Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 giugno 2024 - Ricorso n. 38908/15 - Causa Rotolo c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 38908/15
Antonino ROTOLO
contro Italia

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in data 4 giugno 2024 in un Comitato composto da:

Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,

visto il ricorso (n. 38908/15) proposto contro la Repubblica italiana con il quale, in data 31 luglio 2015, il sig. Antonino Rotolo, (“il ricorrente”), un cittadino italiano nato nel 1946, detenuto nel carcere di Opera (Milano) e rappresentato dagli avvocati M. Brucale e M. Mori del foro di Roma, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, il sig. L. D’Ascia, le doglianze concernenti l’asserita violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ordine all’aspettativa del ricorrente di ricevere una pena di anni trenta di reclusione e dell’articolo 7 della Convenzione in ordine al divieto di applicazione retroattiva della legge penale a svantaggio del ricorrente e di dichiarare irricevibile il ricorso per il resto;

viste le osservazioni delle parti;

dopo avere deliberato, decide come segue:

OGGETTO DELLA CAUSA

  1. La causa concerne il rigetto della richiesta del ricorrente di una riduzione della pena dell’ergastolo alla pena di anni trenta di reclusione presentata nel quadro di un procedimento per il riesame del provvedimento di esecuzione della sua condanna (incidente di esecuzione).
  1. La normativa interna e la condanna del ricorrente alla pena dell’ergastolo
  1. Il ricorrente fu processato per una pluralità di reati commessi nel periodo compreso tra il 1981 e il 1991 e cumulativamente punibili con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno.
  2. In data 2 gennaio 2000 entrò in vigore la legge n. 479 del 1999 che reintrodusse la possibilità (precedentemente esclusa) di processare gli imputati punibili con la pena dell’ergastolo con rito abbreviato (una procedura semplificata che prevede che la causa venga decisa allo stato degli atti nel corso dell’udienza preliminare). Stabiliva che in caso di condanna a seguito di giudizio abbreviato l’ergastolo doveva essere sostituito dalla pena di anni trenta di reclusione.
  3. In occasione dell’udienza del 9 giugno 2000 il ricorrente chiese di essere processato con rito abbreviato e gli fu concesso.
  4. In data 24 novembre 2000 entrò in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000. L’articolo 7 del decreto-legge prevedeva che l’espressione “pena dell’ergastolo”, di cui alla legge n. 479 del 1999, dovesse intendersi riferita “all’ergastolo senza isolamento diurno”. In altre parole, soltanto le persone punibili con l’ergastolo senza isolamento diurno potevano avere diritto alla riduzione della pena alla reclusione di anni trenta, mentre le persone punibili con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, come il ricorrente, potevano avere diritto soltanto, in caso di celebrazione del processo con il rito abbreviato, a una riduzione all’ergastolo senza isolamento diurno.
  5. L’articolo 8 del decreto n. 341 consentiva agli imputati dei procedimenti in corso di ritirare la richiesta di giudizio abbreviato. In data imprecisata, perciò, il ricorrente ritirò la sua richiesta in tal senso.
  6. In data 27 dicembre 2001 la Corte di assise di Palermo riprese il procedimento con rito ordinario e in data 11 giugno 2004 condannò il ricorrente alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno.
  7. In data 23 ottobre 2006 la Corte di appello di assise di Palermo confermò la condanna del ricorrente che divenne definitiva il 18 aprile 2008 a seguito del rigetto del ricorso di quest’ultimo per motivi di diritto.
  1. La sentenza relativa alla causa Scoppola c. Italia (n. 2)
  1. Nella sentenza relativa alla causa Scoppola c. Italia (n. 2) ([GC], n. 10249/03, 17 settembre 2009), la Corte ha concluso che l’Italia non aveva assolto il suo obbligo di concedere al ricorrente di tale causa, che era stato processato con rito abbreviato e condannato alla pena dell’ergastolo, il beneficio di cui alla legge 479 del 1999 (che prevedeva una pena più mite), in violazione dell’articolo 7 della Convenzione.
  2. Essa ha concluso anche che l’articolo 6 § 1 della Convenzione era stato violato in conseguenza della frustrazione dell’aspettativa legittima del ricorrente che la reclusione per anni trenta fosse la massima pena che poteva essergli inflitta.
  1. La giurisprudenza interna successiva alla sentenza relativa alla causa Scoppola c. Italia (n. 2)

1. La sentenza 19 aprile 2012 n. 34233 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione

  1. Nella causa conosciuta sotto il nome di Giannone, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che la lex mitior (ovvero la legge che prevede una riduzione della pena) è applicabile soltanto qualora l’imputato sia processato con rito abbreviato a seguito di una richiesta formulata nel periodo di vigore della legge 479 del 1999 (ovvero nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2000 e il 24 novembre 2000).

2. La sentenza 3 luglio 2013 n. 210 della Corte costituzionale

  1. Nel quadro del procedimento di esecuzione relativo alla causa conosciuta sotto il nome di Ercolano, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno rimesso alla Corte costituzionale la questione di sapere se fosse compatibile con la Costituzione l’applicazione retroattiva dell’articolo 7 del decreto-legge 341 del 2000 nel caso di coloro che avevano formulato richiesta di giudizio abbreviato in vigenza della legge 479 del 1999 ed erano stati condannati in seguito.
  2. Con sentenza 3 luglio 2013 n. 210, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale in data 24 luglio 2013, la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 del decreto-legge 341 del 2000 sotto tale profilo e aveva stabilito che, purché fossero soddisfatte le condizioni indicate dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (si veda il paragrafo 11 supra), l’incidente di esecuzione costituiva il mezzo appropriato a garantire il beneficio della pena più mite di anni trenta di reclusione.

3. La sentenza 7 maggio 2014 n. 18821 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione

  1. A seguito di summenzionata sentenza della Corte costituzionale le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza 24 ottobre 2013 n. 18821 (depositata in cancelleria il 7 maggio 2014) relativa alla causa Ercolano, hanno concluso che in tale causa (determinata ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 341 del 2000) la pena dell’ergastolo inflitta al ricorrente doveva essere sostituita dalla pena di anni trenta di reclusione a seguito della richiesta di incidente di esecuzione.
  2. Pur ribadendo i principi espressi nella causa Giannone (si veda il paragrafo 11 supra), la Corte di cassazione ha specificato che essi non si applicavano nei casi in cui l’imputato aveva ritirato la sua richiesta di giudizio abbreviato ai sensi articolo 8 del decreto-legge n. 341 del 2000. In tali casi non era consentito all’imputato chiedere una modifica della pena definitiva ricorrendo all’incidente di esecuzione, in quanto la sua decisione di ritirare la richiesta era una scelta processuale “adottata liberamente e consapevolmente” per cui, scegliendo il procedimento ordinario, l’imputato non poteva ottenere il beneficio previsto dalle disposizioni più favorevoli della legge 479 del 1999.
  1. La richiesta di incidente di esecuzione del ricorrente relativa alla sua condanna
  1. In data 25 ottobre 2013 il ricorrente instaurò un procedimento per incidente di esecuzione relativo alla sua condanna chiedendo la riduzione della sua pena ad anni trenta di reclusione, asseritamente in conformità ai principi esposti nella sentenza Scoppola (n. 2) (sopra citata).
  2. In data 30 maggio 2014 la Corte di appello di assise di Palermo, in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettò la richiesta invocando la sentenza 19 aprile 2012 n. 34233 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e osservando che il ricorrente era stato processato con rito ordinario e non aveva pertanto diritto alla riduzione prevista dalla legge in relazione al rito abbreviato.
  3. Con sentenza 12 marzo 2015 n. 12586, depositata in cancelleria in data 25 marzo 2015, la Corte di cassazione rigettò il ricorso del ricorrente per motivi di diritto.
  1. Le doglianze del ricorrente dinanzi alla Corte
  1. Il ricorrente ha invocato l’articolo 7 della Convenzione, lamentando che i tribunali interni non gli avevano concesso il beneficio della disposizione che prevedeva una pena più mite, di cui alla causa Scoppola (n. 2) (sopra citata).
  2. Ha lamentato anche la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione sostenendo di essere stato costretto nella sostanza a rinunciare al suo diritto a ricevere una pena più mite grazie al rito abbreviato, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 2000, che in seguito era stato ritenuto contrario alla Convenzione.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

  1. Il Governo ha sostenuto che il ricorso era stato presentato fuori del termine di sei mesi, la richiesta di incidente di esecuzione del ricorrente era un rimedio straordinario e quindi non rilevava ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione. Ha osservato inoltre che nel caso di specie non si era verificata alcuna violazione delle dedotte disposizioni.
  2. Il ricorrente ha ribadito le sue doglianze osservando che l’incidente di esecuzione relativo alla sua condanna costituiva il solo ricorso esperibile nel suo caso.
  3. La Corte ribadisce che ai fini della valutazione dell’osservanza da parte di un ricorrente dell’articolo 35 § 1 i requisiti relativi all’esaurimento delle vie di ricorso interne contenuti in tale articolo e il termine di sei mesi[1] sono strettamente interconnessi (si veda Jeronovičs c. Lettonia [GC], n. 44898/10, § 75, 5 luglio 2016).
  4. Di regola, il termine semestrale decorre dalla data della decisione finale adottata nell’iter di esaurimento delle vie di ricorso interne. Qualora un ricorrente si avvalga di un rimedio apparentemente in essere e soltanto in seguito scopra circostanze che lo rendono ineffettivo può essere opportuno, ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, far decorrere il termine semestrale dalla data in ricorrente è venuto, o sarebbe dovuto venire, a conoscenza di tali circostanze (si vedano Mocanu e altri c. Romania [GC], nn. 10865/09 e altri 2, §§ 259-60, CEDU 2014 (estratti), e Varnava e altri c. Turchia [GC], nn. 16064/90 e altri 8, § 157, CEDU 2009).
  5. Nel caso di specie la Corte osserva che la Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 2013 n. 210, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, stabilendo che l’incidente di esecuzione era il mezzo appropriato per poter concedere il beneficio della pena più mite di anni trenta di reclusione a coloro che avevano presentato richiesta di giudizio abbreviato nel periodo di vigenza della legge n. 479 del 1999 ed erano stati condannati in seguito (si veda il paragrafo 13 supra).
  6. La Corte tuttavia ritiene che perlomeno a decorrere dal 7 maggio 2014, data della pubblicazione della sentenza n. 18821 della Corte di cassazione relativa alla causa Ercolano, prontamente riportata da tutte le riviste giuridiche italiane, risultasse chiaro che coloro che avevano ritirato la richiesta di giudizio abbreviato non potevano ottenere una riduzione della pena per mezzo di una richiesta di incidente di esecuzione (si veda il paragrafo 15 supra); pertanto tale rimedio nel loro caso era ineffettivo.
  7. La Corte osserva che la richiesta di incidente di esecuzione del ricorrente (depositata il 25 ottobre 2013) è stata rigettata dalla Corte di appello di assise di Palermo, in qualità di giudice dell’esecuzione, in data 30 maggio 2014 (si veda il paragrafo 17 supra), ovvero dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione relativa alla causa La Corte ritiene che a quel punto il ricorrente, che aveva ritirato la sua richiesta di giudizio abbreviato, avrebbe dovuto sapere che il ricorso di cui si era avvalso era ineffettivo nel suo caso, cionondimeno aveva impugnato il rigetto per motivi di diritto.
  8. La Corte ritiene che, alla luce giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (si vedano l paragrafi 13 e 15 supra), tale ricorso per motivi di diritto fosse destinato all’insuccesso fin dall’inizio (si veda Jeronovičs, sopra citata, § 75, in fine). Di conseguenza, nelle circostanze del caso di specie, la decisione interna definitiva che occorre prendere in considerazione per il calcolo del termine semestrale di cui all’articolo 35 § 1 e 4 della Convenzione è la decisione in data 30 maggio 2014 della Corte di appello di assise di Palermo (si veda anche Edwards c. Regno Unito (dec.), n. 46477/99, 7 giugno 2001).
  9. Considerato che la pronuncia di tale decisione ha avuto luogo oltre sei mesi prima del 31 luglio 2015, data del deposito del presente ricorso da parte del ricorrente, la Corte conclude che il ricorso è tardivo è deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’articolo 35 § 1 e 4 della Convenzione.

Per questi motivi la Corte, all’unanimità,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 27 giugno 2024.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto
 

[1]  Il Protocollo n. 15 della Convenzione ha ridotto a quattro mesi il termine decorrente dalla decisione interna definitiva previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione. Nel caso di specie però si applica ancora il termine semestrale, dato che la decisione interna definitiva è stata adottata prima del 1° febbraio 2022, data di entrata in vigore della nuova norma (ai sensi dell’articolo 8 § 3 del Protocollo n. 15 della Convenzione).