Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 ottobre 2024 - Ricorso n. 41939/19 - Causa Klitsche De La Grange c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA KATTE KLITSCHE DE LA GRANGE c. ITALIA

(Ricorso n. 41939/19)

SENTENZA

STRASBURGO

10 ottobre 2024

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Katte Klitsche de La Grange c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, presidente,
Lətif Hüseynov,
Erik Wennerström, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 19 settembre 2024,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») alla data indicata nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. Le precisazioni pertinenti sul ricorso sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Il ricorrente lamenta la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Egli presenta anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 E DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
  1. Il ricorrente lamenta principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in suo favore. Egli invoca, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 e l’articolo 13 della Convenzione.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore del ricorrente.
  5. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  6. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte non ritiene di dover esaminare se, nel caso di specie, vi sia stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione.
  1. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE OGGETTO DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
  1. Il ricorrente ha formulato un'altra doglianza sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata). Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata e sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche questa doglianza rivela una violazione della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa Ventorino, sopra citata.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, tutte sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITA'

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
  3. Dichiara non doversi esaminare la doglianza formulata sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione;
  4. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
  5. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 10 ottobre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
 

ALLEGATO

Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

 

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

41939/19

30/07/2019

Teodoro KATTE KLITSCHE DE LA GRANGE

1948

Corte d’appello di Perugia R.G. 1787/15, 21/06/2016

Corte di Cassazione R.G. 22292/14, 01/07/2016

Corte d’appello di Perugia R.G. 354/12, 26/01/2017

Corte d’appello di Perugia R.G. 234/12, 23/02/2017

Corte d’appello di Perugia R.G. 2111/12, 15/05/2018

Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria R.G. 412/18, 09/04/2019

21/06/2016

01/07/2016

26/01/2017

23/02/2017

15/05/2018

09/04/2019

24/03/2021

4 anni e 9 mesi e 4 giorni

24/03/2021

4 anni e 8 mesi e 24 giorni

24/03/2021

4 anni e 1 mese e 27 giorni

In corso

Più di 7 anni e 6 mesi e 6 giorni

10/03/2021

2 anni e 9 mesi e 24 giorni

In corso

Più di 5 anni e 4 mesi e 20 giorni

Ministero delle Finanze e Ministero della Giustizia

Pagamento di onorari di avvocato (avvocato antistatario) e, per quanto riguarda le sentenze del 26/01/2017 (R.G. 354/2012) e del 15/05/2018 (R.G. 2111/2012) delle somme «Pinto»

Prot. 1 Art. 1 – violazione del diritto al rispetto dei beni

1.900

250


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.