Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 ottobre 2024 - Ricorso n. 80288/13 - Causa Lombardi c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA LOMBARDI c. ITALIA

(Ricorso n. 80288/13)

SENTENZA

STRASBURGO

3 ottobre 2024

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Lombardi c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,

visto il ricorso (n. 80288/13) presentato contro la Repubblica italiana con il quale in data 2 dicembre 2013 un cittadino italiano, il Sig. Carlo Lombardi (“il ricorrente”), nato nel 1959 e residente a Imola, rappresentato dall’avvocato C.C. Gervasi, che esercita a Galatina, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, il Sig. L. D’Ascia, la doglianza sollevata ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;

vista la decisione di rigettare l’eccezione sollevata dal Governo all’esame del ricorso da parte di un Comitato;

viste le osservazioni formulate dalle parti;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 12 settembre 2024,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

L’OGGETTO DEL CASO DI SPECIE

  1. Il ricorso concerne l’asserita incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con la detenzione e la mancata prestazione allo stesso di adeguate cure mediche in carcere.
  2. Il ricorrente ha riportato varie condanne penali per gravi reati ed è stato condannato a una pena cumulativa di 30 anni di reclusione. A decorrere dal 1987, alcuni periodi di detenzione si sono alternati a periodi durante i quali è stato scarcerato per motivi di salute.
  3. Il ricorrente era affetto da patologie ortopediche e neurologiche, consistenti principalmente in ricorrente ernia del disco spinale, artrite spinale e acuto dolore lombare, che comportavano una disabilità motoria. Prima dei fatti che hanno dato luogo al presente ricorso, il ricorrente era stato sottoposto a tre interventi chirurgici e, dopo l’ultimo, eseguito nel 2006, gli era stata prescritta la fisioterapia.
  1. IL PRIMO PERIODO DI DETENZIONE
  1. In data 29 settembre 2008 il ricorrente entrò nel carcere di Ferrara. I rapporti medici disponibili indicano che ricevette dei farmaci e che fu consigliata la fisioterapia.
  2. In data 29 aprile 2009 il ricorrente presentò un’istanza al Tribunale di Sorveglianza di Bologna di differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute.
  3. Il Tribunale di Sorveglianza nominò un perito il quale, con relazione dell’8 giugno 2010, segnalò che il ricorrente era affetto da stenosi spinale ed ernie, persistente dolore lombare e artrosi; benché all’arrivo in carcere egli potesse deambulare con sufficiente autonomia, adesso doveva utilizzare una sedia a rotelle e aveva bisogno di aiuto per stare in piedi. Il perito consigliò pertanto un periodo di fisioterapia intensiva e di riabilitazione in acqua, seguito da una terapia di mantenimento. Le conclusioni della relazione recitano come segue:
    “la mera detenzione, che comporta l’impossibilità di ottenere in tale contesto le cure conservative descritte, determina un peggioramento dello stato di salute del ricorrente (...). È consigliabile che, almeno per un periodo iniziale, il ricorrente sia ricoverato in una struttura di riabilitazione dotata di piscina, dove potrebbe beneficiare di un programma di riabilitazione intensivo”.
  4. Nel frattempo, in data 28 giugno 2010 il ricorrente era stato trasferito nel carcere di Torino al fine di accedere a cure migliori, e furono programmate alcune sedute di fisioterapia. Su tale base, in data 13 gennaio 2011 il Tribunale di Bologna rigettò l’istanza del ricorrente.
  5. In data 17 gennaio 2011, il ricorrente presentò una nuova istanza di detenzione domiciliare al Tribunale di Sorveglianza di Torino. Con decisione del 4 maggio 2011, il Tribunale di Torino osservò che le sedute di fisioterapia erano insufficienti e che le condizioni del ricorrente erano peggiorate. Ritenendo che egli avesse bisogno di una costante fisioterapia che non poteva essere assicurata in carcere, il Tribunale di Sorveglianza concesse pertanto la detenzione domiciliare per un periodo di sei mesi.
  1. IL SECONDO PERIODO DI DETENZIONE
  1. Durante il periodo di detenzione domiciliare, il ricorrente fu sottoposto a un’intensiva fisioterapia, che si rivelò benefica: recuperò l’abilità di deambulare con le stampelle e la sua mobilità complessiva migliorò. I rapporti medici indicarono che, per mantenere tali risultati, egli avrebbe dovuto continuare la fisioterapia due volte a settimana.
  2. Sulla base di tali dichiarazioni, nonché di una perizia privata che segnalava la necessità di una costante fisioterapia, il ricorrente chiese una proroga della detenzione domiciliare. Con decisione del 27 ottobre 2011, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettò la sua richiesta, osservando che le condizioni del ricorrente erano migliorate e che la terapia di mantenimento, a differenza della terapia intensiva, poteva essere fornita in carcere.
  3. In data 4 novembre 2011 il ricorrente tornò in carcere, inizialmente a Bologna e poco dopo a Torino.
  4. In data 12 marzo 2012 il ricorrente presentò una nuova istanza di detenzione domiciliare. Invocò principalmente una nuova perizia privata, secondo la quale egli aveva bisogno di una fisioterapia quasi quotidiana che, nonostante gli sforzi del personale carcerario, non poteva essere fornita in carcere.
  5. In data 7 giugno 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettò la sua istanza. Esso osservò, in particolare, che il precedente periodo di detenzione domiciliare era stato necessario per interrompere il progressivo peggioramento della salute del ricorrente; la sua situazione, tuttavia, non era più così grave ed egli si stava sottoponendo a sedute di fisioterapia in carcere.
  6. Il ricorrente propose ricorso, sostenendo che il Tribunale di Torino non si era basato su alcuna prova medica, che le sue condizioni erano peggiorate e che egli utilizzava nuovamente una sedia a rotelle, e che da quando era tornato in carcere aveva avuto soltanto dieci sedute di fisioterapia. In data 2 ottobre 2013 la Corte di cassazione, ritenendo che la decisione del Tribunale di Torino fosse stata debitamente motivata, rigettò il ricorso.
  7. Nel frattempo, il ricorrente si sottopose a visite ortopediche e neurologiche. Un rapporto datato 26 novembre 2012 osservò che le sedute di fisioterapia non avevano dato luogo a un significativo miglioramento. I successivi rapporti del 22 marzo e del 6 novembre 2013 segnalarono la necessità di ulteriore fisioterapia.
  8. In data 15 ottobre 2013 il ricorrente presentò un’altra istanza di detenzione domiciliare. In data 20 novembre 2013 il Tribunale di Torino – basandosi sui summenzionati rapporti del marzo e del novembre del 2013 – osservò che le condizioni del ricorrente erano peggiorate e che egli non poteva accedere alle cure necessarie. Dichiarò, in particolare, che:
    “le condizioni ortopediche e neurologiche del ricorrente esigono cure che non possono essere garantite in carcere, dove riceve solamente una terapia farmacologica per la gestione del dolore e dove le condizioni di vita sono particolarmente gravose a causa della sua disabilità motoria.”
  9. Il Tribunale di Torino concesse pertanto al ricorrente la detenzione domiciliare per un periodo di un anno, ed egli fu scarcerato in data 22 novembre 2013.
  1. IL TERZO PERIODO DI DETENZIONE
  1. La detenzione domiciliare del ricorrente fu successivamente prorogata più volte, fino al 30 novembre 2018. Negli anni successivi, egli fu sottoposto a degli interventi chirurgici e la sua mobilità migliorò. Tuttavia, secondo un rapporto datato 2 agosto 2018, i suoi problemi di salute erano progressivi e invalidanti e richiedevano una periodica fisioterapia.
  2. In data 20 novembre 2018 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettò l’istanza del ricorrente tesa a un’ulteriore proroga della detenzione domiciliare. Osservò, in particolare, che le condizioni del ricorrente erano migliorate e che egli poteva deambulare senza aiuto, e che la terapia di mantenimento poteva essere fornita in carcere. In data 30 novembre 2018 il ricorrente entrò nel carcere di Bologna e, poco dopo, fu trasferito a Ferrara.
  3. Benché le parti dissentano sulla data precisa, il ricorrente fu scarcerato alla fine del 2020.
  1. DOGLIANZE
  1. Il ricorrente ha lamentato che il protrarsi della sua detenzione in carcere, in assenza di cure adeguate per le patologie da cui era affetto, aveva costituito violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

  1. Sulla ricevibilità
  1. La Corte ritiene che i periodi di detenzione sintetizzati sopra esigano una valutazione separata della ricevibilità.
  2. In ordine al periodo compreso tra il 29 settembre 2008 e il 4 maggio 2011, la Corte ritiene necessario esaminare, d’ufficio, l’osservanza della regola del termine semestrale (si veda Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn.37685/10 e 22768/12, § 138, 20 marzo 2018)[1]. Essa ribadisce, a tale riguardo, che le doglianze relative alle condizioni di detenzione devono essere depositate entro sei mesi dalla cessazione della situazione lamentata o, se esisteva un ricorso interno effettivo che doveva essere esaurito, dalla decisione definitiva nel processo di esaurimento (si vedano Shirkhanyan c. Armenia, n. 54547/16, § 118, 22 febbraio 2022, e Ulemek c.Croazia, n. 21613/16, § 92, 31 ottobre 2019).
  3. Nel caso di specie, la Corte ritiene che la scarcerazione del ricorrente in data 4 maggio 2011 e i successivi sei mesi che egli ha trascorso fuori dal carcere (si veda il paragrafo 8 supra) abbiano fatto cessare il protrarsi della detenzione. Nella misura in cui il ricorrente ha sostenuto che il termine semestrale sarebbe dovuto decorrere dalla decisione della Corte di cassazione del 2 ottobre 2013, la Corte osserva che tale procedimento non riguardava il periodo di detenzione in questione, bensì la successiva istanza presentata in data 12 marzo 2012 (si vedano i paragrafi 12-14 supra).
  4. Segue che, in ordine al periodo di detenzione compreso tra il 29 settembre 2008 e il 4 maggio 2011, la doglianza era stata introdotta tardivamente e deve essere dichiarata irricevibile in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
  5. In ordine al periodo di detenzione compreso tra il 4 novembre 2011 e il 22 novembre 2013, la doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità, e deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
  6. Infine, in ordine al periodo di detenzione compreso tra il 30 novembre 2018 e la fine del 2020, la Corte rileva che il ricorrente lo ha lamentato per la prima volta nelle sue osservazioni del 10 marzo 2020.
  7. Secondo la Corte, questa nuova doglianza non riguarda sviluppi fattuali in relazione a una situazione continua e non è un’elaborazione dell’originale doglianza del ricorrente (si veda, per esempio, Aliyev c. Azerbaigian, nn.68762/14 e 71200/14, § 97, 20 settembre 2018). Benché non vi sia niente che impedisca a un ricorrente di sollevare una nuova doglianza nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, tale doglianza deve, come qualsiasi altra, rispettare i requisiti di ricevibilità (si veda Radomilja e altri, sopra citata, § 135).
  8. La Corte osserva che il ricorrente non l’ha informata del suo ritorno in carcere nel 2018 ma ha incidentalmente lamentato che, nel 2020, persisteva l’assenza di cure adeguate e che, in particolare, nel carcere di Ferrara la fisioterapia non era disponibile. Egli non ha fornito una descrizione aggiornata dei suoi problemi di salute o delle sue esigenze mediche e non ha presentato alcun documento medico relativo a tale periodo né ha spiegato perché non lo aveva fatto. Infine, niente indica che durante tale periodo egli avesse chiesto alle autorità carcerarie cure aggiuntive o che avesse sollevato una doglianza dinanzi ai tribunali interni. Date le circostanze, la Corte ritiene che la doglianza relativa al periodo di detenzione compreso tra il 30 novembre 2018 e il 2020 non sia sufficientemente dimostrata e debba essere dichiarata irricevibile in quanto manifestamente infondata, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3, lettera a) e 4 della Convenzione.
  9. La Corte limiterà pertanto il suo esame sul merito al periodo di detenzione compreso tra il 4 novembre 2011 e il 22 novembre
  1. Sul merito
  1. I principi generali relativi all’obbligo di tutelare la salute e il benessere dei detenuti, in particolare fornendo le necessarie cure mediche, sono stati riassunti nella sentenza Rooman c. Belgio ([GC], n. 18052/11, §§ 144-48, 31 gennaio 2019).
  2. La Corte osserva che, nel caso di specie, è indiscusso che il ricorrente fosse affetto da patologie ortopediche e neurologiche. Inoltre, precedenti rapporti medici e decisioni giudiziarie avevano segnalato la necessità di una regolare, se non costante, fisioterapia, tanto che era stato ritenuto necessario un periodo di detenzione domiciliare (si vedano i paragrafi 4, 6 e 8 supra). I rapporti emessi prima del ritorno in carcere del ricorrente nel novembre del 2011 avevano segnalato specificamente che egli aveva bisogno di una fisioterapia di mantenimento due volte a settimana (si veda il paragrafo 9 supra). Inoltre, dopo il suo ritorno in carcere, i rapporti medici avevano ribadito la necessità della fisioterapia (si veda il paragrafo 15 supra) e i tribunali interni non avevano messo in discussione tali dichiarazioni quando avevano esaminato l’istanza del ricorrente di detenzione domiciliare presentata nel marzo del 2012, ritenendo semplicemente che le cure necessarie potessero essere fornite in carcere.
  3. Nonostante tali unanimi indicazioni, durante i due anni in cui era rimasto in carcere, sembra che il ricorrente abbia avuto accesso soltanto a dieci sedute di fisioterapia (si veda il paragrafo 14 supra). Tali cure erano state considerate insufficienti dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, dopo la seconda istanza del ricorrente di detenzione domiciliare nell’ottobre del 2013, che aveva osservato che le condizioni del ricorrente erano peggiorate negli anni precedenti e che la fisioterapia necessaria non poteva essere fornita in carcere (si veda il paragrafo 15 supra).
  4. In ordine ai rilievi del Governo, essi concernono prevalentemente fatti avvenuti prima del 2010 o dopo il 2018. In relazione al periodo di detenzione compreso tra il 4 novembre 2011 e il 22 novembre 2013, il Governo non ha fornito alcuna prova che dimostrasse che il ricorrente aveva avuto accesso a una regolare fisioterapia, resa necessaria dalla sua condizione.
  5. La Corte ritiene che tali considerazioni siano sufficienti per concludere che il ricorrente non abbia ricevuto cure adeguate quando era in carcere. Vi è pertanto stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Il ricorrente ha chiesto un importo complessivo pari a 850.000 euro (EUR) per il danno patrimoniale e non patrimoniale e per le spese.
  2. La Corte osserva che le richieste del ricorrente relative al danno patrimoniale e alle spese non sono corroborate da alcun documento pertinente e rigetta pertanto le sue richieste a tale riguardo. Tuttavia, essa accorda al ricorrente EUR 8.000 per il danno non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara ricevibile il ricorso in relazione al periodo di detenzione compreso tra il 4 novembre 2011 e il 22 novembre 2013 e il ricorso irricevibile per il resto;
  2. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 3 della Convezione;
  3. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi,EUR 8.000 (ottomila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  4. Respinge la domanda di equa soddisfazione formulata dal ricorrente per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 3 ottobre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto

[1] Il termine previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione è stato ridotto a quattro mesi a decorrere dal 1° febbraio 2022 in conformità al Protocollo n. 15 alla Convenzione. Tuttavia, il termine semestrale rimane applicabile nel caso di specie.