Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 gennaio 2025 - Ricorso n. 71211/14 e altri 3 - Causa Carotta e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA CAROTTA E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 71211/14 e altri 3 ricorsi – si veda l’elenco allegato alla presente sentenza)
SENTENZA
STRASBURGO
16 gennaio 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Carotta e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Georgios A. Serghides, presidente,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 5 dicembre 2024,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. I ricorrenti dei ricorsi nn. 38415/23 e 6219/24 presentano anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.
IN DIRITTO
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- 5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
- I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
- Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
- Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1.
- SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE OGGETTO DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
- I ricorrenti dei ricorsi nn. 38415/23 e 6219/24 hanno formulato un'altra doglianza sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 relativa alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata). Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata e sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che gli stessi rivelano una violazione della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa Ventorino, sopra citata.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
- Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITA'
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Dichiara che tali ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
- Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 16 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Georgios A. Serghides
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
| N. | Numero e data di presentazione del ricorso | Nome del ricorrente e anno di nascita | Nome e città del rappresentante | Provvedimento giudiziario interno pertinente | Data di inizio della mancata esecuzione | Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione | Ingiunzione delle giurisdizioni interne | Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata | Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente | Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso |
| 1. | 71211/14 07/11/2014 |
Ermenegildo CAROTTA 1956 |
/ | Corte d’appello di Venezia R.G.N. 2423/2002, 25/03/2013 | 25/03/2013 | 06/04/2017 4 anni e 13 giorni |
Comune di Padova - Condanna al pagamento del risarcimento danni per l'espropriazione di un terreno e di un’impresa. | 6.400 | 0 | |
| 2. | 66334/17 28/08/2017 |
Pietro MINNITI 1942 Carmela ZAMPAGLIONE 1953 |
De Stefano Maurizio Roma |
Corte d’appello di Reggio Calabria RG 137/2014, 13/09/2016 | 13/09/2016 | in corso | Regione Calabria - Condanna al pagamento del risarcimento danni per l'espropriazione di un terreno. | 9.600 | 250 | |
| 3 | 38415/23 16/10/2023 |
Caterina LANDI 1960 |
Pagliuca Mauro Avellino |
Corte d’appello di Napoli, R.G. 3134/2016, 05/03/2021 Corte d’appello di Napoli, R.G. 383/2017, 09/02/2022 |
05/03/2021 09/02/2022 |
in corso Più di 3 anni e 8 mesi e 11 giorni in corso Più di 2 anni e 9 mesi e 7 giorni |
Risarcimento dei danni e indennizzo per occupazione ed espropriazione di terreni. |
ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali |
6.200 | 250 |
| 4 | 6219/24 13/02/2024 |
Sabino LANDI 1957 |
Pagliuca Mauro Avellino |
Tribunale di Avellino, R.G. 3645/2020, 23/04/2021 |
23/04/2021 | in corso Più di 3 anni e 6 mesi e 24 giorni |
Comune di Avellino: pagamento delle spese giudiziarie |
Prot. 1 Art. 1 – assenza o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali |
2.000 | 250 |
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.