Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 12 settembre 2024 - Ricorso n. 60894/13 - Causa Orlandi c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA ORLANDI c. ITALIA
(Ricorso n. 60894/13)
SENTENZA
STRASBURGO
12 settembre 2024
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Orlandi c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Péter Paczolay, presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 60894/13) presentato contro la Repubblica italiana da un cittadino di questo Stato, il Sig. Adolfo Orlandi («il ricorrente»), nato nel 1948 e residente ad Atina, rappresentato dall’Avv. E. Perrella, del foro di Cassino, che il 12 settembre 2013 ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, la doglianza relativa all’articolo 6 § 1 della Convenzione, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,
le osservazioni del Governo,
la decisione con la quale la Corte ha respinto l’opposizione del Governo a che il ricorso fosse esaminato da un comitato,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 9 luglio 2024,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
OGGETTO DELLA CAUSA
- Il ricorso riguarda il rigetto per inammissibilità, che secondo il ricorrente denota un formalismo eccessivo, del ricorso per cassazione presentato dall’interessato.
- Il 21 marzo 1996 il ricorrente si rivolse al tribunale di Cassino per ottenere la riparazione del danno che affermava di avere subìto a causa di un incidente stradale. Il tribunale accolse parzialmente la sua domanda, e gli accordò un indennizzo per danno biologico e morale, respingendo le sue richieste per il resto. La corte d'appello di Roma confermò la sentenza del tribunale.
- Il 21 maggio 2007 il ricorrente presentò un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo, il ricorrente denunciava una motivazione omessa o insufficiente della sentenza della corte d'appello per quanto riguarda la conclusione di quest'ultima secondo la quale egli era in parte responsabile dell'incidente. Nel secondo motivo, contestava il rifiuto, da parte della giurisdizione di appello, di accordargli una riparazione per danno esistenziale. Con il terzo motivo, il ricorrente metteva in discussione le modalità di calcolo degli interessi legali inerenti alla riparazione che gli era stata accordata.
- La Corte di Cassazione dichiarò il ricorso inammissibile in applicazione dell'articolo 366bis del codice di procedura civile (il «CPC»), introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 40 del 2006 («decreto legislativo n. 40/2006»), che era entrato in vigore il 2 marzo 2006. Detta Corte dichiarò, in particolare, che il primo motivo di cassazione, inerente a un vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5 del CPC, non conteneva un momento di sintesi conclusivo, e che nel secondo motivo e nel terzo motivo, inerenti a una violazione delle norme o dei principi di diritto, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 del CPC, riguardanti, rispettivamente, il risarcimento del danno esistenziale e le modalità di calcolo degli interessi legali, la formulazione del quesito di diritto non era sufficientemente specifica e concreta.
- Il ricorrente contesta il rigetto del suo ricorso da parte della Corte di Cassazione, dovuto a suo parere a un'applicazione eccessivamente formalistica dei criteri di redazione dei ricorsi. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, egli ritiene, in particolare, che la condizione di ammissibilità relativa al momento di sintesi fosse imprevedibile e sproporzionata, e che la dichiarazione di inammissibilità del secondo e del terzo motivo di cassazione costituisse una decisione sproporzionata.
VALUTAZIONE DELLA CORTE
- I principi generali applicabili alle limitazioni del diritto di accesso a una giurisdizione superiore sono stati sintetizzati nelle sentenze Trevisanato c. Italia (n. 32610/07, §§ 33-34, 15 settembre 2016), Zubac c. Croazia ([GC], n. 40160/12, §§ 76-82, 5 aprile 2018) e Gil Sanjuan c. Spagna (n. 48297/15, §§ 29-31, 26 maggio 2020).
- Per quanto riguarda l'inammissibilità del primo motivo, inerente a un vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5 del CPC, il Governo afferma che la condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione relativa alla formulazione di un momento di sintesi era prevedibile, e sostiene, in particolare, che sebbene non sia espressamente riportata nell'articolo 366bis del CPC, che indica invece esplicitamente la condizione di ammissibilità inerente alla formulazione di un quesito di diritto per i motivi di cassazione che eccepiscono un'applicazione erronea di norme di diritto ai sensi dell'articolo 360, comma 1, nn. 1 - 4 del CPC (Trevisanato, sopra citata, §§ 19-20), questa esigenza poteva essere desunta sia dalla giurisprudenza antecedente alla presentazione del ricorso per cassazione del ricorrente, sia dal rapporto esplicativo allegato al progetto di decreto legislativo n. 40/2006 sottoposto dal governo alla Presidenza del Senato della Repubblica il 5 settembre 2005, nonché, in generale, dalla finalità della riforma prevista dal suddetto decreto. Per quanto riguarda l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo, il Governo afferma che la Corte di cassazione aveva precedentemente precisato che il quesito di diritto doveva costituire il punto di congiunzione tra la soluzione del caso specifico e la formulazione di un principio giuridico generale applicabile a casi simili, e afferma che quelli contenuti nel ricorso del ricorrente erano esposti in maniera astratta.
- Il ricorrente non ha presentato osservazioni.
- Per quanto riguarda l'inammissibilità del primo motivo, l'articolo 366bis del CPC, che è stato abrogato dall'articolo 47 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 ma era applicabile ratione temporis nel caso di specie, disponeva che il motivo di cassazione proposto sulla base dell'articolo 360, comma 1, n. 5 del CPC, inerente al vizio di motivazione, doveva contenere, a pena di inammissibilità, «la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume[va] omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende[va] inidonea a giustificare la decisione». Ora, nel caso di specie, la Corte deve constatare che l'esigenza posta da tale disposizione era stata sufficientemente rispettata. Infatti, la formulazione del primo motivo di cassazione presentato dal ricorrente permetteva di individuarne facilmente l’oggetto, ossia la presunta assenza, nella sentenza impugnata, di elementi che giustificassero la conclusione secondo la quale il ricorrente era in parte responsabile dell'incidente in contestazione (si veda, mutatis mutandis, Succi e altri c. Italia, nn. 55064/11 e altri 2, § 89, 28 ottobre 2021).
- Per quanto riguarda l’assenza di un «momento di sintesi» a conclusione del suddetto motivo di cassazione, la Corte non può condividere la tesi del Governo secondo la quale tale condizione di ammissibilità derivava dalla giurisprudenza anteriore alla presentazione del ricorso per cassazione in esame, e dal rapporto esplicativo allegato al progetto di decreto legislativo n. 40/2006. Essa osserva anzitutto, a tale proposito, che le due sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 36 del 5 gennaio 2007 e n. 7258 del 23 marzo 2007), che il Governo ha citato a sostegno della propria argomentazione, riguardano soltanto la formulazione del quesito di diritto, e che il rapporto esplicativo indica solo la condizione di ammissibilità relativa al quesito di diritto, limitandosi, per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità dei motivi di cassazione formulati in base all'articolo 360, comma 1, n. 5 del CPC, a riprodurre i termini dell'articolo 366bis del CPC. Essa constata, inoltre, che dagli elementi del fascicolo risulta che l'obbligo di concludere il motivo con un momento di sintesi, che fa eco al quesito di diritto che deve concludere i motivi dedotti sulla base dell'articolo 360, comma 1, nn. 1 - 4 del CPC, deriva da un’interpretazione dell'articolo 366bis adottata dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16002 del 18 luglio 2007, e nella sentenza delle sezioni unite n. 20603 del 1° ottobre 2007 (confermate, tra l'altro, dall'ordinanza n. 2652 del 4 febbraio 2008 e dalla sentenza delle sezioni unite n. 12339 del 20 maggio 2010), ossia dopo la presentazione del ricorso in contestazione da parte del ricorrente il 21 maggio 2007. La Corte è dunque del parere che la condizione di ammissibilità in questione non fosse prevedibile alla data in cui il ricorrente ha presentato il ricorso (si veda, mutatis mutandis, Gil Sanjuan, sopra citata, § 39; si confronti con Trevisanato, sopra citata, § 44).
- Pertanto, la doglianza in questione deve essere dichiarata ricevibile, e si deve concludere che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
- Per quanto riguarda la dichiarazione di inammissibilità del secondo e del terzo motivo, la Corte condivide l'opinione del Governo secondo la quale i quesiti di diritto in essi contenuti erano formulati in maniera astratta, e non erano collegati alla soluzione del caso specifico. Di conseguenza, la conclusione della Corte di Cassazione secondo la quale tali quesiti non rispettavano le disposizioni dell'articolo 366bis del CPC, come interpretate dalla giurisprudenza anteriore alla presentazione del ricorso del ricorrente, non ha leso, nel caso di specie, in modo sproporzionato il diritto di accesso a un tribunale dell'interessato (Trevisanato, sopra citata, §§ 44-45).
- Di conseguenza, il rigetto del secondo motivo e del terzo motivo invocati dal ricorrente non ha pregiudicato la sostanza del suo diritto a un tribunale. Pertanto, queste doglianze sono manifestamente infondate e devono essere respinte in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente non ha presentato, entro il termine che gli era stato comunicato per la presentazione delle sue osservazioni sul merito, alcuna domanda a titolo di equa soddisfazione. Di conseguenza, la Corte ritiene non doversi accordare al ricorrente alcuna somma a questo titolo.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITA'
- Dichiara la doglianza relativa all'articolo 6 § 1 della Convenzione ricevibile per quanto riguarda il rigetto del primo motivo di cassazione, e il ricorso irricevibile per il resto;
- Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda il rigetto del primo motivo di cassazione.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 12 settembre 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Péter Paczolay
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto