Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 ottobre 2024 - Ricorso n. 7872/23 e altri 4 - Causa De Maio e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA DE MAIO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 7872/23 e altri 4 ricorsi – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
10 ottobre 2024
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa De Maio e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Krzysztof Wojtyczek, presidente,
Lətif Hüseynov,
Erik Wennerström, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 19 settembre 2024,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto. Nei ricorsi nn. 7872/23, 25825/23, e 31453/23, i ricorrenti presentano anche una doglianza sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione relativa all’impossibilità di avviare dei procedimenti, per ottenere l'esecuzione dei suddetti provvedimenti, ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000.
IN DIRITTO
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 E DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE, E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
- I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore e, nei ricorsi nn. 7872/23, 25825/23, e 31453/23, l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Essi invocano l’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1. Nei ricorsi 25825/23 e 31453/23 i ricorrenti invocano anche l’articolo 13 della Convenzione.
- La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
- Nelle sentenze di principio De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, n. 43892/04, 24 settembre 2013, Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti. Di conseguenza, tali doglianze sono ricevibili.
- Queste doglianze rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, a causa della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e, nei ricorsi nn. 7872/23, 25825/23, 31453/23, di una violazione del diritto di accesso a un tribunale del ricorrente (Lighea Immobiliare S.A.A. e altri c. Italia, 54352/14, 18 gennaio 2024).
- Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le doglianze formulate dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e, nei ricorsi nn. 25825/23 e 31453/23, sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
- Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITA'
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Dichiara che tali ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
- Dichiara che i ricorsi nn. 7872/23, 25825/23, e 31453/23 rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, in ragione di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti;
- Dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
- Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 10 ottobre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Krzysztof Wojtyczek
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
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N. |
Numero e data di presentazione del ricorso |
Nome del ricorrente e anno di nascita |
Nome e città del rappresentante |
Provvedimento giudiziario interno pertinente |
Data di inizio della mancata esecuzione |
Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell’esecuzione |
Ingiunzione delle giurisdizioni interne |
Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata |
Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)[1] |
Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2] |
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1. |
7872/23 09/02/2023 |
Alessandro DE MAIO 1982 Flavia AVALLONE 1981 |
Ferrara Alessandro Benevento |
Giudice di Pace di Napoli, R.G. 50407/2017, 09/11/2017 Giudice di Pace di Napoli, R.G. 14409/2018, come modificato dal Tribunale di Napoli, R.G. 31585/2019, 04/07/2022, 22/05/2019 Tribunale di Napoli, R.G. 31585/2019, 04/07/2022 |
01/06/2018 22/05/2019 04/07/2022 |
In corso Più di 6 anni e 1 mese e 26 giorni In corso Più di 5 anni e 2 mesi e 5 giorni In corso Più di 2 anni e 23 giorni |
Comune di Quarto. Retribuzione in qualità di consulente tecnico d’ufficio e risarcimento danni accordato ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile (sig. De Maio); pagamento di onorari di avvocato (avvocato antistatario, sig.ra Avallone). |
Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – I ricorrenti lamentano il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 impedisce ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere la riscossione dei loro crediti. |
4.000 al sig. De Maio, 4.700 alla sig.ra Avallone |
250 |
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2. |
25825/23 09/06/2023 |
Luigi SIDOTI 1936 |
Romano Giovanni Benevento |
Corte d’appello di Catania, R.G. 2573/17, 09/06/2020 Corte d’appello di Catania, R.G. 401/20, 22/02/2021 |
09/06/2020 22/02/2021 |
In corso Più di 4 anni e 1 mese e 18 giorni In corso Più di 3 anni e 5 mesi e 5 giorni |
Comune di Catania. Spese di locazione e risarcimento danni accordato per l’occupazione illegale del bene del ricorrente (R.G. 2573/17), risarcimento accordato per danni causati al bene del ricorrente (R.G. 401/20). |
Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – I ricorrenti lamentano il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere la riscossione dei loro crediti. |
8.300 |
250 |
|
3. |
26253/23 19/06/2023 |
Rosa FRULLONE 1963 |
Pagliuca Mauro Avellino |
Tribunale di Avellino, R.G. 4538/2012, 02/04/2014 |
02/04/2014 |
In corso Più di 10 anni e 3 mesi e 25 giorni |
Comune di Montemiletto. Pagamento di onorari di avvocato (avvocato antistatario). |
1.800 |
250 |
|
|
4. |
26369/23 19/06/2023 |
Ugo LOGUERCIO 1956 |
Pagliuca Mauro Avellino |
Tribunale di Avellino, R.G. 4538/12, 02/04/2014 |
02/04/2014 |
In corso Più di 10 anni e 3 mesi e 25 giorni |
Comune di Montemiletto. Ordinanza recante ingiunzione di pagamento per i servizi forniti dal ricorrente. |
9.600 |
- |
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5. |
31453/23 24/07/2023 |
Filomena PELELLA 1973 |
Piscopo Antonio Casoria |
Tribunale di Napoli Nord, R.G. 2297/2017, 05/03/2021 |
05/10/2021 |
In corso Più di 2 anni e 9 mesi e 22 giorni |
Comune di Casoria. Risarcimento per responsabilità extracontrattuale e spese giudiziarie. |
Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – La parte ricorrente lamenta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere la riscossione dei loro crediti |
4.000 |
250 |
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.