Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 novembre 2024 - Ricorso n. 46043/13 e 45100/17 - Causa Valvo e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA VALVO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 46043/13 e 45100/17)
SENTENZA
STRASBURGO
28 novembre 2024
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Valvo e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Georgios A. Serghides, Presidente,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, giudici,
e Viktoriya Maradudina, Cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 7 novembre 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi sono dei ricorsi contro l’Italia con i quali la Corte è stata adita ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) nelle varie date indicate nella tabella allegata.
- Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato dei ricorsi.
- Alcuni ricorrenti sono deceduti successivamente all’instaurazione dei procedimenti dinanzi alla Corte e i loro eredi (si veda la tabella allegata infra) hanno voluto proseguire i ricorsi in vece loro. Il Governo non ha eccepito al locus standi degli eredi nei procedimenti.
IN FATTO
- L’elenco dei ricorrenti e i pertinenti estremi dei ricorsi figurano nella tabella allegata.
- Ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione i ricorrenti hanno lamentato l’eccessiva durata dei procedimenti civili e ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione l’impossibilità di presentare ricorso ai sensi della Legge 24 marzo 2001 n. 89, nota come “Legge Pinto” nelle more del procedimento principale.
IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE
- Il diritto interno e la prassi pertinenti sono reperibili nella sentenza Verrascina e altri c. Italia (nn. 15566/13 e altri 5, §§ 6-8, 28 aprile 2022).
IN DIRITTO
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Data la similitudine dei ricorsi relativamente all’oggetto delle cause, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
- SULLE QUESTIONI PRELIMINARI
- La Corte prende atto delle informazioni relative al decesso dei ricorrenti Sig.ra Rosaria Valvo e Sig. Alfonso Vagliviello e del desiderio dei loro eredi di proseguire il procedimento in vece loro, nonché dell’assenza di eccezioni a tale desiderio da parte del Governo.
- La Corte ritiene pertanto che gli eredi siano legittimati a proseguire il procedimento nell’interesse dei defunti.
- Tuttavia, per motivi pratici, in tutto il testo che segue si continuerà a fare riferimento ai ricorrenti.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO6 § 1 DELLA CONVENZIONE
- I ricorrenti hanno lamentato principalmente che la durata dei procedimenti civili in questione fosse stata incompatibile con il requisito del “termine ragionevole”. Hanno invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- La Corte ribadisce che la ragionevolezza della durata dei procedimenti deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso e con riferimento ai seguenti criteri: la complessità della causa, il comportamento dei ricorrenti e delle autorità competenti e la posta in gioco per i ricorrenti nella controversia (si veda Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000-VII).
- Nella causa di principio Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, CEDU 2006-V), la Corte ha già constatato una violazione in ordine a questioni simili a quelle del caso di specie.
- Dopo avere esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte non ha constatato alcun fatto o rilievo in grado di giustificare la durata complessiva dei procedimenti a livello nazionale. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie la durata dei procedimenti sia stata eccessiva e non abbia soddisfatto il requisito del “termine ragionevole”.
- Tali doglianze sono pertanto ricevibili e rivelino una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI AI SENSI DELLA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
- I ricorrenti hanno lamentato ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione l’assenza di un ricorso effettivo. Tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione, e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità. Conseguentemente, essa deve essere dichiarata ricevibile.
- Dopo avere esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte conclude che essa riveli anche violazioni della Convenzione alla luce delle sue conclusioni nella causa Verrascina e altri (sopra citata §§ 23, 26 e 30).
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e della sua giurisprudenza (si veda, in particolare, Cocchiarella, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’ UNANIMITÀ,
- Decide di riunire i ricorsi;
- Ritiene che gli eredi indicati nella tabella allegata siano legittimati a proseguire i procedimenti in vece dei ricorrenti deceduti;
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Ritiene che tali ricorsi rivelino la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ordine all’eccessiva durata dei procedimenti civili;
- Ritiene che vi sia stata violazione della Convenzione in ordine alle doglianze sollevate ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti o ai loro eredi, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 28 novembre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Georgios A. Serghides
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni
APPENDICE
Elenco dei ricorsi che sollevano doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convezione
(eccessiva durata dei procedimenti civili)
|
N. |
Ricorso n. Data di presentazione |
Nome del ricorrente
|
Nome e sede del rappresentante |
Inizio del procedimento |
Fine del procedimento |
Durata totale Gradi di giudizio |
Particolari sul ricorso Pinto - Giurisprudenza |
Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata |
Importo accordato per il danno non patrimoniale a ciascun ricorrente/nucleo familiare (in euro)[1] |
Importo accordato per le spese a ciascun ricorso (in euro)[2] |
|
1. |
46043/13 10/04/2013 |
Nucleo familiare Rosaria VALVO 1930 Deceduta nel 2014 Paolo BRANCA 1971 |
_ |
13/09/1988 |
pendente |
Oltre 36 anni e 14 giorni 1 grado di giudizio |
Verrascina e altri c. Italia, |
Art. 13 – Assenza nel diritto interno di un ricorso effettivo per l’eccessiva durata dei procedimenti civili |
16.800 |
_ |
|
2. |
45100/17 14/06/2017 |
Alfonso VAGLIVIELLO 1931 Deceduto nel 2022 |
Pasquariello Gianpiero Caserta |
13/11/2002 |
29/09/2017 |
14 anni, 10 mesi e 17 giorni 2 gradi di giudizio |
Verrascina e altri c. Italia |
Art. 13 – Assenza nel diritto interno di un ricorso effettivo per l’eccessiva durata dei procedimenti civili |
16.000 |
250 |
Eredi nel ricorso n. 46043/13
|
Defunta |
Erede |
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Rosaria VALVO Deceduta nel 2014 |
Paolo BRANCA Nato nel 1971 |
Eredi nel ricorso n. 45100/17
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Defunto |
Eredi |
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Alfonso VAGLIVIELLO Deceduto nel 2022 |
Maria Antonia IGNARRA Nata nel 1948 |
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- |
Caterina VAGLIVIELLO Nata nel 1969 |
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- |
Biagio VAGLIVIELLO Nato nel 1972 |
[1] Oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.
[2] Oltre l’importo evenrtualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.