Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 ottobre 2024 - Ricorso n. 17475/09 - Causa Varvara c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA VARVARA c. ITALIA

(Ricorso n. 17475/09)

SENTENZA
(Equa soddisfazione)

Art 41 • Equa soddisfazione • Stato convenuto che deve restituire i beni, terreni ed edifici, confiscati al ricorrente in violazione dell’art 7 e dell’art 1 P 1, al fine di ripristinare per quanto possibile la situazione anteriore alla confisca • Riconoscimento di una somma per il danno materiale derivante dall’indisponibilità dei terreni a partire dalla confisca degli stessi, ossia da circa diciotto anni

Elaborato dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

10 ottobre 2024

Questa sentenza diverrà definitiva nelle condizioni di cui all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Varvara c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:

Ivana Jelić, presidente,
Alena Poláčková,
Krzysztof Wojtyczek,
Lətif Hüseynov,
Péter Paczolay,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 17 settembre 2024,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 17475/09) proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino di tale Stato, il sig. Vincenzo Varvara («il ricorrente»), che il 23 marzo 2009 ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
  2. Il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. N.A. Dello Russo, del foro di Bari, e dall’avv. A. Gaito, del foro di Roma.
  3. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente E. Spatafora, e dal suo co-agente P. Accardo.
  4. Con una sentenza emessa il 29 ottobre 2013 («la sentenza in via principale»), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 7 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, considerando che la confisca dei beni del ricorrente era contraria ai principi di legalità, ed era dunque arbitraria, e ha ritenuto non doversi deliberare separatamente sulla doglianza relativa all'articolo 6 § 2 della Convenzione (Varvara c. Italia, n. 17475/09, §§ 71-72, 77 e 85, e punti 2‑4 del dispositivo, 29 ottobre 2013).
  5. Basandosi sull'articolo 41 della Convenzione, il ricorrente chiedeva un'equa soddisfazione per danno materiale e per danno morale.
  6. Poiché la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non era matura per quanto riguarda il danno materiale, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo e il ricorrente a sottoporle per iscritto, entro sei mesi, le loro osservazioni su tale questione, e in particolare a informarla di qualsiasi accordo eventualmente raggiunto (ibidem, punto 6 del dispositivo).
  7. Sia il ricorrente che il Governo hanno depositato delle osservazioni e delle informazioni fattuali. Le parti non hanno raggiunto alcun accordo.

IN DIRITTO

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

  1. Danno

1. Argomentazioni delle parti

  1. Nella sua prima domanda di equa soddisfazione, il ricorrente chiedeva la restituzione dei beni confiscati, nonché la somma di 500.000 euro (EUR) a titolo di danno materiale per il degrado degli immobili.
  2. In seguito, nelle osservazioni supplementari che ha presentato su richiesta della Corte (paragrafo 6 supra), il ricorrente ha chiesto la somma di 1.735.631,74 EUR, maggiorata di indicizzazione e interessi, per la perdita di proprietà degli immobili e dei terreni. L'importo richiesto corrispondeva, a suo parere, alla somma, equivalente a 352.160,02 EUR, pagata per l'acquisto dei terreni nel 1994, e alla somma successivamente versata per ottenere le autorizzazioni necessarie e costruire gli edifici in contestazione.
    Inoltre, il ricorrente ha chiesto la somma di 1.170.987 EUR, maggiorata di indicizzazione e interessi, per il mancato guadagno, ossia il beneficio che avrebbe realizzato se avesse potuto vendere gli immobili edificati.
    Egli ha affermato di non essere più interessato alla restituzione del terreno, spiegando che gli edifici erano ormai distrutti e abbandonati.
  3.  Il Governo ritiene che le richieste del ricorrente siano eccessive, e sostiene, inoltre, che l'interessato aveva la possibilità di chiedere alle autorità interne la restituzione dei beni, nonché un indennizzo.

2. Valutazione della Corte

  1. La Corte richiama la sua giurisprudenza secondo la quale una sentenza che constata una violazione comporta per lo Stato convenuto l'obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze, in modo da ripristinare per quanto possibile la situazione anteriore alla violazione (Kurić e altri c. Slovenia (equa soddisfazione) [GC], n. 26828/06, § 79, CEDU 2014 e Molla Sali c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 20452/14, § 32, 18 giugno 2020). Se la natura della violazione permette una restitutio in integrum, spetta allo Stato convenuto realizzarla, e la Corte non ha né la competenza né la possibilità pratica di compierla essa stessa. Se invece il diritto nazionale non permette, o permette solo in maniera incompleta, di eliminare le conseguenze della violazione, l'articolo 41 autorizza la Corte a riconoscere, se del caso, alla parte lesa l'equa soddisfazione che le sembra appropriata (Brumarescu c. Romania (equa soddisfazione) [GC], n. 28342/95, § 20, CEDU 2000-I e I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia (equa soddisfazione) [GC], nn. 1828/06 e altri 2, § 37, 12 luglio 2023, con altri riferimenti).
  2. Nella presente causa, la Corte, nella sua sentenza emessa in via principale, ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 7 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in quanto la confisca dei beni del ricorrente – ossia, in particolare, i terreni e gli edifici interessati dal progetto di lottizzazione in contestazione – era contraria ai principi di legalità.
  3. La Corte osserva anzitutto che, nel caso di specie, i beni non sono stati restituiti al ricorrente.
  4. Il Governo argomenta, a tale proposito, che una richiesta di restituzione è ancora possibile a livello interno. Tuttavia, la Corte rammenta che la regola dell'esaurimento dei ricorsi interni non si applica nell'ambito dell'equa soddisfazione (si veda, in particolare, De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio (articolo 50), 10 marzo 1972, §§ 14-16, serie A n. 14). Pertanto, essa non può respingere la domanda di equa soddisfazione del ricorrente in quanto quest'ultimo non ha chiesto la restituzione dei beni in contestazione dinanzi alle autorità interne.
  5. Peraltro, il ricorrente, che aveva inizialmente chiesto dinanzi alla Corte la restituzione in questione, successivamente ha affermato di non essere più interessato a questa forma di riparazione, in quanto gli edifici nel frattempo sarebbero stati danneggiati. La Corte osserva che questa circostanza non impedisce, in linea di principio, la restituzione dei beni, che può essere eventualmente completata con un equo risarcimento. In ogni caso, l'interessato non ha fornito alcuna prova dei presunti danneggiamenti.
  6. La Corte non condivide, dunque, la tesi del ricorrente secondo la quale la restituzione dei beni confiscati non sarebbe appropriata nel caso di specie. Al contrario, alla luce degli elementi di cui dispone, essa ritiene che una restituzione permetterebbe di ripristinare per quanto possibile la situazione anteriore alla confisca.
  7. Tenuto conto di questa constatazione, la Corte ritiene non doversi accordare al ricorrente le somme richieste per la perdita di proprietà dei beni, ivi compreso il presunto mancato guadagno (paragrafo 10 supra).
  8. Tuttavia, essa considera che la restituzione dei beni non possa riparare interamente il pregiudizio subìto dal ricorrente, cosicché quest'ultimo può legittimamente pretendere un’equa soddisfazione. In particolare, essa osserva che il ricorrente, a tutt'oggi, è stato privato della disponibilità dei beni per circa diciotto anni.
  9. La Corte rammenta che la prova del danno materiale, del suo importo e del nesso di causalità tra il danno e le violazioni constatate incombe, in linea di principio, al ricorrente (I.E.M. S.r.l. e altri (equa soddisfazione) [GC], sopra citata, § 39). Per determinare la portata di un danno materiale dedotto che deriva da misure di confisca di beni immobili, la Corte prende in considerazione, in particolare, il valore dei terreni e/o delle costruzioni prima della confisca, la natura edificabile o meno dei terreni in quel momento, la destinazione attribuita ai beni in questione dalla legislazione pertinente e dai piani urbanistici, la durata della loro indisponibilità, e la perdita di valore derivante dalla confisca, previa detrazione, se del caso, del costo della distruzione delle opere illegali (ibid., §§ 40, 51, 56 e 59).
  10. Constatando che non è stato contestato che i terreni potevano essere utilizzati per altri fini oltre alla costruzione degli edifici in contestazione, la Corte ritiene opportuno tenere conto del danno che deriva dall'indisponibilità degli stessi a partire dal momento della loro confisca. Per valutare il pregiudizio in questione, occorre basarsi sul valore probabile dei terreni in questione in tale data. In assenza di valutazione del terreno attualizzata alla data della confisca, la Corte si basa sul prezzo di acquisto dei terreni indicato dal ricorrente (paragrafo 10 supra). Essa considera che il pregiudizio derivante dall'indisponibilità dei terreni può essere compensata dal versamento di una somma corrispondente all'interesse legale per tutto il periodo in questione applicato sul controvalore dei terreni così determinato (ibid., § 47).
  11. Per quanto riguarda l'indisponibilità degli edifici, la Corte constata che, nel caso di specie, sebbene l'amministrazione comunale abbia affermato che le opere erano conformi alla legislazione in materia paesaggistica, le giurisdizioni interne hanno invece concluso per la non conformità delle stesse (si veda la sentenza in via principale, §§ 12 e 22). In queste circostanze, la Corte considera che il ricorrente non abbia dimostrato che, in assenza di confisca, avrebbe potuto utilizzare gli edifici o trarne un qualsivoglia profitto. Essa non accorda dunque alcuna somma a questo titolo.
  12. Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, la Corte, deliberando in via equitativa, accorda al ricorrente la somma di 100.000 EUR a titolo di riparazione del danno materiale, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
  1. Spese
  1. Il ricorrente non ha chiesto il rimborso delle spese sostenute dopo la sentenza emessa in via principale. Pertanto, non deve essergli accordata alcuna somma a questo titolo.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,

  1. Dichiara che lo Stato convenuto deve restituire i beni confiscati al ricorrente;
  2. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 100.000 EUR (centomila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma, per danno materiale;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  3. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 10 ottobre 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Ivana Jelić
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto