Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 giugno 2024 - Ricorso n. 74064/17 - Causa Giovanni Gelsomino c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 74064/17
Giovanni GELSOMINO
contro Italia
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in data 4 giugno 2024 in un Comitato composto da:
Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,
visto il ricorso (n. 74064/17) presentato contro la Repubblica italiana con il quale, in data 9 ottobre 2017, il Sig. Giovanni Gelsomino (“il ricorrente”), cittadino italiano nato nel 1967, detenuto a Parma e rappresentato dall’avvocatessa L. Ancona, del Foro di Alcamo (Trapani), ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo Agente, Sig. L. D’Ascia;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo avere deliberato, decide quanto segue:
L’OGGETTO DEL CASO DI SPECIE
- La causa concerne il rigetto della domanda del ricorrente di riduzione della sua pena dall’ergastolo a trenta anni di reclusione nell’ambito del procedimento di riesame dell’ordine di esecuzione relativo alla sua pena (incidente di esecuzione).
- Le norme interne e la condanna del ricorrente all’ergastolo
- Il ricorrente fu processato per omicidio e altri delitti commessi nel 1995 e punibili cumulativamente con l’ergastolo con isolamento diurno.
- In data 22 gennaio 1997 la Corte di assise di Caltanissetta ritenne il ricorrente colpevole dei capi di imputazione ascrittigli e lo condannò all’ergastolo senza isolamento diurno. Il ricorrente impugnò la condanna.
- In data 2 gennaio 2000, entrò in vigore la legge n. 479 del 1999, che reintrodusse la possibilità (precedentemente negata) per gli imputati punibili con la pena dell’ergastolo di essere processati mediante il giudizio abbreviato (una procedura semplificata che permetteva di decidere una causa allo stato degli atti nel corso dell’udienza preliminare). Essa prevedeva che, in caso di condanna a seguito di un processo in base a tale procedura, l’ergastolo dovesse essere sostituito con trenta anni di reclusione.
- Durante un’udienza in data 26 gennaio 2000, il ricorrente chiese di essere giudicato mediante il giudizio abbreviato.
- In assenza di disposizioni transitorie, la richiesta fu rigettata, e, con sentenza del 31 maggio 2000, la Corte di assise di appello di Caltanissetta confermò la condanna.
- In data 8 giugno 2000, entrò in vigore il decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, come modificato e convertito nella legge 5 giugno 2000 n. 144. Ai sensi del suo articolo 4 ter, gli imputati punibili con la pena dell’ergastolo potevano chiedere di essere giudicati mediante il giudizio abbreviato nella prima udienza utile successiva, purché non fosse ancora iniziata l’istruzione dibattimentale relativa alla loro causa, sia in primo che in secondo grado.
- In data 24 novembre 2000, entrò in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000. L’articolo 7 del decreto-legge prevedeva che l’espressione “pena dell’ergastolo”, di cui alla legge n. 479 del 1999, dovesse intendersi riferita “all’ergastolo senza isolamento diurno”. In altre parole, soltanto le persone punibili con l’ergastolo senza isolamento diurno potevano avere diritto alla riduzione a trenta anni di reclusione, mentre le persone punibili con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, come il ricorrente, avrebbero potuto avere soltanto diritto, in caso di celebrazione del processo mediante il giudizio abbreviato, a una riduzione all’ergastolo senza isolamento diurno.
- Il ricorrente propose ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, l’impossibilità di presentare una richiesta di giudizio abbreviato dinanzi alla Corte di cassazione e chiedendo che fosse deferita alla Corte costituzionale la questione della costituzionalità dell’articolo 4 ter del decreto-legge n. 82 del 2000.
- Con sentenza del 17 maggio 2001, depositata nella sua Cancelleria in data 3 agosto 2001, la Corte di cassazione rigettò la sua richiesta e confermò la condanna.
- La sentenza relativa alla causa Scoppola c. Italia (n. 2)
- Nella sentenza Scoppola c. Italia (n. 2) ([GC], n. 10249/03, 17 settembre 2009), la Corte concluse che l’Italia non aveva assolto il suo obbligo di concedere al ricorrente di tale causa, che era stato processato mediante il giudizio abbreviato ed era stato condannato all’ergastolo, il beneficio della legge n. 479 del 1999 (che prescriveva una pena più mite), in violazione dell’articolo 7 della Convenzione.
- Essa concluse inoltre che era stato violato l’articolo 6 § 1 della Convenzione in conseguenza della frustrazione della legittima aspettativa del ricorrente che la pena massima che poteva essergli inflitta fosse trenta anni di reclusione.
- La giurisprudenza nazionale successiva alla sentenza Scoppola c. Italia (n. 2)
1. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 34233 del 19 aprile 2012
- In una causa nota come Giannone, le Sezioni Unite della Corte di cassazione stabilirono che la lex mitior (vale a dire, la legge che prevedeva una pena ridotta) fosse applicabile soltanto nei casi in cui l’imputato era stato processato con il giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata durante il periodo in cui vigeva la legge n. 479 del 1999 (vale a dire, tra il 2 gennaio del 2000 e il 24 novembre del 2000).
2. La sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 3 luglio 2013
- Nell’ambito di un procedimento di esecuzione in una causa nota come Ercolano, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sollevarono dinanzi alla Corte costituzionale la questione della compatibilità con la Costituzione dell’applicazione retroattiva dell’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 in relazione alla posizione di coloro che avevano formulato richiesta di giudizio abbreviato quando vigeva la legge n. 479 del 1999 e che erano stati condannati successivamente.
- Con sentenza n. 210 del 3 luglio 2013, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale in data 24 luglio 2013, la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 a tale riguardo e che, se fossero state soddisfatte le condizioni esposte dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (si veda il paragrafo 13 supra), un riesame dell’ordine di esecuzione era il mezzo appropriato per garantire il beneficio della più mite pena di trenta anni di reclusione.
3. L’ordinanza della Corte costituzionale n. 235 del 16 luglio 2013
- Con ordinanza n. 235 del 16 luglio 2013, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale in data 31 luglio 2013, la Corte costituzionale dichiarò inammissibile la questione della costituzionalità dell’articolo 4 ter del decreto-legge n. 82 del 2000 (si veda il paragrafo 7 supra) nella parte in cui esso precludeva agli imputati che avevano procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato. La Corte costituzionale osservò che nella causa deferita l’imputato non aveva presentato tale richiesta tra il 2 gennaio del 2000 e il 24 novembre del 2000, vale a dire quando era applicabile la legge n. 479 del 1999 (si veda il paragrafo 13 supra), cosicché egli non aveva acquisito il diritto di essere processato con giudizio abbreviato e di ottenere successivamente una modifica della pena definitiva mediante il riesame dell’ordine di esecuzione.
- La richiesta del ricorrente di riesame dell’ordine di esecuzione relativo alla sua pena
- In data 3 dicembre 2014 il ricorrente instaurò un procedimento finalizzato al riesame dell’ordine di esecuzione relativo alla sua pena, chiedendo che essa fosse ridotta a trenta anni di reclusione, asseritamente in conformità ai principi di cui alla sentenza Scoppola (n. 2) (sopra citata).
- La sua richiesta fu rigettata dal giudice dell’esecuzione e successivamente dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 3134 del 20 ottobre 2016, depositata nella sua Cancelleria in data 10 aprile 2017. I giudici nazionali, osservando che il ricorrente non aveva diritto a essere processato mediante il giudizio abbreviato in ragione della fase in cui pendeva il suo procedimento penale all’epoca della sua richiesta (vale a dire, dinanzi alla Corte di cassazione), invocarono, tra l’altro, la summenzionata sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013 per sottolineare che, al contrario del Sig. Scoppola, il ricorrente (pur avendo presentato la sua richiesta tra il 2 gennaio del 2000 e il 24 novembre del 2000) non era riuscito a ottenere di essere processato mediante il giudizio abbreviato (si veda il paragrafo 13 supra), egli non aveva pertanto diritto a ottenere la riduzione della sua pena mediante un riesame dell’ordine di esecuzione.
- Le doglianze sollevate dal ricorrente dinanzi alla Corte
- Il ricorrente ha lamentato che il diniego di accesso al giudizio abbreviato in ragione della fase in cui pendeva il suo procedimento lo aveva privato del beneficio della disposizione che prescriveva una più mite pena, come esposto nella sentenza Scoppola (n. 2), sopra citata, in violazione dell’articolo 7.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
- Il Governo ha sostenuto che il ricorso fosse stato presentato oltre il termine semestrale, essendo la richiesta del ricorrente di riesame dell’ordine di esecuzione un ricorso straordinario e quindi irrilevante ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione. Ha inoltre osservato che nel caso di specie non era avvenuta alcuna violazione delle disposizioni dedotte.
- Il ricorrente ha ribadito le sue doglianze e ha sostenuto che il riesame dell’ordine di esecuzione relativo alla sua pena fosse l’unico ricorso disponibile nel suo caso.
- La Corte ribadisce che, nel valutare se un ricorrente abbia osservato l’articolo 35 § 1, i requisiti contenuti in tale articolo relativi all’esaurimento delle vie di ricorso interne e al termine semestrale[1] sono strettamente correlati (si veda Jeronovičs Lettonia [GC], n. 44898/10, § 75, 5 luglio 2016).
- Se un ricorrente ha tentato di avvalersi di un rimedio che la Corte ritiene inappropriato, il tempo impiegato per farlo non interromperà il decorso del termine semestrale e ciò può comportare il rigetto del ricorso in quanto tardivo (si veda Ulyanov c. Ucraina(dec.), n. 16472/04, 5 ottobre 2010).
- Nel caso di specie, la Corte osserva che, con sentenza n. 210 del 3 luglio 2013, la Corte costituzionale ha ritenuto che l’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 fosse incostituzionale e che un riesame dell’ordine di esecuzione fosse il mezzo appropriato mediante il quale avrebbe potuto essere concesso il beneficio della più mite pena di trenta anni di reclusione a coloro che avevano chiesto di essere processati mediante il giudizio abbreviato quando vigeva la legge n. 479 del 1999 e che erano stati condannati successivamente (si veda il paragrafo 15 supra).
- La Corte ritiene tuttavia che, al più tardi a decorrere dal 31 luglio 2013 (data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 235 del 16 luglio 2013; si veda il paragrafo 16 supra), fosse chiaro che coloro che non avevano presentato la domanda di essere processati mediante il giudizio abbreviato in ragione della fase del loro procedimento all’epoca dell’entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 (si vedano i paragrafi 4 e 7 supra), non avrebbero potuto ottenere una riduzione della loro pena mediante una domanda di riesame dell’ordine di esecuzione (si veda il paragrafo 16 supra; si raffronti Ambrosio c. Italia [Comitato] (dec.), n. 47271/16, 22 ottobre 2020); tale rimedio sarebbe stato pertanto inefficace nella loro situazione.
- La Corte osserva che il ricorrente aveva depositato la domanda di riesame del suo ordine di esecuzione in data 3 dicembre 2014, vale a dire, successivamente alla pubblicazione della summenzionata ordinanza della Corte costituzionale n. 235 del 2013.
- Segue che, date le circostanze del caso di specie, il rimedio della domanda di riesame di un ordine di esecuzione non possa essere considerato un rimedio effettivo e, conseguentemente, non se ne può tenere conto al fine del calcolo del termine semestrale. Conseguentemente, la decisione interna definitiva di cui tenere conto a tal fine in applicazione dell’articolo 35 § 1 e 4 della Convenzione è la sentenza definitiva di condanna del ricorrente, vale a dire la sentenza della Corte di cassazione del 17 maggio 2001, depositata nella sua Cancelleria in data 3 agosto 2001 (si veda il paragrafo 10 supra).
- Considerando che la condanna del ricorrente è diventata definitiva oltre sei mesi prima del 9 dicembre 2017, data in cui egli ha depositato il presente ricorso, la Corte conclude che il presente ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile in applicazione dell’articolo 35 § 1 e 4 della Convenzione.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Dichiara il ricorso irricevibile.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 27 giugno 2024.
Péter Paczolay
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto
[1] Il Protocollo n. 15 alla Convenzione ha abbreviato a quattro mesi dalla sentenza interna definitiva il termine previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione. Tuttavia, nel caso di specie si applica ancora il termine semestrale, dato che le decisioni interne definitive sono state emesse precedentemente al 1° febbraio 2022, data di entrata in vigore della nuova regola (in applicazione dell’articolo 8 § 3 del Protocollo n. 15 alla Convenzione).