Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 26 settembre 2024 - Ricorso n. 24615/16 - Causa Rapucci c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA RAPUCCI c. ITALIA
(Ricorso n. 24615/16)
SENTENZA
STRASBURGO
26 settembre 2024
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Rapucci c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Krzysztof Wojtyczek, presidente,
Lətif Hüseynov,
Erik Wennerström, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 5 settembre 2024,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi è un ricorso proposto contro l’Italia dinanzi alla Corte, il 18 aprile 2016, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
- Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- Le precisazioni relative al ricorso sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- Il ricorrente lamenta, basandosi sull’articolo 6 § 1 e sull’articolo 13 della Convenzione, l’eccessiva durata del procedimento svoltosi dinanzi al tribunale amministrativo, e l’assenza di un ricorso effettivo per porre rimedio alla lunghezza eccessiva del procedimento amministrativo.
IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNA PERTINENTI
- Il diritto e la prassi interni pertinenti relativi, in generale, alla legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta «legge Pinto», sono riportati nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006-V).
- Per quanto riguarda la sua applicazione alla durata dei procedimenti giurisdizionali amministrativi, il diritto e la prassi interni pertinenti sono riportati nella sentenza Olivieri e altri c. Italia (nn. 17708/12 e altri 3, §§ 17-18 e 67-69, 25 febbraio 2016).
- Nella versione del testo applicabile alla presente causa, l’articolo 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, modificato dal decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, prevedeva che:
«La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1 (della legge 24 marzo 2001, n. 89), non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.»
IN DIRITTO
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 E DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
- Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente sostiene che la durata del procedimento avviato dinanzi al tribunale amministrativo è incompatibile con l’esigenza del «termine ragionevole».
- Il ricorrente sostiene anche che la condizione di ammissibilità di un ricorso risarcitorio «Pinto», ossia l’obbligo di presentare un’istanza di prelievo nell’ambito del procedimento amministrativo, rimetterebbe in discussione l’effettività del suddetto ricorso ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione.
- Sulla ricevibilità
- Il Governo eccepisce che il ricorso è stato presentato oltre il termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 della Convenzione, in considerazione del fatto che la procedura di indennizzo «Pinto» non costituiva un ricorso effettivo che deve essere preso in considerazione nel calcolo del termine di sei mesi. Esso sostiene che, secondo le disposizioni applicabili alla presente causa, in mancanza di presentazione di un’istanza di prelievo nel corso del procedimento amministrativo, le giurisdizioni «Pinto» non potevano accordare alcuna somma a titolo di risarcimento per l'eccessiva lunghezza dei procedimenti amministrativi (paragrafo 7 supra).
- Il ricorrente chiede alla Corte di respingere questa eccezione. Infatti, egli ritiene che occorra tener conto della loro domanda di indennizzo «Pinto», e da ciò conclude che la sua richiesta è stata presentata entro il termine di sei mesi.
- La Corte osserva che, ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto italiano, il ricorrente aveva la possibilità di adire le giurisdizioni «Pinto» per ottenere un indennizzo in ragione del ritardo irragionevole del procedimento amministrativo, cosa che ha fatto il 22 gennaio 2016. La Corte osserva che solo con la sentenza Olivieri e altri (sopra citata, § 69), divenuta definitiva il 4 luglio 2016, essa ha dichiarato che il ricorso «Pinto» non poteva essere considerato un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione nell’ambito di un procedimento amministrativo. Pertanto, la Corte ritiene che, all'epoca della presentazione della domanda «Pinto», questo rimedio non potesse essere considerato un ricorso destinato a fallire fin dall'inizio.
- Pertanto, occorre respingere l'eccezione preliminare di mancato rispetto del termine di sei mesi sollevata dal Governo. Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all’articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.
- Sul merito
- La Corte ritiene che la doglianza presentata sotto il profilo dell’articolo 6 § 1, relativa all’eccessiva durata del procedimento amministrativo, costituisca prima facie una doglianza «difendibile». Il ricorrente aveva quindi diritto a un ricorso effettivo a tale riguardo (Olivieri e altri, sopra citata, § 48; Valada Matos das Neves c. Portogallo, n. 73798/13, § 74, 29 ottobre 2015).
- La Corte rammenta che la durata «ragionevole» di un procedimento deve essere valutata tenendo conto delle circostanze del caso e dei criteri seguenti: la complessità della causa, il comportamento dei ricorrenti e quello delle autorità competenti, nonché la posta in gioco della controversia per gli interessati (Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000‑VII).
- Nella sentenza di principio Cocchiarella (sopra citata), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda le questioni legate all’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano giustificare la durata complessiva del procedimento in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, la durata del procedimento in questione sia eccessiva e non soddisfi l’esigenza del «termine ragionevole».
- Sotto il profilo dell'articolo 13, la Corte rinvia ai principi elaborati nella sentenza Olivieri e altri (sopra citata, § 67-71) e constata che il ricorrente non disponeva di un rimedio effettivo per lamentare l'eccessiva durata del procedimento giurisdizionale amministrativo.
- In conclusione, vi è stata nel caso di specie una violazione dell’articolo 6 § 1 e dell’articolo 13 della Convenzione.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Cocchiarella, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Dichiara il ricorso ricevibile;
- Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione a causa dell’eccessiva durata del procedimento amministrativo;
- Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione a causa dell’assenza di un rimedio effettivo per lamentare l’eccessiva durata del procedimento amministrativo;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 26 settembre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Krzysztof Wojtyczek
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(eccessiva durata del procedimento civile)
|
Numero e data di presentazione del ricorso |
Nome del ricorrente e anno di nascita |
Nome e città del rappresentante |
Data di inizio del procedimento |
Data in cui si è concluso il procedimento |
Durata complessiva Numero di gradi di giudizio |
Organo giudiziario interno / numero di fascicolo Indennizzo accordato a livello interno (in euro) |
Dettagli sul ricorso Pinto - Giurisprudenza |
Altre doglianze che rientrano nella giurisprudenza consolidata |
Importo riconosciuto per danno morale (in euro) [1] |
Importo riconosciuto per spese (in euro) [2] |
|
24615/16 18/04/2016 |
Paolo RAPUCCI 1932 |
Venece Nino Rocco Marsicovetere |
21/03/2001 |
10/07/2014 |
13 anni e 3 mesi e 20 giorni 1 grado di giudizio |
Corte d’appello di Potenza R.G. 15/2016 Sentenza emessa nell’ambito del procedimento Pinto, avviato dal ricorrente in data 22/01/2016 |
Olivieri e altri c. Italia, nn. 17708/12 e altri 3, 25 febbraio 2016 |
Art. 13 – assenza di ricorso effettivo per quanto riguarda l’eccessiva durata del procedimento amministrativo |
11.500 |
250 |
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.