nulla, ma come inesistente, in quanto il luogo in cui era stata effettuata non aveva alcun collegamento con il destinatario. Di conseguenza, la comparizione della parte avversa nel procedimento non poteva sanare l'errore procedurale commesso, tenuto conto, peraltro, che non vi erano prove che lo studio del rappresentante della parte convenuta avesse continuato a funzionare dopo il suo decesso.
  8. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano una violazione del loro diritto a un tribunale a causa dell'eccessivo formalismo che avrebbe dimostrato la Corte di cassazione nella sentenza in questione.

VALUTAZIONE DELLA CORTE

  1. SULLA QUALITA' DELLA CORTE PER AGIRE DINANZI AGLI EREDI
  1. Con una lettera in data 16 luglio 2024, il rappresentante dei ricorrenti ha informato la Corte del decesso del terzo ricorrente, avvenuto il 12 ottobre 2023, e ha indicato che la prima ricorrente, in quanto erede del defunto, desiderava mantenere il ricorso in nome di quest'ultimo.
  2. Con lettere datate rispettivamente 16 e 19 luglio 2024, la Corte è stata anche informata del decesso della seconda ricorrente, avvenuto il 14 giugno 2023, e poi del decesso della prima ricorrente, avvenuto il 9 luglio 2024, e del desiderio dei loro eredi, sig. Gianfranco Zillo, sig.ra Cristina Zillo e sig. Roberto Zillo, di mantenere il ricorso.
  3. Tenuto conto del fatto che il decesso della prima ricorrente è antecedente alla lettera con la quale il rappresentante dei ricorrenti ha comunicato che la stessa desiderava mantenere il ricorso anche in nome del terzo ricorrente, e in assenza di elementi che permettano di considerare che la stessa avrebbe manifestato una volontà in tal senso prima del suo decesso, la Corte ritiene che non sia più giustificato proseguire l’esame del ricorso per quanto riguarda il sig. E. Della Cà, e decide di cancellare il ricorso dal ruolo per quanto riguarda il terzo ricorrente (Hirsi Jamaa e altri c. Italia [GC], n. 27765/09, § 57, CEDU 2012).
  4. Il Governo considera che il ricorso riguarda una presunta violazione dell'articolo 6 § 1 della quale gli eredi non hanno subìto le conseguenze, e che il loro unico interesse materiale sarebbe costituito da un eventuale risarcimento ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione. Il Governo ne deduce che essi non hanno un interesse sufficiente per agire in nome della prima e della seconda ricorrente, e invita la Corte a cancellare il ricorso dal ruolo per quanto li riguarda.
  5. Tenuto conto dei legami familiari e giuridici degli interessati con la prima e la seconda ricorrente, e del loro interesse legittimo a proseguire il procedimento, la Corte accetta che essi mantengano il ricorso (Karastelev e altri c. Russia, n. 16435/10, § 51, 6 ottobre 2020). Per motivi di ordine pratico, la presente sentenza continuerà a utilizzare il termine «le ricorrenti» per indicare T. Sberzi e R. Sberzi.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
  1. I principi applicabili alle limitazioni del diritto di accesso a una giurisdizione superiore sono stati recentemente sintetizzati nella sentenza Patricolo e altri c. Italia (n. 37943/17 e altri 2, §§ 67-70, 23 maggio 2024).
  2. Dal fascicolo risulta che, all'epoca in cui le ricorrenti hanno notificato il ricorso per cassazione alla parte convenuta, esistevano delle soluzioni giurisprudenziali diverse per quanto riguarda gli effetti – nullità o inesistenza – delle notifiche effettuate in un luogo diverso da quello previsto dalla legge. Per quanto riguarda, in particolare, la notifica presso un rappresentante deceduto, la Corte di cassazione la considerava, in linea di principio, come inesistente, salvo quando era dimostrato che lo studio del rappresentante aveva continuato a funzionare dopo il decesso di quest'ultimo (sentenze nn. 58 del 7 gennaio 2010 e 15558 del 24 luglio 2015). La Corte è dunque del parere che la prevedibilità della condizione di ammissibilità in esame non sia in questione nella presente causa.
  3. Per quanto riguarda, inoltre, la questione se l'errore commesso sia imputabile alle ricorrenti, la Corte osserva che la sentenza della corte d'appello non indica il decesso del rappresentante della parte convenuta, e che dal fascicolo non risulta che tale informazione sia stata portata a conoscenza delle ricorrenti dopo la pubblicazione della suddetta sentenza. Tuttavia, essa rileva che si trattava di una informazione disponibile in alcuni registri pubblici, ai quali le ricorrenti avrebbero potuto avere accesso dimostrando la diligenza richiesta per il compimento degli atti procedurali pertinenti. La Corte ritiene dunque che esse possano essere chiamate ad assumersi le conseguenze negative dell'errore commesso.
  4. Per quanto riguarda, infine, la questione se la decisione di inammissibilità riveli un «formalismo eccessivo», la Corte osserva, anzitutto, che con la sentenza delle sezioni unite n. 14916, depositata il 20 luglio 2016, la Corte di cassazione ha stabilito il principio secondo il quale l'assenza di qualsiasi collegamento tra il luogo di notifica e il destinatario della stessa non rendeva la suddetta notifica inesistente, ma costituiva un caso di nullità, e che quest’ultima poteva essere sanata attraverso la costituzione della parte avversa dinanzi alla Corte di cassazione. Questa interpretazione, secondo la Corte di cassazione, era conforme all’esigenza del processo equo come prevista nell'articolo 111 della Costituzione italiana e nell'articolo 6 della Convenzione. La Corte di cassazione si è basata, inoltre, sulla giurisprudenza della Corte in materia di accesso a un tribunale, sottolineando la necessità di mantenere un rapporto di proporzionalità tra le limitazioni di tale diritto e gli scopi legittimi perseguiti dalle norme procedurali che regolamentano la notifica, le quali miravano soprattutto a garantire la certezza del diritto, nonché l'informazione della convenuta per quanto riguarda l'esistenza di una procedura affinché essa possa comparire e difendersi. La Corte accoglie favorevolmente il fatto che la Corte di cassazione abbia interpretato tale condizione di ammissibilità alla luce dell'articolo 6 della Convenzione, ma si rammarica che tale interpretazione non sia stata applicata nel caso di specie, mentre la sentenza n. 14916 del 2016, emessa il 15 dicembre 2015, era stata depositata il 20 luglio 2016, ossia prima del deposito della sentenza in contestazione, avvenuto il 25 ottobre 2016. Inoltre, anche se è vero che la delibera era stata fissata per l'8 marzo 2016, la Corte osserva che le ricorrenti hanno citato l'esistenza di norme procedurali nazionali che avrebbero permesso alla Corte di cassazione di riunirsi nuovamente dopo la pubblicazione della sentenza delle sezioni unite, il che non è stato contestato dal Governo. A questo proposito, la Corte constata che l'applicazione delle suddette norme avrebbe permesso di evitare le conseguenze particolarmente severe, per le ricorrenti, dell'interpretazione applicata.
  5. La Corte osserva, inoltre, che non è contestato che il ricorso per cassazione delle ricorrenti fosse stato notificato, nelle forme previste dalla legge relativa alla notifica a mezzo posta, presso lo studio del rappresentante indicato dal comune convenuto nel procedimento dinanzi alla corte d'appello. Per di più, dal fascicolo risulta che la suddetta notifica era stata ricevuta da una persona presente all'indirizzo del destinatario, che si era qualificata come «persona al servizio del destinatario». Tenuto conto di queste circostanze, e sebbene l'informazione relativa al decesso del rappresentante fosse pubblica (paragrafo 16 supra), la Corte dubita che si possa rimproverare alle ricorrenti di non aver cercato di verificare, in questa fase, se la notifica fosse stata effettivamente ricevuta dal destinatario. Inoltre, la costituzione della parte convenuta dinanzi alla Corte di cassazione entro il termine previsto dalla legge dimostra che il decesso del rappresentante, e l'errore che ne è derivato per quanto riguarda il luogo della notifica, non avevano impedito a quest'ultima di raggiungere il suo scopo.
  6. Tenuto conto di queste circostanze, la Corte considera che, nel dichiarare il ricorso delle ricorrenti inammissibile, la Corte di cassazione ha dimostrato un formalismo che la garanzia della certezza del diritto e del principio del contraddittorio non imponeva, e che, pertanto, deve essere considerato eccessivo.
  7. Di conseguenza, la Corte ritiene doversi dichiarare la suddetta doglianza ricevibile, e concludere che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

APPLICAZONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Le ricorrenti chiedono la somma di 10.000 euro (EUR) ciascuna per danno morale e, per danno materiale, la somma di 10.413,83 EUR, corrispondente alle spese che le stesse sono state condannate a pagare dalla Corte di cassazione in favore della parte avversa, ossia il comune di Malo, e la somma di 4.910 EUR per le spese sostenute nell'ambito del procedimento condotto dinanzi alla Corte di cassazione. Le ricorrenti chiedono anche la somma di 6.100 EUR per le spese relative al procedimento condotto dinanzi alla Corte.
  2. Il Governo si oppone alle richieste delle ricorrenti.
  3. La Corte non rileva alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e il danno materiale dedotto, e respinge dunque la domanda formulata a questo titolo.
  4. Essa accorda invece alle ricorrenti, congiuntamente, la somma di 6.000 EUR per danno morale.
  5. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte riconosce congiuntamente alle ricorrenti la somma di 10.000 EUR, per tutte le spese, più l'importo eventualmente dovuto dalle ricorrenti a titolo di imposta su tale somma.

PER UQESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITA'

  1. Decide di cancellare il ricorso dal ruolo per quanto riguarda il ricorrente E. Della Cà;
  2. Dichiara il ricorso ricevibile per il resto;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
  4. Dichiara,
    1. che lo Stato convenuto deve versare agli eredi congiuntamente, entro tre mesi, le somme seguenti:
      1. 6.000 EUR (seimila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma, per danno morale;
      2. 10.000 EUR (diecimila euro), più l'importo eventualmente dovuto agli eredi a titolo di imposta su tale somma, per tutte le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  5. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 16 gennaio 2025, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Erik Wennerström
Presidente

Liv Tigerstedt 
Cancelliere aggiunto

ALLEGATO

Elenco dei ricorrenti

N.

Nome COGNOME

Anno di nascita

Cittadinanza

Luogo di residenza

Eredi

1.

Tarcisia SBERZI

1941

Deceduta nel 2024

italiana

Malo

Cristina ZILIO

Nata nel 1965

 

Roberto ZILIO

Nato nel 1966

2.

Rita SBERZI

1944

Deceduta nel 2023

italiana

Malo

Gianfranco ZILIO

Nato nel 1941

 

Cristina ZILIO

Nata nel 1965

 

Roberto ZILIO

Nato nel 1966

3.

Enrico DELLA CÀ

1974

Deceduto nel 2023

italiana

Malo

 

 

 

Frédéric Krenc
Presidente

 

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto