Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 ottobre 2024 - Ricorso n. 4954/23 e altri 3 - Causa Cocozza di Montanara e altri c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA COCOZZA DI MONTANARA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 4954/23 e altri 3 ricorsi - si veda la tabella allegata)

SENTENZA

STRASBURGO

10 ottobre 2024

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Cocozza di Montanara e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, presidente,
Lətif Hüseynov,
Erik Wennerström, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 19 settembre 2024,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

​PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto, e l'impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione di tali provvedimenti ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DELL’ARTICOLO 6 § 1 E DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE, E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
  1. I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore, e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Essi invocano, espressamente o in sostanza, gli articoli 6 e 13 della Convenzione, e l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. La Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, i provvedimenti interni rimangono non eseguiti per periodi compresi tra quattro e sei anni. Per di più, i ricorrenti si trovano nell'impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione per periodi compresi tra quattro e sei anni (si veda la tabella allegata alla presente sentenza).
  4. Nelle sentenze di principio De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, n. 43892/04, 24 settembre 2013, Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  5. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, e in particolare le argomentazioni del Governo, la Corte non vede alcun fatto o ragionamento che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti, e abbiano dunque limitato in maniera sproporzionata il diritto di accesso a un tribunale di questi ultimi.
  6. Di conseguenza, queste doglianze rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, a causa della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale del ricorrente.
  7. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le doglianze formulate dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti che hanno presentato e suddiviso per voci le loro domande di equa soddisfazione, conformemente all'articolo 60 del suo regolamento (si veda la tabella allegata alla presente sentenza), le somme indicate nell'elenco allegato, e respinge le domande per il resto.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITA'

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti;
  4. Dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
  5. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
  6. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.​
  7. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 10 ottobre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.


ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e violazione del diritto di accesso a un tribunale)

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Data di inizio e di fine dell’impossibili­tà di avviare dei procedimenti esecutivi

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

4954/23

30/12/2022

(12 ricorrenti)

Carlo COCOZZA DI MONTANARA

1936

Anna COCOZZA DI MONTANARA

1938

Pietro COCOZZA DI MONTANARA

1942

Pierluigi GINNIA

1961

Eleonora REYTANI

1934

Francesca REYTANI

1940

Giovanni REYTANI

1944

Paolo REYTANI

1946

Antonio ZAMPAGLIONE

1949

Guido ZAMPAGLIONE

1972

Lorenzo ZAMPAGLIONE

1973

Pierluigi ZAMPAGLIONE

1951

Tozzi Silvano

Napoli

Corte d’appello di Napoli. R.G. 5104/2016, 05/07/2018

05/07/2018

In corso

Più di 6 anni e 1 mese e 1 giorno

07/05/2019

In corso

Comune di Quarto

Risarcimento dei danni e indennizzo per espropriazione

6.000

250

2.

5143/23

18/01/2023

EUROIMPIANTI S.A.S. DI MARIA SOLLA

1998

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunale amministrativo regionale della Campania, R.G. 2196/2017, 03/01/2020

03/01/2020

In corso

Più di 4 anni e 7 mesi e 3 giorni

05/08/2020

In corso

Comune di Casoria

Pagamento di interessi moratori

3.075

250

3.

5451/23

18/01/2023

Aniello MELORIO

1975

Pagliuca Mauro

Avellino

Ingiunzione di pagamento, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere R.G. 6469/2017, 23/09/2017

18/12/2017

In corso

Più di 6 anni e 7 mesi e 19 giorni

23/04/2018

In corso

Comune di Caserta

Pagamento di onorari di avvocato (avvocato antistatario)

935

250

4.

6255/23

18/01/2023

EUROIMPIANTI S.A.S. DI MARIA SOLLA

1998

Melorio Aniello

Napoli

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 6469/2017, 23/09/2017

18/12/2017

In corso

Più di 6 anni e 7 mesi e 19 giorni

23/04/2018

In corso

Comune di Caserta

Ordinanza di ingiunzione di pagamento per i servizi forniti dalla società ricorrente

8.295

-


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.