Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 giugno 2024 - Ricorso n. 15717/16 - Causa Cotena c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 15717/16
Salvatore COTENA
contro Italia

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in data 4 giugno 2024 in un Comitato composto da:

Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,

visto il ricorso (n. 15717/16) presentato contro la Repubblica italiana con il quale, in data 16 marzo 2016, il Sig. Salvatore Cotena (“il ricorrente”), cittadino italiano nato nel 1958, detenuto a San Gimignano e rappresentato dall’avvocato L. Dell’Orfano, del Foro di Napoli, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo Agente, Sig. L. D’Ascia;

viste le osservazioni formulate dal Governo;

dopo avere deliberato, decide come segue:

L’OGGETTO DEL CASO DI SPECIE

  1. La causa concerne il rigetto della domanda del ricorrente di riduzione della sua pena dell’ergastolo in quella di trenta anni di reclusione nell’ambito del procedimento di riesame dell’ordine di esecuzione relativo alla sua pena (incidente di esecuzione).
  1. La condanna del ricorrente all’ergastolo
  1. Il ricorrente fu processato per appartenenza a un’associazione di tipo mafioso, a organizzazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti e di armi da fuoco e per plurimi omicidi. Tali delitti, commessi tra il 1991 e il 1992, erano punibili cumulativamente con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno.
  2. Con sentenza depositata in Cancelleria in data 13 gennaio 2000, la Corte di assise di Napoli ritenne il ricorrente colpevole di tutti i capi di imputazione e lo condannò all’ergastolo con isolamento diurno.
  3. In data 2 gennaio 2000, entrò in vigore la legge n. 479 del 1999, che reintrodusse la possibilità (precedentemente negata) per gli imputati punibili con la pena dell’ergastolo di essere processati mediante il giudizio abbreviato (una procedura semplificata che permetteva di decidere una causa allo stato degli atti nel corso dell’udienza preliminare). Essa prevedeva che, in caso di condanna a seguito di un processo in base a tale procedura, l’ergastolo dovesse essere sostituito da trenta anni di reclusione.
  4. Ai sensi dell’articolo 4 ter del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, come modificato e convertito nella legge 5 giugno 2000 n. 144 (che entrò in vigore in data 8 giugno 2000), gli imputati potevano chiedere di essere processati mediante il giudizio abbreviato nella prima udienza utile successiva, purché non fosse ancora iniziata l’istruzione dibattimentale relativa alla loro causa, sia in primo che in secondo grado.
  5. In data 24 novembre 2000, entrò in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000. L’articolo 7 del decreto-legge prevedeva che l’espressione “pena dell’ergastolo”, di cui alla legge n. 479 del 1999, dovesse intendersi riferita “all’ergastolo senza isolamento diurno”. In altre parole, soltanto le persone punibili con l’ergastolo senza isolamento diurno potevano avere diritto alla riduzione a trenta anni di reclusione, mentre le persone punibili con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, come il ricorrente, potevano avere soltanto diritto, in caso di celebrazione del processo mediante il giudizio abbreviato, a una riduzione all’ergastolo senza isolamento diurno.
  6. In data 11 ottobre 2001, alla prima udienza successiva alla promulgazione del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, mentre pendeva il procedimento di appello, il ricorrente chiese di essere processato mediante il giudizio abbreviato. La richiesta fu accolta il giorno stesso.
  7. In data 11 marzo 2002 la Corte di assise di appello di Napoli confermò la condanna del ricorrente e rideterminò la sua pena in quella dell’ergastolo senza isolamento diurno.
  8. Il ricorrente propose ricorso per cassazione. Con sentenza che passò in giudicato in data 29 novembre 2002, la Corte di cassazione rigettò la richiesta del ricorrente.
  1. La sentenza relativa alla causa Scoppola c. Italia (n. 2)
  1. Nella causa Scoppola c. Italia (n. 2) ([GC], n. 10249/03, 17 settembre 2009), la Corte ha concluso che l’Italia non aveva assolto il suo obbligo di concedere al ricorrente di tale causa, che era stato processato mediante il giudizio abbreviato ed era stato condannato all’ergastolo, il beneficio della legge n. 479 del 1999 (che prescriveva una pena più mite), in violazione dell’articolo 7 della Convenzione.
  2. Essa ha inoltre concluso che era stato violato l’articolo 6 § 1 della Convenzione in conseguenza della frustrazione della legittima aspettativa del ricorrente che la pena massima che poteva essergli inflitta fosse trenta anni di reclusione.
  1. La giurisprudenza nazionale successiva alla sentenza Scoppola c. Italia (n. 2)

1. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 34233 del 19 aprile 2012

  1. In una causa nota come Giannone, le Sezioni Unite della Corte di cassazione stabilirono che la lex mitior (vale a dire, la legge che prevede una pena ridotta) fosse applicabile soltanto nei casi in cui l’imputato era stato processato con il giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata durante il periodo in cui era in vigore la legge n. 479 del 1999 (vale a dire, tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000).

2. La sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 3 luglio 2013

  1. Nell’ambito di un procedimento di esecuzione in una causa nota come Ercolano, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sollevarono dinanzi alla Corte costituzionale la questione della compatibilità con la Costituzione dell’applicazione retroattiva dell’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 in relazione alla posizione di coloro che avevano formulato richiesta di giudizio abbreviato quando era in vigore la legge n. 479 del 1999 e che erano stati condannati successivamente.
  2. Con sentenza n. 210 del 3 luglio 2013, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale in data 24 luglio 2013, la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 a tale riguardo e che, se fossero state soddisfatte le condizioni esposte dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (si veda il paragrafo 12 supra), un riesame dell’ordine di esecuzione era il mezzo appropriato per garantire il beneficio della più mite pena di trenta anni di reclusione.

3. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 18821 del 7 maggio 2014

  1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale di cui sopra, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 18821 del 24 ottobre 2013, depositata in Cancelleria in data 7 maggio 2014, relativa alla causa Ercolano, conclusero che in tale causa l’ergastolo dell’imputato (determinato ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000) dovesse essere sostituito con trenta anni di reclusione a seguito di una richiesta di riesame dell’ordine di esecuzione.
  2. Tra l’altro, la Corte di cassazione, aderendo ai principi espressi nella sentenza Giannone (si veda il paragrafo 12 supra), ribadì che l’applicabilità delle più mite pena di trenta anni di reclusione – nell’ambito del procedimento di riesame dell’ordine di esecuzione – era subordinata a uno specifico evento, vale a dire la presentazione da parte dell’imputato, tra il 2 gennaio e il 23 novembre 2000, della richiesta di essere processato mediante il giudizio abbreviato.
  1. La richiesta del ricorrente di riesame dell’ordine di esecuzione relativo alla sua pena
  1. In data 25 novembre 2010 il ricorrente instaurò un procedimento di riesame dell’ordine di esecuzione relativo alla sua pena, chiedendo che essa fosse ridotta a trenta anni di reclusione, asseritamente in conformità ai principi di cui alla sentenza Scoppola (n. 2) (sopra citata).
  2. In data 17 dicembre 2010 la Corte di assise di appello di Napoli, in qualità di giudice dell’esecuzione, ritenne la richiesta inammissibile, sostenendo che la condanna irrevocabile non potesse essere modificata.
  3. In data 2 ottobre 2014 la Corte di assise di appello di Napoli rigettò il ricorso, ritenendo che al ricorrente fosse stato concesso il giudizio abbreviato e che l’ergastolo senza isolamento diurno fosse la pena ridotta connessa a esso.
  4. In data 14 ottobre 2014 il ricorrente presentò ricorso per cassazione. In data 13 ottobre 2015 la Corte di cassazione rigettò il ricorso, invocando la sua giurisprudenza consolidata, vale a dire le summenzionate cause Ercolano e Giannone (si vedano i paragrafi 12 e 15 supra) e ritenendo che nel caso del ricorrente le condizioni stabilite in tali sentenze per modificare una condanna irrevocabile (vale a dire la presentazione di una richiesta di giudizio abbreviato tra il 2 gennaio e il 23 novembre 2000) non fossero state soddisfatte.
  1. Le doglianze del ricorrente dinanzi alla Corte
  1. Il ricorrente ha invocato l’articolo 7 della Convenzione, sostenendo che i tribunali nazionali non gli avevano concesso il beneficio della disposizione che prescriveva una pena più mite, come stabilito nella sentenza Scoppola (n. 2) (sopra citata).
  2. Ha inoltre lamentato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, sostenendo che se il suo processo si fosse concluso prima del 23 novembre 2000, egli sarebbe stato condannato alla più mite pena di trenta anni di reclusione.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

  1. Il Governo ha sostenuto per due motivi che il ricorso era stato presentato oltre il termine semestrale. In primo luogo, ha sottolineato che il ricorrente era stato condannato all’ergastolo con sentenza della Corte di cassazione passata in giudicato in data 29 novembre 2002. Egli avrebbe dovuto presentare ricorso alla Corte immediatamente dopo la sua condanna. Il Governo ha dichiarato che, la causa Scoppola (n. 2) (sopra citata) è in effetti sostanzialmente differente dalla causa in questione, avendo il ricorrente presentato una richiesta di giudizio abbreviato successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 2000. In secondo luogo, ha sostenuto che la richiesta di riesame dell’ordine di esecuzione sia un rimedio straordinario, quindi irrilevante ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione. In ogni caso, nel caso del ricorrente tale rimedio era privo di qualsiasi prospettiva di successo in quanto, ancora una volta, il caso del ricorrente differiva dalla causa Scoppola (n. 2) (sopra citata).
  2. Il Governo ha inoltre sostenuto che nel caso di specie non fosse avvenuta alcuna violazione delle disposizioni dedotte.
  3. Il ricorrente aveva depositato le sue osservazioni successivamente alla scadenza del termine ed esse non erano state pertanto versate nel fascicolo al fine dell’esame da parte della Corte (articolo 38 § 1 del Regolamento della Corte).
  4. La Corte osserva preliminarmente che, nelle sue osservazioni scritte supplementari, il Governo ha eccepito per la prima volta che il ricorrente non aveva sollevato le sue doglianze dinanzi alla Corte di cassazione durante il procedimento sul merito della sua causa e che egli non aveva pertanto esaurito le vie di ricorso interne disponibili. La Corte, tuttavia, non ravvisa alcuna circostanza eccezionale che avrebbe potuto esonerarlo dal suo obbligo ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento della Corte di sollevare le sue eccezioni nelle sue osservazioni scritte sulla ricevibilità del ricorso. Conseguentemente, è precluso al Governo di sollevare tale eccezione in questa fase del procedimento ed essa deve essere respinta (si veda Khlaifia e altri c. Italia [GC], n. 16483/12, § 52, 15 dicembre 2016).
  5. In ordine al rilievo del Governo secondo il quale il presente ricorso non è stato depositato entro il termine semestrale, la Corte ribadisce che, nel valutare se un ricorrente abbia osservato l’articolo 35 § 1 i requisiti contenuti in tale articolo relativi all’esaurimento delle vie di ricorso interne e al termine semestrale[1] sono strettamente correlati (si veda Jeronovičs c. Lettonia [GC], n. 44898/10, § 75, 5 luglio 2016).
  6. Di norma, il termine semestrale decorre dalla data della decisione interna definitiva nella procedura di esaurimento delle vie di ricorso interne. Se un ricorrente si avvale di un rimedio apparentemente esistente, e apprende soltanto successivamente circostanze che rendono il rimedio inefficace, può essere opportuno ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione fare decorrere il termine semestrale dalla data in cui il ricorrente ha appreso, o avrebbe dovuto apprendere, per la prima volta tali circostanze (si vedano Mocanu e altri c. Romania [GC], nn. 10865/09 e altri 2, § 260, CEDU 2014 (estratti), e Varnava e altri c. Turchia [GC], nn. 16064/90 e altri 8, § 157, CEDU 2009).
  7. Nel caso di specie, la Corte osserva che, con sentenza n. 210 del 3 luglio 2013, la Corte costituzionale ha ritenuto che l’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 fosse incostituzionale e che un riesame dell’ordine di esecuzione fosse il mezzo appropriato mediante il quale avrebbe potuto essere concesso il beneficio della più mite pena di trent’anni di reclusione a coloro che avevano chiesto di essere processati mediante il giudizio abbreviato mentre vigeva la legge n. 479 del 1999 e che erano stati condannati successivamente.
  8. La Corte ritiene tuttavia che, al più tardi a decorrere dal 7 maggio 2014, data di pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione n. 18821 relativa alla causa Ercolano, che è stata pubblicata immediatamente su tutte le riviste giuridiche italiane, è diventato in definitiva chiaro che coloro che non avevano presentato la domanda di essere processati mediante il giudizio abbreviato tra il 2 gennaio e il 23 novembre 2000 non potevano ottenere una riduzione della loro pena mediante la domanda di riesame dell’ordine di esecuzione (si vedano i paragrafi 15 e 16 supra); tale rimedio sarebbe stato pertanto inefficace nella loro situazione.
  9. La Corte osserva che la domanda del ricorrente di riesame del suo ordine di esecuzione, depositata in data 25 novembre 2010, è stata rigettata dalla Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, in data 2 ottobre 2014 (si veda il paragrafo 19 supra), vale a dire successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione relativa alla causa Ercolano. La Corte ritiene che, a quell’epoca, il ricorrente, che aveva presentato la domanda di essere processato con il giudizio abbreviato in data 11 ottobre 2001, avrebbe dovuto essere consapevole del fatto che il rimedio del quale si era avvalso si era rivelato inefficace nel suo caso. Malgrado ciò egli aveva presentato ricorso per cassazione avverso il rigetto.
  10. In considerazione di quanto sopra, la Corte ritiene che tale ricorso per cassazione fosse destinato fin dall’inizio all’insuccesso (si veda Jeronovičs, sopra citata, § 75, in fine). Senza che vi sia la necessità di esaminare la mancata presentazione da parte del ricorrente del ricorso entro sei mesi dalla sua condanna definitiva, come sostenuto dal Governo (si veda il paragrafo 18 supra), date le circostanze del caso di specie, la decisione interna definitiva di cui tenere conto per calcolare il termine semestrale di cui all’articolo 35 § 1 e 4 della Convenzione è, in ogni caso, la decisione della Corte di assise di appello di Napoli del 2 ottobre 2014 (si veda altresì Edwards c. Regno Unito (dec.), n. 46477/99, 7 giugno 2001).
  11. Considerando che tale decisione è stata emessa oltre sei mesi prima del 16 marzo 2016, data in cui il ricorrente ha depositato il presente ricorso, la Corte conclude che il presente ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile in applicazione dell’articolo 35 § 1 e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 27 giugno 2024.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto
 

[1] Il Protocollo n. 15 alla Convenzione ha abbreviato a quattro mesi dalla decisione interna definitiva il termine previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione. Tuttavia, nel caso di specie, si applica ancora il termine semestrale, dato che le decisioni interne definitive sono state adottate prima del 1° febbraio 2022, data di entrata in vigore della nuova regola (in applicazione dell’articolo 8 § 3 del Protocollo n. 15 alla Convenzione).