Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 novembre 2024 - Ricorso n. 45163/09 - Causa Vasco e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA VASCO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 45163/09)
SENTENZA
STRASBURGO
21 novembre 2024
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Vasco e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Péter Paczolay, presidente,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 45163/09) presentato contro la Repubblica italiana da sette ricorrenti, i cui nomi e generalità sono contenuti nella tabella allegata alla presente sentenza («i ricorrenti»), che il 17 agosto 2009 hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»), rappresentati dall’avv. D. Conticchio, del foro di Casamassima.
la decisione di portare il ricorso a conoscenza del governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia,
le osservazioni delle parti,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 24 ottobre 2024,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
OGGETTO DELLA CAUSA
- Il ricorso riguarda la pubblicità delle udienze e l'imparzialità della corte d'appello che ha deciso l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti dei ricorrenti.
- IL PROCEDIMENTO PENALE
- Il primo ricorrente, sig. G. Vasco, fu accusato di usura, estorsione e appartenenza a un'associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di questi stessi reati, nell'ambito di un processo detto caso «Cahors».
- Con una sentenza emessa il 18 luglio 2000 il tribunale di Taranto lo condannò per associazione per delinquere, e lo assolse dagli altri capi di imputazione.
- Il 21 febbraio 2003 la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce confermò la condanna dell'interessato. Nel corso del procedimento di appello, U.M. esercitava la funzione di procuratore. A questo titolo, egli chiese la conferma della condanna del primo ricorrente.
- Con una sentenza emessa il 14 dicembre 2009 la Corte di cassazione constatò che la condanna del primo ricorrente non era basata su elementi sufficientemente specifici, e la annullò rinviando il caso alla corte d'appello per un nuovo esame.
- Il 9 novembre 2012 la corte d'appello constatò che il termine di prescrizione era scaduto, e pronunciò il non luogo a procedere, che fu definitivamente confermato dalla Corte di cassazione il 16 dicembre 2014.
- IL PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
- Il 27 settembre 2000 la procura di Taranto aveva avviato contro i ricorrenti un procedimento ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 («la legge n. 1423/1956») e dalla legge n. 575 del 31 maggio 1965 («la legge n. 575/1965»).
- Con un'ordinanza emessa il 24 giugno 2002 la sezione del tribunale di Taranto incaricata dell'applicazione delle misure di prevenzione decise di sottoporre il primo ricorrente alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il tribunale ordinò anche la confisca di beni appartenenti a quest'ultimo nonché ai suoi familiari (ricorrenti indicati nell’allegato con i numeri 2 – 7).
- Le misure di prevenzione erano basate su indizi di commissione di reati, in particolare di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di reati di usura. Il tribunale fece riferimento principalmente alla sentenza emessa in primo grado nel processo «Cahors», citando altre accuse pendenti, e a condanne precedenti dell'interessato.
- Per quanto riguarda i ricorrenti indicati nell’allegato con i numeri 2 – 7, la confisca dei loro beni derivava dalla constatazione che alcuni beni formalmente registrati a loro nome appartenevano in realtà al primo ricorrente.
- I ricorrenti interposero appello. Il collegio della corte d'appello di Lecce che fu chiamato a decidere sul ricorso era composto da un presidente, dal giudice U.M. in qualità di giudice relatore, e da un terzo giudice.
- Con un decreto emesso il 16 novembre 2007, depositato il 26 novembre 2007, la corte d'appello confermò la decisione del tribunale di Taranto del 24 giugno 2002, considerando, in particolare, che la pericolosità del primo ricorrente fosse accertata in riferimento, principalmente, alla condanna che era stata pronunciata nei suoi confronti in primo grado e in appello nel processo «Cahors».
- I ricorrenti presentarono ricorso per cassazione, contestando la presenza del giudice U.M. all'interno del collegio giudicante, e chiedendo che il caso fosse esaminato in pubblica udienza.
- Con una sentenza depositata il 23 marzo 2009 la Corte di cassazione respinse il ricorso.
- Il procedimento relativo all'applicazione delle misure di prevenzione si svolse in camera di consiglio, conformemente al diritto interno in vigore all'epoca dei fatti.
- DOGLIANZE
- 16. I ricorrenti contestano l'assenza di pubblica udienza e la mancanza di imparzialità della corte d'appello nel corso del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione.
VALUTAZIONE DELLA CORTE
- QUESTIONE PRELIMINARE
- La Corte osserva che, nelle osservazioni presentate il 19 giugno 2024, i ricorrenti hanno affermato che la confisca in contestazione era contraria ai principi di presunzione di innocenza, nulla poena sine lege e ne bis in idem. Essi non hanno citato alcun articolo della Convenzione. Tuttavia, nelle conclusioni delle loro osservazioni, hanno chiesto alla Corte di constatare che vi era stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 esclusivamente a causa dell'assenza di un'udienza pubblica e della mancanza di imparzialità.
- Anche a voler supporre che, con le accuse contenute nelle loro osservazioni, i ricorrenti abbiano sollevato nuove doglianze (si veda Fu Quan, s.r.o. c. Repubblica ceca [GC], n. 24827/14, §§ 145-146, 1° giugno 2023), la Corte osserva che queste ultime sono state formulate nel 2024, ossia parecchi anni dopo la conclusione dei procedimenti interni (si vedano i paragrafi 6 e 14 supra). Di conseguenza, tali doglianze devono essere respinte in quanto presentate tardivamente in applicazione dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE PER QUANTO RIGUARDA L'ASSENZA DI UNA PUBBLICA UDIENZA
- Constatando che questa doglianza, che rientra nell’ambito di applicazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, non è manifestamente infondata né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte la dichiara ricevibile.
- Il diritto interno, nonché i principi generali riguardanti la pubblicità delle udienze in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, sono stati sintetizzati nelle cause Bocellari e Rizza c. Italia (n. 399/02, 13 novembre 2007) e De Tommaso c. Italia ([GC] n. 43395/09, §§ 56, 65 e 163-168, 23 febbraio 2017). La Corte ha ritenuto fondamentale, tenuto conto soprattutto della posta in gioco dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione, e degli effetti che tali misure possono produrre sulla situazione personale delle persone coinvolte, che agli interessati sia quantomeno offerta la possibilità di chiedere un'udienza pubblica dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d'appello.
- Nel caso di specie, la Corte osserva che lo svolgimento in camera di consiglio dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione, sia in primo grado che in appello, era all'epoca espressamente previsto dall'articolo 4 della legge n. 1423/1956, e che le parti non avevano la possibilità di chiedere e di ottenere un'udienza pubblica.
- Il Governo riporta le evoluzioni seguenti del diritto interno che, con la sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2010 e l'adozione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 159 del 2011, hanno introdotto la possibilità per le persone sottoposte a procedimento di chiedere un'udienza pubblica. Tuttavia, essendo posteriori ai fatti del caso di specie, questi sviluppi non sono pertinenti.
- La Corte ritiene dunque che dalla presente causa non emergano elementi che possano distinguerla dal caso Bocellari e Rizza (sentenza sopra citata), e conclude che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE PER QUANTO RIGUARDA L’IMPARZIALITÀ DELLA CORTE D’APPELLO
- Il diritto interno, nonché i principi generali dell'articolo 6 § 1 della Convenzione riguardanti l'imparzialità dei giudici in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, sono stati sintetizzati nella causa Urgesi e altri c. Italia (n. 46530/09, 8 giugno 2023).
- Sulla ricevibilità
- Il Governo eccepisce il mancato esaurimento dei ricorsi interni, e contesta ai ricorrenti di non avere presentato una domanda di ricusazione in applicazione dell'articolo 37, comma 1, del codice di procedura penale.
- La Corte ha già concluso nel caso Urgesi e altri (sentenza sopra citata, § 68) che nel 2004 – ossia nel momento in cui i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la domanda di ricusazione – questo rimedio non aveva raggiunto un grado di certezza giuridica sufficiente per poter e dover essere utilizzato ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione.
- Nella fattispecie, essa non vede alcun motivo per discostarsi da questa conclusione. Le sentenze citate dal Governo relativamente all'applicabilità del rimedio in questione ai procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione (n. 41975 del 2019, n. 4330 del 2021 e n. 25951 del 2022) sono ampiamente posteriori ai fatti di causa, e il Governo non ha dunque dimostrato l'effettività del rimedio nel 2004. Per quanto riguarda le sentenze più datate citate dal Governo (n. 1721 del 1967, n. 62 del 1972, n. 55 del 1998), esse non riguardano delle domande di ricusazione, e non sono dunque pertinenti.
- La Corte respinge dunque l'eccezione del Governo e, constatando che la doglianza non è manifestamente infondata né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, essa la dichiara ricevibile.
- Sul merito
- Nel caso Urgesi e altri (sentenza sopra citata, §§ 78-79), la Corte ha rammentato che dei dubbi sull'imparzialità dei giudici possono essere considerati oggettivamente giustificati quando due procedimenti hanno lo stesso oggetto o quando, in ogni caso, le questioni di fatto o di diritto sottoposte al loro esame sono strettamente connesse.
- La Corte ritiene che la presente causa, il cui oggetto riguarda lo stesso procedimento interno di quello esaminato nella causa Urgesi e altri (sentenza sopra citata), non sia distinta da quest'ultima.
- In particolare, nell'ambito del processo penale, U.M. ha chiesto la conferma della responsabilità del primo ricorrente per quanto riguarda il reato di partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di reati di usura (paragrafo 4 supra).
Nell'ambito del procedimento di prevenzione, il collegio della corte d'appello di cui faceva parte U.M. era chiamato a decidere se, sulla base di elementi fattuali, si potesse ritenere che il primo ricorrente fosse dedito abitualmente ad attività di usura o vivesse abitualmente dei proventi di quest'ultima (paragrafi 7 e 9 supra).
Inoltre, la sentenza di condanna emessa dalla corte d'appello il 21 febbraio 2003 ha avuto un peso determinante nella decisione di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti del primo ricorrente (paragrafo 12 supra). - Per quanto riguarda gli altri ricorrenti, i loro beni sono stati confiscati sulla base della constatazione che questi ultimi appartenevano in realtà al primo ricorrente; di conseguenza, la suddetta confisca era basata sulla stessa valutazione che era stata fatta, nei suoi confronti, sulla base degli indizi di perpetrazione di reati (paragrafo 10 supra).
- La Corte ritiene dunque che le questioni sottoposte all'esame di U.M. in ciascuno dei due procedimenti fossero strettamente connesse, e che i timori dei ricorrenti sulla mancanza di imparzialità della corte d'appello potessero dunque sembrare oggettivamente giustificati.
- Essa conclude che la corte d'appello di Lecce che ha deciso sull'applicazione delle misure di prevenzione ai ricorrenti non era un tribunale imparziale. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione anche a questo proposito.
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- I ricorrenti chiedono alla Corte di ordinare la restituzione dei beni confiscati: per quanto riguarda le somme di denaro, essi chiedono anche l’indicizzazione delle stesse e gli interessi fino alla data del pagamento; per quanto riguarda i beni materiali, essi chiedono che sia accordata una somma equivalente al valore dei suddetti beni. Il quarto ricorrente e la settima ricorrente chiedono, inoltre, la somma di 5.073,15 euro (EUR), corrispondente alla somma che affermano di avere versato per la locazione dell'immobile confiscato.
- I ricorrenti chiedono la somma di 25.000 EUR ciascuno per danno morale; inoltre, il primo ricorrente chiede la somma di 214.985 EUR per il danno morale che ritiene di avere subìto a causa della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza adottata nei suoi confronti.
- Infine, essi chiedono la somma di 55.438,95 EUR per le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte.
- Il Governo si oppone e considera eccessive le somme richieste.
- La Corte, avendo concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, non può prevedere quale sarebbe stato l'esito di un procedimento conforme a questo articolo. Pertanto, essa non vede un nesso di causalità tra le violazioni constatate e il danno materiale dedotto, e respinge dunque le domande formulate dai ricorrenti a questo titolo.
- Tuttavia, essa accorda a ciascun ricorrente la somma di 2.500 EUR per danno morale, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma.
- Per quanto riguarda le spese, la Corte osserva che, in gran parte, gli importi non sono suffragati da documenti giustificativi attestanti l'impegno dei clienti a pagare gli onorari indicati. Di conseguenza, tenuto conto dei documenti di cui dispone, la Corte accorda ai ricorrenti la somma di 2.100 EUR per il procedimento condotto dinanzi ad essa, più l'importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta su tale somma.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITA'
- Dichiara le doglianze sollevate nelle osservazioni del 19 giugno 2024 irricevibili, e il ricorso ricevibile per il resto;
- Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione relativamente all'assenza di udienza pubblica;
- Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione relativamente alla mancanza di imparzialità da parte della corte d'appello di Lecce;
- Dichiara,
- che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme seguenti:
- 500 EUR (duemilacinquecento euro) ciascuno, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma, per danno morale;
- 100 EUR (duemilacento euro) congiuntamente, più l'importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta su tale somma, per le spese;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
- che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme seguenti:
- Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 21 novembre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Péter Paczolay
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto
ALLEGATO
Elenco dei ricorrenti
|
N. |
Nome e Cognome |
Anno di nascita |
Luogo di residenza |
|
1. |
Giuseppe VASCO |
1943 |
Taranto |
|
2. |
Andrea DEL VECCHIO |
1964 |
Taranto |
|
3. |
Cosima LOMBARDI |
1946 |
Taranto |
|
4. |
Giovanni MILANO |
1966 |
Taranto |
|
5. |
Maria VASCO |
1966 |
Taranto |
|
6. |
Porzia VASCO |
1971 |
Padova |
|
7. |
Rosa VASCO |
1963 |
Taranto |