Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 gennaio 2025 - Ricorso n. 62183/16 - Causa D'Amico c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA D’AMICO c. ITALIA
(Ricorso n. 62183/16)
SENTENZA
STRASBURGO
23 gennaio 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa D’Amico c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Frédéric Krenc, presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 62183/16) proposto contro la Repubblica italiana da una cittadina di questo Stato, la sig.ra Sandra D’Amico («la ricorrente»), nata nel 1980 e residente ad Alfedena, rappresentata dall’avv. A. Moriconi, del foro di Roma, che, il 25 ottobre 2016, ha adìto la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare il ricorso a conoscenza del governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia,
le osservazioni delle parti,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 19 dicembre 2024,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
OGGETTO DELLA CAUSA
- Il ricorso riguarda la condanna penale in appello della ricorrente, che era stata assolta in primo grado. La giurisdizione di appello l'ha riconosciuta colpevole senza convocare nuovamente i testimoni sentiti in primo grado.
- La ricorrente era proprietaria di un'azienda agricola destinata anche all'allevamento di cavalli.
- Il 23 novembre 2007 C.P.L. decedette a seguito di un incidente stradale verificatosi in prossimità della suddetta proprietà della ricorrente.
- Quest'ultima fu accusata di aver omesso di vigilare su una mandria di cavalli di cui era proprietaria e che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla procura, aveva causato l'incidente mortale.
- Il 25 giugno 2010 la ricorrente fu rinviata a giudizio dinanzi al tribunale di Sulmona per omicidio colposo.
- Il tribunale assolse la ricorrente in quanto non era stato adeguatamente dimostrato che l'incidente fosse stato causato da cavalli e, di conseguenza, che vi fosse un nesso di causalità tra la presunta negligenza dell’imputata e il decesso della vittima. Il tribunale fondò le proprie conclusioni sui seguenti elementi: non era stata fatta un'autopsia; i luoghi dell'incidente erano stati modificati prima che intervenissero gli agenti delle forze dell'ordine; la perizia della parte civile si basava unicamente su alcune fotografie; nessuno dei testimoni interrogati aveva assistito all'incidente. A questo proposito, il tribunale osservò che il testimone R.A. aveva semplicemente dichiarato di aver visto una mandria di cavalli in mezzo alla strada, e di aver poi sentito un rumore seguìto dal nitrito dei cavalli, mentre i testimoni S.S., D.L. e C.S. avevano visto soltanto il corpo della vittima disteso accanto a una motocicletta.
- Il pubblico ministero e la parte civile interposero entrambi appello avverso la sentenza. Con una sentenza emessa il 24 aprile 2015, la corte d'appello dell'Aquila invalidò la sentenza di assoluzione, e condannò la ricorrente alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, nonché al pagamento di un risarcimento danni alle parti civili. La corte d'appello dichiarò che tutti gli elementi di prova acquisiti permettevano di affermare la responsabilità dell'imputata nell'incidente.
- La corte d'appello fece riferimento, in particolare, alle dichiarazioni dei testimoni R.A. e C.T., sentiti dal tribunale, i quali avevano affermato di aver visto una mandria di cavalli nei dintorni del luogo dell'incidente. Detta corte fece poi riferimento alle dichiarazioni degli agenti delle forze dell'ordine, D.V.G. e C.D., che avevano dedotto che l'incidente era stato causato da cavalli in quanto avevano rilevato sul luogo dello stesso la presenza di crine di cavallo e di impronte di zoccoli sulla motocicletta della vittima. La corte d'appello considerò, del resto, che questa ricostruzione era stata confermata dal perito nominato dalla parte civile.
- Inoltre, per quanto riguarda la questione se i cavalli appartenessero all'imputata, la corte d'appello si basò su varie testimonianze e, in tale contesto, constatando il carattere contraddittorio delle loro dichiarazioni, rimise in discussione la credibilità dei testimoni S.S., D.L. e C.S. che, a differenza degli altri testimoni, avevano dichiarato di essere arrivati per primi sul luogo dell'incidente e di non aver visto cavalli. Infatti, tali testimoni avevano modificato, su questo punto, la loro versione rispetto a quella data agli inquirenti al momento dei fatti.
- La ricorrente presentò ricorso per cassazione, affermando, in particolare, che la corte d'appello l'aveva dichiarata colpevole senza sentire direttamente i testimoni, che costituivano le uniche prove a carico, le cui dichiarazioni erano state interpretate in maniera diversa.
- Con una sentenza emessa il 2 maggio 2016 la Corte di cassazione respinse il ricorso, affermando che la corte d'appello non aveva valutato in maniera diversa la credibilità dei testimoni, ma, invece, aveva valorizzato gli elementi di prova presenti nel fascicolo e trascurati dal tribunale.
- Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, la ricorrente lamenta che la corte d'appello dell'Aquila l’ha riconosciuta colpevole per la prima volta senza convocare nuovamente i testimoni sentiti in primo grado.
VALUTAZIONE DELLA CORTE
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
- Sulla ricevibilità
- Il Governo ha sollevato un'eccezione di irricevibilità relativa al mancato esaurimento dei ricorsi interni, e ha affermato, in particolare, che dinanzi alla Corte di cassazione la ricorrente non ha indicato i testimoni le cui dichiarazioni sarebbero state decisive, e si è limitata a contestare la mancata convocazione da parte della corte d'appello di tutti i testimoni sentiti dal tribunale di primo grado.
- La ricorrente, invece, afferma che ha espressamente indicato nel suo ricorso per cassazione i testimoni la cui credibilità era stata messa in discussione dalla corte d'appello.
- La Corte ritiene che questa questione, nel caso di specie, sia intrinsecamente legata al merito della doglianza. Pertanto, essa decide di unire questa eccezione al merito.
- Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.
- Sul merito
- La ricorrente contesta alla corte d'appello di aver basato la propria constatazione di colpevolezza su un nuovo accertamento dei fatti, compiuto sostanzialmente sulla base di una valutazione diversa delle dichiarazioni dei testimoni interrogati dal tribunale e della credibilità di S.S., D.L. e C.S., senza sentirli nuovamente.
- Il Governo afferma che l’annullamento del verdetto di assoluzione è fondato su una valutazione complessiva degli indizi raccolti nel corso delle indagini, e sostiene, in particolare, che la corte d'appello ha considerato che alcuni degli elementi di prova acquisiti permettevano di confermare le dichiarazioni di R.A. e C.T., che il tribunale aveva considerato insufficienti per fondare la condanna della ricorrente. Per quanto riguarda i testimoni S.S., D.L. e C.S., il Governo contesta che le loro dichiarazioni siano state decisive.
- I principi generali applicabili quando si tratta di invalidare in appello delle sentenze di assoluzione pronunciate in primo grado sulla base delle dichiarazioni di testimoni, sono stati sintetizzati nelle cause Dan c. Moldavia, 8999/07, § 30, 5 luglio 2011, Lorefice c. Italia, n. 63446/13, §§ 26‑28, 29 giugno 2017, e Di Martino e Molinari c. Italia, nn. 15931/15 e 16459/15, §§ 28-30, 25 marzo 2021.
- La Corte osserva che la corte d'appello dell'Aquila ha condannato la ricorrente considerando sufficientemente dimostrato che l'incidente stradale all'origine del decesso della vittima era stato causato dai cavalli di cui essa era proprietaria. Per fondare la sua decisione, la corte d'appello ha fatto riferimento alle dichiarazioni di R.A. e C.T., che avevano affermato di aver visto una mandria di cavalli nei dintorni del luogo dell'incidente, e ha messo in discussione la credibilità di S.S., D.L. e C.S., le cui dichiarazioni erano in contrasto con quelle degli altri testimoni per quanto riguarda la questione di chi fosse arrivato per primo sul luogo dell'incidente.
- Il tribunale aveva invece considerato che nessuno dei testimoni interrogati aveva direttamente assistito all'incidente e che, di conseguenza, non si poteva ritenere che fosse stato dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio che la causa dell'incidente era la collisione con i cavalli.
- Si deve constatare che la corte d'appello dell'Aquila non si è limitata a una nuova valutazione di elementi di natura puramente giuridica, ma si è pronunciata su questioni di fatto, ossia la possibilità che l'incidente fosse stato causato dalla collisione con i cavalli della ricorrente, e ha valutato in maniera diversa la credibilità delle deposizioni di S.S., D.L. e C.S. Certamente, altri elementi di prova sono stati presi in considerazione sia dal tribunale che dalla corte d'appello (si vedano i paragrafi 6 e 8 supra). Resta comunque il fatto che il contenuto delle testimonianze aveva portato la giurisdizione di primo grado a dubitare della fondatezza dell’accusa.
- Tenuto conto di quanto era in gioco per la ricorrente, la Corte non è convinta che le questioni che la corte d'appello dell'Aquila doveva dirimere, prima di decidere di condannare l'interessata invalidando il verdetto di assoluzione del tribunale di Sulmona, potessero, per motivi di equità del processo, essere esaminate adeguatamente senza una valutazione diretta dei testimoni sentiti dal tribunale di primo grado. La Corte rammenta che coloro che hanno la responsabilità di decidere sulla colpevolezza o l'innocenza dell’imputato devono, linea di principio, sentire i testimoni di persona e valutarne la credibilità (si vedano Manoli c. Repubblica di Moldavia, n. 56875/11, § 32, 28 febbraio 2017, e, a contrario, Kashlev c. Estonia, n. 22574/08, §§ 48-50, 26 aprile 2016). La valutazione della credibilità di un testimone è un compito complesso che, normalmente, non può essere svolto attraverso una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo riportate nei verbali delle audizioni (Dan, sopra citata, § 33).
- Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione.
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- La ricorrente chiede la somma di 1.500.000 euro (EUR) a titolo di risarcimento del danno materiale e morale che ritiene di avere subìto. Essa non formula alcuna domanda a titolo delle spese.
- Il Governo si oppone alla suddetta richiesta.
- La Corte non rileva alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e il danno materiale dedotto. Essa respinge dunque la domanda formulata in tal senso. Tuttavia, riconosce alla ricorrente la somma di 6.500 EUR per danno morale, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Unisce al merito l'eccezione di mancato esaurimento dei ricorsi interni e la respinge;
- Dichiara il ricorso ricevibile;
- Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi, la somma di 6.500 EUR (seimilacinquecento euro), più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta per danno morale;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
- Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 23 gennaio 2025, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Frédéric Krenc
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto